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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel dott.ssa Mariantonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 268/2022 R.G.L., vertente TRA
, P.IVA con sede Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Rep. Persona_1
80974/21569 del 21.7.2015, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Pt_1
Calabria, viale Calabria 82, presso i procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente;
appellante CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente in [...]1, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Sprizzi (c.f. , PEC fax 096622194); CodiceFiscale_2 Email_1 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, esponeva di Controparte_1 aver prestato attività lavorativa, in qualità di operaio addetto alle pulizie, alle dipendenze della Società Cooperativa Sole, successivamente posta in liquidazione, a seguito della cessione di ramo d'azienda da parte della precedente datrice di lavoro Società IN Source S.p.a. Oggetto della cessione era l'attività di servizi di pulizia negli Istituti scolastici della Regione Calabria, incluse le attività e le passività, nonché i rapporti contrattuali in essere, compresi i rapporti di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. La società Cooperativa Sole, all'atto dell'assunzione dell'istante, si era accollata anche l'onere del pagamento del TFR relativo al periodo di lavoro prestato in favore della società cedente. Cessato il rapporto di lavoro, era risultato creditore della somma di € 6.513,50 a titolo di TFR a titolo di TFR richiesta mediante il decreto ingiuntivo ma l'esecuzione azionata era rimasta infruttuosa in ragione della carenza di beni immobili da aggredire. Aveva proposto all' domanda di Controparte_2 intervento del Fondo di Garanzia al fine di ottenere la liquidazione del complessivo importo ancora dovuto a titolo di T.F.R. pari € 6.513,50 L' , in data 09.09.2020, aveva respinto l'istanza così motivando: “il TFR richiesto Pt_2
è relativo al rapporto di lavoro intercorso con la ditta IN condebitore solidale ex art. 2112 c.c. a seguito di cessione del ramo d'azienda. La ditta IN risulta dichiarata fallita e pertanto le somme richieste andranno ammesse nello stato passivo di tale procedura fallimentare”. Aveva proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione, rimasto privo di esito. Proponeva, quindi, ricorso innanzi al Tribunale di Palmi, chiedendo accertare e dichiarare, il proprio diritto all'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto, per la somma pari ad € 10.118,08 a titolo di TFR;
per l'effetto condannare l' al pagamento in Parte_2 proprio favore della somma di € € 6.513,50 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese.
Costituitosi, l' eccepiva, preliminarmente, la decadenza del diritto. Nel merito, Pt_1 eccepiva che il credito, quantomeno per la porzione imputabile al datore di lavoro avrebbe dovuto essere ammesso previamente nello stato passivo del Fallimento IN S.r.l., affermando che qualsiasi accordo tra società, avente ad oggetto un accollo del cessionario relativamente alle spettanze dei lavoratori non poteva avere alcun effetto nei confronti dei terzi ed in particolare dell' che non era parte di tale accordo. Pt_1
Inoltre, la società cessionaria risultava il di cui la società Coop Sole Parte_3 era aderente sicché le passività, tra cui rientra anche la quota di TFR, dovevano essere richieste al cessionario ovvero al e nei limiti di quanto specificato al punto Parte_3
n. 9 del contratto di cessione del ramo d'azienda al . Controparte_3
Ancora, in ragione del mancato versamento delle quote di TFR da parte della società Sole presso il Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore e sul quale la detta corresponsione veniva effettuata dalla cedente società IN, alcuna somma poteva essere richiesta all' per il tramite del Fondo di garanzia, che liquidava unicamente la quota di Pt_1
TFR accantonata in azienda”. Infine, evidenziava che la quota di TFR maturata alle dipendenze della società cessionaria non era stata quantificata nella misura esatta. Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, di rigetto della domanda.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 726/2022 pubblicata il 26.04.2022, Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava l' al pagamento della somma di € Pt_1
6.513,50a titolo di TFR maturata in capo alla società cooperativa Sole, comprensiva anche della quota maturata presso la cedente IN Spa, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo. Condannava l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite. Pt_1
