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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5721/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
[...]
Parte_1
[...]
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 13 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. in proprio e per le altre parti ricorrenti. Parte_1
Nessuno per EREDI DI GIUSEPPA CONTICINI
Il Giudice invita il difensore alla discussione.
Il procuratore dei ricorrenti discute brevemente la causa, riportandosi agli atti e specificamente alle note a verbale caricate in PCT il 5.6.2025 ed all'istanza di fissazione udienza per la riassunzione del giudizio.
Rinuncia a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Motivi della decisione
1 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., notificato in data 5 giugno 2024 le signore e Parte_1
e l'avv. hanno adito questo Ufficio chiedendo la condanna della Parte_2 Parte_1
signora alla restituzione delle chiavi di due appartamenti posti l'uno in Fiesole (FI) Controparte_1
Via Bolognese n. 3 (appartamento e annesso garage), meglio rappresentati al NCU del Comune di
Fiesole al Foglio n. 10 part. 116 sub 4 e 500, e l'altro in Rosignano M.ttima Fraz. Rosignano Solvay via Rossini censito al foglio n. 79, P part. n. 1112 sub 6.
A fondamento della propria domanda le ricorrenti hanno dedotto:
- di essere comproprietarie di tali immobili in quota parte assieme alla sig.ra CP_1
quali coeredi del defunto nonché, dal 2005, del defunto zio Persona_1 Persona_2
- che tale diritto di comproprietà era stato accertato in due diversi procedimenti giudiziali, entrambi azionati dalla sig.ra per ottenere in suo favore l'accertamento CP_1 dell'intervenuta usucapione delle quote ereditarie di proprietà delle ricorrenti, all'esito dei quali erano state emesse, rispettivamente, dal Tribunale di Firenze, la sentenza n. 3501/2023 (resa nel proc. R.G. 9182/2021), e, dal Tribunale di Livorno, la sentenza n. 53/2024 (resa nel proc. R.G.
2571/2021), con le quali, veniva respinta la domanda di usucapione;
- che, nel corso dei citati giudizi, era stato altresì accertato che le chiavi dei due appartamenti erano state illegittimamente sottratte alle ricorrenti per mano del procuratore speciale della sig.ra sig. CP_1 Persona_3
- che le suddette sentenze erano passate in giudicato;
- che vane erano state le richieste stragiudiziali alla sig.ra ed al suo procuratore CP_1
speciale per la restituzione delle chiavi degli immobili e delle pertinenze, così da consentire il godimento dei beni nella loro qualità di compropietarie;
- che gli immobili in discussione erano attualmente liberi e vacui da persone, in quanto la sig.ra dal 2015, si trovava ricoverata nella RSA Santa Maria Maddalena casa per CP_1
anziani in Loc. Dreini – Monte San Savino (AR);
2 non si è costituita in giudizio ed all'udienza 24 settembre 2024 è stata dichiarata CP_1
contumace.
Dopo istruttoria solo documentale, con successiva ordinanza in data 18 febbraio 2025 l'Ufficio, preso atto che il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato ex artt. 139 e 140 c.p.c. presso il luogo di residenza anagrafica della resistente, nonostante quest'ultima fosse ricoverata da anni presso la
RSA Santa Maria Maddalena casa per anziani in Loc. Dreini – Monte San Savino (AR), previa revoca della dichiarazione di contumacia della resistente, ha ordinato la rinnovazione della notificazione presso il luogo di effettiva residenza della parte resistente.
La rinnovazione è stata quindi effettuata via PEC presso la RSA ed in data 26 marzo 2025 agli eredi impersonalmente e collettivamente presso la RSA Santa Maria Maddalena casa per anziani in Loc.
Dreini – Monte San Savino (AR), così documentando le ricorrenti, per fatti concludenti, la morte di parte resistente.
All'udienza del 13 maggio 2025, le ricorrenti hanno depositato istanza di revoca dell'ordinanza emessa il 18 febbraio 2025, chiedendo, altresì, la restituzione di alcuni atti depositati con espunzione dal fascicolo processuale (ivi compresa la notifica agli eredi della sig.ra . CP_1
Con ordinanza 23 maggio 2025 l'Ufficio ha respinto l'istanza di revoca dell'ordinanza del 18 febbraio 2025 nonché quella di restituzione di documentazione prodotta, fissando l'odierna udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) la invalida istaurazione del contraddittorio
Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'azione proposta, in considerazione della mancata corretta instaurazione del rapporto processuale, determinata dalla nullità della originaria notificazione del ricorso ex art. 160 c.p.c., per inosservanza delle disposizioni dettate dall'art. 139 c.p.c. in tema di luogo di consegna dell'atto.
In particolare, occorre evidenziare che l'art. 139 c.p.c. dispone un ordine tassativo da seguire nell'individuazione del luogo in cui notificare l'atto, tale per cui la notificazione deve essere effettuata prioritariamente nel comune di residenza, nel caso in cui questo non sia noto, nel comune di dimora, e, se anche quest'ultimo è ignoto, nel comune di domicilio (Cass. civ., 2/10/2008, n. 24544).
Solo in caso di coincidenza del comune di residenza con quello di domicilio trova applicazione il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non opera il criterio preferenziale fondato sul predetto ordine tassativo dei luoghi indicato dall'art. 139 c.p.c., potendo il destinatario essere ricercato, alternativamente ed indifferentemente, nella casa di abitazione o
3 nell'ufficio ovvero nel luogo in cui esercita l'industria o il commercio (cfr. Cass. civ., 7/08/2023, n.
23987; Cass. civ., 27/03/2018, n. 7555; Cass. 6/06/2013, n. 14338; Cass. 28/01/2005, n. 1753).
Nel caso in cui, invece, i rispettivi luoghi siano diversi, la notificazione effettuata nel luogo di domicilio, anziché in quello della residenza, se quest'ultima non è ignota, è nulla per inosservanza della disposizione di cui al sesto comma dell'art. 139 c.p.c. (Cass. civ., 2/10/2008, n. 24544; Cass. civ.,
28/01/2005, n. 1753; Cass. 2/07/1997, n. 5945; Cass. 21.12.1991, n. 13849).
Ciò chiarito in merito all'ordine di preferenza di cui al sesto comma dell'art. 139 c.p.c., occorre evidenziare che, come confermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del luogo di residenza della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo dove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. civ., 28/09/2023, n. 27540; Cass. civ., 13/02/2019, n. 4274; Cass. civ., 18/05/2016, n. 10170).
Il notificante, pertanto, deve privilegiare il luogo di residenza effettiva, in tutti i casi in cui lo conosca, ovvero sarebbe in grado di conoscerlo facendo uso della normale diligenza. Dovrà dunque dichiararsi nulla la notificazione eseguita nel luogo di residenza anagrafica del destinatario, nell'ipotesi in cui il notificante fosse a conoscenza, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere,
l'effettiva residenza, presso cui, in osservanza dell'art. 139 c.p.c., è tenuto ad effettuare la notifica stessa (Cass. civ., 28/09/2023, n. 27540; Cass. civ., 8/10/2021, n. 27368; Cass. civ., 27/12/2017, n.
30952).
Nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato presso la residenza anagrafica della resistente, in Via Bolognese n. 3, Fiesole (FI), luogo in cui, secondo le ricorrenti, la signora seppur ricoverata, dal 2015, nella RSA Santa Maria Maddalena casa per anziani in CP_1
Loc. Dreini – Monte San Savino (AR), aveva mantenuto il centro principale dei propri affari ed interessi.
La stessa a tale indirizzo aveva infatti ricevuto le notificazioni degli atti di due diversi procedimenti giudiziali riguardanti i medesimi immobili oggetto del presente giudizio e in cui si era ritualmente costituita (Proc. R.G. 9182/2021 del Tribunale di Firenze e Proc. R.G. n. 2571/2021 del Tribunale di
Livorno) nonché atti stragiudiziali.
Le ricorrenti, dunque, individuavano quale luogo di notificazione il domicilio della destinataria, coincidente con l'indirizzo della sua residenza anagrafica, pur essendo a conoscenza del diverso indirizzo di residenza effettiva (la RSA Santa Maria Maddalena casa per anziani in Loc. Dreini –
4 Monte San Savino (AR), presso cui la signora come si evince dallo stesso contenuto del CP_1
ricorso, dimorava abitualmente da diversi anni.
E' documentale che l'ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto in tale luogo alcuna delle persone indicate negli artt. 138 e 139 c.p.c. ha depositato il ricorso presso la casa comunale del comune di
Fiesole (FI), procedendo al compimento delle formalità stabilite dall'art. 140 c.p.c., e che la notifica si
è perfezionata per compiuta giacenza.
Come si è già detto la resistente è restata contumace.
Da ciò consegue la nullità di tale notificazione ex art. 160 c.p.c., per inosservanza dell'art. 139 c.p.c.
e, di conseguenza, l'illegittimità del successivo ricorso alle forme di notificazione di cui all'art. 140
c.p.c., norma che presuppone, oltre alla irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la preventiva esatta individuazione della residenza, della dimora e del domicilio del destinatario.
Nel caso in esame, l'art. 139 c.p.c. risulta violato sia nella parte in cui prescrive il rispetto dell'ordine tassativo da seguire nell'individuazione del luogo in cui notificare l'atto, per cui la notificazione presso il domicilio del destinatario è prevista solo in via residuale, quando non è noto il comune né quello di dimora, e sia nella parte in cui, così come confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, impone la valorizzazione del luogo di residenza effettiva, che, se conosciuto o conoscibile dal soggetto notificante con l'ordinaria diligenza, deve ritenersi prevalente sul dato della residenza anagrafica.
A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, non si è verificata la sanatoria di tale nullità per il raggiungimento dello scopo a cui l'atto è destinato, ai sensi del terzo comma dell'art. 156 c.p.c., stante la mancata costituzione della parte resistente.
Ne consegue la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale, da cui non può che derivare una pronuncia di inammissibilità dell'azione, in virtù del principio del contradditorio di cui all'art. 101
c.p.c., ai sensi del quale il giudice, salvo che la legge disponga diversamente, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
Va pertanto disattesa anche la richiesta di fissazione di udienza per la riassunzione del processo di cui alle note depositate dalla ricorrente in vista dell'odierna udienza.
La interruzione del processo e gli adempimenti previsti per la sua riassunzione presuppongono infatti che il processo sia stato originariamente introdotto in modo corretto, con sopravvenienza dell'evento interruttivo rispetto alla valida instaurazione del rapporto processuale.
5 Nella circostanza tale condizione non ricorre, perché il decesso della resistente è sopravvenuto quando ancora non era stata eseguita alcuna valida notificazione dell'atto introduttivo.
Né d'altra parte può valorizzarsi la circostanza che l'originario ricorso dopo il decesso della resistente sia stato rinotificato direttamente nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente in adempimento dell'ordine di rinnovazione della notifica emesso dall'ufficio.
Tale notifica, infatti non è idonea a instaurare un valido rapporto processuale con gli eredi, in quanto l'atto notificato non è contro di loro rivolto, bensì contro la signora CP_1
La notifica sarebbe stata utile ai fini della riassunzione solo se il rapporto processuale con l'originaria resistente fosse stato quindi correttamente instaurato.
Ne segue che l'azione già esperita nei confronti di dovrà essere nuovamente Controparte_1
promossa personalmente e individualmente nei confronti di tutti gli eredi, previa loro identificazione.
Resta assorbita ogni questione di merito.
2) Le spese di lite
Le spese processuali, tenuto conto della soccombenza di parte ricorrente e della mancata costituzione di parte resistente, si dichiarano irripetibili.
Nel caso di specie, infatti, trovano applicazione i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali la parte che non ha partecipato ad un grado di giudizio – volontaria o involontaria che sia la sua mancata costituzione – non avendo affrontato le spese legali per difendersi, non può essere destinataria della condanna della controparte al rimborso di dette inesistenti spese (da ultimo, Cass. civ., 14/03/2023, n. 7361).
P.Q.M.
visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, Seconda Sezione
Civile, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA l'inammissibilità della domanda;
2) spese processuali irripetibili.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Grasso M.O.T.
6 Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
[...]
Parte_1
[...]
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 13 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. in proprio e per le altre parti ricorrenti. Parte_1
Nessuno per EREDI DI GIUSEPPA CONTICINI
Il Giudice invita il difensore alla discussione.
Il procuratore dei ricorrenti discute brevemente la causa, riportandosi agli atti e specificamente alle note a verbale caricate in PCT il 5.6.2025 ed all'istanza di fissazione udienza per la riassunzione del giudizio.
Rinuncia a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Motivi della decisione
1 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., notificato in data 5 giugno 2024 le signore e Parte_1
e l'avv. hanno adito questo Ufficio chiedendo la condanna della Parte_2 Parte_1
signora alla restituzione delle chiavi di due appartamenti posti l'uno in Fiesole (FI) Controparte_1
Via Bolognese n. 3 (appartamento e annesso garage), meglio rappresentati al NCU del Comune di
Fiesole al Foglio n. 10 part. 116 sub 4 e 500, e l'altro in Rosignano M.ttima Fraz. Rosignano Solvay via Rossini censito al foglio n. 79, P part. n. 1112 sub 6.
A fondamento della propria domanda le ricorrenti hanno dedotto:
- di essere comproprietarie di tali immobili in quota parte assieme alla sig.ra CP_1
quali coeredi del defunto nonché, dal 2005, del defunto zio Persona_1 Persona_2
- che tale diritto di comproprietà era stato accertato in due diversi procedimenti giudiziali, entrambi azionati dalla sig.ra per ottenere in suo favore l'accertamento CP_1 dell'intervenuta usucapione delle quote ereditarie di proprietà delle ricorrenti, all'esito dei quali erano state emesse, rispettivamente, dal Tribunale di Firenze, la sentenza n. 3501/2023 (resa nel proc. R.G. 9182/2021), e, dal Tribunale di Livorno, la sentenza n. 53/2024 (resa nel proc. R.G.
2571/2021), con le quali, veniva respinta la domanda di usucapione;
- che, nel corso dei citati giudizi, era stato altresì accertato che le chiavi dei due appartamenti erano state illegittimamente sottratte alle ricorrenti per mano del procuratore speciale della sig.ra sig. CP_1 Persona_3
- che le suddette sentenze erano passate in giudicato;
- che vane erano state le richieste stragiudiziali alla sig.ra ed al suo procuratore CP_1
speciale per la restituzione delle chiavi degli immobili e delle pertinenze, così da consentire il godimento dei beni nella loro qualità di compropietarie;
- che gli immobili in discussione erano attualmente liberi e vacui da persone, in quanto la sig.ra dal 2015, si trovava ricoverata nella RSA Santa Maria Maddalena casa per CP_1
anziani in Loc. Dreini – Monte San Savino (AR);
2 non si è costituita in giudizio ed all'udienza 24 settembre 2024 è stata dichiarata CP_1
contumace.
Dopo istruttoria solo documentale, con successiva ordinanza in data 18 febbraio 2025 l'Ufficio, preso atto che il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato ex artt. 139 e 140 c.p.c. presso il luogo di residenza anagrafica della resistente, nonostante quest'ultima fosse ricoverata da anni presso la
RSA Santa Maria Maddalena casa per anziani in Loc. Dreini – Monte San Savino (AR), previa revoca della dichiarazione di contumacia della resistente, ha ordinato la rinnovazione della notificazione presso il luogo di effettiva residenza della parte resistente.
La rinnovazione è stata quindi effettuata via PEC presso la RSA ed in data 26 marzo 2025 agli eredi impersonalmente e collettivamente presso la RSA Santa Maria Maddalena casa per anziani in Loc.
Dreini – Monte San Savino (AR), così documentando le ricorrenti, per fatti concludenti, la morte di parte resistente.
