Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1289
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle presupposte e delle successive intimazioni di pagamento, le quali hanno interrotto il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento abbiano interrotto il termine di prescrizione, rendendo il credito cristallizzato per omessa impugnazione degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Nullità per omessa esibizione di copia delle cartelle e delle relative notifiche

    La Corte ha ritenuto che per la prova della notifica della cartella non sia necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia con la relazione di notifica, o l'avviso di ricevimento. La documentazione depositata ha attestato la corretta notifica degli atti presupposti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1289
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1289
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo