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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/07/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. GI Minutoli Presidente rel. dott. TO Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite, iscritte ai nn. 763/2022 R.G., 764/2022, 765/22 R.G., 766/22
R.G., 767/22 R.G., 768/22 R.G., 769/22 R.G., 770/22 R.G., poste in decisione con ordinanza del 23 settembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19 settembre 2024, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. e , c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F._4
, c.f. Parte_5 C.F._5
, c.f. Parte_6 C.F._6
c.f. Parte_7 C.F._7
, c.f. n.q. di Parte_8 C.F._8
erede del sig. , Parte_9
, c.f. , in proprio e quale erede di Parte_10 CodiceFiscale_9
, Persona_1
tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Antonella Brigante (c.f.
) del Foro di Milano, C.F._10 appellanti contro
, (p.i. ), in persona del sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, autorizzato a stare in giudizio con delibera G.C. n.
20 del 24/02/2023, rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Salvatore Vittorio Fiore C.F.: , del Foro C.F._11
di Patti, appellato/appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 10 ottobre
2022 n. 1665 – “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
Motivi della decisione
1. L'odierno giudizio attiene ad otto separati appelli (subito riuniti) proposti avverso la medesima sentenza del Tribunale di Messina del 10 ottobre 2022 n.
1665 da altrettante parti, assistite dal medesimo legale, le quali avevano separatamente convenuto in giudizio innanzi a quell'Ufficio il
[...]
. Essi lamentavano di aver subìto notevoli danni ai loro immobili e CP_1
attività commerciali situate in prossimità dell'intersezione tra la via XX OB e la via Nazionale (SS. 113) della frazione Scala, a seguito dell'evento alluvionale del 2 novembre 2010. Assumendo la responsabilità dell' , per Controparte_2
l'inadeguato sistema di smaltimento delle acque piovane e per l'insufficiente rete idrico–fognaria, ne avevano pertanto chiesto la condanna al risarcimento di tutti i pregiudizi da ciascuno subìti, sia di carattere patrimoniale che morale.
2. Nella resistenza del , che aveva eccepito la Controparte_1
sussistenza del caso fortuito, stante l'eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi nel periodo di riferimento, e riuniti i giudizi, il Tribunale adìto, con la sentenza impugnata, pur dichiarando la responsabilità esclusiva del
[...]
per il verificarsi dell'evento di danno lamentato dagli attori, ha rigettato CP_1
le domande risarcitorie.
A sostegno della contestata statuizione, il giudice di primo grado, anche sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata, a) ha affermato che “una rete più efficiente e funzionale avrebbe consentito un efficace smaltimento della portata idrica piovosa per un evento come quello oggetto di causa, o perlomeno avrebbe attenuato gli effetti lamentati dai ricorrenti anche in caso di precipitazioni eccezionali”;
b) ha rigettato l'eccezione di “caso fortuito siccome invocato dal convenuto
, escludendo “che una pioggia forte costituisca sempre e CP_1
comunque un caso fortuito, viepiù laddove emerga, come nel caso di specie, che i danni lamentati avrebbero potuto essere ridotti in presenza di una scrupolosa manutenzione e pulizia, da parte dell'amministrazione comunale, delle opere di smaltimento delle acque piovane”;
c) ha, tuttavia, statuito che, “nonostante le emergenze istruttorie abbiano consentito di accertare la sussistenza del nesso di causalità materiale che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili, la domanda risarcitoria degli attori non può essere accolta per difetto di prova del nesso di causalità giuridica tra l'alluvione ed i danni in concreto dagli stessi lamentati, non avendo essi adempiuto all'onere probatorio loro imposto”. In particolare, gli attori, limitandosi a produrre “perizie stragiudiziali prive di valore probatorio”
e pur avendo “chiesto di provare i fatti addotti a fondamento delle loro rispettive richieste risarcitorie (cfr. memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), successivamente al deposito della relazione peritale da parte del consulente d'ufficio, all'udienza del giorno 26 giugno 2015, in assenza del procuratore degli attori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, ed a quella successiva del giorno 10 giugno 2016 parte attrice precisava le proprie conclusioni rinunciando, di fatto, ad avvalersi di attività istruttoria volta a provare il nesso di causalità tra l'alluvione ed i danni ad essa causalmente riconducibili, lamentati da ciascuno di essi”.
Il Tribunale ha quindi rigettato le domande, compensando per metà le spese di lite e ponendo il residuo a carico del CP_1
4. A fronte dei separati appelli di otto degli undici originari soccombenti, il ha proposto a sua volta gravame incidentale, condizionato CP_1
all'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria dell'appellante, contestando l'an della sua responsabilità e la sua condanna alle spese di lite.
5. Deve innanzitutto darsi atto della rinuncia all'appello di
[...]
, non accettata formalmente dalla controparte. Parte_8
Trattandosi, comunque, di rinuncia all'azione, essa non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (Cass. 6 marzo 2018, n. 5250) ed estingue l'azione, determinando la cessazione della materia del contendere;
avendo poi l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, tale rinuncia comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. 10 settembre 2004, n. 18255, secondo cui, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite).
Ne consegue che per la posizione della deve dichiararsi Pt_8
semplicemente cessata la materia del contendere (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), con il relativo regime delle spese processuali, secondo quanto si dirà nel prosieguo.
6. Con il primo motivo di appello principale, tutti gli appellanti soccombenti hanno dedotto l'erroneità della sentenza, per avere omesso di considerare che essi hanno “ampiamente provato il quantum del danno lamentato, (che) non necessitava a livello probatorio di una ulteriore c.t.u. estimativa (inutile, illogica, superflua ed impervia)”: una eventuale consulenza, infatti, a distanza di anni dall'evento lesivo non avrebbe potuto portare ad alcun risultato utile, a fronte di ampia documentazione prodotta con la citazione, analiticamente elencata per ciascun soggetto danneggiato: es., elenco spese per danni, consulenze di parte, fotografie, preventivi.
Si tratta, a detta degli appellanti, di “prove atipiche ed equiparabili alle allegazioni difensive, che si aggiungono ulteriormente a foto, filmati e fatture di spesa già prodotti da ciascuno in atti. Ne diviene pertanto che tutti i documenti contenenti stime, valutazioni o pareri non acquisiti in contraddittorio abbiano assunto nel corso del giudizio sicuramente valore di indizi utilizzabili, quindi, dal
Giudice ai fini dello statuire”.
Inoltre, lo stesso c.t.u., pur se chiamato a rispondere a quesiti inerenti l'an della dedotta responsabilità del (“accertare se i danni lamentati dagli attori in CP_1
conseguenza dell'evento alluvionale del 02.11.2010 siano stati cagionati o aggravati da un inadeguato sistema di smaltimento delle acque piovane delle strade del e da un'inadeguata rete idrico fognaria;
Controparte_1
Verificare, in particolare, se lamentati danni, a causa dell'eccezionalità dell'evento alluvionale, si sarebbero in ogni caso prodotti nella stessa misura anche in presenza di un sistema di smaltimento delle acque piovane e di una rete idrico-fognaria adeguata ed efficiente”) ha effettuato le ispezioni presso ogni singolo immobile in cui venivano lamentati i danni, accertandoli in prima persona e descrivendoli nella relazione.
6.1 – A giudizio della Corte, anche alla luce delle eccezioni dell'Ente appellato, il gravame è parzialmente fondato per alcuni appellanti ed infondato per altri.
6.2 - In punto di diritto, va ricordato che occorre distinguere il danno-evento (o semplicemente l'evento, che è elemento del fatto produttivo del danno) dal danno-conseguenza, che rileva ai fini risarcitori e che deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, al pari del primo (v., ex multis, Cass.
SSUU 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. 25 maggio 2021, n. 14268; Cass. 25 maggio 2018, n. 13071).
In sostanza, la struttura dell'illecito va articolata negli elementi costituiti
➢ dalla condotta (o, nel caso in esame, dal rapporto fattuale tra soggetto e cosa, ex art. 2051 c.c.),
➢ dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso,
➢ e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza)", quale lesione dell'interesse protetto (in motivazione, Cass. n. 13071/2018 cit.).
6.3 – Ciò posto, premesso che, alla luce delle emergenze probatorie e delle contrapposte difese (avendo il formulato l'appello incidentale solo in via CP_1
subordinata), a giudizio della Corte gli attori oggi appellanti hanno dimostrato, anche attraverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata, la sussistenza dell'evento dannoso (alluvione di portata tale da essere potenzialmente lesiva) e il nesso di causalità tra quest'ultimo e i danni che in astratto ne sarebbero derivati, anche per quanto si dirà di qui a poco. Resta ferma poi la valutazione eventuale che sarà fatta sull'appello incidentale, sotto il profilo del dedotto caso fortuito, che, tuttavia, non intacca i passaggi e la sequenza causale prima indicata.
6.4 – Residua la questione, risolta negativamente dal Tribunale, dell'esatto accertamento degli specifici danni subìti in concreto da ciascun attore/appellante, avendo il primo giudice ritenuto – come prima visto - che:
a) le perizie di parte non avessero valenza probatoria, costituendo semplici allegazioni difensive;
b) le parti avessero rinunciato alla prova, non insistendo più nelle richieste istruttorie ritualmente articolate (testimonianza e c.t.u. estimativa).
6.5 – L'assunto degli appellanti secondo cui i documenti prodotti (perizie di parte, fotografie, fatture e preventivi) possono assumere valenza di prove atipiche coglie parzialmente nel segno, posto che (Cass. 10 novembre 2020, n. 25162), nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo e se sottoposte a rigoroso vaglio.
6.5.1 - Ora, dalle foto prodotte, la cui riconducibilità all'evento per cui è causa e agli immobili degli attori/appellanti non è stata contestata, è possibile desumere in linea generale che, anche alla luce della c.t.u., gli immobili degli appellanti (o dove essi svolgevano attività commerciale), posti al piano terreno, sono stati allagati, subendo lo sversamento di acqua e fango che hanno raggiunto altezze ragguardevoli (nella c.t.u., si dà atto delle “altezze del pelo d'acqua raggiunto durante l'evento del 2.11.2010, rispetto al piano stradale prospiciente l'entrata. 1.
: 40 cm.; 2. 45 cm – 1,0 m.
3. Parte_1 Parte_5 [...]
e G.: 40 cm.; 4. : 55 cm;
Pt_10 Persona_1 Parte_2 Pt_9
: 45 cm.
6. ed : 32 cm. 7.
[...] Parte_7 CP_3 Pt_6
: 22 cm.
8. e 30 cm”).
[...] Parte_3 Parte_4
Conseguentemente, mobilio e merce che si trovavano a contatto con il pavimento sono stati sicuramente danneggiati. 6.5.2 – Se ciò è vero, tuttavia era specifico onere dei danneggiati/attori provare rigorosamente in primis quali beni erano stati rovinati, in tutto o in parte, dall'alluvione (e in ciò la prova orale, articolata nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2, c.p.c., ma non più coltivata, sarebbe probabilmente stata di aiuto) e, successivamente, il valore perduto e/o il costo di ripristino, riparazione, sostituzione.
6.5.3 – In tale contesto, ritiene la Corte che non possano avere valore probatorio o anche solo indiziario innanzitutto i preventivi prodotti (redatti in assenza di contraddittorio e non confermati dal suo autore: Cass. 15 maggio
2013, n. 11765, e, comunque, meramente indicativi di una presumibile spesa); ed analogamente è da dirsi per i meri elenchi di danni, trattandosi di documenti di formazione unilaterale, non corroborati da alcunché.
6.6 – In definitiva, occorre verificare per ciascun attore/appellante quali prove
(diverse da quelle indicate come inutilizzabili sub 6.5.3) siano state offerte per dimostrare:
a) i danni subìti a specifici beni;
b) la loro monetizzazione o ricaduta economica.
Il tutto anche tenendo conto del secondo motivo di appello principale, con il quale gli appellanti si dolgono della “mancata applicazione del criterio ex officio della liquidazione equitativa ad opera del giudice (in via integrativa o suppletiva) ex art. 1226 c.c. sulle prove ampiamente prodotte dagli attori”, essendo quei danni “di evidente difficoltà e/o impossibilità probatoria”. Circostanza, quest'ultima, palesemente infondata, posto che gli attori avrebbero avuto a disposizione vari strumenti processuali preventivi per far accertare la situazione post alluvione e che (ex multis, Cass. 12 aprile 2023, n. 9744) la liquidazione in via equitativa del danno postula, tra l'altro, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.
6.7 - Né potrebbe farsi riferimento, per tali profili, alla c.t.u. del dott. , Per_2
che certamente non ha potuto riscontrare, a distanza di anni, la tipologia di danni subìti da ciascuno, ma ha solo descritto sinteticamente ed in maniera generica, sulla base delle foto in atti, cosa era possibile rilevare: es. “ : Parte_1
negozio al piano terreno di via XX OB n.70; danni conseguenti ad allagamento con fango e detriti.
2. abitazione e deposito Parte_5
al piano terreno via XX OB n.13; danni conseguenti ad allagamento avente altezza max 45 cm, con fango e detriti (…)”.
E ciò è dimostrato dagli stessi appellanti che ammettono che “già al momento del sopralluogo del dott. (4 anni dopo l'alluvione) molti attori si Persona_3
erano ufficialmente disfatti di parecchio materiale danneggiato e naturalmente la situazione si presentava sensibilmente diversa rispetto a quella documentata tramite reperti fotografici e filmati nell'immediatezza dell'alluvione”.
7. Dovendo quindi esaminare le singole produzioni documentali, la Corte osserva preliminarmente di aver riscontrato una certa confusione nella produzione nel fascicolo telematico di ciascuna parte, sia con inserimento di atti di altri appellanti, sia omettendo la produzione di atti richiamati nell'appello (si pensi ad esempio a fattura a nome e perizia relativa allo stesso, nella Pt_2
produzione di ). Pt_7
Partendo, finalmente, dal signor (titolare di negozio Parte_1
ferramenta al piano terra), egli reclama danni materiali per € 25.025,30 e danni morali ed esistenziali quantificabili simbolicamente in una somma non inferiore ad € 5.000,00.
L'appellante ha prodotto, a parte decine di foto relative all'allagamento del negozio, la perizia giurata del 22 luglio 2011 dell'ing. inerente l'an della Per_4
responsabilità (consulenza comune a , , Parte_5 Parte_10
, , , , Parte_9 Parte_3 Parte_1 Parte_7 [...]
, , , , , CP_3 CP_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
), in cui però non vi è la stima dei danni subiti da questi. Parte_6
Non si rinviene, al contrario, la citata (in appello) perizia tecnica asseverata
Geom. . Persona_8
L'appello va, quindi, andrebbe rigettato per difetto di prova, come correttamente statuito dal Tribunale.
Potrebbe al limite discutersi, per il come per gli altri appellanti, Pt_1 dell'eventuale risarcimento dei danni morali ed esistenziali conseguenti all'evento alluvionale: ma di ciò si parlerà nel prosieguo.
8. Passando alla posizione di (abitazione e deposito piano Parte_5
terra), la stessa ha chiesto il risarcimento di danni patrimoniali per € 20.0000,00
e danni morali ed esistenziali quantificabili simbolicamente in una somma non inferiore ad € 5.000,00.
Al riguardo ha prodotto una serie di fotografie (oltre un non valido elenco di danni e non validi preventivi).
Non si rinviene in atti, nel fascicolo telematico dell'appellante, il filmato che risulta indicato nell'elenco dei documenti.
Null'altro è stato prodotto.
L'appello va, quindi, andrebbe rigettato per difetto di prova, come correttamente statuito dal Tribunale.
9. Quanto a (in proprio e quale erede di Parte_10 Persona_1
), l'appellante ha chiesto, relativamente alla sua officina, il risarcimento:
[...]
a) dei danni strutturali, subiti a causa dell'inondazione per € 10.530,00, escluso
Iva; b) dei danni materiali subiti dall'attività di impresa, per una somma non inferiore a 8.000,00 o la maggiore somma che sarà ritenuta di equità e di giustizia;
c) danni morali ed esistenziali quantificabili simbolicamente in una somma non inferiore ad € 5.000,00.
Osserva la Corte che la domanda sub a) trova riscontro nella consulenza di parte dell'ing. , che ha evidenziato quali danni ha riportato l'immobile Persona_9
di sua proprietà, per una spesa, per le riparazioni/ripristini, di € 10.530,00 euro oltre IVA (zoccoletto, intonaco, trattamento deumidificante, tinteggiatura, …).
Quella sub b) è del tutto indimostrata.
L'appello, quindi, andrebbe parzialmente accolto.
10. Passando all'esame della posizione di (agenzia immobiliare Parte_2
e farmacia al piano terra), come amministratore unico della GIARA s.a.s., egli chiede: a) € 15.814,00 per danni materiali emergenti subiti;
b) danni materiali subiti dall'attività in una somma non inferiore 8.000,00 o nella maggiore somma che sarà ritenuta di equità e di giustizia;
c) danni morali ed esistenziali quantificabili simbolicamente in una somma non inferiore ad € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di equità e giustizia dal Giudice.
Al riguardo, ha prodotto una consulenza tecnica estimativa danni alluvionali del complesso “La Giara” ss a firma Ing. calcolo dei danni materiali Persona_10
al n. 190/A per 12.734,00 euro (che però comprende Parte_11
euro 1.350,00 indicati in preventivo per un sistema di pannelli antiallagamento esterni a pressione, calcolo dei danni materiali al n. 190/B Parafarmacia “Salute
e Benessere” per 3.080,00 euro, n.11 reperti fotografici del 02.11.2010; fattura
PC di A. del 12.11.2010 di € 80,00 già compresi nel calcolo della perizia); Pt_12
scontrini fiscali Lavanderia “Centro Suprema” del 04.11.2010 e del 05.11.2010 per euro 170,00.
In tali limiti l'appello potrebbe essere accolto, escludendosi la voce sub b) per difetto di qualsiasi prova.
11. A sua volta (titolare di negozio al piano terra) ha chiesto Parte_7
€ 12.797,55 pari all'ammontare dei danni emergenti l'inondazione, il rimborso di
€ 1.100,00 per l'acquisto di una paratia antiallagamento (vedi fattura del
6.12.2010 Tecnometal di OR TO allegata in atti per 960,00 euro), danni morali ed esistenziali quantificabili simbolicamente in una somma non inferiore ad € 5.000,00.
Ha prodotto ampio corredo fotografico;
fattura per la paratia, un non valido elenco dettagliato merce danneggiata e preventivi;
L'appello va, quindi, andrebbe rigettato per difetto di prova, come correttamente statuito dal Tribunale.
12. Quanto a e (negozio al piano terra), Parte_3 Parte_4
essi hanno chiesto € 20.0000,00 o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dopo i dovuti accertamenti tecnici per danni patrimoniali e inoltre danni morali ed esistenziali derivanti dai disagi e dagli stress provocati dall'evento dell'allagamento dell'abitazione, quantificabili simbolicamente nella somma di € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di equità e giustizia.
Hanno prodotto preventivo ditta D'LO SI del 19.02.11 per 848,20 euro;
fattura Ditta DÌ GI per 120,00 euro;
reperti fotografici.
L'appello potrebbe essere accolto solo per la soma indicata in fattura.
13. Infine residua la posizione di , che ha chiesto: a) euro Parte_6
€5.000,00 pari all'ammontare dei danni materiali emergenti subiti nell'ambito dell'attività professionale svolta dall'attrice (perdita di servizi fotografici, chiusura coatta laboratorio fotografico, mancato guadagno, perdita di occasioni lavorative)
b) € 10.000,00 corrispondente per danneggiamento totale e al deterioramento integrale di alcuni beni strumentali essenziali, per lo svolgimento dell'attivita di fotografo;
c) danni morali ed esistenziali quantificabili simbolicamente in una somma non inferiore ad € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di equità e giustizia dal Giudice;
Ha prodotto perizia asseverata del 6.5.2011 dell'Arch. per euro Per_11
4.251,31 più IVA, per danni a intonaco, zoccoletto, tinteggiatura, infissi, pavimento, massetto, sanitari.
L'appello potrebbe essere accolto solo per la somma indicata in perizia.
14. Non potrebbe giungersi a diversa conclusione (quanto al mancato accoglimento della maggior parte dei gravami) con il secondo motivo di appello principale, con il quale gli appellanti si dolgono della “mancata applicazione del criterio ex officio della liquidazione equitativa ad opera del giudice (in via integrativa o suppletiva) ex art. 1226 c.c. sulle prove ampiamente prodotte dagli attori”, essendo quei danni “di evidente difficoltà e/o impossibilità probatoria”.
La liquidazione equitativa, infatti e com'è noto, ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, presupponendo il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità
(v. ex multis, Cass. 12 aprile 2023, n. 9744; Cass.5 febbraio 2021, n. 2831, che fa riferimento all'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto); vero è che l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno deve intendersi in senso relativo, ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo (Cass. 29 aprile
2022, n. 13515); tuttavia, nel caso di specie le parti avevano vari strumenti per provare l'identificazione dei beni danneggiati e il grado di pregiudizio, le spese effettivamente sostenute (e non meramente preventivate) o, comunque, avrebbero potuto – al di là di un eventuale accertamento tecnico preventivo – versare i atti altre consulenze descrittive e estimative dei danni stessi.
15. A questo punto, la possibilità di accogliere parzialmente alcuni gravami principali impone di esaminare l'appello incidentale condizionato, proposto dal partendo dal primo motivo, che attiene all'an della responsabilità del CP_1
appellante, affermata dal Tribunale. CP_1
16.1 – L'ente territoriale, sulla base di una lettura complessiva della relazione del c.t.u. geologo dott. , censura la ricostruzione del fatto compiuta dal Per_2
giudice di primo grado, invocando una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del caso fortuito, escludente la sua responsabilità. In sostanza, l'appellante incidentale assume l'erroneità della sentenza, per avere contraddittoriamente fatto proprie le valutazioni del c.t.u.,
• da un lato (riportando per esteso la relazione in parte qua) evidenziando che
“i valori statistici calcolati per le precipitazioni massime orarie dimostrano la ricorrenza di eventi di precipitazione intensa come quella dell'evento qui in studio (61,8 mm/h), quindi l'evento del 02.11.2010, è certamente da considerarsi “raro” nei riguardi dell'intensità oraria di pioggia;
pertanto, fenomeni simili a quello in questione sono da considerarsi ripetibili ad una decina d'anni di distanza, e vanno considerati nelle valutazioni di rischio.
Invece, nei confronti della quantità giornaliera totale (251 mm/giorno), la precipitazione meteorica del 02.11.2010 è da considerarsi “eccezionale o unica”, con tempo di ritorno di 125 anni”;
• dall'altro, considerando marginale tale ultima affermazione, assumendo che
“anche se la precipitazione del 02.11.2010 è da considerare eccezionale per quantità totale di pioggia, non lo è per quanto riguarda la sua intensità oraria,
i cui valori di picco rientrano in un tempo probabilistico compreso tra 10 e 50 anni (cioè raro - per raffronto, si consideri che l'evento successivo del
22.11.2011 ha mostrato un picco orario simile)”.
Il contesta tale conclusione, assumendo che “è lo stesso C.t.u. a CP_1
riconoscere l'effettiva rilevanza del dato eccezionale in termini quantitativi nella causazione del danno, anche in virtù di un confronto con un evento simile a quello oggetto del presente giudizio”. Sicché, a suo dire, la sentenza “si scontra con il principio logico di non contraddizione, in quanto il valore (ossia, l'intensità) utilizzato per determinare la responsabilità materiale dell'ente nella causazione del danno perde del tutto la sua incidenza, dimostrando d'altro canto la capacità dell'infrastruttura di far fronte ad eventi qualificati come rari, con tempi di ritorno tra i dieci e i cinquanta anni. Addirittura in più punti, infatti, lo stesso Ctu identificherà come dirimente ed etiologicamente fondante la quantità giornaliera totale del fenomeno: Il notevole volume e l'altezza record dell'allagamento si sono verificati in concomitanza di una precipitazione il cui carattere di eccezionalità è stato determinato non dall'intensità dell'evento, ma dall'abbondanza e dalla durata”.
16.2 – E' opportuno, a questo punto, e prima di esaminare la c.t.u. posta a base della contestata sentenza, ricordare che (Cass. 11 febbraio 2022, n. 4588, alla cui articolata motivazione si rinvia) nel contesto della fattispecie della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
➢ “per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento;
➢ il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza;
➢ al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso: ciò anche perché «il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro
Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili”.
➢ in tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici di lungo periodo) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia” (v. anche Cass.
SS.UU. n. 616/2019; Cass. n. 5422/2021; Cass. n. 36715/2021).
16.3 – Ciò posto, il c.t.u. dott. , rispondendo ai quesiti formulati dal Per_2
giudice istruttore (“
1. Se i danni lamentati dagli attori in conseguenza dell'evento alluvionale del 02.11.2010 siano stati cagionati o aggravati da un inadeguato sistema di smaltimento delle acque piovane delle strade del
[...]
e da un'inadeguata rete idrico fognaria;
2. se i lamentati danni, a CP_1
causa dell'eccezionalità dell'evento alluvionale, si sarebbero in ogni caso prodotti nella stessa misura an che in presenza di un sistema di smaltimento delle acque piovane e di una rete idrico-fognaria adeguata ed efficiente”) ha, con ampia articolazione argomentativa e riferimenti a studi e rilevazioni tecniche, ha così affermato (secondo quanto qui riportato in estrema sintesi):
a) La zona in esame è stata oggetto in passato di vari studi, tra cui lo studio idrogeologico del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Ass. Terr.
Amb. che ha inserito già prima del 2010 la porzione dell'abitato CP_5
di lungo il Viale Europa e compresa tra l'A20 ed il campo CP_1
sportivo nella Carta della Pericolosità Idraulica per Fenomeni di Esondazione come “Sito di Attenzione” (cod. 003-E05),
b) “il territorio di presenta livelli di rischio idrogeologico piuttosto CP_1
elevati derivanti da frequenti episodi alluvionali (cfr. cap. 6.1, tab.3), ma soprattutto da un sistema urbano e di opere idrauliche piuttosto vulnerabile”;
c) “buona parte delle acque ricadenti all'interno del centro di o CP_1
provenienti dalla fascia collinare immediatamente soprastante l'abitato verso oriente, scendendo dai tetti e dalle grondaie e lungo la rete viaria, tendono a corrivare lungo il Viale Europa e via XX OB , fino a defluire lungo Corso Sicilia e da qui fino al mare”;
d) Esaminando le serie storiche pluviometriche di zona, si evince che “le maggiori intensità di pioggia oraria sono state registrate nel 1974, 1985
e 1996 (cadenza da pluriennale a decennale), mentre le massime giornaliere eccedenti i 100 mm sono state registrate piuttosto frequentemente, in media circa ogni due anni. I dati evidenziano come sono probabili eventi di pioggia, sia intensi che prolungati, almeno ogni
2-3 anni”;
e) “I valori statistici calcolati per le precipitazioni massime orarie dimostrano la ricorrenza di eventi di precipitazione intensa come quella dell'evento qui in studio (61,8 mm/h), quindi l'evento del 02.11.2010, è certamente da considerarsi “raro” nei riguardi dell'intensità di pioggia;
pertanto, fenomeni simili a quello in questione sono da considerarsi ripetibili ad una decina d'anni di distanza, e vanno considerati nelle valutazioni di rischio. Invece, nei confronti della quantità giornaliera totale (251 mm/giorno), la precipitazione meteorica del 02.11.2010 è da considerarsi
“eccezionale o unica”, con tempo di ritorno di 125 anni”.
