Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/05/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5524/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente a [...]C.F._1
Firenze in Via di Boldrone 64, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Silvia Zampetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via L. S. Cherubini n. 20
ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 residente in [...] D, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Casillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marigliano, alla Via Dante Alighieri, 5
resistente
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 4
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
depositate dalle parti in PCT in data 7/05/2025, con le quali hanno chiesto al Tribunale di disporre che:
“1) resterà affidata ad entrambi i genitori e sarà collocata prevalentemente presso la madre;
2) Per_1 il padre frequenterà un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina Per_1
quando la riaccompagnerà a scuola;
un giorno infrasettimanale (individuato allo stato nel mercoledì) in cui il Signor andrà a prendere Gioia all'uscita di scuola e la riporterà a scuola il giorno CP_1
successivo; nella settimana in cui il Signor non trascorrerà con il fine settimana, CP_1 Per_1
tratterrà con sé la figlia un giorno in più, riportandola a scuola la mattina successiva (allo stato la prenderebbe il mercoledì e la riporterebbe a scuola il venerdì mattina); nel periodo non scolastico, nei giorni di sua competenza il Signor prenderà e riaccompagnerà a o da centri estivi CP_1 Per_1
ovvero a o dalla casa della madre;
3) il Signor continuerà a percepire i benefici della legge CP_1
104 che verranno, ove possibile, estesi anche alla Signora 4) l'assegno unico per il nucleo Pt_1 familiare sarà percepito al 100% dal Signor;
5) l'assegno di cura erogato per la disabilita CP_1
di sarà percepito al 100% dalla Signora che lo utilizzerà per il mantenimento Per_1 Parte_1 ordinario di e per le spese per le terapie di di importo inferiore o pari ad € 500,00; 6) il Per_1 Per_1
Signor sosterrà direttamente il 100% delle spese sportive di;
7) la Signora CP_1 Per_1 Pt_1
sosterrà direttamente il 100% delle spese per la pet therapy, per i centri estivi e per la mensa scolastica;
8) i genitori si impegnano a provvedere ciascuno in autonomia al pagamento delle spese straordinarie diverse da quelle sopra previste di importo inferiore a € 100,00; 9) l'indennità di accompagnamento INPS viene accantonata su un libretto postale intestato a a firma congiunta Per_1
di entrambi i genitori;
l'attuale libretto verrà estinto e il saldo attivo verrà bonificato sul nuovo libretto;
i genitori potranno ritirare somme dal libretto INPS per provvedere al pagamento di spese straordinarie superiori ad € 100,00 su consenso di entrambi i genitori;
le somme depositate sul libretto potranno essere prelevate solo con il consenso di entrambi i genitori e il libretto sarà gestito a firme congiunte di entrambi;
il libretto cartaceo (se presente) sarà tenuto dalla Signora 10) la Pt_1
Signora si obbliga a corrispondere al Signor la somma annuale di complessive € Pt_1 CP_1
1.200,00 delle quali € 600,00 entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno e € 600,00 entro e non oltre il
31 dicembre di ogni anno;
11) nel caso in cui l'assegno di cura non venga più erogato dall'amministrazione pubblica, il Signor si obbliga ora per allora a provvedere al CP_1
pagamento in favore della Signora di un assegno di mantenimento per di importo non Pt_1 Per_1
pagina 2 di 4 inferiore ad € 350,00 mensili, salvo miglior determinazione in proporzione ai redditi dei genitori e, nel contempo, a rinunciare a percepire la somma di € 1.200,00 annuali come sopra prevista;
tutte le spese straordinarie, comprese le terapie, saranno ripartite al 50%; l'assegno unico per il nucleo familiare spetterà al 100% alla Signora nel caso in cui l'assegno di cura aumenti o diminuisca di più Pt_1 del 30% dell'importo attuale, le parti rivaluteranno gli accordi economici fra di loro;
12) il Signor
[...]
si obbliga a provvedere al versamento di € 20.000,00 sul libretto postale intestato a con le CP_1 Per_1 seguenti modalità: €. 5.000,00 entro e non oltre il 30.4.2028, €. 7.500,00 entro e non oltre il 30.4.2032,
€. 7.500,00 entro e non oltre il 30.4.2035; 13) la Signora si obbliga a provvedere al Pt_1 versamento di €. 750,00 in favore del Signor mediante versamento di tre rate di €. 250,00 CP_1
l'una a scadere la prima il 30.6.2025, la seconda al 30.1.2026 e la terza al 30.5.2026; 14) le parti si impegnano a partecipare ad incontri periodici con la mediatrice Avv. Paola Levani ogni tre mesi, al fine di sviluppare la propria capacità di comunicazione, di fare il punto della situazione e di risolvere eventuali asperità e problematiche;
15) le spese per la mediazione sono ripartite per la metà fra le parti;
16) le spese legali sono compensate fra le parti”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore , nata in data [...] dalla convivenza more uxorio, ad Persona_2
oggi cessata, tra e , statuite dal Tribunale di Firenze con decreto n. Parte_1 Controparte_1
81/2020 emesso in data 15/01/2020; avanti al G.D., la causa è proseguita in istruttoria fino a quando in data 7/05/2025 le parti hanno depositato in PCT atto contenente la precisazione di conclusioni concordate delle quali hanno chiesto il recepimento, di tal chè il Giudice delegato ha revocato l'udienza di trattazione fissata per il giorno 13/05/2025 e posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte depositate in PCT in data 7/05/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse della figlia minore (n. 20/10/2016). Per_1
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
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P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto delle conclusioni congiunte depositate in PCT 7/05/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice dott.ssa Monica Tarchi
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