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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/06/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5003/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5003/2023 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA Parte_1 C.F._1
SOZZANI del Foro di Pavia, ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Pavia del 06.03.2023;
RICORRENTE contro
(C.F./P.I: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. RICCARDO CREVANI del Foro di
Pavia;
RESISTENTE
Oggetto: altri contratti atipici.
Conclusioni:
- parte ricorrente: “Contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie iuris et facti, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: 1) -Nel merito -accertare e dichiarare la responsabilità della , corrente in Fidenza (43036 PR) Controparte_1
Via I Maggio n. 32, pec: , in persona del legale rappresentante Email_1 pro tempore, p.iva:. quale gestore e titolare dell'Albergo Carancini di P.IVA_1
Salsomaggiore, per i danni su descritti e per l'effetto condannare la medesima società a risarcire alla ricorrente i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati nella somma di € 76.540,00 e/o in quell'altra minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, per i motivi tutti di cui al presente ricorso. 2)-In via
pagina 1 di 12 istruttoria Si chiede l'ammissione dei mezzi di prova di cui alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. nr. 2 sub a), e), f) coi testi ivi indicati, nonché CTU medico legale come richiesta. In caso di ammissione della prova per testi ex adverso articolata, si indicano a controprova i testi in memoria ex art. 171 ter c.p.c. nr. 3. 3) -Con vittoria di spese ed onorari”;
- parte resistente: “Contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso;
contestato tutto quanto ex adverso affermato, dedotto, richiesto, eccepito e prodotto sia in fatto che in diritto, sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà considerarsi pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente e ciò anche ai fini di cui all'art. 115
c.p.c. dato atto che non si accetta il contraddittorio su domande e/o conclusioni nuove eventualmente ex adverso formulate. Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate, oltre a non essere provate. In mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie (salvo gravame), accertare il (prevalente) concorso del fatto colposo della signora e per l'effetto diminuire il risarcimento Pt_1 eventualmente dovuto in favore della stessa secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, limitando e contenendo di conseguenza il risarcimento eventualmente dovuto (nei limiti del giusto, dovuto e provato). Assolvere in ogni caso
l'esponente da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico dell'esponente. Con vittoria di spese
e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.”
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27.11.2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la condanna della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, in qualità di titolare e gestore della struttura alberghiera “Carancini” sita in Salsomaggiore Terme (PR), al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti in conseguenza della caduta dalle scale dell'albergo di cui era rimasta vittima durante il suo soggiorno, quantificati in complessivi € 76.540,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva che nella mattinata del 14.11.2021, mentre si trovava al piano superiore dell'albergo “Carancini” in Salsomaggiore Terme (PR), dove soggiornava già da alcuni giorni per scopo vacanziero, scendendo le scale dell'hotel era caduta rovinosamente a terra inciampando nel filo dell'aspirapolvere che il personale di servizio “aveva lasciato incustodito sulle pagina 2 di 12 scale”; precisava, in particolare, che “il personale di pulizia aveva attaccato la spina dell'aspirapolvere a una presa posta al primo piano ed intanto puliva il piano di sotto, lasciando il filo di sopra completamente incustodito, e senza alcun cartello che indicasse il pericolo”. Aggiunse che al fatto aveva assistito un testimone. In seguito, veniva soccorsa sul posto dai sanitari del 118 e trasportata in ambulanza presso l'Ospedale di Fidenza, ove le erano state refertate lesioni (“frattura del collo omerale con distacco del trochide”) compatibili con la riferita dinamica, e che, all'esito della convalescenza, aveva riportato un danno biologico da invalidità permanente del 15% e da invalidità temporanea - assoluta e parziale - per complessivi 271 giorni, oltre al danno morale e da “maggior aggravio o disagio nello svolgimento delle attitudini lavorative proprie”, da apprezzarsi ai fini della “personalizzazione massima” del risarcimento sul biologico richiesta secondo le tabelle di liquidazione adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
Costituitasi ritualmente in giudizio con comparsa del 26.01.2024, la società
[...]
chiedeva il rigetto della domanda, contestando la ricostruzione della Controparte_1
dinamica del sinistro siccome genericamente allegata dalla ricorrente, in particolare contestando che il filo dell'aspirapolvere avesse avuto un ruolo causale (o concausale) nella verificazione dell'evento, in quanto lo stesso “non correva lungo le scale e non passava sulle scale neanche per una minima porzione di esse”, bensì “il filo era presente dopo le scale, al piano, perfettamente visibile e correva perfettamente aderente a terra, ossia in aderenza al piano di calpestio”. Deduceva che, diversamente da quanto riferito ai sanitari del p.s. ed allegato nel ricorso, la ricorrente, nell'immediatezza del sinistro, dichiarò spontaneamente di essere inciampata “qualche gradino prima di arrivare al piano” in quanto gli occhiali da vista si erano “appannati” a causa della “mascherina protettiva” che aveva indosso, sicché il sinistro era accidentale o imputabile in via esclusiva alla disattenzione della stessa.
Eccepiva, inoltre, che la caduta era avvenuta in condizioni di piena visibilità e che i luoghi non presentavano alcuna insidia o situazione di oggettivo pericolo, essendo “i gradini ricoperti da apposito tappeto con relativi fermi e la scala corredata di apposito corrimano installato sul lato sinistro a scendere” (come da rappresentazioni fotografiche), oltre a trovarsi il filo dell'aspirapolvere distante dai gradini e ben visibile all'utente. In ogni caso, contestava il quantum della pretesa, rilevando che le conseguenze pregiudizievoli del sinistro non erano supportate da adeguate allegazioni probatorie.
Disposto in prima udienza il mutamento del rito da semplificato in ordinario (v. ud. 07.02.2024) e depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. (ord. 10.05.2025), la causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione dei testi ammessi e dell'interrogatorio formale di parte attrice (v. ud. 04.07.2024 e 11.09.2024).
pagina 3 di 12 Espletati gli incombenti istruttori limitatamente all'an debeatur, la causa veniva infine rimessa in decisione all'udienza cartolare del 12.03.2025, previa assegnazione dei termini intermedi ex art. 281- quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti conclusivi.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Occorre premettere che, nonostante la giurisprudenza tenda a inquadrare la responsabilità dell'albergatore per le lesioni subite da un cliente a causa delle dotazioni della struttura ricettiva nell'ambito della responsabilità aquiliana da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (v. ad es. Cass. n.
1769/2012; Cass. n. 24739/2007), non può escludersi, in astratto, il concorso con la responsabilità contrattuale per l'inadempimento (o inesatto adempimento) degli obblighi strumentali di protezione cui
è tenuto l'albergatore nei confronti della clientela.
1.1 Dal punto di vista della disciplina generale dell'obbligazione, infatti, poiché la prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio deve corrispondere all'interesse creditorio (art. 1174 c.c.), è a quest'ultimo che occorre guardare per determinarne l'esatto contenuto e per formulare il giudizio di esatto adempimento (v. Cass. n. 9997/2020).
Non si dubita che nel contratto di albergo, l'obbligo di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l'ambito della prestazione alberghiera, la quale necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell'incolumità dei clienti in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo (cfr. Cass. n. 25396/2009). Come sancito fin dalla risalente, ma successivamente non smentita Cass. n. 4043/1968: “Se l'attività alberghiera non può essere obbiettivamente considerata come attività pericolosa, non può tuttavia escludersi che l'albergatore sia tenuto a tutelare l'incolumità dei clienti, curando che scale, pianerottoli, ballatoi, terrazze e qualsiasi altro sporto siano opportunamente protetti da parapetti e ringhiere, mantenute in costante efficienza, e adottando anche misure protettive, eventualmente attraverso la vigilanza del personale addetto.”.
1.2 In questo contesto - come in altri non dissimili (si pensi al contratto di trasporto, di spedalità, di ristorazione, di spettacolo, ecc.) - può dunque ritenersi ammissibile il concorso di responsabilità contrattuale (da inadempimento) ed extracontrattuale (da fatto illecito), quando il medesimo fatto violi, contemporaneamente, non solo i diritti derivanti dal contratto, ma anche i diritti assoluti spettanti al danneggiato, indipendentemente dal contratto stesso (in questo senso v. Cass. n. 2829/1964; Cass. n.
4043/1968; Cass. n. 418/1996).
1.3 Nel caso di specie, la ricorrente ha invocato la responsabilità risarcitoria della società convenuta per i danni subiti in conseguenza di una caduta presso la struttura alberghiera, durante il periodo di soggiorno, prospettandone la sussistenza sia sotto il profilo di responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligazione dell'albergatore di garantire la sicurezza dei locali della struttura al pagina 4 di 12 fine di preservare l'incolumità dei clienti (“consumatori”) che vi soggiornano, sia sotto il profilo extracontrattuale per i danni cagionati “dalla cosa” che egli ha in custodia, o in subordine per il principio generale del “neminem laedere”.
1.4 Ne deriva che, ferma rimanendo la diversità tra le due azioni di responsabilità, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo (cfr. Cass. n. 10129/2000), in assenza di limitazioni da parte del creditore-danneggiato, la domanda può essere delibata dal Giudice del merito per entrambi i profili.
1.5 In estrema sintesi, non è superfluo ricordare, quanto ai principali elementi costitutivi, che il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio, per cui il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c., ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.).
Nel regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., pertanto, il creditore-danneggiato è tenuto a dare prova della fonte negoziale e ad allegare l'inadempimento del debitore, “astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato” (così, Cass., Sez. Un., n. 577/2008, che si muove nel solco tracciato dalla nota Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001, sul tema della vicinanza della prova), rimanendo, invece, a carico del debitore dimostrare “o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (così, ancora, Cass., Sez. Un., n. 577/2008; ad ulteriore specificazione sul punto, tra le altre, Cass. n. 12760/2024).
1.6 Diversamente accade dall'angolo visuale della responsabilità per cose in custodia, la quale ha pacificamente, ormai, natura oggettiva (principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: tra le altre, Cass. n. 2478/2018; Cass. n. 20312/2019; Cass. n. 38089/2021; Cass. n. 35429/2022, Cass.,
Sez. Un., n. 20943/2022 e succ. conf.; da ultimo, Cass. n. 17942/2024; Cass. n. 1904/2025), in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non già su una presunzione di colpa del custode. Nello specifico, la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. richiede, per la sua configurazione, soltanto la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato “dalla cosa”), gravando, viceversa, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
1.7 In presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.., la parte danneggiata dovrà invece fornire prova del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della pagina 5 di 12 imputabilità soggettiva al danneggiante, il quale avrà l'onere di dimostrare l'assenza di colpa, o il concorso di colpa del danneggiato o la presenza di un caso fortuito.
1.8 Detto ciò, quanto all'elemento oggettivo, in tutte le ipotesi prospettate, specie nel caso di cadute o di altri eventi che si verificano in aree nella custodia di un determinato soggetto, non può reputarsi sufficiente la prova del fatto storico della caduta in sé (cfr. Cass. n. 2118/2022) o che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che l'evento dannoso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (in questo senso v. Cass. n. 12760/2024, secondo cui “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”). Indi, è sempre necessario che la parte attrice alleghi e provi la dinamica del fatto, e cioè la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti (cfr. in questo senso Cass. n.
35991/2023; Cass. n. 9872/2021).
1.9 Anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la Suprema Corte ha d'altronde più volte affermato che la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento (cfr. Cass. n. 15705/2024), sicché, ai fini risarcitori, non basterà allegare l'altrui inadempimento, occorrendo altresì provare che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente (cfr. Cass. n. 35281/2021).
§2. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
2.1 La parte ricorrente, infatti, ha dedotto di essere caduta dalle scale dell'albergo gestito dalla società convenuta, inciampando nel filo di un'aspirapolvere - “che era teso sull'ultimo o penultimo gradino della rampa di scale che dal primo piano porta al piano terra dove vi è la hall dell'albergo, mentre l'aspirapolvere veniva utilizzato al piano -1” (come precisato a verbale di prima udienza del
07.02.2024) – in alcun modo segnalato e lasciato incustodito dal personale di pulizia.
pagina 6 di 12 2.2 Dall'istruttoria espletata è stato invece appurato con maggior grado di verosimiglianza che il filo dell'aspirapolvere - benché storicamente presente nelle circostanze di tempo, quando era in corso il servizio di pulizia - non passava né sulla scala tra il primo piano e il piano terra (o piano “hall”), né correva “teso” sopra l'ultimo (o penultimo) gradino della stessa rampa, tagliando, per scendere, al piano inferiore (o piano -1), dove l'apparecchio veniva effettivamente utilizzato dal personale di pulizia, trovandosi, piuttosto, al termine della scalinata che conduce al p.t. (o piano “hall”), sopra al pavimento e in aderenza allo stesso.
