TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 20.2.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6449 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gatto presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Agropoli alla via A. De Gasperi n.34;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 esponeva che in data Parte_1
5.12.2024 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020249017490185/000 al quale è sottesa la cartella di pagamento n.
10020050046372811000 asseritamente notificata in data 2.2.2006 relativa all'omesso versamento dei contributi per gli anni 2003-2004 per l'importo CP_1
di € 26.672,03.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella sopradescritta sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, la carenza di legittimazione passiva nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del predetto sollecito di pagamento e delle cartelle in essa menzionate, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato atteso che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento qui opposta sarebbe stata integralmente confermata già con sentenza n. 1281/10
pubblicata in data 1.12.2010 emessa dalla Corte di Appello di Salerno.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto, a prescindere da Pt_1
un'analisi degli altri motivi di doglianza pure sollevati per la sola e assorbente eccezione d'intervenuta prescrizione.
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Più precisamente, occorre accertare se successivamente all'effettuata notifica della cartella di pagamento sia sopraggiunta, come eccepito dal , la Pt_1
prescrizione.
Orbene, nel caso di specie, il termine di prescrizione, contrariamente a quanto sostenuto dal nel proprio ricorso, non è quinquennale bensì decennale Pt_1
atteso che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento qui impugnata è stata già opposta, dapprima, dinnanzi al Tribunale di Salerno- Sezione-Lavoro e, successivamente, dinanzi alla Corte di Appello-Sezione
Lavoro di Salerno e quest'ultimo giudizio si è concluso con sentenza n. 1281/10
dell'1.12.2010 - oramai passata in giudicato - la quale ha confermato la cartella di pagamento n. 10020050046372811000 sottesa all'intimazione di pagamento qui impugnata.
Ebbene, l'art. 2953 c.c. stabilisce che: “I diritti per i quali la legge stabilisce una
prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di
dieci anni”.
Dunque, occorre accertare se dall'1.6.2011 (data in cui la sentenza n. 1281/10
è passata in giudicato) sia sopraggiunto il termine di prescrizione decennale.
Ebbene, nella fattispecie tale prescrizione si è verificata atteso che l , CP_1
nonostante la richiesta tramite pec all' di Controparte_2
documentare eventuali notifiche di atti interruttivi della prescrizione, non prova e dunque non allega alla memoria difensiva validi atti interruttivi della prescrizione.
Infatti, alla pec del 13.12.2024 proveniente dall , l' CP_1 Controparte_3
allega semplicemente l'intimazione di pagamento qui impugnata
[...]
e nessun altro atto.
Dunque, non vi è chi non veda come dall'1.6.2011 (data di passaggio in giudicato della sentenza n. 1281/10) al 5.12.2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata) siano decorsi più di 10 anni. Ciò anche a voler considerare la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19.
Secondo tale normativa, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che la cartella di pagamento per quanto sopra detto si sarebbe dovuta prescrivere in data 1.6.2021, ma, in virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è slittato di 311 giorni. Infatti, il termine di 311 giorni sarebbe scaduto l'8.4.2022. Ebbene, l'intimazione di pagamento qui impugnata è stata notificata il 5.12.2024, quindi, quando era già ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale.
Il ricorso non può che essere, allora, accolto. Le spese di lite vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 26.672,03.). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risolventesi sostanzialmente nell'accertare il decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6449 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te Parte_1 CP_1
p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 10020249017490185/000 stante l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 10020050046372811000 ad essa sottesa;
2) condanna l' al pagamento in favore del delle spese di lite che CP_1 Pt_1
liquida in complessivi € 3.291,00 oltre rimborso spese generali nella misura del
15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 20.2.2025. Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 20.2.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6449 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gatto presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Agropoli alla via A. De Gasperi n.34;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 esponeva che in data Parte_1
5.12.2024 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020249017490185/000 al quale è sottesa la cartella di pagamento n.
10020050046372811000 asseritamente notificata in data 2.2.2006 relativa all'omesso versamento dei contributi per gli anni 2003-2004 per l'importo CP_1
di € 26.672,03.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella sopradescritta sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, la carenza di legittimazione passiva nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del predetto sollecito di pagamento e delle cartelle in essa menzionate, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato atteso che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento qui opposta sarebbe stata integralmente confermata già con sentenza n. 1281/10
pubblicata in data 1.12.2010 emessa dalla Corte di Appello di Salerno.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto, a prescindere da Pt_1
un'analisi degli altri motivi di doglianza pure sollevati per la sola e assorbente eccezione d'intervenuta prescrizione.
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Più precisamente, occorre accertare se successivamente all'effettuata notifica della cartella di pagamento sia sopraggiunta, come eccepito dal , la Pt_1
prescrizione.
Orbene, nel caso di specie, il termine di prescrizione, contrariamente a quanto sostenuto dal nel proprio ricorso, non è quinquennale bensì decennale Pt_1
atteso che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento qui impugnata è stata già opposta, dapprima, dinnanzi al Tribunale di Salerno- Sezione-Lavoro e, successivamente, dinanzi alla Corte di Appello-Sezione
Lavoro di Salerno e quest'ultimo giudizio si è concluso con sentenza n. 1281/10
dell'1.12.2010 - oramai passata in giudicato - la quale ha confermato la cartella di pagamento n. 10020050046372811000 sottesa all'intimazione di pagamento qui impugnata.
Ebbene, l'art. 2953 c.c. stabilisce che: “I diritti per i quali la legge stabilisce una
prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di
dieci anni”.
Dunque, occorre accertare se dall'1.6.2011 (data in cui la sentenza n. 1281/10
è passata in giudicato) sia sopraggiunto il termine di prescrizione decennale.
Ebbene, nella fattispecie tale prescrizione si è verificata atteso che l , CP_1
nonostante la richiesta tramite pec all' di Controparte_2
documentare eventuali notifiche di atti interruttivi della prescrizione, non prova e dunque non allega alla memoria difensiva validi atti interruttivi della prescrizione.
Infatti, alla pec del 13.12.2024 proveniente dall , l' CP_1 Controparte_3
allega semplicemente l'intimazione di pagamento qui impugnata
[...]
e nessun altro atto.
Dunque, non vi è chi non veda come dall'1.6.2011 (data di passaggio in giudicato della sentenza n. 1281/10) al 5.12.2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata) siano decorsi più di 10 anni. Ciò anche a voler considerare la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19.
Secondo tale normativa, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che la cartella di pagamento per quanto sopra detto si sarebbe dovuta prescrivere in data 1.6.2021, ma, in virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è slittato di 311 giorni. Infatti, il termine di 311 giorni sarebbe scaduto l'8.4.2022. Ebbene, l'intimazione di pagamento qui impugnata è stata notificata il 5.12.2024, quindi, quando era già ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale.
Il ricorso non può che essere, allora, accolto. Le spese di lite vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 26.672,03.). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risolventesi sostanzialmente nell'accertare il decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6449 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te Parte_1 CP_1
p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 10020249017490185/000 stante l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 10020050046372811000 ad essa sottesa;
2) condanna l' al pagamento in favore del delle spese di lite che CP_1 Pt_1
liquida in complessivi € 3.291,00 oltre rimborso spese generali nella misura del
15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 20.2.2025. Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro