TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1723 /2024
TRA
, n. il 26.10.1974 rappresentato e difeso dall'avv.to ROMANO MARIA GIOVANNA Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale p.t., in persona del ro tempore della CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 rapp.to e difeso dall' avv.to LEMBO LAURA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.01.2024, il ricorrente epigrafato, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa, dal 24.09.2021 al 30.04.2022, alle dipendenze della (con sede legale in Controparte_5
Napoli), quale operaio manovale nel settore elettrico, esponeva:
- che il giorno 15 novembre 2021 verso le ore 16.30, si trovava presso l'Hotel La Palma in Capri, e che, nello svolgimento della sua attività lavorativa, era stato vittima di un incidente sul lavoro;
l'incidente in questione era avvenuto mentre provvedeva ad effettuare l'impianto elettrico su una parete della stanza all'interno dell' albergo e delle pareti di cartongesso ivi poste, che, verosimilmente per le vibrazioni dovute alle varie strumentazioni utilizzate per i relativi lavori, si spostavano, in quanto non bloccate in modo stabile e, perdendo equilibrio, gli cadevano improvvisamente addosso, precisamente sulle gambe;
in suo soccorso intervenivano immediatamente delle persone presenti nell'albergo, che provvedevano a rialzare i pannelli e verificare che lo stesso avesse subito lesioni;
- che, a seguito del sinistro in questione, aveva subito lesioni e veniva, pertanto, trasportato a mezzo ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Capri ove venivano diagnosticati: “Frattura scomposta ginocchio destro”, e successivamente, veniva trasferito in Napoli presso l'Ospedale del
Mare ove era sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura di tibia con placca e
7 viti e di perone con placca mediale e due viti cannulate, a cui poi erano seguiti altri ricoveri presso strutture convenzionate per i protocolli di riabilitazione;
- il datore di lavoro, dato l'accaduto, provvedeva a denunciare l'infortunio all' e a far data da CP_1 aprile il 2022 sino a giugno 2022 si sottoponeva a visita medico legale CP_1 - a seguito di detta visita l' onvenuto, con lettera del 22.09.2022 gli comunicava l'accertamento CP_6 di una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 9% sulla base della diagnosi che segue:
“esito cicatriziale alla faccia laterale del terzo superiore di gamba, lineare, lungo circa 10 cm”. (cfr. in all.16);
- successivamente, in data 01.03.2023, senza sottoporlo ad altra visita medica gli veniva comunicata la quantificazione del danno in definitivi 11% con la seguente diagnosi “esito cicatriziale alla faccia laterale del terzo superiore di gamba, lineare, lungo circa 10 cm sfumata ipotonotrofia dei mm della coscia e della gamba (1cm) movimenti possibili tra 90 gradi e e165, accovacciamento intralciato (cfr. all.17).
- in data 13.11.2023, presentava ricorso amministrativo avverso la suddetta valutazione del danno operata dal resistente, sulla base dell'allegata relazione medico legale redatta dal dott. , Per_1 senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli, chiedendo per tali causali accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, in data 15.11.2021, abbia subito un infortunio lavorativo, dal quale è derivato un grado di CP_ inabilità pari almeno al 18/20%, o una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' pertanto superiore al 11% e, per l'effetto condannare l' onvenuto alla corresponsione della rendita da inabilità CP_6 permanente nella misura del 18/ 20% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel presente giudizio, l si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile, oltre che destituita di fondamento e nel merito, non essendo reliquati a parte ricorrente CP_ postumi nella misura superiore a quella riconosciuta dall' dell'11%, chiedendo di condannarlo alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
Pertanto, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 26.06.2024 , sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il giudice, ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste in ricorso, ha nominato quale C.T.U., il dott. medico Chirurgo Specialista in Ortopedia e Traumatologia cui ha sottoposto il seguente Persona_2 quesito: “accerti il ctu la natura e la entità delle lesioni derivanti dall'evento per cui è causa e se tra le cause e circostanze accertate e le lesioni sussista il nesso di causalità materiale;
se l'infortunio di cui il ricorrente è rimasto vittima, indicato in ricorso, abbia determinato lesioni da cui siano residuati postumi di natura permanente;
in caso affermativo, indicarne il grado percentuale in relazione alle tabelle delle menomazioni CP_ per il danno biologico ( d.m. del 2.07.2000 ) motivando le eventuali divergenze dalle valutazioni già CP_ effettuate dai sanitari dell' .
In data 30.09.2024 è stata depositata la perizia di ufficio da parte del ctu Dott. all'udienza del Persona_2
15.01.2025, depositate le note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa viene decisa con il deposito nel termine di legge nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda, ammissibile (cfr. in proposito CASS., sez lav, 5.5.04 n 8576) è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965); - per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di evento verificatosi il 15.11.2021.
Nel merito, all'esito delle operazioni peritali il CTU, ha affermato che “la dinamica del sinistro, per come emersa dallo studio documentale e dalla anamnesi, il tipo e la gravità delle lesioni riportate, la documentazione sanitaria prodotta consentono di ritenere che sussista nesso causale tra gli eventi e le dette lesioni secondo i criteri cronologico e dell'efficienza qualitativa e quantitativa”.
Nelle considerazioni medico-legali, il CTU ha poi precisato che, facendo riferimento alla tabella delle menomazioni Decreto del 12 luglio 2000, il danno biologico riportato dal periziando può essere valutato con una percentuale complessiva pari al 14%. A tale risultato si giunge effettuando i seguenti calcoli: “la voce 273 della tabella indica infatti per la “anchilosi rettilinea di ginocchio” un punteggio di 23 e procedendo all'applicazione di un criterio proporzionale, considerando che la flessione del ginocchio del periziando è possibile sino a 100° e che l'estensione è incompleta con un mius di 15°, considerando che la flessione normale del ginocchio è circa 135°, risulta una limitazione di circa il 60% del ROM ed un punteggio di DB complessivo pari a 14%”.
Sulla base di tale diagnosi, il CTU ha concluso per la sussistenza di una menomazione invalidante pari al 14%, decorrente dalla data del trauma, dell'infortunio sul lavoro (15.11.2021), non essendo intervenuti eventi peggiorativi o migliorativi, differenti dal normale decorso della malattia.
Le argomentazioni del consulente, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise.
Pertanto, il ricorso va accolto, nella misura di cui appresso.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di un indennizzo poiché è CP_1 residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 6% ed inferiore al 16% (art. 74 DPR
1124/1965).
Sulle somme sopraindicate dovranno corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione alle eventuali somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Il riconoscimento di una percentuale invalidante pari al 14%, inferiore a quella ipotizzata in ricorso (pari al
18/20%), e dunque la definizione del giudizio nel merito con accoglimento solo in via parziale della domanda presentata, impone di compensare per un terzo le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.100,00; i residui due terzi, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza con condanna della resistente alla rifusione degli stessi in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla percezione di un indennizzo per danno biologico nella misura del 14% a decorrere dal 15.11.2021(data dell'infortunio sul lavoro); condanna l' CP_6 convenuto alla corresponsione del relativo indennizzo a decorrere dalla data appena indicata oltre interessi legali come per legge;
b) compensa per un terzo le spese di lite;
condanna la resistente a pagare in favore della parte ricorrente i residui due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 1.400,00 oltre contributo unificato di € 43,00, IVA, cpa e rimborsi in misura di legge con attribuzione al procuratore ROMANO MARIA GIOVANNA antistatario. Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1723 /2024
TRA
, n. il 26.10.1974 rappresentato e difeso dall'avv.to ROMANO MARIA GIOVANNA Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale p.t., in persona del ro tempore della CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 rapp.to e difeso dall' avv.to LEMBO LAURA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.01.2024, il ricorrente epigrafato, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa, dal 24.09.2021 al 30.04.2022, alle dipendenze della (con sede legale in Controparte_5
Napoli), quale operaio manovale nel settore elettrico, esponeva:
- che il giorno 15 novembre 2021 verso le ore 16.30, si trovava presso l'Hotel La Palma in Capri, e che, nello svolgimento della sua attività lavorativa, era stato vittima di un incidente sul lavoro;
l'incidente in questione era avvenuto mentre provvedeva ad effettuare l'impianto elettrico su una parete della stanza all'interno dell' albergo e delle pareti di cartongesso ivi poste, che, verosimilmente per le vibrazioni dovute alle varie strumentazioni utilizzate per i relativi lavori, si spostavano, in quanto non bloccate in modo stabile e, perdendo equilibrio, gli cadevano improvvisamente addosso, precisamente sulle gambe;
in suo soccorso intervenivano immediatamente delle persone presenti nell'albergo, che provvedevano a rialzare i pannelli e verificare che lo stesso avesse subito lesioni;
- che, a seguito del sinistro in questione, aveva subito lesioni e veniva, pertanto, trasportato a mezzo ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Capri ove venivano diagnosticati: “Frattura scomposta ginocchio destro”, e successivamente, veniva trasferito in Napoli presso l'Ospedale del
Mare ove era sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura di tibia con placca e
7 viti e di perone con placca mediale e due viti cannulate, a cui poi erano seguiti altri ricoveri presso strutture convenzionate per i protocolli di riabilitazione;
- il datore di lavoro, dato l'accaduto, provvedeva a denunciare l'infortunio all' e a far data da CP_1 aprile il 2022 sino a giugno 2022 si sottoponeva a visita medico legale CP_1 - a seguito di detta visita l' onvenuto, con lettera del 22.09.2022 gli comunicava l'accertamento CP_6 di una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 9% sulla base della diagnosi che segue:
“esito cicatriziale alla faccia laterale del terzo superiore di gamba, lineare, lungo circa 10 cm”. (cfr. in all.16);
- successivamente, in data 01.03.2023, senza sottoporlo ad altra visita medica gli veniva comunicata la quantificazione del danno in definitivi 11% con la seguente diagnosi “esito cicatriziale alla faccia laterale del terzo superiore di gamba, lineare, lungo circa 10 cm sfumata ipotonotrofia dei mm della coscia e della gamba (1cm) movimenti possibili tra 90 gradi e e165, accovacciamento intralciato (cfr. all.17).
- in data 13.11.2023, presentava ricorso amministrativo avverso la suddetta valutazione del danno operata dal resistente, sulla base dell'allegata relazione medico legale redatta dal dott. , Per_1 senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli, chiedendo per tali causali accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, in data 15.11.2021, abbia subito un infortunio lavorativo, dal quale è derivato un grado di CP_ inabilità pari almeno al 18/20%, o una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' pertanto superiore al 11% e, per l'effetto condannare l' onvenuto alla corresponsione della rendita da inabilità CP_6 permanente nella misura del 18/ 20% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel presente giudizio, l si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile, oltre che destituita di fondamento e nel merito, non essendo reliquati a parte ricorrente CP_ postumi nella misura superiore a quella riconosciuta dall' dell'11%, chiedendo di condannarlo alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
Pertanto, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 26.06.2024 , sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il giudice, ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste in ricorso, ha nominato quale C.T.U., il dott. medico Chirurgo Specialista in Ortopedia e Traumatologia cui ha sottoposto il seguente Persona_2 quesito: “accerti il ctu la natura e la entità delle lesioni derivanti dall'evento per cui è causa e se tra le cause e circostanze accertate e le lesioni sussista il nesso di causalità materiale;
se l'infortunio di cui il ricorrente è rimasto vittima, indicato in ricorso, abbia determinato lesioni da cui siano residuati postumi di natura permanente;
in caso affermativo, indicarne il grado percentuale in relazione alle tabelle delle menomazioni CP_ per il danno biologico ( d.m. del 2.07.2000 ) motivando le eventuali divergenze dalle valutazioni già CP_ effettuate dai sanitari dell' .
In data 30.09.2024 è stata depositata la perizia di ufficio da parte del ctu Dott. all'udienza del Persona_2
15.01.2025, depositate le note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa viene decisa con il deposito nel termine di legge nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda, ammissibile (cfr. in proposito CASS., sez lav, 5.5.04 n 8576) è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965); - per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di evento verificatosi il 15.11.2021.
Nel merito, all'esito delle operazioni peritali il CTU, ha affermato che “la dinamica del sinistro, per come emersa dallo studio documentale e dalla anamnesi, il tipo e la gravità delle lesioni riportate, la documentazione sanitaria prodotta consentono di ritenere che sussista nesso causale tra gli eventi e le dette lesioni secondo i criteri cronologico e dell'efficienza qualitativa e quantitativa”.
Nelle considerazioni medico-legali, il CTU ha poi precisato che, facendo riferimento alla tabella delle menomazioni Decreto del 12 luglio 2000, il danno biologico riportato dal periziando può essere valutato con una percentuale complessiva pari al 14%. A tale risultato si giunge effettuando i seguenti calcoli: “la voce 273 della tabella indica infatti per la “anchilosi rettilinea di ginocchio” un punteggio di 23 e procedendo all'applicazione di un criterio proporzionale, considerando che la flessione del ginocchio del periziando è possibile sino a 100° e che l'estensione è incompleta con un mius di 15°, considerando che la flessione normale del ginocchio è circa 135°, risulta una limitazione di circa il 60% del ROM ed un punteggio di DB complessivo pari a 14%”.
Sulla base di tale diagnosi, il CTU ha concluso per la sussistenza di una menomazione invalidante pari al 14%, decorrente dalla data del trauma, dell'infortunio sul lavoro (15.11.2021), non essendo intervenuti eventi peggiorativi o migliorativi, differenti dal normale decorso della malattia.
Le argomentazioni del consulente, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise.
Pertanto, il ricorso va accolto, nella misura di cui appresso.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di un indennizzo poiché è CP_1 residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 6% ed inferiore al 16% (art. 74 DPR
1124/1965).
Sulle somme sopraindicate dovranno corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione alle eventuali somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Il riconoscimento di una percentuale invalidante pari al 14%, inferiore a quella ipotizzata in ricorso (pari al
18/20%), e dunque la definizione del giudizio nel merito con accoglimento solo in via parziale della domanda presentata, impone di compensare per un terzo le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.100,00; i residui due terzi, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza con condanna della resistente alla rifusione degli stessi in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla percezione di un indennizzo per danno biologico nella misura del 14% a decorrere dal 15.11.2021(data dell'infortunio sul lavoro); condanna l' CP_6 convenuto alla corresponsione del relativo indennizzo a decorrere dalla data appena indicata oltre interessi legali come per legge;
b) compensa per un terzo le spese di lite;
condanna la resistente a pagare in favore della parte ricorrente i residui due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 1.400,00 oltre contributo unificato di € 43,00, IVA, cpa e rimborsi in misura di legge con attribuzione al procuratore ROMANO MARIA GIOVANNA antistatario. Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara