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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4332/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 4332 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 su ricorso presentato da:
, e tutti rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dall'avv. Gabriele Annì, ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. sulle base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per i ricorrenti come da note di trattazione scritta 9.4.2025, come da ricorso introduttivo e dunque: Accertare e dichiarare che il sig. , ut supra, a far data dal deposito del Parte_1 presente ricorso, non deve più contribuire al mantenimento della figlia , poiché la Persona_1 stessa è maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e hanno adito il Tribunale per ottenere la Parte_1 Parte_2 Persona_1 revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento posto a carico del padre, , in Parte_1 favore della figlia, Persona_1
1 I ricorrenti allegano che il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decreto cron. 2783/2012, aveva onerato di corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia nata il [...], la somma mensile pari a € 500,00, Persona_1 oltre il 50% delle spese mediche non mutuabili, spese sportive e altre spese straordinarie;
successivamente, nel marzo del 2021 e avevano concordato Parte_1 Parte_2 una riduzione del contributo rideterminandolo in euro €400,00 mensili.
Premesso che la figlia ha abbandonato gli studi e risulta economicamente indipendente, Per_1
i ricorrenti chiedono ora la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del padre.
La domanda può trovare accoglimento.
Risulta agli atti (certificazione unica dei redditi percepiti da , allegato alle note Persona_1 dd. 18.12.2024) che la figlia , oggi maggiorenne, ha abbandonato gli studi ed è stata Per_1 lavorativamente occupata in un impiego che, seppur a tempo determinato, fa ritenere che essa abbia raggiunto una propria capacità lavorativa.
Gli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati non sono contrari alla legge, avuto riguardo alle condizioni economiche della prole richiamate.
Nulla vada disposto sulle spese attesa la natura non contenziosa del procedimento e la proposizione del giudizio a ministero di un unico legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. a modifica parziale delle condizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia cron. 2783/2012 del 20.7.2012, ratifica gli accordi tra le parti in punto di mantenimento della figlia come in epigrafe indicati;
revoca il contributo al mantenimento della figlia Per_1 Per_1 posto a carico del padre a far data dalla proposizione del presente procedimento;
fermo il resto.
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 4332 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 su ricorso presentato da:
, e tutti rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dall'avv. Gabriele Annì, ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. sulle base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per i ricorrenti come da note di trattazione scritta 9.4.2025, come da ricorso introduttivo e dunque: Accertare e dichiarare che il sig. , ut supra, a far data dal deposito del Parte_1 presente ricorso, non deve più contribuire al mantenimento della figlia , poiché la Persona_1 stessa è maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e hanno adito il Tribunale per ottenere la Parte_1 Parte_2 Persona_1 revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento posto a carico del padre, , in Parte_1 favore della figlia, Persona_1
1 I ricorrenti allegano che il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decreto cron. 2783/2012, aveva onerato di corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia nata il [...], la somma mensile pari a € 500,00, Persona_1 oltre il 50% delle spese mediche non mutuabili, spese sportive e altre spese straordinarie;
successivamente, nel marzo del 2021 e avevano concordato Parte_1 Parte_2 una riduzione del contributo rideterminandolo in euro €400,00 mensili.
Premesso che la figlia ha abbandonato gli studi e risulta economicamente indipendente, Per_1
i ricorrenti chiedono ora la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del padre.
La domanda può trovare accoglimento.
Risulta agli atti (certificazione unica dei redditi percepiti da , allegato alle note Persona_1 dd. 18.12.2024) che la figlia , oggi maggiorenne, ha abbandonato gli studi ed è stata Per_1 lavorativamente occupata in un impiego che, seppur a tempo determinato, fa ritenere che essa abbia raggiunto una propria capacità lavorativa.
Gli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati non sono contrari alla legge, avuto riguardo alle condizioni economiche della prole richiamate.
Nulla vada disposto sulle spese attesa la natura non contenziosa del procedimento e la proposizione del giudizio a ministero di un unico legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. a modifica parziale delle condizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia cron. 2783/2012 del 20.7.2012, ratifica gli accordi tra le parti in punto di mantenimento della figlia come in epigrafe indicati;
revoca il contributo al mantenimento della figlia Per_1 Per_1 posto a carico del padre a far data dalla proposizione del presente procedimento;
fermo il resto.
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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