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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Parte_1
P.I./ C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.2.2025, il debitore ha chiesto Parte_1
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC Avv. Lucilla Botti sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente persona fisica.
3. Il ricorrente non svolge attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Tuttavia, il Sig. Parte_1
a rivestito la qualità di imprenditore dal 2007 al 2021, data in cui la ditta individuale
[...]
omonima, esercente attività di affittacamere, è stata cancellata dal registro delle imprese.
L'esposizione debitoria, difatti, è da imputare ad eventi occorsi nel periodo il cui il ricorrente esercitava l'attività d'impresa, il quale, versando in una situazione di perdurante squilibrio economico finanziario e patrimoniale, stipula dapprima con il Monte dei Paschi di Siena un finanziamento di euro 145.000 e, successivamente, con la Cassa di Risparmio di Volterra un contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro 450.000. Nonostante l'impegno profuso dal Sig. l fine Parte_1 di ripianare i debiti, a nulla sono valsi i suoi sforzi e, a tutt'oggi, il ricorrente non riesce ad ottemperare alle obbligazioni assunte.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare,
- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 295.000 euro, svolge attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta Conti Fabio, esercente attività di installazione impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1500,00. Tuttavia, appare opportuno evidenziare che, il debitore detiene una quota di partecipazione del 10% nella società La Colombaia Verde s.r.l.
e sino al 1.7.2024 deteneva, altresì, una quota di partecipazione nella società Badie società semplice agricola. Riguardo quest'ultima si fa presente che nell'anno 2021 la partecipazione era pari al 99 %
e con l'ingresso di altri soci si è ridotta al 33%. Le partecipazioni nelle suddette società non producono alcun reddito al signor Il nucleo familiare del debitore è composto dalla Parte_1
compagna Sig.ra la quale svolge attività di lavoro dipendente presso un supermercato Parte_2
percependo una retribuzione netta mensile di circa euro 1.000/1.100 ed anche dalla figlia minore
Persona_1
Il ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento di proprietà della Sig.ra sua compagna. L'immobile è gravato da iscrizione di ipoteca volontaria per la Parte_2 concessione del mutuo contratto dalla proprietaria per l'acquisto dello stesso. Il debitore è proprietario dei seguenti beni mobili registrati:
• Motociclo Vespa Piaggio Tg. DJ49187 primo anno d' immatricolazione 2009, anno di acquisto 2023;
• Trattrice agricola cingolata SAME Tg. AA6514 primo anno d'immatricolazione 1995
(in uso alla società agricola , ora ); CP_1 Parte_3
• Trattrice agricola Carraro Tg. AM788M primo anno d' immatricolazione 2000 (in uso alla società CO , ) ; CP_1 Parte_3
• Autovettura RE KA Tg. CC421MM primo anno d' immatricolazione 2003;
• Autoveicolo SS BS Tg. DG223KT primo anno d' immatricolazione 2007;
• Trattrice agricola IN BE Tg BD4661 primo anno Parte_4
d'immatricolazione 2008 (in uso alla società CO , ora società CP_1 Pt_3
semplice agricola)
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e sussistono giustificati motivi per nominare liquidatore il dott. in quanto l'avv. Botti, Persona_2
Gestore della Crisi della presente procedura, non può essere nominata liquidatore poiché, essendo componente del consiglio dell'ordine degli avvocati, sussiste incompatibilità nel ricoprire tale incarico.
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione i beni mobili registrati sopraelencati, resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268
c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale
(art. 146 CCII).
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_2 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
. C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
b) nomina liquidatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro due Persona_2
giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155
sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativamente ai rapporti con le società, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti.
Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Livorno il 13/02/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Parte_1
P.I./ C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.2.2025, il debitore ha chiesto Parte_1
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC Avv. Lucilla Botti sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente persona fisica.
3. Il ricorrente non svolge attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Tuttavia, il Sig. Parte_1
a rivestito la qualità di imprenditore dal 2007 al 2021, data in cui la ditta individuale
[...]
omonima, esercente attività di affittacamere, è stata cancellata dal registro delle imprese.
L'esposizione debitoria, difatti, è da imputare ad eventi occorsi nel periodo il cui il ricorrente esercitava l'attività d'impresa, il quale, versando in una situazione di perdurante squilibrio economico finanziario e patrimoniale, stipula dapprima con il Monte dei Paschi di Siena un finanziamento di euro 145.000 e, successivamente, con la Cassa di Risparmio di Volterra un contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro 450.000. Nonostante l'impegno profuso dal Sig. l fine Parte_1 di ripianare i debiti, a nulla sono valsi i suoi sforzi e, a tutt'oggi, il ricorrente non riesce ad ottemperare alle obbligazioni assunte.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare,
- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 295.000 euro, svolge attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta Conti Fabio, esercente attività di installazione impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1500,00. Tuttavia, appare opportuno evidenziare che, il debitore detiene una quota di partecipazione del 10% nella società La Colombaia Verde s.r.l.
e sino al 1.7.2024 deteneva, altresì, una quota di partecipazione nella società Badie società semplice agricola. Riguardo quest'ultima si fa presente che nell'anno 2021 la partecipazione era pari al 99 %
e con l'ingresso di altri soci si è ridotta al 33%. Le partecipazioni nelle suddette società non producono alcun reddito al signor Il nucleo familiare del debitore è composto dalla Parte_1
compagna Sig.ra la quale svolge attività di lavoro dipendente presso un supermercato Parte_2
percependo una retribuzione netta mensile di circa euro 1.000/1.100 ed anche dalla figlia minore
Persona_1
Il ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento di proprietà della Sig.ra sua compagna. L'immobile è gravato da iscrizione di ipoteca volontaria per la Parte_2 concessione del mutuo contratto dalla proprietaria per l'acquisto dello stesso. Il debitore è proprietario dei seguenti beni mobili registrati:
• Motociclo Vespa Piaggio Tg. DJ49187 primo anno d' immatricolazione 2009, anno di acquisto 2023;
• Trattrice agricola cingolata SAME Tg. AA6514 primo anno d'immatricolazione 1995
(in uso alla società agricola , ora ); CP_1 Parte_3
• Trattrice agricola Carraro Tg. AM788M primo anno d' immatricolazione 2000 (in uso alla società CO , ) ; CP_1 Parte_3
• Autovettura RE KA Tg. CC421MM primo anno d' immatricolazione 2003;
• Autoveicolo SS BS Tg. DG223KT primo anno d' immatricolazione 2007;
• Trattrice agricola IN BE Tg BD4661 primo anno Parte_4
d'immatricolazione 2008 (in uso alla società CO , ora società CP_1 Pt_3
semplice agricola)
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e sussistono giustificati motivi per nominare liquidatore il dott. in quanto l'avv. Botti, Persona_2
Gestore della Crisi della presente procedura, non può essere nominata liquidatore poiché, essendo componente del consiglio dell'ordine degli avvocati, sussiste incompatibilità nel ricoprire tale incarico.
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione i beni mobili registrati sopraelencati, resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268
c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale
(art. 146 CCII).
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_2 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
. C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
b) nomina liquidatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro due Persona_2
giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155
sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativamente ai rapporti con le società, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti.
Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Livorno il 13/02/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianmarco Marinai