Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01971/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2025 REG.RIC.
N. 00667/2025 REG.RIC.
N. 00692/2025 REG.RIC.
N. 02010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2025, proposto da
CE AB, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INstero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2025, proposto da
AR LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INstero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2025, proposto da
CE SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INstero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2010 del 2025, proposto da
NE IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INstero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 346/2023, pubblicata il primo agosto 2023, emessa dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, all’esito della causa iscritta al n. R.G. 654/2023.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di INstero dell'Istruzione e del Merito sul ricorso n. R.G. 667/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa IL De EL e udito il difensore delle parti ricorrenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Arezzo ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e ha condannato il INstero resistente al pagamento – in favore degli stessi – dell’importo corrispondente alle annualità in cui è stata omessa nei loro confronti la corresponsione del beneficio economico suddetto, oltre interessi dal dovuto al saldo.
2. Con distinti ricorsi ritualmente proposti, i creditori hanno convenuto il INstero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
E’ stata altresì richiesta la condanna del INstero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
3. Il INstero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente intimato, si è costituito in giudizio nella sola causa iscritta con il n. R.G. 667/2025.
4. Le cause sono state chiamate nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 e trattenute in decisione.
5. I ricorsi - dei quali va preliminarmente disposta la riunione, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in ragione dell’identità della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza - sono ammissibili.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza è passata in giudicato il 4 settembre 2023, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Arezzo del 28 marzo 2024;
- la sentenza è stata inoltre notificata al INstero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 2 agosto 2023;
- risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30.
6. Il ricorso è altresì fondato e va accolto.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita.
Pertanto, deve essere dichiarato l’obbligo del INstero resistente di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e nei termini indicati nella sentenza civile.
Va inoltre ordinato al INstero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza a mettere a disposizione dei ricorrenti la carta del docente e ad effettuare il pagamento in loro favore dell’importo corrispondente alle annualità in cui è stata omessa, nei loro confronti, la corresponsione del beneficio economico suddetto, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del INstero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al INstero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato dal INstero nella corresponsione di quanto dovuto giustifica infine la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 - e fino al pagamento di quanto dovuto.
7. Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti e dell’identità della sentenza da ottemperare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previamente dispostane la riunione ai sensi dell’art. 70 c.p.a., li accoglie e, per l’effetto:
- ordina al INstero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del INstero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il INstero intimato al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett e) c.p.a. in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme alla stessa dovute con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza sino al saldo;
- condanna il INstero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
- dispone l’invio della presente sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL La AR, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
IL De EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL De EL | IL La AR |
IL SEGRETARIO