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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 06 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2222/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gaetana Mastroberardino e dall'Avv. Genni
RO e con questi elett.te domiciliato in Salerno, alla via
IG CC n. 55, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore legale p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.
CO ZZ ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via
Guarini n. 69, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la propria vicenda lavorativa alle dipendenze della società convenuta, agisce perché questa sia condannata al pagamento delle somme e per le causali indicate. La resistente società si è costituita.
1 2) Il ricorrente asserisce di aver lavorato presso la resistente dal 23.03.2013 al 14.04.2022, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, e di essere stato inquadrato e retribuito come magazziniere (livello 4° del Ccnl terziario confcommercio).
Afferma di aver svolto mansioni di impiegato di concetto, specificatamente addetto al settore informatico, ovvero di essersi occupato della verifica e della gestione dei rapporti con i fornitori, della creazione e della redazione dei volantini pubblicitari, della coordinazione dei software relativi alla gestione degli agenti, della preparazione e del controllo dell'inventario, di aver predisposto e redatto i cataloghi aziendali a partire dall'anno 2019 relativamente al food, beverage, liquori e distillati, nonché dei cataloghi delle festività Natalizie e Pasquali.
Asserisce ancora di aver svolto attività di ricerca di finanziamenti e/o agevolazioni fiscali, di aver ottenuto l'approvazione del “fondo di nuove competenze”, di aver curato, la predisposizione della documentazione giustificativa a seguito delle verifiche e dei controlli da parte di Agenzia delle Entrate, di aver presenziato, nella qualità di delegato dell'azienda conventa, alle verifiche eseguiti dall'Agenzia
Repressione e Fondi, al controllo delle merci e alla redazione dei verbali.
Tali mansioni sarebbero state svolte dal ricorrente in modo discrezionale e autonomo, e rivendica il riconoscimento del livello 2° della contrattazione collettiva di settore (Ccnl terziario confcommercio), in luogo del livello 4°.
Asserisce di aver sempre lavorato dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20.30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle
2 08.00 alle 13.00, nonostante il suo rapporto di lavoro fosse regolarizzato come part-time.
Afferma di non aver goduto di tutte le ferie, di non aver percepito nulla a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, e di non aver percepito l'indennità sostitutiva del preavviso. Precisa che, a partire dall'anno 2020, è stato privato progressivamente di vari incarichi da sempre espletati, dell'uso della propria scrivania, della gestione dei rapporti con i fornitori del settore informatico, di aver subito la perdita di accesso al sistema informatico con password personale, mentre in passato gli era consentito perfino di collegarsi da remoto fuori dell'orario di lavoro e anche durante le ferie e/o festività per effettuare le registrazioni e le fatture degli acquisti.
Asserisce di essere stato posto ingiustamente in data
16.06.2021 in Cassa Integrazione, prorogata con provvedimento dello 01.07.2021, di volta in volta fino a tutto lo 02 ottobre 2021, e di aver ricevuto ingiustamente una contestazione di addebito disciplinare per non aver comunicato alla società i giorni di malattia goduti nell'anno
2021, durante la Cassa Integrazione.
Le privazioni subite e l'assenza dal luogo di lavoro avrebbero comportato nel ricorrente uno stato di disagio e di profonda sofferenza, e gli avrebbero causato un disturbo dell'adattamento con ansia e depressione, accertata anche dalla Commissione medica Inps.
Infine, afferma di aver ricevuto, in data 15.07.2022, la notifica di richiesta di proroga delle indagini preliminari per i reati ex art. 81 c.p., 640 c.p. e 646 c.p. di cui all'avviso di garanzia, a seguito di denuncia da parte della resistente società.
3 Conclusivamente, rivendica lo svolgimento di mansioni superiori e di lavoro straordinario, e chiede la condanna della resistente al pagamento della somma di €#292.280,10#
(duecentonovantaduemiladuecentottanta,10) a titolo di differenze retributive (per inquadramento superiore, lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, lavoro supplementare, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di malattia, ratei di tredicesima e quattordicesima, differenza sul Tfr), oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Rivendica altresì il diritto al risarcimento dei danni patiti in ragione della inesatta/parziale contribuzione a seguito dello svolgimento di mansioni superiori, e, infine, chiede di accertare la illeceità della condotta datoriale della società e, la conseguente condanna della resistente al risarcimento di tutti i danni, biologico-psichico, morale, patrimoniale, non patrimoniale esistenziale, da demansionamento/perdita della professionalità acquisita , e da liquidarsi in via equitativa.
La resistente società, nella memoria di costituzione, specifica che il contratto di lavoro del ricorrente era part time di 4 ore giornaliere alternate o di mattina o di pomeriggio e che la qualifica posseduta era di operaio, con mansione di magazziniere (livello 4° del Ccnl settore commercio).
Contesta lo svolgimento delle mansioni indicate, precisando come l'unica attività esercitata dal ricorrente era quella di magazziniere e spesso di addetto alla cassa.
Afferma che l'attività informatiche era esercitata da dipendente e di essere stata costretta a Controparte_2 denunciare il ricorrente per alcune anomalie registrate sugli scontrini emessi.
3) Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria.
4 (udienza del 22.11.2024): “Io sono Controparte_3 commercialista, e sono revisore dei conti de CP_1
Periodicamente, almeno una volta settimana, mi reco in azienda, a Manocalzati. Questo anche da prima di aver avuto la nomina a revisore dei conti, perché almeno dal 2002 seguivo la società, sempre nella mia attività professionale.
Quando andavo e vado a Manocalzati io mi reco in
Amministrazione, e qui non c'era, alle volte veniva in Pt_1 amministrazione quando mi capitava di avere un problema con il software utilizzato dalla azienda: il AR veniva chiamato ed era al AR che io chiedevo di contattare la casa di produzione del software per avere indicazioni su come risolvere il problema. Io ponevo la questione al AR, questi contattava la casa che aveva prodotto il software e poi a distanza di tempo il AR mi dava la risposta che aveva avuto. So che in passato il AR aveva avuto esperienza sui software, nel senso che conosceva bene il programma utilizzato da per averlo utilizzato presso altra CP_1 azienda. Quando io andavo a Manocalzati vedevo il Pt_1 che faceva il magazzino, a volte alla cassa. Non so se il intervenisse sul software o sulle dotazioni Pt_1 informatiche in genere de non so se il si CP_1 Pt_1 sia occupato di depliantes o di materiali pubblicitari. Nella
Caramella non vi è un reparto informatico. Si cura la contabilità, ci sono impiegati che tengono la contabilità, e tra questi non il Non mi risulta che il AR abbia Pt_1 procacciato finanziamenti a favore di La CP_1 società ha avuto un solo accertamento della Agenzia delle
Entrate, ed in quella occasione il ci diede una mano Pt_1 per le giacenze, essendo appunto addetto al magazzino.
Dell'accertamento me ne occupai io in prima persona”;
5 (udienza del 22.11.2024): “Lavoro per Testimone_1 [...] da credo 2014, sono impiegato presso la sede di CP_1
Manocalzati. Lavoro dove c'è necessità tra magazzino, amministrativo, commerciale. Gli orari sono dalle 09.00 alle
13.30, da 15.00 a 17.00, cinque giorni a settimana da lunedì a venerdì, a volte il sabato. Quaranta ore a settimana. Il mio orario è comunque flessibile. L'azienda apre se non erro alle
08.30 e chiude alle 19.30; c'è una pausa per il pranzo da 13.30
a 14.30, 15.00. Sabato l'azienda sta aperta, il pomeriggio credo fino alle 17.00, anche se resta solo chi deve restare, chi non serve se ne va via prima. La domenica è tutto chiuso. Nel periodo natalizio, due o tre domeniche, siamo aperti credo due o tre domeniche, ma io non ci vado e quindi non sono sicuro.
lavorava nel magazzino, parecchie volte stava Parte_1 alla fatturazione, qualche volta che sono arrivato la mattina prima stava alla cassa, alle volte stava in ufficio. Io non è che vedevo il AR sempre, nel senso che io spesso andavo fuori dalla sede. Quando lo vedevo, il stava alla Pt_1 fatturazione, nel senso che faceva le fatture. Ogni tanto controllava le scadenze dei prodotti, ogni tanto stava alla cassa;
il faceva qualche comunicazione quando c'era Pt_1 da fare un volantino mandava i dati alla stamperia, i prodotti da mettere in promozione. Non era il barone che sceglieva i prodotti da mettere in promozione. Io quando arrivavo non sempre vedevo il AR, quindi non so dire se quando io arrivavo il AR stava già in sede. Non so dire nemmeno quando il AR se ne andasse. Non so della presenza del
AR di sabato, non so dire delle due o tre domeniche di
Natale che ho detto. Io quando arrivavo prima delle 09.00 vedevo il alla cassa cash;
addetti alla cassa cash sono Pt_1 stati negli anni , e il stava alla cassa Cash fino Per_1 Pt_1
6 a che non arrivava l'addetto specifico oppure quando c'era una particolare necessità. Io però non stavo sempre lì. In estate l'azienda non chiudeva ma noi facciamo da sempre le ferie, in alternanza. Al magazzino erano addetti anche altri dipendenti, tra magazzino e logistica sono più di dieci addetti, forse una quindicina grosso modo. Tra questi si occupava della fatturazione IR RO, non so dire se si alternasse con il se lo facessero tutti e due insieme e Pt_1 contemporaneamente. Il faceva le fatture. Il si Pt_1 Pt_1 occupava delle fatture che poi andavano in archivio. Tutto informatizzato. C'è un ufficio che si occupa della contabilità, dove ci sono e , non CP_1 Persona_2 Per_3 ricordo i cognomi. Non so dire se il AR lavorasse anche da casa. Io non ho mai lavorato da casa. Che io sappia nessuno lavora da casa. contattava la azienda Parte_1 che ci forniva il software e in caso di problemi faceva da tramite. Non mi ha insegnato come usare il software, c'erano addetti della casa di produzione, se c'erano dei problemi del software ci rivolgevamo al il quale si rivolgeva alla Pt_1 casa di produzione. Il AR aveva le chiavi, so che apriva, anche se non l'ho mai visto aprire”;
Esposito (udienza del 22.11.2024): “Sono figlia CP_4 di amministratore de Sono Controparte_5 CP_1 anche dipendente de e sto nella sede di CP_1
Manocalzati dal luglio 2020. Sono impiegata, lavoro in amministrazione. Mi occupo della parte finanziaria, gestisco i clienti con i crediti. Io lavoro quaranta ore settimanali, da lunedì a venerdì, raramente il sabato;
la domenica mai.
