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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1209/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI MATTEO e CP_1 C.F._1 dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MATTEO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Controparte_2 C.F._3 MATTEO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MATTEO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza (02.05.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 30.01.2025 (nata a [...], il [...]) e CP_1 (nato a [...], il [...]) si rivolgevano al Tribunale per chiedere la Controparte_2 regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale e una contestuale convivenza Per_ more uxorio in costanza della quale sono nati due figli: (nato a [...], il [...]) e Per_1 (nata a [...], il [...]), entrambi minorenni.
Con la fine della relazione sentimentale, le odierne parti sono addivenute ad un accordo per la regolamentazione dei loro rapporti nell'interesse dei figli, accordo di cui chiedono l'omologazione al Tribunale.
pagina 1 di 7 Questo l'accordo delle parti.
1) CASA FAMIGLIARE - ABITAZIONE MATERNA: La madre, IG , continuerà a CP_1 vivere nell'ex familiare sita in 40011 – LA dell'Emilia (BO) Via Dante Alighieri 6, peraltro di sua proprietà esclusiva (doc.5). Si dà atto che sull'immobile in questione grava mutuo, di cui dovrà continuare a farsi carico la medesima sig.ra (doc.6). CP_1
2) ABITAZIONE PATERNA: Il padre, viceversa, si è già trasferito a LA OS (BO) in Via Guido Serra 9/3, in immobile preso in locazione (doc.7), idoneo ad accogliere sé e i figli quando staranno presso di lui.
3) AFFIDO FIGLI MINORI: I ricorrenti intendono optare per l'affido condiviso dei figli minori Per_
ed . La responsabilità genitoriale, fatto salvo il suo esercizio separato in ordine alle Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro espressamente previsto dall'art. 337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
La residenza dei minori rimarrà immutata, e quindi presso il domicilio materno di LA dell'Emilia, Via Dante Alighieri 6, come da doc.3 citato.
In caso di periodi che i genitori dovessero trascorrere all'estero coi figli in villeggiatura, comunicheranno l'uno all'altra per tempo durata e destinazione.
4) DIRITTO DI VISTA E FREQUENTAZIONE: I genitori odierni ricorrenti intendono Per_ regolamentare il diritto di visita e frequentazione dei figli ed secondo le seguenti, Per_1 modalità, ordinarie (4a e 4b) e speciali (4c, 4d, 4E): Per_ 4a- PRIMA SETTIMANA: ed staranno con il padre il mercoledì ed il sabato, gli altri Per_1 giorni con la madre Per_ 4b- SECONDA SETTIMANA: ed staranno con il padre il martedì ed il venerdì, gli altri Per_1 giorni con la madre.
E così via di settimana in settimana durante tutto l'anno.
Specifiche
* Il diritto di visita infrasettimanale (martedì o mercoledì) partirà dall'uscita da scuola e comprenderà cena e pernotto;
dopodiché la mattina seguente il padre riporterà i figli a scuola.
* Il diritto di visita nella giornata del venerdì partirà dall'uscita da scuola e si concluderà dopo la cena del sabato sera.
* Il diritto di visita del sabato partirà dalle 18 e si concluderà dopo la cena della domenica sera.
* Qualora la madre dovesse recarsi in trasferta per esigenze di lavoro, come sta già abitualmente accadendo 1-2 volte al mese, dovrà avvisare con un anticipo di almeno 7 giorni il padre e quest'ultimo eserciterà il diritto di visita e frequentazione nella giornata in cui la madre sarà assente e in sostituzione o del martedì o del mercoledì a seconda della settimana di riferimento.
* Durante il periodo estivo di chiusura delle scuole, il diritto di visita decorrerà dal ritiro dei bambini dai centri estivi, salvo che le parti non riescano ad organizzarsi diversamente senza dover ricorrere a tale supporto. Per l'iscrizione dei figli ai centri estivi si rinvia alle regole del protocollo sulle spese extra del Tribunale adito, note e conosciute
pagina 2 di 7 * Nei giorni di chiusura della scuola le fasce orarie eventualmente scoperte, se non vi saranno altre soluzioni, saranno garantite da baby sitter, secondo le regole del protocollo sulle spese extra del Tribunale adito, note e conosciute
4c- FERIE ESTIVE: durante il periodo di chiusura delle scuole rimarranno vigenti le regole Per_ ordinarie sopra esposte (4a e 4b). In aggiunta a ciò, ed trascorreranno 14 giorni, anche Per_1 non continuativi, con ciascun genitore. I periodi di permanenza presso il padre e la madre verranno concordati entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel solo caso di disaccordo o di sovrapposizione delle ferie, la priorità di scelta spetterà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre.
4d- FESTIVITA' NATALIZIE: durante le festività natalizie vigeranno le regole di turnazione ordinaria e quindi le regole dei precedenti punti 4a e 4b. I genitori avranno però cura di alternarsi, di anno in anno, due periodi: dalla cena del 24.12 fino al pomeriggio del 25.12 (primo periodo) e dalla cena del 25.12 fino alla cena del 26.12 (secondo periodo). Sempre ad anni alterni i figli trascorreranno con i genitori la serata del 31.12. Per l'anno corrente 2025 i figli staranno il primo periodo con la madre e il secondo (oltre che il 31.12) con il padre, nel 2026 l'inverso.
4e- FESTIVITA' PASQUALI: durante le festività pasquali, il padre e la madre si alterneranno di anno in anno per trascorrere con i figli due fasce, e segnatamente: un anno (prima fascia) dalla chiusura della scuola al pomeriggio di Pasqua e l'anno successivo (seconda fascia) dal pomeriggio di Pasqua al rientro dei minori a scuola. Per l'anno 2025 staranno con la madre nella prima fascia, viceversa nel 2026.
4f- IMPEGNO ALLA FLESSIBILITA': Al fine di garantire una ottimale crescita dei figli minori i genitori si impegnano a collaborare per fornire in futuro una interpretazione flessibile del presente accordo, nella parte relativa all'esercizio del diritto di visita, per trovare soluzioni alternative, comunque condivise, tutte le volte in cui ciò si rendesse necessario.
I genitori si dichiarano disponibili a riprendere e proseguire nel superiore interesse dei figli, anche separatamente, il percorso di mediazione già intrapreso presso il centro di S. Giovanni in Persiceto.
5) MANTENIMENTO ORDINARIO DEI FIGLI: A titolo di contributo ordinario e perequativo di Per_ mantenimento dei figli ed il padre si impegna a versare alla madre, con decorrenza dal Per_1 mese di gennaio 2025 ed entro il 12 di ogni mese per aver il tempo di incassare lo stipendio, l'importo di €500 (250€ a figlio). Tale importo sarà rivalutabile secondo gli indici Istat come previsto dalla legge (prima rivalutazione: gennaio 2026 su gennaio 2025). I ricorrenti sono consapevoli che la mensa scolastica dei figli rientra nel concetto di mantenimento ordinario e sarà dunque a esclusivo carico della madre.
6) SUDDIVISIONE SPESE STRAORDINARIE: Relativamente alle spese c.d. straordinarie da sostenersi per i figli il padre, sempre a titolo perequativo, le sosterrà non già per la metà bensì nella misura del 60%, mentre la madre si farà carico del restante 40%.
7) ASSEGNO UNICO: L'assegno unico a favore dei figli, a far tempo dal mese di gennaio 2025, sarà percepito al 50% ciascuno dai genitori. Eventuali elargizioni che dovesse percepire solo la madre da gennaio 2025, unica titolare al momento della relativa posizione INPS, dovranno essere retrocesse per metà al padre. Dopodiché, non appena sarà conclusa la pratica di aggiornamento dell'ISEE – il cui iter è già avviato alla firma del presente accordo - la madre si impegna, anche per conto del padre, a gestire la nuova 'posizione' INPS fornendo all'Ente previdenziale due IBAN ( e ) CP_1 CP_2 affinché la divisione dell'accredito relativo all'assegno unico avvenga alla fonte da parte dell'Ente, senza che sia necessaria alcuna partita di giro fra i genitori.
8) RAPPORTI DI DARE/AVERE: Le parti dichiarano di non avere beni o risparmi da dividere, o debiti rispetto ai quali negoziare il futuro accollo. Più in generale le parti danno atto di non avere pagina 3 di 7 alcunché a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione e di rinunciare a qualsivoglia vicendevole pretesa, presente o passata, per via della relazione sentimentale e in generale per qualsivoglia titolo o ragione, anche dipendente dalla pregressa convivenza.
9) PASSAPORTO Le parti dichiarano di non aver nulla in contrario a concedere l'assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto sia per loro che per i figli minori.
10) SPESE LEGALI: Le spese legali devono intendersi compensate fra le parti.
****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni del ricorso congiunto valutando il superiore Per_ interesse dei figli minori, e alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in Per_1 considerazione della capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido dei minori (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla loro collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli, ovvero l'affidamento condiviso e la collocazione anagrafica presso la madre.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione dei minori con i genitori, avendo gli stessi previsto un ampio diritto di visita, predisponendo un calendario su due settimane da alternare nel corso dell'anno.
Lo stesso dicasi, inoltre, in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita dei figli, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.).
Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare condivisibile e adeguata alle esigenze dei minori la scelta di porre a carico del padre, sig.
, l'onere di contribuire al mantenimento dei figli versando un assegno mensile di 500,00 € CP_2 complessivi (250 euro a figlio), proprio in considerazione delle predette capacità reddituali dello stesso, nonché del regime di frequentazione che dovesse concretamente attuarsi.
Altrettanto condivisibile, alla luce delle osservazioni fin qui svolte, pertanto, la scelta dei genitori di ripartirsi la partecipazione alle spese straordinarie in percentuali parzialmente diverse, ovvero 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, nonché da espresso accordo delle parti sul punto, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
****
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: Per_ dà atto e dispone l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori. Per_1
La responsabilità genitoriale, fatto salvo il suo esercizio separato in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro espressamente previsto dall'art. 337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi pagina 4 di 7 i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
La residenza dei minori rimarrà presso il domicilio materno di LA dell'Emilia, Via Dante Alighieri 6.
In caso di periodi che i genitori dovessero trascorrere all'estero coi figli in villeggiatura, comunicheranno l'uno all'altra per tempo durata e destinazione. dà atto e dispone l'assegnazione della casa familiare – LA dell'Emilia (BO, via Dante Alighieri n.
6 - alla sig.ra di cui è proprietaria e di cui sostiene le spese del mutuo. CP_1 dà atto che il padre, viceversa, si è già trasferito a LA OS (BO) in Via Guido Serra 9/3, in immobile preso in locazione. dà atto e dispone che il diritto di visita genitori-figli è regolamentato secondo le seguenti modalità: Per_ a) prima settimana: ed staranno con il padre il mercoledì ed il sabato, gli altri giorni Per_1 con la madre Per_ b) seconda settimana: ed staranno con il padre il martedì ed il venerdì, gli altri giorni Per_1 con la madre.
E così via di settimana in settimana durante tutto l'anno.
Il diritto di visita infrasettimanale (martedì o mercoledì) partirà dall'uscita da scuola e comprenderà cena e pernotto;
dopodiché la mattina seguente il padre riporterà i figli a scuola.
Il diritto di visita nella giornata del venerdì partirà dall'uscita da scuola e si concluderà dopo la cena del sabato sera.
Il diritto di visita del sabato partirà dalle 18 e si concluderà dopo la cena della domenica sera.
Qualora la madre dovesse recarsi in trasferta per esigenze di lavoro, come sta già abitualmente accadendo 1-2 volte al mese, dovrà avvisare con un anticipo di almeno 7 giorni il padre e quest'ultimo eserciterà il diritto di visita e frequentazione nella giornata in cui la madre sarà assente e in sostituzione o del martedì o del mercoledì a seconda della settimana di riferimento.
Durante il periodo estivo di chiusura delle scuole, il diritto di visita decorrerà dal ritiro dei bambini dai centri estivi, salvo che le parti non riescano ad organizzarsi diversamente senza dover ricorrere a tale supporto. Per l'iscrizione dei figli ai centri estivi si rinvia alle regole del protocollo sulle spese extra del Tribunale adito, note e conosciute
Nei giorni di chiusura della scuola le fasce orarie eventualmente scoperte, se non vi saranno altre soluzioni, saranno garantite da baby-sitter, secondo le regole del protocollo sulle spese extra del Tribunale adito, note e conosciute c) ferie estive: durante il periodo di chiusura delle scuole rimarranno vigenti le regole ordinarie Per_ sopra esposte (a) e (b). In aggiunta a ciò, ed trascorreranno 14 giorni, anche non Per_1 continuativi, con ciascun genitore. I periodi di permanenza presso il padre e la madre verranno concordati entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel solo caso di disaccordo o di sovrapposizione delle ferie, la priorità di scelta spetterà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre.
d) festività natalizie: durante le festività natalizie vigeranno le regole di turnazione ordinaria e quindi le regole dei precedenti punti (a) e (b).
pagina 5 di 7 I genitori avranno però cura di alternarsi, di anno in anno, due periodi: dalla cena del 24.12 fino al pomeriggio del 25.12 (primo periodo) e dalla cena del 25.12 fino alla cena del 26.12 (secondo periodo).
Sempre ad anni alterni i figli trascorreranno con i genitori la serata del 31.12. Per l'anno corrente 2025 i figli staranno il primo periodo con la madre e il secondo (oltre che il 31.12) con il padre, nel 2026 l'inverso.
e) festività pasquali: durante le festività pasquali, il padre e la madre si alterneranno di anno in anno per trascorrere con i figli due fasce, e segnatamente: un anno (prima fascia) dalla chiusura della scuola al pomeriggio di Pasqua e l'anno successivo (seconda fascia) dal pomeriggio di Pasqua al rientro dei minori a scuola. Per l'anno 2025 staranno con la madre nella prima fascia, viceversa nel 2026.
Al fine di garantire una ottimale crescita dei figli minori i genitori si impegnano a collaborare per fornire in futuro una interpretazione flessibile del presente accordo, nella parte relativa all'esercizio del diritto di visita, per trovare soluzioni alternative, comunque condivise, tutte le volte in cui ciò si rendesse necessario.
I genitori si dichiarano disponibili a riprendere e proseguire nel superiore interesse dei figli, anche separatamente, il percorso di mediazione già intrapreso presso il centro di S. Giovanni in Persiceto. dà atto e dispone che a titolo di contributo ordinario e perequativo di mantenimento dei figli Per_1 Per_ ed il padre si impegna a versare alla madre, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 ed entro il 12 di ogni mese per aver il tempo di incassare lo stipendio, l'importo di €500 (250 € per ciascun figlio). Tale importo sarà rivalutabile secondo gli indici Istat come previsto dalla legge (prima rivalutazione: gennaio 2026 su gennaio 2025). I ricorrenti sono consapevoli che la mensa scolastica dei figli rientra nel concetto di mantenimento ordinario e sarà dunque a esclusivo carico della madre. dà atto e dispone che, relativamente alle spese straordinarie da sostenersi per i figli il padre, sempre a titolo perequativo, le sosterrà non già per la metà bensì nella misura del 60%, mentre la madre si farà carico del restante 40%. dà atto che l'assegno unico a favore dei figli, a far tempo dal mese di gennaio 2025, sarà percepito al 50% ciascuno dai genitori.
Eventuali elargizioni che dovesse percepire solo la madre da gennaio 2025, unica titolare al momento della relativa posizione INPS, dovranno essere retrocesse per metà al padre. dà atto che, non appena sarà conclusa la pratica di aggiornamento dell'ISEE, la madre si impegna, anche per conto del padre, a gestire la nuova 'posizione' INPS fornendo all'Ente previdenziale due IBAN ( e ) affinché la divisione dell'accredito relativo all'assegno unico avvenga alla CP_1 CP_2 fonte da parte dell'Ente, senza che sia necessaria alcuna partita di giro fra i genitori. dà atto che le parti dichiarano di non avere beni o risparmi da dividere, o debiti rispetto ai quali negoziare il futuro accollo. Più in generale le parti danno atto di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione e di rinunciare a qualsivoglia vicendevole pretesa, presente o passata, per via della relazione sentimentale e in generale per qualsivoglia titolo o ragione, anche dipendente dalla pregressa convivenza. dà atto che le parti dichiarano di non aver nulla in contrario a concedere l'assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto sia per loro che per i figli minori.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25.07.2025.
pagina 6 di 7 Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1209/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI MATTEO e CP_1 C.F._1 dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MATTEO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Controparte_2 C.F._3 MATTEO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MATTEO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza (02.05.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 30.01.2025 (nata a [...], il [...]) e CP_1 (nato a [...], il [...]) si rivolgevano al Tribunale per chiedere la Controparte_2 regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale e una contestuale convivenza Per_ more uxorio in costanza della quale sono nati due figli: (nato a [...], il [...]) e Per_1 (nata a [...], il [...]), entrambi minorenni.
