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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 5233/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione civile, in persona del OP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DE LUCIA EMMANUELE ricorrente e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. BUONANNO PASQUALINA resistente
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
, per i fatti di causa;
condannare , in persona CP_2 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso della somma di €
649,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare, , al pagamento del risarcimento dei danni per Controparte_2
danno emergente e per l'impossibilità di utilizzo delle somme depositate ed al danno non patrimoniale per la violazione alla vita di relazione, da liquidarsi in via equitativa. per parte resistente: rigetto della domanda e declaratoria di cessata materia del contendere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc assumeva di Parte_1
essere titolare del conto corrente postale n. 1001011277, aperto presso la filiale di di Caserta Centro - sita in Piazza Duomo, sul quale CP_2
erano depositati risparmi e dove venivano accreditati i ratei pensionistici.
Assumeva altresì che per i prelievi dal conto corrente Controparte_2
aveva rilasciato la carta bancoposta n. 5354761012801880.
Il evidenziava in ricorso che recatosi alla filiale di Pt_1 [...]
il giorno 3/6/2021 di Santa Maria a Vico per compiere un CP_2
prelievo apprendeva che dal conto corrente postale erano stati prelevati tutti i suoi risparmi, pari ad € 36.647,00.
In filiale rappresentarono che i prelievi erano stati effettuati utilizzando una carta bancoposta avente n. 5355741057128596 che seppure intestata al dallo stesso non era mai ricevuta e posseduta, dunque Parte_1
rilasciata a sua insaputa a persone ignote. Secondo il ricorrente i prelievi illeciti furono effettuati dal giorno 25/5/2021 al giorno 27/5/2021 come da estratto conto depositato agli atti in allegato al ricorso.
Il ricorrente si recò così presso l'ufficio postale di Caserta, compilò il modulo di contestazione chiedendo il rimborso e/o il riaccredito delle somme prelevate, indebitamente, dal conto corrente postale.
Seguì anche richiesta di rimborso del legale del ricorrente tramite pec l'8/6/2021 rimasta anche questa senza positivo riscontro.
pag. 2/9 A seguito di deposito e successiva notifica del ricorso ex art. 702 c.p.c. con annesso provvedimento di fissazione della prima udienza ed all'approssimarsi della stessa, in data 24.01.2022 Controparte_2
riaccreditava parzialmente le somme sottratte al riaccreditava Pt_1
sul conto corrente postale intestato al ricorrente nella misura di euro €
35.998,00.
Successivamente, si costituiva in giudizio contestando la CP_2
fondatezza delle domande del chiedendo in via gradata Pt_1
declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto riaccredito delle somme contestate dal ricorrente.
si costituiva in giudizio evidenziando che a Controparte_2
seguito di articolati accertamenti svolti dalla funzione di Tutela Aziendale, il ricorrente era stato rimborsato da il 24/01/2022 come da prova CP_3
di bonifico sul suo conto postale versata in atti.
Nel contestare la fondatezza delle domande di parte ricorrente chiedeva declaratoria di cessata materia del contendere.
Mutato il rito e dopo una serie di rinvii la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 06.12.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e limiti di seguito evidenziati.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente OP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 07.10.2024 giusto decreto pag. 3/9 del Presidente della Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Va premesso che nel caso in esame risulta che ignoti abbiano indotto
, attraverso stratagemmi ed attività illecite non Controparte_2
meglio chiarite, a consegnare una carta bancomat di autorizzata ai pag. 4/9 pagamento ed al prelievo di somme dal conto corrente postale intestato al
Pt_1
Attraverso l'utilizzo fraudolento della seconda carta bancomat il conto corrente bancario postale è stato rapidamente svuotato.
La giurisprudenza ritiene che l'Istituto Bancario o postale quale titolare del trattamento dei dati personali, ha il dovere di tutelare i dati ed assicurare che gli stessi siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di accesso non autorizzato ed illecito ai dati , ai conti correnti etc.
L'intermediario ai sensi dell'art. 1176 c. 2 c.c. deve garantire la custodia del patrimonio dei propri clienti con la diligenza qualificata dell'operatore professionale predisponendo tutte le misure di protezione idonee ad evitare l'accesso dei terzi ai depositi, mentre il correntista ha l'obbligo di custodire diligentemente i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento nonché l'obbligo di osservare le condizioni di contratto pattuite con l'intermediario.
Qualora l'utente dei servizi di pagamento (cliente) neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento, esattamente quanto accaduto nel caso di specie, è onere del prestatore di servizi (intermediario) provare che l'avvenuta operazione di pagamento è stata correttamente registrata e contabilizzata;
che non ha subito il malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti.
È onere dell'intermediario fornire la prova della eventuale frode, del dolo o della colpa grave in capo all'utente.
pag. 5/9 La prova a carico del prestatore di servizi dev'essere letta anche in combinato disposto con il principio generale sancito dall'art. 1218 c.c., che
– in base all'interpretazione della Suprema Corte (Cass.24.09.2009, n.
20543), recepita dai diversi Collegi dell'ABF (cfr. ABF Coll. Dec. Pt_2
n. 960/2012; , nn. 2191/2012 e 1725/2012) – impone Pt_3 Pt_4
all'intermediario di provare di aver adempiuto agli obblighi di custodia e salvaguardia delle somme dei clienti con la “diligenza del buono ed accorto banchiere” 11 (art. 1176, comma 2, c.c.), considerato anche che nei rapporti contrattuali con il cliente “risponde secondo le regole del mandato” (art. 1856 c.c.).
Solo in caso di mancato assolvimento dell'onere probatorio, l'intermediario
è tenuto a riaccreditare immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, l'importo sottratto sul conto corrente del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.
Lgs. 11/2010.
La norma è ispirata al principio del “rischio di impresa”, proprio dell'art. 2050 c.c., ossia all'idea secondo la quale “è razionale far gravare i rischi statisticamente prevedibili legati ad attività oggettivamente pericolose, che interessano un'ampia moltitudine di consumatori o utenti, sull'impresa, in quanto quest'ultima è in grado, attraverso la determinazione di prezzi di vendita dei beni o di fornitura del servizio, di ribaltare sulla masse dei consumatori e degli utenti il costo dell'assicurazione di detti rischi (cfr.
Coll. ABF Roma decisione n. 1111/2010).
Nel caso oggetto di giudizio ha consegnato ad Controparte_2
ignoti, avendo il disconosciuto la circostanza di averla Pt_1
pag. 6/9 ricevuta, una seconda carta bancomat collegata al conto corrente postale del ricorrente.
Attraverso l'utilizzo fraudolento di detta seconda carta in un lasso di tempo assolutamente esiguo di pochi giorni il conto corrente postale del
è stato di fatto svuotato. Pt_1
La responsabilità di si desume oltre che dai fatti Controparte_2
sopra descritti dalla stessa condotta tenuta dalla resistente che si è costituita in giudizio affermando di avere riaccreditato le somme prelevate indebitamente dal conto del a seguito della istruttoria interna Pt_1
da parte della Tutela Aziendale come da bonifico di euro 35998,00 del
24.01.2022 a sostanziale conferma della fondatezza delle doglianze del
Pt_1
Grava sulla banca l'onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, ma il cliente subisce le conseguenze della perdita se, per colpa grave, ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo (Cass., n. 9721/2020).
Nel caso in esame, come detto, è stata a fornire a Controparte_4
terzi una seconda carta bancomat collegata al conto corrente postale del
, all'insaputa di quest'ultimo. Pt_1
Delineata così la responsabilità di deve Controparte_2
analizzarsi il profilo di danno che, in concreto, la condotta della resistente ha prodotto in danno del Pt_1
Questi in ricorso richiede espressamente il versamento della somma di euro
36.647,00 per operazioni fraudolente di prelievo ed incasso di somme in danno del sig. come da estratto conto prodotto in giudizio. Pt_1
Ebbene, esaminando detto ultimo documento emerge che la somma delle operazioni contestate dal ammonta ad euro 36598,00 Pt_1
pag. 7/9 riaccreditato al la somma di CP_5 Controparte_2 Pt_1
euro 35998,00 se ne ricava che parte ricorrente ha diritto al pagamento della differenza tra quanto sottratto illecitamente dal suo conto corrente postale e quanto riaccreditato dalla resistente ossia euro 600,00.
Su questa somma andranno calcolati gli interessi legali dalla data della richiesta di riaccredito al totale soddisfo.
dovrà altresì corrispondere gli interessi legali Controparte_2
sulla somma riaccreditata sul conto del sempre dalla data della Pt_1
richiesta di riaccredito a quella di effettivo versamento della somma sul suo conto nel gennaio 2022.
Quanto alla richiesta di condanna della resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non avanzata dal si segnala come lo stesso non Pt_1
abbia adempiuto in alcun modo all'onere probatorio sotteso alle suddette domande che dunque vanno disattese.
Vista la soccombenza, le spese di dichiarano compensate nella misura del
30%, con condanna di a rifondere al Controparte_2 Pt_1
la quota residua (70%), spese che si liquidano in dispositivo
[...]
come da Dm 55/2014 in base all'attività difensiva svolta e al valore della causa, con riduzione della fase di trattazione, stante la mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il OP dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso ex art. 702 Parte_1
bis cpc nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente e per l'effetto;
pag. 8/9 b) condanna in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t al pagamento, in favore di Pt_1
della somma di euro 600,00 oltre interessi legali dalla
[...]
data della richiesta di riaccredito al totale soddisfo;
c) condanna altresì in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t al pagamento, in favore di Pt_1
degli interessi legali sulla somma di euro 35998,00
[...]
dalla data della richiesta di riaccredito al versamento avvenuto in data 24.01.2022
d) rigetta tutte le altre domande avanzate dal ricorrente in quanto sfornite di prova.
e) Dichiara le spese di lite compensate al 30% e condanna dunque in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t al pagamento, in favore di della Parte_1
quota residua di spese di lite del presente grado del giudizio (70%), che si liquidano qui per l'intero (100%), nella somma di euro
3356,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cpa come per legge se dovute.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 24.032025.
Il OP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 5233/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione civile, in persona del OP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DE LUCIA EMMANUELE ricorrente e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. BUONANNO PASQUALINA resistente
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
, per i fatti di causa;
condannare , in persona CP_2 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso della somma di €
649,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare, , al pagamento del risarcimento dei danni per Controparte_2
danno emergente e per l'impossibilità di utilizzo delle somme depositate ed al danno non patrimoniale per la violazione alla vita di relazione, da liquidarsi in via equitativa. per parte resistente: rigetto della domanda e declaratoria di cessata materia del contendere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc assumeva di Parte_1
essere titolare del conto corrente postale n. 1001011277, aperto presso la filiale di di Caserta Centro - sita in Piazza Duomo, sul quale CP_2
erano depositati risparmi e dove venivano accreditati i ratei pensionistici.
Assumeva altresì che per i prelievi dal conto corrente Controparte_2
aveva rilasciato la carta bancoposta n. 5354761012801880.
Il evidenziava in ricorso che recatosi alla filiale di Pt_1 [...]
il giorno 3/6/2021 di Santa Maria a Vico per compiere un CP_2
prelievo apprendeva che dal conto corrente postale erano stati prelevati tutti i suoi risparmi, pari ad € 36.647,00.
In filiale rappresentarono che i prelievi erano stati effettuati utilizzando una carta bancoposta avente n. 5355741057128596 che seppure intestata al dallo stesso non era mai ricevuta e posseduta, dunque Parte_1
rilasciata a sua insaputa a persone ignote. Secondo il ricorrente i prelievi illeciti furono effettuati dal giorno 25/5/2021 al giorno 27/5/2021 come da estratto conto depositato agli atti in allegato al ricorso.
Il ricorrente si recò così presso l'ufficio postale di Caserta, compilò il modulo di contestazione chiedendo il rimborso e/o il riaccredito delle somme prelevate, indebitamente, dal conto corrente postale.
Seguì anche richiesta di rimborso del legale del ricorrente tramite pec l'8/6/2021 rimasta anche questa senza positivo riscontro.
pag. 2/9 A seguito di deposito e successiva notifica del ricorso ex art. 702 c.p.c. con annesso provvedimento di fissazione della prima udienza ed all'approssimarsi della stessa, in data 24.01.2022 Controparte_2
riaccreditava parzialmente le somme sottratte al riaccreditava Pt_1
sul conto corrente postale intestato al ricorrente nella misura di euro €
35.998,00.
Successivamente, si costituiva in giudizio contestando la CP_2
fondatezza delle domande del chiedendo in via gradata Pt_1
declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto riaccredito delle somme contestate dal ricorrente.
si costituiva in giudizio evidenziando che a Controparte_2
seguito di articolati accertamenti svolti dalla funzione di Tutela Aziendale, il ricorrente era stato rimborsato da il 24/01/2022 come da prova CP_3
di bonifico sul suo conto postale versata in atti.
Nel contestare la fondatezza delle domande di parte ricorrente chiedeva declaratoria di cessata materia del contendere.
Mutato il rito e dopo una serie di rinvii la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 06.12.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e limiti di seguito evidenziati.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente OP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 07.10.2024 giusto decreto pag. 3/9 del Presidente della Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Va premesso che nel caso in esame risulta che ignoti abbiano indotto
, attraverso stratagemmi ed attività illecite non Controparte_2
meglio chiarite, a consegnare una carta bancomat di autorizzata ai pag. 4/9 pagamento ed al prelievo di somme dal conto corrente postale intestato al
Pt_1
Attraverso l'utilizzo fraudolento della seconda carta bancomat il conto corrente bancario postale è stato rapidamente svuotato.
La giurisprudenza ritiene che l'Istituto Bancario o postale quale titolare del trattamento dei dati personali, ha il dovere di tutelare i dati ed assicurare che gli stessi siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di accesso non autorizzato ed illecito ai dati , ai conti correnti etc.
L'intermediario ai sensi dell'art. 1176 c. 2 c.c. deve garantire la custodia del patrimonio dei propri clienti con la diligenza qualificata dell'operatore professionale predisponendo tutte le misure di protezione idonee ad evitare l'accesso dei terzi ai depositi, mentre il correntista ha l'obbligo di custodire diligentemente i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento nonché l'obbligo di osservare le condizioni di contratto pattuite con l'intermediario.
Qualora l'utente dei servizi di pagamento (cliente) neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento, esattamente quanto accaduto nel caso di specie, è onere del prestatore di servizi (intermediario) provare che l'avvenuta operazione di pagamento è stata correttamente registrata e contabilizzata;
che non ha subito il malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti.
È onere dell'intermediario fornire la prova della eventuale frode, del dolo o della colpa grave in capo all'utente.
pag. 5/9 La prova a carico del prestatore di servizi dev'essere letta anche in combinato disposto con il principio generale sancito dall'art. 1218 c.c., che
– in base all'interpretazione della Suprema Corte (Cass.24.09.2009, n.
20543), recepita dai diversi Collegi dell'ABF (cfr. ABF Coll. Dec. Pt_2
n. 960/2012; , nn. 2191/2012 e 1725/2012) – impone Pt_3 Pt_4
all'intermediario di provare di aver adempiuto agli obblighi di custodia e salvaguardia delle somme dei clienti con la “diligenza del buono ed accorto banchiere” 11 (art. 1176, comma 2, c.c.), considerato anche che nei rapporti contrattuali con il cliente “risponde secondo le regole del mandato” (art. 1856 c.c.).
Solo in caso di mancato assolvimento dell'onere probatorio, l'intermediario
è tenuto a riaccreditare immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, l'importo sottratto sul conto corrente del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.
Lgs. 11/2010.
La norma è ispirata al principio del “rischio di impresa”, proprio dell'art. 2050 c.c., ossia all'idea secondo la quale “è razionale far gravare i rischi statisticamente prevedibili legati ad attività oggettivamente pericolose, che interessano un'ampia moltitudine di consumatori o utenti, sull'impresa, in quanto quest'ultima è in grado, attraverso la determinazione di prezzi di vendita dei beni o di fornitura del servizio, di ribaltare sulla masse dei consumatori e degli utenti il costo dell'assicurazione di detti rischi (cfr.
Coll. ABF Roma decisione n. 1111/2010).
Nel caso oggetto di giudizio ha consegnato ad Controparte_2
ignoti, avendo il disconosciuto la circostanza di averla Pt_1
pag. 6/9 ricevuta, una seconda carta bancomat collegata al conto corrente postale del ricorrente.
Attraverso l'utilizzo fraudolento di detta seconda carta in un lasso di tempo assolutamente esiguo di pochi giorni il conto corrente postale del
è stato di fatto svuotato. Pt_1
La responsabilità di si desume oltre che dai fatti Controparte_2
sopra descritti dalla stessa condotta tenuta dalla resistente che si è costituita in giudizio affermando di avere riaccreditato le somme prelevate indebitamente dal conto del a seguito della istruttoria interna Pt_1
da parte della Tutela Aziendale come da bonifico di euro 35998,00 del
24.01.2022 a sostanziale conferma della fondatezza delle doglianze del
Pt_1
Grava sulla banca l'onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, ma il cliente subisce le conseguenze della perdita se, per colpa grave, ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo (Cass., n. 9721/2020).
Nel caso in esame, come detto, è stata a fornire a Controparte_4
terzi una seconda carta bancomat collegata al conto corrente postale del
, all'insaputa di quest'ultimo. Pt_1
Delineata così la responsabilità di deve Controparte_2
analizzarsi il profilo di danno che, in concreto, la condotta della resistente ha prodotto in danno del Pt_1
Questi in ricorso richiede espressamente il versamento della somma di euro
36.647,00 per operazioni fraudolente di prelievo ed incasso di somme in danno del sig. come da estratto conto prodotto in giudizio. Pt_1
Ebbene, esaminando detto ultimo documento emerge che la somma delle operazioni contestate dal ammonta ad euro 36598,00 Pt_1
pag. 7/9 riaccreditato al la somma di CP_5 Controparte_2 Pt_1
euro 35998,00 se ne ricava che parte ricorrente ha diritto al pagamento della differenza tra quanto sottratto illecitamente dal suo conto corrente postale e quanto riaccreditato dalla resistente ossia euro 600,00.
Su questa somma andranno calcolati gli interessi legali dalla data della richiesta di riaccredito al totale soddisfo.
dovrà altresì corrispondere gli interessi legali Controparte_2
sulla somma riaccreditata sul conto del sempre dalla data della Pt_1
richiesta di riaccredito a quella di effettivo versamento della somma sul suo conto nel gennaio 2022.
Quanto alla richiesta di condanna della resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non avanzata dal si segnala come lo stesso non Pt_1
abbia adempiuto in alcun modo all'onere probatorio sotteso alle suddette domande che dunque vanno disattese.
Vista la soccombenza, le spese di dichiarano compensate nella misura del
30%, con condanna di a rifondere al Controparte_2 Pt_1
la quota residua (70%), spese che si liquidano in dispositivo
[...]
come da Dm 55/2014 in base all'attività difensiva svolta e al valore della causa, con riduzione della fase di trattazione, stante la mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il OP dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso ex art. 702 Parte_1
bis cpc nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente e per l'effetto;
pag. 8/9 b) condanna in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t al pagamento, in favore di Pt_1
della somma di euro 600,00 oltre interessi legali dalla
[...]
data della richiesta di riaccredito al totale soddisfo;
c) condanna altresì in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t al pagamento, in favore di Pt_1
degli interessi legali sulla somma di euro 35998,00
[...]
dalla data della richiesta di riaccredito al versamento avvenuto in data 24.01.2022
d) rigetta tutte le altre domande avanzate dal ricorrente in quanto sfornite di prova.
e) Dichiara le spese di lite compensate al 30% e condanna dunque in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t al pagamento, in favore di della Parte_1
quota residua di spese di lite del presente grado del giudizio (70%), che si liquidano qui per l'intero (100%), nella somma di euro
3356,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cpa come per legge se dovute.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 24.032025.
Il OP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 9/9