In via preliminare, rigettava l'eccezione di decadenza formulata dall' atteso che, Pt_1 alla luce delle date della domanda amministrativa e degli atti del procedimento amministrativo, non era decorso né il termine di un anno e 300 giorni né l'anno dalle altre fasi intermedie del ricorso amministrativo. Nel merito, premesso che alcun dubbio poteva sussistere in ordine all'identificazione della società cooperativa Sole come ultimo datore di lavoro del ricorrente, la natura giuridica dell'obbligazione del Fondo di Garanzia dell' era quella di diritto di credito Pt_1 ad una prestazione previdenziale, distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Tale diritto si perfezionava (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva. Infatti, il Fondo di garanzia costituiva attuazione di una forma di assicurazione so- ciale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela era conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria, il cui quantum era determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Nessun obbligo di preventiva escussione anche degli obbligati solidali gravava sull'istante. Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (beneficio d'ordine, beneficio di escussione), non aveva fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. Nel caso di specie sussistevano tutti i requisiti di legge, essendo pacifico lo stato d'insolvenza della cooperativa Sole e la sua qualità di datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto lavorativo, la quale non era posta in dubbio dalla collocazione della predetta società nell'ambito del consorzio “Conser soc. coop.”. Rigettava l'ulteriore doglianza dell' afferente all'assenza di un obbligo del Pt_2 fondo di Garanzia in ragione dell'inadempimento della società Sole nel versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare. Posto che il Fondo di garanzia era tenuto ad assicurare la corresponsione del TFR comunque maturato e accertato sulla base dei presupposti legali, le eventuali inadempienze all'interno del rapporto tra e società, in merito al mancato versamento di quote presso Pt_1 il Fondo di previdenza complementare, non potevano riverberarsi sul lavoratore. Peraltro, dal mancato versamento al Fondo di previdenza complementare derivava la presenza presso l'azienda datrice di lavoro del TFR, e dunque l'intervento del Fondo di garanzia troverebbe la sua piena giustificazione. Rigettava l'eccezione dell' per cui il ricorrente non avrebbe mai avanzato doman- Pt_1 da al Fondo di Garanzia per la previdenza complementare ai fini del pagamento del TFR non versato dalla società Sole, posto che il mancato versamento del trattamento di fine rapporto presso il Fondo di previdenza complementare non poteva risultare ostativo all'intervento del Fondo di garanzia, in considerazione proprio del fatto che il TFR era rimasto accantonato in azienda. Decideva, quindi, come in premessa esposto.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da che ne chiedeva la riforma. Pt_1
Preliminarmente, esponeva che il era Controparte_4 aggiudicatario dell'appalto per l'esecuzione del servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria. La società IN source spa era la società affidataria delle opere appaltate poiché impresa consorziata ed aderente al Controparte_4
La società IN source spa aveva ceduto al il ramo d'azienda per Parte_3
l'esecuzione del servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria, come da contratto di cessione del ramo d'azienda. La Soc. Coop. Sole era stata individuata quale società affidataria per l'esecuzione dei lavori di cui sopra da parte del Parte_3
La società IN source srl in liquidazione era di proprietà al 100% del Gruppo IN spa in liquidazione. In data 28.05.2014 vi era stata la variazione della denominazione giuridica e della forma giuridica da IN source spa a IN source srl. Quest'ultima era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41 in data 16.03.2015. Dalla visura del Gruppo IN spa si evinceva che questa faceva capo anche alla IN source spa, società cedente il ramo d'azienda al e risultava che il Gruppo Parte_3
IN aveva partecipazioni al 100% all'interno della società IN source srl. Lo stesso Gruppo IN spa aveva presentato domanda di concordato preventivo omologato in data 05.10.2015. La cessione del ramo d'azienda era avvenuta in data 18 aprile 2011 tra la società IN source spa (c.f. ) - poi denominata IN source srl - ed il consorzio P.IVA_2 Pt_3 nonché il come da contratto di cessione del ramo d'azienda. Controparte_3
A seguito della cessione del ramo d'azienda, la società IN source spa aveva ceduto al il ramo d'azienda per l'esecuzione dei lavori di pulizia, lavori effettuati Parte_3 dal tramite la Soc. Coop Sole con i lavoratori individuati nell'allegato B Parte_3 del contratto di cessione (tra cui il ricorrente).
aveva presentato in data 05.08.2020 domanda di accesso al Fondo di CP_5
Garanzia per il pagamento del TFR, definita con provvedimento di reiezione avente valuta 23.09.2020. Il TFR, richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo sulla scorta del CUD 2012 rilasciato dalla ditta Sole Soc. Coop. Sole, pari ad € 10.096,64, non poteva evidentemente riferirsi unicamente al rapporto di lavoro con la Sole Soc. Coop. che aveva avuto inizio in data 02.05.2011, con cessazione 29.02.2012 (totale 10 mesi di lavoro). Si riferiva invece anche al TFR maturato con la precedente datrice di lavoro IN source spa. La Soc. Coop. Sole era stata cancellata dal registro delle imprese in data 28.01.2018 a seguito di: cancellazione dal registro delle imprese: nota mise prot. 556821 del 22/12/2017 in esecuzione del dd 22/09/2017 - scioglimento per atto d'autorita' senza nomina del liquidatore e contestuale cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c. Dopo la suddetta pubblicazione i creditori, tra cui rientrava anche il ricorrente, entro il termine perentorio di 30 giorni avrebbero avuto la possibilità di opporsi alla cancellazione operata d'ufficio e chiedere, nel contempo, la nomina di un commissario liquidatore. Non risultava che l'odierna parte ricorrente abbia proposto opposizione con ciò pregiudicando un eventuale recupero del suo credito attraverso la procedura di liquidazione della società. Operata tale ricostruzione, con il primo motivo eccepiva la prescrizione del credito (eccezione non esaminata dal Giudice di prime cure), osservando che l'obbligazione gravante sull' Fondo di garanzia era un'obbligazione autonoma di natura Pt_1 previdenziale rispetto a quella avente ad oggetto la corresponsione del TFR e/o delle ultime retribuzioni. L' era estraneo alla procedura, doveva poter contestare il credito per t.f.r. e Pt_1 rimaneva estraneo all'efficacia del decreto ingiuntivo quale titolo ormai inopponibile, poiché esso non era stato reso nel contraddittorio con l' e non determinava il mutare Pt_2 del termine di prescrizione che, nel caso di specie, era quinquennale con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorrente avrebbe dovuto intraprendere le azioni giudiziarie tese all'accertamento del predetto stato entro il termine quinquennale di prescrizione, la cui eccezione era già stata proposta in primo grado. Con il secondo motivo, deduceva l'inammissibilità dell'istanza al fondo di garanzia per effetto del vincolo di solidarietà passiva tra il cedente e il cessionario la Pt_3
La richiesta nei confronti del Fondo di Garanzia doveva considerarsi inammissibile, in quanto le somme richieste erano nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta IN cedente. In caso di trasferimento aziendale ex art. 2112, per la quota parte di TFR maturata alle dipendenze del cedente vi erano due condebitori solidali (il cedente ed il cessionario). Il cedente società IN srl era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41/2015 e l'istante, per accedere al Fondo di Garanzia, avrebbe dovuto richiedere l'ammissione delle suddette somme allo stato passivo della procedura fallimentare. Ancor di più, avrebbe dovuto agire, nei confronti dei due consorzi (Miles e Conser), tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto;
quanto sopra valeva in particolar modo per il cessionario che era l'acquirente del ramo di azienda ceduto dall'IN, e, nei limiti di quanto Pt_3 specificato al punto n. 9 del contratto di cessione del ramo d'azienda, al Controparte_3
Il ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario ( , né del e anche per questo profilo non risultavano Parte_3 Controparte_3 dimostrati i requisiti minimi per poter accedere al Fondo di Garanzia ovvero la dimostrazione dell'insolvenza del datore di lavoro ovvero dei Consorzi cessionari. Con il terzo motivo, avente ad oggetto il mancato versamento delle somme al fondo di tesoreria da parte della società utilizzatrice o del consorzio cessionario, segnalava che la società cessionaria avrebbe dovuto continuare ad effettuare il versamento della quota mensile del TFR al Fondo di Tesoreria Pertanto, alcuna quota di TFR in azienda Pt_1 poteva essere trattenuta dalla Sole Soc. Coop. che avrebbe dovuto provvedere a continuare i versamenti effettuati dalla Società IN source spa (cedente) presso il Fondo di Tesoreria. Nessuna somma poteva essere richiesta all' per il tramite del Fondo di garanzia Pt_1 che liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda, né risultava che parte ricorrente avesse mai avanzato domanda di Fondo di Tesoreria per il pagamento del TFR maturato con la ditta Sole Soc. Coop.. Con il quarto motivo, lamentava l'erroneità del conteggio di parte ricorrente: il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 336/2012) su cui si fondava la domanda di intervento al Fondo di garanzia era stato emesso sulla base del CUD 2012, che cristallizzava il TFR maturato alla data del 31.12.2011. La quantificazione delle somme fatta da controparte era arbitraria e non asseverata da alcuna pronuncia giudiziale, facendo il titolo esecutivo unicamente riferimento all'intero TFR maturato fino al 31.12.2011 e dovendo l' pagare soltanto sulla base di quanto Pt_1 cristallizzato da un titolo esecutivo (accertamento giudiziale del credito) e non da un conteggio fatto dall'istante. Concludeva chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, rigettare la domanda proposta perché inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Costituitosi, resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Controparte_6
Infondata era l'eccezione di prescrizione del credito formulata dall'appellante: la prescrizione decorreva, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condizionava la proponibilità della domanda all' (Cass. civ., Sez. lavoro, Pt_1
07/08/2020, n. 16853). Bastava porre in correlazione la data del pignoramento con esito negativo e quella della domanda amministrativa, per concludere che il motivo di gravame era infondato. Sull'inammissibilità dell'istanza al Fondo di Garanzia per effetto del vincolo di solidarietà passiva tra cedente e cessionario - non essendo né contestati né contestabili il rapporto di lavoro con la Cooperativa Sole, l'insolvenza di quest'ultima e l'esistenza di un valido titolo esecutivo in cui era cristallizzato il credito della lavoratrice – osservava che l'istituto era volto ad aumentare la garanzia del creditore – moltiplicando i soggetti passivi
– e certamente non a ridurla, frapponendo ostacoli di fatto e di diritto alla realizzazione del diritto di credito azionato. L' non aveva indicato – e non avrebbe potuto– in virtù di quale norma il Pt_1 lavoratore fosse tenuto a chiedere preliminarmente il pagamento del t.f.r., negato dal datore di lavoro insolvente, a eventuali coobbligati solidali in ragione della vicenda circolatoria/appalto/subappalto. L' obbligo di preventiva escussione non sussisteva né nei confronti della società IN né tanto meno dei Pt_3 Parte_4
Sull'asserita solidarietà della società IN, il contratto di cessione dava atto di come il motivo del negozio fosse da individuare nell'intenzione di “dare autonomia organizzativa e finanziaria al ramo d'azienda operante nel settore della pulizia degli Istituti Scolastici della Regione Calabria”, con lo scopo di “ottimizzare la gestione di tale appalto” (v. all. 6, pag. 2). Si era, pertanto, nel campo del trasferimento d'azienda da parte di cedente in bonis e non era previsto alcun obbligo di preventiva escussione. Ai fini in esame doveva aversi riguardo all'imprenditore che rivestiva la qualifica di datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto e che era esclusivamente la Società Cooperativa Sole. Esso appellato aveva dimostrato il proprio rapporto di lavoro con la Società Cooperativa Sole e la cessazione del rapporto;
aveva agito con serietà ma infruttuosamente per il recupero del credito presso la stessa Sole;
aveva dimostrato anche l'inesistenza di beni immobili in capo alla Cooperativa e, pertanto, avendo dimostrato l'insolvenza del datore, si era correttamente rivolta al Fondo di Garanzia. Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, Pt_1 la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 era un diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, aveva reciso la solidarietà rispetto alla tenutezza dell'Istituto Correttamente, dunque, ci si era rivolti al Fondo di Garanzia avendo dimostrato Pt_1
– lo si ribadisce – l'esistenza di un rapporto di lavoro con la Società Cooperativa Sole, la cessazione dello stesso, l'insolvenza del datore, l'omesso pagamento del TFR. Sul mancato versamento delle somme al Fondo di Previdenza Complementare ed il richiamo al Fondo di Tesoreria, la tesi dell'appellante confliggevano con un dato fattuale – peraltro ammesso dall' – rilevante ed incontestato: la Società Cooperativa Sole aveva Pt_1 accantonato in azienda il TFR e, per l'appunto, il Fondo di Garanzia liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda e quando un'azienda tenuta al versamento del TFR presso il Fondo di Tesoreria o presso il Fondo per la Previdenza Complementare, non aveva provveduto, il lavoratore doveva rivolgersi direttamente al datore di lavoro. Se il datore era insolvente, il lavoratore poteva rivolgersi al Fondo di Garanzia Pt_1
In definitiva, atteso che era provato che la Soc. Coop. Sole non aveva provveduto al versamento del TFR presso il Fondo di Tesoreria e che era provata l'insolvenza della Pt_1
Soc. Coop. Sole, correttamente il ricorrente si era rivolto al Fondo di Garanzia Pt_1
In relazione al quantum debeatur, le somme richieste erano cristallizzate in un titolo esecutivo a seguito di accertamento giudiziale del credito. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio in esito all'udienza cartolare del 18/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il percorso motivazionale viene richiamato ex art 118 disp att c.p.c. come da precedente già emesso da questa Corte (RG n.269/22 est. Crucitti).