2.3 Va premesso che la valutazione circa l'attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni rientra nel perimetro del sindacato devoluto al giudice di merito, dovendosi ribadire, al riguardo, il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. ex multis Cass. n.
16056/2016; Cass. n. 16467/2017).
Nel caso sussista, poi, un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (cfr. Cass. n. 1547/2015; Cass. n. 15270/2024; Cass. n. 26761/2024).
2.4 Ora, va anticipato che nessuno dei testi escussi nel corso dell'istruttoria ha effettivamente assistito alla dinamica del sinistro, trovandosi ciascuno di essi - a breve distanza dall'evento - ad intervenire o prestare soccorso alla sig.ra solo dopo la caduta. Pt_1
2.5 La teste (dipendente della società convenuta dal 2020, con mansione di cameriera ai Testimone_1
piani/sala), ha dichiarato che la mattina del 14.11.2021 si trovava in albergo “in particolare ero intenta
a pulire con l'aspirapolvere nel pianerottolo che porta alla sala da pranzo”; mostratale, quindi, la fotografia - datata “02.12.2021” - raffigurante la scalinata dalla specifica prospettiva di chi scende dal primo piano al piano “hall” (doc. 1, n. 2 fasc. conv.), la teste ha evidenziato e dichiarato che “Il filo era
pagina 7 di 12 attaccato alla presa che è immediatamente dietro la porta che vedo sul margine destro della foto. Il filo passava sul piano di calpestio e non sulle scale…”, aggiungendo che “…il filo è abbastanza lungo a me non sembra che fosse teso, non l'ho visto ma non mi sembra fosse teso.” Interrogata a prova contraria, sui capitoli ammessi di parte attrice, la teste ha affermato di non sapere e di non avere visto se la sig.ra fosse inciampata nel filo dell'aspirapolvere, ribadendo in ogni caso che “il filo passava in terra Pt_1
e non era sopra i gradini”.
Sull'attendibilità di questa teste non si ha motivo di dubitare, avendo reso indicazioni coerenti e non contraddittorie di quanto a sua conoscenza (precisando di non aver assistito alla caduta, trovandosi sul pianerottolo sottostante al piano dove era la ricorrente), oltre che del tutto compatibili con la rappresentazione dello stato dei luoghi risultante dalle fotografie prodotte in atti (cfr. doc. 1 fasc. conv.), laddove si evince che sul muro che corre lungo la scalinata in questione (v. immagini 1 e 2) non
è presente alcuna presa di corrente a cui poter collegare l'aspirapolvere elettrico “a filo”. È dunque del tutto plausibile che la presa elettrica si trovasse internamente, vale a dire dietro il battiscopa all'angolo della porta visibile (a destra) alla fine della scalinata, rendendo così logicamente compatibile il passaggio del filo sopra il pavimento del piano.
2.6 È invece emerso un contrasto fra le dichiarazioni rese all'udienza del 04.07.2024 dai testi
[...]
e Testimone_2 Testimone_3
2.6.1 La prima (conoscente della ricorrente, in quanto compaesane, ma nell'occasione in vacanza insieme presso l'albergo in due camere separate al primo piano), ha dichiarato di essere “scesa qualche minuto prima dalle stesse scale”, a memoria circa “una decina di minuti, un quarto d'ora”, e di avere visto, scendendo, “che c'era questo filo sul penultimo/terzultimo gradino, filo dell'aspirapolvere”; chiamata a rendere precisazioni sul punto in cui la stessa si trovava e se da lì aveva avuto modo di vedere la ricorrente inciampare sul filo dell'aspirapolvere, la teste ha affermato di essere “scesa e siccome il Covid non era passato e c'era un sacco di gente, mi sono accostata nella sala della televisione da cui avevo la vista sulle scale. Adesso non ricordo bene. Ero lì e a un certo punto l'ho vista per terra”; poi ha precisato che “se devo dire che l'ho vista attorcigliare il piede nel filo, no non posso dirlo. Tuttavia, l'ho vista a terra e immediatamente sono andata a soccorrerla e ricordo che ero accovacciata vicino alla sig.ra che era a faccia a terra e ho visto questo filo che scorreva via. Pt_1
Quindi ho dedotto che fosse inciampata nel filo.”.
Sulla proiezione e distensione del filo dell'elettrodomestico, la teste ha inizialmente Testimone_4 riferito che “quando sono scesa il filo sul gradino era teso”; invitata dal Giudice a chiarire come, allora, avesse potuto evitarlo (“ADR: lei ha dovuto scavalcarlo il filo?”), la stessa ha risposto “adesso non ricordo, penso di averlo calpestato. Non credo di aver fatto il passo lungo per scavalcare il
pagina 8 di 12 gradino, tuttavia ho pensato che fosse comunque pericoloso.” Non ha saputo, in ogni caso, riferire se il filo “fosse attaccato ad una presa”, ricordandone unicamente la presenza “non sul pianerottolo, ma sui gradini. Era appoggiato sul gradino” e la direzione verso il piano sottostante. Ha tuttavia aggiunto che nella caduta alla sig.ra “le mancava una scarpa, mi sembra che portasse degli stivaletti neri, Pt_1
non mi sembra che fossero scarpe aperte, degli scarponcini.”
2.6.2 La seconda teste (dipendente della convenuta presso la reception dell'albergo, nonché compagna del legale rappresentante della stessa società) ha invece riferito di avere sentito “un botto” e di essere per prima intervenuta a soccorrere la cliente, trovandosi in quel frangente “in piedi” presso la reception;
e solo dopo avere - lei stessa - chiamato “l'amica che era in un'altra stanza, era seduta nella sala tv”.
Quanto alla presenza del filo dell'aspirapolvere, sentita a prova contraria, la teste ha risposto Tes_5 che “il filo c'era, era per terra e non sulle scale e andava giù sotto. ADR: era per terra o era teso?
Risposta: era per terra. ADR: si ricorda se fosse attaccato alla spina? Risposta: non ricordo”. Ha aggiunto che, nell'immediatezza del fatto, la sig.ra le ha detto “Mi si sono appannati gli Pt_1 occhiali con la mascherina e sono caduta”, ed avere personalmente notato “una scarpa da tennis bianca è rimasta sul terzo gradino. Presumo che sia caduta dal terzo gradino perché la scarpa è rimasta lì.”
2.7 Orbene, mentre le dichiarazioni della seconda teste sono in linea con quanto dichiarato dall'altra testimone e con i riscontri documentali sopra indicati (per cui, al di là del rapporto lavorativo con la società convenuta e del legame sentimentale con il suo legale rappresentante, non si ha effettivo motivo di dubitare della genuinità della deposizione), la testimonianza resa dalla teste indicata dalla parte ricorrente è evidentemente confusa, lacunosa e finanche intimamente contraddittoria.
Va al riguardo sottolineato che, come giustamente osservato dalla difesa di parte convenuta, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi, e non già apprezzamenti o valutazioni personali del teste, qui particolarmente evidenti quanto alle circostanze riferite dalla teste sulla Testimone_4
“causa” della caduta e sulla interazione del piede con il filo dell'aspirapolvere.
Quanto da quest'ultima teste dichiarato in ordine alla dinamica del sinistro, se confrontato con le deposizioni degli altri testi e con le precisazioni fornite in sede di confronto (che la collocano nella
“sala tv” al momento dell'evento, “seduta” in attesa dell'amica, senza quindi potere avere una visione diretta della rampa di scale), risulta, inoltre, smentire palesemente quanto riportato nella dichiarazione scritta – a suo nome e sottoscritta - rilasciata in data 14.09.2022, allegata al ricorso introduttivo (cfr. doc. 8 fasc. ric.), dove invece la dichiarante affermava di avere “visto” personalmente quanto occorso
[“(…) mentre scendevo le scale dell'hotel vedevo inciampare nel filo dell'aspirapolvere, (che la donna
pagina 9 di 12 di servizio dell'albergo aveva lasciato sulle scale incustodito), la sig.ra che cadeva Parte_1 rovinosamente procurandosi gravi danni fisici.”].
2.8 Le notevoli perplessità in ordine all'attendibilità della teste (indicata a prova diretta Testimone_4
da parte ricorrente) rendono il suo apporto conoscitivo del tutto insufficiente a provare l'effettiva verificazione del sinistro, quale fattore causale dei danni all'integrità fisica oggetto della pretesa risarcitoria dell'odierna ricorrente. A nulla rilevano le dichiarazioni rese dall'interpellata nel corso del suo interrogatorio formale, la cui funzione, come è ben noto, è quella di provocarne la confessione giudiziale, non anche quella di addurre a sé elementi favorevoli che, peraltro, non hanno trovato alcun riscontro obiettivo (v. Cass. n. 24799/2024).
§3. Nel quadro probatorio così delineato, non vi sono elementi per ritenere provato che la ricorrente sia caduta a causa del filo dell'aspirapolvere, la cui presenza sopra l'ultimo (o penultimo) gradino delle scale dell'albergo va verosimilmente esclusa: ciò sia perché non è stata accertata l'esatta dinamica del sinistro, sia perché l'evento dannoso occorso è ugualmente compatibile con una caduta accidentale, dovuta alla mera disattenzione ed imprudenza nell'incedere.
3.1 Non è dunque provata né la responsabilità ex art. 2051 c.c., né quella ex art. 2043 c.c., che pure richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, l'esistenza di un nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso lamentato.
3.2 Per completezza si rileva che i medesimi argomenti sono decisivi nell'escludere la responsabilità della convenuta nell'ambito della responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni derivanti dal contratto di albergo, come sopra precisato. A tale ultimo riguardo, va soltanto aggiunto che le riproduzioni fotografiche del pianerottolo e della scala in questione della struttura alberghiera attestano la presenza del corrimano e una discreta condizione di luce e visibilità, da ritenersi esistente anche la mattina del sinistro, come confermato dai testi escussi;
per cui, essendo rimasta incerta sia la concreta modalità di accadimento del fatto sia, soprattutto, la sua riconducibilità causale alle obbligazioni di custodia, sorveglianza e protezione asseritamente non adempiuti, la domanda non può che essere rigettata.
3.3 Rimane assorbita la valutazione sull'incidenza causale della condotta tenuta dalla stessa danneggiata, posto che l'assenza di prova sul nesso di causalità rende irrilevante la prova (liberatoria) del caso fortuito;
parimenti, resta assorbito ogni profilo connesso alla quantificazione del danno.
§4. Da tanto consegue il rigetto della domanda e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
pagina 10 di 12 4.1 Il principio della soccombenza impone che la ricorrente, benché provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sia condannata a pagare le spese di lite in favore della parte convenuta vittoriosa, atteso che il “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del
D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa” (cfr. Cass. n. 25653/2020).
4.2 Le spese di lite sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento. Pur essendo indiscusso che il valore della causa vada definito in base al “disputatum”, la richiesta di risarcire una somma determinata “o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia”, come le altre formule equivalenti, deve far presumere la cautela dell'attore nel non richiedere somme esorbitanti, come avvenuto nel caso in esame. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che “il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. n. 11213/2022; conf. Cass. n. 10984/2021; Cass.
n. 19455/2018).
4.3 Sulla base di tali indici, la quantificazione del danno non patrimoniale indicata dalla ricorrente in “€
76.540,00” o “in quell'altra minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia”, rende il valore della controversia indeterminato e non determinabile a priori: la domanda risarcitoria, assorbita nel rigetto, non è stata oggetto di vaglio alcuno nel corso del processo, né di ulteriore approfondimento istruttorio. Pertanto, nella liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente si assumono i valori medi tabellari (calcolati per tutte le fasi processuali) per le cause di valore indeterminabile (ex art. 5, comma 6 D.M. cit.), in base allo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della bassa complessità della controversia, rivelandosi viceversa lo scaglione superiore inadeguato rispetto all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita come in parte motiva, così provvede:
pagina 11 di 12 • rigetta la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_1
in quanto infondata;
[...]
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della Parte_1
parte vittoriosa che si liquidano in € 27,20 per Controparte_1
esborsi, € 7.616,00 per compensi (così determinati: € 1.701,00 fase studio;
€ 1.204,00 fase intr.;
€ 1.806,00 fase istr./tratt., € 2.905,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 04 giugno 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5003/2023 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA Parte_1 C.F._1
SOZZANI del Foro di Pavia, ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Pavia del 06.03.2023;
RICORRENTE contro
(C.F./P.I: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. RICCARDO CREVANI del Foro di
Pavia;
RESISTENTE
Oggetto: altri contratti atipici.
Conclusioni:
- parte ricorrente: “Contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie iuris et facti, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: 1) -Nel merito -accertare e dichiarare la responsabilità della , corrente in Fidenza (43036 PR) Controparte_1
Via I Maggio n. 32, pec: , in persona del legale rappresentante Email_1 pro tempore, p.iva:. quale gestore e titolare dell'Albergo Carancini di P.IVA_1
Salsomaggiore, per i danni su descritti e per l'effetto condannare la medesima società a risarcire alla ricorrente i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati nella somma di € 76.540,00 e/o in quell'altra minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, per i motivi tutti di cui al presente ricorso. 2)-In via
pagina 1 di 12 istruttoria Si chiede l'ammissione dei mezzi di prova di cui alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. nr. 2 sub a), e), f) coi testi ivi indicati, nonché CTU medico legale come richiesta. In caso di ammissione della prova per testi ex adverso articolata, si indicano a controprova i testi in memoria ex art. 171 ter c.p.c. nr. 3. 3) -Con vittoria di spese ed onorari”;
- parte resistente: “Contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso;
contestato tutto quanto ex adverso affermato, dedotto, richiesto, eccepito e prodotto sia in fatto che in diritto, sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà considerarsi pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente e ciò anche ai fini di cui all'art. 115
c.p.c. dato atto che non si accetta il contraddittorio su domande e/o conclusioni nuove eventualmente ex adverso formulate. Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate, oltre a non essere provate. In mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie (salvo gravame), accertare il (prevalente) concorso del fatto colposo della signora e per l'effetto diminuire il risarcimento Pt_1 eventualmente dovuto in favore della stessa secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, limitando e contenendo di conseguenza il risarcimento eventualmente dovuto (nei limiti del giusto, dovuto e provato). Assolvere in ogni caso
l'esponente da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico dell'esponente. Con vittoria di spese
e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.”
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27.11.2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la condanna della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, in qualità di titolare e gestore della struttura alberghiera “Carancini” sita in Salsomaggiore Terme (PR), al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti in conseguenza della caduta dalle scale dell'albergo di cui era rimasta vittima durante il suo soggiorno, quantificati in complessivi € 76.540,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva che nella mattinata del 14.11.2021, mentre si trovava al piano superiore dell'albergo “Carancini” in Salsomaggiore Terme (PR), dove soggiornava già da alcuni giorni per scopo vacanziero, scendendo le scale dell'hotel era caduta rovinosamente a terra inciampando nel filo dell'aspirapolvere che il personale di servizio “aveva lasciato incustodito sulle pagina 2 di 12 scale”; precisava, in particolare, che “il personale di pulizia aveva attaccato la spina dell'aspirapolvere a una presa posta al primo piano ed intanto puliva il piano di sotto, lasciando il filo di sopra completamente incustodito, e senza alcun cartello che indicasse il pericolo”. Aggiunse che al fatto aveva assistito un testimone. In seguito, veniva soccorsa sul posto dai sanitari del 118 e trasportata in ambulanza presso l'Ospedale di Fidenza, ove le erano state refertate lesioni (“frattura del collo omerale con distacco del trochide”) compatibili con la riferita dinamica, e che, all'esito della convalescenza, aveva riportato un danno biologico da invalidità permanente del 15% e da invalidità temporanea - assoluta e parziale - per complessivi 271 giorni, oltre al danno morale e da “maggior aggravio o disagio nello svolgimento delle attitudini lavorative proprie”, da apprezzarsi ai fini della “personalizzazione massima” del risarcimento sul biologico richiesta secondo le tabelle di liquidazione adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
Costituitasi ritualmente in giudizio con comparsa del 26.01.2024, la società
[...]
chiedeva il rigetto della domanda, contestando la ricostruzione della Controparte_1
dinamica del sinistro siccome genericamente allegata dalla ricorrente, in particolare contestando che il filo dell'aspirapolvere avesse avuto un ruolo causale (o concausale) nella verificazione dell'evento, in quanto lo stesso “non correva lungo le scale e non passava sulle scale neanche per una minima porzione di esse”, bensì “il filo era presente dopo le scale, al piano, perfettamente visibile e correva perfettamente aderente a terra, ossia in aderenza al piano di calpestio”. Deduceva che, diversamente da quanto riferito ai sanitari del p.s. ed allegato nel ricorso, la ricorrente, nell'immediatezza del sinistro, dichiarò spontaneamente di essere inciampata “qualche gradino prima di arrivare al piano” in quanto gli occhiali da vista si erano “appannati” a causa della “mascherina protettiva” che aveva indosso, sicché il sinistro era accidentale o imputabile in via esclusiva alla disattenzione della stessa.
Eccepiva, inoltre, che la caduta era avvenuta in condizioni di piena visibilità e che i luoghi non presentavano alcuna insidia o situazione di oggettivo pericolo, essendo “i gradini ricoperti da apposito tappeto con relativi fermi e la scala corredata di apposito corrimano installato sul lato sinistro a scendere” (come da rappresentazioni fotografiche), oltre a trovarsi il filo dell'aspirapolvere distante dai gradini e ben visibile all'utente. In ogni caso, contestava il quantum della pretesa, rilevando che le conseguenze pregiudizievoli del sinistro non erano supportate da adeguate allegazioni probatorie.
Disposto in prima udienza il mutamento del rito da semplificato in ordinario (v. ud. 07.02.2024) e depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. (ord. 10.05.2025), la causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione dei testi ammessi e dell'interrogatorio formale di parte attrice (v. ud. 04.07.2024 e 11.09.2024).
pagina 3 di 12 Espletati gli incombenti istruttori limitatamente all'an debeatur, la causa veniva infine rimessa in decisione all'udienza cartolare del 12.03.2025, previa assegnazione dei termini intermedi ex art. 281- quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti conclusivi.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Occorre premettere che, nonostante la giurisprudenza tenda a inquadrare la responsabilità dell'albergatore per le lesioni subite da un cliente a causa delle dotazioni della struttura ricettiva nell'ambito della responsabilità aquiliana da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (v. ad es. Cass. n.
1769/2012; Cass. n. 24739/2007), non può escludersi, in astratto, il concorso con la responsabilità contrattuale per l'inadempimento (o inesatto adempimento) degli obblighi strumentali di protezione cui
è tenuto l'albergatore nei confronti della clientela.
1.1 Dal punto di vista della disciplina generale dell'obbligazione, infatti, poiché la prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio deve corrispondere all'interesse creditorio (art. 1174 c.c.), è a quest'ultimo che occorre guardare per determinarne l'esatto contenuto e per formulare il giudizio di esatto adempimento (v. Cass. n. 9997/2020).
Non si dubita che nel contratto di albergo, l'obbligo di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l'ambito della prestazione alberghiera, la quale necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell'incolumità dei clienti in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo (cfr. Cass. n. 25396/2009). Come sancito fin dalla risalente, ma successivamente non smentita Cass. n. 4043/1968: “Se l'attività alberghiera non può essere obbiettivamente considerata come attività pericolosa, non può tuttavia escludersi che l'albergatore sia tenuto a tutelare l'incolumità dei clienti, curando che scale, pianerottoli, ballatoi, terrazze e qualsiasi altro sporto siano opportunamente protetti da parapetti e ringhiere, mantenute in costante efficienza, e adottando anche misure protettive, eventualmente attraverso la vigilanza del personale addetto.”.
1.2 In questo contesto - come in altri non dissimili (si pensi al contratto di trasporto, di spedalità, di ristorazione, di spettacolo, ecc.) - può dunque ritenersi ammissibile il concorso di responsabilità contrattuale (da inadempimento) ed extracontrattuale (da fatto illecito), quando il medesimo fatto violi, contemporaneamente, non solo i diritti derivanti dal contratto, ma anche i diritti assoluti spettanti al danneggiato, indipendentemente dal contratto stesso (in questo senso v. Cass. n. 2829/1964; Cass. n.
4043/1968; Cass. n. 418/1996).
1.3 Nel caso di specie, la ricorrente ha invocato la responsabilità risarcitoria della società convenuta per i danni subiti in conseguenza di una caduta presso la struttura alberghiera, durante il periodo di soggiorno, prospettandone la sussistenza sia sotto il profilo di responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligazione dell'albergatore di garantire la sicurezza dei locali della struttura al pagina 4 di 12 fine di preservare l'incolumità dei clienti (“consumatori”) che vi soggiornano, sia sotto il profilo extracontrattuale per i danni cagionati “dalla cosa” che egli ha in custodia, o in subordine per il principio generale del “neminem laedere”.
1.4 Ne deriva che, ferma rimanendo la diversità tra le due azioni di responsabilità, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo (cfr. Cass. n. 10129/2000), in assenza di limitazioni da parte del creditore-danneggiato, la domanda può essere delibata dal Giudice del merito per entrambi i profili.
1.5 In estrema sintesi, non è superfluo ricordare, quanto ai principali elementi costitutivi, che il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio, per cui il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c., ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.).
Nel regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., pertanto, il creditore-danneggiato è tenuto a dare prova della fonte negoziale e ad allegare l'inadempimento del debitore, “astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato” (così, Cass., Sez. Un., n. 577/2008, che si muove nel solco tracciato dalla nota Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001, sul tema della vicinanza della prova), rimanendo, invece, a carico del debitore dimostrare “o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (così, ancora, Cass., Sez. Un., n. 577/2008; ad ulteriore specificazione sul punto, tra le altre, Cass. n. 12760/2024).
1.6 Diversamente accade dall'angolo visuale della responsabilità per cose in custodia, la quale ha pacificamente, ormai, natura oggettiva (principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: tra le altre, Cass. n. 2478/2018; Cass. n. 20312/2019; Cass. n. 38089/2021; Cass. n. 35429/2022, Cass.,
Sez. Un., n. 20943/2022 e succ. conf.; da ultimo, Cass. n. 17942/2024; Cass. n. 1904/2025), in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non già su una presunzione di colpa del custode. Nello specifico, la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. richiede, per la sua configurazione, soltanto la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato “dalla cosa”), gravando, viceversa, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
1.7 In presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.., la parte danneggiata dovrà invece fornire prova del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della pagina 5 di 12 imputabilità soggettiva al danneggiante, il quale avrà l'onere di dimostrare l'assenza di colpa, o il concorso di colpa del danneggiato o la presenza di un caso fortuito.
1.8 Detto ciò, quanto all'elemento oggettivo, in tutte le ipotesi prospettate, specie nel caso di cadute o di altri eventi che si verificano in aree nella custodia di un determinato soggetto, non può reputarsi sufficiente la prova del fatto storico della caduta in sé (cfr. Cass. n. 2118/2022) o che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che l'evento dannoso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (in questo senso v. Cass. n. 12760/2024, secondo cui “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”). Indi, è sempre necessario che la parte attrice alleghi e provi la dinamica del fatto, e cioè la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti (cfr. in questo senso Cass. n.
35991/2023; Cass. n. 9872/2021).
1.9 Anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la Suprema Corte ha d'altronde più volte affermato che la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento (cfr. Cass. n. 15705/2024), sicché, ai fini risarcitori, non basterà allegare l'altrui inadempimento, occorrendo altresì provare che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente (cfr. Cass. n. 35281/2021).
§2. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
2.1 La parte ricorrente, infatti, ha dedotto di essere caduta dalle scale dell'albergo gestito dalla società convenuta, inciampando nel filo di un'aspirapolvere - “che era teso sull'ultimo o penultimo gradino della rampa di scale che dal primo piano porta al piano terra dove vi è la hall dell'albergo, mentre l'aspirapolvere veniva utilizzato al piano -1” (come precisato a verbale di prima udienza del
07.02.2024) – in alcun modo segnalato e lasciato incustodito dal personale di pulizia.
pagina 6 di 12 2.2 Dall'istruttoria espletata è stato invece appurato con maggior grado di verosimiglianza che il filo dell'aspirapolvere - benché storicamente presente nelle circostanze di tempo, quando era in corso il servizio di pulizia - non passava né sulla scala tra il primo piano e il piano terra (o piano “hall”), né correva “teso” sopra l'ultimo (o penultimo) gradino della stessa rampa, tagliando, per scendere, al piano inferiore (o piano -1), dove l'apparecchio veniva effettivamente utilizzato dal personale di pulizia, trovandosi, piuttosto, al termine della scalinata che conduce al p.t. (o piano “hall”), sopra al pavimento e in aderenza allo stesso.
2.3 Va premesso che la valutazione circa l'attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni rientra nel perimetro del sindacato devoluto al giudice di merito, dovendosi ribadire, al riguardo, il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. ex multis Cass. n.
16056/2016; Cass. n. 16467/2017).
Nel caso sussista, poi, un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (cfr. Cass. n. 1547/2015; Cass. n. 15270/2024; Cass. n. 26761/2024).
2.4 Ora, va anticipato che nessuno dei testi escussi nel corso dell'istruttoria ha effettivamente assistito alla dinamica del sinistro, trovandosi ciascuno di essi - a breve distanza dall'evento - ad intervenire o prestare soccorso alla sig.ra solo dopo la caduta. Pt_1
2.5 La teste (dipendente della società convenuta dal 2020, con mansione di cameriera ai Testimone_1
piani/sala), ha dichiarato che la mattina del 14.11.2021 si trovava in albergo “in particolare ero intenta
a pulire con l'aspirapolvere nel pianerottolo che porta alla sala da pranzo”; mostratale, quindi, la fotografia - datata “02.12.2021” - raffigurante la scalinata dalla specifica prospettiva di chi scende dal primo piano al piano “hall” (doc. 1, n. 2 fasc. conv.), la teste ha evidenziato e dichiarato che “Il filo era
pagina 7 di 12 attaccato alla presa che è immediatamente dietro la porta che vedo sul margine destro della foto. Il filo passava sul piano di calpestio e non sulle scale…”, aggiungendo che “…il filo è abbastanza lungo a me non sembra che fosse teso, non l'ho visto ma non mi sembra fosse teso.” Interrogata a prova contraria, sui capitoli ammessi di parte attrice, la teste ha affermato di non sapere e di non avere visto se la sig.ra fosse inciampata nel filo dell'aspirapolvere, ribadendo in ogni caso che “il filo passava in terra Pt_1
e non era sopra i gradini”.
Sull'attendibilità di questa teste non si ha motivo di dubitare, avendo reso indicazioni coerenti e non contraddittorie di quanto a sua conoscenza (precisando di non aver assistito alla caduta, trovandosi sul pianerottolo sottostante al piano dove era la ricorrente), oltre che del tutto compatibili con la rappresentazione dello stato dei luoghi risultante dalle fotografie prodotte in atti (cfr. doc. 1 fasc. conv.), laddove si evince che sul muro che corre lungo la scalinata in questione (v. immagini 1 e 2) non
è presente alcuna presa di corrente a cui poter collegare l'aspirapolvere elettrico “a filo”. È dunque del tutto plausibile che la presa elettrica si trovasse internamente, vale a dire dietro il battiscopa all'angolo della porta visibile (a destra) alla fine della scalinata, rendendo così logicamente compatibile il passaggio del filo sopra il pavimento del piano.
2.6 È invece emerso un contrasto fra le dichiarazioni rese all'udienza del 04.07.2024 dai testi
[...]
e Testimone_2 Testimone_3
2.6.1 La prima (conoscente della ricorrente, in quanto compaesane, ma nell'occasione in vacanza insieme presso l'albergo in due camere separate al primo piano), ha dichiarato di essere “scesa qualche minuto prima dalle stesse scale”, a memoria circa “una decina di minuti, un quarto d'ora”, e di avere visto, scendendo, “che c'era questo filo sul penultimo/terzultimo gradino, filo dell'aspirapolvere”; chiamata a rendere precisazioni sul punto in cui la stessa si trovava e se da lì aveva avuto modo di vedere la ricorrente inciampare sul filo dell'aspirapolvere, la teste ha affermato di essere “scesa e siccome il Covid non era passato e c'era un sacco di gente, mi sono accostata nella sala della televisione da cui avevo la vista sulle scale. Adesso non ricordo bene. Ero lì e a un certo punto l'ho vista per terra”; poi ha precisato che “se devo dire che l'ho vista attorcigliare il piede nel filo, no non posso dirlo. Tuttavia, l'ho vista a terra e immediatamente sono andata a soccorrerla e ricordo che ero accovacciata vicino alla sig.ra che era a faccia a terra e ho visto questo filo che scorreva via. Pt_1
Quindi ho dedotto che fosse inciampata nel filo.”.
Sulla proiezione e distensione del filo dell'elettrodomestico, la teste ha inizialmente Testimone_4 riferito che “quando sono scesa il filo sul gradino era teso”; invitata dal Giudice a chiarire come, allora, avesse potuto evitarlo (“ADR: lei ha dovuto scavalcarlo il filo?”), la stessa ha risposto “adesso non ricordo, penso di averlo calpestato. Non credo di aver fatto il passo lungo per scavalcare il
pagina 8 di 12 gradino, tuttavia ho pensato che fosse comunque pericoloso.” Non ha saputo, in ogni caso, riferire se il filo “fosse attaccato ad una presa”, ricordandone unicamente la presenza “non sul pianerottolo, ma sui gradini. Era appoggiato sul gradino” e la direzione verso il piano sottostante. Ha tuttavia aggiunto che nella caduta alla sig.ra “le mancava una scarpa, mi sembra che portasse degli stivaletti neri, Pt_1
non mi sembra che fossero scarpe aperte, degli scarponcini.”
2.6.2 La seconda teste (dipendente della convenuta presso la reception dell'albergo, nonché compagna del legale rappresentante della stessa società) ha invece riferito di avere sentito “un botto” e di essere per prima intervenuta a soccorrere la cliente, trovandosi in quel frangente “in piedi” presso la reception;
e solo dopo avere - lei stessa - chiamato “l'amica che era in un'altra stanza, era seduta nella sala tv”.
Quanto alla presenza del filo dell'aspirapolvere, sentita a prova contraria, la teste ha risposto Tes_5 che “il filo c'era, era per terra e non sulle scale e andava giù sotto. ADR: era per terra o era teso?
