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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1289/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 558/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015632653 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 937/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione pagamento n. 29520249015632653/000, con il quale gli è stato sollecitato il pagamento di € 15.568,57 di cui, oggetto del presente giudizio, € 2.435,72 per Tassa Auto
2012-2013-2014-2017-2020, comprensivo di compensi di riscossione, spese ed interessi dovuti.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto per l'omessa notifica delle cartelle presupposte, la maturata prescrizione e/o decadenza, la nullità per l'omessa esibizione di copia delle cartelle e delle relative notifiche.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le ragioni meglio indicate in atti, mentre l'AdER, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso rinviando alla documentazione depositata in atti, attestante la regolare notifica degli atti presupposti.
Con ordinanza del 4.11.2025 è stato disposto di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, la Regione Siciliana, la quale nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per la seguente ragione.
Preliminarmente in materia di prescrizione la legge 7 marzo 1986, n. 60, di conversione del d.l. 6 gennaio
1986, n. 2, ha allungato di un anno il termine di prescrizione della tassa di possesso sugli autoveicoli, già fissato in due anni dall'art. 5, trentunesimo comma del d. l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1983, n. 53 (Cass. 2 luglio 1998, n. 6472), e la prescrizione triennale inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 2 dello stesso d. l. n. 2 (Cass. 8 febbraio 2008, n. 3048).
Fatta questa premessa è infondata l'eccezione di nullità dell'atto per l'omessa esibizione di copia delle cartelle e delle relative notifiche per la seguente motivazione.
Sulla questione della necessità o meno di esibire l'originale della cartella presupposta in giudizio, e quindi della possibilità di accesso alla stessa, va rammentato che dalla previsione contenuta nel quarto comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione", si desume che (cfr.
Corte Giustizia Trib. II grado Roma, sez. V, 05/06/2023, n.3328) «ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica.
In tema di notifica della cartella esattoriale ex articolo 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del
1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione (cfr., ex multis, Cass. n. 8803/2022 e Cass. n. 20769/2021». Ciò precisato dalla documentazione depositata in atti, le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto sono state correttamente notificate al contribuente, e, successivamente, risultano notificate al contribuente anche tre intimazioni di pagamento che hanno interrotto il termine di prescrizione.
Pertanto, sulla base della documentazione in atti il credito indicato nell'atto impugnato si è cristallizzato per l'omessa impugnazione delle cartelle e delle successive intimazioni.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a versare ai resistenti costituiti, cadauno, la somma di € 500.00. Così deciso in
Messina, 17.2.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 558/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015632653 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 937/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione pagamento n. 29520249015632653/000, con il quale gli è stato sollecitato il pagamento di € 15.568,57 di cui, oggetto del presente giudizio, € 2.435,72 per Tassa Auto
2012-2013-2014-2017-2020, comprensivo di compensi di riscossione, spese ed interessi dovuti.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto per l'omessa notifica delle cartelle presupposte, la maturata prescrizione e/o decadenza, la nullità per l'omessa esibizione di copia delle cartelle e delle relative notifiche.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le ragioni meglio indicate in atti, mentre l'AdER, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso rinviando alla documentazione depositata in atti, attestante la regolare notifica degli atti presupposti.
Con ordinanza del 4.11.2025 è stato disposto di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, la Regione Siciliana, la quale nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per la seguente ragione.
Preliminarmente in materia di prescrizione la legge 7 marzo 1986, n. 60, di conversione del d.l. 6 gennaio
1986, n. 2, ha allungato di un anno il termine di prescrizione della tassa di possesso sugli autoveicoli, già fissato in due anni dall'art. 5, trentunesimo comma del d. l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1983, n. 53 (Cass. 2 luglio 1998, n. 6472), e la prescrizione triennale inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 2 dello stesso d. l. n. 2 (Cass. 8 febbraio 2008, n. 3048).
Fatta questa premessa è infondata l'eccezione di nullità dell'atto per l'omessa esibizione di copia delle cartelle e delle relative notifiche per la seguente motivazione.
Sulla questione della necessità o meno di esibire l'originale della cartella presupposta in giudizio, e quindi della possibilità di accesso alla stessa, va rammentato che dalla previsione contenuta nel quarto comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione", si desume che (cfr.
Corte Giustizia Trib. II grado Roma, sez. V, 05/06/2023, n.3328) «ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica.
In tema di notifica della cartella esattoriale ex articolo 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del
1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione (cfr., ex multis, Cass. n. 8803/2022 e Cass. n. 20769/2021». Ciò precisato dalla documentazione depositata in atti, le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto sono state correttamente notificate al contribuente, e, successivamente, risultano notificate al contribuente anche tre intimazioni di pagamento che hanno interrotto il termine di prescrizione.
Pertanto, sulla base della documentazione in atti il credito indicato nell'atto impugnato si è cristallizzato per l'omessa impugnazione delle cartelle e delle successive intimazioni.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a versare ai resistenti costituiti, cadauno, la somma di € 500.00. Così deciso in
Messina, 17.2.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca