Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8052/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 8052/2023;
avente a oggetto: “responsabilità professionale”;
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. figli di
[...] C.F._2 Per_1
, deceduto in data 18.04.2003,
[...] Parte_3
(C.F. ) e
[...] C.F._3 [...]
(C.F. ), rapp.ti e difesi Parte_4 C.F._4
dall'avv. Salvatore Capasso (C.F. ) e C.F._5
dall'avv.to Davide Fusaro (C.F. ) ed C.F._6
elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. Salvatore Capasso sito alla via Porta Capua n. 25 in Casal di Principe (CE);
ricorrenti
E in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., dott. (P.IVA Controparte_2
), rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Ferrara, P.IVA_1
presso il cui studio sito in Napoli alla via Sant'Arcangelo a
Baiano n. 19 elett.te domicilia;
resistente
E
(C.F. e P.IVA Controparte_3
), in persona del suo procuratore speciale P.IVA_2
Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
Luca Fabrizio (C.F. ) ed elettivamente C.F._7
domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via
Giosué Carducci n. 6;
terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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I ricorrenti chiedevano la condanna della casa di cura convenuta al risarcimento dei danni.
Si costituiva la chiedendo il Controparte_1 rigetto e la chiamata in garanzia della
[...]
CP_3
Disposta la chiamata in causa, l' Controparte_3
eccepiva l'inammissibilità del ricorso e domandava il rigetto delle domande. In subordine chiedeva di dichiarare i limiti contrattuali entro cui contenere la garanzia.
All'udienza del 19.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto
I ricorrenti premettono che in data 08.03.2016 Parte_1
all'epoca 76enne, già affetto da ipertensione
[...]
arteriosa, cardiomiopatia dilatativa ipocinetica, fibrillazione atriale permanente in trattamento con anticoagulanti orali
(Dabigatran), nonché cardiopatia ischemica plurivasale, obesità e BPCO, sottoposto a due interventi di rivascolarizzazione percutanea (1993 e 2002), giungeva all'osservazione dei Sanitari dell'U.O. e CP_5
Coronarica della Controparte_6 Controparte_1 per sottoporsi a esame coronografico, nonché che
[...]
in data 16.03.2016 il fu sottoposto ad intervento Pt_1
chirurgico di By-pass AMIS su IVA e VSA su Diag.
Affermano che durante il decorso post-operatorio vennero
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a verificarsi fenomeni infettivi tali da determinarne il decesso. Rappresentano che il al momento Pt_1 dell'ingresso in ospedale, non aveva alcuna infezione da
DO Aeruginosa per cui può affermarsi che la stessa sia stata contratta presso la struttura ove è stato ricoverato dal giorno 08.03.2016 sino al momento della morte. Ritengono che l'infezione vada associata alla negligente e/o imprudente e/o imperita condotta dei sanitari della . Deducono Controparte_7
che a causa delle errate pratiche mediche ricevute dal essi hanno patito la perdita del proprio Parte_1 congiunto. Evidenziano di aver attivato procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che ha riconosciuto il nesso causale tra i trattamenti strumentali e terapeutici che seguirono nei giorni successivi all'intervento di “Rivascolarizzazione coronarica” e le infezioni post-chirurgiche da parte degli agenti infettivi nosologicamente definiti DO UG e SE (acronimo per Methicillin-Resistant
Staphylococcus epidermidis), che determinarono l'exitus.
Invocano responsabilità assistenziali in quanto le due infezioni sono state contratte nel corso del ricovero.
Specificano che lo SE, isolato dall'emocoltura, presentava i caratteri della multiresistenza, caratteristica questa che consente con una elevatissima probabilità di definirlo come di origine nosocomiale (dato confermato anche da parte convenuta) e che in atti non si riscontra documentazione che attesti l'adozione di specifici protocolli
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ospedalieri finalizzati alla prevenzione e al contenimento di infezioni iatrogene postchirurgiche sostenute da germi patogeni. Con successiva nota si soffermano sul danno da perdita del rapporto parentale. Chiedono una quantificazione del danno quanto più vicina al massimo liquidabile in quanto, per quanto riguarda i figli, vi era un rapporto quotidiano tra essi e la vittima e, in relazione ai nipoti e , figli di Parte_1 Parte_2 Per_1
premorto al padre, gli stessi erano conviventi
[...]
con il nonno all'evento morte.
La eccepisce il difetto di Controparte_1 legittimazione in quanto i ricorrenti non hanno allegato documenti che attestino la loro qualità di eredi, né è presente un certificato di famiglia storico che attesti la parentela, il grado della stessa e l'eventuale convivenza.
Eccepisce, altresì, la prescrizione quinquennale in quanto il decesso è avvenuto in data 05.04.2016 e il ricorso per
ATP depositato nell'ottobre 2021. Rileva che il ricorso non rispetta i termini stabiliti all'art. 8 comma 3 l. 24/2017 in quanto il procedimento per ATP è stato iscritto a ruolo in data 25.10.2021 mentre quello di merito è stato iscritto in data 22.11.2023, quindi dopo più di due anni, ben oltre i sei mesi e novanta giorni previsti dalla norma. Ritiene inammissibile il ricorso (con conseguente mutamento del rito) per carenza degli elementi di cui all'art. 281-decies comma 1 c.p.c., trattandosi di questione estremamente complessa che necessita di una istruzione piena. Eccepisce
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la nullità del ricorso per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 n. 3, 4 e 5 c.p.c. Indica che i ricorrenti nulla dicono in merito alle ragioni che avrebbero portato il a subire un danno e che vi è indeterminatezza e Pt_1
genericità della domanda, carente anche dal punto di vista della quantificazione. Afferma che i ricorrenti non hanno assolto al loro onere probatorio, con particolare riferimento al nesso causale. Eccepisce, altresì, la nullità della CTU per mancato tentativo di conciliazione da parte dei consulenti, nonché per omessa o erronea valutazione della documentazione. Specifica che i consulenti, in merito al trattamento antibiotico, hanno evidenziato che l'unica terapia idonea alla eradicazione dell'infezione CVC correlata da SE era costituita dal , ma Parte_5
somministrato per un solo giorno, il 22.03.2016 quando, invece, l'antibiotico in questione, ossia lo ZY
(LI), non è mai stato somministrato. Specifica, altresì, che poiché il miglioramento delle condizioni, nonché dei parametri di flogosi (leucociti, PCR etc.), non può essere attribuito al LI (Zivoxid), in quanto mai somministrato, considerata l'inefficacia degli altri antibiotici utilizzati, il TY resta l'unico antibiotico cui era sensibile il germe, sicché risulta azzardato/inesatto contestare l'efficacia della Tigeciclina nei riguardi di SE.
Afferma che per quanto concerne la presenza di Ps. UG in broncoaspirato, trattandosi di paziente con
BPCO, non è assolutamente da escludere una preesistente
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colonizzazione delle basse vie aeree da parte di tale germe già al momento del ricovero, e che la stessa si sia trasformata in infezione quando, grazie all'evento traumatico dell'intervento subito, è stata minata la vulnerabilità del sistema immunitario del paziente.
Afferma, altresì, che il fenotipo antibiotico della
DO non corrisponde a quello di un germe nosocomiale e che è impensabile che la DO isolata possa originarsi in ambiente ospedaliero dove la pressione selettiva degli antibiotici risulta molto elevata.
Ritiene sussistente la correttezza e l'idoneità degli antibiotici utilizzati, ossia , IN e . Pt_6 Pt_7
Eccepisce la nullità della CTU per sconfinamento del mandato e per violazione del principio dispositivo e della domanda in quanto i consulenti hanno censurato la mancata istituzione del CIO (Comitato per le infezioni ospedaliere), di non averlo organizzato, di non aver effettuato il controllo sulla circolazione microbica né sui microbi circolanti né sulla consistenza del fenomeno delle infezioni ospedaliere senza che mai i ricorrenti avessero censurato una mancata adozione delle misure volte a Part prevenire l' e così individuando autonomamente una condotta illecita. Contesta, sul punto, anche le valutazioni dei consulenti in merito al consenso informato e alla cartella clinica. Evidenzia che, comunque, il CIO è esistente e operante sin dal 2006. Richiama il Regolamento
n. 1 del 22 giugno 2007 Giunta Regionale della Campania
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e ss mod e int. secondo cui le verifiche vanno effettuate a cadenza annuale, precisando che tali verifiche delle sale operatorie in generale e in particolare di quella di
Cardiochirurgia vengono effettuate almeno due volte all'anno con cadenza semestrale. Evidenzia, altresì,
l'enorme dedizione e attenzione che la struttura impiega nell'adozione e nel controllo dei protocolli finalizzati alla prevenzione e al contenimento e delle infezioni ospedaliere.
