Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4333/2021 posta in deliberazione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
con sede legale in , Piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni n. 3, (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi CP_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Antonio C.F._1
Bosio n. 2, presso il suo studio;
- APPELLANTE -
CONTRO della società “ (C.F. ), in Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 persona del Curatore pro tempore Dott. rappresentato e Controparte_4 difeso dall'Avv. Giandomenico Cozzi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Roma, alla Via Monte Zebio n. 19, presso il suo studio;
- APPELLATO -
Avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 10261/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata l'11/06/2021, R.G. n. 60885/2016, notificata in data 14/06/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata n. 10261/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 11/06/2021, notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione in data 14/06/2021, ed in accoglimento del presente gravame: - in via principale, rigettare la domanda ex art. 44 L.F. proposta dal nei confronti della Parte_2
nonché rigettare la avversa domanda di Parte_1 restituzione, in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto sia in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, ivi compresa la ripetizione della somma di € 165.020,58 pagata in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado” .
Per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_5 di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l'appello proposto da per i CP_6 motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 10261/2021 emessa dal Tribunale civile di Roma in date 09/11.06.2021, con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CpA come per legge” .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30/07-04/08/2016, il Parte_3
(dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma n. 562 del 02-03/11/2011)
[...] conveniva in giudizio la dinanzi al Tribunale Parte_1 di Roma, chiedendo, in via principale, dichiararsi l'inefficacia ex artt. 67 e/o 44 L.F. dei pagamenti in uscita dal conto corrente n. 16551.26, intrattenuto dalla Contr società poi fallita presso nel periodo gennaio 2010 - 20 giugno 2016, per un totale di € 227.754,09; in via subordinata, l'inefficacia degli atti posti in essere sul medesimo conto ex artt. 66 e/o 44 L.F.; e, in via ulteriormente subordinata, l'accertamento del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, con condanna della banca alla rifusione della somma di € 227.754,09 ex art. 2033 c.c.
. Contr Si costituiva contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. Eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda ex art. 67 L.F. per le somme post-fallimento e di quella ex art. 44 L.F. per le somme ante-fallimento; l'infondatezza e carenza di prova della *scientia decoctionis* e della *scientia damni*; l'inammissibilità della domanda ex art. 67 L.F. per mancata individuazione delle rimesse revocabili e perché il conto corrente aveva sempre presentato saldo attivo;
l'infondatezza della domanda ex art. 44 L.F. per le rimesse post-fallimento, invocando l'art. 42, co. 2, L.F. stante la prosecuzione dell'attività d'impresa; l'infondatezza della domanda ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c.; l'infondatezza della domanda ex art. 2033 c.c. e il difetto di legittimazione passiva della banca rispetto a quest'ultima, dovendo essere proposta nei confronti dell'*A . All'udienza di prima comparizione, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il precisava le CP_2 domande principali e subordinate, chiedendo, oltre alla declaratoria di inefficacia, Contr anche la condanna di alla restituzione della somma di € 227.754,09 .
Con sentenza n. 10261/2021, pubblicata l'11/06/2021, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda del , dichiarando inefficaci ai sensi CP_2 dell'art. 44 L.F. i pagamenti effettuati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento (3 novembre 2011) e sino alla chiusura del rapporto (27/07/2016) a valere sul conto corrente n. 16551.26, per l'importo complessivo di € 162.840,00, Contr e condannava alla restituzione di tale somma in favore del , oltre CP_2 interessi legali dalla notificazione della domanda al saldo. Rigettava per il resto la domanda attorea e compensava le spese di lite. Il Tribunale motivava ritenendo provate le movimentazioni in uscita post-fallimento; che il contratto di conto corrente si era sciolto di diritto ex art. 78 L.F. con il fallimento, determinando l'inefficacia ex art. 44 L.F. dei pagamenti successivi con obbligo di rimborso per la banca;
che non era applicabile l'art. 42, co. 2, L.F. non essendo provato il nesso funzionale dei pagamenti con l'esercizio dell'impresa; che la condanna alla restituzione era conseguenza implicita della declaratoria di inefficacia. Contr Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto notificato il 13/07/2021, deducendo due motivi :
1. Violazione degli artt. 99, 112 e 183 c.p.c., per erroneità del capo della sentenza Contr che ha condannato alla restituzione delle somme in assenza di una tempestiva ed espressa domanda di parte, essendo stata la domanda di condanna proposta solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., e non potendo la condanna ritenersi conseguenza implicita della declaratoria di inefficacia ex art. 44 L.F.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 44 L.F. e violazione dell'art. 112 c.p.c., Contr per aver il Tribunale omesso di statuire sul difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda ex art. 44 L.F. e alla connessa domanda di restituzione, dovendo tali domande essere rivolte nei confronti dell'*A (i beneficiari degli 11 assegni bancari emessi post-fallimento) e non della banca.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la Parte_2 conferma della sentenza impugnata .
La causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 99, 112 E 183 C.P.C. – TEMPESTIVITÀ DELLA DOMANDA DI CONDANNA E CONSEGUENZIALITÀ RISPETTO ALLA DECLARATORIA DI INEFFICACIA. Contr Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente accolto la domanda di condanna alla restituzione della somma di € 162.840,00, sostenendo che tale domanda sarebbe stata formulata tardivamente dal
, solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., integrando una CP_2
*mutatio libelli* inammissibile. Inoltre, contesta che la condanna possa essere considerata una conseguenza implicita della declaratoria di inefficacia ex art. 44 L.F. .
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Quanto alla tempestività della domanda di condanna, si osserva che l'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (nella formulazione applicabile *ratione temporis*) consente alle parti di precisare e modificare le domande già proposte. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (*petitum* e *causa petendi*), purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comporti una compromissione delle potenzialità difensive della controparte né un allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass., Sez. U, 15 giugno 2015, n. 12310 [Cass. Civ., Sez. 1, N. 35920 del 22-12-2023]; conf. Cass. Sez. U, 22404/2018; Cass. 35920/2023
[Cass. Civ., Sez. 1, N. 35920 del 22-12-2023]). Si configura una mera *emendatio libelli*, e non una inammissibile *mutatio libelli*, quando la modifica, pur incidendo sul *petitum* o sulla *causa petendi*, non alteri gli elementi identificativi dell'azione e non introduca un tema di indagine completamente nuovo .
Nel caso di specie, il , con l'atto di citazione, aveva chiesto la declaratoria CP_2 di inefficacia dei pagamenti ex art. 44 L.F. La successiva esplicitazione della domanda di condanna alla restituzione delle somme, oggetto della declaratoria di inefficacia, non ha introdotto una nuova vicenda sostanziale né ha mutato i fatti costitutivi della pretesa, rimanendo intrinsecamente connessa all'azione principale di inefficacia. Come correttamente argomentato dalla difesa appellata , si è trattato di una precisazione del *petitum* volta a conseguire il risultato utile dell'azione intrapresa, ossia il recupero materiale alla massa delle somme indebitamente sottratte. La giurisprudenza ha ammesso, in un caso analogo, l'introduzione di una domanda di adempimento (e quindi restitutoria) con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in un giudizio promosso per la declaratoria di inefficacia di pagamenti ex art. 44 L.F. (Cass. 28 luglio 2020, n. 18546 [Cass. Civ., Sez. 1, N. 35920 del 22- 12-2023]).
Peraltro, anche a voler prescindere dalla ritualità della precisazione della domanda, la condanna alla restituzione delle somme oggetto di pagamenti dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 44 L.F. costituisce una conseguenza diretta e implicita della pronuncia di inefficacia. L'azione ex art. 44 L.F. mira a reintegrare il patrimonio del fallito, neutralizzando gli effetti degli atti di disposizione compiuti dopo la dichiarazione di fallimento. Tale finalità recuperatoria implica necessariamente, una volta accertata l'inefficacia dell'atto, l'obbligo di restituire quanto sottratto alla massa dei creditori. La Suprema Corte ha più volte affermato che la pronuncia di inefficacia di atti depauperativi del patrimonio del fallito contiene, quale conseguenza implicita e senza necessità di una corrispondente richiesta espressa, l'obbligo di restituire i beni o, se impossibile, il loro equivalente pecuniario (cfr. Cass., Sez. I, 29 luglio 2014, n. 17196, Cass., Sez. I, 3 luglio 2015, n. 13767 ; Cass., Sez. I, 16 settembre 2009, n. 19989 ).
Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto ammissibile e fondata la domanda di condanna.
2. SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 44 L.F. E VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA BANCA. Contr Con il secondo motivo, censura la sentenza per aver omesso di pronunciarsi sull'eccepito difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda ex art. 44 L.F. e alla conseguente domanda restitutoria. Sostiene l'appellante che tali domande avrebbero dovuto essere proposte nei confronti dei terzi *accipientes*, ossia i beneficiari degli assegni bancari emessi dopo la dichiarazione di fallimento, e non nei confronti della banca, che avrebbe agito quale mera esecutrice di ordini .
Anche tale motivo è infondato.
In via preliminare, occorre rilevare, come eccepito dal appellato , che CP_2 dall'esame degli atti del giudizio di primo grado emerge che l'eccezione di difetto di Contr legittimazione passiva fu sollevata da specificamente in relazione alla domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. (formulata dal in via CP_2 ulteriormente subordinata e poi rigettata dal Tribunale), e non espressamente rispetto alla domanda principale di inefficacia ex art. 44 L.F. . La sentenza Contr impugnata, nel ricostruire lo svolgimento del processo, dà atto che contestò la propria legittimazione passiva con riferimento alla domanda ex art. 2033 c.c. Di conseguenza, non sussiste l'omessa pronuncia lamentata su un'eccezione specificamente formulata per l'art. 44 L.F.
