Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
Parere sospensivo 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00891/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01166/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS- e dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Cimino, Giampiero Torrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale Amministrazione Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- - non costituita in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00850/2025, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale Amministrazione Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata - Roma;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Considerato che l’appello pone una serie di questioni di corretta interpretazione della sequela di provvedimenti del giudice penale, necessitanti di più compiuto approfondimento, il che suggerisce l’opportunità di sollecitare la trattazione del merito innanzi al giudice di primo grado e preservare la sfera della parte ricorrente da effetti pregiudizievoli e irreversibili, sospendendo l’esecuzione degli atti impugnati e lasciando res adhuc integra ;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
accoglie l'appello (Ricorso numero: 1166/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato in primo grado nei limiti indicati nella parte motiva.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. .
Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.