Accoglimento
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00096/2025REG.PROV.COLL.
N. 08085/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8085 del 2022, proposto da Ricchiuto S.r.l. (già Lotto 13 s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Scarascia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Consorzio Asi LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasqualina Abate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di LE (Sezione Terza) n. 981 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Asi LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di LE (Sezione Terza) n. 981 del 2022, che ha respinto il ricorso avverso la nota prot. n. 0002650 del 21 aprile 2021, con cui il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di LE le ha chiesto il pagamento, entro trenta giorni, di € 152.264,70, oltre I.V.A., a titolo di “contributo di infrastrutturazione” dovuto per l’opificio industriale di sua proprietà (dal 2016) ubicato nei Lotti nn.1, 2, 3/p e 4/p del P.P. di Tricase - Specchia - Miggiano, censito in catasto al Comune di Tricase al fg. 11, p.lla 275.
Con atto di appello, la Ricchiuto s.r.l. ha dedotto i seguenti motivi di appello:
I. Erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame e carenza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione al primo motivo di ricorso con cui è stata dedotta “Violazione e falsa applicazione artt. 2934, 2935, 2943 e 2946 Codice Civile. Eccesso di potere per falsità dei presupposti” ;
II. Erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame e carenza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione al secondo motivo di ricorso con cui è stata dedotta la “Violazione e falsa applicazione art. 5 e art. 14 L.R. Puglia n.02/2007; Violazione e falsa applicazione art. 5 Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. di LE 2009 (B.U.R.P. n. 134/2009) e art. 8 Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. di LE 2015 (B.U.R.P. n.112/2015). Violazione art. 23 Cost. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti. Illogicità ed ingiustizia manifesta” ;
III. Erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame e carenza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione ai motivi aggiunti con è stata dedotta “Violazione e falsa applicazione Art. 5 e art. 14 L.R. Puglia n.02/2007; Violazione e falsa applicazione art. 6 Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. di LE 2008 (B.U.R.P. n. 126/2008), art. 5 Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. di LE 2009 (B.U.R.P. n. 134/2009) e art. 8 Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. di LE 2015 (B.U.R.P. n.112/2015). Violazione art. 23 Cost. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. Illegittimità derivata .
Il Consorzio Asi LE si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta, avanzata dal Consorzio, di pagamento degli oneri infrastrutturali nei confronti della società appellante, che ha contestato, innanzi al giudice di primo grado, di essere tenuta a corrispondere la relativa somma.
Il T.a.r., nel respingere il ricorso, ha escluso che la pretesa del Consorzio fosse prescritta, per non essere decorso il tempo richiesto dalla legge, in quanto la società ricorrente ha chiesto e ottenuto, in data 21 gennaio 2021, il parere favorevole del Consorzio A.S.I. di LE per il riesame della pratica di sanatoria edilizia, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, e solo da quel momento l’opificio industriale in argomento è divenuto pienamente legittimo da un punto di vista urbanistico, concorrendo alla formazione del carico urbanistico delle aree facenti parte del Consorzio A.S.I.
3. Con il primo motivo di appello, la società appellante contesta la legittimità della sentenza del T.a.r., in quanto il dies a quo del termine di prescrizione andrebbe calcolato all’atto dell’insediamento del dante causa e non al momento del parere favorevole espresso sulla pratica di sanatoria edilizia, che ha riguardato unicamente la demolizione di due vani abusivi destinati a servizi igienici, di consistenza di mq. 32,53 e mq. 48,77 per una superficie complessiva interessata pari a circa 25.653 mq.
La società appellante ha evidenziato che la Lotto 13 s.r.l. ha acquistato l’opificio ubicato in zona ASI a seguito di partecipazione a vendita giudiziaria nell’ambito della procedura fallimentare della Selcom srl e, a far data dal primo dicembre 2016, in virtù di decreto di trasferimento rep. n.135/2016, è divenuta titolare dell’immobile in esame.
I fabbricati di cui si compone l’opificio in questione sono stati tutti realizzati dalla Selcom srl in zona ASI a partire dall’anno 1996 e completati nell’anno 2002, come attestato dai titoli concessori e sono così pervenuti, all’esito della vendita fallimentare, alla società appellante che è quindi subentrata nella stessa situazione materiale della precedente proprietaria senza apportare alcuna opera di trasformazione edilizia.
Ne consegue, secondo l’appellante, che l’obbligazione di pagamento dei contributi in argomento fosse già esigibile all’atto dell’insediamento nel comprensorio ASI della dante causa dell’odierna società appellante.
Il dies a quo del termine prescrizionale, precisa l’appellante, avrebbe dovuto essere, in particolare, individuato nella data di realizzazione degli immobili costituenti l’opificio ubicato in Zona ASI, una volta che il contributo in questione è connesso e funzionale all’aumento del carico urbanistico.