Il primo motivo di appello, avente ad oggetto la prescrizione del diritto, è infondato. È incontroverso che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza Pt_1 del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale;
esso è un diritto distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (cfr. ex plurimis, in motivazione, Cass. Sez. Lav. 19277/2018). E' consolidato il principio di diritto secondo cui le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le più Pt_1 recenti, Cass. n. 25016 del 2017 e n. 1887 del 2020): “Si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro”. Per ciò che riguarda il pagamento del TFR, il fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, I. n. 297/1982, che sono: insolvenza di parte datoriale e verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, purché il rapporto sia già cessato;
ne consegue che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può Pt_1 decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia va dunque individuato, nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi degli eventi previsti dall'art. 1, co. 2, 3,4, della L. n. 297/1982 e, nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi dell'evento previsto dall'art. 1, co. 5, della L. n. 297/1982 (comprovata infruttuosità dell'esecuzione tentata nei confronti del datore di lavoro debitore). Sull'onere, incombente sul lavoratore, di esperire una azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro debitore è stato affermato: “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente Pt_1 che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020). Il aveva intrapreso la procedura esecutiva presso la stessa Sole, ma Per_2 infruttuosamente,; aveva dimostrato anche l'inesistenza di beni immobili in capo alla Cooperativa ed aveva dimostrato l'insolvenza del datore di lavoro. Si erano, dunque, verificati i fatti costitutivi prima indicati: insolvenza datoriale e comprovata infruttuosità dell'esecuzione. La norma non ha previsto alcun termine di prescrizione per far valere il diritto del lavoratore all'intervento del fondo di garanzia in riferimento al TFR. La giurisprudenza - nel silenzio della legge - ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria decennale” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824). Contrariamente all'assunto dell'appellante, il termine di prescrizione è decennale, e non quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c., che riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro. Nella fattispecie in esame, tale termine non è decorso, solo a considerare che il verbale di pignoramento, negativo, per non esser stato possibile eseguire il pignoramento, in quanto la società risultava sconosciuta, reca la data del 15.02.2016. La domanda di intervento del Fondo di Garanzia è del 05.08.2020; il ricorso al Comitato Provinciale reca la data del 25.02.2021; il ricorso innanzi al G.L. è stato depositato il Pt_1
27.07.2021. Il diritto del lavoratore, dunque, non è prescritto e il motivo di appello va rigettato.
5. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con cui è stata eccepita l'inammissibilità della domanda, sul rilievo che le somme richieste erano nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta IN cedente e, in caso di trasferimento aziendale ex art. 2112, per la quota parte di TFR maturata alle dipendenze del cedente vi erano due condebitori solidali (il cedente ed il cessionario). La società IN srl era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41/2015 e l'istante avrebbe dovuto richiedere l'ammissione delle suddette somme nello stato passivo della procedura fallimentare per come previsto dalle normative istitutive del Fondo di Garanzia. Ancor di più, avrebbe dovuto agire nei confronti dei due consorzi (Miles e Conser), tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto;
quanto sopra valeva in particolar modo per che era Pt_3
l'acquirente del ramo di azienda ceduto dall'IN e quindi il soggetto in capo al quale erano stati trasferiti anche i rapporti di lavoro in precedenza stipulati dalla venditrice (cedente), e, nei limiti di quanto specificato al punto n. 9 del contratto di cessione del ramo d'azienda, al Controparte_3
Il ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario ( , né del e anche per questo profilo non risultavano Parte_3 Controparte_3 dimostrati i requisiti minimi per poter accedere al Fondo di Garanzia. La doglianza è infondata, posto che la circostanze che la maggior parte delle somme a titolo di TFR fossero maturate nel periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze della società IN e che questa fosse stata dichiarata fallita, non elide la circostanza che il TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sicché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano il Fondo di Garanzia, occorre avere riferimento alla posizione del soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro in tale momento.
Nel caso di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro avviene alle dipendenze del cessionario, non potendosi dubitare che l'art. 2 comma 1 della l. n. 297 del 1987, nel richiamare l'art. 2120 c.c., determina che l'insolvenza riguardi l'attuale datore di lavoro. Si deve poi rilevare (così Cassazione civile sez. lav., 27/12/2022, n. 37789) “che, in virtù dell'art. 2120 c.c., il diritto al trattamento di fine rapporto matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, ma il relativo credito è esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Prima di tale momento, non comincia a decorrere neppure la prescrizione (Cass., sez. lav., 6 febbraio 2018, n. 2827). E' dunque necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro ed "è la stessa fattispecie di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2, che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22 e, amplius, punto 23)”. Nella motivazione della sentenza 19277/2018, ai richiamati punti 22 e 23 è stato affermato: “Il richiamo all'art. 2120 c.c., dunque, costituisce l'oggetto dell'obbligo assicurativo pubblico mediante rinvio alla disciplina contenuta in tale disposizione e rende palese la necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del Fondo, che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza. Dunque, sempre ai sensi del disposto dell'art. 2120 c.c., citato è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò, non solo perché il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro (vd. da ultimo Cass. n. 2827 del 2018), ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2, che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela.
Recita, infatti, la citata disposizione ai successivi commi cinque e sei "(...) Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,...”. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta alle dipendenze della Società Cooperativa Sole, nei cui confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo e avviata la procedura esecutiva conclusa con verbale di pignoramento negativo. Ciò posto, va considerato che la Suprema Corte ha affermato "Questa Corte, con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito (Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010 e, tra le tante, Cass. n. 27917 del 19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello Pt_1 speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata" (cfr. Cass.
9.6.2014 n. 12971, Cass.
8.3.2011 n. 5494, Cass Sez. 6 - 31/03/2015 n. 6480) Non solo, ma la Suprema Corte ha altresì affermato: "Tuttavia né la L. 297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro … Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. D'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico…. ." (Cass 26021/2018). Risulta, quindi, non assistita da fondamento l'argomentazione dell'appellante secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto insinuarsi al passivo fallimentare della IN srl e agire nei confronti dei due consorzi ( e , asseritamente tenuti, per il principio CP_3 Pt_3 della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto, mentre il ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario ( , né del Parte_3 Controparte_3
Il motivo di appello è, dunque, infondato e va rigettato.
6. Con il terzo motivo, l' ha dedotto il mancato versamento della quota mensile Pt_1 del TFR al Fondo di Tesoreria da parte della società utilizzatrice o del consorzio Pt_1 cessionario, posto che alcuna quota di TFR in azienda poteva essere trattenuta dalla Sole Soc. Coop. che avrebbe dovuto provvedere a continuare i versamenti effettuati dalla Società IN source spa (cedente) presso il Fondo di Tesoreria. Nessuna somma poteva, pertanto, essere richiesta all' per il tramite del Fondo di Pt_1 garanzia che liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda, né risultava che parte ricorrente avesse mai avanzato domanda di Fondo di Tesoreria per il pagamento del TFR maturato con la ditta Sole Soc. Coop.. Il motivo è infondato, posto che la prestazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia è soggetta soltanto alle condizioni fissate dall'art. 2 legge n. 297/82, mentre non è richiesto che il datore di lavoro abbia regolarmente versato gli accantonamenti al Fondo di Tesoreria. È infondato anche il quarto motivo, avente ad oggetto l'erroneità del conteggio di parte ricorrente, posto che il decreto ingiuntivo n. 336/2012) su cui si fondava la domanda di intervento al Fondo di garanzia era stato emesso sulla base del CUD 2012, che cristallizzava il TFR maturato alla data del 31.12.2011 e la quantificazione delle somme fatta da controparte era arbitraria e non asseverata da alcuna pronuncia giudiziale, facendo il titolo esecutivo unicamente riferimento all'intero TFR maturato fino al 31.12.2011 e dovendo l' pagare soltanto sulla base di quanto cristallizzato da un titolo esecutivo Pt_1
(accertamento giudiziale del credito) e non da un conteggio fatto dall'istante. Sul punto va osservato che l' sebbene abbia dedotto l'arbitrarietà dei conteggi, Pt_1 non ha indicato in che misura la pretesa sarebbe esorbitante dall'accertamento di cui al decreto ingiuntivo azionato dal ricorrente nei confronti della Coop. Sole, tale che non ha reso possibile avere cognizione dell'erroneità della pretesa, rilevandosi, altresì, che il decreto ingiuntivo n. 336/2012 reca la somma di € 6.513,50) a titolo di TFR ed è questo l'importo richiesto e riconosciuto dal Tribunale. Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. In applicazione del principio della soccombenza, l' va condannato al pagamento, Pt_1 in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - con applicazione dei minimi tariffari, stante la serialità delle questioni – in complessivi € 1.984,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di, avverso la sentenza n. emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata in data, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 19/3/2025.
Il relatore Il Presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti