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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/05/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai N.R.G. 4469/2020 e 5126/2020, aventi ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale _1 P.IVA_1
rappresentante p.t. e (C.F.: Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi, giusta procura in calce agli atti di citazione in opposizione, dall'Avv. Francesco Pasquale D'Ambrosio, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via Rosa Iemma n. 2, Centro Direzionale Pastena, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA:
[...]
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2
difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Cosimo D'Ambrosio, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via
Napoli n. 59, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_3
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza p.t., e per essa la mandataria rappresentata e difesa, giusta CP_3
procura allegata alla comparsa di intervento, dall'Avv. Martina Dallacasa, presso il cui indirizzo PEC elettivamente domicilia;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 12/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato la ha _1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 611/2020, con cui è stata ingiunta al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €
353.217,09 quale debitoria rinveniente dai due contratti di mutuo chirografario stipulati il 12/6/2015, uno di € 240.000,00 e l'altro di €
450.000,00, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che vi sarebbe indeterminatezza del tasso di interesse pattuito ed applicato in entrambi i mutui posti a fondamento della domanda attivata in via monitorio, in quanto il T.A.E.G. ed il T.A.E. applicati non corrisponderebbero a quelli indicate in contratto;
quale secondo motivo di opposizione, che tra le le condizioni previste nei contratti oggetto di causa, è presente la clausola c.d. “floor”, in base alla quale il tasso d'interesse non può andare al di sotto, in entrambi i casi, del 4,50%; che se nel contratto è prevista solo una clausola “floor” e non una corrispondente speculare clausola tetto (“CAP”), che tuteli il mutuatario, si è in presenza di uno squilibrio contrattuale;
che, inoltre, la clausola “floor”, inserita in un finanziamento, rappresenta un derivato implicito con cui la banca si protegge dal rischio che il tasso d'interesse del finanziamento scenda al di sotto dell'interesse minimo garantito, violando, anche in tal caso, i doveri di
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza diligenza, correttezza e trasparenza posti a carico dell'intermediario; che la qualificazione della clausola “floor” come derivato implicito, comporta la nullità della stessa perché determina un'alea unilaterale a danno del cliente il quale non riceverebbe alcun corrispettivo in cambio della sottoscrizione del derivato, non beneficiando neppure della mera possibilità di utilità future connesse alla fluttuazione del tasso d'interesse nel caso in cui il tasso oscillasse in rialzo;
che, inoltre, in considerazione del fatto che il
“floor” è un derivato di tipo opzionale, l'operazione è ulteriormente affetta da nullità in quanto si commercializza un derivato senza però inserire nel contratto le informazioni previste dalla legge sulla vendita degli strumenti finanziari;
quale terzo motivo di opposizione, che i mutui in contestazione sono stati sviluppati con il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, ovvero, mediante determinazione della rata fissa con una formula di capitalizzazione composta, il quale produce un aggravio di interessi equivalente all'anatocismo che deriverebbe dal calcolo, per ciascun periodo, degli interessi sugli interessi maturati nei periodi precedenti;
che la parte mutuataria ha prestato il proprio consenso unicamente sul tasso corrispettivo (T.A.N.) indicato espressamente in contratto, ove indicativamente viene richiamata anche la tipologia di piano, ma la nulla ha specificato sulle modalità di computo e di CP_1
capitalizzazione degli interessi, e sulle modalità di sviluppo del piano;
che l'indeterminatezza delle condizioni, unitamente al vizio del consenso, comporta, anche per tali ulteriori motivazioni, il ricalcolo del piano di ammortamento ai tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., con regime di capitalizzazione semplice;
che tale carenza determina violazione dell'articolo
6 della Delibera CICR del 09/2/2000, con conseguente responsabilità contrattuale della Banca mutuante;
quale quarto motivo di opposizione, che i finanziamenti oggetto di causa erano garantiti, nella percentuale dell'80%, dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese gestito dal
[...]
N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza CP_4 Credito Centrale;
che al momento della notifica dell'atto di citazione in opposizione non è a conoscenza se la Banca opposta, che pure ha provveduto ad attivare la garanzia indicata, abbia ricevuto il rimborso della quota dell'80% della perdita lamentata;
quale quinto motivo di opposizione, che la Banca opposta non ha fornito la prova del credito azionato in via monitoria, essendosi limitata a dedurre l'esistenza del contratto di mutuo chirografario e di una esposizione debitoria che a suo dire ammonterebbe ad € 26.652,93, senza allegare un estratto conto relativo al rapporto ovvero senza allegare un certificato di saldaconto, sottoscritto da un suo funzionario abilitato, necessario per potere richiedere ed ottenere l'emissione di un Decreto Ingiuntivo a norma del Codice di procedura civile, che per l'effetto non poteva essere emesso.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le _1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 611/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato FRANCESCO PASQUALE
D'AMBROSIO, dichiaratosi anticipatario.
Il procedimento prendeva il N.R.G. 4469/2020.
Si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_1
, deducendo: che non vi è stata alcuna violazione
[...]
dell'articolo 117 T.U.B., atteso che il T.A.E. costituisce un indicatore che non va indicato nei contratti di mutuo;
che nel caso di specie è di tutta evidenza che, essendo stato indicato in maniera chiara e precisa nei contratti il tasso d'interesse, univoco sarebbe stato il piano di rimborso del prestito con applicazione di tale tasso;
che il tasso pattuito, da un punto di vista matematico – finanziario, dava luogo ad una univoca applicazione, né poteva configurarsi l'applicabilità di una pluralità di tassi;
che nei contratti contestati sono stati indicati il T.A.N., il parametro di indicizzazione e lo
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza spread; che non vi è alcuna difformità tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello effettivamente applicato;
che nei due contratti oggetto di causa la clausola “floor” è formulata in modo del tutto chiaro e comprensibile, giacché all'articolo 2, dopo la pattuizione del tasso variabile
Euribor + lo spread del 4,5000% punti, è scritto in modo semplice: “Il tasso complessivo di volta in volta non potrà mai essere, comunque, inferiore al
4,50000%”; che la giurisprudenza ha ritenuto valide le clausole cc.dd.
“floor”, escludendo che esse integrino un “derivato implicito”; che nei contratti di mutuo con ammortamento c.d. “alla francese” non vi è alcun fenomeno anatocistico, nè alcuna indeterminatezza può essere ravvisata con conseguente violazione dell''articolo 117 T.U.B., né è ravvisabile alcuna violazione del divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c.; che ai contratti venivano allegati anche i rispettivi piani di ammortamento costruiti sulla base del tasso d'interesse in vigore al momento della loro sottoscrizione;
che tali piani fornivano una dettagliata rappresentazione delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), nonché la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata
(interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata;
che tali piani avrebbero avuto una modifica solo con riferimento al tasso variabile pattuito;
che non sussiste alcun riferimento normativo che richiede la indicazione del regime finanziario applicato;
che in ordine alla garanzia prestata da parte del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, che copre al massimo l'80% del credito finanziato, essa precisa che il Fondo, in virtù della garanzia prestata, ha corrisposto ad essa, in relazione ai crediti di cui al monitorio, la somma di € 72.574,98 sul finanziamento di €
240.000,00 erogato il 12/6/2015, rimanendo creditrice verso l'opponente del debito residuo di € 20.041,27 (di cui € 17.736,20 per sorta capitale ed €
2.305,07 per residuo sulla rata n. 56 scaduta il 31/1/2020 ) e la somma di
€ 212.862,44 sul finanziamento di € 450.000,00, rimanendo creditrice, per
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza tale ultimo titolo, verso l'opponente del debito residuo di € 58.412,86, per residuo capitale, con un totale complessivo quindi di € 78.454,13 oltre agli interessi convenzionali di mora, ovvero come da contratto, in ogni caso non inferiori alla misura del 4,50000% annuo, dal 27/3/2020 al giorno dell'effettivo pagamento;
che essa ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria.
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione
[...]
e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 611/2020; in via subordinata, condannare l'opponente al pagamento, in suo favore, della somma di € 78.454,13 (non coperta dall'assicurazione del Fondo), o di quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi di mora dal 27/3/2020 al giorno dell'effettivo pagamento nella misura contrattuale del 4,50%; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed onerava parte opposta di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 26/3/2021).
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. Parte_2
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 611/2020, con cui
è stato ingiunto, in qualità di garante della al _1
pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad € 353.217,09 quale debitoria rinveniente dai due contratti di mutuo chirografario stipulati il 12/6/2015, uno di € 240.000,00 e l'altro di € 450.000,00, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto a sostegno della propria opposizione i medesimi
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza motivi di doglianza formulati dalla nel procedimento _1
N.R.G. 4469/2020, nonchè la nullità delle fideiussioni da lui sottoscritte ed in forza del quale è stato emesso in suo danno il Decreto Ingiuntivo, in quanto redate in conformità al modello A.B.I. del 2003, ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato Parte_2
le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni da lui sottoscritte;
accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 611/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato FRANCESCO PASQUALE D'AMBROSIO, dichiaratosi anticipatario.
Il giudizio prendeva il N.R.G. 5216/2020.
Si costituiva la
[...]
Controparte_1
concludendo nei seguenti termini: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 611/2020; in via subordinata, condannare l'opponente al pagamento, in suo favore, della somma di €
78.454,13 (non coperta dall'assicurazione del Fondo), o di quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi di mora dal
27/3/2020 al giorno dell'effettivo pagamento nella misura contrattuale del
4,50%; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
All'udienza del 10/2/2022 veniva disposta la riunione del procedimento
N.R.G. 5216/2020 a quello N.R.G. 4469/2020.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata telematicamente il 02/12/2024 si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_5 CP_3
deducendo: che, in virtù di un contratto di cessione stipulato in data
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza 18/9/2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, la Controparte_6
ha ceduto, con efficacia giuridica
[...]
dal 20/9/2024, ad un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_5
individuabili “in blocco” (derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche e classificati come “inadempienze probabili” o “a sofferenza” nell'accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca
d'Italia), con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti “pro soluto” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 117 del 05/10/2024 (e successiva rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 122 del 17/10/2024); che ha conferito Controparte_5
incarico a (il “Servicer”), Controparte_7
affidandogli le funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione; che il Servicer ha nominato, al fine della gestione e dell'incasso dei crediti, (lo “Special Servicer”) quale proprio Controparte_8
sub-servicer; che tra i crediti di cui alla sopra citata cessione è compreso, con ogni accessorio e garanzia allo stesso connessi, quello originariamente vantato dalla Controparte_6
nei confronti della
[...]
opponente, derivante dal conto corrente n. 337422 e dalle aperture di credito in conto corrente n. 1341 del 12/06/2015 e n. 1342 del
12/06/2015.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la Controparte_5
mandataria ha concluso riportandosi alle difese, eccezioni e CP_3
conclusioni formulate dall'opposta.
All'udienza del 12/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 26/3/2021).
2 – Ancora, preliminarmente, va scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il
05/2/2025 (cfr.) per l'udienza di precisazione delle conclusioni circa la carenza di titolarità attiva in capo alla terza interventrice CP_5
e per essa della mandataria
[...] CP_3
La contestazione in ordine al difetto di titolarità attiva della opposta, quale cessionaria, sollevata dall'opponente tempestivamente, alla prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio della Controparte_5
avvenuta il 02/12/2024 è fondata e va accolta.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari
“in blocco” è onerata dal fornire la prova della propria titolarità; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n.
22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
24978/2020) quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza n.
3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata, in una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio (concernendo un caso in cui vi era stata una pluralità di cessioni), la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante
a __ - , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n.
385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella
Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la
Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea,
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati
e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
"ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un
'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massi mazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la terza interventrice e per essa la mandataria Controparte_5 CP_3
non abbia fornito la prova documentale di avere acquistato la titolarità del diritto di credito inizialmente azionato in via monitoria Banca opposta, atteso che a tal fine non è sufficiente il mero deposito
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza dell'estratto della Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 58 T.U.B., la quale come innanzi esposto assolve alla sola funzione pubblicitaria di sostituire, agli effetti di legge, gli adempimenti di cui all'articolo 1264, comma 2, c.c. (così quarto comma della succitata norma), mentre non è idoneo a comprovare da solo, specie in presenza di specifica contestazione sul punto, l'esistenza di un valido contratto traslativo del credito tra la originaria cedente e l'asserita cessionaria;
né tanto meno può rilevare in alcun modo la dichiarazione di avvenuta cessione proveniente dalla originaria opposta prodotta dalla terza interventrice in allegato alla comparsa conclusionale del 08/4/2025 (cfr.), trattandosi di documento prodotto tardivamente e, come tale, inammissibile.
Da tanto consegue che non avendo la terza interventrice dimostrato l'elemento costitutivo della propria domanda, consistente nella titolarità del diritto di credito attivato nei confronti degli opponenti mediante ricorso monitorio, la relativa domanda è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata.
3. In via ulteriormente preliminare deve rilevarsi che, come risultante documentalmente (cfr. all.ti al deposito di parte opponente del
15/1/2021) e riconosciuto dalla stessa parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta (cfr.) ha provveduto a Controparte_9
corrispondere alla
[...]
, Controparte_1
rispettivamente il 13/2/2020, in relazione al contratto di finanziamento di
€ 450.000,00, complessivi € 212.862,44 per il capitale (e poi per interessi, per un totale di € 212.896,26) ed il 13/2/2020 con riferimento al contratto di finanziamento di € 240.000,00, complessivi € 72.574,98 (e poi per interessi, per un totale di € 72.586,52).
Da tanto consegue, dunque, che in questi termini deve ritenersi scrutinato il quarto motivo di opposizione, ed il Decreto Ingiuntivo n. 611/2020 va
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza revocato.
4 - Fermo quanto innanzi esposto, occorre ora procedere ad esaminare la fondatezza della domanda di parte opposta, attrice in senso sostanziale, di condanna della e di al _1 Parte_2
pagamento, in suo favore, degli importi dovuti in relazione alla debitoria dei contratti di mutuo del 15/2/2015 per € 450.000,00 ed € 240.000,00 oltre interessi di mora come da domanda dal 27/3/2020 fino all'effettivo soddisfo.
La domanda di parte opposta è fondata e va accolta, essendo i motivi di opposizione sollevati dalle parti opponenti infondati.
5 - Per ciò che riguarda le fideiussioni “specifiche”, quali quelle con cui l'opponente sig. si è obbligato a garantire le obbligazioni Pt_2
restitutorie della rinveniente scaturenti contratti di _1
mutuo chirografario del 15/2/2015 di € 450.000,00 ed € 240.000,00 (cfr. all.ti 3 e 4 della produzione di parte opposta), deve osservarsi che la
Prima Sezione della Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 657, 660, 675
e 1170 del 2025 ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni “specifiche” della nullità parziale per conformità delle stesse allo schema ABI del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2005, di talché la doglianza è priva di fondamento giuridico.
6 – Con il primo motivo di opposizione parte opponente lamenta che vi sarebbe indeterminatezza del tasso di interesse pattuito ed applicato in entrambi i mutui posti a fondamento della domanda attivata in via monitorio, in quanto il T.A.E.G. ed il T.A.E. applicati non corrisponderebbero a quelli indicate in contratto.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
In ordine alla mancata indicazione del T.A.E. nei due contratti di mutuo oggetto di causa, deve rilevarsi che non essendovi stata alcuna forma di capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori, l'omessa indicazione del
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza T.A.E. non integra violazione dell'articolo 6 della Delibera C.I.C.R. del
09/2/2000, ragion per cui non è ravvisabile alcuna nullità parziale dei contratti di prestito con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento mediante la sostituzione con i tassi “B.O.T.” di cui all'articolo 117, co. 7, T.U.B.
Per ciò che concerne poi la dedotta nullità del contratto di mutuo fondiario per discrasia tra indicato in contratto e quello effettivamente CP_10
applicato, questo Giudice ritiene di dover condividere l'orientamento (“ex multis” Trib. Roma, 19/4/2017; Trib. Milano, n. 10832 del 26/10/2017;
Trib. Napoli, 12/2/2021) secondo cui la mancanza o la divergenza tra
T.A.E.G. (o pattuito e T.A.E.G. (o I.S.C.) applicato possa assumere CP_11
rilevanza giuridica in termini di validità/invalidità parziale del contratto di finanziamento soltanto laddove si tratti di contratto di “credito al consumo”.
A ben vedere, infatti, una siffatta sanzione, quella della nullità parziale, è stata espressamente prevista dal legislatore solo per il caso del “credito al consumo”, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 T.U.B., introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010; tale norma prevede espressamente che, nel caso in cui il T.A.E.G. indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi
(rispetto a quelli effettivamente computati nell'I.S.C.) sono da considerarsi nulle. Secondo questa ricostruzione, in caso di contratti di prestito non stipulati da consumatori - la difformità tra I.S.C. pattuito ed I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il T.A.E.G.) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l' non rappresenta una specifica CP_11
condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'I.S.C., quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6, T.U.B. In termini si è espresso di recente anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4597 del 2023 con cui ha stabilito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.”.
Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una tale sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6,
T.U.B., dispone che, nel caso in cui il T.A.E.G. indicato nel contratto non sia stato determinato, o non lo sia stato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) siano da considerarsi nulle: qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità l'assenza e/o la difformità tra l'I.S.C. pattuito ed applicato nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, sesto comma, T.U.B. In altri termini, in base al
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza principio ermeneutico per cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, deve ritenersi che la mancata previsione di una norma analoga a quella di cui all'articolo 125-bis T.U.B., prevista “ad hoc” per il credito al consumo, non costituisca una lacuna normativa da colmare mediante il ricorso all'interpretazione analogica del disposto della succitata disposizione, stante l'assenza della “eadem ratio legis” tra le due fattispecie – atteso che nei finanziamenti al consumo, stante la “debolezza” della parte contrattuale del consumatore, appare più cognruo il rimedio della nullità parziale del contratto in caso di violazione delle norme sulla trasparenza in ordine al costo complessivo del prestito stesso – nonché considerato che le norme che sanciscono la nullità “testuale” (art. 1418, comma 3, c.c.) vanno interpretate, nel dubbio, restrittivamente, portando esse alla più grave forma di sanzione civilistica, appunto la nullità del contratto.
7 – Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito che tra le le condizioni previste nei contratti oggetto di causa, è presente la clausola c.d. “floor”, in base alla quale il tasso d'interesse non può andare al di sotto, in entrambi i casi, del 4,50%; ragion per cui, non essendo stata prevista nei contratti di mutuo una corrispondente speculare clausola tetto
(“CAP”), che tuteli il mutuatario, si è in presenza di uno squilibrio contrattuale, con conseguente nullità della stessa, anche considerato che si tratta di pattuizione che determina un'alea unilaterale a danno del cliente il quale non riceverebbe alcun corrispettivo in cambio della sottoscrizione del derivato, non beneficiando neppure della mera possibilità di utilità future connesse alla fluttuazione del tasso d'interesse nel caso in cui il tasso oscillasse in rialzo. Infine, atteso che la clausola c.d. “floor” integrerebbe un
“derivato implicito” di tipo opzionale, l'operazione sarebbe ulteriormente affetta da nullità in quanto si commercializza un derivato senza però inserire nel contratto le informazioni previste dalla legge sulla vendita degli strumenti finanziari.
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza La giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n. 1942/2025) ha infatti chiarito che “… costituisce un puro artificio la tesi [ ... ] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option f/oor, e dunque un contratto derivato.
Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 e.e.» (Cass. Sez. U.
23 febbraio 2023, n. 5657, in motivazione, par. 5.6.3; conforme da ultimo
Cass. n. 5151/2024). Inoltre, questa Corte ha affermato (seppure non specificamente sulla clausola f/oor dei mutui fondiari) che, in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3,
e.e. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione”.
Nella vicenda in esame, deve in primo luogo osservarsi che la clausola c.d.
“floor” aveva il significato di assicurare che il tasso di interesse non potesse scendere al di sotto del minimo pattuito e, dunque, di regolare l'ammontare degli interessi corrispettivi, senza tuttavia prevedere flussi finanziari a favore dell'una o dell'altra parte;
si trattava perciò di pattuizione attinente al mutuo e non di un derivato implicito, non avente natura finanziaria e rientrante nell'autonomia negoziale delle parti. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.
In secondo luogo va considerato che il funzionamento della clausola sia stato chiaramente illustrato nel contratto di mutuo, con l'espressa precisazione che il tasso d'interesse iniziale sarebbe stato per l'appunto quello “Euribor 6 mesi base 365 rilevato per valuta il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno arrotondato allo 0,10 superiore” e che, in ogni caso, il tasso minimo sarebbe stato del 4,50000% 3,25%; di talchè la parte mutuataria, quando sottoscrisse i contratti contestati, aveva indubbiamente piena consapevolezza della misura del corrispettivo, il che escludeva in radice tanto che fosse una clausola non chiara o incomprensibile.
8 – Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che i mutui in contestazione sono stati sviluppati con il piano di ammortamento c.d.
“alla francese”, ovvero, mediante determinazione della rata fissa con una formula di capitalizzazione composta, che produce un aggravio di interessi equivalente all'anatocismo che deriverebbe dal calcolo, per ciascun periodo, degli interessi sugli interessi maturati nei periodi precedenti. Ragion per cui, avendo la parte mutuataria ha prestato il proprio consenso unicamente sul tasso corrispettivo (T.A.N.) indicato espressamente in contratto, ove indicativamente viene richiamata anche la tipologia di piano e non avendo la Banca nulla ha specificato sulle modalità di computo e di capitalizzazione degli interessi, e sulle modalità di sviluppo del piano, ne deriverebbe l'indeterminatezza delle condizioni, integrante gli estremi del vizio del consenso, il ricalcolo del piano di ammortamento ai tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., con regime di capitalizzazione semplice e la responsabilità contrattuale della Banca mutuante.
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Sul punto è di recente intervenuta la Prima Sezione della Corte di
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza Cassazione Civile con l'ordinanza n. 7382 del 19/3/2025, stabilendo che i principi già enucleati dalle Sezioni Unite Civili n. 13150/2024 con riguardo ai mutui “a tasso fisso” si estendono anche ai mutui “a tasso variabile” – quali quelli oggetto di causa.
Ebbene, la Prima Sezione ha sancito che nei mutui a tasso variabile con modalità di ammortamento “alla francese” non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi, perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Inoltre, ha chiarito la Suprema Corte, se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (T.A.N.) ed effettivo (T.A.E.G.), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Applicando tali principi di diritto, sopraggiunti rispetto al momento in cui è stata disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio contabile, ne deriva che essendo stato puntualmente indicato in ciascuno dei due contratti di mutuo posti alla base della domanda monitoria sia il T.A.N.
(4,70000% al momento della sottoscrizione del mutuo, con minimo di
4,50000%), sia il T.A.E.G. (5,15100% per il mutuo di € 240.000,00 e
4,96900% per quelllo di € 450.000,00), sia la periodicità delle rate di rimborso (mensile) con la ripartizione per quote di capitale ed interessi (con ammortamento alla francese, anche specificato espressamente), con allegati i piani di ammortamento redatti in modo chiaro ed analitico (cfr. all.ti 1 e 2 della produzione di parte opposta), ne deriva che non è configurabile
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza alcuna indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni economiche pattuite, né violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza da parte della Banca mutuante.
9 – Con il quinto ed ultimo motivo di opposizione gli opponenti hanno dedotto che la Banca opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria, essendosi limitata a dedurre l'esistenza dei contratti di mutuo chirografario e dell'esposizione debitoria, senza allegare un estratto conto relativo al rapporto ovvero senza allegare un certificato di saldaconto, sottoscritto da un suo funzionario abilitato.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
La Banca opposta, infatti, ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, producendo i contratti di mutuo chirografari completi delle condizioni economiche validamente pattuite, nonché le fideiussioni specifiche rilasciate dal sig. e le intimazioni Pt_2
di pagamento recanti l'indicazione analitica della composizione del credito vantato (cfr. all.ti 1-2-3-4-5-6 della produzione di parte opposta); dal canto loro, poi, gli opponenti, non hanno contestato di avere sottoscritto tali contratti, né di avere ricevuto gli importi di cui l'opposta chiede in questa sede la restituzione, né di non averli restituiti integralmente, né tanto meno hanno dimostrato, pur essendo a ciò tenuti, di avere adempiuto alla relativa obbligazione restitutoria (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di talché i fatti posti alla base del ricorso monitorio devono ritenersi provati anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co. 1, c.p.c.
10 - In conclusione, dovendo essere defalcato dalla somma di cui all'ingiunzione, pari ad € 353.217,09, quanto corrisposto da CP_9
alla Banca opposta, ovvero € 212.896,44 in relazione al contratto
[...]
di finanziamento di € 450.000,00 (attivato in via monitoria per €
263.509,54), ed € 72.586,52 in relazione al contratto di di finanziamento di
€ 240.000,00 (attivato in via monitoria per € 89.707,55), la CP_12
iuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza
[...] S.R.L. e vanno condannati al pagamento, in solido tra Parte_2
loro, in favore della
[...]
della Controparte_1
somma pari ad € 67.734,13 (di cui € 50.613,10 quale saldo debitore del mutuo di € 450.000,00 ed € 17.121,02 quale saldo debitore del mutuo di €
240.000,00), oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito come da domanda fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Nei rapporti processuali tra e _1 Parte_2
la terza interventrice e per essa la mandataria Controparte_5 [...]
le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della CP_3
soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, poiché la domanda della terza interventrice è stata rigettata, sono poste a carico della CP_5
e per essa la mandataria e, considerate la natura, il
[...] CP_3
valore (€ 353.217,09, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (media), che tra tali parti non si è svolta la fase istruttoria/trattazione si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 12.046,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 3.544,00 per la fase di studio;
€ 2.338,00 per la fase introduttiva;
€ 6.164,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 634,00 (per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato FRANCESCO
PASQUALE D'AMBROSIO, dichiaratosi anticipatario.
Nei rapporti processuali tra e _1 Parte_2
la opposta Controparte_1
, le spese del
[...]
presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e, atteso che la domanda monitoria è stata confermata nella sua
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza fondatezza, ma che tuttavia la Banca opposta aveva ottenuto già anteriormente al deposito del ricorso monitorio – avvenuto il 27/2/2020 –
l'80% del credito azionato in via monitoria dal (cfr. Controparte_9
all.ti al deposito telematico di parte opponente del 15/1/2021), tale comportamento integra “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti risultate soccombenti, ovvero per 1/3 a carico della e di _1
, per 1/3 a carico della Parte_2 [...]
Controparte_1
e per 1/3 a carico della e per
[...] Controparte_5
essa della mandataria CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta la domanda della e per essa della Controparte_5
mandataria nei confronti della e di CP_3 _1
; Parte_2
2) Condanna la e per essa la mandataria Controparte_5 [...]
alla refusione, in favore della e di CP_3 _1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Parte_2
€ 12.046,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 634,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato FRANCESCO
PASQUALE D'AMBROSIO, dichiaratosi anticipatario;
3) Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 611/2020;
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza 4) Condanna la e al _1 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore della
[...]
Controparte_1
della somma pari pari ad € 67.734,13 (di cui
[...]
€ 50.613,10 quale saldo debitore del mutuo di € 450.000,00 ed €
17.121,02 quale saldo debitore del mutuo di € 240.000,00), oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito come da domanda fino all'effettivo soddisfo;
5) Compensa integralmente le spese di lite tra la _1
e la Parte_2 [...]
Controparte_1
;
[...]
6) Pone definitivamente le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, per 1/3 a carico della e di _1
, per 1/3 a carico della Parte_2 [...]
Controparte_13
e per 1/3 a carico della
[...]
e per essa della mandataria Controparte_5 CP_3
Così deciso in Salerno il 19/5/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 4469/2020 + 5126/2020 - Sentenza