All'udienza del 13 maggio 2025, le ricorrenti hanno depositato istanza di revoca dell'ordinanza emessa il 18 febbraio 2025, chiedendo, altresì, la restituzione di alcuni atti depositati con espunzione dal fascicolo processuale (ivi compresa la notifica agli eredi della sig.ra . CP_1
Con ordinanza 23 maggio 2025 l'Ufficio ha respinto l'istanza di revoca dell'ordinanza del 18 febbraio 2025 nonché quella di restituzione di documentazione prodotta, fissando l'odierna udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) la invalida istaurazione del contraddittorio
Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'azione proposta, in considerazione della mancata corretta instaurazione del rapporto processuale, determinata dalla nullità della originaria notificazione del ricorso ex art. 160 c.p.c., per inosservanza delle disposizioni dettate dall'art. 139 c.p.c. in tema di luogo di consegna dell'atto.
In particolare, occorre evidenziare che l'art. 139 c.p.c. dispone un ordine tassativo da seguire nell'individuazione del luogo in cui notificare l'atto, tale per cui la notificazione deve essere effettuata prioritariamente nel comune di residenza, nel caso in cui questo non sia noto, nel comune di dimora, e, se anche quest'ultimo è ignoto, nel comune di domicilio (Cass. civ., 2/10/2008, n. 24544).
Solo in caso di coincidenza del comune di residenza con quello di domicilio trova applicazione il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non opera il criterio preferenziale fondato sul predetto ordine tassativo dei luoghi indicato dall'art. 139 c.p.c., potendo il destinatario essere ricercato, alternativamente ed indifferentemente, nella casa di abitazione o
3 nell'ufficio ovvero nel luogo in cui esercita l'industria o il commercio (cfr. Cass. civ., 7/08/2023, n.
23987; Cass. civ., 27/03/2018, n. 7555; Cass. 6/06/2013, n. 14338; Cass. 28/01/2005, n. 1753).
Nel caso in cui, invece, i rispettivi luoghi siano diversi, la notificazione effettuata nel luogo di domicilio, anziché in quello della residenza, se quest'ultima non è ignota, è nulla per inosservanza della disposizione di cui al sesto comma dell'art. 139 c.p.c. (Cass. civ., 2/10/2008, n. 24544; Cass. civ.,
28/01/2005, n. 1753; Cass. 2/07/1997, n. 5945; Cass. 21.12.1991, n. 13849).
Ciò chiarito in merito all'ordine di preferenza di cui al sesto comma dell'art. 139 c.p.c., occorre evidenziare che, come confermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del luogo di residenza della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo dove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. civ., 28/09/2023, n. 27540; Cass. civ., 13/02/2019, n. 4274; Cass. civ., 18/05/2016, n. 10170).
Il notificante, pertanto, deve privilegiare il luogo di residenza effettiva, in tutti i casi in cui lo conosca, ovvero sarebbe in grado di conoscerlo facendo uso della normale diligenza. Dovrà dunque dichiararsi nulla la notificazione eseguita nel luogo di residenza anagrafica del destinatario, nell'ipotesi in cui il notificante fosse a conoscenza, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere,
l'effettiva residenza, presso cui, in osservanza dell'art. 139 c.p.c., è tenuto ad effettuare la notifica stessa (Cass. civ., 28/09/2023, n. 27540; Cass. civ., 8/10/2021, n. 27368; Cass. civ., 27/12/2017, n.
30952).
Nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato presso la residenza anagrafica della resistente, in Via Bolognese n. 3, Fiesole (FI), luogo in cui, secondo le ricorrenti, la signora seppur ricoverata, dal 2015, nella RSA Santa Maria Maddalena casa per anziani in CP_1
Loc. Dreini – Monte San Savino (AR), aveva mantenuto il centro principale dei propri affari ed interessi.
La stessa a tale indirizzo aveva infatti ricevuto le notificazioni degli atti di due diversi procedimenti giudiziali riguardanti i medesimi immobili oggetto del presente giudizio e in cui si era ritualmente costituita (Proc. R.G. 9182/2021 del Tribunale di Firenze e Proc. R.G. n. 2571/2021 del Tribunale di
Livorno) nonché atti stragiudiziali.
Le ricorrenti, dunque, individuavano quale luogo di notificazione il domicilio della destinataria, coincidente con l'indirizzo della sua residenza anagrafica, pur essendo a conoscenza del diverso indirizzo di residenza effettiva (la RSA Santa Maria Maddalena casa per anziani in Loc. Dreini –
4 Monte San Savino (AR), presso cui la signora come si evince dallo stesso contenuto del CP_1
ricorso, dimorava abitualmente da diversi anni.
