Ordinanza cautelare 16 novembre 2023
Ordinanza collegiale 19 aprile 2024
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00115/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00869/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ON
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della disposta assegnazione del ricorrente presso la Questura di Torino, anziché all’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Torino-Caselle, nonché del mancato riconoscimento della sua specializzazione di cinofilo, di cui alla Tabella delle assegnazioni dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 1.141 posti per vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del -OMISSIS-, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno supplemento straordinario nr. -OMISSIS- del-OMISSIS-;
nonché per l’annullamento, di tutti gli atti presupposti, prodromici, connessi e, comunque, consequenziali all’impugnato provvedimento, e per l’accertamento del diritto del ricorrente a conservare la propria specializzazione di conduttore cinofilo antiesplosivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in data -OMISSIS-:
- del provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Ispettori, -OMISSIS-, notificato in data-OMISSIS-, con il quale è stata disposta, a parziale rettifica del provvedimento di assegnazione del-OMISSIS-, l’assegnazione del ricorrente alla Squadra Cinofili della Questura di Torino, in attesa della definizione nel merito del ricorso,
- della nota prot. -OMISSIS-trasmessa in data -OMISSIS- dal Dirigente della I^ Zona Polizia di Frontiera alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Ispettori, acquisita dal ricorrente in data -OMISSIS- in evasione all’istanza di accesso presentata in data -OMISSIS-,
- della nota prot. -OMISSIS-della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Ispettori, con la quale è stato richiesto parere alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Servizio Reparti Speciali, acquisita dal ricorrente in data -OMISSIS- in evasione all’istanza di accesso presentata in data -OMISSIS-,
- della nota prot.-OMISSIS- della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Servizio Reparti Speciali, di riscontro alla suddetta richiesta di parere, acquisita dal ricorrente in data -OMISSIS- in evasione all’istanza di accesso presentata in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, in qualità di Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio dal 2017 nella squadra cinofili presso l’Ufficio Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Torino-Caselle, ha partecipato al concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 1.141 posti (successivamente aumentati a 2.721) per vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del -OMISSIS-.
All’esito del concorso, il ricorrente è risultato utilmente collocato in graduatoria alla posizione n. -OMISSIS- (cfr. graduatoria finale approvata in data 01/08/2023).
Nelle more dell’espletamento della procedura, sono intervenute due circolari, a firma, rispettivamente, del Direttore del Servizio Reparti Speciali e del Direttore del Servizio Polizia di Frontiera, che hanno dettato le linee di indirizzo per l’assegnazione in ruolo dei candidati risultati vincitori:
- la Circolare prot. n. -OMISSIS- del Direttore del Servizio Reparti Speciali, in cui veniva segnalato che “ gli specialisti di questo settore vincitori del concorso troverebbero utile collocazione negli Uffici di appartenenza, dove rileva l’incarico svolto più della qualifica. Una diversa determinazione, creerebbe, tra l’altro, un gravissimo problema operativo poiché non potrebbero essere poi sostituiti, in tempi brevi, da dipendenti con analoghe abilitazioni, che vanno conseguite solo all’esito di procedure concorsuali e con un lungo percorso formativo ”;
- la Circolare prot. n.-OMISSIS-, del Direttore del Servizio Polizia di Frontiera ove veniva rappresentata “ l’opportunità che i candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione e già in forza alla Polizia di Frontiera vengano restituiti ai rispettivi Uffici di appartenenza. Si è dell’avviso, infatti, che il rientro negli Uffici di appartenenza dei neo vice Ispettori possa contribuire all’ottimale organizzazione dei compiti istituzionali, attese le specifiche competenze che gli stessi hanno già acquisito nel corso della loro carriera professionale nell’ambito della Specialità ”.
In data 30/07/2023 il ricorrente ha provveduto a trasmettere la propria istanza di assegnazione, indicando la preferenza per la provincia di Torino e formulando espressa richiesta “ di essere riconfermato presso la Squadra Cinofili – 1 zona Polizia di frontiera c/o aeroporto Torino – Caselle ”.
La dotazione organica di personale delle squadre cinofile prevista per l’Ufficio Polizia di Frontiera di Torino-Caselle, come stabilita dal Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 559/A/1/757.M.16.3.11.36 del 02/10/2012, corrisponde a quattro unità (tre conduttori cinofili e un responsabile).
Con circolare prot. n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, il Ministero ha comunicato la pubblicazione della Tabella delle assegnazioni, informando altresì i vincitori del concorso che i corsi di formazione sarebbero iniziati in data 11/09/2023 e che dalla data-OMISSIS- il personale sarebbe stato assegnato presso gli Uffici indicati nella suddetta Tabella.
Visionata la Tabella delle assegnazioni, il ricorrente ha appreso:
- di essere stato assegnato alla Questura di Torino, anziché all’Ufficio Polizia di Frontiera aerea di Torino-Caselle, come espressamente richiesto;
- di essere stato privato della propria specializzazione di conduttore cinofilo.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento di assegnazione, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 D.P.R. 335/1982, dell’art. 2 D.lgs. 95/2017, dell’art. 1 D.lgs. 165/2001, dell’art. 1 L. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione della graduatoria di concorso. Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Sviamento;
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 D.P.R. 335/1982, dell’art. 2 D.lgs. 95/2017, dell’art. 1 D.lgs. 165/2001, dell’art. 1 L. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Capo della Polizia del 02/10/2012 di determinazione delle dotazioni organiche di personale delle squadre cinofile. Violazione e/o falsa applicazione della Circolare del Direttore del Servizio Polizia di Frontiera prot. 62896 del 11/07/2023. Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, grave illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia grave e manifesta. Sviamento;
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 D.P.R. 335/1982, dell’art. 2 D.lgs. 95/2017, dell’art. 1 D.lgs. 165/2001, degli artt. 1 e 3 L. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione del Bando di frequenza al 18° corso di qualificazione per “ Conduttori cinofili antiesplosivo ”. Violazione della Circolare del Direttore del Servizio reparti speciali prot. 15369 del 11/07/2023. Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, grave illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia grave e manifesta. Sviamento.
Il ricorrente ha inoltre agito per l’accertamento del diritto a conservare la propria specializzazione di conduttore cinofilo antiesplosivo.
In data 26/10/2023 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 16/11/2023, con l’ordinanza n. 434/2023 pubblicata in pari data, il Collegio ha accolto la domanda cautelare con riferimento ad entrambi i profili di illegittimità sollevati in sede di ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato: - “ pretermetterebbe la volontà espressa dal ricorrente di rimanere presso l’Ufficio di appartenenza, tenuto conto, altresì, del punteggio ottenuto dal medesimo in sede di concorso ”; - “ pretermetterebbe le indicazioni fornite con le circolari prot. n. 62896 del 11.07.2023 del Direttore del Servizio Polizia di Frontiera e prot. n. 15369 del 11.07.2023 del Direttore del Servizio Reparti speciali, ove è precisato che “gli specialisti di questo settore vincitori del concorso troverebbero utile collocazione negli Uffici di appartenenza, dove rileva l’incarico [nel caso di specie quello di conduttore cinofilo] più della qualifica [vice Ispettore] ”; - “ non terrebbe conto dell’asserita situazione di carenza di personale cinofilo che si sarebbe creata nell’Ufficio di Frontiera di Caselle ”; rilevando altresì che “ pare anomalo che il ricorrente sia l’unico conduttore cinofilo tra i vincitori del concorso che, pur avendo fatto espressa richiesta di conservazione della funzione, sia stato privato, in assenza di motivazione, della propria specialità ”.
Sulla scorta di tale motivazione, la Sezione ha ordinato all’Amministrazione “ di riesaminare la fattispecie, tenuto conto delle surriferite criticità ”.
In data-OMISSIS- la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Ispettori, ha notificato al ricorrente il provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta, a parziale rettifica del provvedimento di assegnazione del-OMISSIS-, la sua assegnazione alla squadra cinofili della Questura di Torino, “ in attesa della definizione nel merito del ricorso giurisdizionale ”.
Il suddetto provvedimento di riassegnazione è motivato sull’assunto in base al quale nell’organico della squadra cinofili dell’Ufficio di Caselle non sarebbe previsto personale appartenente al ruolo degli Ispettori.
Il provvedimento richiama inoltre un parere reso in data 06/12/2023 dal Servizio Reparti speciali della Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato, che confermerebbe la legittimità dell’assegnazione.
In data -OMISSIS-, il ricorrente ha formulato istanza di accesso documentale richiedendo la trasmissione del richiamato parere del 06/12/2023 e degli altri eventuali atti del procedimento.
Tra la documentazione trasmessa dall’Amministrazione in data -OMISSIS-, oltre al suddetto parere del Servizio Reparti Speciali, il ricorrente ha ricevuto anche la nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale il Dirigente della I° Zona Polizia di Frontiera aveva comunicato alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale che “ nell’organico della Squadra Cinofili dell’Ufficio sopracitato [Torino Caselle] non è prevista la presenza di personale appartenente al ruolo degli Ispettori, così come indicato nel Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza n. 559/A/1/757.M.16.3.11.36/023107 del 09/10/2012 ”, segnalando altresì che “ attualmente la Squadra Cinofili dell’Ufficio Polaria di Torino Caselle è da tempo diretta da un Vice Sovrintendente, in possesso della qualifica di responsabile squadra cinofila, ottenuta dopo la frequenza di apposito corso di formazione ” e concludendo “ che l’eventuale assegnazione del neo Vice Ispettore Schirru al termine del corso di formazione non possa trovare una utile collocazione nell’ambito della Squadra Cinofili dell’Ufficio in argomento ”.
Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento di riassegnazione del -OMISSIS- nonché gli altri atti acquisiti a seguito di istanza di accesso, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
A. Illegittimità della nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- e conseguente illegittimità in via derivata del provvedimento di assegnazione del-OMISSIS-, impugnato con il ricorso introduttivo. I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 D.P.R. n. 335/1982, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, nonché dell’art. 97 Cost. Violazione della graduatoria di concorso. Violazione della Circolare prot. 15369 del 11/07/2023 del Direttore del Servizio Reparti Speciali e della Circolare prot. 62896 del 11/07/2023 del Direttore del Servizio Polizia di Frontiera. Violazione dei principi di buona amministrazione, di trasparenza, di merito, di non discriminazione e buon andamento. Eccesso di potere per sviamento. Ingiustizia grave e manifesta;
B. Illegittimità del provvedimento di riassegnazione del -OMISSIS-. II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. Falsa applicazione del Decreto del Capo della Polizia del 02/10/2012 di determinazione delle dotazioni organiche di personale delle squadre cinofile. Violazione della Circolare del Direttore del Servizio Polizia di Frontiera prot. 62896 del 11/07/2023 e della Circolare del Direttore del Servizio reparti speciali prot. 15369 del 11/07/2023. Violazione dei principi di buona amministrazione, trasparenza, non discriminazione e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, grave illogicità ed irragionevolezza. Sviamento.
Il ricorrente ha inoltre agito in questa sede per l’accertamento del diritto a conservare la propria specializzazione di conduttore cinofilo antiesplosivo, nonché ad essere assegnato alla squadra cinofili dell’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Torino-Caselle e per la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare il ricorrente, nel suo ruolo di vice Ispettore, alla squadra cinofili dell’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Torino-Caselle.
All’esito dell’udienza del 17/04/2024, il Tribunale ha pronunciato l’ordinanza n. 386 del 19/04/2024 con la quale, ritenuto che “ l’eventuale accoglimento del presente gravame possa incidere sulla posizione dell’attuale Responsabile della squadra cinofili dell’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Torino-Caselle, quale soggetto terzo ‘individuato’ nell’atto impugnato (id est, la nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-) che, lungi dall’essere destinatario di mere ‘esternalità negative’ dell’azione amministrativa, appare titolare di un interesse ‘oppositivo’ in base al contenuto concreto dell’anzidetta nota ”, ha assegnato termine sino a trenta giorni per provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del Responsabile della squadra cinofili dell’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Torino-Caselle, fissando la nuova udienza pubblica per la discussione del ricorso al giorno 08/01/2025.
Il ricorrente ha tempestivamente provveduto all’integrazione del contraddittorio notificando gli atti di causa al sig. -OMISSIS-, quale Responsabile della squadra cinofili dell’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Torino-Caselle.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è fondato e merita di essere integralmente accolto per le ragioni appresso indicate.
Occorre principiare dall’esame del primo e del terzo motivo del ricorso introduttivo, con i quali il ricorrente lamenta, ferma l’illegittimità dell’assegnazione presso la Questura di Torino anziché presso l’Ufficio di Caselle, la mancata assegnazione alla squadra cinofili della Questura di Torino, in contrasto con i principi di trasparenza, buon andamento e di merito che vincolano l’Amministrazione nella materia dei pubblici concorsi, tenuto altresì conto che tale demansionamento, non supportato da alcuna previsione normativa, violerebbe l’impegno di prestare servizio come conduttore cinofilo per almeno sette anni decorrenti dal superamento del periodo di formazione e addestramento.
I motivi di ricorso sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
Costituisce circostanza incontestata il fatto che il ricorrente sia stato il concorrente ad ottenere il punteggio maggiore tra i vari specialisti di Torino partecipanti al concorso.
Ciò nonostante il ricorrente è stato privato della specialità, mentre, a titolo esemplificativo, l’altro candidato vincitore di concorso in servizio presso la Questura di Torino, ossia il sig. -OMISSIS-, è stato confermato presso la squadra cinofili di Torino, pur essendosi collocato in graduatoria in posizione 1143, vale a dire 339 posizioni dietro al ricorrente.
La decisione dell’Amministrazione di non assegnare il ricorrente alla squadra cinofili, malgrado il punteggio ottenuto, ha di fatto frustrato l’esito del concorso. Costituisce ius receptum il principio in base al quale “ il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede ”, con la conseguenza che “ una volta esaurita la procedura concorsuale, l’assegnazione delle sedi di servizio in favore dei vincitori di concorsi pubblici costituisce quindi un’attività vincolata, in quanto deve avvenire nel rispetto della graduatoria nella quale è culminato l’iter procedimentale, senza che residuino margini di discrezionalità in nome di più o meno definite esigenze organizzative ” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 8 agosto 2019, n. 5632; Cons. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 161; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 20 ottobre 2021, n. 10872).
Non può costituire circostanza ostativa la morte del cane assegnato al ricorrente, essendo evidente che compete all’Amministrazione il compito di reperire un nuovo animale. La morte dell’animale di servizio non è circostanza imputabile al ricorrente, né può costituire ostacolo alle sue legittime aspettative di progressione di carriera. In ogni caso, il ricorrente, dopo aver acquistato un cane a proprie spese, è stato convocato in missione per il c.d. “ corso di riqualifica ”, all’esito del quale il cane verrà donato all’Amministrazione ai fini della presa in forza e contestualmente verrà redatto verbale di assegnazione personale del cane al ricorrente.
Né può ritenersi satisfattivo dell’interesse del ricorrente il provvedimento di riassegnazione del 7 dicembre 2023, che ha disposto l’assegnazione del ricorrente alla squadra cinofili della Questura di Torino, in quanto lo stesso provvedimento ha precisato che tanto è stato disposto “ in attesa della definizione nel merito del ricorso giurisdizionale ” e dunque in via provvisoria.
Inoltre, il trattamento riservato al ricorrente appare discriminatorio, atteso che risulta incontestato che egli sia l’unico cinofilo vincitore di concorso che, pur avendo fatto espressa richiesta di conservazione della funzione, è stato privato della propria specialità.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo e con il primo e con il secondo motivo aggiunto di ricorso, il ricorrente censura l’illegittimità ed irragionevolezza della propria assegnazione presso la Questura di Torino, nonostante l’espressa volontà di essere riassegnato alla squadra cinofili dell’Ufficio di frontiera di Caselle e nonostante la carenza di personale cinofilo presso tale Ufficio. Inoltre, il ricorrente contesta la legittimità della nota del Dirigente della I° Zona Polizia di Frontiera, datata -OMISSIS-, in quanto irrituale, erronea nel contenuto e lesiva dei principi di buona amministrazione, di trasparenza, di merito, di non discriminazione e di buon andamento. Ad avviso del ricorrente, l’illegittimità della nota datata -OMISSIS- travolgerebbe irrimediabilmente anche il provvedimento di assegnazione del-OMISSIS-, impugnato con il ricorso introduttivo, di cui costituirebbe il vero e unico fondamento.
I motivi di ricorso meritano di essere condivisi.
La scelta dell’Amministrazione di sottrarre il ricorrente dall’Ufficio di provenienza si pone in antitesi con le esigenze organizzative e funzionali dell’Ufficio stesso, dal momento che la squadra cinofili di Caselle, anche a causa di tale perdita, si trova attualmente sotto organico.
Segnatamente, il ricorrente ha dimostrato che la dotazione organica dell’Ufficio di frontiera di Caselle, così come stabilita dal Decreto del Capo della Polizia del 02/10/2012 – di determinazione delle dotazioni organiche di personale delle squadre cinofile – dovrebbe ammontare a quattro unità, di cui tre conduttori cinofili ed un responsabile.
Costituisce circostanza incontestata il fatto che, a seguito dell’assegnazione del ricorrente alla Questura di Torino, risulti attualmente vacante un posto da conduttore cinofilo presso l’Ufficio di Caselle, che già risultava sottodimensionato (il personale in servizio era di sole tre unità: il ricorrente, il Sovrintendente -OMISSIS- ed il vice Sovrintendente -OMISSIS-) e che, attualmente, può contare soltanto su due unità rispetto alle quattro previste dal Decreto del Capo della Polizia del 02/10/2012.
Al fine di evitare il verificarsi di simili situazioni di criticità, in data 11/07/2023 (pochi giorni dopo l’espletamento delle prove di concorso), il Direttore del Servizio Polizia di Frontiera ha diramato la Circolare prot. n. 62896, con la quale si era espressamente stabilito che “ i candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione e già in forza alla Polizia di Frontiera vengano restituiti ai rispettivi Uffici di appartenenza. Si è dell’avviso, infatti, che il rientro negli Uffici di appartenenza dei neo vice Ispettori possa contribuire all’ottimale organizzazione dei compiti istituzionali, attese le specifiche competenze che gli stessi hanno già acquisito nel corso della loro carriera professionale nell’ambito della Specialità ”.
Analoga statuizione è contenuta nella circolare diramata dal Direttore del Servizio Reparti speciali prot. n. -OMISSIS-, ove è stato evidenziato che “ gli specialisti di questo settore vincitori del concorso troverebbero utile collocazione negli Uffici di appartenenza, dove rileva l’incarico svolto più della qualifica ”.
Le circolari in questione, trasmesse dai massimi Dirigenti delle rispettive articolazioni della Polizia di Stato, hanno valenza di regolamenti interni, volti ad indirizzare i procedimenti di assegnazione al fine di garantire il migliore e più funzionale assetto degli Uffici e, più in generale, il buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Ne consegue che il provvedimento di assegnazione impugnato ha violato tali direttive, assumendo una determinazione che si pone in evidente contrasto con l’interesse pubblico che dovrebbe orientare ogni scelta dell’Amministrazione.
Tale determinazione, inoltre, presenta carattere discriminatorio, atteso che, tra tutti i vincitori del concorso che hanno fatto richiesta di permanere negli uffici di appartenenza, il ricorrente è stato l’unico a non vedere assecondata la propria richiesta, a dispetto della sua posizione in graduatoria.
A titolo esemplificativo, il vice Ispettore -OMISSIS-, già artificiere (e quindi in forza ad un reparto speciale) presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Torino-Caselle, collocatosi in posizione 1.221 della graduatoria (417 posizioni dietro al ricorrente), è stato confermato nella squadra artificieri presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Torino-Caselle, mentre il vice Ispettore -OMISSIS-, già appartenente alla squadra cinofili presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Orio al Serio, collocatosi in posizione 1.753 della graduatoria, è stato confermato nella squadra cinofili presso la stessa sede.
Ciò posto, la reale motivazione circa la mancata assegnazione del ricorrente presso la squadra cinofili dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Torino-Caselle si rinviene nella nota del Dirigente della I° Zona Polizia di Frontiera, datata -OMISSIS- ed acquisita a seguito dell’istanza di accesso presentata in data -OMISSIS-, oggetto di impugnazione con ricorso per motivi aggiunti.
Innanzitutto, tale nota ha escluso che il neo vice Ispettore Schirru, al termine del corso di formazione, potesse “ trovare una utile collocazione nell’ambito della Squadra Cinofili dell’Ufficio ” Polizia di Frontiera di Torino-Caselle, in quanto “ nell’organico della Squadra Cinofili dell’Ufficio sopracitato non è prevista la presenza di personale appartenente al ruolo degli Ispettori, così come indicato nel Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza n. 559/A/1/757.M.16.3.11.36/023107 del 09/10/2012 ”.
In secondo luogo, detta nota ha segnalato che “ attualmente la Squadra Cinofili dell’Ufficio Polaria di Torino Caselle è da tempo diretta da un Vice Sovrintendente, in possesso della qualifica di responsabile squadra cinofila, ottenuta dopo la frequenza di apposito corso di formazione ”.
La nota in parola si appalesa illegittima sotto entrambi i profili per le ragioni appresso specificate.
Appare innanzitutto anomalo che il ricorrente sia stato direttamente attenzionato dalla nota del -OMISSIS- redatta ad hoc da un Dirigente nell’intervallo temporale intercorrente tra l’esito del concorso da vice Ispettore e la comunicazione delle preferenze di assegnazione (avvenuta in data 30/07/2023).
Quanto alla mancata previsione della figura dell’Ispettore nella dotazione organica dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Torino Caselle, il ricorrente ha allegato un numero consistente di esempi (Orio al Serio, Brindisi, Milano, Napoli-Capodichino, Palermo-Punta Raisi, Fiumicino, Oristano, Catania-Fontanarossa, Olbia etc.) a comprova del fatto che la dotazione organica, prevista dal richiamato Decreto del 02/10/2012, è stata disapplicata, anche con riferimento alla figura in esame, per ragioni pratico-organizzative su tutto il territorio nazionale, tenuto conto del fatto che gli Ispettori attualmente in forza alla Polizia di Stato sono in numero maggiore rispetto a quelli in servizio nel 2012, quando è stato emanato il Decreto in questione.
A ulteriore comprova, il Decreto del 02/10/2012 prevede una dotazione organica di un solo Ispettore (o vice Ispettore) presso la squadra cinofili della Questura di Torino (ove è stato assegnato il ricorrente), ma attualmente gli Ispettori presenti sono addirittura tre: il ricorrente, il controinteressato neo vice Ispettore -OMISSIS- e l’Ispettore -OMISSIS-.
In altri termini, mentre le dotazioni organiche previste dal Decreto del 02/10/2012 sono state ritenute ostative all’assegnazione del ricorrente presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Caselle, le stesse sono state disattese dall’Amministrazione, allorché ha deciso di assegnare il medesimo ricorrente alla Questura di Torino, ove peraltro la dotazione organica di Ispettori già precedentemente non risultava rispettata.
Peraltro, le dotazioni organiche previste nel Decreto del Capo della Polizia del 02/10/2012 non sono state osservate anche per i ruoli diversi da quello dell’Ispettore. Proprio all’Ufficio di Polizia di Frontiera di Caselle, risultano attualmente in servizio due Sovrintendenti, ossia il Sovrintendente -OMISSIS- (attuale Responsabile di squadra per maggiore anzianità di servizio) ed il vice Sovrintendente -OMISSIS-, a fronte di una dotazione organica prevista di un solo Sovrintendente.
Quanto al fatto che “ attualmente la Squadra Cinofili dell’Ufficio Polaria di Torino Caselle è da tempo diretta da un Vice Sovrintendente ” ( id est , il Sovrintendente -OMISSIS-) che, in caso di assegnazione del ricorrente alla squadra cinofili di Caselle, non potrebbe più rivestire la posizione di responsabile, subendo in tal modo un pregiudizio per effetto del principio di gerarchia su cui si regge l’ordinamento del personale della Polizia di Stato (cfr. art. 3 del D.P.R. n. 335/1982), il Collegio ritiene che tale motivazione costituisca un chiaro esempio di deviazione o distrazione dallo scopo tipico al fine di perseguire interessi privati, nonché di violazione dei principi di buona amministrazione, trasparenza, non discriminazione, merito e buon andamento, che trovano espressione nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ l’Amministrazione, nel salvaguardare le proprie esigenze di servizio, non è, in ogni caso, tenuta a subordinare agli interessi personali dei propri dipendenti la realizzazione dei propri compiti istituzionali, ai quali invece, nel bilanciamento, deve riconoscersi priorità assoluta ” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 17, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 14 gennaio 2023, n. 22 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 4 novembre 2024, n. 1140, che richiamano Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 923 e Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2101). Tra l’altro, risulta concettualmente erronea la parte di motivazione ove si fa riferimento alla figura dell’attuale Responsabile di squadra, che avrebbe “ ottenuto ” la qualifica di Responsabile “ dopo la frequenza di apposito corso di formazione ”. Infatti – fermo restando il fatto che la qualifica di Responsabile non è ottenuta a seguito del superamento della partecipazione ad un corso, ma viene riconosciuta, di diritto, secondo il criterio gerarchico, al personale con il più alto grado di ruolo e, in caso di ex aequo , a quello con la maggiore anzianità – risulta incontestato che il sovrintendente -OMISSIS- ricopra l’incarico formale di Responsabile di squadra sin dall’anno 2014 e non già dalla data di frequentazione del corso di aggiornamento svolto nel febbraio 2023, a comprova del fatto che il medesimo è stato chiamato a partecipare al corso di formazione ed aggiornamento citato nella nota del Dirigente della I° Zona Polizia di Frontiera, datata -OMISSIS-, proprio in ragione della sua qualifica di Responsabile di Squadra. In altri termini, il riconoscimento della qualifica di Responsabile ha preceduto cronologicamente la frequenza dell’apposito corso di formazione.
Del resto, il fatto che la scelta dell’Amministrazione non sia stata dettata da esigenze di servizio ma, al contrario, contrasti con tali esigenze, è dimostrato dalla violazione delle già richiamate circolari prot. n. 15369 e prot. n. 62896, trasmesse, rispettivamente, dal Direttore del Servizio Reparti Speciali e dal Direttore del Servizio Polizia di Frontiera (ossia il superiore gerarchico del Dirigente della I° Zona Polizia di Frontiera). Entrambe le circolari esprimono in modo univoco l’esigenza che i nuovi vice Ispettori appartenenti ai Reparti Speciali e provenienti dagli Uffici di Polizia di Frontiera siano riassegnati agli Uffici di appartenenza, in quanto ivi le loro competenze risultano di maggiore utilità.
Posto che, in base a quanto precede, le domande di annullamento e di accertamento svolte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti di ricorso risultano fondate, occorre vagliare la fondatezza della domanda di condanna pubblicistica dell’Amministrazione ad assegnare il ricorrente, nel suo ruolo di vice Ispettore, alla squadra cinofili dell’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Torino-Caselle.
Al riguardo, giova osservare che è possibile per il giudice, accertata l’illegittimità di un provvedimento, condannare la pubblica amministrazione ad adottare il provvedimento positivo, quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione (cfr. art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.). Le ipotesi in cui può individuarsi una consumazione del potere amministrativo discrezionale, che consente al giudice di accertare l’effettiva spettanza del bene della vita, possono derivare anche dagli auto-vincoli discendenti dal dipanarsi dell’azione amministrativa, contrassegnata dall’impiego di fonti secondarie e terziarie che si pongono spesso come parametri per sindacare l’esercizio della funzione amministrativa concreta (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 12 agosto 2024, n. 2355).
Non risulta condivisibile l’eventuale obiezione secondo cui, non trovando riscontro la possibilità di una pronuncia di condanna all’adozione dell’atto tra le azioni di cognizione di cui agli artt. 29, 30 e 31 c.p.a., la statuizione di condanna atipica prevista dall’art. 34 riguarderebbe i soli casi in cui il ricorrente pretenda l’esatto adempimento di obbligazioni rientranti nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 4 settembre 2012, n. 2220). Infatti, tralasciando il fatto che la disposizione prevede che qualunque “ situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ” (quindi anche quella che assume la consistenza dell’interesse legittimo) possa essere tutelata mediante la condanna della pubblica amministrazione ad adottare misure idonee a garantirne la soddisfazione, giova evidenziare che l’art. 30, comma 1, c.p.a. configura l’azione di condanna in termini generali, senza distinguere tra condanna risarcitoria e condanna satisfattiva. L’ammissibilità della condanna satisfattiva non è contraddetta dal divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati previsto dall’art. 34, comma 2, c.p.a., essendo quest’ultimo finalizzato ad evitare domande dirette ad orientare l’azione amministrativa futura nel caso in cui l’amministrazione non abbia ancora provveduto.
Ciò posto, nel caso in esame la domanda di condanna pubblicistica (ad un facere provvedimentale specifico) merita di essere accolta, atteso che risultano osservati i limiti di natura processuale ( id est , la necessaria contestualità con altra azione e segnatamente con l’azione di annullamento) e sostanziale.
Né tale conclusione può essere revocata in dubbio osservando che la proposizione dell’azione di condanna sarebbe postuma, ancorché svolta all’interno del medesimo giudizio, in quanto proposta soltanto con il ricorso per motivi aggiunti. Sul punto giova precisare che la regola di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. intende perseguire l’obiettivo della certezza dei rapporti giuridici amministrativi, evitando che essi rimangano incerti sine die , ma non esige un’autentica simultaneità sul piano processuale, ferma l’impossibilità di esperire in via autonoma l’azione di condanna pubblicistica avente ad oggetto l’emanazione del provvedimento doveroso omesso.
Quanto ai limiti di natura sostanziale, giova rilevare che da un lato non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione e dall’altro che – in ragione dell’esito del concorso cristallizzato nella graduatoria di merito, nonché delle recenti circolari prot. n. 15369 e prot. n. 62896, aventi valenza di regolamenti interni, disattese dall’Amministrazione in base al Decreto del 02/10/2012, ormai disapplicato con riferimento alle limitazioni ivi previste – non residuano significativi margini di esercizio della discrezionalità.
Conclusivamente, devono essere accolti il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, quest’ultimo anche con riferimento alla domanda di condanna pubblicistica svolta nei confronti del Ministero dell’Interno, e per l’effetto, previo annullamento dei provvedimenti impugnati, va ordinato a quest’ultimo di assegnare il ricorrente, nel suo ruolo di vice Ispettore provvisto di specializzazione di conduttore cinofilo antiesplosivo, alla Squadra Cinofili dell’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Torino-Caselle.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ON (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, e per l’effetto annulla gli atti gravati;
- accoglie la domanda di accertamento e di condanna di cui ai motivi aggiunti e per l’effetto ordina al Ministero dell’Interno di assegnare il ricorrente, nel suo ruolo di vice Ispettore, alla Squadra Cinofili dell’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Torino-Caselle, come da motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.