Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
RG. N. 3237/2024
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott.ssa Valentina Paletto Presidente rel. dott.ssa Anna Ferrari Consigliere dott. Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3237/2024 R.G. avente ad oggetto ricorso in appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Como in data 13.9.2024, pubblicata il 1.10.2024 tra
(C.F. ), nato a [...]- Parte_1 C.F._1 Francia) il 21.3.1976, rappresentato e difeso dall' avv. Valentina Campisani del Foro di Como, presso il cui studio, in Como, Via A.Volta n. 65, ha eletto domicilio APPELLANTE e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a Como, Dante Alighieri n.42, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Liotta e Elena Camanzi del Foro di Varese, presso il cui studio, in Varese, Via Fiume n. 2, ha eletto domicilio APPELLATA e SPECIALE delle minori nata a [...] il [...] e nata CP_2 Persona_1 Persona_2 a Parigi il 25.2.2026, avv. Giovanna Petazzi, con studio in Como, Via Volta n. 68
Con l'intervento del PG presso la Corte d'Appello di Milano, dott. ssa Luisa Russo che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte appellante: “Voglia la Corte di appello adita, previa attestazione passaggio in giudicato del capo della sentenza non impugnata, per ciò che attiene la dichiarazione di separazione delle parti,respinta ogni avversa istanza, deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, IN VIA PRELIMINARE, a) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per le ragioni esplicate nella premessa in diritto, per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo ai sensi e per gli effetti dell'art.111 Cost . NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, e IN OGNI CASO: b) ordinare alle parti di proseguire il percorso di coordinazione genitoriale intrapreso almeno sino al 01/03/2026, c) Autorizzare i coniugi alla reciproca autorizzazione all'espatrio per sè e per le figlie minori. d) In via istruttoria, ammettere tutti i mezzi istruttori, indicati nelle memorie istruttorie di primo grado ex art. 183 co.VI cpc in favore del ricorrente, da intendersi qui integralmente richiamate, CON EFFICACIA RETROATTIVA, dal giudizio di primo grado e sino al 30/08/2024: f) affidare le figlie minori e congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i coniugi, g) Porre a carico delle parti il mantenim l al pagamento delle spese straordinarie, secondo le seguenti percentuali, in considerazione della sproporzione dei redditi dei coniugi: il 70% a carico della moglie ed il 30% a carico del marito. Spese da concordarsi previamente secondo il Protocollo vigente presso Tribunale di Como, che viene qui espressamente richiamato e ferma restando la statuizione di Codesto Tribunale del 10/01/2024 nel procedimento sub Rg.3458-2/2021, tale per cui la retta Per_ della scuola privata, quanto meno per la figlia sia esclusivamente a carico della madre. h) Assegno unico
/ assegni familiari da dividere al 50% fra le parti. In considerazione delle mutate condizioni di vita a lavorative Per_ del ricorrente, A FAR TEMPO DAL 01/09/2024 : i) affidare le bambine e congiuntamente ad Per_2
l) Per quanto concerne il diritto di visita: • le bambine potranno vedere il papà due fine settimane alternati al mese, dal venerdì sera/sabato mattina, sino alla domenica sera;
• festività natalizie: da dividere equamente fra i due genitori, con la precisazione che il calendario relativo alla turnazione dei fine settimana per l'anno successivo (alle fine delle vacanze natalizie) verrà concordato fra le parti, unitamente alla suddivisione delle vacanze natalizie, entro 30/11 dell'anno precedente. • festività pasquali e carnevale sempre con il papà; • vacanze estive da dividere equamente fra i due genitori: da giugno (fine scuola) fino a settembre (inizio scuola): le prime due settimane con un genitore, le successive due con l'altro, le successive tre con un genitore, le successive tre con l'altro. E ciò con la precisazione che l'eventuale diversa suddivisione del periodo estivo, da concordare previamente tra le parti, dovrà in ogni caso garantire la paritaria suddivisione tra i genitori del detto periodo. • Ulteriori festività da dividere fra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza.• Si prevede espressamente che, in caso di disaccordo fra le parti, circa il diritto di visita, ovvero la suddivisione delle vacanze scolastiche, prevarranno le determinazioni del signor in T_ quanto maggiormente vincolato dall'attività lavorativa all'estero, ovvero del coordinatore genitori to che le parti continueranno ad avvalersi del supporto di quest'ultimo). • Nell'ipotesi in cui il signor T_ dovesse fare rientro in Italia, altresì nel corso della settimana (avvalendosi del lavoro da remoto/smart ovvero reperendo altra attività lavorativa con sede in Italia/Svizzera etc.) le parti si impegnano sin d'ora a rimodulare il diritto di visita settimanale del papà, ampliandolo al fine di garantire alle figlie tempi equi con entrambi i genitori, e ciò con l'ausilio della coordinazione genitoriale. m) A partire dal 01/10/2024, porre a carico del signor un contributo di mantenimento in favore delle figlie pari ad € 500 mensili (250 T_ ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie,da concordarsi previamente secondo il Protocollo del Tribunale di Como, che viene qui espressamente richiamato. n) Le parti proseguiranno il percorso di coordinazione genitoriale, già intrapreso con la dottoressa , almeno sino al mese di marzo Per_3 2026. o) condannare, in caso di resistenza, la controparte, alla rifusio spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m.37/2018 e n.147/2022 oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”. Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi su esposti e per l'effetto rigettare l'appello proposto dal signor con conferma della Sentenza T_ di primo grado ed, in particolare: IN VIA PRELIMINARE E PRE IALE: - Rigettare l'appello proposto dal sig. nei confronti della Sentenza n. 1049/2024 resa dal Tribunale civile di Como in data T_ 13.09.2024 e pu l 1.10.2024 nella causa n. 3458/2021 R.G. – Giudice Dott. Lorenzo Azzi in quanto tardivo, essendo stato il presente gravame iscritto a ruolo il 22 novembre 2024 oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta il 22 ottobre 2024 con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
- Rigettare l'appello proposto dal sig. nei confronti della Sentenza n. T_ 1049/2024 resa dal Tribunale civile di Como in data 13.09.2024 ata il 1.10.2024 nella causa n. 3458/2021 R.G. – Giudice Dott. Lorenzo Azzi in quanto inammissibile per la carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. nonché per la violazione del divieto di ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Rigettare l'appello proposto dal sig. nei confronti della Sentenza n. 1049/2024 T_ resa dal Tribunale civile di Como in data 13.09.2024 e pu l 1.10.2024 nella causa n. 3458/2021 R.G.
– Giudice Dott. Lorenzo Azzi, perché inammissibile per tutti i motivi esposti in narrativa nonché infondato nel fatto e nel diritto e, conseguentemente, confermare in toto la Sentenza impugnata;
IN VIA SUBORDINATA: - Solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta On.le Corte di Appello adìta volesse riformare la Sentenza n. 1049/2024 resa dal Tribunale civile di Como in data 13.09.2024 e pubblicata il 1.10.2024 nella causa n. 3458/2021 R.G. – Giudice Dott. Lorenzo Azzi, si insta per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado che quivi si intendono integralmente richiamate e riproposte;
IN OGNI CASO: -Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio e del procedimento di reclamo. IN VIA ISTRUTTORIA: - Si richiamano e si danno per ritrascritti e riprodotti tutti i mezzi di prova dedotti nel giudizio di primo grado. Il tutto con espressa riserva di proporre ulteriori eccezioni, deduzioni, richieste e produzioni, nonché articolare prova per testi e formulare ulteriori richieste istruttorie nei modi e nei termini di cui al codice di rito”. Per il Curatore speciale :” Voglia l'ill.ma Corte d'appello di Milano, nel merito Grazie all'effetto devolutivo del giudizio: Raccogliere l'impegno dei genitori a mantenere attivo il percorso di coordinazione genitoriale (scadente al prossimo 15 febbraio 2025) per un ulteriore anno con incarico anche di definire il calendario di permanenza delle minori per la parte da concordare tra loro;
Sollecitare il servizio sociale tutela minori del Comune di Como a prendere in carico il nucleo secondo gli incarichi conferiti dal Tribunale di Como ed in particolare a trasmettere relazioni semestrali (comprensive di quelle del coordinatore genitoriale) al Giudice Tutelare competente per la vigilanza e l'attuazione del presente provvedimento;
riformare la sentenza n°1049- 2024 emessa dal Tribunale di Como in data 01-10-2024 in punto: Affidare le minori in via condivisa ai genitori con impegno degli stessi a mantenere attivo il percorso di coordinazione genitoriale per un altro anno;
Conferire Con al del Comune di Como, sentito il coordinatore genitoriale Dott.ssa , di valutare l'opportunità o Per_3 meno di attivare una figura educativa domiciliare presso la casa materna (essendo il padre a Como solo nei fine settimana di sua spettanza, giorni nei quali non è possibile reperire tali risorse) relazionando in merito il Con Giudice Tutelare, con incarico al di segnare eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che si dovessero verificare all'esito del percorso di coordinazione genitoriale;
in via istruttoria: procedere all'ascolto della minore richiedere relazione di aggiornamento da parte del Coordinatore genitoriale - se Persona_1 non prodotta in giudizio dalle parti – sull'andamento del percorso e degli impegni assunti anche con riguardo alla regolamentazione del calendario di permanenza con i genitori;
richiedere una relazione di aggiornamento al STM del Comune di Como come stabilito in sentenza;
richiedere una relazione di aggiornamento dalla psicologa Dott.ssa sull'andamento del percorso di sostegno piscologico avviato per in Per_4 Persona_1 punto spese: con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dell'erario in caso di conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle minori e diversamente da porre a carico solidale dei genitori sia con riguardo alle spese di primo grado di giudizio che della presente fase d'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza pronunciata in data 13.9.2024, il Tribunale di Como - provvedendo sulla domanda promossa in data 7.9.2021 da volta ad ottenere la separazione personale dalla Parte_1 moglie con la quale ha contratto matrimonio in Bulgaria in data Controparte_1 Per_ 16.6.2004 e nel corso del quale, rispettivamente il 29.4.2013 e il 25.2.2016, sono nate le figlie e l'affidamento congiunto delle due minori, con collocamento paritetico delle stesse, Per_2 l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, il mantenimento diretto delle figlie, oltre il 70 % delle spese straordinarie a carico della moglie e il restante 30% a proprio carico ed un contributo al mantenimento a proprio favore nella misura di 500,00 euro mensili e prendendo atto che il T_ con comparsa conclusionale depositata il 19.7.2024, ha modificato le proprie conclusioni in ragione dell'avvio, dal mese di settembre 2024, di un'attività lavorativa a tempo pieno a Parigi in qualità di project manager presso AMF, in particolare chiedendo il collocamento delle minori presso la madre, con ampio diritto di visita paterno, offrendo un contributo al mantenimento delle figlie pari a 500,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e prospettando la prosecuzione del percorso di coordinazione genitoriale già intrapreso, almeno sino al mese di marzo 2026 - ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ha affidato le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, ha condizionato il mantenimento del regime di affido congiunto alla prosecuzione del percorso di coordinazione genitoriale, prevedendo, in caso di interruzione, l'affido delle minori all'Ente, Comune di Como, ha disposto il collocamento prevalente delle minori presso la madre, ha regolamentato il diritto di visita paterno con modalità ampie (in particolare prevedendo che il padre possa tenere con sé le figlie a) il primo e il terzo fine settimane di ogni mese - salvo migliori accordi assunti con l'ausilio del coordinatore genitoriale - dal venerdì sera sino alla domenica sera;
b) qualora rientrasse in Italia, dal martedì dopo la scuola sino a cena compresa e il mercoledì da dopo la scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il giovedì mattina, oltre ai weekend alternati da venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle 19.00, ove vi sia scuola il lunedì mattina, altrimenti sino al lunedì mattina;
c) festività natalizie: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni;
d) vacanze estive da dividere equamente fra i due genitori da giugno (fine scuola) fino a settembre (inizio scuola), previo accordo da raggiungere entro il 30 aprile, in difetto, deciderà il coordinatore genitoriale : le prime due settimane con un genitore, le successive due con l'altro, le successive tre con un genitore, le successive tre con l'altro, salvi diversi accordi tra le parti;
e) carnevale con il padre;
f) festività pasquali e ulteriori festività da dividere fra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza; g) in caso di disaccordo fra le parti circa il principio dell'alternanza, gli anni dispari saranno di competenza paterna e gli anni pari di competenza materna;
), ha posto a carico del a partire dal mese di settembre 2024, l'obbligo T_ di versare, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, la somma di 250,00 euro ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo del Tribunale di Como, ha confermato, sino al mese di agosto 2024 compreso, le statuizioni economiche adottate dall'ordinanza presidenziale del 14.4.2022 (che prevedevano la dazione da parte del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, della somma di 200,00 euro mensili ciascuna, oltre il 30% delle spese straordinarie), ha posto definitivamente a carico della le spese della scuola CP_1 Per_ privata di per il periodo intercorrente dal gennaio 2024 sino ad agosto 2024, ha disposto l'integrale percezione degli assegni familiari svizzeri a favore della ha invitato i genitori a CP_1 Per_ mantenere il percorso psicologico già avviato a favore della figlia ha incaricato il Servizio sociale di Como di interloquire con il coordinatore genitoriale e di svolgere una attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, con attivazione di un intervento di ADM e trasmissione di relazioni semestrali (comprensive di quelle del coordinatore genitoriale) al giudice tutelare competente per la vigilanza, ha dichiarato l'inammissibilità delle domande formulate dalla CP_1 relative all'automobile e al finanziamento, ha condannato le parti a corrispondere all'Erario, nella misura del 50%, il compenso del Curatore speciale, liquidato in 5.810,00 euro ed ha compensato per la metà le spese di lite, liquidate in complessivi 14.231,00 euro, ponendo a carico del la T_ restante metà. In particolare il Tribunale, ripercorrendo il lungo iter giudiziario radicatosi su ricorso del T_ nel settembre 2021 e dando atto dei numerosi interventi attivati nel corso del giudizio a favore delle Per_ minori (sostegno psicologico per autorizzazione all' iscrizione della minore all'istituto privato San Carpoforo di Como, cui il padre si era opposto, nomina del Curatore speciale) e dei genitori (attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale, resosi necessario in ragione dell'elevata conflittualità delle parti, con conferimento di ampie facoltà di intervento a tutela delle minori, previo confronto con il Curatore speciale), ha ritenuto il materiale istruttorio a sua disposizione sufficiente ed idoneo a fondare una decisione su tutte le domande delle parti, considerando superfluo l'ascolto delle minori, sia perché di età inferiore ai 12 anni, sia in ragione della sostanziale convergenza delle richieste dei genitori in ordine al regime di affido, al collocamento prevalente delle due bambine e alle frequentazioni con il padre. In particolare, quanto all' affido delle minori, il Tribunale non ha ritenuto che sussistessero i presupposti per derogare al regime preferenziale voluto dal legislatore, pur a fronte dell'elevata conflittualità genitoriale che influisce negativamente sulle condizioni di benessere delle due bambine e ritenendo, a tale fine, protettivo il mantenimento del percorso di coordinazione genitoriale avviato dalla coppia, con funzioni di monitoraggio della situazione familiare, di sostegno delle competenze genitoriali e di modulazione del diritto di visita paterno, ha attribuito in via automatica, in caso di interruzione da parte dei coniugi, l'affido delle minori all'Ente, conferendo al Servizio territoriale compiti di monitoraggio, di mediazione e di intervento nella regolamentazione dei rapporti con il padre e nelle decisioni rilevanti per le due bambine, in caso di conflitto genitoriale. Per_ Quanto al collocamento di e il Tribunale ha ritenuto superata la contrapposizione Per_2 genitoriale (avendo originariamente il padre chiesto il collocamento paritetico delle figlie, cui la madre si era opposta), alla luce della richiesta formulata dal nelle proprie comparse T_ conclusionali, depositate il 19.7.2024, di collocare le figlie in via prevalente presso la madre in ragione del proprio imminente trasferimento lavorativo a Parigi. Al riguardo, il Tribunale, affermando che né il curatore speciale, né il coordinatore genitoriale si sono espressi a favore di un collocamento paritetico delle minori, ha evidenziato che, pur avendo entrambi i genitori attivamente cooperato nella gestione delle figlie, tuttavia la madre ha assunto un ruolo predominante, ruolo riconosciuto anche dal provvedimento presidenziale, che aveva disposto il collocamento prevalente delle minori presso la ed assegnato alla stessa la casa CP_1 familiare. Con riguardo ai tempi di incontro tra padre e minori, il Tribunale, prendendo atto dell'imminente trasferimento lavorativo in Francia del SL ed affermando che tale evenienza non deve compromettere la continuità dei rapporti tra padre e figlie, ha individuato una modalità di frequentazioni flessibile, come sopra dettagliatamente riportata, con possibilità di introdurre modifiche in caso di presenza del padre in Italia. In accoglimento delle richieste del Curatore speciale, il Tribunale, evidenziando le criticità comunicative esistenti tra i genitori ed in vista dell'imminente trasferimento del padre in Francia, comportante significative modifiche degli assetti di vita, ha, inoltre, incaricato il Servizio sociale territoriale di effettuare un 'attenta attività di monitoraggio del nucleo familiare e delle condizioni psico fisiche delle minori, con attivazione di un intervento di ADM ed il mantenimento del supporto Per_ psicologico a favore di Quanto, infine, alle questioni economiche, il Tribunale, ricostruendo le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti (la percepisce uno stipendio netto mensile pari a 6.500,00 chf, CP_1 comprensivi di assegni familiari, ammontanti a 400,00 chf, sostiene le spese di locazione della casa dove attualmente vive pari a 1.400,00 euro mensili, oltre alle spese condominiali ed utenze, ha contratto tre finanziamenti dell'importo di euro 436,00, 227,00 e 241,00, provvede al pagamento delle scuole private delle figlie, ammontante a 3.900,00 e 3.760,00 euro annui e dei corsi extrascolastici, mentre il ha percepito, nel 2023, un' indennità di 1.200,00 euro mensili, T_ sostiene un canone di locazione pari a 800,00 euro mensili ed è comunque munito di capacità lavorativa, avendo in comparsa conclusionale dichiarato di avere trovato un'occupazione a Parigi che gli consente di versare un contributo al mantenimento delle figlie pari a 500,00 euro mensili e di sostenere il canone di locazione della casa a Como), ha ritenuto congrua la somma di 500,00 euro mensili, come peraltro offerto dal nella propria comparsa conclusionale, con decorrenza T_ dal mese di settembre 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie, confermando per il pregresso le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 14.4.2022. Con riferimento alla domanda svolta dal di ottenere un contributo al proprio T_ mantenimento da parte della moglie, il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la relativa dazione, né nel presente, stante l'avvio della nuova attività lavorativa, né in passato, in ragione dell'alta professionalità della parte, della mancata attivazione nella ricerca di un'occupazione anche meno soddisfacente rispetto alle propria aspettative e della intervenuta rinuncia in sede di comparsa conclusionale. Quanto alle spese di lite, il Tribunale, rilevando la prevalente soccombenza del rispetto T_ alle domande rinunciate solo in sede di scritti conclusionali (collocamento, mantenimento della prole, mantenimento per sé) e tenuto conto dell'esito del subprocedimento e del reclamo in Corte d'Appello, ha ritenuto equo compensarle nella misura della metà, ponendo a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese del Curatore speciale, senza operare il dimezzamento di cui all'art. 130 DPR 115/2002, come di recente ritenuto possibile dalla giurisprudenza.
2.Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 21.11.2024, ha Parte_1 proposto tempestivo appello ed ha chiesto, in via preliminare, una dichiarazione di nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, nel merito e in via principale, la prosecuzione del percorso di coordinazione genitoriale sino alla data del 1.3.2026 e l'autorizzazione dei coniugi alla reciproca autorizzazione all'espatrio delle figlie minori;
con efficacia retroattiva dal giudizio di primo grado e sino alla data del 30.8.2024, ha chiesto l'affido congiunto delle figlie, il loro mantenimento diretto da parte di ciascun genitore , oltre il 70% delle spese straordinarie a carico della madre ed il restante 30% a carico del padre, l' assegnazione dell'assegno unico nella misura del 50% ad entrambi i genitori;
dalla data del 1.9.2024, ha chiesto l' affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori, la regolamentazione del diritto di visita nei termini riportati nelle conclusioni sopra richiamate e la prosecuzione del percorso di coordinazione genitoriale fino al mese di marzo 2026; dalla data del 1.10.2024, ha chiesto la previsione del contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di 500,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
in via istruttoria, ha chiesto l' ammissione a tutti i mezzi di prova già richiesti nelle memorie istruttorie depositate in primo grado, da intendersi integralmente richiamate, con condanna della controparte alle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio. Con il primo motivo di appello, la difesa ha eccepito la nullità della sentenza di primo T_ grado con riferimento alle statuizioni in tema di affidamento e di collocamento delle figlie minori, per mancata instaurazione del contraddittorio e per violazione del giusto processo ex art. 111 Cost. Per_ con riferimento all'omesso ascolto della minore e alla breve durata dell'incarico del Curatore speciale. A tale riguardo, la difesa ha affermato che nonostante fosse stata in più occasioni evidenziata dal proprio assistito la forte conflittualità dei genitori, idonea a perturbare la serenità delle due minori e ad inficiare un equilibrato esercizio della cogenitorialità, il Tribunale ha omesso di disporre una Per_ CTU psicodiagnostica, di effettuare un' indagine psicosociale e di ascoltare la minore come richiesto dal padre, non ravvisando fattori di significativa inidoneità educativa dei genitori e senza valutare la sussistenza di capacità di discernimento della minore. La difesa ha, quindi, affermato che la nomina del Curatore speciale (avvenuta in data 10.1.2024) ha avuto una durata troppo breve per consentire di rappresentare al meglio le esigenze delle minori, avendo il Tribunale rigettato la richiesta di rinvio di 6 mesi del procedimento, avanzata dalla difesa e dal Curatore speciale all'udienza del 15.5.2024, per consentire di mantenere una cornice T_ istituzionale, che avrebbe meglio tutelato i diritti delle minori durante l'avvio del percorso di coordinazione genitoriale ed avendo invitato le parti alle conclusioni. La difesa ha, quindi, contestato la statuizione della sentenza impugnata avente ad oggetto l'automatica previsione dell'affido all'Ente delle minori in caso di interruzione del percorso di coordinazione genitoriale da parte dei genitori, in assenza di uno specifico provvedimento giudiziale, statuizione che contrasta e vanifica l'essenza di tale percorso, che presuppone la spontanea adesione delle parti. La difesa affermando, poi, che le statuizioni contenute nel provvedimento presidenziale del 14.4.2022 - prevedendo un collocamento prevalente delle minori presso la madre e non accogliendo la richiesta di collocamento alternato, che avrebbe consentito al padre di recarsi in Francia con maggiore regolarità - hanno, di fatto, limitato ingiustamente il diritto di visita del frustrando la possibilità delle due bambine di accedere liberamente alla figura paterna, T_ ha contestato quanto ritenuto dal Tribunale circa il ruolo predominante della madre nella gestione delle figlie e ciò anche in considerazione del fatto che dal momento del trasferimento del nucleo familiare in Italia, avvenuto nel 2018, il ha accantonato la propria carriera professionale per T_ occuparsi in via prevalente dell'accudimento delle due minori. In particolare, la difesa ha affermato che non corrisponde al vero che il padre abbia rivestito un ruolo secondario nella gestione delle figlie durante la vita matrimoniale, essendo, tale evenienza, stata la diretta conseguenza delle inique statuizioni assunta dal Tribunale di Como con ordinanza del 14.4.2022 e dell'enorme sproporzione dei redditi esistente tra i coniugi, che ha posto la madre nelle condizioni di assumere in autonomia ogni decisione riguardante le figlie, di porsi con modalità prevaricanti, minimizzando le condizioni di fragilità delle minori, con conseguenti effetti destabilizzanti per le due bambine. La difesa affermando, inoltre, che pur essendo, nell'attualità, inevitabile il collocamento prevalente delle figlie presso la madre, stante la necessità del padre di fare rientro in Francia per lavoro, ha, tuttavia, dedotto che se il Tribunale avesse disposto una CTU o accertamenti tramite il Servizio sociale o avesse provveduto all'ascolto delle minori, differenti sarebbero state le determinazioni assunte in sede presidenziale, con ricadute diverse sulle condizioni di benessere delle minori. Per_ La difesa ha, poi, eccepito che dal mancato ascolto della minore che avrebbe dovuto essere effettuato dal Tribunale prima del deposito delle comparse conclusionali delle parti, discende la nullità della sentenza, avendo il Tribunale deciso sull'affidamento delle due bambine senza procedere al loro ascolto e senza valutarne le capacità di discernimento. Sullo specifico aspetto, la difesa ha stigmatizzato la motivazione addotta dal Tribunale, in quanto riferita a circostanze apprese successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, che non possono giustificare l'omissione realizzatasi in precedenza. La difesa, nell'insistere in ordine ad una dichiarazione di nullità della sentenza in relazione alle statuizioni relative all'affidamento e al collocamento delle minori, ha affermato che le richieste formulate dal padre nella propria comparsa conclusionale, non sono dettate da una libera scelta del proprio assistito, essendo la diretta conseguenza delle erronee determinazioni assunte dal Tribunale nel corso del giudizio di primo grado, che non hanno riconosciuto l'importanza del ruolo di accudimento del padre, né la sproporzione dei redditi tra le parti, né la gravità del conflitto genitoriale. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha contestato le statuizioni di natura economica T_ disposte dal Tribunale, assunte in sfregio alla disparità reddituale delle parti e non considerando che il nei tre anni precedenti alla separazione, aveva percepito un'indennità di T_ disoccupazione mai smentita dalla moglie, essendosi offerto di seguire la in Italia, per CP_1 consentirle di accettare un'offerta lavorativa vantaggiosa, così sacrificando le proprie aspettative professionali. Al riguardo, la difesa ha affermato che a seguito della crisi coniugale, il si era attivato per T_ la ricerca di un lavoro e non avendo trovato alcun impiego né in Italia né in Svizzera, si era determinato, nel 2021, ad avviare un'attività in proprio orientata sul mercato francese, progetto, tuttavia, naufragato a seguito del diniego del collocamento alternato delle figlie, che gli avrebbe consentito di recarsi in Francia per periodi continuativi. La difesa ha, altresì, evidenziato che a fronte del ridotto introito mensile derivante dall'indennità di disoccupazione francese, il non ha potuto incolpevolmente versare il contributo T_ disposto a suo carico per il mantenimento delle figlie, come peraltro riconosciuto dalla Procura di Como, che ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale radicatosi a seguito della denuncia della ai sensi dell'art. 570 c.p. CP_1
La difesa affermando, poi, che il Tribunale ha innalzato il contributo paterno al mantenimento delle figlie in virtù delle circostanze apprese dalla comparsa conclusionale del senza neppure T_ disporre di alcuna documentazione relativa alla sua attuale situazione reddituale, prevedendo, poi, a favore della madre la percezione integrale degli assegni unici per le figlie minori, ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza appellata, venga revocato sino al mese di agosto, con efficacia retroattiva, il contributo paterno stabilito in 200,00 euro mensili, mantenendo le percentuali delle spese straordinarie nella misura disposta dall'ordinanza presidenziale del 14.4.2022 e confermando Per_ che la retta scolastica della scuola di sia posta esclusivamente a carico della madre. La difesa ha, quindi, affermato che il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di mantenimento in favore del ritenendola rinunciata in sede di comparsa conclusionale ed T_ ha affermato che i giudici hanno ignorato che la dedotta capacità lavorativa del predetto si può realizzare solo in Francia, come dimostrato dal fatto che la nuova attività lavorativa è stata reperita a Parigi, dopo ben tre anni dalla sua condizione di disoccupazione. Quanto, infine, alle spese processuali, la difesa, chiedendo la compensazione delle spese tra le parti, ha dedotto l'iniquità della specifica statuizione di primo grado, in quanto motivata dal fatto che l'intervenuta rinuncia delle domande del sia avvenuta solo in sede di comparse T_ conclusionali e comunque assunta in assenza di una pronuncia di rigetto dell'istanza di mantenimento a favore del marito. La difesa ha, inoltre, evidenziato che il Curatore speciale risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Con istanza ex art. 127 bis co. 2 c.p.c. del 3.12.2024, la difesa ha chiesto la trattazione in T_ presenza dell'udienza del 4.3.2025, già fissata con provvedimento presidenziale del 28.11.2024 con modalità di trattazione scritta, domanda accolta da questa Corte con successivo provvedimento del 10.2.2025.
3.Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 3.2.2025, CP_1
ha chiesto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello poiché depositato oltre il
[...] termine di legge e comunque generico per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e per violazione del divieto di ius novorum di cui all'art.345 c.p.c.; in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato ed in via subordinata, l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado, con l' ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti e vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi. In via preliminare, la difesa ha eccepito la tardività dell'atto di appello, risultando depositato in data 22.11.2024 e pertanto oltre il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata alla controparte e al Curatore speciale a mezzo PEC, in data 22.10.2024. La difesa sottolineando la correttezza della decisione assunta dal Tribunale, ha, inoltre, CP_1 dedotto che la genericità dei motivi di appello, stante l'assenza di una puntuale critica all'iter logico utilizzato dal giudice, con una riproposizione di argomentazioni svolte in primo grado, in assenza di argomenti specifici idonei al riesame ed ha eccepito la violazione del divieto di ius novorum, avendo controparte chiesto la modifica delle proprie conclusioni di primo grado in punto affido e diritto di visita, con conseguente introduzione di domande nuove. Quanto al merito, la difesa ha eccepito l'infondatezza del primo motivo di appello ed ha CP_1 affermato l'inconcludenza delle argomentazioni di controparte, atteso che il giudizio di primo grado si è ritualmente svolto nel contradditorio delle parti, non essendo, neppure, stato circostanziato il pregiudizio asseritamente subito ed avendo il nel corso del giudizio di primo grado, T_ azionato sub procedimenti e reclami alla Corte d'Appello, che, pur consentendogli di svolgere a pieno il suo diritto di difesa, non hanno, tuttavia, mai trovato accoglimento. La difesa ha, quindi, stigmatizzato le censure mosse da controparte circa il mancato avvio di una CTU, avendo lo stesso sempre richiesto l'affido condiviso delle figlie, stante l'assenza di T_ manifeste carenze ed inidoneità genitoriali, non essendo, peraltro, la conflittualità della coppia, ritenuta dalla giurisprudenza preclusiva al regime di affido condiviso, derivandone che la decisione in punto affido assunta dal Tribunale, comunque opportunamente motivata, è conforme alle richieste di entrambi i genitori, formulate in sede di precisazione delle conclusioni. La difesa ha, quindi, dedotto che deve essere confermata anche la decisione assunta dal Tribunale in punto collocamento delle minori, alla luce del fatto che il come dallo stesso riferito, ormai T_ vive e lavora in Francia, sicché non è in grado di garantire alle figlie una presenza fisica costante, né si possono prospettare continue trasferte delle due bambine a Parigi.
A tale riguardo, la difesa ha evidenziato che lo stesso ha chiesto nel proprio ricorso in T_ appello (cfr. punto i) pag. 26) di disporre l'affido condiviso delle minori ed il loro collocamento prevalente presso la madre, sicché non è dato comprendere in quale errore sia incorso il Tribunale. La difesa ha, poi, affermato la correttezza della statuizione assunta dal Tribunale in relazione al diritto di visita, non ritenendo corrispondente all'interesse delle minori, stante l'intervenuto trasferimento del padre a Parigi, una frequentazione paritetica dei genitori. Con riferimento al mancato ascolto delle minori, la difesa ha affermato che tale scelta è stata opportunamente motivata dal Tribunale, che ha ritenuto l'ascolto in contrasto con l'interesse di Per_ e di e comunque superfluo, stante l'accordo raggiunto dai genitori in punto visite e la Per_2 mancanza di incidenza sulle questioni relative all'affido e al collocamento delle due bambine. Quanto alle questioni economiche, la difesa ha eccepito l'infondatezza delle censure avversarie, volte ad affermare che l'impegno profuso dal padre per mantenersi in Italia, rinunciando alla propria carriera e sostenendo un elevato canone di locazione per restare vicino alle figlie, abbia pienamente integrato il proprio onere di mantenere la prole. Al riguardo, la difesa ha evidenziato che il ha sempre disatteso ai propri obblighi di Pt_2 mantenimento, adducendo motivi di dissesto finanziario, ormai del tutto venuti meno, demandando, così, l'integrale mantenimento delle figlie alla moglie, la quale nel corso degli anni, ha dovuto sobbarcarsi spese ed enormi sacrifici, benché il marito non abbia mai rinunciato a spese ludiche per vacanze e per ristoranti per sé e per la sua nuova compagna. La difesa, infine, chiedendo una pronuncia di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 cpc, ha affermato la corretta statuizione del Tribunale, anche con riferimento agli assegni familiari, posti integralmente a favore della madre, in ragione del collocamento prevalente delle minori presso di sé. Per_
4. Con comparsa di costituzione del 4.2.2025, il Curatore speciale delle minori e ha Per_2 chiesto la riforma della sentenza impugnata, l'affido delle bambine in via condivisa ai genitori con l'impegno degli stessi di mantenere il percorso di coordinazione genitoriale per un altro anno, l'incarico al Servizio sociale di Como di valutare l'attivazione di un intervento di ADM presso Per_ l'abitazione materna, con obbligo di relazione al giudice tutelare e l'ascolto della minore In particolare, il Curatore, riportando gli esiti dell'attività difensiva svolta successivamente alla proposizione del presente appello, ha dichiarato di avere incontrato le due minori, rilevando, Per_ quanto a un soddisfacente andamento scolastico e la positività del percorso psicologico e quanto ad entrambe, la gioia per l'avvio di un corso di danza e la difficoltà vissuta rispetto al trasferimento in Francia del padre, che tuttavia sentono quotidianamente telefonicamente ed incontrano sia a Como che a Parigi durante i fine settima di sua spettanza, essendosi ormai abituate a tale routine, rispetto alla quale hanno evidenziato, quali aspetti di criticità, la mancanza del genitore nella loro quotidianità e la presenza della compagna del che non apprezzano e T_ con la quale non hanno instaurato una positiva relazione. Il Curatore ha, poi, riportato gli esiti dei colloqui intrattenuti con il coordinatore genitoriale, dai quali è emerso un andamento positivo del percorso, che si svolge con incontri mensili e che ha visto un miglioramento delle relazioni interpersonali dei genitori, i quali sono maggiormente in grado di assumere scelte condivise, di parlarsi e di incontrarsi senza pregiudizi per le figlie. Per_ Il colloquio intrattenuto con la psicologa di ha, inoltre, evidenziato che la madre è apparsa maggiormente collaborante e che la minore non è più ostile all'intervento terapeutico intrapreso, essendosi un po' “sboccata”, iniziando a parlare di aspetti emotivi relativi alla scuola, alla relazione con i pari e alla fatica di non vivere più la quotidianità con il padre. Il Curatore ha, quindi, riportato che il Servizio sociale non ha ritenuto opportuno prendere in carico il nucleo familiare e di attivare l'intervento di ADM per mancanza di pregiudizio per le minori, stante il monitoraggio del coordinatore genitoriale incaricato dal Tribunale. Quanto ai motivi di appello, il Curatore ha affermato, richiamando recente giurisprudenza di legittimità, l'irrilevanza dell'errore procedimentale commesso dal giudice di primo grado che ha nominato tardivamente il curatore speciale, dovendosi, semmai verificare, nella presente sede, se tale tardiva nomina abbia comportato un pregiudizio ai danni delle minori, con conseguente rinnovazione degli atti ritenuti affetti da nullità. Al riguardo, il Curatore ha affermato che dal momento della sua nomina, fino alla definizione del procedimento di primo grado, ha ascoltato le minori due volte ed ha interloquito con la Per_ coordinatrice genitoriale e con la psicologa di sicché non vi è stato alcun pregiudizio in relazione al tempo ristretto dello svolgimento del proprio incarico, bensì rispetto alla mancata rimessione della causa a ruolo, al fine di meglio valutare le ricadute che dal mutamente degli assetti di vita del nucleo potevano derivare sulle due bambine. Per_ Con riferimento all'ascolto della minore il Curatore ha affermato che essendo la ragazzina prossima al compimento dei 12 anni, appare opportuno il suo ascolto in relazione alla previsione in sentenza dell' affido all'Ente e di avvio di un intervento di ADM. Con riferimento alla statuizione in punto affido, il Curatore ha affermato la non correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha disposto, in via automatica, l'affido delle minori all'Ente nell'ipotesi di interruzione del percorso di coordinazione genitoriale da parte dei genitori, in assenza di una valutazione delle competenze genitoriali e di pregiudizi che possono discendere ai danni delle minori da eventuali carenze, fattori che devono, comunque, essere accertati con un giudizio prognostico e sulla base di elementi concreti. Il Curatore ha, quindi, affermato che nell'attualità sono presenti importanti segnali positivi che non consentono una devoluzione automatica all'Ente dell'affido delle minori, tenuto, altresì, conto del fatto che le stesse sono serene, solo dispiaciute di non vedere abbastanza il papà, ma non in difficoltà rispetto alle decisioni assunte dai genitori che, di fatto, stanno portando avanti la loro crescita senza ulteriore acredine ( cfr. memoria di costituzione del Curatore, pag. 22). Con riferimento, infine, ai tempi di incontro con il padre, il Curatore ha affermato l'opportunità che tale aspetto venga affrontato dalle parti nell'ambito del percorso di coordinazione genitoriale, al fine di stabilire il migliore assetto degli incontri delle minori con ciascun genitore.
5.Con aggiornamento del 27.1.2025, il Servizio sociale del Comune di Como ha riferito che il nucleo familiare delle minori non è mai stato in carico al Servizio territoriale, avendo il Tribunale disposto l' intervento del coordinatore genitoriale e che il primo aggiornamento al GT sarà effettuato nel giugno del 2025.
6. Con relazione del 2.3.2025, il coordinatore genitoriale ha riportato che i genitori hanno partecipato con impegno, puntualità e motivazione al percorso avviato, rispetto al quale hanno investito in modo significativo, raggiungendo miglioramenti in relazione alla maggiore capacità di entrambi di preservare le figlie dal conflitto e da comunicazioni reciprocamente svalutanti, residuando, allo stato, aspetti di criticità connessi alle tematiche economiche. Conclusivamente, il coordinatore genitoriale ha prospettato la necessità di mantenere il percorso avviato, nella prospettiva di assicurare uno spazio di dialogo e di confronto alla presenza di un soggetto terzo.
7. L'udienza del 4.3.2025 è stata tenuta alla presenza di tutte le parti costituite e dei difensori. Preliminarmente i genitori, riportando che il percorso di coordinamento genitoriale sta proseguendo positivamente, si sono dichiarati disponibili a mantenerlo per un ulteriore anno. Il padre ha dichiarato di lavorare in Francia, di versare il mantenimento delle figlie nella misura di 500,00 euro mensili, di incontrare le minori due fine settimana al mese dal sabato mattina fino alla domenica sera e che allo stato, pur desiderando di stare di più con le figlie, non può modificare dette tempistiche delle visite, avendo da poco iniziato a lavorare. La madre, affermando di riuscire a comunicare con modalità più distese con il marito, ha riportato che le minori sono serene, che, oltre agli incontri mensili, mantengono contatti telefonici con il padre, Per_ che sta continuando il percorso psicologico e che non è allo stato necessario un intervento di ADM, fruendo le minori di un intervento settimanale di tutoring, che le supporta dal punto di vista scolastico. A tale riguardo, anche il padre ha riferito di non ritenere necessario un intervento di ADM a favore Per_ di Il Curatore ha, a sua volta, riferito di avere incontrato le minori il 27.1.2025 e di averle trovate Per_ serene, che sta proseguendo positivamente il suo percorso psicologico, come confermato dalla terapeuta, che i genitori concordano sull'utilità dello stesso e che le due bambina desidererebbero vedere di più il papà, anche se sono consapevoli che ciò, in questo momento, non è possibile. La madre ha, quindi, riportato che gli arretrati per il mantenimento delle figlie non corrisposti dal padre ammontano a circa 12.000,00 euro e che le spese straordinarie non versate dal SL ammontano ad un importo paritetico. A tale riguardo, su sollecitazione della Corte, il ha dichiarato di non essere in grado di T_ restituire tali somme neppure per il tramite di una rateizzazione, essendo, nell'attualità, onerato di molti debiti e di potere restituire solo gli arretrati corrisposti dalla moglie per la scuola privata delle minori, ammontanti a circa 7000,00 euro. All'esito la Corte, rilevata l'impossibilità di addivenire ad una composizione conciliativa della vertenza, sentito il PG, che ha chiesto la conferma della sentenza appellata e le parti, che riportandosi alle proprie conclusioni ne hanno chiesto l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
8. Ritiene la Corte che i motivi di appello debbano trovare parziale accoglimento e che, conseguentemente, la sentenza impugnata debba essere riformata nei termini di seguito illustrati. Deve, preliminarmente essere superata l'eccezione di tardività dell'appello, sollevata dalla difesa rilevandosi che il deposito telematico dell'atto introduttivo è stato effettuato in data CP_1 21.11.2024 alle ore 12.46 e pertanto nel termine previsto dalla legge, risultando rispettati i trenta giorni dall'intervenuta notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il 22.10.2024. Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex artt. 342 e 348 bis cpc formulata dall'appellata, in quanto nell'atto di impugnazione l'appellante ha specificato in modo chiaro i propri assunti, rispettando appieno il disposto dell'art.342 cpc, tant'è che l'appellato è stato in grado di controdedurre compiutamente su ogni circostanza di fatto e su ogni prospettazione in diritto illustrate nell'atto di appello. Deve, infatti rilevarsi che interpretazioni eccessivamente rigoristiche del nuovo testo dell'art. 342 cpc, sia pur basate sulla valorizzazione del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo, trovano uno sbarramento a livello sovra nazionale (così Corte EDU 27 luglio 2007, Cass. Sez.Un. n.5700 del 2014; Cass. Sez.Un. n.9558 del 2014). Questi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito “gli artt. 342 e 434 cpc nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l.134 del 2012 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze , affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo alla decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “ revisio prioris instantiae” del giudice di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata “ (cfr. Cass. Sez.Un. sentenza n. 27199 del 16.11.2027). Alla luce di tali premesse si ritiene l'eccezione infondata. Deve, altresì, essere respinta l'eccezione avente ad oggetto la violazione del divieto di ius novorum di cui all'art. 345 cpc, rilevandosi che le censure mosse dalla difesa appellante al provvedimento impugnato attengono le statuizioni relative al periodo antecedente alla data del 1.9.2024, momento dal quale la difesa ha modificato, con comparse conclusionali depositate il T_ 19.7.2024, le proprie originarie richieste in punto collocamento delle minori, diritto di visita e mantenimento paterno. Al riguardo, va osservato che la sentenza impugnata, recependo le richieste paterne - modificatesi a seguito del reperimento in Francia da parte del a far tempo dal 1.9.2024, di una nuova e T_ remunerata attività lavorativa e del suo conseguente stabile trasferimento a Parigi - ha correttamente disposto il collocamento prevalente delle minori presso l'abitazione della madre a Como, ha previsto un calendario di incontri tra le bambine ed il padre modulandolo con elasticità, al fine di consentire all'uomo di mantenere con le figlie un rapporto continuativo in occasione delle trasferte in Italia ed ha individuato in 500,00 euro mensili il contributo economico paterno al loro mantenimento, con decorrenza dal mese di settembre 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie. All'odierna udienza, parte appellante ha riferito di lavorare stabilmente in Francia, di percepire una retribuzione che gli consente di versare il mantenimento mensile a favore delle figlie di 500,00 euro, come disposto dal Tribunale di Como e di incontrare regolarmente le due minori a fine settimana alternati, non potendo, nell'attualità, effettuare incontri più frequenti, avendo iniziato da poco la nuova attività lavorativa. Alla luce di tali premesse, ritiene la Corte di confermare le disposizioni della sentenza impugnata che riguardano l'attuale regime di collocamento delle minori, l'entità del contributo paterno al loro mantenimento economico a far tempo dal 1.9.2024, statuizioni peraltro corrispondenti alle richieste avanzate dal in sede di comparse conclusionali e le modalità di incontro tra padre e figlie, T_ ritenendosi la regolamentazione individuata dal Tribunale - ispirata ad un criterio di flessibilità rispettoso delle esigenze lavorative del padre- conforme all'interesse delle due bambine di mantenere un significativo e continuativo rapporto con la figura paterna. Venendo all'esame degli specifici motivi di appello, ritiene la Corte del tutto privo di pregio il primo motivo di appello, avente ad oggetto la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo ex art.111 Cost., in relazione alla tardiva nomina Per_ del Curatore speciale, del mancato espletamento di CTU e dell'omesso ascolto della minore Quanto ai motivi di doglianza relativi al Curatore speciale che, secondo la difesa di parte appellante, avrebbe dovuto, in ragione dell'elevata conflittualità genitoriale, essere nominato ben prima del 10.1.2024, avendo tale ritardo comportato una lesione del diritto di difesa delle minori, si osserva che la giurisprudenza di legittimità formatasi sullo specifico aspetto prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, aveva ritenuto che, nei procedimenti c.d. de potestate, comportanti ipotesi di limitazione della responsabilità genitoriale, occorresse procedere alla nomina di un curatore speciale per la rappresentanza del minore in giudizio e all'integrazione del contraddittorio, arrivando ad affermare che il procedimento di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale era affetto da nullità, qualora non fosse stato nominato il curatore speciale del minore, essendo il giudice di merito sempre tenuto, negli specifici giudizi, alla nomina del curatore speciale ai sensi dell'art.78 c.p.c. (cfr. Cass.Sez.1 civ. ordinanza n.1471, 25.1.2021). Nel caso in esame, il giudizio di primo grado è stato celebrato alla presenza di due genitori che esercitavano l'affido delle figlie minori con modalità condivise e pertanto al di fuori delle ipotesi che, secondo la giurisprudenza, avrebbero richiesto, a pena di nullità, la nomina del Curatore speciale, non rappresentando nel nostro sistema processuale, la conflittualità genitoriale, un'evenienza dalla quale fare discendere l'obbligatorietà della presenza del rappresentante del minore. In proposito, va osservato che neppure la riforma Cartabia, recependo all'art. 473 bis.8 c.p.c. le vecchie norme codicistiche e le indicazioni giurisprudenziali, non ha ritenuto la conflittualità genitoriale un'ipotesi dalla quale fare discendere obbligatoriamente la nomina del curatore speciale, prevedendo il comma 2 della norma, la facoltà del giudice di valutare, caso per caso, se la conflittualità esasperata renda in concreto i genitori inidonei a rappresentare gli interessi del figlio minore. Dalla lettura della citata norma, si evince, infatti, che gli ambiti nei quali oggi è obbligatoria la nomina del curatore speciale, riguardano i giudizi de potestate, i provvedimenti di cui all'art. 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli artt.2 e segg. L.184/83, le situazioni di pregiudizio per il minore tali da precludere l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori e le ipotesi in cui la nomina del curatore sia stata richiesta dal minore che abbia compiuto i 14 anni, sicché, come detto, la conflittualità genitoriale non è un' ipotesi che impone al giudice di procedere obbligatoriamente alla nomina del rappresentante processuale del minore. Ciò posto, nessuna violazione, comportante nullità della sentenza, si ravvisa nell'operato del Tribunale, non essendosi, neppure, verificate ricadute pregiudizievoli ai danni delle minori in conseguenza della dedotta tardiva nomina del Curatore, atteso che, come peraltro riportato dallo stesso Curatore speciale nella propria memoria di costituzione, nessun effetto deteriore è conseguito ai danni delle minori dalla breve durata del proprio incarico, essendo le due bambine state sentite in più occasione ed essendo state possibili frequenti interlocuzioni con il coordinatore genitoriale, già da tempo nominato dal Tribunale ed investito di ampi poteri di intervento sia nei confronti dei genitori, che delle minori. Al riguardo si rileva, infatti, che il Tribunale prevedendo l'avvio dell'intervento di coordinazione genitoriale aveva previsto, nell'ambito dello svolgimento di tale incarico da parte del terapeuta, ampi poteri di monitoraggio delle condizioni di benessere delle due bambine. Parimenti, alla luce di quanto riportato all' odierna udienza, sia dai genitori che dal Curatore speciale in relazione alle condizioni di serenità delle due bambine e al positivo andamento dei rapporti interpersonali dei genitori, si può affermare che nessun effetto pregiudizievole è disceso dal mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta difensiva, avallata dal Curatore, di mantenere pendente il procedimento per ulteriori 6 mesi, rilevando, sullo specifico aspetto, che la decisione assunta dal Tribunale, nel rispetto del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo, di addivenire alla definizione del procedimento, non ha determinato alcun pregiudizio, né ai danni delle minori, né ai danni dei genitori, essendosi il progetto formalizzato in sentenza sviluppato regolarmente, consentendo al nucleo di ritrovare maggiore stabilità e pacificazione relazionale. Prive di pregio appaiono, inoltre, le argomentazioni difensive tese a ravvisare motivi di nullità della sentenza impugnata per il mancato espletamento di una CTU sulle competenze genitoriali, benchè richiesta dal padre, in ragione dell'elevata conflittualità genitoriale. A tale riguardo, si osserva che correttamente il Tribunale non ha ritenuto necessario disporre un accertamento psicodiagnostico sul nucleo familiare, stante l'assenza di elementi che potessero deporre per una inidoneità dei genitori nello svolgimento delle loro funzioni educative ed accuditive, per altro neppure mai prospettato dal il quale, sin dagli esordi del T_ procedimento di primo grado, ha sempre chiesto l'affido condiviso delle figlie, così dimostrando di riporre piena fiducia nelle capacità genitoriali materne. Del tutto infondate, appaiono, inoltre le censure mosse alla sentenza di primo grado in relazione all'erronea valutazione operata dal Tribunale delle competenze genitoriali paterne, che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto portare all'espletamento di una CTU e che, in assenza di adeguati approfondimenti, avrebbe ingiustificatamente condotto i giudici di prime cure a ritenere la madre più adeguata nella gestione delle figlie e a disporre, con provvedimento presidenziale del 14.4.2022, il collocamento prevalente delle due bambine presso la genitrice. Dalla lettura del provvedimento presidenziale non emerge, infatti, alcuna valutazione deteriore del padre, essendo di contro stato riportato che entrambi i genitori partecipano attivamente alla quotidiana gestione delle figlie, affermazione dalla quale è discesa la previsione di un ampio diritto di frequentazione tra padre e figlie, anche se non nella forma del collocamento paritetico richiesto dal
A tale riguardo, si osserva che il Tribunale ha semplicemente riportato una maggiore T_ presenza (cfr. ruolo prevalente) della madre nell'assistenza delle bambine per i compiti scolastici, viste anche le difficoltà linguistiche del padre, (peraltro riscontrate anche da questa Corte all'odierna udienza), nella fase dell'addormentamento e nella preparazione dei pasti, sicché coerentemente, stante la l'età delle due bambine, ha disposto un collocamento prevalente presso la genitrice, anche al fine di assicurare alle stesse una continuità abitativa nella casa familiare ed evitare destabilizzanti continui spostamenti da una casa all'altra. Deve, inoltre, affermarsi che il collocamento alternato presuppone l'assenza di aspra conflittualità dei genitori e una buona predisposizione alla collaborazione (condizioni che, nel caso in esame, al momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, non erano presenti, tanto da avere reso necessario l'avvio di un intervento di coordinazione genitoriale) e che il giudice può sempre individuare un assetto che si discosti da una frequentazione paritaria dei genitori e ciò al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, sicché è stato affermato in giurisprudenza che il collocamento prevalente presso la madre assicura ai figli una continuità abitativa per mantenere il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare e contribuire quindi in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità psicofisica della prole (cfr. Cass.Civ. Sez.I, ord. 6 febbario 2025 n. 2941). Va, inoltre, osservato che, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, il provvedimento presidenziale adottato in data 14.4.2022, ha previsto ampie frequentazioni tra padre e figlie, (in particolare disponendo che le minori frequentassero il padre a fine settimana alternati, dalla giornata di venerdì al lunedì mattina, tre giornate infrasettimanali comprensive di un pernotto, accompagnamenti a scuola da parte del padre a giorni alterni e se disponibile anche tutte le mattine, suddivisione paritetica tra i genitori di tutte le vacanze scolastiche e 4 settimane con il padre durante e vacanze estive), sicché non si è determinata alcuna ingiusta limitazione del diritto di visita del SL, né alcuna violazione al diritto alla bi/co genitorialità. Alla luce di quanto sopra riportato, ritiene la Corte che nel corso del giudizio di primo grado non vi fossero i presupposti per disporre l'espletamento di una CTU. Sullo specifico aspetto va, infatti, ricordato che l'art. 62 cpc prevede che il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt.194 ss. In particolare, la giurisprudenza ha costantemente affermato che la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche competenze ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. sentenza n.6155 del 13.3.2009, Rv 607649) ed essendo, comunque, precluso al giudice predisporre indagini tecniche al solo scopo esplorativo. Da ciò deriva che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Civ. Sez.III, 7 settembre 2023 n.26048). Per_ Quanto, poi, al mancato ascolto di ritiene la Corte condivisibile la scelta operata dai giudici di prime cure di non ascoltare la bambina, peraltro non ancora dodicenne, e ciò in virtù dell'elevata conflittualità genitoriale che, ponendola nella difficile situazione di essere l'ago della bilancia delle diverse e contrapposte prospettazioni genitoriali, avrebbe comportato l'insorgere di penosi conflitti di lealtà e gravosi movimenti di schieramento a favore dell'uno o dell'altro genitore. Per_ Va, in proposito ricordato che è una bambina che a seguito della separazione dei genitori, ha manifestato aspetti di fragilità, rilevate anche in ambito scolastico, (cfr. relazione Istituto San Carpoforo di Como dell'11.12.2023), che hanno reso necessario l'avvio a suo favore di un supporto psicologico, allo stato ancora in essere. Per le medesime ragioni ritiene la Corte che non sussistono i presupposi, neppure in questa sede, di procedere all'ascolto della minore, come richiesto dal Curatore speciale, rilevandosi, inoltre, che Per_ a seguito dell'intervenuto stabile trasferimento del padre in Francia, l'ascolto di sarebbe del tutto superfluo, atteso che le decisioni relative agli aspetti che più la riguardano ( regime del collocamento e frequentazioni con il padre), appaiono ormai conseguenti e necessitate dal diverso assetto di vita del nucleo familiare. Deve, invece, trovare accoglimento la censura mossa dalla difesa appellante in relazione alla statuizione della sentenza che ha previsto, con un meccanismo di automaticità, la trasformazione del disposto affido condiviso, in affido all'Ente, in caso di interruzione da parte dei genitori del percorso di coordinamento genitoriale in atto. Va, al riguardo, rilevato che all'odierna udienza entrambi i genitori, riconoscendo l'utilità e la positività dell'intervento avviato a loro favore, si sono dichiarati disponibili a mantenerlo per un ulteriore anno, dichiarazione che appare rassicurante circa la futura prosecuzione del percorso in atto, che si sta rivelando estremamente utile in relazione alla ripresa di comunicazioni più distese tra i genitori ed al reperimento di modalità relazionali maggiormente centrate sul benessere delle figlie minori. Tuttavia, come correttamente rilevato dalla difesa appellante, tale prosecuzione non può essere ancorata al paventato rischio per i genitori, in caso di interruzione dell'intervento in atto, di vedersi limitati nell'esercizio delle funzioni genitoriali, sia perché il positivo esito di un percorso di supporto necessita di un'adesione spontanea e non coartata, sia perché l'eventuale limitazione delle facoltà genitoriali a favore dell'Ente terzo, deve essere valutata e disposta da un'autorità giudiziaria, in assenza di automatismi, stanti gli incisivi effetti che dalla stessa discendono sull'esercizio di diritti indisponibili. Deve, pertanto, essere revocata la statuizione contenuta al punto 2 della sentenza appellata, nella parte in cui ha previsto l'affido delle minori all'Ente, Comune di residenza, in caso di interruzione da parte dei genitori del percorso di coordinamento genitoriale. Parimenti, alla luce di quanto emerso nel corso dell'odierna udienza, deve essere revocato l'incarico al Servizio sociale di Como previsto al punto 8 dell'appellata sentenza, relativo all'attivazione di Per_ un intervento di ADM a favore di e ciò alla luce del fatto che la minore, nell'attualità, dispone di un supporto psicologico settimanale ed ha in atto, unitamente alla sorella, un intervento di tutoring, che settimanalmente interviene con funzioni di sostegno sugli aspetti scolastici. La previsione di un ulteriore intervento educativo a favore della minore appare alla Corte eccessivo, rischiando di affaticare eccessivamente la bambina, la quale, nel corso della settimana, oltre agli impegni scolastici e al supporto psicologico, frequenta un corso di danza e fa lezioni di pianoforte. Deve, invece, essere mantenuta l'attività di monitoraggio da parte del Servizio sociale territoriale disposta al punto 8 dell'impugnata sentenza, con riferimento sia alla prosecuzione del supporto Per_ psicologico a favore di sia al mantenimento del percorso di coordinazione genitoriale, sia al positivo andamento delle frequentazioni tra padre e figlie, sia alle condizioni di benessere delle due minori, con previsione di periodici aggiornamenti al giudice tutelare e di immediata segnalazione alla competente Autorità giudiziaria minorile, in caso di ravvisato pregiudizio ai danni delle due bambine. Passando all'esame del secondo motivo di appello, ritiene la Corte corretta la decisione di primo grado nella parte in cui non ha previsto a carico della l'obbligo di mantenimento del marito CP_1 fino alla data del reperimento da parte del medesimo di una nuova attività lavorativa e pertanto sino alla data del 1.9.2024, domanda reiterata da parte appellante anche in sede di comparse conclusionali, depositate il 19.7.2024 e che pertanto non pare essere stata rinunciata. Al riguardo, ritiene la Corte del tutto condivisibili le argomentazioni riportate nel provvedimento presidenziale del 14.4.2022, aventi ad oggetto l'elevata capacità lavorativa specifica del T_ e la presenza di una notevole professionalità, potenzialmente idonee di essere messe a frutto. In particolare, va ricordato che i recenti orientamenti della Suprema Corte hanno affermato che in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale morale, è correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, da momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. Civ.Sez.I, ord. 7 gennaio 2025 n.234). Alla luce di quanto in premessa, la specifica censura deve, pertanto, essere respinta. Deve, altresì, essere respinta la censura alla sentenza appellata, nella parte in cui ha confermato, sino alla data del 1.9.2024, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie minori, con conseguente rigetto della domanda di mantenimento diretto a carico di ciascun genitore. A tale riguardo si osserva, infatti, che il anche nel periodo di disoccupazione conseguito T_ al trasferimento del nucleo familiare in Italia, avvenuto nell'anno 2018, ha sempre ricevuto indennità di disoccupazione che gli hanno consentito di disporre di somme mensili variabili tra i 1.300,00 e i 1.500,00 euro, (cfr. attestazione 18.11.2021 Cabinet Loyez, DOC. 13 produzioni T_ fascicolo di primo grado;
buste paga per annualità 2022, DOC.47 difesa fascicolo di primo T_ grado), disponibilità che gli hanno permesso di sottoscrivere un contratto di locazione comportante un canone mensile di 900,00 euro. Non va, inoltre, tralasciato che nel periodo antecedente al 1.9.2024, come, peraltro, nell'attualità, le due minori erano collocate in via prevalente presso la madre, con conseguenti maggiori esborsi a carico della per il loro mantenimento diretto, sicché appare corretta la previsione di una CP_1 contribuzione indiretta a carico del padre, che, tuttavia, questa Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritiene congruo ridurre a 300,00 euro mensili (150 euro per ciascuna minore), con decorrenza dal provvedimento presidenziale di primo grado, fino alla data del 31.8.2024. Sullo specifico aspetto va, infatti riconosciuto che il dal momento del suo trasferimento in T_ Italia con la famiglia, ha ridotto sensibilmente i propri guadagni e che, trovandosi in una condizione di disoccupazione, si è occupato delle figlie minori, così fornendo un proprio attivo supporto alla moglie nella gestione delle stesse. Non va, inoltre, dimenticato che la Procura di Como, con provvedimento del 3.8.2023, ha chiesto al GIP l'archiviazione del procedimento penale pendente a carico del in conseguenza della T_ denuncia sporta dalla per il reato di cui all'art. 570 bis cp, affermando che a seguito delle CP_1 espletate indagini preliminari si era accertato, da un lato, che le somme versate dall'indagato risultano corrisposte nei limiti della sua attuale disponibilità, e dall'altro, che la circostanza che lo stesso si trovi in difficoltà economiche dovute al trasferimento dalla Francia all'Italia nel 2028, al successivo arrivo del Covid ed alla verosimile problematicità nel trovare un nuovo lavoro appare una situazione plausibile anche alla luce delle dettagliate dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio e degli accertamenti patrimoniali (cfr. richiesta di archiviazione 3.8.2023 della Procura della Repubblica di Como, DOC. 7 produzioni di primo grado difesa . T_ Deve, poi, essere respinta la richiesta di assegnazione al 50% tra i genitori dell'assegno unico, nell'attualità percepito integralmente dalla madre, ritenendosi di confermare la specifica statuizione di primo grado, tenuto conto, sia del prevalente collocamento delle due minori presso la sia del mancato versamento da parte del padre, quanto meno sino alla data del 31.8.2024, CP_1 degli importi dovuti a titolo di mantenimento delle figlie minori e della sua percentuale delle spese straordinarie, che hanno determinato arretrati dovuti per un importo di circa 24.000,00 euro. Va, infine, rigetta la richiesta avanzata dalla difesa appellata di condanna di ai Parte_1 sensi dell'art. 96 cpc, non ravvisandosi i presupposti dell'abuso del processo, avendo parte appellante esercitato il proprio diritto di difesa, nella legittima convinzione di vedere accolte le proprie domande. Quanto alla richiesta di autorizzazione dei genitori alla reciproca autorizzazione all'espatrio delle minori, non si ravvisano i presupposti affinché questa Corte debba provvedere in tal senso, trattandosi di accordi che possono essere autonomamente e concordemente assunti dai genitori, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni genitoriali condivise, senza il bisogno di un intervento giurisdizionale. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate. Le parti devono, infine, essere condannate a corrispondere a favore dell'Erario, nella misura del 50% ciascuna, il compenso del Curatore speciale, che si liquida, per la presente fase, in complessivi euro 3.966,00 oltre il 15% delle spese forfettarie, IVA e CPA. A tale riguardo, deve essere confermata la statuizione assunta dai giudici di prime cure, che ha posto a carico dei genitori parzialmente soccombenti il compenso liquidato al Curatore speciale, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte e di quanto stabilito dalle recenti pronunce della Suprema Corte che hanno previsto che le spese del giudizio di cognizione vanno poste a carico dei soccombenti in favore dell'Erario per l'intero, salvo poi operare la riduzione del 50% in sede di decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como in data 13.9.2024, pubblicata il
[...] 1.10.2024, così provvede
1) in parziale riforma della sentenza appellata riduce, con decorrenza dall'udienza presidenziale del 14.4.2022 fino alla data del 31.8.2024, il contributo paterno al mantenimento delle figlie minori nella misura di complessivi 300,00 euro mensili;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata revoca la statuizione prevista al punto 2) avente ad oggetto l'automatica attribuzione dell'affido all'Ente delle minori in caso di interruzione del percorso di coordinazione genitoriale da parte dei genitori;
3) in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la disposizione contenuta al punto 8) Per_ relativa all'avvio di un intervento di ADM a favore della minore da parte del Servizio sociale territoriale;
4) conferma l'incarico al Servizio sociale del Comune di Como di mantenere un costante monitoraggio sul nucleo familiare, sulla prosecuzione del percorso psicologico a favore di Per_
sul mantenimento dell'intervento di coordinazione genitoriale, sul positivo andamento delle frequentazioni tra padre e figlie e sulle condizioni di benessere delle due minori, con previsione di periodici aggiornamenti al giudice tutelare di Como e di immediata segnalazione alla competente Autorità giudiziaria minorile in caso di ravvisato pregiudizio ai danni delle due bambine;
5) invita i genitori a mantenere il percorso di coordinazione genitoriale in atto per la durata di un Per_ anno ed il supporto psicologico a favore di 6) conferma nel resto l'impugnata sentenza, respingendo gli ulteriori motivi di appello;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
8) condanna le parti a corrispondere a favore dell'Erario, nella misura del 50% ciascuna, il compenso del Curatore speciale, che si liquida, per la presente fase, in complessivi euro 3.966,00 oltre il 15% delle spese forfettarie, IVA e CPA.
Si trasmetta a cura della Cancelleria al Servizio sociale di Como.
Milano, 4.3.2025
Il Presidente est. Valentina Paletto