Anche qualora si volesse ricollegare l’insorgenza del diritto di credito del Consorzio dall’entrata in vigore (28 agosto 2009) del primo Regolamento di autodisciplina per la gestione dei suoli ricadenti nella ZONA ASI - alla data della richiesta formulata dal Consorzio con la nota impugnata (21 aprile 2021) il termine prescrizionale di cui agli artt. 2935 e 2946 c.c. sarebbe già abbondantemente decorso.
4. Per valutare l’eventuale fondatezza dell’appello è necessario richiamare i precedenti di questa Sezione che hanno già chiarito la natura e la ratio degli oneri di infrastrutturazione.
In particolare, si è affermato che: “La determinazione e la liquidazione degli oneri di infrastrutturazione, analogamente a quanto avviene per il contributo di costruzione previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non sono espressione di un potere autoritativo, bensì si configurano come esercizio vincolato di attribuzioni da esercitarsi sulla base di criteri predeterminati da fonti normative. Ne consegue che la controversia attinente alla spettanza e alla liquidazione del contributo ha ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito ed è soggetta al termine di prescrizione decennale (Cons. Stato, sez. IV, 7163 del 25 ottobre 2021; cfr., relativamente al contributo di costruzione, la decisione dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, n. 12 del 30 agosto 2018)”.
Tali oneri sono autonomi e distinti rispetto a quelli di gestione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture generali, i quali sono pacificamente dovuti anche in caso di mero “riuso” ovvero “riassegnazione”, in quanto connessi ai servizi che il Consorzio garantisce a tutte le imprese insediate.
L’obbligo di versare, in proporzione all’estensione del lotto assegnato, un contributo - per la realizzazione delle opere infrastrutturali che il Consorzio dovrà realizzare nel comparto industriale di riferimento - sorge al momento dell’assegnazione dei relativi lotti.
Il versamento dei contributi da parte dei privati trova fondamento nel fatto che le infrastrutture ed i servizi sono realizzati nell’interesse delle imprese ed allo scopo precipuo di consentirne l’insediamento nella zona di sviluppo industriale, per cui è il rilascio stesso, da parte del Consorzio, dell’assenso alla utilizzazione dei suoli industriali a configurarsi come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di infrastrutturazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 799 del 20 febbraio 2014), analogamente a quanto avviene per il rilascio del permesso di costruire, che è il fatto costitutivo dell’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 febbraio 2014, n. 799; 3 giugno 2019, n. 3698 e 3699).
La Sezione ha tuttavia anche precisato che gli oneri in tanto sono dovuti in quanto l’insediamento di un’impresa comporti effettivamente anche un aggravio del carico urbanistico esistente (in tal senso, ancora da ultimo, n. 5796 del 9 agosto 2021).
5. Il contributo di infrastrutturazione, come si desume anche dalla delibera del Consorzio Asi n. 48 del 2021, è stato istituito da una deliberazione del Consorzio n. 189 del 7 settembre 1999, in relazione alle infrastrutture realizzate a cura del Consorzio.
Successivamente è intervenuta la legge Regione Puglia n. 2 del 2007 che ha disciplinato la possibilità per i Consorzi di quantificare e richiedere il c.d. “contributo di infrastrutturazione”, prevedendo espressamente all’art. 5 co. II lett. m) che “I Consorzi provvedono: …. Alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti
dai Consorzi”, norma che poi è stata attuata con l’emanazione del Regolamento per la gestione dei suoli del 2009 (pubblicato sul BURP n.134/2009), successivamente più volte modificato.
L’art. 8 del “Regolamento per la gestione dei suoli all’interno degli agglomerati del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di LE” (pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del 06.08.2015), richiamato anche nella nota impugnata, prevede che “A. Tutti i soggetti imprenditoriali che svolgono la propria attività nelle aree gestite dal Consorzio devono corrispondere un contributo, una tantum , per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area….”.
Nel caso di specie, è emerso in modo incontestato che il contributo non è mai stato pagato in precedenza dalla società ricorrente, né dalla sua dante causa (fallita nel 2014); preso atto di tale aspetto non rileva, dunque, contrariamente a quanto evidenzia l’appellante con il secondo motivo di appello, la mancata effettuazione da parte della ricorrente, a seguito dell’acquisto del complesso immobiliare di che trattasi, di interventi innovativi che hanno comportato la necessità di modificare o incrementare le infrastrutture esistenti o un aggravamento del carico urbanistico pregresso.
Tale presupposto è, infatti, richiesto se il contributo è già stato pagato dal dante causa e, in tal caso, si giustifica la nuova richiesta di pagamento solo se il nuovo soggetto subentrato ha realizzato opere tali da aggravare ulteriormente il carico urbanistico.
Qualora, invece, il contributo non sia mai stato pagato, come nel caso di specie, considerando che lo stesso “segue” la res , trattandosi di obbligazione reale, legittimato passivo diventa il subentrante nello stesso modo in cui era obbligato il dante causa.
6. Condivisibile è, infatti, la qualificazione del contributo di infrastrutturazione come obbligazione propter rem , stante l’assimilazione dello stesso agli oneri di urbanizzazione, che, per giurisprudenza costante, anche di questa Sezione (Consiglio di Stato sez. IV, 27 agosto 2024, n. 7250), hanno natura “propter rem”.
Ne consegue che l’acquisto nel 2016 da parte della società ricorrente del complesso immobiliare in questione ha comportato automaticamente il suo subentro nel lato passivo dell’obbligazione di pagamento del contributo di “infrastrutturazione” nei confronti del Consorzio resistente, facente capo originariamente alla società dante causa Selcom S.r.l.
7. Fatte queste doverose premesse, occorre ora distinguere all’interno del complesso intervento edilizio realizzato, le parti che sono regolari da un punto di vista urbanistico, da quelle, evidenziate dal T.a.r., che, in quanto abusive, sono state oggetto di una pratica di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.
In relazione a queste ultime, oggetto del parere emesso in data 21 gennaio 2021 dal Consorzio A.S.I. di LE, come correttamente evidenziato dal T.a.r., la prescrizione non ha completato il suo decorso e, quindi, la richiesta del Consorzio di pretendere il pagamento del contributo di infrastrutturazione non è prescritta, in quanto è solo con la regolarizzazione urbanistica che si può considerare il carico urbanistico realizzato sull’area. E’ solo, dunque, da quest’ultimo momento che la pretesa del Comune può essere esercitata.
Lo stesso T.a.r. ha, infatti, condivisibilmente evidenziato che contribuisce alla determinazione del carico edilizio anche la definizione di tale pratica di sanatoria edilizia che riguarda, tuttavia, parti decisamente ridotte del complesso edilizio interessato.
Il Consorzio non ha, però, comprovato efficacemente se tali parti siano un tutto indissolubile con il resto del complesso edilizio, circostanza, peraltro, difficilmente immaginabile, considerando la ridotta estensione della parte interessata dagli abusi edilizi ed oggetto di sanatoria, specie in relazione all’area considerata nel suo complesso. Né tale dato si desume dalla sentenza di primo grado.
In virtù anche del principio di proporzionalità, che deve comunque governare la complessiva valutazione dell’amministrazione, ben può essere scorporata, quindi, la parte dovuta relativa alle difformità edilizie definite con la pratica in sanatoria, dalle altre parti già definite e urbanisticamente regolari, in relazione alle quali il Consorzio ben avrebbe potuto chiedere il pagamento degli oneri infrastrutturali a decorrere almeno dal completamento delle opere che hanno palesato la portata del carico urbanistico realizzato. Considerando che è emerso in maniera incontestata che le opere sono state completate entro il 2002, la pretesa del Consorzio è prescritta, essendo decorso i dieci anni richiesti dalla legge.
Al medesimo risultato si giunge anche facendo decorrere il termine di prescrizione dalla legge regionale del 2007 o dal regolamento del 2009.
8. In relazione, invece, al contributo da calcolare con riguardo alle opere oggetto del citato procedimento di sanatoria, la prescrizione non è ancora decorsa.
Va solo evidenziato che non si tratta in sostanza di applicare retroattivamente la legge regionale o il regolamento che hanno previsto il contributo, in quanto, come visto, tale contributo in realtà era già stato previsto dalla deliberazione del Consorzio n. 189 del 7 settembre 1999. In ogni caso, considerando che la ratio di tali contributi si rinviene nella circostanza che le infrastrutture ed i servizi sono realizzati nell’interesse delle imprese ed allo scopo precipuo di consentirne l’insediamento nella zona di sviluppo industriale, il pagamento del contributo non può che essere chiesto comunque a tutte le imprese che realizzeranno o hanno realizzato un insediamento urbanistico nella zona con aumento del relativo carico urbanistico e che, comunque, pongono la condizione per la realizzazione delle infrastrutture.
9. L’appello va, pertanto, accolto, e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il ricorso di primo grado va accolto con annullamento della nota prot. n. 0002650 del 21 aprile 2021 del Consorzio Asi. Restano salvi i poteri di rideterminazione del contributo in relazione alla parte oggetto di sanatoria edilizia.
10. La soccombenza ripartita giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado nei termini di cui in motivazione e annulla la nota del Consorzio Asi di LE prot. n. 0002650 del 21 aprile 2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO