CASS
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PE RO nata a [...] il [...] RE AN nato a [...] il [...] PE VA MA nata a [...] il [...] De AT SI nata a [...] il [...] PE AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EL LL che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione per nuovo esame;
letta la memoria dell'avvocato Giuseppe Granata, difensore di fiducia di AN RE e VA MA PE, trasmessa in data 21/11/2025, con la quale si ribadisce l'assenza dell'elemento soggettivo in capo ai due imputati del reato di lottizzazione abusiva;
letta la memoria dell'avvocato MA OS Gonnella, difensore di fiducia di RO PE e SI De AT, con la quale ci si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale ordinario di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con sentenza del 1 febbraio 2013, per quanto in questa sede rileva, condannava RO PE, AN RE, VA MA PE, SI De AT e AR coi/ Penale Sent. Sez. 3 Num. 1777 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 09/12/2025 PE per il reato di lottizzazione abusiva e per altre contravvenzioni loro rispettivamente ascritte, unificati i reati per ognuno degli imputati ex art. 81 cpv c.p., alla pena di anni uno e mesi sei di arresto ed euro 40.000 di ammenda ciascuno, con il beneficio della pena sospesa. Il Tribunale ordinava la confisca dei terreni lottizzati e delle opere abusivamente realizzate in sequestro. 2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 12 dicembre 2024 (depositata il 7/2/2025), in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli odierni ricorrenti per essere i reati, agli stessi ascritti, estinti per intervenuta prescrizione;
confermandola nel resto. 3. Avverso la predetta sentenza, RO PE, AN RE, VA MA PE, SI De AT e AR PE, tramite i loro difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione. 3.1 RO PE ha sollevato sei motivi. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 30 e 44 lett. c) DPR 380/01; inosservanza dell'art. 578 bis cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione per travisamento della prova. La difesa osserva che in ordine alla qualifica di imprenditrice agricola di RO PE, la Corte di Appello ha fondato la sua decisione sulle contraddittorie testimonianze dei testi dell'accusa, PE e IA (Polizia Municipale), trascurando i chiarimenti tecnici forniti dai testi dalla difesa anche attraverso la consulenza Urbanistica. La legge regionale Campania n. 14/82 statuiva che la condizione di imprenditori agricoli a titolo principale era richiesta soltanto per gli affittuari o mezzadri, mentre per i proprietari era sufficiente la condizione o di coltivatore diretto o di conduttore in economia o di concedente. Si sostiene ancora che i giudici di appello hanno omesso la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente la quale aveva seguito tutto l'iter amministrativo necessario per avviare i lavori di realizzazione dell'azienda agricola. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle varianti presentate. La sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di Appello, riteneva le DIA presentate in variante un segnale evidente dell'intenzione dell'odierna ricorrente di realizzare un fabbricato destinato a civile abitazione, mentre invece erano funzionali alla creazione di un'azienda agricola. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della lottizzazione abusiva. La difesa osserva che dalla lettura accurata delle dichiarazioni dei testi del P.M. non vengono riscontrate le 2 opere di urbanizzazioni indispensabili perché possa dirsi integrata una lottizzazione abusiva: non vi sono fogne né una strada di accesso ma un preesistente viottolo di campagna;
l'odierna ricorrente è regolarmente iscritta nei Registri Regionali degli imprenditori agricoli;
gli abusi edilizi realizzati su alcuni dei lotti sono stati demoliti e ripristinato lo stato originario dei luoghi;
è stata rilasciata concessione in sanatoria;
gli atti amministrativi e negoziali sono regolari. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al presunto viale di accesso. La difesa evidenzia che la Corte di Appello indica il viale di accesso alle singole proprietà come uno degli elementi sintomatici della finalità organizzativa della lottizzazione, ma non tiene conto della circostanza che un viottolo era già presente ancor prima della divisione ereditaria e che lo stesso era usato anche dai proprietari di altri terreni ubicati più a valle, oltre la proprietà PE, allo stesso modo di quanto avviene ancora oggi. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle opere abusive realizzate sui lotti oggetto di divisione ereditaria. La difesa osserva che i giudici di appello trascurano che la maggior parte delle opere sono state demolite. Inoltre, il vincolo di asservimento, a parere della difesa, trascritto a favore della stessa Amministrazione comunale è idoneo a costituire elemento per escludere, fin dall'origine, la possibilità che dal frazionamento possa derivare un'azione finalizzata a limitare e condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale. Con il sesto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca, alla luce delle numerose contraddizioni e illogicità che hanno caratterizzato le sentenze di primo e secondo grado. 4. AR PE e SI De AT hanno sollevato quattro motivi. Con i primi due motivi, la difesa deduce violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 30 e 44 lett. c) DPR 380/01. Inosservanza dell'art. 578 bis cod. proc. pen. La difesa osserva che la Corte di Appello incorre in un errore ricostruttivo, indicando in modo confuso i legami parentali, che sono stati chiariti dal teste PE nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, SI De AT, moglie del defunto AL PE cedeva, con scrittura privata a AS PE (nato a [...] 1'8.3.1980), figlio del cognato AR PE la quota ereditaria di mq 790; poi AS PE (nato a [...] il [...]), figlio di De AT SI, cedeva la propria porzione di terreno di mq 867, assegnatagli in sede di divisione ereditaria, a NO IE e alla moglie UD OS su cui veniva realizzato un manufatto in cemento armato di 110 mq e un capannone di 60 mq. PE AR, cognato di De AT SI e padre di AS 3 PE (nato nel 1980) all'atto del sopralluogo si attribuiva la costruzione - risalente nel tempo - del forno di mq 45, poi abbattuto. La difesa ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza con riferimento alla disposta confisca del terreno di SI Di AT, ceduto con preliminare di vendita al nipote AS PE, figlio AR PE, atteso l'intervenuto ripristino dello stato dei luoghi. La difesa ha poi sottolineato che dalla lettura accurata delle dichiarazioni dei testi del P.M. non sono state riscontrate le opere di urbanizzazione indispensabili perché possa ritenersi integrata una lottizzazione abusiva. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle opere abusive realizzate sui lotti oggetto di divisione ereditaria. La difesa sottolinea che un forno di 45 mq non può ritenersi un intervento edilizio rilevante e, in ogni caso, è stato demolito. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca, perché disposta in violazione del principio di proporzionalità. La difesa ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte concernente la disposta confisca nei confronti di SI De AT nonché l'annullamento nei confronti di AR PE, ritenuto erroneamente imputato del reato di lottizzazione in concorso senza avere avuto alcuna qualifica né di proprietario del terreno né di acquirente, ma solo di costruttore di un forno di 45 mq di epoca assai risalente. 5. AN RE e VA MA PE hanno sollevato, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa osserva che la motivazione della Corte di Appello è assolutamente carente e contraddittoria e, con riferimento ai motivi di appello proposti dai ricorrenti RE AN e PE VA MA, del tutto mancante. Infatti, il terreno in questione è pervenuto al dante causa dei ricorrenti per effetto della successione legittima del loro padre e, all'atto del sopralluogo dei vigili urbani, vi era solo una modesta baracca in ferro di circa 30 mq, chiusa da un cancello, adibito a deposito in cui RE poggiava le sue masserizie. Secondo la difesa, quindi, gli autori del frazionamento del terreno, oggetto di successione, hanno legittimamente diviso il bene sciogliendo la comunione dello stesso. Si sostiene che la Corte di Appello apoditticamente ha affermato la sussistenza del reato di lottizzazione nei confronti di tutti gli imputati, senza considerare che alcune delle opere erano molto risalenti nel tempo ed altre esistenti prima del decesso di PE AL. Inoltre il terreno, ad eccezione del lotto in cui vi è stata la violazione urbanistica, si presenta allo stato agricolo e lo stesso accesso è costituito da una strada interpoderale priva di pavimentazione stradale. La difesa 4 evidenzia ancora che AN RE si è limitato ad acquistare, in buona fede, un piccolo lotto di terreno già frazionato, che utilizza per uso agricolo coltivandolo per hobby. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in quanto la Corte di Appello di Napoli non aveva risposto agli articolati motivi di appello con i quali si erano mosse censure sia alla sussistenza dell'elemento oggettivo che soggettivo del reato di lottizzazione abusiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso di RO PE in relazione alla qualifica di imprenditore agricolo è manifestamente infondato. Il punto 1.8 del Titolo II, della L.R. Campania 20 marzo 1982, n. 14 dispone che "nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153". Sul punto, osserva la Corte come la giurisprudenza amministrativa abbia opportunamente avvertito, senza contrasti, che dalla richiamata disposizione emerge che il rilascio del permesso di costruire per fabbricati rurali in zone agricole è subordinato ad un duplice requisito: il primo di natura soggettiva, costituito dallo status di proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore in economia, proprietario concedente, imprenditore agricolo, il secondo di natura oggettiva, rappresentato dal rapporto di strumentalità delle opere alla coltivazione del fondo, precisando che la ratio della previsione è ovviamente nel senso di evitare che qualsiasi individuo, benché sprovvisto della qualità di coltivatore, possa legittimamente costruire un immobile ad uso residenziale in zona agricola. Ciò avrebbe l'evidente conseguenza di consentire la trasformazione di una zona agricola, tutelata dall'ordinamento, in un'area sostanzialmente residenziale e si porrebbe quindi in contrasto con la ratio della disciplina vincolistica che è volta allo scopo di attuare un equilibrato componimento tra le contrapposte esigenze e cioè, da un lato, consentire una razionale possibilità di sfruttamento edilizio delle aree agricole per scopi di sviluppo economico e, dall'altro, garantire la loro destinazione esclusiva ad attività agronomiche (Sez. 3, n. 57914 del 28/09/2017, Rv. 272332 - 01). La disciplina urbanistica delle terre agricole è tipicamente ed incisivamente vincolistica, in quanto ne vengono limitate in modo rilevante (e talvolta anche drastico) le possibilità edificatorie sotto il profilo sia quantitativo sia funzionale. 5 Infatti, in via di principio le zone agricole sono escluse dal novero delle aree suscettibili di trasformazione urbanistica, e destinate esclusivamente agli usi agricoli definiti dall'art. 2135 c.c., con divieto, quindi, delle utilizzazioni economiche non coincidenti con lo sfruttamento agrario (realizzazione di abitazioni civili, di parcheggi per autovetture, di impianti industriali o commerciali, e così via). Dunque, nelle aree zonizzate come agricole dal PRG, l'unica possibilità di edificazione riguarda la realizzazione di fabbricati a servizio della coltivazione del fondo (e dunque, ad esempio, mulini, granai, stalle, depositi, magazzini, serre, e simili strutture), oltreché la costruzione della residenza del coltivatore. Il divieto, nelle zone agricole, di opere destinate alla residenza, che non siano in collegamento funzionale con l'attività agricola svolta, ha trovato un suo riconoscimento di legittimità costituzionale sotto il profilo della tutela dei meri interessi dell'agricoltura (v., ad esempio, Corte cost., 16 maggio 1995, n. 167 , in Giur. Costit., 1995, 1402, ed in Dir. e Giur. Agr., 1996, 162). Ebbene, i giudici di merito hanno verificato che RO PE si era iscritta alla Camera di Commercio come imprenditore agricolo, ma dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria era risultato che alcun lavoratore era stato assunto dalla PE nè risultava essere titolare di una posizione assicurativa. Pur volendo aderire alla tesi difensiva che per ottenere il rilascio del permesso di costruire in zona agricola non era necessario la qualifica di imprenditore agricolo ma solo quella di coltivatore diretto, in ogni caso l'edificio realizzato non era in alcun modo strumentale allo svolgimento di attività agricola. Il permesso di costruire n. 26 del 2005, rilasciato a RO PE, prevedeva la realizzazione di un edificio, articolato su due livelli, con una porzione residenziale al piano superiore, mentre il piano terra era interamente destinato all' attività agricola connessa alla lavorazione della frutta. I giudici di merito hanno dato atto che gli agenti, che avevano fatto il sopralluogo, non avevano trovato alcuna coltivazione di frutta, alberi da frutta o vigneti, né venivano rinvenuti macchinari idonei alla lavorazione della frutta o all'inscatolamento della stessa. Inoltre, era stata realizzata una piscina in luogo della vasca per il lavaggio della frutta e con le due DIA erano stati suddivisi gli ambienti al piano terra che presentava caratteristiche del tutto incongrue con una destinazione rurale, ma più rispondenti ad esigenze abitative. In conclusione si è accertato che sul lotto di PE RO, di cui non è stata neppure provata la qualifica di coltivatore diretto, era stato realizzato un manufatto in cemento armato strutturato su due livelli di circa 300 mq, oltre ad una tettoia in ferro e lamiere avente una superficie coperta di circa mq 100, in alcun modo connesso con l'attività agricola, ma realizzato solo per esigenze v
udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EL LL che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione per nuovo esame;
letta la memoria dell'avvocato Giuseppe Granata, difensore di fiducia di AN RE e VA MA PE, trasmessa in data 21/11/2025, con la quale si ribadisce l'assenza dell'elemento soggettivo in capo ai due imputati del reato di lottizzazione abusiva;
letta la memoria dell'avvocato MA OS Gonnella, difensore di fiducia di RO PE e SI De AT, con la quale ci si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale ordinario di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con sentenza del 1 febbraio 2013, per quanto in questa sede rileva, condannava RO PE, AN RE, VA MA PE, SI De AT e AR coi/ Penale Sent. Sez. 3 Num. 1777 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 09/12/2025 PE per il reato di lottizzazione abusiva e per altre contravvenzioni loro rispettivamente ascritte, unificati i reati per ognuno degli imputati ex art. 81 cpv c.p., alla pena di anni uno e mesi sei di arresto ed euro 40.000 di ammenda ciascuno, con il beneficio della pena sospesa. Il Tribunale ordinava la confisca dei terreni lottizzati e delle opere abusivamente realizzate in sequestro. 2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 12 dicembre 2024 (depositata il 7/2/2025), in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli odierni ricorrenti per essere i reati, agli stessi ascritti, estinti per intervenuta prescrizione;
confermandola nel resto. 3. Avverso la predetta sentenza, RO PE, AN RE, VA MA PE, SI De AT e AR PE, tramite i loro difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione. 3.1 RO PE ha sollevato sei motivi. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 30 e 44 lett. c) DPR 380/01; inosservanza dell'art. 578 bis cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione per travisamento della prova. La difesa osserva che in ordine alla qualifica di imprenditrice agricola di RO PE, la Corte di Appello ha fondato la sua decisione sulle contraddittorie testimonianze dei testi dell'accusa, PE e IA (Polizia Municipale), trascurando i chiarimenti tecnici forniti dai testi dalla difesa anche attraverso la consulenza Urbanistica. La legge regionale Campania n. 14/82 statuiva che la condizione di imprenditori agricoli a titolo principale era richiesta soltanto per gli affittuari o mezzadri, mentre per i proprietari era sufficiente la condizione o di coltivatore diretto o di conduttore in economia o di concedente. Si sostiene ancora che i giudici di appello hanno omesso la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente la quale aveva seguito tutto l'iter amministrativo necessario per avviare i lavori di realizzazione dell'azienda agricola. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle varianti presentate. La sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di Appello, riteneva le DIA presentate in variante un segnale evidente dell'intenzione dell'odierna ricorrente di realizzare un fabbricato destinato a civile abitazione, mentre invece erano funzionali alla creazione di un'azienda agricola. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della lottizzazione abusiva. La difesa osserva che dalla lettura accurata delle dichiarazioni dei testi del P.M. non vengono riscontrate le 2 opere di urbanizzazioni indispensabili perché possa dirsi integrata una lottizzazione abusiva: non vi sono fogne né una strada di accesso ma un preesistente viottolo di campagna;
l'odierna ricorrente è regolarmente iscritta nei Registri Regionali degli imprenditori agricoli;
gli abusi edilizi realizzati su alcuni dei lotti sono stati demoliti e ripristinato lo stato originario dei luoghi;
è stata rilasciata concessione in sanatoria;
gli atti amministrativi e negoziali sono regolari. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al presunto viale di accesso. La difesa evidenzia che la Corte di Appello indica il viale di accesso alle singole proprietà come uno degli elementi sintomatici della finalità organizzativa della lottizzazione, ma non tiene conto della circostanza che un viottolo era già presente ancor prima della divisione ereditaria e che lo stesso era usato anche dai proprietari di altri terreni ubicati più a valle, oltre la proprietà PE, allo stesso modo di quanto avviene ancora oggi. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle opere abusive realizzate sui lotti oggetto di divisione ereditaria. La difesa osserva che i giudici di appello trascurano che la maggior parte delle opere sono state demolite. Inoltre, il vincolo di asservimento, a parere della difesa, trascritto a favore della stessa Amministrazione comunale è idoneo a costituire elemento per escludere, fin dall'origine, la possibilità che dal frazionamento possa derivare un'azione finalizzata a limitare e condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale. Con il sesto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca, alla luce delle numerose contraddizioni e illogicità che hanno caratterizzato le sentenze di primo e secondo grado. 4. AR PE e SI De AT hanno sollevato quattro motivi. Con i primi due motivi, la difesa deduce violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 30 e 44 lett. c) DPR 380/01. Inosservanza dell'art. 578 bis cod. proc. pen. La difesa osserva che la Corte di Appello incorre in un errore ricostruttivo, indicando in modo confuso i legami parentali, che sono stati chiariti dal teste PE nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, SI De AT, moglie del defunto AL PE cedeva, con scrittura privata a AS PE (nato a [...] 1'8.3.1980), figlio del cognato AR PE la quota ereditaria di mq 790; poi AS PE (nato a [...] il [...]), figlio di De AT SI, cedeva la propria porzione di terreno di mq 867, assegnatagli in sede di divisione ereditaria, a NO IE e alla moglie UD OS su cui veniva realizzato un manufatto in cemento armato di 110 mq e un capannone di 60 mq. PE AR, cognato di De AT SI e padre di AS 3 PE (nato nel 1980) all'atto del sopralluogo si attribuiva la costruzione - risalente nel tempo - del forno di mq 45, poi abbattuto. La difesa ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza con riferimento alla disposta confisca del terreno di SI Di AT, ceduto con preliminare di vendita al nipote AS PE, figlio AR PE, atteso l'intervenuto ripristino dello stato dei luoghi. La difesa ha poi sottolineato che dalla lettura accurata delle dichiarazioni dei testi del P.M. non sono state riscontrate le opere di urbanizzazione indispensabili perché possa ritenersi integrata una lottizzazione abusiva. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle opere abusive realizzate sui lotti oggetto di divisione ereditaria. La difesa sottolinea che un forno di 45 mq non può ritenersi un intervento edilizio rilevante e, in ogni caso, è stato demolito. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca, perché disposta in violazione del principio di proporzionalità. La difesa ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte concernente la disposta confisca nei confronti di SI De AT nonché l'annullamento nei confronti di AR PE, ritenuto erroneamente imputato del reato di lottizzazione in concorso senza avere avuto alcuna qualifica né di proprietario del terreno né di acquirente, ma solo di costruttore di un forno di 45 mq di epoca assai risalente. 5. AN RE e VA MA PE hanno sollevato, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa osserva che la motivazione della Corte di Appello è assolutamente carente e contraddittoria e, con riferimento ai motivi di appello proposti dai ricorrenti RE AN e PE VA MA, del tutto mancante. Infatti, il terreno in questione è pervenuto al dante causa dei ricorrenti per effetto della successione legittima del loro padre e, all'atto del sopralluogo dei vigili urbani, vi era solo una modesta baracca in ferro di circa 30 mq, chiusa da un cancello, adibito a deposito in cui RE poggiava le sue masserizie. Secondo la difesa, quindi, gli autori del frazionamento del terreno, oggetto di successione, hanno legittimamente diviso il bene sciogliendo la comunione dello stesso. Si sostiene che la Corte di Appello apoditticamente ha affermato la sussistenza del reato di lottizzazione nei confronti di tutti gli imputati, senza considerare che alcune delle opere erano molto risalenti nel tempo ed altre esistenti prima del decesso di PE AL. Inoltre il terreno, ad eccezione del lotto in cui vi è stata la violazione urbanistica, si presenta allo stato agricolo e lo stesso accesso è costituito da una strada interpoderale priva di pavimentazione stradale. La difesa 4 evidenzia ancora che AN RE si è limitato ad acquistare, in buona fede, un piccolo lotto di terreno già frazionato, che utilizza per uso agricolo coltivandolo per hobby. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in quanto la Corte di Appello di Napoli non aveva risposto agli articolati motivi di appello con i quali si erano mosse censure sia alla sussistenza dell'elemento oggettivo che soggettivo del reato di lottizzazione abusiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso di RO PE in relazione alla qualifica di imprenditore agricolo è manifestamente infondato. Il punto 1.8 del Titolo II, della L.R. Campania 20 marzo 1982, n. 14 dispone che "nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153". Sul punto, osserva la Corte come la giurisprudenza amministrativa abbia opportunamente avvertito, senza contrasti, che dalla richiamata disposizione emerge che il rilascio del permesso di costruire per fabbricati rurali in zone agricole è subordinato ad un duplice requisito: il primo di natura soggettiva, costituito dallo status di proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore in economia, proprietario concedente, imprenditore agricolo, il secondo di natura oggettiva, rappresentato dal rapporto di strumentalità delle opere alla coltivazione del fondo, precisando che la ratio della previsione è ovviamente nel senso di evitare che qualsiasi individuo, benché sprovvisto della qualità di coltivatore, possa legittimamente costruire un immobile ad uso residenziale in zona agricola. Ciò avrebbe l'evidente conseguenza di consentire la trasformazione di una zona agricola, tutelata dall'ordinamento, in un'area sostanzialmente residenziale e si porrebbe quindi in contrasto con la ratio della disciplina vincolistica che è volta allo scopo di attuare un equilibrato componimento tra le contrapposte esigenze e cioè, da un lato, consentire una razionale possibilità di sfruttamento edilizio delle aree agricole per scopi di sviluppo economico e, dall'altro, garantire la loro destinazione esclusiva ad attività agronomiche (Sez. 3, n. 57914 del 28/09/2017, Rv. 272332 - 01). La disciplina urbanistica delle terre agricole è tipicamente ed incisivamente vincolistica, in quanto ne vengono limitate in modo rilevante (e talvolta anche drastico) le possibilità edificatorie sotto il profilo sia quantitativo sia funzionale. 5 Infatti, in via di principio le zone agricole sono escluse dal novero delle aree suscettibili di trasformazione urbanistica, e destinate esclusivamente agli usi agricoli definiti dall'art. 2135 c.c., con divieto, quindi, delle utilizzazioni economiche non coincidenti con lo sfruttamento agrario (realizzazione di abitazioni civili, di parcheggi per autovetture, di impianti industriali o commerciali, e così via). Dunque, nelle aree zonizzate come agricole dal PRG, l'unica possibilità di edificazione riguarda la realizzazione di fabbricati a servizio della coltivazione del fondo (e dunque, ad esempio, mulini, granai, stalle, depositi, magazzini, serre, e simili strutture), oltreché la costruzione della residenza del coltivatore. Il divieto, nelle zone agricole, di opere destinate alla residenza, che non siano in collegamento funzionale con l'attività agricola svolta, ha trovato un suo riconoscimento di legittimità costituzionale sotto il profilo della tutela dei meri interessi dell'agricoltura (v., ad esempio, Corte cost., 16 maggio 1995, n. 167 , in Giur. Costit., 1995, 1402, ed in Dir. e Giur. Agr., 1996, 162). Ebbene, i giudici di merito hanno verificato che RO PE si era iscritta alla Camera di Commercio come imprenditore agricolo, ma dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria era risultato che alcun lavoratore era stato assunto dalla PE nè risultava essere titolare di una posizione assicurativa. Pur volendo aderire alla tesi difensiva che per ottenere il rilascio del permesso di costruire in zona agricola non era necessario la qualifica di imprenditore agricolo ma solo quella di coltivatore diretto, in ogni caso l'edificio realizzato non era in alcun modo strumentale allo svolgimento di attività agricola. Il permesso di costruire n. 26 del 2005, rilasciato a RO PE, prevedeva la realizzazione di un edificio, articolato su due livelli, con una porzione residenziale al piano superiore, mentre il piano terra era interamente destinato all' attività agricola connessa alla lavorazione della frutta. I giudici di merito hanno dato atto che gli agenti, che avevano fatto il sopralluogo, non avevano trovato alcuna coltivazione di frutta, alberi da frutta o vigneti, né venivano rinvenuti macchinari idonei alla lavorazione della frutta o all'inscatolamento della stessa. Inoltre, era stata realizzata una piscina in luogo della vasca per il lavaggio della frutta e con le due DIA erano stati suddivisi gli ambienti al piano terra che presentava caratteristiche del tutto incongrue con una destinazione rurale, ma più rispondenti ad esigenze abitative. In conclusione si è accertato che sul lotto di PE RO, di cui non è stata neppure provata la qualifica di coltivatore diretto, era stato realizzato un manufatto in cemento armato strutturato su due livelli di circa 300 mq, oltre ad una tettoia in ferro e lamiere avente una superficie coperta di circa mq 100, in alcun modo connesso con l'attività agricola, ma realizzato solo per esigenze v