Con la fine della relazione sentimentale, le odierne parti sono addivenute ad un accordo per la regolamentazione dei loro rapporti nell'interesse dei figli, accordo di cui chiedono l'omologazione al Tribunale.
pagina 1 di 7 Questo l'accordo delle parti.
1) CASA FAMIGLIARE - ABITAZIONE MATERNA: La madre, IG , continuerà a CP_1 vivere nell'ex familiare sita in 40011 – LA dell'Emilia (BO) Via Dante Alighieri 6, peraltro di sua proprietà esclusiva (doc.5). Si dà atto che sull'immobile in questione grava mutuo, di cui dovrà continuare a farsi carico la medesima sig.ra (doc.6). CP_1
2) ABITAZIONE PATERNA: Il padre, viceversa, si è già trasferito a LA OS (BO) in Via Guido Serra 9/3, in immobile preso in locazione (doc.7), idoneo ad accogliere sé e i figli quando staranno presso di lui.
3) AFFIDO FIGLI MINORI: I ricorrenti intendono optare per l'affido condiviso dei figli minori Per_
ed . La responsabilità genitoriale, fatto salvo il suo esercizio separato in ordine alle Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro espressamente previsto dall'art. 337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
La residenza dei minori rimarrà immutata, e quindi presso il domicilio materno di LA dell'Emilia, Via Dante Alighieri 6, come da doc.3 citato.
In caso di periodi che i genitori dovessero trascorrere all'estero coi figli in villeggiatura, comunicheranno l'uno all'altra per tempo durata e destinazione.
4) DIRITTO DI VISTA E FREQUENTAZIONE: I genitori odierni ricorrenti intendono Per_ regolamentare il diritto di visita e frequentazione dei figli ed secondo le seguenti, Per_1 modalità, ordinarie (4a e 4b) e speciali (4c, 4d, 4E): Per_ 4a- PRIMA SETTIMANA: ed staranno con il padre il mercoledì ed il sabato, gli altri Per_1 giorni con la madre Per_ 4b- SECONDA SETTIMANA: ed staranno con il padre il martedì ed il venerdì, gli altri Per_1 giorni con la madre.
E così via di settimana in settimana durante tutto l'anno.
Specifiche
* Il diritto di visita infrasettimanale (martedì o mercoledì) partirà dall'uscita da scuola e comprenderà cena e pernotto;
dopodiché la mattina seguente il padre riporterà i figli a scuola.
* Il diritto di visita nella giornata del venerdì partirà dall'uscita da scuola e si concluderà dopo la cena del sabato sera.
* Il diritto di visita del sabato partirà dalle 18 e si concluderà dopo la cena della domenica sera.
* Qualora la madre dovesse recarsi in trasferta per esigenze di lavoro, come sta già abitualmente accadendo 1-2 volte al mese, dovrà avvisare con un anticipo di almeno 7 giorni il padre e quest'ultimo eserciterà il diritto di visita e frequentazione nella giornata in cui la madre sarà assente e in sostituzione o del martedì o del mercoledì a seconda della settimana di riferimento.
* Durante il periodo estivo di chiusura delle scuole, il diritto di visita decorrerà dal ritiro dei bambini dai centri estivi, salvo che le parti non riescano ad organizzarsi diversamente senza dover ricorrere a tale supporto. Per l'iscrizione dei figli ai centri estivi si rinvia alle regole del protocollo sulle spese extra del Tribunale adito, note e conosciute
pagina 2 di 7 * Nei giorni di chiusura della scuola le fasce orarie eventualmente scoperte, se non vi saranno altre soluzioni, saranno garantite da baby sitter, secondo le regole del protocollo sulle spese extra del Tribunale adito, note e conosciute
4c- FERIE ESTIVE: durante il periodo di chiusura delle scuole rimarranno vigenti le regole Per_ ordinarie sopra esposte (4a e 4b). In aggiunta a ciò, ed trascorreranno 14 giorni, anche Per_1 non continuativi, con ciascun genitore. I periodi di permanenza presso il padre e la madre verranno concordati entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel solo caso di disaccordo o di sovrapposizione delle ferie, la priorità di scelta spetterà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre.
4d- FESTIVITA' NATALIZIE: durante le festività natalizie vigeranno le regole di turnazione ordinaria e quindi le regole dei precedenti punti 4a e 4b. I genitori avranno però cura di alternarsi, di anno in anno, due periodi: dalla cena del 24.12 fino al pomeriggio del 25.12 (primo periodo) e dalla cena del 25.12 fino alla cena del 26.12 (secondo periodo). Sempre ad anni alterni i figli trascorreranno con i genitori la serata del 31.12. Per l'anno corrente 2025 i figli staranno il primo periodo con la madre e il secondo (oltre che il 31.12) con il padre, nel 2026 l'inverso.
4e- FESTIVITA' PASQUALI: durante le festività pasquali, il padre e la madre si alterneranno di anno in anno per trascorrere con i figli due fasce, e segnatamente: un anno (prima fascia) dalla chiusura della scuola al pomeriggio di Pasqua e l'anno successivo (seconda fascia) dal pomeriggio di Pasqua al rientro dei minori a scuola. Per l'anno 2025 staranno con la madre nella prima fascia, viceversa nel 2026.
4f- IMPEGNO ALLA FLESSIBILITA': Al fine di garantire una ottimale crescita dei figli minori i genitori si impegnano a collaborare per fornire in futuro una interpretazione flessibile del presente accordo, nella parte relativa all'esercizio del diritto di visita, per trovare soluzioni alternative, comunque condivise, tutte le volte in cui ciò si rendesse necessario.
I genitori si dichiarano disponibili a riprendere e proseguire nel superiore interesse dei figli, anche separatamente, il percorso di mediazione già intrapreso presso il centro di S. Giovanni in Persiceto.
5) MANTENIMENTO ORDINARIO DEI FIGLI: A titolo di contributo ordinario e perequativo di Per_ mantenimento dei figli ed il padre si impegna a versare alla madre, con decorrenza dal Per_1 mese di gennaio 2025 ed entro il 12 di ogni mese per aver il tempo di incassare lo stipendio, l'importo di €500 (250€ a figlio). Tale importo sarà rivalutabile secondo gli indici Istat come previsto dalla legge (prima rivalutazione: gennaio 2026 su gennaio 2025). I ricorrenti sono consapevoli che la mensa scolastica dei figli rientra nel concetto di mantenimento ordinario e sarà dunque a esclusivo carico della madre.
6) SUDDIVISIONE SPESE STRAORDINARIE: Relativamente alle spese c.d. straordinarie da sostenersi per i figli il padre, sempre a titolo perequativo, le sosterrà non già per la metà bensì nella misura del 60%, mentre la madre si farà carico del restante 40%.
7) ASSEGNO UNICO: L'assegno unico a favore dei figli, a far tempo dal mese di gennaio 2025, sarà percepito al 50% ciascuno dai genitori. Eventuali elargizioni che dovesse percepire solo la madre da gennaio 2025, unica titolare al momento della relativa posizione INPS, dovranno essere retrocesse per metà al padre. Dopodiché, non appena sarà conclusa la pratica di aggiornamento dell'ISEE – il cui iter è già avviato alla firma del presente accordo - la madre si impegna, anche per conto del padre, a gestire la nuova 'posizione' INPS fornendo all'Ente previdenziale due IBAN ( e ) CP_1 CP_2 affinché la divisione dell'accredito relativo all'assegno unico avvenga alla fonte da parte dell'Ente, senza che sia necessaria alcuna partita di giro fra i genitori.
8) RAPPORTI DI DARE/AVERE: Le parti dichiarano di non avere beni o risparmi da dividere, o debiti rispetto ai quali negoziare il futuro accollo. Più in generale le parti danno atto di non avere pagina 3 di 7 alcunché a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione e di rinunciare a qualsivoglia vicendevole pretesa, presente o passata, per via della relazione sentimentale e in generale per qualsivoglia titolo o ragione, anche dipendente dalla pregressa convivenza.
9) PASSAPORTO Le parti dichiarano di non aver nulla in contrario a concedere l'assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto sia per loro che per i figli minori.
10) SPESE LEGALI: Le spese legali devono intendersi compensate fra le parti.
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Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni del ricorso congiunto valutando il superiore Per_ interesse dei figli minori, e alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in Per_1 considerazione della capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido dei minori (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla loro collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli, ovvero l'affidamento condiviso e la collocazione anagrafica presso la madre.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione dei minori con i genitori, avendo gli stessi previsto un ampio diritto di visita, predisponendo un calendario su due settimane da alternare nel corso dell'anno.
Lo stesso dicasi, inoltre, in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita dei figli, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.).
Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare condivisibile e adeguata alle esigenze dei minori la scelta di porre a carico del padre, sig.
, l'onere di contribuire al mantenimento dei figli versando un assegno mensile di 500,00 € CP_2 complessivi (250 euro a figlio), proprio in considerazione delle predette capacità reddituali dello stesso, nonché del regime di frequentazione che dovesse concretamente attuarsi.
Altrettanto condivisibile, alla luce delle osservazioni fin qui svolte, pertanto, la scelta dei genitori di ripartirsi la partecipazione alle spese straordinarie in percentuali parzialmente diverse, ovvero 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, nonché da espresso accordo delle parti sul punto, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: Per_ dà atto e dispone l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori. Per_1
La responsabilità genitoriale, fatto salvo il suo esercizio separato in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro espressamente previsto dall'art. 337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi pagina 4 di 7 i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
La residenza dei minori rimarrà presso il domicilio materno di LA dell'Emilia, Via Dante Alighieri 6.
In caso di periodi che i genitori dovessero trascorrere all'estero coi figli in villeggiatura, comunicheranno l'uno all'altra per tempo durata e destinazione. dà atto e dispone l'assegnazione della casa familiare – LA dell'Emilia (BO, via Dante Alighieri n.
6 - alla sig.ra di cui è proprietaria e di cui sostiene le spese del mutuo. CP_1 dà atto che il padre, viceversa, si è già trasferito a LA OS (BO) in Via Guido Serra 9/3, in immobile preso in locazione. dà atto e dispone che il diritto di visita genitori-figli è regolamentato secondo le seguenti modalità: Per_ a) prima settimana: ed staranno con il padre il mercoledì ed il sabato, gli altri giorni Per_1 con la madre Per_ b) seconda settimana: ed staranno con il padre il martedì ed il venerdì, gli altri giorni Per_1 con la madre.
E così via di settimana in settimana durante tutto l'anno.
Il diritto di visita infrasettimanale (martedì o mercoledì) partirà dall'uscita da scuola e comprenderà cena e pernotto;
dopodiché la mattina seguente il padre riporterà i figli a scuola.
Il diritto di visita nella giornata del venerdì partirà dall'uscita da scuola e si concluderà dopo la cena del sabato sera.
Il diritto di visita del sabato partirà dalle 18 e si concluderà dopo la cena della domenica sera.
Qualora la madre dovesse recarsi in trasferta per esigenze di lavoro, come sta già abitualmente accadendo 1-2 volte al mese, dovrà avvisare con un anticipo di almeno 7 giorni il padre e quest'ultimo eserciterà il diritto di visita e frequentazione nella giornata in cui la madre sarà assente e in sostituzione o del martedì o del mercoledì a seconda della settimana di riferimento.
Durante il periodo estivo di chiusura delle scuole, il diritto di visita decorrerà dal ritiro dei bambini dai centri estivi, salvo che le parti non riescano ad organizzarsi diversamente senza dover ricorrere a tale supporto. Per l'iscrizione dei figli ai centri estivi si rinvia alle regole del protocollo sulle spese extra del Tribunale adito, note e conosciute
Nei giorni di chiusura della scuola le fasce orarie eventualmente scoperte, se non vi saranno altre soluzioni, saranno garantite da baby-sitter, secondo le regole del protocollo sulle spese extra del Tribunale adito, note e conosciute c) ferie estive: durante il periodo di chiusura delle scuole rimarranno vigenti le regole ordinarie Per_ sopra esposte (a) e (b). In aggiunta a ciò, ed trascorreranno 14 giorni, anche non Per_1 continuativi, con ciascun genitore. I periodi di permanenza presso il padre e la madre verranno concordati entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel solo caso di disaccordo o di sovrapposizione delle ferie, la priorità di scelta spetterà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre.
d) festività natalizie: durante le festività natalizie vigeranno le regole di turnazione ordinaria e quindi le regole dei precedenti punti (a) e (b).
pagina 5 di 7 I genitori avranno però cura di alternarsi, di anno in anno, due periodi: dalla cena del 24.12 fino al pomeriggio del 25.12 (primo periodo) e dalla cena del 25.12 fino alla cena del 26.12 (secondo periodo).
Sempre ad anni alterni i figli trascorreranno con i genitori la serata del 31.12. Per l'anno corrente 2025 i figli staranno il primo periodo con la madre e il secondo (oltre che il 31.12) con il padre, nel 2026 l'inverso.
e) festività pasquali: durante le festività pasquali, il padre e la madre si alterneranno di anno in anno per trascorrere con i figli due fasce, e segnatamente: un anno (prima fascia) dalla chiusura della scuola al pomeriggio di Pasqua e l'anno successivo (seconda fascia) dal pomeriggio di Pasqua al rientro dei minori a scuola. Per l'anno 2025 staranno con la madre nella prima fascia, viceversa nel 2026.
Al fine di garantire una ottimale crescita dei figli minori i genitori si impegnano a collaborare per fornire in futuro una interpretazione flessibile del presente accordo, nella parte relativa all'esercizio del diritto di visita, per trovare soluzioni alternative, comunque condivise, tutte le volte in cui ciò si rendesse necessario.
I genitori si dichiarano disponibili a riprendere e proseguire nel superiore interesse dei figli, anche separatamente, il percorso di mediazione già intrapreso presso il centro di S. Giovanni in Persiceto. dà atto e dispone che a titolo di contributo ordinario e perequativo di mantenimento dei figli Per_1 Per_ ed il padre si impegna a versare alla madre, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 ed entro il 12 di ogni mese per aver il tempo di incassare lo stipendio, l'importo di €500 (250 € per ciascun figlio). Tale importo sarà rivalutabile secondo gli indici Istat come previsto dalla legge (prima rivalutazione: gennaio 2026 su gennaio 2025). I ricorrenti sono consapevoli che la mensa scolastica dei figli rientra nel concetto di mantenimento ordinario e sarà dunque a esclusivo carico della madre. dà atto e dispone che, relativamente alle spese straordinarie da sostenersi per i figli il padre, sempre a titolo perequativo, le sosterrà non già per la metà bensì nella misura del 60%, mentre la madre si farà carico del restante 40%. dà atto che l'assegno unico a favore dei figli, a far tempo dal mese di gennaio 2025, sarà percepito al 50% ciascuno dai genitori.
Eventuali elargizioni che dovesse percepire solo la madre da gennaio 2025, unica titolare al momento della relativa posizione INPS, dovranno essere retrocesse per metà al padre. dà atto che, non appena sarà conclusa la pratica di aggiornamento dell'ISEE, la madre si impegna, anche per conto del padre, a gestire la nuova 'posizione' INPS fornendo all'Ente previdenziale due IBAN ( e ) affinché la divisione dell'accredito relativo all'assegno unico avvenga alla CP_1 CP_2 fonte da parte dell'Ente, senza che sia necessaria alcuna partita di giro fra i genitori. dà atto che le parti dichiarano di non avere beni o risparmi da dividere, o debiti rispetto ai quali negoziare il futuro accollo. Più in generale le parti danno atto di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione e di rinunciare a qualsivoglia vicendevole pretesa, presente o passata, per via della relazione sentimentale e in generale per qualsivoglia titolo o ragione, anche dipendente dalla pregressa convivenza. dà atto che le parti dichiarano di non aver nulla in contrario a concedere l'assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto sia per loro che per i figli minori.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25.07.2025.
pagina 6 di 7 Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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