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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 26/09/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Sez. Civile
R.G. 354/2025
Verbale di udienza
Oggi, all'udienza del 26.09.2025, alle ore 12:10, sono comparsi:
l'avv. Zerbone per l'opponente, il quale insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni come in atti, ed in particolare per l'ammissione della CTU;
è presente l'avv. Pratesi per i convenuti, il quale insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni e nel rigetto dell'opposizione, come già chiesto in atti.
Le parti discutono oralmente la controversia. Alle ore 12:15, il Giudice si ritira in Camera di consiglio.
Alle ore 12:23 il Giudice, esaurita la camera di consiglio, letti gli atti e le note depositate dalle parti, letto l'art. 281sexies c.p.c., sentite le parti e le rispettive conclusioni, dà lettura delle motivazioni e del dispositivo della sentenza dando atto che essa viene emessa unitamente al verbale depositato in forma telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Giovanni Maria Sacchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 354/2025, vertente
TRA
( ), con sede legale in Albenga (SV), Piazza XX Settembre n. 18, in persona Parte_1 P.IVA_1 1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Zerbone, come da procura in atti;
- ATTRICE/OPPONENTE -
CONTRO
nata in [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._1 nonché nato in [...] il [...], così come rappresentati e Controparte_2 difesi dall'Avv. Carlo Pratesi, come da procura in atti;
- CONVENUTI/OPPOSTI –
in opposizione al D.I. 9/2025 emesso da questo Tribunale in data 8.01.2025.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origini da un ricorso per D.I. presentato dai sopraindicati convenuti, i quali asserivano e documentavano di aver sottoscritto con la controparte, in data 12.11.2022, un contratto di appalto relativo all'esecuzione degli incentivi e agevolazioni di cui alla legge n. 77/2020 (c.d.
“Superbonus”) e ristrutturazione edilizia per le agevolazioni di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 917/86 nell'immobile di loro proprietà sito in Pieve di Teco (IM), Corso Mario Ponzoni n.136. Detto contratto prevedeva che la somma prevista per il corrispettivo dei lavori relativi al 110% venisse “totalmente corrisposta mediante la formula dello sconto in fattura” e che, in ogni caso, “per tali opere nessun addebito / costo sarà sostenuto dai Committenti, né in alcun modo addebitabile agli stessi” (cfr. art. 8).
Il contratto prevedeva altresì che, per agevolare la conclusione dei lavori entro il 31.12.2023 e l'acquisto di materiali da parte dell'appaltatore, sarebbe stato comunque anticipato dal committente l'importo di € 500.000,00 (cfr. art. 10.1), che tale importo avrebbe dovuto essere restituito dall'impresa appaltatrice con i due SAL successivi, e comunque in ogni caso entro e non oltre il 31.12.2023, e che, in caso di ritardo nella restituzione sarebbe stato applicato un interesse di mora dell'8% annuo (cfr. art. 10.2). Nel medesimo accordo, le parti davano atto che in data 17.01.2023 era già stata versata anticipazione di € 10.000,00 (diecimila/00) da parte dei committenti, che sarebbe stata oggetto di restituzione come le somme di cui al punto precedente (cfr. art. 10.2).
In seguito ai sopraindicati versamenti venivano emesse regolari fatture, ma alla data del 31.12.2023 alcun rimborso veniva erogato, motivo per cui, dopo vari solleciti e diffide, i ricorrenti si erano visti costretti a ricorrere in sede monitoria.
Con atto di citazione regolarmente notificato la società opponente contestava l'interpretazione del testo contrattuale così come formulata dalla controparte, ritenendo che essa fosse monca di un passaggio fondamentale, in quanto l'art. 10 punto 2 così recitava: “tale importo sarà restituito con i due SAL successivi, previa eventuale compensazione parziale con i corrispettivi dovuti dai Committenti per le opere oggetto di bonus
2 50% e/o per eventuali ulteriori lavori concordati dalle parti”. L'attrice specificava che tale modalità fosse stata poi oggetto di un'appendice contrattuale del 3/3/23 (doc. 2 prod. attorea) con la quale le parti avevano convenuto che l'importo anticipato di euro 500.000,00 sarebbe stato“restituito totalmente, quando verranno monetizzati i crediti di tutto il cantiere, e al rimborso verranno sottratti, i lavori extra concordati ogni volta”.
L'attrice precisava che il documento prodotto era una copia priva di firma delle parti, in quanto l'originale firmato era stato sequestrato nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura della
Repubblica su comportamenti tenuti dal precedente amministratore della Idea Più Srl, (Proc. Pen. N.
2800/22/21 RGNR) e che era stata depositata istanza ex art. 258 CPP al fine di ottenere l'autorizzazione ad estrarne una copia.
L'opponente, inoltre, contestava la regolarità formale delle fatture poste alla base del D.I., che non tenevano in considerazione lo sconto ma solo l'importo che sarebbe stato dovuto maggiorato dell'IVA, evidenziando le difficoltà generate dalla sospensione di vari cantieri a causa dell'emergenza sanitaria e degli avvicendamenti giudiziari coinvolgenti il precedente amministratore.
Per tutti i sopraindicati motivi, l'opponente domandava a questo Tribunale di revocare il Decreto
Ingiuntivo emesso con conseguente rigetto integrale della altrui pretesa, nonché, in via subordinata, di determinare l'eventuale somma dovuta a seguito della compensazione con i corrispettivi dovuti dai convenuti per le opere effettuate oggetto di bonus 50% e/o per eventuali ulteriori lavori concordati e realizzati anche non soggetti a incentivi e/o a detrazioni fiscali, producendo una perizia di parte e chiedendo, a riguardo, il licenziamento di una CTU.
Con comparsa di costituzione e risposta i convenuti contestavano quanto ex adverso dedotto, asserendo che nessuna appendice contrattuale fosse stata da loro mai sottoscritta.
I convenuti contestavano, altresì, che fossero state compiute lavorazioni afferenti al bonus 50% compensabili con quanto oggetto di rimborso, asserendo che era stato posto in essere solo un mero approvvigionamento di cantiere con esclusivo riguardo sismabonus ed efficientamento energetico al
110%.
Inoltre, secondo la tesi dei convenuti, le circostanze ulteriori dedotte dalla controparte (irregolarità nelle fatture, avvicendamenti giudiziari, la sospensione del cantiere) non facevano altro che corroborare l'illegittimità della pretesa di controparte.
Di contro l'attore, in sede di trattazione, documentava che l'originale dell'appendice contrattuale – asseritamente siglato da ambo le parti in causa – non era stato rinvenuto dalla Guardia di Finanza, la quale aveva rintracciato negli atti di indagine unicamente la medesima copia non sottoscritta dai committenti.
3 Con provvedimento del 22.07.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione limitatamente al minor importo di € 432.000,00 e, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c., previo scambio di note conclusive autorizzate.
Ciò posto, occorre ribadire quanto già evidenziato nell'ordinanza del 22.07.2025 alla quale integralmente si rinvia. In particolare, tenuto conto che l'art. 1362 c.c. richiede una lettura complessiva del testo contrattuale, non limitata al senso letterale delle singole espressioni utilizzate, si evidenzia che all'art.
8.1 del contratto di appalto versato in atti (doc. 2 prod. convenuta opposta) le parti abbiano chiarito di aver concluso il contratto “sull'unico e imprescindibile presupposto per i Committenti che il corrispettivo sia costituito dalla cessione del credito d'imposta per il superbonus 110% che l'Appaltatore si impegna a far conseguire assumendosene l'alea”. Su tale presupposto, all'art. 10.2 del medesimo contratto di appalto versato in atti
– senza che possa rilevare alcuna integrazione o appendice, non essendovi pacifica prova della sottoscrizione della medesima – le parti hanno pattuito: “tale importo (€ 500.000,00 di cui al co.1) sarà restituito con i due Sal successivi previa eventuale compensazione parziale con i corrispettivi dovuti dai committenti per le opere oggetto di bonus al 50% e/o per eventuali ulteriori lavori concordati dalle parti. Le anticipazioni dovranno in ogni caso essere interamente restituite ai Committenti entro e non oltre il 31.12.2023”. Al punto 13 del medesimo articolo viene poi previsto: “le parti danno atto che in data 17.01.2023 è già stata versata anticipazione di €
10.000,00 (diecimila/00) da parte dei Committenti che sarà oggetto di restituzione come di cui al punto precedente”.
Pertanto, a prescindere dalla emissione dei Sal e di ogni “eventuale” compensazione, le anticipazioni sarebbero state, in ogni caso, restituite alla data ultima così individuata dalle parti.
Siffatta interpretazione del testo contrattuale, tenuto conto del comportamento complessivo tenuto dalle parti anche in esecuzione del contratto stesso e del termine finale di restituzione coincidente con la data prevista per il completamento dei lavori, legittima la reiezione del motivo principale di opposizione e di rigetto integrale della pretesa fatta valere in sede monitoria.
Venendo alla eccezione fatta valere in via subordinata, si ritiene che questa vada interpretata in termini di compensazione giudiziale di cui all'art. 1264 c.c., secondo cui il credito illiquido opponibile in compensazione deve essere quantomeno di “facile e pronta liquidazione”, ovvero agevolmente accertabile e determinabile in sede giudiziale tramite una istruttoria non complessa, valutazione riservata al giudice secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21923 del 15 ottobre 2009). Ebbene, si ritiene che essa sia parzialmente fondata.
Ed infatti, con specifico riguardo ai lavori oggetto di bonus ristrutturazioni al 50% (pari all'importo di € 129.156,98), le parti hanno pattuito che, per tali opere, “alla committente non potrà essere richiesto alcun importo superiore all'importo di € 78.000,00 (settantottomila/00), unica somma effettivamente da versare da parte della stessa”, senza prevedere ulteriori o diverse tempistiche e modalità di corresponsione rispetto a quanto previsto per gli altri importi. Da ciò è possibile ricavare che solo questa somma sarebbe stato comunque 4 a carico dei committenti per i lavori a farsi ed esigibile fin dall'inizio degli stessi. Costituisce, inoltre, circostanza pacifica e non contestata che la data prevista per il completamento dell'opera sia stata superata e che il cantiere sia rimasto ad esecuzione ancora in corso, quindi che il rapporto contrattuale sia ancora in essere, motivo per cui non appare corretto che, allo stato, vengano quantificate monetariamente le opere in corso di realizzazione, non trattandosi di credito nemmeno certo, oltre che attualmente esigibile e di pronta liquidazione.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'unico importo certo, attualmente esigibile ed effettivamente suscettibile di compensazione giudiziale, sia quello di € 78.000,00, in quanto esso rappresenta una posta attiva di facile e pronta liquidazione, agevolmente compensabile all'esito di una semplice operazione contabile di dare e avere, mentre nessun altro credito può ricadere nell'alveo della formulata eccezione.
A tale ultimo riguardo, dovendosi tener conto di quanto dedotto dall'opponente negli scritti conclusivi, si ritiene che non rilevi che si tratti di compensazione “in senso atecnico”, ovvero derivante dal medesimo rapporto dedotto in giudizio, in quanto la natura impropria della compensazione non elimina la necessità che il controcredito opposto in compensazione debba pur sempre avere i caratteri della certezza, esigibilità e agevole liquidabilità mediante una semplice operazione contabile, potendo operare il meccanismo compensativo (in caso di compensazione impropria anche di ufficio) solo all'esito di una agevole ed immediata operazione di verifica del saldo fra le diverse partite di dare e avere.
Ed invero, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, "resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza” (Cass., n. 4794/2021; nello stesso senso cfr. Cass., n. 7474/2017; n.
21646/2016; nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte appello Bari sez. lav., 09/07/2024, n.878;
Tribunale L'Aquila sez. I, 05/05/2021, n.312).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'opponente sulla non necessità che venga formulata una apposita domanda o eccezione non è pertinente, in quanto essa attiene non al credito presupposto ma alla compensazione stessa, quale meccanismo che può operare anche di ufficio;
detto orientamento non esclude che il controcredito – in mancanza dei presupposti per l'operare della compensazione – per divenire oggetto di una pronuncia di condanna debba essere oggetto di autonoma domanda riconvenzionale (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 157 del 5 gennaio 2005) che, nel caso di specie, non è stata formulata. Anche per tale motivo, l'istruttoria tecnica richiesta non trova ragion d'essere in questa specifica sede.
In virtù di quanto sopra esposto ed in parziale accoglimento dell'opposizione, il D.I. opposto deve essere revocato e sostituito dalla condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di €
432.000,00 oltre agli interessi moratori come convenuti, dalla data del 31.12.2023 al saldo.
5 Quanto alle spese di lite, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si ritiene che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione facciano parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche con riguardo alle spese della fase monitoria (cfr. Cass. civ., sez. II, 09/08/2022, n.24482). In particolare, si è anche chiarito che, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato, neppure in parte, al pagamento delle spese processuali (cfr. Corte di Cassazione, sez. civ., ord. n. 4860/2024).
Nel caso di specie, alla revoca del D.I. derivante dall'accoglimento della eccezione formulata in via subordinata consegue la condanna dell'opponente ad una minor somma comunque pari ad € 432.000,00 oltre interessi di mora. Pertanto, l'opponente resta soccombente ma le spese di lite – determinate secondo il valore del decisum e mediante i parametri di cui al DM 147/2022 (tabella II, fascia VI, tutte le fasi escluso quella istruttoria ritenuta superflua e ai valori minimi la decisionale, dato l'esiguo impegno difensivo in essa profuso) – devono essere parzialmente compensate al 30% e, quindi, liquidate in €
6.274,80 per soli compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario al 15% dei soli onorari di causa.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale adito, reietta ogni altra ulteriore domanda o eccezione,
P.Q.M.
REVOCA il D.I. n.9/2025 dell'8.01.2025 e, in ragione di quanto esposto in parte motiva, CONDANNA
l'opponente a corrispondere ai convenuti e Parte_1 Controparte_1 [...] la minor somma di € 432.000,00 oltre interessi di mora come pattuiti, dalla data del CP_2
31/12/2023 fino al saldo.
CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1 opposti, che qui si liquidano in € 6.274,80 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% degli onorari.
Così è deciso.
Savona, lì 26.09.2025
IL GIUDICE
dott. Giovanni Maria Sacchi
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