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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa da:
( avv.ti GARZELLI FELIX e CANTORE ANTONIA) Parte_1 Parte_2
contro
[...]
('avv. MINGOLLA FABRIZIO) Controparte_1
All'udienza del 31.10.2025, sentito il Presidente istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Parte_1
Bari n. 485/2024 del 02.02.2024.
Con detta pronuncia il Tribunale accoglieva l'azione revocatoria ordinaria introdotta dalla
[...]
e dichiarava inefficace, nei confronti della attrice, della Parte_3
società cessionaria e per essa, quale mandataria, della Controparte_1 CP_1
l'atto costitutivo del fondo patrimoniale del 10.11.2010, a rogito del notaio , di Persona_1
Putignano n. 44640 Rep. e n. 11470 Racc., registrato a Gioia del Colle il 25/11/2010 e trascritto a Bari il 26/11/2010 (nn. 53495 – 33646), in relazione al credito di € 175.728,12, oltre accessori vantato dalla cessionaria e per essa, quale mandataria, della nei Controparte_1 CP_1
confronti della società in ragione del contratto di mutuo di cui la stessa era titolare. Controparte_2
Condannava, altresì, i convenuti e al pagamento delle spese. Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 2 Si costituiva in rappresentanza di contestando la CP_1 Controparte_1 fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
pa non si è costituita e deve essere dichiarata Parte_3
contumace.
In data 17.09.2025 le appellanti hanno depositato atto di rinuncia all'appello con istanza di estinzione e anticipazione dell'udienza fissata per il 12.02.2027.
In detto atto si legge che nelle more della udienza fissata per le precisazioni delle conclusioni, gli attori/appellanti e le parti convenute hanno raggiunto un accordo transattivo che ha definitivamente regolato i rapporti oggetto del giudizio;
A seguito di tale transazione, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello.
L'atto di rinuncia è stato sottoscritto da tutte le parti .
Con note scritte autorizzate del 27.10.2025 gli appellanti si r sono riportati all'istanza di rinuncia all'appello attesa l'intervenuta transazione tra le parti
Anche si è riportata all'atto di rinuncia sottoscritto già depositato. CP_3
Ciò posto, la Corte non può che prendere atto della rinuncia all'appello depositata dagli appellanti e sottoscritto da tutte le parti.
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ.,
l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto (vd. fra le tante Sez. 1, Sentenza n. 6850 del 24/03/2011).
Orbene, nel caso in esame, la parte appellata costituita ha accettato la rinuncia.
Spese compensate alla luce dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti e menzionato nell'atto di rinuncia.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. Parte_2 Parte_1
485/2024 del 02.02.2024, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese.
Bari, 31.10.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa da:
( avv.ti GARZELLI FELIX e CANTORE ANTONIA) Parte_1 Parte_2
contro
[...]
('avv. MINGOLLA FABRIZIO) Controparte_1
All'udienza del 31.10.2025, sentito il Presidente istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Parte_1
Bari n. 485/2024 del 02.02.2024.
Con detta pronuncia il Tribunale accoglieva l'azione revocatoria ordinaria introdotta dalla
[...]
e dichiarava inefficace, nei confronti della attrice, della Parte_3
società cessionaria e per essa, quale mandataria, della Controparte_1 CP_1
l'atto costitutivo del fondo patrimoniale del 10.11.2010, a rogito del notaio , di Persona_1
Putignano n. 44640 Rep. e n. 11470 Racc., registrato a Gioia del Colle il 25/11/2010 e trascritto a Bari il 26/11/2010 (nn. 53495 – 33646), in relazione al credito di € 175.728,12, oltre accessori vantato dalla cessionaria e per essa, quale mandataria, della nei Controparte_1 CP_1
confronti della società in ragione del contratto di mutuo di cui la stessa era titolare. Controparte_2
Condannava, altresì, i convenuti e al pagamento delle spese. Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 2 Si costituiva in rappresentanza di contestando la CP_1 Controparte_1 fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
pa non si è costituita e deve essere dichiarata Parte_3
contumace.
In data 17.09.2025 le appellanti hanno depositato atto di rinuncia all'appello con istanza di estinzione e anticipazione dell'udienza fissata per il 12.02.2027.
In detto atto si legge che nelle more della udienza fissata per le precisazioni delle conclusioni, gli attori/appellanti e le parti convenute hanno raggiunto un accordo transattivo che ha definitivamente regolato i rapporti oggetto del giudizio;
A seguito di tale transazione, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello.
L'atto di rinuncia è stato sottoscritto da tutte le parti .
Con note scritte autorizzate del 27.10.2025 gli appellanti si r sono riportati all'istanza di rinuncia all'appello attesa l'intervenuta transazione tra le parti
Anche si è riportata all'atto di rinuncia sottoscritto già depositato. CP_3
Ciò posto, la Corte non può che prendere atto della rinuncia all'appello depositata dagli appellanti e sottoscritto da tutte le parti.
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ.,
l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto (vd. fra le tante Sez. 1, Sentenza n. 6850 del 24/03/2011).
Orbene, nel caso in esame, la parte appellata costituita ha accettato la rinuncia.
Spese compensate alla luce dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti e menzionato nell'atto di rinuncia.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. Parte_2 Parte_1
485/2024 del 02.02.2024, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese.
Bari, 31.10.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandra Piliego
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