Articolo 24 della Legge 10 ottobre 1986, n. 663
Articolo 23Articolo 25
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31 ottobre 1986
Art. 24. 1. Dopo l' articolo 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , aggiunto dall'articolo 23 della presente legge, e' inserito il seguente:
"ART. 70-ter. - (Nuove denominazioni). - 1. Le denominazioni "sezione di sorveglianza" e "giudice di sorveglianza" di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tribunale di sorveglianza" e "magistrato di sorveglianza".
2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonche' degli uffici di sorveglianza di cui all'articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia".
Entrata in vigore il 31 ottobre 1986