Sentenza 12 marzo 2008
Massime • 1
Il termine per la proposizione dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pari a quindici giorni, decorre, nel caso in cui non si abbia contestuale redazione dei motivi, dalla scadenza del trentesimo giorno dalla pronuncia, termine entro il quale il giudice deve provvedere alla redazione della sentenza, sempre che il deposito sia tempestivamente eseguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2008, n. 14375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14375 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/03/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 760
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 034320/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LA SPEZIA;
nei confronti di:
1) AP VALERIO, N. IL 21/03/1966;
2) ET SEBASTIANO, N. IL 26/11/1968;
3) EL IP N. IL 11/08/1953;
4) OR AN N. IL 30/09/1985;
5) EN EP, N. IL 18/08/1952;
6) DE NO TR, N. IL 19/06/1971;
7) DE PI SI NI N. IL 13/06/1959;
8) TT CE N. IL 25/10/1961;
9) LI LUIGI, N. IL 11/02/1951;
10) GRAMEGNA LUIGI, N. IL 13/05/1963;
11) PIZZINO EP, N. IL 01/11/1963;
12) IA AN SALVATORE, N. IL 27/08/1963;
13) LI ET, N. IL 22/06/1965;
14) OC MATTEO, N. IL 08/11/1963;
15) NI ROCCO, N. IL 30/04/1964;
avverso SENTENZA del 20/03/2007 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di LA SPEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Uditi, altresì, in camera di consiglio:
- il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. GARINO Vittorio, sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
- i difensori comparsi dei ricorrenti, avvocati TRUPPA Edoardo e MITARITONNA Cesarina, intervenuta anche per delega degli avvocati SPACCAPELO Benito e VALORI Athos, i quali hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza, deliberata il 20 marzo 2007 e depositata il 27 aprile 2007, il giudice della udienza preliminare del tribunale militare della Spezia ha dichiarato non luogo a procedere, perché il fatto non costituisce reato, nei confronti di LE AP e degli altri quattordici componenti del Consiglio di base di rappresentanza presso la Regione Carabinieri della Emilia Romagna, in epigrafe indicati, imputati tutti del concorso nel delitto di diffamazione ai sensi dell'art. 227 per aver offeso la reputazione del tenente colonnello NT UT, deliberando e diramando la risoluzione 11 giugno 2005 n. 314, recante il titolo "buon senso ed educazione", la falsa attribuzione al ridetto ufficiale di aver allontanato "con modi a dir poco sgarbati" la moglie di un militare e il figlioletto neonato dalla cerimonia celebrativa dell'anniversario dell'Arma, e la finale mozione rivolta al generale comandante della Regione, affinché convocasse la famiglia del militare e chiedesse "scusa per l'accaduto a nome di tuta l'istituzione", con la aggravante - tra le altre contestate - di cui all'art. 61 c.p., n. 1, in relazione all'art. 47, del per aver agito per motivo "di rivalsa" in relazione al "pregresso contenzioso" tra i componenti del ridetto Consiglio e il Comando regionale in merito alla "organizzazione della festa dei Carabinieri, per la quale il tenente colonnello UT era stato "preposto alla direzione delle opere di allestimento".
Il giudice della udienza preliminare ha ritenuto la esimente dell'esercizio del diritto in relazione alle attribuzioni di istituto del Consiglio di base di rappresentanza, argomentando che rientra "nell'ambito delle facoltà del Co.ba.R. rivolgere al comandante dell'unità di base la richiesta di assumere determinazioni in relazione a un comportamento ritenuto offensivo degli interessi rappresentati dal Co.ba.R. stesso, espressamente censurato in quanto considerato non corretto"; ha, poi, aggiunto che l'infondatezza dell'addebito formulato a carico del tenente colonnello UT non assumerebbe rilevanza alcuna, avendo gli imputati adottato la deliberazione sulla base di una "rappresentazione della realtà", ritenuta plausibile e ragionevole (assunzione di informazioni a opera dell'imputato TT V., componente del Co.ba.R.) e che, "in ogni caso", quando anche assumesse rilievo la veridicità del fatto storico addebitato all'ufficiale, soccorrerebbero la previsione scriminante dell'esercizio putativo del diritto e, comunque, la considerazione della esclusione del dolo.
2. - Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare della Spezia, mediante atto recante la data del 14 maggio 2007, depositato il 15 maggio 2007, col quale sviluppa tre motivi.
2.1 - Con il primo il ricorrente denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 11 luglio 1978, n. 382 e al D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, art. 23, comma 1,
deducendo: l'intervento dei componenti del Comitato di base di rappresentanza esorbitava dalle attribuzioni di quel collegio, concernenti i "problemi collettivi di carattere locale", laddove l'oggetto della deliberazione incriminata non riguardava alcun problema collettivo;
era stata omessa la doverosa istruttoria in ordine all'accertamento, nelle forme previste dal D.M. 9 ottobre 1995, art. 27, del contegno attribuito all'ufficiale, avendo piuttosto gli imputati rappresentato di aver recepito notizie indirette e mere dicerie;
"intrinsecamente abnorme" era la finale mozione rivolta al comandante della Regione;
sicché la deliberazione doveva essere addebitata agli imputati uti singuli, con abuso delle funzioni di componenti dell'organo rappresentativo, non essendo ravvisabile l'esercizio del diritto e/o l'adempimento di alcun dovere connesso all'adempimento delle funzioni in seno all'organo di rappresentanza ed essendo palesemente esclusa la ritenuta "buonafede" dei diffamatori.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, il relazione al riferimento operato dal Collegio - per accreditare la tesi del compimento della verifica di attendibilità dell'addebito al tenente colonnello UT - ai colloqui avuti dall'imputato TT V. con alcuni militari, i quali avevano non già fornito, bensì chiesto conferma al maresciallo TT V. delle dicerie a carico dell'ufficiale.
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente dichiara di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la "violazione della legge processuale", censurando che il giudice della udienza preliminare - anziché provvedere, come era suo ministero, alla "delibazione a fini esclusivamente procedurali in ordine alla non manifesta infondatezza dell'esercizio della azione penale" - avrebbe celebrato "un vero e proprio giudizio di merito a cognizione piena, strutturalmente e funzionalmente estraneo alla stesse prerogative istituzionali della autorità procedente.
3. - Gli imputati AP V., OR F., DE NO P.,
TT V., GN L. e LI G., col ministero del difensore di fiducia, avvocato VALORI Athos, mediante memoria recante la data del 20 febbraio 2008, gli imputati IA F. S., EL F., ET S., DE PI C. A., OC M. e NI R., col ministero del difensore di fiducia, avvocato SPACCAPELO Benito, mediante memoria recante la data del 18 febbraio 2008, depositata il 21 febbraio 2008, e, infine, l'imputato LI L., col ministero del difensore di fiducia, avvocata MITARITONNA Cesarina, mediante memoria recante la data del 18 febbraio 2008, depositata il 21 febbraio 2008, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso perché intempestivamente proposto dopo la scadenza del termine di giorni quindici, decorrente dal dies ad quem del termine di legge per il deposito della sentenza (19 aprile 2007), osservato dal giudice della udienza preliminare.
4. - L'eccezione di inammissibilità, formulata dagli imputati, è fondata.
È appena il caso ricordare che questa Corte, a Sezioni Unite (sentenza 26 giugno 2002, n. 31312, D'Alteri, massima n. 222043), ha fissato il principio di diritto secondo il quale "alle parti", presenti non è dovuto l'avviso di deposito della sentenza di non luogo a procedere, emessa al termine dell'udienza preliminare, allorché i motivi non siano redatti contestualmente, ma entro il termine non prorogabile di trenta giorni dalla pronuncia". Epperò nella specie il ricorso è stato intempestivamente proposto il 15 maggio 2007, dopo che è spirato (in data 4 maggio 2007) il termine perentorio di giorni quindici, previsto dall'articolo 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e decorrente dal dies ad quem del termine di deposito (tempestivamente eseguito) della sentenza scaduto il 19 aprile 2007.
Consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2008