Eccepisce, ancora, l'omissione o l'apparente risposta alle osservazioni. Deduce che ha da subito sostenuto la tesi della reale causa del decesso quale lo shock cardiogeno e la presenza di pluralità di cause. Si sofferma sulle censure alle risposte alle osservazioni, richiamando le medesime.
Deduce, altresì, che l'iter patogenetico e clinico è caratterizzato dalla presenza di differenti fattori concausali e che sussiste un'importante co-morbidità del paziente pre-esistente. Ritiene come sia impossibile affermare che il paziente, in caso di corretta gestione delle infezioni
(escludendone il carattere nosocomiale quantomeno in relazione alla DO Aeruginosa), non sarebbe giunto all'exitus. Afferma che seppur è verosimile che l'infezione da Staphylococcus coagulasi negativo, in virtù del fenotipo antibiotico, sia da considerare un patogeno nosocomiale, è altrettanto inconfutabile che la sua efficienza causale rispetto al decesso non fu significativa.
Afferma, altresì, che sussistono concreti dubbi che l'infezione da DO UG possa inquadrarsi
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tra le “infezioni correlate all'assistenza” in quanto non è mai stato riportato alcun focolaio di Reparto attribuito a tale germe e gli ambienti sono periodicamente controllati senza che tale germe, durante i controlli cadenzati, fosse mai stato isolato. Evidenzia che se questa DO fosse stata nosocomiale, avrebbe presentato un fenotipo antibiotico completamente diverso. Ritiene che è più probabile che, essendo il paziente affetto da una BPCO, vi fosse una preesistente colonizzazione delle basse vie aeree da parte di tale germe, presente già al momento del ricovero. Ribadisce che l'infezione da Staphylococcus coagulasi negativo fu risolta durante il ricovero e non fu la causa della morte;
che l'infezione da DO UG non fu contratta in ambito nosocomiale, ma si manifestò unicamente in tale ambito in virtù del calo delle difese immunitarie del paziente nel post-operatorio e che entrambe le infezioni furono diagnosticate con tempestività
e trattate con terapie antibiotiche mirate e corrette.
Afferma che il giunse al decesso principalmente Pt_1 in virtù di uno scompenso multiorgano correlabile all'intervento di differenti concause, nei fatti tutte pre- esistenti, che tuttavia assunsero “efficienza causale” solo nel post-operatorio. Contesta i danni invocati. Si sofferma su questi. Chiama in garanzia l' al fine di poter CP_3
essere manlevata in caso di condanna.
L' si associa alle difese della CP_3 CP_1
Afferma che i CTU hanno affermato l'origine esogena del
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patogeno SE mentre quella da DO
Aeruginosa non ebbe una sicura e/o più probabile origine nosocomiale, sicché la correlazione che con la VAP rappresenta una mera ipotesi non supportata da alcun valido riscontro. Afferma, altresì, che la debilitazione del sistema immunitario del paziente nel post-operatorio permise al DO Aeruginosa, che già aveva colonizzato le vie respiratorie prima dell'ospedalizzazione, di manifestarsi a livello bronco-polmonare, causando una ulteriore debilitazione e una graduale compromissione multi-organo, con la conseguenza che non è possibile affermare che l'infezione da DO Aeruginosa sia stata contratta durante la degenza e non poteva essere evitata anche utilizzando ambienti, strumenti e personale sterile. Rappresenta che l'iter patogenetico e clinico del fu caratterizzato dalla presenza di differenti Pt_1
fattori concausali non riconducibili a responsabilità della struttura. Rappresenta, altresì, che è impossibile affermare che il paziente, in caso di corretta gestione delle concause infettive sopravvenute, non sarebbe comunque giunto all'exitus. Evidenzia che i consulenti hanno autonomamente individuato e censurato una condotta illecita (supposta mancata adozione delle misure volte a Part prevenire l' ) che non era mai stata allegata dai ricorrenti e, dunque, la CTU ha assunto finalità percipiente. Ritiene insussistente il nesso causale e la mancata prova del medesimo. Impugna le voci di danno.
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Specifica che il danno da perdita del rapporto parentale non coincide con la perdita del parente in quanto tale
(danno-evento), bensì con la perdita della reciproca relazione d'affettività e di solidarietà col congiunto (danno- conseguenza) e che tale danno non è mai in re ipsa, incombendo sul danneggiato l'onere processuale di allegare e provare il danno-conseguenza. Ritiene consustanziale alla corretta liquidazione equitativa una quantificazione del danno avuto riguardo alla particolarità del caso concreto e alla reale entità. Indica i criteri che inducono a ribassare la liquidazione. Si sofferma sulla polizza, con particolare riferimento alla franchigia fissa di €
250.000,00 e ai limiti di massimale. Invoca l'art. 1910 c.c., nonché la necessaria previa graduazione delle colpe.
In diritto
La domanda è parzialmente fondata nei termini che seguono.
In primis va ribadito che non si deve procedere al mutamento del rito. Non solo il rito semplificato di cognizione è espressamente richiamato dall'art. 8 comma 3
l. 24/2017 ma, a ben vedere, in caso di procedimento monocratico (quale quello in esame), la domanda può essere sempre proposta nelle forme del procedimento semplificato, a prescindere dalle ipotesi di cui all'art. 281- decies comma 1 c.p.c. Né vi sono, tra l'altro, istanze
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istruttorie che possono indurre, secondo un'impostazione più restrittiva, a mutare il rito.
Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo.
Non solo non si registrano quei profili di indeterminatezza e genericità eccepiti dalla ma è stesso CP_1
l'approfondita attività difensiva di quest'ultima a dimostrare come tali vizi siano assenti.
L'eccezione di prescrizione è infondata. Occorre rammentare, infatti, che “qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art.
2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi”
(cfr. C. 32021/2024) e, nel caso di specie, occorre constatare come i fatti descritti, così come, inoltre, risultanti anche dalla CTU, evidenziano come potrebbe astrattamente configurarsi l'ipotesi prevista dall'art. 589
c.p., con conseguente applicazione, anche ai fini civilistici, della prescrizione penalistica, secondo il dettato di cui all'art. 2947 comma 3 c.c.
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Vanno disattese anche le censure in merito al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8 comma 3 l. 24/2017.
Per quanto riguarda il termine di sei mesi (l'unico perentorio) la norma prescrive, in relazione a esso, che la domanda diviene procedibile e non l'inverso. In relazione al termine di 90 giorni, poi, esso non è indicato quale perentorio né è prescritto a pena di improcedibilità/inammissibilità.
Non possono dirsi sussistenti ipotesi di nullità della CTU.
In primis, il mancato tentativo di conciliazione, per quanto non sia auspicabile, non è motivo di nullità.
Insussistente, poi, è l'invocata omessa o erronea valutazione della documentazione. Diversamente da quanto sostenuto dalla , infatti, dall'analisi CP_1
del diario clinico è dato leggersi che in data 22.03.2016 “si modifica terapia e si aggiunge zyvoxid”, ossia farmaco che, come si può verificare dal foglio illustrativo rinvenibile sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il principio attivo è linezolid. Erra, dunque, la quando afferma CP_1 che lo ZY non è mai stato somministrato.
Per quanto riguarda l'invocato sconfinamento del limite del mandato, occorre constatare come gli aspetti censurati dalla o sono irrilevanti ai fini del caso CP_1
concreto (si pensi alle questioni riguardanti il consenso informato) o sono stati trattati dai consulenti dal punto di
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vista generale e astratto oppure, in relazione al caso concreto, sono strettamente connessi e correlati al terzo quesito stabilito dal giudice della fase di cui alla ATP (ossia
“Accerti il CTU nominato se tale infezione poteva essere evitata utilizzando ambienti, strumenti e personale sterile”).
Va disattesa, infine, la censura di nullità per omissione o apparente risposta alle osservazioni. Come può notarsi dalla lettura delle valutazioni svolte in sede peritale, infatti,
i consulenti si soffermano in maniera anche particolarmente approfondita in relazione alle osservazioni formulate dal CTP.
Orbene, venendo, dunque, al merito della vicenda, deve ritenersi provato che il decesso di sia Parte_1 riconducibile e conseguente a condotte caratterizzate da negligenza/imprudenza/imperizia da parte degli operatori della sia per quanto riguarda Controparte_1
l'insorgenza che (soprattutto) in relazione alla carente gestione delle infezioni che hanno riguardato il de cuius.
In proposito occorre soffermarsi sulla CTU agli atti.
Ebbene, i consulenti nel premettere che “Dall'analisi della cartella clinica si ha il riscontro di due germi: uno,
CO Epidermidis, isolato da emocoltura e dagli esami colturali dei cateteri;
l'altro, la DO
Aeruginosa, isolato dall'esame colturale del broncoaspirato”, in relazione al primo (germe che viene
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indicato come SE o MRSCN) riferiscono che “una prima considerazione inconfutabile, riconosciuta anche dalla parte convenuta, è che, a causa del profilo di resistenza all'antibiogramma, sussiste la nosocomialità del germe in questione”, aggiungendo, poi, che “Alla luce delle resistenze evidenziate dall'antibiogramma, è evidente che degli antibiotici utilizzati nei giorni dal 21.03. al 24.03.2016 non erano attivi nei confronti del SE, il tazocin, appartenente ai beta lattamici, il IN, appartenente ai ed Persona_2
il , appartenente ai carbapenemici;
l'unico attivo era Pt_7 lo ZY (linezolid) praticato nella sola giornata del
22.03.2016”, nonché che fu impiegata la tigeciclina che, tuttavia, “anch'esso non era da ritenersi attivo nel caso in esame”, ribadendo che “l'unica terapia idonea alla eradicazione dell'infezione CVC correlata da SE era costituita dal LI, ma effettuata per un solo giorno, il
22.03.2016”. Per quanto riguarda l'infezione da
DO UG (germe responsabile della patologia respiratoria), è vero che gli stessi ausiliari riferiscono che “non va esclusa la probabilità che vi fosse una preesistente colonizzazione da parte del germe essendo il paziente affetto da BPCO” e che “alla luce delle possibili fonti di contagio non si può escludere nessuna di esse, siano esse endogene che esogene”, ma è anche altrettanto vero che, comunque, viene evidenziato che carente è stata la sua gestione in quanto “Le linee guida all'epoca dei fatti raccomandavano la prescrizione di due antibiotici
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antipseudomonas di classi diverse come terapia iniziale empirica della VAP correlata a P. UG” ma, nonostante appaia adeguato sia il trattamento iniziale con il sia la modifica effettuata con il “Non può Pt_6 Pt_7
ritenersi idonea l'associazione con la tigeciclina in quanto la pseudomonas è intrinsecamente resistente alla tigeciclina” e
“per nessuno di due farmaci è stato rispettato lo schema di somministrazione”, con l'ulteriore specificazione che
“Questo si traduce inevitabilmente nella inefficacia della terapia stessa ed, ancora, nella possibile insorgenza di resistenze, evento frequente per le infezioni da pseudomonas”. I consulenti, dunque, indicano che “la terapia, pur essendo idonea limitatamente al Merrem, è di fatto da ritenersi inefficace per le modalità improprie di somministrazione”. Espressamente, quindi, i consulenti non solo ribadiscono che “la terapia in corso era da ritenersi inefficace” ma riferiscono in maniera precisa che
“La causa della morte del paziente è da ricondurre, pertanto, ad una condizione di sepsi grave con insufficienza
d'organo da ricondurre a sua volta, con una probabilità prossima alla certezza, al mancato ed inidoneo trattamento delle due infezioni manifestatesi nel corso del ricovero”.
I CTU, inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla escludono l'incidenza concausale CP_1
cardiologica. Non può non notarsi come, infatti, nel richiamare l'esame ecocardiografico, riportano le relative conclusioni (“Normale contrattilità ventricolare”) e,
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conseguentemente, riferiscono che “Ciò dimostra che non vi erano problemi di disfunzione cardiaca”.
Per quanto riguarda, poi, l'invocata eradicazione dei due germi, occorre tener conto della circostanza accertata dagli ausiliari secondo cui “la parte convenuta non ha dimostrato, tramite il necessario riferimento a dati di laboratorio riportati in Cartella Clinica, l'avvenuta eradicazione dei due germi in questione, la cui avvenuta sussistenza era, invece, da acclarare, lo si ripete, mediante
l'esecuzione di ulteriori e successivi esami colturali ed ulteriori e successivi antibiogrammi, soprattutto per quanto riguarda lo DO”.
In riferimento, poi, alla possibile concausa preesistente, dalla lettura della consulenza agli atti si evince che gli ausiliari ne escludano la rilevanza sulla scorta proprio dell'analisi della cartella clinica. A tali conclusioni, infatti, si giunge proprio guardando le valutazioni svolte dai consulenti sulle osservazioni relativamente al profilo della concausa preesistente, dove viene indicato che “come si può evincere dalla attenta lettura della stessa Lettera di
Dimissione, l'unico problema, che contrasta ed invalida le affermazioni del CTU di parte convenuta (!), era rappresentato dalla “terapia antibiotica in atto dal 27.03 con TY, 1g/die, Merrem 3 g/die per le infezioni emerse dal broncoaspirato, positività a P. UG e positività a
MRSCN””, il che “conduce ad ammettere che nessuna
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concausa preesistente può essere invocata nel caso in esame” (con l'ulteriore specificazione che “E', inoltre irrilevante, dal punto di vista medico-legale, ai fini della causalità giuridica la circostanza che il paziente fosse già malato anche prima che incorresse nell'errore dei medici”), ribadendo, dunque, che “la causa della morte del paziente
è da ricondurre ad una condizione di sepsi grave con insufficienza d'organo da ricondurre a sua volta, con una probabilità prossima alla certezza, al mancato ed inidoneo trattamento delle due infezioni manifestatesi nel corso del ricovero”.
In conclusione, dunque, “Sulla base dei dati emersi alla consultazione della documentazione sanitaria presa in visione e di quanto esposto finora, si hanno sufficienti elementi di giudizio per affermare che, secondo il principio
“causa causae est causa causati”, tra i trattamenti strumentali e terapeutici che seguirono nei giorni successivi all'intervento di “Rivascolarizzazione coronarica”, eseguito presso la di NI (CE), e Controparte_1 le infezioni post-chirurgiche da parte degli agenti infettivi nosologicamente definiti DO UG e SE
(acronimo per Methicillin-Resistant Staphylococcus epidermidis), che determinarono l'exitus del , v'è Pt_1
nesso di causa ad effetto.
Le infezioni avvennero, con criterio di elevata probabilità scientifica e di elevata certezza tecnica, secondo il principio
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dell'id quoad plerumque accidit, durante le fasi e le manovre che vennero poste in atto successivamente all'intervento di
“Rivascolarizzazione coronarica”, che comportarono
l'esposizione del allo strumentario ed alle Pt_1
manipolazioni tecniche dei sanitari, occasione propizia per la contaminazione da parte di agenti infettanti esogeni non preventivamente e congruamente rimossi e/o non numericamente limitati negli strumentari impiegati, fondatamente a cagione di una non corretta e congrua sterilizzazione ambientale e/o strumentale e/o personale”.
Ritenuta sussistente, dunque, una responsabilità professionale in capo alla struttura resistente che ha condotto al decesso di la domanda dei Parte_1
ricorrenti, tuttavia, deve dirsi solo parzialmente suscettibile di accoglimento.
In primis va disattesa ogni istanza dal punto di vista del danno tanatologico (espressamente invocato) in quanto “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità
"iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la
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perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (cfr.
SSUU 15350/2015).
A tutto voler concedere, comunque, nonostante i ricorrenti richiamino la loro qualità di eredi, non si rinviene alcuna istanza risarcitoria iure hereditatis. Proprio dalla nota depositata in data 21.06.2024, anzi, si deve percepire che i danni invocati sono solo quelli iure proprio.
Ebbene, in relazione a questi ultimi, si valuti quanto segue.
In primis va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in quanto carente non solo dal punto di vista probatorio ma, ancor prima, allegatorio.
In merito al danno non patrimoniale, invece, va parzialmente accolta la censura riguardante la posizione soggettiva.
Dalla documentazione agli atti (comprensiva quella acquisita nel presente giudizio dalla fase di ATP), infatti, non si evince alcun legame tra e Parte_1 Parte_2
con il de cuius. L'invocato rapporto parentale, in altri
[...] termini, non è stato provato.
Ne consegue che le domande risarcitorie presentate da e vanno rigettate. Parte_1 Parte_2
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Vanno accolte, viceversa, le istanze di e Parte_3
in quanto è documentalmente Parte_4 dimostrata la loro qualifica di figli di e Parte_1
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art.
2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. C.
22397/2022), mentre nessuna prova contraria è stata offerta.
Ciononostante, dal punto di vista della quantificazione, non possono dirsi fondate le valutazioni svolte dai ricorrenti con la suddetta nota in quanto nessuna prova volta a ottenere una liquidazione massima è stata fornita
(non essendo sufficiente la mera vicinanza di residenza).
Orbene, applicando le Tabelle Milanesi, tenuto conto dell'età tanto della vittima quanto dei congiunti e nulla potendo ulteriormente riconoscere per assenza di prova ulteriore, va liquidato l'importo di € 242.482,00 ciascuno;
somma che va devaltuata alla data del decesso del de cuius
e rivalutata con aggiunta progressiva degli interessi ex art.
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1284 c.c. sino alla pubblicazione. Sulla risultante vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.
Null'altro può riconoscersi, men che meno le spese di ATP in quanto “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate” (cfr. C. 30854/2023) e, nel caso di specie, non vi è prova né delle stesse né che esse sono state concretamente sostenute dai ricorrenti.
Va accolta, infine, la domanda di manleva.
In proposito nessuna valutazione va effettuata in relazione alle questioni riguardanti gli artt.
1.2 e 1.5 delle c.g.a. richiamate dalla in quanto non vi è nessun CP_3
riferimento al caso concreto ma meri richiami di carattere generale. Neppure può trovare applicazione l'art. 1910 c.c. in quanto nulla è stato di specifico allegato dalla compagnia assicurativa. Parimenti va disattese l'istanza di graduazione delle colpe in quanto aspetto che esula dalle questioni oggetto del presente giudizio (non a caso sono state espressamente riferite dalla stessa compagnia all'eventuale successivo regresso).
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La compagnia dunque, va condannata a CP_3 manlevare e tenere indenne la seppur CP_1 limitatamente agli importi eccedenti la franchigia di €
250.000,00 (aspetto invocato, non contestato e provato dalla documentazione agli atti).
Sulle spese
In virtù della circostanza che la domanda dei ricorrenti è stata solo in parte accolta, le spese tra i ricorrenti e la vanno compensate. Controparte_1
La compagnia assicurativa invece, va CP_3 condannata al pagamento delle spese nei confronti della
Controparte_1
Si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 in relazione alle fasi istruttoria/trattazione e decisionale in quanto non è stata svolta attività istruttoria e in virtù del carattere sintetico dell'udienza di discussione.
Il tutto con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale;
• Rigetta le domande presentate da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
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• Accoglie le domande di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale presentate da e Parte_3
; Parte_4
• Per l'effetto:
o Condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore di , di Parte_3
€ 242.482,00; somma che va devaltuata alla data del decesso del de cuius e rivalutata con aggiunta progressiva degli interessi ex art. 1284
c.c. sino alla pubblicazione e sulla risultante vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
o Condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore di , Parte_4
di € 242.482,00; somma che va devaltuata alla data del decesso del de cuius e rivalutata con aggiunta progressiva degli interessi ex art. 1284
c.c. sino alla pubblicazione e sulla risultante vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
• Accoglie la domanda di garanzia;
• Per l'effetto condanna la società Controparte_3
a manlevare la
[...] Controparte_1 per gli importi eccedenti la franchigia di € 250.000,00;
• Compensa le spese del giudizio tra i ricorrenti e la
[...]
Controparte_1
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• Condanna la società al Controparte_3
pagamento, nei confronti della Controparte_1
delle spese del giudizio pari a € 520,00 per spese
[...]
vive ed € 14.170,00 oltre IVA, CPA e spese generali per onorari, con attribuzione.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 21.05.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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