E' documentale che l'ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto in tale luogo alcuna delle persone indicate negli artt. 138 e 139 c.p.c. ha depositato il ricorso presso la casa comunale del comune di
Fiesole (FI), procedendo al compimento delle formalità stabilite dall'art. 140 c.p.c., e che la notifica si
è perfezionata per compiuta giacenza.
Come si è già detto la resistente è restata contumace.
Da ciò consegue la nullità di tale notificazione ex art. 160 c.p.c., per inosservanza dell'art. 139 c.p.c.
e, di conseguenza, l'illegittimità del successivo ricorso alle forme di notificazione di cui all'art. 140
c.p.c., norma che presuppone, oltre alla irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la preventiva esatta individuazione della residenza, della dimora e del domicilio del destinatario.
Nel caso in esame, l'art. 139 c.p.c. risulta violato sia nella parte in cui prescrive il rispetto dell'ordine tassativo da seguire nell'individuazione del luogo in cui notificare l'atto, per cui la notificazione presso il domicilio del destinatario è prevista solo in via residuale, quando non è noto il comune né quello di dimora, e sia nella parte in cui, così come confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, impone la valorizzazione del luogo di residenza effettiva, che, se conosciuto o conoscibile dal soggetto notificante con l'ordinaria diligenza, deve ritenersi prevalente sul dato della residenza anagrafica.
A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, non si è verificata la sanatoria di tale nullità per il raggiungimento dello scopo a cui l'atto è destinato, ai sensi del terzo comma dell'art. 156 c.p.c., stante la mancata costituzione della parte resistente.
Ne consegue la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale, da cui non può che derivare una pronuncia di inammissibilità dell'azione, in virtù del principio del contradditorio di cui all'art. 101
c.p.c., ai sensi del quale il giudice, salvo che la legge disponga diversamente, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
Va pertanto disattesa anche la richiesta di fissazione di udienza per la riassunzione del processo di cui alle note depositate dalla ricorrente in vista dell'odierna udienza.
La interruzione del processo e gli adempimenti previsti per la sua riassunzione presuppongono infatti che il processo sia stato originariamente introdotto in modo corretto, con sopravvenienza dell'evento interruttivo rispetto alla valida instaurazione del rapporto processuale.
5 Nella circostanza tale condizione non ricorre, perché il decesso della resistente è sopravvenuto quando ancora non era stata eseguita alcuna valida notificazione dell'atto introduttivo.
Né d'altra parte può valorizzarsi la circostanza che l'originario ricorso dopo il decesso della resistente sia stato rinotificato direttamente nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente in adempimento dell'ordine di rinnovazione della notifica emesso dall'ufficio.
Tale notifica, infatti non è idonea a instaurare un valido rapporto processuale con gli eredi, in quanto l'atto notificato non è contro di loro rivolto, bensì contro la signora CP_1
La notifica sarebbe stata utile ai fini della riassunzione solo se il rapporto processuale con l'originaria resistente fosse stato quindi correttamente instaurato.
Ne segue che l'azione già esperita nei confronti di dovrà essere nuovamente Controparte_1
promossa personalmente e individualmente nei confronti di tutti gli eredi, previa loro identificazione.
Resta assorbita ogni questione di merito.
2) Le spese di lite
Le spese processuali, tenuto conto della soccombenza di parte ricorrente e della mancata costituzione di parte resistente, si dichiarano irripetibili.
Nel caso di specie, infatti, trovano applicazione i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali la parte che non ha partecipato ad un grado di giudizio – volontaria o involontaria che sia la sua mancata costituzione – non avendo affrontato le spese legali per difendersi, non può essere destinataria della condanna della controparte al rimborso di dette inesistenti spese (da ultimo, Cass. civ., 14/03/2023, n. 7361).
P.Q.M.
visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, Seconda Sezione
Civile, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA l'inammissibilità della domanda;
2) spese processuali irripetibili.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Grasso M.O.T.
6 Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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