Articolo 6 della Legge 30 marzo 1965, n. 224
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 aprile 1965
Art. 6.
All'onere, derivante all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1965 dall'applicazione della presente legge, l'Azienda stessa provvedera' a carico del proprio bilancio utilizzando le maggiori entrate del traffico telefonico rispetto alle previsioni iniziali relative all'esercizio medesimo.
Per l'esercizio 1965 il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 aprile 1965