Il c.t.u. ha quindi accertato, anche con la collaborazione dell'ing. _1
, suo ausiliario, lo stato delle reti di smaltimento delle acque piovane
[...]
esistenti nel comprensorio di a smaltire portate di piena paragonabili CP_1
a quella verificatasi in occasione dell'evento meteorico del 2 novembre 2010, verificando una serie di criticità idrauliche riscontrati nei sistemi di smaltimento che interessano l'area indagata, e che contribuiscono in varia misura all'eccesso di deflusso superficiale nella rete viaria: ad esempio:
1. I canali di drenaggio naturali (saie) sono intercettati da condotte in sotterraneo che tendono a restringersi proseguendo lungo l'abitato;
2. Alcune di queste condotte sono poste sotto a fabbricati di recente costruzione. In diversi punti i tratti all'aperto delle saie mancano di rivestimento in calcestruzzo o laterizi;
ciò comporta l'erosione del tracciato,
l'inerbimento ed il riempimento di alcuni segmenti dei canali.
3. La condotta principale che interessa gran parte dell'abitato da via
Mezzasalma a via De Gasperi (…), nell'attraversare via XX OB verso la , si riduce in una tubazione φ=1000, per cui le acque Persona_12
eccedenti tendono a rifluire nella rete viaria, anche per la parziale ostruzione di alcune griglie e caditoie (es. la griglia presente nello slargo tra all'incrocio tra le vie XX OB, De Gasperi e Sturzo, cfr. foto n. 41);
4. La dovrebbe drenare fuori dall'abitato gran parte delle Persona_12
acque ivi ricadenti, intercettando le condotte di via Mezzasalma, Matteotti,
Sturzo, Archimede, Verga, Crocieri;
la canalizzazione è però discontinua e di sezione variabile, insufficiente per smaltire il totale delle acque quivi addotte, che rifluiscono nella campagna.
5. Cattivo stato di manutenzione di numerose caditoie a bocca di lupo, soprattutto in Via Nazionale, di cui diverse risultano ostruite od asfaltate.
11. Corso Sicilia era in origine una antica saia che sboccava in mare, poi, intorno agli anni '70, il ha coperto il canale che ora scorre in CP_1
sotterraneo (cfr. foto n. 55 bis); pertanto, le acque superficiali tendono a confluire nell'antico percorso originale di deflusso, per cui in occasione di eventi meteorici prolungati il corso viene ad essere maggiormente interessato dal flusso di acqua.
In conclusione “nonostante la complessità delle operazioni di calcolo che presentano numerose variabili, alcune delle quali di inevitabile approssimazione, la verifica idraulica ed il bilancio idrologico hanno ragionevolmente permesso di stabilire che il sistema di raccolta e deflusso del comprensorio di CP_1
presenta alcuni tratti non idonei a smaltire le portate di piena almeno per tempi di ritorno tra 10 e 50 anni”. 16.4 – Il c.t.u., in definitiva, ha concluso che “Poiché nel corso della presente trattazione è stato dimostrato che gli allagamenti negli immobili degli attori sono stati causati da un flusso d'acqua di 11-14 mc/sec, si può senza dubbio affermare che una rete più efficacemente dimensionata e realizzata avrebbe consentito un efficace smaltimento della portata idrica piovosa per un evento come quello oggetto del presente studio, o perlomeno avrebbe attenuato gli effetti lamentati dai ricorrenti anche in caso di precipitazioni eccezionali.