Lavoro la mattina o il pomeriggio, per otto ore al giorno, non ho orario fisso. L'orario di apertura della azienda è dalle
08.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30 . a Natale siamo
7 aperti due domeniche, forse, dipende da come si incastrano con il Natale. Oggi la mattina la sede è aperta da mio padre;
in passato c'era IR RO, che non lavora più da circa un anno, credo, forse meno. aveva le chiavi, ma Parte_1 che io sappia ad avere l'incarico di aprire era IR RO.
Quando io arrivavo il AR stava già là, non so dire sempre, perché non sempre lo incrociavo. Io lavoravo sopra, il AR faceva il magazziniere. Non so dire se quando io me ne andavo il AR stava ancora in azienda. Le fatture vengono fatte giù, nella zone cash e distribuzione. Materialmente se ne occupano gli impiegati, oggi e Controparte_6 CP_7
in distribuzione c'è . In passato
[...] Controparte_8 alcune volte se c'era la necessità se ne è occupato anche il
AR, che però non era addetto alla fatturazione, che io sappia il AR era magazziniere. Non so dire quali siano le qualifiche specifiche di Controparte_6 Controparte_7
; i tre stanno in magazzino, come il AR. Controparte_8
Alle casse cash oggi ci sono Controparte_6 CP_7
e alla distribuzione c'è . Nel
[...] Controparte_8 magazzino ci sono altri addetti, ma non stanno alla cassa né fanno fatture. Quando c'era il all'occorrenza stava alla Pt_1 cassa, quella cash. Le casse cash sono allineate, tipo supermercato;
al cash ce ne sono due, maggiormente utilizzata una. Alla distribuzione c' una sola cassa, e non c'è il passaggio fisico del cliente perché si va all'ingrosso. Che io sappia il ci metteva in contatto con il nostro sistema Pt_1 gestionale che si occupa della assistenza;
non era il AR che risolveva i problemi, anche perché l'azienda paga per il servizio di assistenza. Non mi occupo di volantini o cose simili”;
8 (udienza del 22.11.2024): “Lavoro per la Controparte_6 caramella dal 2009, addetta alla sede di Manocalzati alla cassa del cash. Da sempre sto materialmente alla cassa, dove passano i clienti all'ingrosso che pagano in contanti. Ci sono materialmente due casse. Io non faccio altro, e sono l'unica addetta fissa alla cassa, o io o l'altra collega Controparte_7
a seconda del turno. I turni sono da 08.30 a 13.30 e da 14.30 a
19.00 . Ci alterniamo con che è arrivata da Controparte_7 novembre 2023. Prima che arrivasse la c'era un'altra CP_7 ragazza, , che oggi sta in maternità, non ricordo Persona_4 quando è arrivata Siamo sempre state due Persona_4 cassiere. Prima di TI c'ero solo io e Per_4 Pt_1
, e quando c'era AR le ragazze non c'erano. Prima
[...] che arrivasse io facevo un turno, l'altro turno non lo so”. Per_4
Il Giudice chiede alla teste come giustifica il fatto della conoscenza della copertura del turno diverso da proprio da parte delle colleghe e , e della non CP_7 Per_4 conoscenza della copertura dell'altro turno prima della venuta della . “Ripeto che io facevo il mio turno, non so chi Per_4
c'era dopo di me”.
Il GdL fa rilevare alla teste che anche oggi e anche con la presenza di la teste fatto il suo turno va a casa, Persona_4 eppure è in grado di dire che il ruolo alla cassa è ricoperto oggi dalla e prima dalla . CP_7 Per_4
quando c'è bisogno viene alla cassa e Persona_5 facciamo dei conteggi insieme;
non si mette fisso alla cassa.
Nemmeno è mai stato fisso alla cassa IR RO”. Il GdL dà lettura alla teste del verbale di sit. Rilasciate ai Carabinieri di Ospedaletto d'Alpinolo in data 14.4.2022 nella parte in cui la stessa dichiara di lavorare dalle 09.00 alle 13.30 e riprendere il pomeriggio alle ore 14.30 fino alle 19.30 .“
9 Prendo atto del contenuto delle dichiarazioni di cui la S.V. mi dà lettura, e che leggo personalmente dalla copia cartacea del verbale di Sit che mi viene sottoposta e nel quale in calce riconosco la mia firma. Io non ho detto ai Carabinieri che lavoravo tutta la giornata, quelli sono i turni, ma io mi alterno e mi sono sempre alternata tra mattina e pomeriggio”. Il GdL dà lettura del verbale anche nella parte in cui la teste riferisce di una pausa pranzo, circostanza incompatibile con la versione più volte rappresentata per cui la stessa lavorava solo la mattina o solo il pomeriggio. “Non so. Non ricordo. Il turno pomeridiano finisce di regola alle 19.30, ma se non c'è nessuno ce ne andiamo anche un poco prima, dieci minuti, un quarto d'ora. La proprietà lo sa. Quando c'era la Pt_1 apertura della Cassa alla mattina non so dire da chi fosse aperta. Quando arrivavo io era già aperta, la mattina, se lavoravo di mattina. La sera la chiusura la facevo io, se ero di turno, sennò non so chi la facevo”. Il GdL dà lettura delle dichiarazioni rese sempre ai carabinieri e già riportate, nella parte in cui la teste riferisce che le aperture della cassa la mattina la disimpegnasse il nel mentre la chiusura Pt_1 serale era effettuata dalla teste medesima. La teste non risponde alcunché.
“Dopo quando siamo state in due addette alla cassa Pt_1
quando lo chiamavo veniva alla cassa, quando c'era
[...] necessità e c'era gente e lo chiamavo per farmi dare una mano. Di solito il AR faceva il magazziniere, caricava i prodotti, vedeva i prodotti. Le fatture le faccio io o la collega
Alla distribuzione a fare le fatture ci sono Controparte_7
e un altro ragazzo. al cash faceva le Per_6 Parte_1 fatture”;
10 (udienza del 22.11.2024): “Sono dipendente Controparte_9 da giugno 13 giugno 2018. Sono sempre Parte_2 stato magazziniere. Nel magazzino siamo una decina, Pt_1 lavorava con noi alla cassa ed alla logistica, dove aiutava per le fatture, stava a fare le fatture la mattina presto. Io concretamente nel magazzino mettevo a posto i vini, verificavo le mancanze, aiuto l'allestimento degli ordini, metto i cartoni dei vini, allestisco gli scaffali. Non so dire se si occupasse di qualche settore specifico del Pt_1 magazzino. Io non vedevo cosa faceva il AR, facevo il mio lavoro. Di sicuro stava alla cassa, faceva le fatture, e curava anche l'incasso, quando non c'erano le ragazze.
L'azienda vuole che ci siano due persone alle casse, una al controllo per fare la fattura e una alla cassa, quando mancava uno dei due addetti chi stava faceva tutte e due le cose. poteva essere uno di questi due. Alla cassa non Pt_1 sempre ci sono due persone, è preferibile che ci siano due persone. Io quando arrivavo stava già lì, e quando Pt_1 non stava alla cassa andava a dare una mano a fare le Pt_1 fatture per le spedizioni e le consegne. Controllava le spedizioni. Io lavoro il mattino o il pomeriggio. La mattina dalle 08.30, 09.00 alle 13.30; il pomeriggio dalle 14.30 alle
19.30, o la mattina o il pomeriggio, cinque giorni a settimana.
Il sabato facciamo mezza giornata. La domenica siamo chiusi,
Natale una mezza domenica per tre domeniche. Io vedevo la mattina quando andavo la mattina, e il pomeriggio Pt_1 quando andavo il pomeriggio. A volte non lo trovavo proprio.
Ovviamente non so dire se ci fosse stato la mattina, Pt_1 quando io facevo il pomeriggio, o il pomeriggio, quando io facevo la mattina. Qualche giorno fa la azienda mi ha dato la copia della dichiarazione da me resa ai Carabinieri non
11 ricordo quali. Mi hanno dato un verbale di dichiarazioni rese ai Carabinieri. Io ho chiesto una copia alla azienda, perché volevo avere una copia e c'entrava anche il fatto che dovessi venire qua. L'iniziativa l'ho presa io. Quando mi è arrivato l'avviso che dovevo presentarmi qui io ho avvisato l'azienda, sono stato chiamato dal sig. , marito della titolare, il Per_7 quale non mi ha chiesto nulla e non mi ha detto nulla;
io ho chiesto la copia delle dichiarazioni rese ai carabinieri. Il sig. mi ha visto preoccupato per quello che doveva Per_7 succedere, e mi ha chiamato per tranquillizzarmi, per dirmi che non c'era nessun problema. Leggendo il verbale dei
Carabinieri mi sono accorto che qui non c'era il fatto che io rispettavo una turnazione. Io ai Carabinieri volevo dire che io lavoro ed ho lavorato per trenta ore durante la settimana e sei al sabato. Io faccio trentacinque ore settimanali. Io lavoro la mattina e poi faccio anche il pomeriggio per recuperare il monte orario dovuto. Io non ho mai fatto la chiusura della cassa, io ho solo assistito alla chiusura della cassa. Mi hanno chiesto di collaborare alla cassa nel periodo del CO, e solo in quel periodo io ho assistito alla chiusura della cassa, loro contavano i soldi e io stavo lì a guardare. Questo durante il
CO sempre facendo la turnazione, e quindi quando io stavo il pomeriggio. Non so se ha lavorato da casa. Parte_1
Io non ho mai contattato quando questi stava a casa Pt_1 sua per ragioni di ufficio. Non so dire chi predisponeva i volantini per le offerte o il catalogo dei vini”;
IR RO (udienza del 20.12.2024): “Ho lavorato per la dal 2001 ad aprile 2024, ero impiegato alle Controparte_1 fatture nella sede di Manocalzati. Io lavoravo dalle 07.30 alle
13.30 ovvero qualche volta il pomeriggio, dalle 14.30 alle
19.30, con turni alternati, o andavo la mattina o andavo il
12 pomeriggio, sei giorni a settimana, anche il sabato, la maggior parte il sabato la mattina. Io facevo circa quaranta ore settimanali. Il contratto era per quaranta ore settimanali.
Qualche volta capitava che di pomeriggio recuperavo le ore mancati per arrivare alle quaranta ore settimanali, questo capitava di solito nei giorni in cui lavoravamo di più , giovedì
e venerdì. La mattina io aprivo le luci, accendevo i computer, aprivo le porte ed accedevo al reparto della logistica, dove iniziavo a lavorare. Quando facevo il turno di pomeriggio o comunque lavoravo di pomeriggio le chiusure erano fatte o dal titolare o dal figlio del titolare, perché quando avevo fatto le mie quattro ore me ne andavo;
se facevo il turno di mattina un giorno a settimana mi capitava il turno di quattro ore di pomeriggio, e finivo alle 19.30 quando la chiudeva, CP_1
e io in questo caso facevo la chiusura del lato logistico, chiudevo gli uffici, attendevo che la collega chiudesse tutto sul lato cash e me ne andavo, insieme alla collega o ai colleghi che erano rimasti. Anzi io andavo sei giorni la mattina ed uno anche il pomeriggio. Se venivo tre giorni di pomeriggio ne facevo quattro di mattina”. La S.V. mi dà lettura delle dichiarazioni rese ai Carabinieri di Ospedaletto
D'Alpinolo in data 19 aprile 2022 nella parte in cui ho dichiarato di aver lavorato dalle 07.30 alle 13.30, pausa fino alle 14.30 e poi fino alla chiusura. “Evidentemente il verbalizzante si è sbagliato. Le aperture di cassa la mattina rimanevano quelle della sera precedente. La sera precedente si faceva la chiusura della casse, e la mattina dopo rimaneva un foglio con le cifre dei soldi che stavano in cassa foglio fatto la sera prima. Questo per la cassa logistica e la cassa cash, cioè per le due casse che ci sono. La mattina Parte_1 veniva dopo di me e se c'era da far un cliente Parte_1
13 apriva la cassa cash, perché la collega veniva un poco più tardi. Io gestivo la cassa della logistica, e il primo a mettere le mani nella cassa della logistica ero maggiormente io. La prima a mettere mano materialmente alla cassa la mattina cash era . La sera la cassa logistica la chiusura la Controparte_6 facevo io ovvero quando io non c'ero la faceva il figlio del titolare, mentre la chiusura della cassa Cash era fatta da
[...]
o da altri due colleghi, un ragazzo e una ragazza, Persona_8 che facevano a turni, chi veniva prima e chi dopo, si dividevano la giornata, ma la responsabile era la maggior parte della . La apertura della cassa si faceva la mattina CP_6
e se non era fatta la mattina la si faceva il pomeriggio, a pranzo non si faceva la chiusura, e questo per tutte e due le casse. faceva il magazziniere. Prima che Parte_1 arrivasse , AR NS si metteva alla Persona_8 cassa del cash, poi arrivata la stava nel deposito a fare CP_6 il magazziniere. arrivava dopo di me, verso le otto;
il Pt_1 pomeriggio a volte c'era e a volte non c'era. Il sabato Pt_1 mattina c'era, il sabato pomeriggio era Pt_1 CP_1 aperta fino alle 17.30. Il era il referente tra la Pt_1 caramella e il gestore del software di workgroup, che Pt_3 forniva il programma. Per referente indento che faceva da tramite, gli dicevamo che c'era un problema e gli chiedevamo di contattare la che lui contattava;
la Parte_4 Parte_4 faceva poi l'accesso da remoto. I volantini pubblicitari erano fatti d a varie agenzie esterne, forse faceva la foto del Pt_1 prodotto e la mandava. In estate facevamo una settimana di ferie, altri giorni li facevamo durante l'anno. A Natale gli ultimi quindici giorni si lavorava di più, anche qualche domenica, il giorno di festa, dal 16 dicembre , due domeniche,
14 grosso modo sempre gli stessi orari. Durante la pandemia parecchi sono stati in cassa integrazione”;
(udienza del 20.12.2024): “Sono cognato di Testimone_2
. Ero cliente abituale di come Parte_1 CP_1 persona fisica, anche per conto della con Controparte_10 la quale collaboro. Prima andavo al negozio di Avellino, poi dalla apertura della sede di Manocalzati sono andato a
Manocalzati. Mi era rilasciato uno scontrino, non la fattura.
stava, non ricordo se stava nella sede di Parte_1
Avellino, lo ricordo a Manocalzati dove lo chiamavo ogni volta che andavo per salutarlo e ci prendevamo un caffè alla macchinetta. Capitava che andassi la mattina, il pomeriggio, anche in base ai miei impegni di lavoro, e il AR stava sempre lì. È capitato nei periodi festivi, Natale, Pasqua, di andare la domenica e trovare aperto e il AR stava lì, sempre. Ricordo che a un certo punto il AR quando ci fu una situazione sul lavoro, la cassa integrazione per quattro o cinque di loro, ci chiamò a casa sua e ci spiegò questa difficoltà che aveva al lavoro, che non sapeva spiegare perché
c'era la cassa integrazione;
riteneva strana la procedura, perché di sera i lavoratori furono convocati la sera ma non c'era nessuna consapevolezza o motivazione che avvenisse la messa in cassa integrazione sua e degli altri colleghi”.
4) Il Tribunale ritiene che la domanda finalizzata al riconoscimento del superiore inquadramento nel livello 2°
Ccnl commercio e terziario vada rigettata.
Al secondo livello appartengono “i lavorati di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
15 A titolo esemplificativo, ne fanno parte: ... cassiere principale che sovraintenda a più casse;
addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
contabile con mansioni di concetto;
segretario di direzione con mansioni di concetto;
assistente del product manager;
analista di procedure organizzative ...” .
Il ricorrente è stato inquadrato nel 4° livello di cui al Ccnl di riferimento, al quale appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche competenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo ne fanno parte: i portieri dei servizi recettivi, contabile d'ordine, cassiere comune, addetti alle operazioni ausiliari alla vendita nelle aziende a interale libero servizio: addetto all'insieme delle operazioni ausiliari alla vendita, intendendosi l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione ...; addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio, ... addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero esercizio”.
Non è emerso che le mansioni espletate siano riconducibili al superiore livello rivendicato.
Non è emerso che il abbia operato in autonomia Pt_1 ovvero con funzioni di coordinamento e controllo, né i compiti attribuibili, ed invero anche quelli rivendicati, appaiono riconducibili alla figura del cassiere principale, che sovraintende a più casse, il che non è accaduto.
16 Il non è stato addetto alla esecuzione di progetti o di Pt_1 parti di essi: al più avrebbe raccolto materiale fotografico con cui predisporre i volantini pubblicitari, ma ciò appare non rilevante ai fini della declaratoria.
Non è stato capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita, né ha svolto mansioni di contabile:
l'unico aspetto appare quello della predisposizione delle fatture, altro rispetto alla complessiva attività del contabile.
Non è stato segretario di direzione, né assistente del product manager né analista di procedure organizzative .
Non è emerso che il abbia svolto quanto sostenuto in Pt_1 ricorso, ovvero di essere stato addetto al settore informatico, e non ha aver coordinato i software relativi alla gestione degli agenti. Le questioni informatiche erano rimesse a soggetto esterno, con il quale il ricorrente faceva solo da tramite.
Il fatto di aver curato corrispondenza con i fornitori non qualifica la superiore mansione, così come le attività di inventariato.
Non vi è prova che si sia occupato delle attività di ricerca di finanziamenti e/o agevolazioni fiscali, di aver curato la documentazione giustificativa a seguito di verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, verifiche alle quali avrebbe al più presenziato, ma senza poteri o compiti particolari.
I testi attribuiscono al attività di magazziniere, di Pt_1 addetto alla cassa, di fatturazione, di controllo delle spedizioni, e, per quanto riguarda gli aspetti informatici, riferiscono che il si limitava a contattare l'azienda Pt_1 fornitrice del software alla quale, poi, era demandato l'effettivo intervento.
5) Quanto allo svolgimento di lavoro eccedente l'orario pattuito, il ricorrente asserisce di aver lavorato per il periodo
17 dal 23.03.2013 al 14.04.2022 dalle ore 8.00 alle 13.30 e dalle
14.30 alle 20.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 13.30 il sabato mattina.
Il Tribunale ritiene che se pure non sia emerso un impegno per l'intera giornata dal lunedì al venerdì, appare comprovato che il lavoro dei dipendenti era organizzato su turni, e che sia quello pomeridiano che quello mattutino impegnavano i lavoratori per lo stesso lasso temporale.
E' emerso, anche, che, rispetto alle cinque ore e trenta minuti previsti, l'impegno tendeva ad essere quotidianamente ridotto, vuoi perchè si poteva arrivare sul luogo di lavoro con ritardo, vuoi perché si poteva anticipare la chiusura serale.
Spetta a chi agisce fornire la prova, rigorosa, dei presupposti di fatti valorizzati, e quindi dello svolgimento di lavoro iper orario ulteriore rispetto a quello pattuito.
I testi sono concordi nel riferire le fasce orarie ordinariamente rispettate, ma anche la esistenza di variazioni che, lungi dall'essere eccezionali, non permettono di attribuire al Pt_1 il rispetto quotidiano di tutto l'orario previsto.
Considerando quanto riferito dai testi, e sulla base delle abitudini esistenti, appare corretto individuare in cinque ore ,
e non oltre, l'orario rispettato quotidianamente nelle fasce mattutine ed in quelle pomeridiane, con impegno costantemente profuso anche nella giornata del sabato.
A tal proposito, va necessariamente rilevato il contrasto tra le dichiarazioni rese da taluni testi nel presente procedimento e quelle rese dagli stessi nel corso del procedimento penale che vede coinvolto il contrasto del quale il Giudice ha Pt_1 rilevato già durante l'escussione, evidenziando come che nella altra sede taluni vi fossero state indicazioni differenti rispetto a quanto affermato innanzi al Giudice del Lavoro.
18 Tali incongruenze, di per sé, comunque non sono sufficienti, ai fini che qui rilevano, a ritenere comprovata la presenza in fascia mattutine e pomeridiana del AR, perché questo dato non ha trovato conferma.
Di fatto, quindi, il Tribunale ritiene essere stata raggiunta la prova del fatto che il ricorrente abbia lavorato cinque ore al giorno per sei giorni a settimana (dal lunedì al sabato).
Non vi è prova di lavoro svolto in giornate festive e non riconosciuto o di ferie e permessi non goduti.
6) Al fine di quantificare le differenze retributive maturate per effetto del lavoro supplementare svolto, il Tribunale ha richiesto alle parti di fornire propri conteggi. All'invito ha aderito solo parte resistente, i cui conteggi, quindi, chiari e lineari, possono essere valorizzati ai fini del decidere.
Alla udienza di discussione il ricorrente ha contestato le modalità con cui il conteggio è stato effettuato, quanto alla maggiorazione prevista per il lavoro supplementare accertato, ma non indica la fonte da cui trarre il dato valorizzato.
Al ricorrente va quindi riconosciuta la somma complessiva di
€#23.973,95# (ventitremilanovecentosettantatre,95) di cui
€#22.542,67# (ventiduemilacinquecentoquarantadue,67) a titolo di differenze retributive ed €#1.431,28#
(millequattrocentotrentuno,28) a titolo di differenze sul Tfr;
somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e su cui vanno computati gli interessi al tasso di legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione e sino all'effettivo soddisfo.
7) Il ricorrente rivendica il diritto alla indennità di mancato preavviso, evidentemente ritenendo che le dimissioni volontarie siano state conseguenza della condotta datoriale.
19 Nelle tre comunicazioni prodotte dalla resistente, le dimissioni sono “volontarie”, senza alcuna altra specificazione, in quella che pacificamente è la prima trasmissione. Nelle successive per giusta causa,
“comportamento ingiurioso datore di lavoro” e per giusta causa: Mancata o inesatta retribuzione. Svolgimento di orario di lavoro full time con assunzione e retribuzione part-time con conseguente mancata-inesatta retribuzione.
Inquadramento a livello inferiore rispetto alle mansioni svolte. Mobbing e comportamento lesivi della dignità personale e professionale”
Il contrasto tra le dichiarazioni non contribuisce a chiarire i reali motivi delle dimissioni.
Anche a valorizzare quella più esaustiva, il tribunale ritiene di escludere la giusta causa, come prospettata.
L'unico dato emerso è quello della mancata retribuzione del lavoro svolto, nei termini di cui si è detto.
Tanto esclude, di per sé, la possibilità di configurare come per giusta causa la scelta delle dimissioni, poiché quella condotta si è prolungata per anni, e certo non può avere dato causa, in termini di immediatezza, alle dimissioni stesse.
“Le dimissioni sono assistite dalla giusta causa delineata dall'art. 2119 cod. civ., allorché si configurino come reazione immediata agli inadempimenti del datore di lavoro, secondo i parametri di ragionevolezza enucleati da questa Corte nel concretizzare i presupposti di validità e di tempestività delle dimissioni (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2018, n. 31999).
Spetta al lavoratore allegare e dimostrare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, supportando la domanda con i pertinenti dati di fatto (Cass., sez. lav., 8 agosto 2022, n.
24432), anche in ordine al rapporto di consecuzione e
20 d'immediatezza, che disvela l'autentica genesi delle dimissioni rassegnate e ne avvalora la “giusta causa” (Cass., sezione lavoro, Ordinanza n. 30310 depositata il 25 novembre
202). Il fatto che ab initio, nella rappresentazione data dalla stessa ricorrente, il rapporto si sia atteggiato nei termini indicati, ossia con svolgimento di ore superiori a quelle contrattualmente previste ed non retribuite, è incompatibile con la pretesa che le dimissioni si configurino come immediata conseguenza di una tale circostanza.
Il demansionamento è stato escluso.
Per le altre questioni si rinvia alla motivazione di cui al punto n. 8 che segue.
8) La domanda di risarcimento del danno va rigettata.
L'attore si dice vittima di comportamenti vessatori, in ricorso indicati, e di aver per l'effetto sviluppato patologia depressiva accertata dalla Commissione Medica INPS il 14 luglio 2022.
Il tribunale rileva, a tal proposito, come il mancato inserimento nella pretesa turnazione nella collocazione in CIG sia dedotto in termini apodittici, e che non viene esplicitato il motivo per cui il ricorrente avrebbe dovuto essere, in qualche modo, destinatario di provvedimenti differenti, nulla argomentandosi quanto alle condizioni degli altri lavoratori interessati , e rispetto ai quali sarebbe stata operata la discriminazione, ed alla infondatezza delle scelte datoriale sul punto. Il ricorrente ha svolto mansioni non sovrapponibili a quelle degli altri dipendenti, e in mancanza di allegazioni, che
è onere di chi agisce prospettare, non vi è motivo di ritenerne la fungibilità con gli altri.
Non vi è prova, come detto, che il ricorrente abbia svolto incarichi lavorativi che nel tempo gli sarebbero stati sottratti, quali: verifiche e la gestione dei rapporti con l'Agenzia delle
21 Entrate nonché la registrazione delle fatture acquisti, gestione dei rapporti con i fornitori del settore informatico, di operare nel sistema informatico.
Il ritardo nel pagamento della retribuzione relativa al mese di maggio e giugno 2021, liquidata solo nel mese di agosto
2021, non può di per sé essere bastevole ai fini di causa.
La eventuale sottrazione di una scrivania non appare comunque rilevante, in considerazione delle mansioni che il ricorrente ha comunque svolto, nel suo nucleo fondamentale in termini pacifici.
9) Conclusivamente, ed in parziale accoglimento del ricorso, la resistente società va condannata al pagamento, per le causali già rappresentate, a favore di della Parte_1 somma complessiva di €#23.973,95#
(ventitremilanovecentosettantatre,95), di cui €#22.542,67#
(ventiduemilacinquecentoquarantadue,67) a titolo di differenze retributive e €#1.431,28#
(millequattrocentotrentuno,28) a titolo di differenze sul Tfr.
Le somme sono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, con maggiorazione degli interessi come per legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e fino al soddisfo.
10) Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2222/2023 R.G Lavoro, proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna
[...] al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
22 della somma di somma complessiva di €#23.973,95#
(ventitremilanovecentosettantatre,95), di cui €#22.542,67#
(ventiduemilacinquecentoquarantadue,67) a titolo di differenze retributive e €#1.431,28#
(millequattrocentotrentuno,28) a titolo di differenze sul Tfr, con maggiorazione degli interessi come per legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e fino al soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 06 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 06 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2222/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gaetana Mastroberardino e dall'Avv. Genni
RO e con questi elett.te domiciliato in Salerno, alla via
IG CC n. 55, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore legale p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.
CO ZZ ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via
Guarini n. 69, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la propria vicenda lavorativa alle dipendenze della società convenuta, agisce perché questa sia condannata al pagamento delle somme e per le causali indicate. La resistente società si è costituita.
1 2) Il ricorrente asserisce di aver lavorato presso la resistente dal 23.03.2013 al 14.04.2022, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, e di essere stato inquadrato e retribuito come magazziniere (livello 4° del Ccnl terziario confcommercio).
Afferma di aver svolto mansioni di impiegato di concetto, specificatamente addetto al settore informatico, ovvero di essersi occupato della verifica e della gestione dei rapporti con i fornitori, della creazione e della redazione dei volantini pubblicitari, della coordinazione dei software relativi alla gestione degli agenti, della preparazione e del controllo dell'inventario, di aver predisposto e redatto i cataloghi aziendali a partire dall'anno 2019 relativamente al food, beverage, liquori e distillati, nonché dei cataloghi delle festività Natalizie e Pasquali.
Asserisce ancora di aver svolto attività di ricerca di finanziamenti e/o agevolazioni fiscali, di aver ottenuto l'approvazione del “fondo di nuove competenze”, di aver curato, la predisposizione della documentazione giustificativa a seguito delle verifiche e dei controlli da parte di Agenzia delle Entrate, di aver presenziato, nella qualità di delegato dell'azienda conventa, alle verifiche eseguiti dall'Agenzia
Repressione e Fondi, al controllo delle merci e alla redazione dei verbali.
Tali mansioni sarebbero state svolte dal ricorrente in modo discrezionale e autonomo, e rivendica il riconoscimento del livello 2° della contrattazione collettiva di settore (Ccnl terziario confcommercio), in luogo del livello 4°.
Asserisce di aver sempre lavorato dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20.30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle
2 08.00 alle 13.00, nonostante il suo rapporto di lavoro fosse regolarizzato come part-time.
Afferma di non aver goduto di tutte le ferie, di non aver percepito nulla a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, e di non aver percepito l'indennità sostitutiva del preavviso. Precisa che, a partire dall'anno 2020, è stato privato progressivamente di vari incarichi da sempre espletati, dell'uso della propria scrivania, della gestione dei rapporti con i fornitori del settore informatico, di aver subito la perdita di accesso al sistema informatico con password personale, mentre in passato gli era consentito perfino di collegarsi da remoto fuori dell'orario di lavoro e anche durante le ferie e/o festività per effettuare le registrazioni e le fatture degli acquisti.
Asserisce di essere stato posto ingiustamente in data
16.06.2021 in Cassa Integrazione, prorogata con provvedimento dello 01.07.2021, di volta in volta fino a tutto lo 02 ottobre 2021, e di aver ricevuto ingiustamente una contestazione di addebito disciplinare per non aver comunicato alla società i giorni di malattia goduti nell'anno
2021, durante la Cassa Integrazione.
Le privazioni subite e l'assenza dal luogo di lavoro avrebbero comportato nel ricorrente uno stato di disagio e di profonda sofferenza, e gli avrebbero causato un disturbo dell'adattamento con ansia e depressione, accertata anche dalla Commissione medica Inps.
Infine, afferma di aver ricevuto, in data 15.07.2022, la notifica di richiesta di proroga delle indagini preliminari per i reati ex art. 81 c.p., 640 c.p. e 646 c.p. di cui all'avviso di garanzia, a seguito di denuncia da parte della resistente società.
3 Conclusivamente, rivendica lo svolgimento di mansioni superiori e di lavoro straordinario, e chiede la condanna della resistente al pagamento della somma di €#292.280,10#
(duecentonovantaduemiladuecentottanta,10) a titolo di differenze retributive (per inquadramento superiore, lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, lavoro supplementare, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di malattia, ratei di tredicesima e quattordicesima, differenza sul Tfr), oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Rivendica altresì il diritto al risarcimento dei danni patiti in ragione della inesatta/parziale contribuzione a seguito dello svolgimento di mansioni superiori, e, infine, chiede di accertare la illeceità della condotta datoriale della società e, la conseguente condanna della resistente al risarcimento di tutti i danni, biologico-psichico, morale, patrimoniale, non patrimoniale esistenziale, da demansionamento/perdita della professionalità acquisita , e da liquidarsi in via equitativa.
La resistente società, nella memoria di costituzione, specifica che il contratto di lavoro del ricorrente era part time di 4 ore giornaliere alternate o di mattina o di pomeriggio e che la qualifica posseduta era di operaio, con mansione di magazziniere (livello 4° del Ccnl settore commercio).
Contesta lo svolgimento delle mansioni indicate, precisando come l'unica attività esercitata dal ricorrente era quella di magazziniere e spesso di addetto alla cassa.
Afferma che l'attività informatiche era esercitata da dipendente e di essere stata costretta a Controparte_2 denunciare il ricorrente per alcune anomalie registrate sugli scontrini emessi.
3) Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria.
4 (udienza del 22.11.2024): “Io sono Controparte_3 commercialista, e sono revisore dei conti de CP_1
Periodicamente, almeno una volta settimana, mi reco in azienda, a Manocalzati. Questo anche da prima di aver avuto la nomina a revisore dei conti, perché almeno dal 2002 seguivo la società, sempre nella mia attività professionale.
Quando andavo e vado a Manocalzati io mi reco in
Amministrazione, e qui non c'era, alle volte veniva in Pt_1 amministrazione quando mi capitava di avere un problema con il software utilizzato dalla azienda: il AR veniva chiamato ed era al AR che io chiedevo di contattare la casa di produzione del software per avere indicazioni su come risolvere il problema. Io ponevo la questione al AR, questi contattava la casa che aveva prodotto il software e poi a distanza di tempo il AR mi dava la risposta che aveva avuto. So che in passato il AR aveva avuto esperienza sui software, nel senso che conosceva bene il programma utilizzato da per averlo utilizzato presso altra CP_1 azienda. Quando io andavo a Manocalzati vedevo il Pt_1 che faceva il magazzino, a volte alla cassa. Non so se il intervenisse sul software o sulle dotazioni Pt_1 informatiche in genere de non so se il si CP_1 Pt_1 sia occupato di depliantes o di materiali pubblicitari. Nella
Caramella non vi è un reparto informatico. Si cura la contabilità, ci sono impiegati che tengono la contabilità, e tra questi non il Non mi risulta che il AR abbia Pt_1 procacciato finanziamenti a favore di La CP_1 società ha avuto un solo accertamento della Agenzia delle
Entrate, ed in quella occasione il ci diede una mano Pt_1 per le giacenze, essendo appunto addetto al magazzino.
Dell'accertamento me ne occupai io in prima persona”;
5 (udienza del 22.11.2024): “Lavoro per Testimone_1 [...] da credo 2014, sono impiegato presso la sede di CP_1
Manocalzati. Lavoro dove c'è necessità tra magazzino, amministrativo, commerciale. Gli orari sono dalle 09.00 alle
13.30, da 15.00 a 17.00, cinque giorni a settimana da lunedì a venerdì, a volte il sabato. Quaranta ore a settimana. Il mio orario è comunque flessibile. L'azienda apre se non erro alle
08.30 e chiude alle 19.30; c'è una pausa per il pranzo da 13.30
a 14.30, 15.00. Sabato l'azienda sta aperta, il pomeriggio credo fino alle 17.00, anche se resta solo chi deve restare, chi non serve se ne va via prima. La domenica è tutto chiuso. Nel periodo natalizio, due o tre domeniche, siamo aperti credo due o tre domeniche, ma io non ci vado e quindi non sono sicuro.
lavorava nel magazzino, parecchie volte stava Parte_1 alla fatturazione, qualche volta che sono arrivato la mattina prima stava alla cassa, alle volte stava in ufficio. Io non è che vedevo il AR sempre, nel senso che io spesso andavo fuori dalla sede. Quando lo vedevo, il stava alla Pt_1 fatturazione, nel senso che faceva le fatture. Ogni tanto controllava le scadenze dei prodotti, ogni tanto stava alla cassa;
il faceva qualche comunicazione quando c'era Pt_1 da fare un volantino mandava i dati alla stamperia, i prodotti da mettere in promozione. Non era il barone che sceglieva i prodotti da mettere in promozione. Io quando arrivavo non sempre vedevo il AR, quindi non so dire se quando io arrivavo il AR stava già in sede. Non so dire nemmeno quando il AR se ne andasse. Non so della presenza del
AR di sabato, non so dire delle due o tre domeniche di
Natale che ho detto. Io quando arrivavo prima delle 09.00 vedevo il alla cassa cash;
addetti alla cassa cash sono Pt_1 stati negli anni , e il stava alla cassa Cash fino Per_1 Pt_1
6 a che non arrivava l'addetto specifico oppure quando c'era una particolare necessità. Io però non stavo sempre lì. In estate l'azienda non chiudeva ma noi facciamo da sempre le ferie, in alternanza. Al magazzino erano addetti anche altri dipendenti, tra magazzino e logistica sono più di dieci addetti, forse una quindicina grosso modo. Tra questi si occupava della fatturazione IR RO, non so dire se si alternasse con il se lo facessero tutti e due insieme e Pt_1 contemporaneamente. Il faceva le fatture. Il si Pt_1 Pt_1 occupava delle fatture che poi andavano in archivio. Tutto informatizzato. C'è un ufficio che si occupa della contabilità, dove ci sono e , non CP_1 Persona_2 Per_3 ricordo i cognomi. Non so dire se il AR lavorasse anche da casa. Io non ho mai lavorato da casa. Che io sappia nessuno lavora da casa. contattava la azienda Parte_1 che ci forniva il software e in caso di problemi faceva da tramite. Non mi ha insegnato come usare il software, c'erano addetti della casa di produzione, se c'erano dei problemi del software ci rivolgevamo al il quale si rivolgeva alla Pt_1 casa di produzione. Il AR aveva le chiavi, so che apriva, anche se non l'ho mai visto aprire”;
Esposito (udienza del 22.11.2024): “Sono figlia CP_4 di amministratore de Sono Controparte_5 CP_1 anche dipendente de e sto nella sede di CP_1
Manocalzati dal luglio 2020. Sono impiegata, lavoro in amministrazione. Mi occupo della parte finanziaria, gestisco i clienti con i crediti. Io lavoro quaranta ore settimanali, da lunedì a venerdì, raramente il sabato;
la domenica mai.
Lavoro la mattina o il pomeriggio, per otto ore al giorno, non ho orario fisso. L'orario di apertura della azienda è dalle
08.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30 . a Natale siamo
7 aperti due domeniche, forse, dipende da come si incastrano con il Natale. Oggi la mattina la sede è aperta da mio padre;
in passato c'era IR RO, che non lavora più da circa un anno, credo, forse meno. aveva le chiavi, ma Parte_1 che io sappia ad avere l'incarico di aprire era IR RO.
Quando io arrivavo il AR stava già là, non so dire sempre, perché non sempre lo incrociavo. Io lavoravo sopra, il AR faceva il magazziniere. Non so dire se quando io me ne andavo il AR stava ancora in azienda. Le fatture vengono fatte giù, nella zone cash e distribuzione. Materialmente se ne occupano gli impiegati, oggi e Controparte_6 CP_7
in distribuzione c'è . In passato
[...] Controparte_8 alcune volte se c'era la necessità se ne è occupato anche il
AR, che però non era addetto alla fatturazione, che io sappia il AR era magazziniere. Non so dire quali siano le qualifiche specifiche di Controparte_6 Controparte_7
; i tre stanno in magazzino, come il AR. Controparte_8
Alle casse cash oggi ci sono Controparte_6 CP_7
e alla distribuzione c'è . Nel
[...] Controparte_8 magazzino ci sono altri addetti, ma non stanno alla cassa né fanno fatture. Quando c'era il all'occorrenza stava alla Pt_1 cassa, quella cash. Le casse cash sono allineate, tipo supermercato;
al cash ce ne sono due, maggiormente utilizzata una. Alla distribuzione c' una sola cassa, e non c'è il passaggio fisico del cliente perché si va all'ingrosso. Che io sappia il ci metteva in contatto con il nostro sistema Pt_1 gestionale che si occupa della assistenza;
non era il AR che risolveva i problemi, anche perché l'azienda paga per il servizio di assistenza. Non mi occupo di volantini o cose simili”;
8 (udienza del 22.11.2024): “Lavoro per la Controparte_6 caramella dal 2009, addetta alla sede di Manocalzati alla cassa del cash. Da sempre sto materialmente alla cassa, dove passano i clienti all'ingrosso che pagano in contanti. Ci sono materialmente due casse. Io non faccio altro, e sono l'unica addetta fissa alla cassa, o io o l'altra collega Controparte_7
a seconda del turno. I turni sono da 08.30 a 13.30 e da 14.30 a
19.00 . Ci alterniamo con che è arrivata da Controparte_7 novembre 2023. Prima che arrivasse la c'era un'altra CP_7 ragazza, , che oggi sta in maternità, non ricordo Persona_4 quando è arrivata Siamo sempre state due Persona_4 cassiere. Prima di TI c'ero solo io e Per_4 Pt_1
, e quando c'era AR le ragazze non c'erano. Prima
[...] che arrivasse io facevo un turno, l'altro turno non lo so”. Per_4
Il Giudice chiede alla teste come giustifica il fatto della conoscenza della copertura del turno diverso da proprio da parte delle colleghe e , e della non CP_7 Per_4 conoscenza della copertura dell'altro turno prima della venuta della . “Ripeto che io facevo il mio turno, non so chi Per_4
c'era dopo di me”.
Il GdL fa rilevare alla teste che anche oggi e anche con la presenza di la teste fatto il suo turno va a casa, Persona_4 eppure è in grado di dire che il ruolo alla cassa è ricoperto oggi dalla e prima dalla . CP_7 Per_4
quando c'è bisogno viene alla cassa e Persona_5 facciamo dei conteggi insieme;
non si mette fisso alla cassa.
Nemmeno è mai stato fisso alla cassa IR RO”. Il GdL dà lettura alla teste del verbale di sit. Rilasciate ai Carabinieri di Ospedaletto d'Alpinolo in data 14.4.2022 nella parte in cui la stessa dichiara di lavorare dalle 09.00 alle 13.30 e riprendere il pomeriggio alle ore 14.30 fino alle 19.30 .“
9 Prendo atto del contenuto delle dichiarazioni di cui la S.V. mi dà lettura, e che leggo personalmente dalla copia cartacea del verbale di Sit che mi viene sottoposta e nel quale in calce riconosco la mia firma. Io non ho detto ai Carabinieri che lavoravo tutta la giornata, quelli sono i turni, ma io mi alterno e mi sono sempre alternata tra mattina e pomeriggio”. Il GdL dà lettura del verbale anche nella parte in cui la teste riferisce di una pausa pranzo, circostanza incompatibile con la versione più volte rappresentata per cui la stessa lavorava solo la mattina o solo il pomeriggio. “Non so. Non ricordo. Il turno pomeridiano finisce di regola alle 19.30, ma se non c'è nessuno ce ne andiamo anche un poco prima, dieci minuti, un quarto d'ora. La proprietà lo sa. Quando c'era la Pt_1 apertura della Cassa alla mattina non so dire da chi fosse aperta. Quando arrivavo io era già aperta, la mattina, se lavoravo di mattina. La sera la chiusura la facevo io, se ero di turno, sennò non so chi la facevo”. Il GdL dà lettura delle dichiarazioni rese sempre ai carabinieri e già riportate, nella parte in cui la teste riferisce che le aperture della cassa la mattina la disimpegnasse il nel mentre la chiusura Pt_1 serale era effettuata dalla teste medesima. La teste non risponde alcunché.
“Dopo quando siamo state in due addette alla cassa Pt_1
quando lo chiamavo veniva alla cassa, quando c'era
[...] necessità e c'era gente e lo chiamavo per farmi dare una mano. Di solito il AR faceva il magazziniere, caricava i prodotti, vedeva i prodotti. Le fatture le faccio io o la collega
Alla distribuzione a fare le fatture ci sono Controparte_7
e un altro ragazzo. al cash faceva le Per_6 Parte_1 fatture”;
10 (udienza del 22.11.2024): “Sono dipendente Controparte_9 da giugno 13 giugno 2018. Sono sempre Parte_2 stato magazziniere. Nel magazzino siamo una decina, Pt_1 lavorava con noi alla cassa ed alla logistica, dove aiutava per le fatture, stava a fare le fatture la mattina presto. Io concretamente nel magazzino mettevo a posto i vini, verificavo le mancanze, aiuto l'allestimento degli ordini, metto i cartoni dei vini, allestisco gli scaffali. Non so dire se si occupasse di qualche settore specifico del Pt_1 magazzino. Io non vedevo cosa faceva il AR, facevo il mio lavoro. Di sicuro stava alla cassa, faceva le fatture, e curava anche l'incasso, quando non c'erano le ragazze.
L'azienda vuole che ci siano due persone alle casse, una al controllo per fare la fattura e una alla cassa, quando mancava uno dei due addetti chi stava faceva tutte e due le cose. poteva essere uno di questi due. Alla cassa non Pt_1 sempre ci sono due persone, è preferibile che ci siano due persone. Io quando arrivavo stava già lì, e quando Pt_1 non stava alla cassa andava a dare una mano a fare le Pt_1 fatture per le spedizioni e le consegne. Controllava le spedizioni. Io lavoro il mattino o il pomeriggio. La mattina dalle 08.30, 09.00 alle 13.30; il pomeriggio dalle 14.30 alle
19.30, o la mattina o il pomeriggio, cinque giorni a settimana.
Il sabato facciamo mezza giornata. La domenica siamo chiusi,
Natale una mezza domenica per tre domeniche. Io vedevo la mattina quando andavo la mattina, e il pomeriggio Pt_1 quando andavo il pomeriggio. A volte non lo trovavo proprio.
Ovviamente non so dire se ci fosse stato la mattina, Pt_1 quando io facevo il pomeriggio, o il pomeriggio, quando io facevo la mattina. Qualche giorno fa la azienda mi ha dato la copia della dichiarazione da me resa ai Carabinieri non
11 ricordo quali. Mi hanno dato un verbale di dichiarazioni rese ai Carabinieri. Io ho chiesto una copia alla azienda, perché volevo avere una copia e c'entrava anche il fatto che dovessi venire qua. L'iniziativa l'ho presa io. Quando mi è arrivato l'avviso che dovevo presentarmi qui io ho avvisato l'azienda, sono stato chiamato dal sig. , marito della titolare, il Per_7 quale non mi ha chiesto nulla e non mi ha detto nulla;
io ho chiesto la copia delle dichiarazioni rese ai carabinieri. Il sig. mi ha visto preoccupato per quello che doveva Per_7 succedere, e mi ha chiamato per tranquillizzarmi, per dirmi che non c'era nessun problema. Leggendo il verbale dei
Carabinieri mi sono accorto che qui non c'era il fatto che io rispettavo una turnazione. Io ai Carabinieri volevo dire che io lavoro ed ho lavorato per trenta ore durante la settimana e sei al sabato. Io faccio trentacinque ore settimanali. Io lavoro la mattina e poi faccio anche il pomeriggio per recuperare il monte orario dovuto. Io non ho mai fatto la chiusura della cassa, io ho solo assistito alla chiusura della cassa. Mi hanno chiesto di collaborare alla cassa nel periodo del CO, e solo in quel periodo io ho assistito alla chiusura della cassa, loro contavano i soldi e io stavo lì a guardare. Questo durante il
CO sempre facendo la turnazione, e quindi quando io stavo il pomeriggio. Non so se ha lavorato da casa. Parte_1
Io non ho mai contattato quando questi stava a casa Pt_1 sua per ragioni di ufficio. Non so dire chi predisponeva i volantini per le offerte o il catalogo dei vini”;
IR RO (udienza del 20.12.2024): “Ho lavorato per la dal 2001 ad aprile 2024, ero impiegato alle Controparte_1 fatture nella sede di Manocalzati. Io lavoravo dalle 07.30 alle
13.30 ovvero qualche volta il pomeriggio, dalle 14.30 alle
19.30, con turni alternati, o andavo la mattina o andavo il
12 pomeriggio, sei giorni a settimana, anche il sabato, la maggior parte il sabato la mattina. Io facevo circa quaranta ore settimanali. Il contratto era per quaranta ore settimanali.
Qualche volta capitava che di pomeriggio recuperavo le ore mancati per arrivare alle quaranta ore settimanali, questo capitava di solito nei giorni in cui lavoravamo di più , giovedì
e venerdì. La mattina io aprivo le luci, accendevo i computer, aprivo le porte ed accedevo al reparto della logistica, dove iniziavo a lavorare. Quando facevo il turno di pomeriggio o comunque lavoravo di pomeriggio le chiusure erano fatte o dal titolare o dal figlio del titolare, perché quando avevo fatto le mie quattro ore me ne andavo;
se facevo il turno di mattina un giorno a settimana mi capitava il turno di quattro ore di pomeriggio, e finivo alle 19.30 quando la chiudeva, CP_1
e io in questo caso facevo la chiusura del lato logistico, chiudevo gli uffici, attendevo che la collega chiudesse tutto sul lato cash e me ne andavo, insieme alla collega o ai colleghi che erano rimasti. Anzi io andavo sei giorni la mattina ed uno anche il pomeriggio. Se venivo tre giorni di pomeriggio ne facevo quattro di mattina”. La S.V. mi dà lettura delle dichiarazioni rese ai Carabinieri di Ospedaletto
D'Alpinolo in data 19 aprile 2022 nella parte in cui ho dichiarato di aver lavorato dalle 07.30 alle 13.30, pausa fino alle 14.30 e poi fino alla chiusura. “Evidentemente il verbalizzante si è sbagliato. Le aperture di cassa la mattina rimanevano quelle della sera precedente. La sera precedente si faceva la chiusura della casse, e la mattina dopo rimaneva un foglio con le cifre dei soldi che stavano in cassa foglio fatto la sera prima. Questo per la cassa logistica e la cassa cash, cioè per le due casse che ci sono. La mattina Parte_1 veniva dopo di me e se c'era da far un cliente Parte_1
13 apriva la cassa cash, perché la collega veniva un poco più tardi. Io gestivo la cassa della logistica, e il primo a mettere le mani nella cassa della logistica ero maggiormente io. La prima a mettere mano materialmente alla cassa la mattina cash era . La sera la cassa logistica la chiusura la Controparte_6 facevo io ovvero quando io non c'ero la faceva il figlio del titolare, mentre la chiusura della cassa Cash era fatta da
[...]
o da altri due colleghi, un ragazzo e una ragazza, Persona_8 che facevano a turni, chi veniva prima e chi dopo, si dividevano la giornata, ma la responsabile era la maggior parte della . La apertura della cassa si faceva la mattina CP_6
e se non era fatta la mattina la si faceva il pomeriggio, a pranzo non si faceva la chiusura, e questo per tutte e due le casse. faceva il magazziniere. Prima che Parte_1 arrivasse , AR NS si metteva alla Persona_8 cassa del cash, poi arrivata la stava nel deposito a fare CP_6 il magazziniere. arrivava dopo di me, verso le otto;
il Pt_1 pomeriggio a volte c'era e a volte non c'era. Il sabato Pt_1 mattina c'era, il sabato pomeriggio era Pt_1 CP_1 aperta fino alle 17.30. Il era il referente tra la Pt_1 caramella e il gestore del software di workgroup, che Pt_3 forniva il programma. Per referente indento che faceva da tramite, gli dicevamo che c'era un problema e gli chiedevamo di contattare la che lui contattava;
la Parte_4 Parte_4 faceva poi l'accesso da remoto. I volantini pubblicitari erano fatti d a varie agenzie esterne, forse faceva la foto del Pt_1 prodotto e la mandava. In estate facevamo una settimana di ferie, altri giorni li facevamo durante l'anno. A Natale gli ultimi quindici giorni si lavorava di più, anche qualche domenica, il giorno di festa, dal 16 dicembre , due domeniche,
14 grosso modo sempre gli stessi orari. Durante la pandemia parecchi sono stati in cassa integrazione”;
(udienza del 20.12.2024): “Sono cognato di Testimone_2
. Ero cliente abituale di come Parte_1 CP_1 persona fisica, anche per conto della con Controparte_10 la quale collaboro. Prima andavo al negozio di Avellino, poi dalla apertura della sede di Manocalzati sono andato a
Manocalzati. Mi era rilasciato uno scontrino, non la fattura.
stava, non ricordo se stava nella sede di Parte_1
Avellino, lo ricordo a Manocalzati dove lo chiamavo ogni volta che andavo per salutarlo e ci prendevamo un caffè alla macchinetta. Capitava che andassi la mattina, il pomeriggio, anche in base ai miei impegni di lavoro, e il AR stava sempre lì. È capitato nei periodi festivi, Natale, Pasqua, di andare la domenica e trovare aperto e il AR stava lì, sempre. Ricordo che a un certo punto il AR quando ci fu una situazione sul lavoro, la cassa integrazione per quattro o cinque di loro, ci chiamò a casa sua e ci spiegò questa difficoltà che aveva al lavoro, che non sapeva spiegare perché
c'era la cassa integrazione;
riteneva strana la procedura, perché di sera i lavoratori furono convocati la sera ma non c'era nessuna consapevolezza o motivazione che avvenisse la messa in cassa integrazione sua e degli altri colleghi”.
4) Il Tribunale ritiene che la domanda finalizzata al riconoscimento del superiore inquadramento nel livello 2°
Ccnl commercio e terziario vada rigettata.
Al secondo livello appartengono “i lavorati di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
15 A titolo esemplificativo, ne fanno parte: ... cassiere principale che sovraintenda a più casse;
addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
contabile con mansioni di concetto;
segretario di direzione con mansioni di concetto;
assistente del product manager;
analista di procedure organizzative ...” .
Il ricorrente è stato inquadrato nel 4° livello di cui al Ccnl di riferimento, al quale appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche competenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo ne fanno parte: i portieri dei servizi recettivi, contabile d'ordine, cassiere comune, addetti alle operazioni ausiliari alla vendita nelle aziende a interale libero servizio: addetto all'insieme delle operazioni ausiliari alla vendita, intendendosi l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione ...; addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio, ... addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero esercizio”.
Non è emerso che le mansioni espletate siano riconducibili al superiore livello rivendicato.
Non è emerso che il abbia operato in autonomia Pt_1 ovvero con funzioni di coordinamento e controllo, né i compiti attribuibili, ed invero anche quelli rivendicati, appaiono riconducibili alla figura del cassiere principale, che sovraintende a più casse, il che non è accaduto.
16 Il non è stato addetto alla esecuzione di progetti o di Pt_1 parti di essi: al più avrebbe raccolto materiale fotografico con cui predisporre i volantini pubblicitari, ma ciò appare non rilevante ai fini della declaratoria.
Non è stato capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita, né ha svolto mansioni di contabile:
l'unico aspetto appare quello della predisposizione delle fatture, altro rispetto alla complessiva attività del contabile.
Non è stato segretario di direzione, né assistente del product manager né analista di procedure organizzative .
Non è emerso che il abbia svolto quanto sostenuto in Pt_1 ricorso, ovvero di essere stato addetto al settore informatico, e non ha aver coordinato i software relativi alla gestione degli agenti. Le questioni informatiche erano rimesse a soggetto esterno, con il quale il ricorrente faceva solo da tramite.
