Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5325/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. SCACCHETTI MARIA Parte_1 C.F._1
GRAZIA,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. CARBONI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 28/09/2022, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 7
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio.
2) Il figlio minore (di anni 9) sarà affidato congiuntamente alla madre ed al padre i quali Per_1 eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé , eserciterà separatamente ed in via esclusiva la Per_1
responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé , dovrà provvedere al suo accudimento ed alla sua Per_1
gestione personalmente o tramite i propri familiari salvo casi di necessità e urgenza.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in lui buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e vita sociale.
3) sarà prevalentemente collocato ed avrà la residenza, anche anagrafica, ed il domicilio presso Per_1
la madre.
4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c. il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare, di proprietà esclusiva del sig. e sita in 41123 Modena (MO), Strada Morello n. CP_1
162/04, è assegnato alla sig.ra unitamente alla proprietà esclusiva dei beni mobili che la Pt_1
arredano e corredano ad eccezione degli effetti e beni personali del sig. del pianoforte e del CP_1
divano allocato in mansarda, con la precisazione che il tavolo in vetro collocato in una camera al pagina 2 di 7 primo piano ed il tavolo della cucina resteranno in comodato d'uso alla sig.ra fino a quando la Pt_1
medesima continuerà ad abitare nella casa ex coniugale. L'assegnazione del diritto di continuare ad abitare nella casa ex coniugale verrà meno al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio o al sopraggiungere di altre condizioni di legge che facciano perdere alla sig.ra il Per_1 Pt_1
diritto de quo.
In esecuzione della condizione n. 4 del ricorso per separazione consensuale 19.05.2022 il sig.
in data 31.07.2022, si è trasferito a vivere presso i propri genitori in Villanova (MO), via W. CP_1
Molinari n. 10, portando con sé solo parte dei propri effetti personali e/o beni di sua esclusiva proprietà e/o uso quali: il pianoforte, il divano, diversi tappeti ed una lampada da studio.
Le parti concordano che il sig. potrà asportare, a proprie cure e spese, il tavolo in vetro CP_1
previo avviso scritto (a mezzo Whatsapp, e-mail, etc.) alla sig.ra di almeno 30 giorni ed in giorni Pt_1
ed orari che dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le parti.
Tutte le utenze della casa ex familiare sono state già volturate a nome della sig.ra ad eccezione Pt_1
del contratto Wi-Fi che, al fine di evitare inutili aggravi di spese, continuerà ad essere intestato al sig. ma le relative bollette saranno addebitate sul conto corrente intestato alla sig.ra le CP_1 Pt_1
parti danno atto di avere già provveduto alle formalità burocratiche a tal fine necessarie.
5) Salvo diversi accordi da prendersi con adeguato anticipo e che tengano conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e dell'interesse del minore, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio secondo i seguenti tempi e modalità:
- un week-end a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà direttamente a scuola o, in caso di chiusura della stessa, presso l'abitazione materna;
- il martedì pomeriggio di tutte le settimane dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando lo riporterà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- nella settimana in cui il week-end è di spettanza della madre, dal venerdì alle ore 20,30 quando la madre lo accompagnerà presso l'abitazione paterna sino al sabato dopo pranzo, quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
- dato che entrambi sono insegnanti e che nel periodo estivo entrambi hanno la possibilità di trascorrere più tempo con il figlio, i genitori concordano fin da ora che durante il periodo estivo il figlio, quando non frequenterà il centro estivo, nelle giornate di martedì e venerdì, potrà stare con il padre fin dal mattino dopo il suo risveglio, indicativamente dalle ore 10.30, e comunque nel rispetto degli impegni personali e delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti, ed in particolare di quelli del figlio
; Per_1
pagina 3 di 7 - la sig.ra si impegna ad effettuare ogni settimana due spostamenti del figlio per prelevare e/o Pt_1
accompagnare il figlio a casa del padre, compatibilmente con i propri impegni.
Vacanze scolastiche natalizie trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie che cadrà, ad anni Per_1
alterni, o dal 26.12 al 01.01 oppure dal 02 al 06.01, con la precisazione che, per conservare le sue tradizioni, trascorrerà il giorno della Vigilia con il padre ed il giorno di Natale con la madre. Per_1
Per le vacanze scolastiche natalizie 2025/2026 trascorrerà con il padre, oltre alla Vigilia di Per_1
Natale, il periodo dal 02.01.2026 al 06.01.2026.
Vacanze scolastiche pasquali trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti ad anni Per_1 alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo. Per la Pasqua 2025 starà con il Per_1
padre il giorno di Pasqua.
Vacanze scolastiche estive trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive di vacanza. Per_1
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con il figlio, gli stessi saranno tenuti a concordare l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 30 maggio di ogni anno con la precisazione che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro il 15 giugno successivo a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso. In caso di mancato accordo, per l'estate
2025 il diritto di scelta spetterà alla madre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto il diritto/dovere del padre di frequentare il figlio dovrà essere esercitato nel massimo rispetto degli impegni educativi, scolastici, sportivi e sociali di nonché del suo diritto ad avere una vita serena ed equilibrata e con ritmi adeguati alla sua età. Per_1
Le parti si impegnano sin da ora a modificare i tempi ed i modi sopra previsti per la frequentazione padre/figlio in relazione all'insorgere di impegni lavorativi e/o personali di entrambi i genitori.
6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1
a far tempo dal mese di dicembre 2024, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) da Pt_1
versarsi per 12 mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima e già noto alle parti, con valuta fissa di accredito il giorno 19 (diciannove) di ogni mese.
pagina 4 di 7 A far tempo dal mese di agosto 2025 tale somma mensile dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di agosto 2024.
7) Le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico dei genitori nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuno secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da un medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter).
Le spese per i viaggi e le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con lui, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative alle vacanze che il figlio trascorrerà con terzi (es. amiche/i, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 5 di 7 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 15
(quindici) del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle spese straordinarie per il minore dovrà essere intestata al figlio onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
8) Il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale Universale - e/o ogni altro analogo pubblico beneficio e/o sostegno - per il figlio è assegnato in via esclusiva alla sig.ra Pt_1
9) Entrambe le parti dichiarano di avere redditi e patrimoni propri più che adeguati a consentire loro sia di essere economicamente indipendenti sia di avere una vita libera e dignitosa e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno divorzile.
10) Le parti si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per sé e per il figlio . Per_1
11) Le parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le pattuizioni di cui al presente atto ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e/o di separazione legale, e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente atto, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
12) Le spese legali della presente procedura di divorzio congiunto saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura della metà ciascuna.
13) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
14) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della domanda congiunta di divorzio avvenuta in data 30.12.2024, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio n data 06/10/2015; Persona_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di pagina 6 di 7 legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA (MO) il 30/06/2012 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...]
[...]
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2012 - Atto n. 99 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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