16.5 – Sulla base delle suddette considerazioni e valutazioni tecniche e tenuto conto che la c.t.u., nella sua ampia articolazione argomentativa, non è stata contestata da alcuno, a giudizio della Corte l'appello incidentale del CP_6
nel segno nella misura in cui la sentenza appellata ha sminuito il passaggio
[...]
motivazionale della consulenza stessa, laddove il carattere di eccezionalità dell'evento è stato determinato non per l'intensità oraria, ma per l'abbondanza e la durata del fenomeno metereologico. Infatti, anche se la precipitazione del 2 novembre 2010 è da considerare di valore probabilistico ricorrente in un arco temporale di circa dieci anni (e, quindi, prevedibile, tento conto delle rilevate e prima menzionate criticità del territorio di riferimento), con specifico riguardo al diverso dato della quantità giornaliera totale (251 mm/giorno), la precipitazione meteorica del 02.11.2010 “è da considerarsi “eccezionale o unica”, con tempo di ritorno di 125 anni”. Arco temporale che, con tutta evidenza, intercetta la nozione
– richiamata dalla giurisprudenza di legittimità prima indicata - di “avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento”: e ciò sulla base di “quei dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici di lungo periodo) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia” richiesti dalla Suprema Corte e che il c.t.u. ha pienamente verificato ed applicato al caso in esame. In tal modo viene superato quel carattere di mera eccezionalità del fenomeno naturale, che, avendo “una ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza”.
16.6 – Deve anche evidenziarsi come, una volta accertata l'eccezionalità (nel senso di assoluta rarità) ed imprevedibilità dell'evento, “all'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo;
sicché, l'allegazione dello «stato» del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la «cosa» medesima e l'evento lesivo” (così in motivazione Cass. n. 4588/2022, cit.: ne consegue l'irrilevanza della pur accertata criticità del sistema di smaltimento delle acque del appellato, CP_1
a fronte, come detto, di evento che assume quella necessaria connotazione di imponderabilità tale da configurare il fortuito.
16.7 – Da quanto detto consegue che l'appello incidentale va accolto, con conseguente rigetto degli appelli principali, sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata (che ha già disatteso le domande risarcitorie dei privati sub specie di mancata prova dei pregiudizi subìti) deve annullarsi la statuizione n. 1 del dispositivo (“dichiara la responsabilità esclusiva del Controparte_1
per il verificarsi dell'evento di danno lamentato dagli attori”), sussistendo l'eccepito caso fortuito.
In sostanza, le domande attoree vanno così rigettate in toto, anche quanto alla prospettata responsabilità ex art. 2051 c.c.
17. La superiore conclusione, anche tenendo conto del secondo motivo di appello incidentale, che va rivisto il regolamento delle spese (il Tribunale, lo si ricorsi, ha compensato per metà, condannando al residuo il a cui carico CP_1
ha anche posto il costo della c.t.u.).
17.1 - Sulla base dell'esito complessivo del giudizio, le spese vanno quindi regolate sulla base del principio di soccombenza, dovendole liquidare, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, nella seguente misura in base allo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), ai massimi per le fasi di studio ed introduttiva, tenuto conto della pluralità di posizioni contrapposte al prima della riunione: CP_1
a) primo grado: € 16.614,00 per compensi, (fase di studio € 4.374,00, fase introduttiva € 2.790,00, fase di trattazione € 5.400,00, fase decisoria € 4.050,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014;
b) secondo grado: € 16.762,00 per compensi, (fase di studio € 4.466,00, fase introduttiva € 2.867,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisoria €
5.103,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022;
17.2 – Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico solidale degli appellanti principali.
17.3 - La circostanza che alcuni appellanti soccombente siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare a quest'ultimo anche le spese che la stessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (Cass. 19 giugno 2012, n. 10053; Cass. 31 marzo 2017, n. 8388; Cass.
13 novembre 2020, n. 25653)
18. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte degli appellanti principali soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, iscritte ai nn. 763/2022 R.G., 764/2022,
765/22 R.G., 766/22 R.G., 767/22 R.G., 768/22 R.G., 769/22 R.G., 770/22
R.G., sugli appelli proposti da , e Parte_1 Parte_3 [...]
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, n.q. di erede del sig. , Parte_8 Parte_9 [...]
, in proprio e quale erede di , e Pt_10 Persona_1 sull'appello incidentale proposto dal , avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Messina del 10 ottobre 2022 n. 1665:
1. Preso atto della rinuncia all'appello di Parte_8
, dichiara nei confronti della predetta cessata la materia del
[...]
contendere;
2. Accoglie l'appello incidentale,
3. rigetta gli appelli principali,
4. per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la statuizione n. 1 del dispositivo, e rigetta anche nell'an le domande attoree;
5. condanna gli appellanti principali in solido a pagare al
[...]
le spese di lite, liquidate per il primo grado in € 16.614,00 per CP_1
compensi, e per il secondo grado in € 16.762,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
6. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale degli appellanti principali.
7. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 26 giugno 2025.
Il Presidente rel.
(dott. GI Minutoli)