Risposta: era per terra. ADR: si ricorda se fosse attaccato alla spina? Risposta: non ricordo”. Ha aggiunto che, nell'immediatezza del fatto, la sig.ra le ha detto “Mi si sono appannati gli Pt_1 occhiali con la mascherina e sono caduta”, ed avere personalmente notato “una scarpa da tennis bianca è rimasta sul terzo gradino. Presumo che sia caduta dal terzo gradino perché la scarpa è rimasta lì.”
2.7 Orbene, mentre le dichiarazioni della seconda teste sono in linea con quanto dichiarato dall'altra testimone e con i riscontri documentali sopra indicati (per cui, al di là del rapporto lavorativo con la società convenuta e del legame sentimentale con il suo legale rappresentante, non si ha effettivo motivo di dubitare della genuinità della deposizione), la testimonianza resa dalla teste indicata dalla parte ricorrente è evidentemente confusa, lacunosa e finanche intimamente contraddittoria.
Va al riguardo sottolineato che, come giustamente osservato dalla difesa di parte convenuta, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi, e non già apprezzamenti o valutazioni personali del teste, qui particolarmente evidenti quanto alle circostanze riferite dalla teste sulla Testimone_4
“causa” della caduta e sulla interazione del piede con il filo dell'aspirapolvere.
Quanto da quest'ultima teste dichiarato in ordine alla dinamica del sinistro, se confrontato con le deposizioni degli altri testi e con le precisazioni fornite in sede di confronto (che la collocano nella
“sala tv” al momento dell'evento, “seduta” in attesa dell'amica, senza quindi potere avere una visione diretta della rampa di scale), risulta, inoltre, smentire palesemente quanto riportato nella dichiarazione scritta – a suo nome e sottoscritta - rilasciata in data 14.09.2022, allegata al ricorso introduttivo (cfr. doc. 8 fasc. ric.), dove invece la dichiarante affermava di avere “visto” personalmente quanto occorso
[“(…) mentre scendevo le scale dell'hotel vedevo inciampare nel filo dell'aspirapolvere, (che la donna
pagina 9 di 12 di servizio dell'albergo aveva lasciato sulle scale incustodito), la sig.ra che cadeva Parte_1 rovinosamente procurandosi gravi danni fisici.”].
2.8 Le notevoli perplessità in ordine all'attendibilità della teste (indicata a prova diretta Testimone_4
da parte ricorrente) rendono il suo apporto conoscitivo del tutto insufficiente a provare l'effettiva verificazione del sinistro, quale fattore causale dei danni all'integrità fisica oggetto della pretesa risarcitoria dell'odierna ricorrente. A nulla rilevano le dichiarazioni rese dall'interpellata nel corso del suo interrogatorio formale, la cui funzione, come è ben noto, è quella di provocarne la confessione giudiziale, non anche quella di addurre a sé elementi favorevoli che, peraltro, non hanno trovato alcun riscontro obiettivo (v. Cass. n. 24799/2024).
§3. Nel quadro probatorio così delineato, non vi sono elementi per ritenere provato che la ricorrente sia caduta a causa del filo dell'aspirapolvere, la cui presenza sopra l'ultimo (o penultimo) gradino delle scale dell'albergo va verosimilmente esclusa: ciò sia perché non è stata accertata l'esatta dinamica del sinistro, sia perché l'evento dannoso occorso è ugualmente compatibile con una caduta accidentale, dovuta alla mera disattenzione ed imprudenza nell'incedere.
3.1 Non è dunque provata né la responsabilità ex art. 2051 c.c., né quella ex art. 2043 c.c., che pure richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, l'esistenza di un nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso lamentato.
3.2 Per completezza si rileva che i medesimi argomenti sono decisivi nell'escludere la responsabilità della convenuta nell'ambito della responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni derivanti dal contratto di albergo, come sopra precisato. A tale ultimo riguardo, va soltanto aggiunto che le riproduzioni fotografiche del pianerottolo e della scala in questione della struttura alberghiera attestano la presenza del corrimano e una discreta condizione di luce e visibilità, da ritenersi esistente anche la mattina del sinistro, come confermato dai testi escussi;
per cui, essendo rimasta incerta sia la concreta modalità di accadimento del fatto sia, soprattutto, la sua riconducibilità causale alle obbligazioni di custodia, sorveglianza e protezione asseritamente non adempiuti, la domanda non può che essere rigettata.
3.3 Rimane assorbita la valutazione sull'incidenza causale della condotta tenuta dalla stessa danneggiata, posto che l'assenza di prova sul nesso di causalità rende irrilevante la prova (liberatoria) del caso fortuito;
parimenti, resta assorbito ogni profilo connesso alla quantificazione del danno.
§4. Da tanto consegue il rigetto della domanda e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
pagina 10 di 12 4.1 Il principio della soccombenza impone che la ricorrente, benché provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sia condannata a pagare le spese di lite in favore della parte convenuta vittoriosa, atteso che il “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del
D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa” (cfr. Cass. n. 25653/2020).
4.2 Le spese di lite sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento. Pur essendo indiscusso che il valore della causa vada definito in base al “disputatum”, la richiesta di risarcire una somma determinata “o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia”, come le altre formule equivalenti, deve far presumere la cautela dell'attore nel non richiedere somme esorbitanti, come avvenuto nel caso in esame. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che “il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. n. 11213/2022; conf. Cass. n. 10984/2021; Cass.
n. 19455/2018).
4.3 Sulla base di tali indici, la quantificazione del danno non patrimoniale indicata dalla ricorrente in “€
76.540,00” o “in quell'altra minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia”, rende il valore della controversia indeterminato e non determinabile a priori: la domanda risarcitoria, assorbita nel rigetto, non è stata oggetto di vaglio alcuno nel corso del processo, né di ulteriore approfondimento istruttorio. Pertanto, nella liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente si assumono i valori medi tabellari (calcolati per tutte le fasi processuali) per le cause di valore indeterminabile (ex art. 5, comma 6 D.M. cit.), in base allo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della bassa complessità della controversia, rivelandosi viceversa lo scaglione superiore inadeguato rispetto all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita come in parte motiva, così provvede:
pagina 11 di 12 • rigetta la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_1
in quanto infondata;
[...]
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della Parte_1
parte vittoriosa che si liquidano in € 27,20 per Controparte_1
esborsi, € 7.616,00 per compensi (così determinati: € 1.701,00 fase studio;
€ 1.204,00 fase intr.;
€ 1.806,00 fase istr./tratt., € 2.905,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 04 giugno 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
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