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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.ssa Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 576 / 2025 R.G. promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rapp. e difeso dall'Avv.to FABRIZIO VINCENZI presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difeso dall'Avv.to SIMONE CONTRI presso il cui studio è elett. Controparte_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI PARTE APPELLANTE
“All'Ecc.ma Corte di Appello adita, affinchè, reiectis contrariis,
previa immediata sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata,
in totale riforma della sentenza n. 305/2025 emessa dal Tribunale di Savona in data 16 maggio 2025, e notificata in data 20 maggio 2025, nel procedimento R.G. 2344/2025; in totale accoglimento delle domande dell'appellante, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, voglia accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto nel caso di specie non è applicabile la disciplina di cui all'art. 143, I comma, LR 1/2007, bensì sono configurabili solo i presupposti di cui all'art. 143, III comma LR 1/2007,
per l'effetto, voglia dichiarare tenuto il sig. quale legale rappresentante pro tempore Parte_1 della società a corrispondere, qualora dovuta, Parte_1 la sanzione prevista dall'art. 143, III comma LR 1/2007 nel suo minimo edittale. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre agli oneri previdenziali e fiscali. Sentenza esecutiva.”
1 PARTE APPELLATA
“Voglia l'On.le CORTE D'APPELLO adita, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: - respingere il ricorso della soc. di (cod. Parte_1 Parte_1 Parte_1 fisc. ) con sede in in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1 CP_1 Parte_1
e confermare la correttezza della sentenza impugnata n.305/2025;
[...]
- respingere la richiesta istruttoria per teste;
- per l'effetto confermare la sanzione indicata nell'ordinanza ingiunzione 325/2024 prot. N. 0023983/2024 emessa e notificata dal in data 26 Luglio 2024 e dichiararne Controparte_1 pertanto la validità ed efficacia.
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.” Fatto e diritto L'odierna appellante , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 325 prot. n. 0023983/2024, emessa dal a seguito di ricorso Controparte_1 in opposizione ex art. 18 L. 689/198, per violazione dell'art. 143, comma 1, Legge Regionale del 03/01/2007 n.
1. Con tale provvedimento, veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 2.507,16 a titolo di sanzione amministrativa, in riferimento all'accertamento n. 251697 del 13 luglio 2024, e contestualmente disposta la restituzione del veicolo Renault targato AY283JL, precedentemente sottoposto a sequestro. Con sentenza n. 305/2025, pubblicata il 16/05/2025, il Tribunale di Savona rigettava l'opposizione proposta, condannando alla rifusione delle Parte_1 Parte_1 spese di lite in favore del , liquidate in € 852,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge. Avverso tale sentenza parte appellante proponeva impugnazione, deducendo:
1. L'errata e contraddittoria valutazione in diritto. Omessa ammissione prova testimoniale.
2. L'errata e contraddittoria valutazione nel merito.
3. In punto sospensione ex art. 283 cod. proc. civ. Resisteva parte appellata, assumendo le conclusioni riportate in epigrafe. Con decreto del 23 giugno 2025, comunicato il 25 giugno 2025, il Presidente fissava per la discussione del ricorso l'udienza del 24 settembre 2025 ore 10:30, sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte. Disponeva la notifica del presente decreto e del ricorso alle altre parti a cura della parte ricorrente, osservati i termini di rito;
mandava alla parte ricorrente di depositare documentazione attestante l'avvenuta notifica almeno 10 giorni antecedenti l'udienza per la verifica della procedibilità. Entrambe le parti depositavano note di trattazione in forma scritta. All'udienza del 25/09/2025 svolta mediante trattazione scritta la Corte si riuniva in Camera di Consiglio per deliberare e, all'esito, redigeva dispositivo sottoscritto dal Presidente comunicato telematicamente ai difensori dal cancelliere.
.*.*.
1. sui motivi di appello
1.1Errata e contraddittoria valutazione in diritto;
Omessa ammissione prova testimoniale I motivi di appello per la stretta connessione sono unitariamente esaminati.
2 In effetti l'impugnazione fonda sull'erronea interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 143 L.reg. Ligura 1/2007. L'appellante deduce che nel caso di “commercio itinerante”, come quello in esame, solo qualora l'automezzo utilizzato permanga nel posteggio dato in concessione ad altri oltre il tempo necessario alla contrattazione si potrebbe applicare la sanzione. I motivi sono infondati e devono essere respinti. La contravvenzione è stata rilevata perché il ricorrente ha esercitato attività commerciale in un luogo ove essa non poteva “in via assoluta” essere posta in essere. La medesima parte ricorrente ha “confessato” di avere tenuto la condotta sanzionata, peraltro accertata con verbale avente fede fino a querela di falso. Nel caso in esame non si tratta di avere indebitamente “occupato” lo spazio di altro soggetto abilitato, ma di avere esercitato attività di vendita in un luogo in cui essa non era consentita, così come previsto dalla norma applicata. La sentenza impugnata deve essere quindi confermata. 2 . sulle spese Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M. 55/2014 (scaglione inferiore ad € a 5.200,00) con valori medi, ovvero:
1. Studio controversia: € 536,00=
2. Fase introduttiva: € 536,00=
3. Fase istruttoria/trattazione: € 992,00=
4. Fase decisionale: € 851,00=totale per compensi avvocato: € 2.915,00= Si dà atto ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 che l'appello è stato integralmente rigettato
P.Q.M.
la Corte d'appello di Genova definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza azione ed eccezione respinte, così decide:
1) respinge l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute alla parte appellata che liquida in € 2.915,00 per compensi di avvocato, oltre Controparte_1 rimborso forfettario, iva e cpa;
3) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 che l'appello è stato è integralmente rigettato;
Genova 25/09/2025 Il Presidente dott.ssa Rosella Silvestri
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Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.ssa Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 576 / 2025 R.G. promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rapp. e difeso dall'Avv.to FABRIZIO VINCENZI presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difeso dall'Avv.to SIMONE CONTRI presso il cui studio è elett. Controparte_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI PARTE APPELLANTE
“All'Ecc.ma Corte di Appello adita, affinchè, reiectis contrariis,
previa immediata sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata,
in totale riforma della sentenza n. 305/2025 emessa dal Tribunale di Savona in data 16 maggio 2025, e notificata in data 20 maggio 2025, nel procedimento R.G. 2344/2025; in totale accoglimento delle domande dell'appellante, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, voglia accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto nel caso di specie non è applicabile la disciplina di cui all'art. 143, I comma, LR 1/2007, bensì sono configurabili solo i presupposti di cui all'art. 143, III comma LR 1/2007,
per l'effetto, voglia dichiarare tenuto il sig. quale legale rappresentante pro tempore Parte_1 della società a corrispondere, qualora dovuta, Parte_1 la sanzione prevista dall'art. 143, III comma LR 1/2007 nel suo minimo edittale. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre agli oneri previdenziali e fiscali. Sentenza esecutiva.”
1 PARTE APPELLATA
“Voglia l'On.le CORTE D'APPELLO adita, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: - respingere il ricorso della soc. di (cod. Parte_1 Parte_1 Parte_1 fisc. ) con sede in in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1 CP_1 Parte_1
e confermare la correttezza della sentenza impugnata n.305/2025;
[...]
- respingere la richiesta istruttoria per teste;
- per l'effetto confermare la sanzione indicata nell'ordinanza ingiunzione 325/2024 prot. N. 0023983/2024 emessa e notificata dal in data 26 Luglio 2024 e dichiararne Controparte_1 pertanto la validità ed efficacia.
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.” Fatto e diritto L'odierna appellante , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 325 prot. n. 0023983/2024, emessa dal a seguito di ricorso Controparte_1 in opposizione ex art. 18 L. 689/198, per violazione dell'art. 143, comma 1, Legge Regionale del 03/01/2007 n.
1. Con tale provvedimento, veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 2.507,16 a titolo di sanzione amministrativa, in riferimento all'accertamento n. 251697 del 13 luglio 2024, e contestualmente disposta la restituzione del veicolo Renault targato AY283JL, precedentemente sottoposto a sequestro. Con sentenza n. 305/2025, pubblicata il 16/05/2025, il Tribunale di Savona rigettava l'opposizione proposta, condannando alla rifusione delle Parte_1 Parte_1 spese di lite in favore del , liquidate in € 852,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge. Avverso tale sentenza parte appellante proponeva impugnazione, deducendo:
1. L'errata e contraddittoria valutazione in diritto. Omessa ammissione prova testimoniale.
2. L'errata e contraddittoria valutazione nel merito.
3. In punto sospensione ex art. 283 cod. proc. civ. Resisteva parte appellata, assumendo le conclusioni riportate in epigrafe. Con decreto del 23 giugno 2025, comunicato il 25 giugno 2025, il Presidente fissava per la discussione del ricorso l'udienza del 24 settembre 2025 ore 10:30, sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte. Disponeva la notifica del presente decreto e del ricorso alle altre parti a cura della parte ricorrente, osservati i termini di rito;
mandava alla parte ricorrente di depositare documentazione attestante l'avvenuta notifica almeno 10 giorni antecedenti l'udienza per la verifica della procedibilità. Entrambe le parti depositavano note di trattazione in forma scritta. All'udienza del 25/09/2025 svolta mediante trattazione scritta la Corte si riuniva in Camera di Consiglio per deliberare e, all'esito, redigeva dispositivo sottoscritto dal Presidente comunicato telematicamente ai difensori dal cancelliere.
.*.*.
1. sui motivi di appello
1.1Errata e contraddittoria valutazione in diritto;
Omessa ammissione prova testimoniale I motivi di appello per la stretta connessione sono unitariamente esaminati.
2 In effetti l'impugnazione fonda sull'erronea interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 143 L.reg. Ligura 1/2007. L'appellante deduce che nel caso di “commercio itinerante”, come quello in esame, solo qualora l'automezzo utilizzato permanga nel posteggio dato in concessione ad altri oltre il tempo necessario alla contrattazione si potrebbe applicare la sanzione. I motivi sono infondati e devono essere respinti. La contravvenzione è stata rilevata perché il ricorrente ha esercitato attività commerciale in un luogo ove essa non poteva “in via assoluta” essere posta in essere. La medesima parte ricorrente ha “confessato” di avere tenuto la condotta sanzionata, peraltro accertata con verbale avente fede fino a querela di falso. Nel caso in esame non si tratta di avere indebitamente “occupato” lo spazio di altro soggetto abilitato, ma di avere esercitato attività di vendita in un luogo in cui essa non era consentita, così come previsto dalla norma applicata. La sentenza impugnata deve essere quindi confermata. 2 . sulle spese Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M. 55/2014 (scaglione inferiore ad € a 5.200,00) con valori medi, ovvero:
1. Studio controversia: € 536,00=
2. Fase introduttiva: € 536,00=
3. Fase istruttoria/trattazione: € 992,00=
4. Fase decisionale: € 851,00=totale per compensi avvocato: € 2.915,00= Si dà atto ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 che l'appello è stato integralmente rigettato
P.Q.M.
la Corte d'appello di Genova definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza azione ed eccezione respinte, così decide:
1) respinge l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute alla parte appellata che liquida in € 2.915,00 per compensi di avvocato, oltre Controparte_1 rimborso forfettario, iva e cpa;
3) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 che l'appello è stato è integralmente rigettato;
Genova 25/09/2025 Il Presidente dott.ssa Rosella Silvestri
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