Il fatto di aver curato corrispondenza con i fornitori non qualifica la superiore mansione, così come le attività di inventariato.
Non vi è prova che si sia occupato delle attività di ricerca di finanziamenti e/o agevolazioni fiscali, di aver curato la documentazione giustificativa a seguito di verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, verifiche alle quali avrebbe al più presenziato, ma senza poteri o compiti particolari.
I testi attribuiscono al attività di magazziniere, di Pt_1 addetto alla cassa, di fatturazione, di controllo delle spedizioni, e, per quanto riguarda gli aspetti informatici, riferiscono che il si limitava a contattare l'azienda Pt_1 fornitrice del software alla quale, poi, era demandato l'effettivo intervento.
5) Quanto allo svolgimento di lavoro eccedente l'orario pattuito, il ricorrente asserisce di aver lavorato per il periodo
17 dal 23.03.2013 al 14.04.2022 dalle ore 8.00 alle 13.30 e dalle
14.30 alle 20.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 13.30 il sabato mattina.
Il Tribunale ritiene che se pure non sia emerso un impegno per l'intera giornata dal lunedì al venerdì, appare comprovato che il lavoro dei dipendenti era organizzato su turni, e che sia quello pomeridiano che quello mattutino impegnavano i lavoratori per lo stesso lasso temporale.
E' emerso, anche, che, rispetto alle cinque ore e trenta minuti previsti, l'impegno tendeva ad essere quotidianamente ridotto, vuoi perchè si poteva arrivare sul luogo di lavoro con ritardo, vuoi perché si poteva anticipare la chiusura serale.
Spetta a chi agisce fornire la prova, rigorosa, dei presupposti di fatti valorizzati, e quindi dello svolgimento di lavoro iper orario ulteriore rispetto a quello pattuito.
I testi sono concordi nel riferire le fasce orarie ordinariamente rispettate, ma anche la esistenza di variazioni che, lungi dall'essere eccezionali, non permettono di attribuire al Pt_1 il rispetto quotidiano di tutto l'orario previsto.
Considerando quanto riferito dai testi, e sulla base delle abitudini esistenti, appare corretto individuare in cinque ore ,
e non oltre, l'orario rispettato quotidianamente nelle fasce mattutine ed in quelle pomeridiane, con impegno costantemente profuso anche nella giornata del sabato.
A tal proposito, va necessariamente rilevato il contrasto tra le dichiarazioni rese da taluni testi nel presente procedimento e quelle rese dagli stessi nel corso del procedimento penale che vede coinvolto il contrasto del quale il Giudice ha Pt_1 rilevato già durante l'escussione, evidenziando come che nella altra sede taluni vi fossero state indicazioni differenti rispetto a quanto affermato innanzi al Giudice del Lavoro.
18 Tali incongruenze, di per sé, comunque non sono sufficienti, ai fini che qui rilevano, a ritenere comprovata la presenza in fascia mattutine e pomeridiana del AR, perché questo dato non ha trovato conferma.
Di fatto, quindi, il Tribunale ritiene essere stata raggiunta la prova del fatto che il ricorrente abbia lavorato cinque ore al giorno per sei giorni a settimana (dal lunedì al sabato).
Non vi è prova di lavoro svolto in giornate festive e non riconosciuto o di ferie e permessi non goduti.
6) Al fine di quantificare le differenze retributive maturate per effetto del lavoro supplementare svolto, il Tribunale ha richiesto alle parti di fornire propri conteggi. All'invito ha aderito solo parte resistente, i cui conteggi, quindi, chiari e lineari, possono essere valorizzati ai fini del decidere.
Alla udienza di discussione il ricorrente ha contestato le modalità con cui il conteggio è stato effettuato, quanto alla maggiorazione prevista per il lavoro supplementare accertato, ma non indica la fonte da cui trarre il dato valorizzato.
Al ricorrente va quindi riconosciuta la somma complessiva di
€#23.973,95# (ventitremilanovecentosettantatre,95) di cui
€#22.542,67# (ventiduemilacinquecentoquarantadue,67) a titolo di differenze retributive ed €#1.431,28#
(millequattrocentotrentuno,28) a titolo di differenze sul Tfr;
somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e su cui vanno computati gli interessi al tasso di legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione e sino all'effettivo soddisfo.
7) Il ricorrente rivendica il diritto alla indennità di mancato preavviso, evidentemente ritenendo che le dimissioni volontarie siano state conseguenza della condotta datoriale.
19 Nelle tre comunicazioni prodotte dalla resistente, le dimissioni sono “volontarie”, senza alcuna altra specificazione, in quella che pacificamente è la prima trasmissione. Nelle successive per giusta causa,
“comportamento ingiurioso datore di lavoro” e per giusta causa: Mancata o inesatta retribuzione. Svolgimento di orario di lavoro full time con assunzione e retribuzione part-time con conseguente mancata-inesatta retribuzione.
Inquadramento a livello inferiore rispetto alle mansioni svolte. Mobbing e comportamento lesivi della dignità personale e professionale”
Il contrasto tra le dichiarazioni non contribuisce a chiarire i reali motivi delle dimissioni.
Anche a valorizzare quella più esaustiva, il tribunale ritiene di escludere la giusta causa, come prospettata.
L'unico dato emerso è quello della mancata retribuzione del lavoro svolto, nei termini di cui si è detto.
Tanto esclude, di per sé, la possibilità di configurare come per giusta causa la scelta delle dimissioni, poiché quella condotta si è prolungata per anni, e certo non può avere dato causa, in termini di immediatezza, alle dimissioni stesse.
“Le dimissioni sono assistite dalla giusta causa delineata dall'art. 2119 cod. civ., allorché si configurino come reazione immediata agli inadempimenti del datore di lavoro, secondo i parametri di ragionevolezza enucleati da questa Corte nel concretizzare i presupposti di validità e di tempestività delle dimissioni (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2018, n. 31999).
Spetta al lavoratore allegare e dimostrare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, supportando la domanda con i pertinenti dati di fatto (Cass., sez. lav., 8 agosto 2022, n.
24432), anche in ordine al rapporto di consecuzione e
20 d'immediatezza, che disvela l'autentica genesi delle dimissioni rassegnate e ne avvalora la “giusta causa” (Cass., sezione lavoro, Ordinanza n. 30310 depositata il 25 novembre
202). Il fatto che ab initio, nella rappresentazione data dalla stessa ricorrente, il rapporto si sia atteggiato nei termini indicati, ossia con svolgimento di ore superiori a quelle contrattualmente previste ed non retribuite, è incompatibile con la pretesa che le dimissioni si configurino come immediata conseguenza di una tale circostanza.
Il demansionamento è stato escluso.
Per le altre questioni si rinvia alla motivazione di cui al punto n. 8 che segue.
8) La domanda di risarcimento del danno va rigettata.
L'attore si dice vittima di comportamenti vessatori, in ricorso indicati, e di aver per l'effetto sviluppato patologia depressiva accertata dalla Commissione Medica INPS il 14 luglio 2022.
Il tribunale rileva, a tal proposito, come il mancato inserimento nella pretesa turnazione nella collocazione in CIG sia dedotto in termini apodittici, e che non viene esplicitato il motivo per cui il ricorrente avrebbe dovuto essere, in qualche modo, destinatario di provvedimenti differenti, nulla argomentandosi quanto alle condizioni degli altri lavoratori interessati , e rispetto ai quali sarebbe stata operata la discriminazione, ed alla infondatezza delle scelte datoriale sul punto. Il ricorrente ha svolto mansioni non sovrapponibili a quelle degli altri dipendenti, e in mancanza di allegazioni, che
è onere di chi agisce prospettare, non vi è motivo di ritenerne la fungibilità con gli altri.
Non vi è prova, come detto, che il ricorrente abbia svolto incarichi lavorativi che nel tempo gli sarebbero stati sottratti, quali: verifiche e la gestione dei rapporti con l'Agenzia delle
21 Entrate nonché la registrazione delle fatture acquisti, gestione dei rapporti con i fornitori del settore informatico, di operare nel sistema informatico.
Il ritardo nel pagamento della retribuzione relativa al mese di maggio e giugno 2021, liquidata solo nel mese di agosto
2021, non può di per sé essere bastevole ai fini di causa.
La eventuale sottrazione di una scrivania non appare comunque rilevante, in considerazione delle mansioni che il ricorrente ha comunque svolto, nel suo nucleo fondamentale in termini pacifici.
9) Conclusivamente, ed in parziale accoglimento del ricorso, la resistente società va condannata al pagamento, per le causali già rappresentate, a favore di della Parte_1 somma complessiva di €#23.973,95#
(ventitremilanovecentosettantatre,95), di cui €#22.542,67#
(ventiduemilacinquecentoquarantadue,67) a titolo di differenze retributive e €#1.431,28#
(millequattrocentotrentuno,28) a titolo di differenze sul Tfr.
Le somme sono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, con maggiorazione degli interessi come per legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e fino al soddisfo.
10) Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2222/2023 R.G Lavoro, proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna
[...] al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
22 della somma di somma complessiva di €#23.973,95#
(ventitremilanovecentosettantatre,95), di cui €#22.542,67#
(ventiduemilacinquecentoquarantadue,67) a titolo di differenze retributive e €#1.431,28#
(millequattrocentotrentuno,28) a titolo di differenze sul Tfr, con maggiorazione degli interessi come per legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e fino al soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 06 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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