Ad ogni modo, anche nel merito, la tesi del difetto di legittimazione passiva della banca non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 78 L.F., il contratto di conto corrente bancario si scioglie di diritto per effetto della dichiarazione di fallimento del correntista. Tale scioglimento *ex lege* comporta l'estinzione del mandato conferito alla banca per l'esecuzione di operazioni sul conto e la cristallizzazione del patrimonio del debitore, che diviene indisponibile ai sensi dell'art. 42 L.F. [Corte Cost., sentenza n. 248 del 5 novembre 2014]. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti (o disposti) dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, ai sensi dell'art. 44 L.F.. Tale inefficacia opera oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza dello stato di insolvenza o della dichiarazione di fallimento da parte del
*solvens* o dell'*A . Contr Nel caso di specie, è pacifico che dopo la dichiarazione di fallimento della e il conseguente scioglimento del contratto di conto corrente, abbia CP_3 eseguito pagamenti (mediante l'emissione e il pagamento di 11 assegni bancari) addebitando le relative somme sul conto intestato alla società fallita, utilizzando provvista ivi affluita . Tali operazioni, compiute in assenza di un valido titolo contrattuale (essendosi il rapporto di conto corrente estinto) e su fondi ormai facenti parte della massa attiva fallimentare, sono inefficaci ex art. 44 L.F. La banca, consentendo tali pagamenti e addebitandoli sul conto del fallito, ha permesso una disposizione di beni sottratti alla disponibilità del fallito medesimo, in violazione del principio della *par condicio creditorum*. La giurisprudenza ha affermato che, in tali circostanze, la banca è tenuta a restituire alla massa le somme indebitamente fuoriuscite dal conto. [“A seguito della dichiarazione di fallimento e, quindi, dell'apertura di una procedura concorsuale, perde effetto l'ordine di pagamento a terzi che trova radice nel contratto di mandato stipulato tra il fallito e l'istituto di credito. Ne consegue che, ove la banca abbia eseguito il pagamento successivamente alla dichiarazione di fallimento, risultando detto versamento, che non ha più natura di atto solutorio, privo di titolo e di causa, esso viene a realizzare la fattispecie dell'art. 2033 cod. civ., consentendo alla banca stessa di ripetere quanto indebitamente versato con mezzi propri, e non più del mandante, anche se è stata costituita una provvista, la quale, per effetto della dichiarazione di fallimento, rifluisce nella massa attiva fallimentare”] . La Corte d'Appello di Milano ha parimenti ribadito che gli atti compiuti dal fallito successivamente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 L.F., e la legittimazione passiva della banca, che ha effettuato pagamenti a favore di terzi, non può essere invocata per escludere l'inefficacia degli atti;
la domanda di restituzione avanzata dalla curatela è fondata e deve essere accolta
[Corte d'Appello Milano, sez. 4, sentenza n. 1555/2019].
Il precedente richiamato dall'appellante (Cass. Civ. 20 marzo 2020, n. 7477 [Cass. Civ., Sez. 3, N. 7477 del 20-03-2020][Tribunale di Roma, Sentenza n.5561 del 27 marzo 2024]), secondo cui l'azione ex art. 44 L.F. andrebbe proposta nei confronti dell'*A, non appare pienamente sovrapponibile alla fattispecie in esame, né idoneo a sovvertire il consolidato orientamento sopra richiamato, specie considerando che, come evidenziato dalla difesa appellata , in quel caso non risultava invocato l'effetto risolutivo del contratto di conto corrente ex art. 78 L.F., che invece costituisce un cardine fondamentale della presente decisione. La banca, infatti, non è un mero soggetto terzo delegato all'esecuzione di un pagamento, ma la parte contrattuale il cui rapporto con il correntista si è estinto *ex lege*, con il conseguente obbligo di non disporre ulteriormente delle somme del fallito e di metterle a disposizione della curatela. Eseguendo pagamenti in violazione di tali obblighi, la banca risponde direttamente nei confronti della massa per la restituzione delle somme.
Né può invocarsi l'art. 42, comma 2, L.F., come già correttamente escluso dal Tribunale, non essendo stata fornita prova che i pagamenti fossero inerenti alla continuazione autorizzata dell'attività d'impresa, né che vi fosse stata alcuna autorizzazione in tal senso. La Suprema Corte ha statuito che “ i prelievi dal conto corrente bancario fatti dal correntista fallito e i pagamenti eseguiti dalla banca a terzi sullo stesso conto sono a norma dell'art.44 LF inefficaci verso i creditori, per cui la banca non può sottrarsi nei confronti degli organi della procedura alla restituzione invocando l'uso fatto delle somme versate nel conto ed è tenuta a restituire quanto ricevuto dal fallito a qualsiasi titolo, senza poter dedurre dall'obbligo di restituzione i prelievi e i pagamenti eseguiti per conto del fallito, in ciò differenziandosi dall'ipotesi regolata dall'art.42 LF che, ove le rimesse costituiscano proventi di un'attività d'impresa (autorizzata) legittima la curatela a reclamare dalla banca la restituzione del solo saldo attivo del conto, corrispondente all'utile d'impresa (cfr Cass. n° 26501 del 27.11.2013).
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 10261/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata l'11/06/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 10261/2021 del Tribunale di Roma.
2. Condanna alla rifusione delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore del n. 562/2011 della società CP_2 CP_3
che liquida in Euro 8.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...] forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. и C.P.A. come per legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente