CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SA LL, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 307/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Comune di Borgolavezzaro - Piazza Liberta' 10 28071 Borgolavezzaro NO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Resistente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 126/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 287 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 230 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per il Piemonte, in totale riforma della sentenza n. 126/2024 del 19.09.2024, depositata il 30.09.2024, emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Novara – Sez. 1, non notificata, respinta ogni contraria istanza,
Resistente_1eccezione e deduzione, rigettare il ricorso introduttivo di Spa in quanto inammissibile e/o infondato e conseguentemente dichiarare la legittimità gli avvisi di accertamento d'ufficio della imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni – Imposta Municipale Unica – I.M.U.
2017 Prot. n. 287 e I.M.U. 2018 Prot. n. 230 emessi dal Comune di Borgolavezzaro.
Col favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Chiede «a Codesta Ill.ma Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte:
- il rigetto dell'Appello dell'Ufficio e la conferma della Sentenza impugnata e, pertanto, che siano annullati gli avvisi di accertamento d'ufficio della imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni
- Imposta Municipale Unica Prot. 287 per l'anno 2017 e Prot. 230 per l'anno 2018 emessi dal Comune di Borgolavezzaro;
- in subordine, l'accoglimento dei motivi di ricorso riproposti in via devolutiva;
- in ulteriore subordine, l'annullamento delle sanzioni e degli interessi contenuti negli avvisi di accertamento;
- la condanna del Comune di Borgolavezzaro, ex articolo 15, D. Lgs. 546/1992, al rimborso delle spese del giudizio di primo e secondo grado».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 18 marzo 2025 il Comune di Borgolavezzaro, propose appello per la riforma della sentenza n. 126/2024 della CGT di primo grado di Novara con deposito effettuato in segreteria il 30 settembre 2024, non notificata. Il 25 marzo 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose i fatti di causa e denunciò l'errore in cui incorse il collegio provinciale.
1.2. - Resistente_1 S.p.A., con atto depositato su piattaforma del processo tributario il
15 maggio 2025 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
1.3. – Il ricorrente depositò, con nota 29 dicembre 2025, breve memoria. In particolare espose di aver rinunciato agli atti del giudizio a spese compensate e, che Resistente_1 S.p.A., dichiarò di accettare la rinunzia come sopra formulata a spese compensate.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, sentita la parte presente, che illustrò le posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2.1. – La rinuncia agli atti sottoscritta da entrambe le parti e confermata in udienza determina ai sensi dell'art. 44 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 l'estinzione del giudizio.
2.2. – Le spese della lite restano a carico di chi le ha anticipate come da accordo suddetto, in deroga la cpv. dell'art. 44 cit..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: dichiara estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torino, allì 28 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SA LL, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 307/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Comune di Borgolavezzaro - Piazza Liberta' 10 28071 Borgolavezzaro NO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Resistente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 126/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 287 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 230 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per il Piemonte, in totale riforma della sentenza n. 126/2024 del 19.09.2024, depositata il 30.09.2024, emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Novara – Sez. 1, non notificata, respinta ogni contraria istanza,
Resistente_1eccezione e deduzione, rigettare il ricorso introduttivo di Spa in quanto inammissibile e/o infondato e conseguentemente dichiarare la legittimità gli avvisi di accertamento d'ufficio della imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni – Imposta Municipale Unica – I.M.U.
2017 Prot. n. 287 e I.M.U. 2018 Prot. n. 230 emessi dal Comune di Borgolavezzaro.
Col favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Chiede «a Codesta Ill.ma Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte:
- il rigetto dell'Appello dell'Ufficio e la conferma della Sentenza impugnata e, pertanto, che siano annullati gli avvisi di accertamento d'ufficio della imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni
- Imposta Municipale Unica Prot. 287 per l'anno 2017 e Prot. 230 per l'anno 2018 emessi dal Comune di Borgolavezzaro;
- in subordine, l'accoglimento dei motivi di ricorso riproposti in via devolutiva;
- in ulteriore subordine, l'annullamento delle sanzioni e degli interessi contenuti negli avvisi di accertamento;
- la condanna del Comune di Borgolavezzaro, ex articolo 15, D. Lgs. 546/1992, al rimborso delle spese del giudizio di primo e secondo grado».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 18 marzo 2025 il Comune di Borgolavezzaro, propose appello per la riforma della sentenza n. 126/2024 della CGT di primo grado di Novara con deposito effettuato in segreteria il 30 settembre 2024, non notificata. Il 25 marzo 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose i fatti di causa e denunciò l'errore in cui incorse il collegio provinciale.
1.2. - Resistente_1 S.p.A., con atto depositato su piattaforma del processo tributario il
15 maggio 2025 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
1.3. – Il ricorrente depositò, con nota 29 dicembre 2025, breve memoria. In particolare espose di aver rinunciato agli atti del giudizio a spese compensate e, che Resistente_1 S.p.A., dichiarò di accettare la rinunzia come sopra formulata a spese compensate.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, sentita la parte presente, che illustrò le posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2.1. – La rinuncia agli atti sottoscritta da entrambe le parti e confermata in udienza determina ai sensi dell'art. 44 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 l'estinzione del giudizio.
2.2. – Le spese della lite restano a carico di chi le ha anticipate come da accordo suddetto, in deroga la cpv. dell'art. 44 cit..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: dichiara estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torino, allì 28 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu