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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/09/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 579/2024 R. G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
1) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 579/2024 R. G., vertente tra:
nato a [...] P.G. (ME) il 18.02.1980 ed ivi residente in [...]
Barcellona Castroreale n. 212/I, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Milazzo (ME) Via delle Gelsominaie n. 'Avv. Gabriella Trimboli (C.F.
– PEC: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE- contro nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], località Porto Salvo, C.F.
elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via John C.F._3
n. 352, presso lo studio dell'Avv. Pina Rita Bruno (C.F.
– PEC: , che la rappresenta e difende C.F._4 Email_2 giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore dr. F. Lima;
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 468/2024, resa dal Tribunale di Barcellona P.G., in persona del dott. Giovanni De Marco, nel procedimento n. 216/2023 R.G. il 02.05.2024, pubblicata in data
1 03.05.2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoposta a correzione
- su istanza di parte - con decreto n. cron. 474/2024, pubblicato il 17.07.2024 e comunicato nella medesima data tramite biglietto di cancelleria ai difensori delle parti -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: In via preliminare 1) disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 468/2024 del 02.05.2024 depositata in cancelleria il 03.05.2024 notificata a mezzo PEC ai sensi dell'art 53 Legge 1994. il 18.06.2024 Nel merito: In riforma dell'appellato provvedimento emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. nel procedimento iscritto al NRG 216/2023 2) Accertare e dichiarare la violazione del principio di proporzionalità fra i redditi delle parti;
3) Accertare e dichiarare Errata la valutazione del Giudice di primo grado circa il tempo di permanenza dei minori presso la madre;
4) Accertare e dichiarare errata l'attribuzione dell'assegno unico, nella misura del 100%, a favore della Conseguentemente in via principale - Ridurre CP_1
l'assegno a titolo di mantenimento per i minori a complessivi € 400,00 e disporre che l'assegno unico venga corrisposto, come per Legge ed in precedenza, in ragione del 50% tra i genitori;
- Condannare la alla CP_1 restituzione nei confronti dell'Ente erogatore (INPS) e/o del Sig. di tutte le somme indebitamente Pt_1 percepite a far data mese di giugno 2024 In via del tutto subordinata - ridurre l'assegno di mantenimento per i minori a complessivi € 300,00 ed attribuire l'assegno unico nella misura del 100% alla Sig.ra Con CP_1 vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: 1) Rigettare l'atto di appello proposto con le domande ivi avanzate poiché destituite di fondamento in fatto ed in diritto per tutti i motivi in premessa esposti;
2) Confermare, quindi, la sentenza n. 468/2024 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., Presidente, dott. Giovanni De Marco, resa nel procedimento n. 216/2023 R.G. e depositata il 03/05/2024; 3) Condannare parte appellante al pagamento di spese e compensi di questo secondo grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovute.
Il S. Procuratore Generale nulla ha rilevato.
SVOGLIMENTO del PROCESSO Con ricorso depositato in data 05.07.2024 e notificato in data 22.07.2024, Parte_1 proponeva appello per i motivi di cui infra si dirà - avverso la sentenza n.468 Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 03.05.2024, con la quale, previa istruzione della causa, veniva così statuito:
“conferma l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
dispone il diritto di visita del padre così come stabilito in parte motiva;
obbliga il ricorrente a versare ogni cinque del mese la cifra di € 300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie;
dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di accertamento di debito nei confronti di;
Parte_1
Dispone la trasmissione di copia degli atti ai Servizi Sociali del comune di Barcellona P.G. affinché venga fornito supporto ai genitori nel rapporto tra loro e con i figli, ed affinché si provveda: ad interventi mirati, sia allo scopo di agevolare e promuovere gli incontri tra i genitori e i figli ed i rapporti tra gli stessi, sia per agevolare e correttamente orientare l'esercizio della responsabilità genitoriale;
a specifici interventi di supporto a sostegno dei minori;
alla predisposizione di idonea relazione circa le condizioni ambientali e circa le soluzioni più opportune ai fini dell'affidamento dei minori;
autorizza, a tal fine, i Servizi Sociali a richiedere la collaborazione della U.O. di Neuropsichiatria infantile e del Consultorio Familiare dell'ASP per territorio. Dichiara interamente compensate le spese fra le parti.” Con decreto n. cron. 474/2024 del 17.07.2024, il Giudice di prime cure su istanza di
[...]
CP_1
2 “dispone la correzione della sentenza n. 468/2024 del 3/5/2024 nel senso che, cove detto «obbliga il ricorrente a versare ogni cinque del mese la cifra di € 300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie», deve intendersi «obbliga il ricorrente a versare ogni cinque del mese la cifra di € 300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie, e attribuzione alla resistente dell'intero assegno unico universale”.
*** Con decreto emesso dal Presidente della Sezione veniva fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 25.11.2024, disponendo lo svolgimento con modalità cartolari mediante scambio e deposito telematico di note scritte di trattazione.
Con comparsa depositata in data 19.11.2024, si costituiva l'appellata, Controparte_1
resistendo nel merito all'impugnazione e chiedendo l'integrale rigetto, con vittoria di
[...] spese e compensi.
All'udienza (virtuale) del 25.11.2025, la causa veniva rinviata per discussione - ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c. – dapprima al 19.05.2025 e successivamente alla data del 27.05.2025. La Corte, con ordinanza del 28.05.2025, disponeva l'assunzione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con il primo e il secondo motivo di appello censura la quantificazione Pt_1 dell'assegno di mantenimento per i figli minori, lamentando “la violazione del principio di proporzionalità tra i redditi” previo richiamo dei principi sanciti dalla Suprema Corte in tema di valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, nonché “l'errata valutazione circa i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore”.
In particolare, l'appellante critica la sentenza impugnata sotto un duplice profilo.
In prima battuta rileva che le indagini reddituali e patrimoniali svolte dalla GdF confermano la qualifica di operaio con retribuzione mensile pari ad € 900,00/1.000,00.
A fronte di quanto accertato, ritiene dunque, che la corresponsione di € 600,00 a titolo di mantenimento per i minori, così come stabilito dalla sentenza di primo grado, oltre al 50% delle spese straordinarie, determina un pregiudizio economico rispetto alla controparte che beneficia, di contro, di una somma pari ad euro 1600,00 – di cui euro 600,00 quale retribuzione mensile, euro 600,00 quale assegno di mantenimento ed euro 400,00 quale importo dell'assegno unico - tenuto conto della circostanza che, come emerso dalle indagini della GdF, la stessa non sostiene alcuna spesa di affitto e utenze. Conclude, pertanto, chiedendo la riduzione dell'assegno ad euro 400,00 totali.
Sotto altro profilo, lamenta, invece “l'errata valutazione circa i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore”, evidenziando che, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, il tempo di permanenza dei minori presso il padre deve essere considerato uguale se non maggiore rispetto a quello che gli stessi trascorrono con la madre e che pertanto l'integrazione di ulteriori euro 300,00 non è proporzionata ai reali tempi di permanenza dei minori presso il padre.
§ 1.1. La censura mossa avverso la quantificazione dell'assegno di mantenimento merita parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni di cui si dirà.
3 Preliminarmente, occorre rilevare che la disciplina giuridica in materia di assegno di mantenimento dei figli trova il suo fondamento nel disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 D.lgs. n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 L. n. 54 del 2006 (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).
La norma prevede che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
I suindicati elementi di giudizio costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, nel senso che le esigenze del figlio, il tenore di vita tenuto durante la convivenza con i genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura quotidiana indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi.
Ne deriva che la misura dell'obbligo di mantenimento dei figli deve essere determinata tenendo in considerazione due aspetti: da una parte il rapporto tra genitori e figli e da un'altra il rapporto tra genitori obbligati.
In tale quadro, si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni richiede una valutazione comparata della capacità economica di entrambi i genitori (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/02/2025, n.2941).
Pertanto, nella determinazione della somma dovuta occorre guardare non solo alla somma percepita a titolo di retribuzione del genitore obbligato ma anche ad una serie di ulteriori elementi volti a fondare il convincimento del giudice. In tale ottica, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di divorzio, l'assegno di mantenimento per i figli minori, a carico del genitore non collocatario, va determinato dal giudice, anche ricorrendo ai suoi poteri istruttori di ufficio, in modo da assicurare tutte le attuali necessità di assistenza morale e materiale, di cura e di educazione, dei figli medesimi, comprensive dell'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, da rapportarsi al tenore di vita loro concretamente assicurato nel corso della convivenza e da apprezzarsi, alla stregua del principio di proporzionalità, sia in relazione al livello economico- sociale del nucleo familiare, sia alle sostanze e ai redditi dei genitori, nonché alla loro capacità di lavoro, professionale e casalingo, anche in deroga ad eventuali accordi intervenuti tra i genitori stessi, che comunque non possono incidere sull'entità dell'apporto, ma solo sulle modalità della contribuzione (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di appello che aveva ridotto l'assegno mensile a carico del padre per i figli minori, ritenendolo eccessivo, alla stregua di astratte congetture attinenti all'esborso mensile teoricamente necessario per il mantenimento di una famiglia, posto a confronto con quello risultante dalla somma dell'assegno a carico del padre e dell'equivalente pecuniario corrispondente all'apporto personale fornito dalla madre)” (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/06/2015, n.11882) .
Al fine, dunque, di garantire l'esatta osservanza della partecipazione paritaria dei genitori, in rapporto ed in proporzione alle proprie capacità reddituali, appare necessario operare un raffronto tra le due opposte posizioni.
4 Orbene, nel caso di specie, nella determinazione della somma dovuta, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente non ci si può limitare alle sole indagini della Gdf ma occorre tenere conto anche di ulteriori fattori. Nello specifico, come detto, il principio di proporzionalità va declinato rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, rispetto al tenore di vita goduto dai minori durante la convivenza con entrambi i genitori, nonché rispetto alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Premesso quanto sopra, occorre rilevare che la situazione reddituale prospettata dal ricorrente non risulta pienamente attendibile rispetto agli estratti conto depositati e al tenore di vita emerso anche in termini di spese sostenute. A titolo esemplificativo, i redditi dichiarati dal ricorrente, e risultanti altresì dalle indagini delle GdF, non trovano pieno riscontro negli introiti mensili risultanti dagli estratti conto bancari acquisiti agli atti, ove sono presenti anche versamenti in contanti.
Per cui, non risultano pienamente convincenti - alla luce del tenore di vita emerso nel corso dell'istruttoria di primo grado - le argomentazioni poste a fondamento delle doglianze del ricorrente, secondo il quale il reddito mensile dallo stesso percepito – come risultante dalle indagini patrimoniali effettuate – decurtato della somma dovuta a titolo di assegno per i minori determinerebbe la disponibilità di una somma al di sotto della soglia minima prevista anche dall'assegno sociale.
Non condivisibili risultano, altresì, i calcoli effettuati dall'odierno appellante circa la situazione economica mensile della controparte, considerato che erroneamente il predetto inserisce tra i redditi complessivamente valutabili ai fini della comparazione anche l'ammontare dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore dei figli, che in quanto tale, al pari dell'assegno unico universale, va escluso dal calcolo, così svelandosi la netta divergenza tra i redditi percepiti dai due genitori a scapito della . CP_1
Inoltre, deve rilevarsi che pur se non risultano ufficialmente utenze domestiche intestate alla e non risulta altresì, l'intestazione di alcun contratto di locazione a carico della stessa, CP_1 questo non esclude che la resistente garantisca idonee condizioni abitative – come risultante anche dagli accessi effettuati dagli operatori del servizio sociale – presumibilmente contribuendo ai pagamenti dovuti alla famiglia di origine dalla quale risulta essere aiutata nella gestione economica dei minori, tenuto effettivamente conto dell'esiguità del reddito percepito.
Va, ancora osservato, in relazione alle ulteriori critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata che non appare conforme al vero l'affermazione circa il tempo paritario di permanenza dei minori presso i due genitori. Invero, il giudice di prime cure, rispettando la congiunta volontà manifestata dagli ex coniugi, ha ratificato gli accordi sul diritto di visita del padre previsti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, dunque, conformemente a quanto ivi stabilito si desume che i minori trascorrono con il padre il martedì e il giovedì dalle 15,00 alle 20,00 e due week-end al mese dalle 10,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
40 giorni anche non continuativi nel periodo estivo e, ad anni alterni passano le maggiori festività con ciascun genitore.
In tale ottica, non si ravvisa alcuna errata valutazione del giudice di prime cure circa il tempo di permanenza “preponderante” dei minori presso la madre. A ciò comunque si aggiunga che, quando si parla di tempo di permanenza, non si valuta solo l'aspetto meramente temporale ma occorre
5 anche considerare preponderante la permanenza nel luogo ove sono svolti tutti gli incombenti di cura domestica necessari all'accudimento dei due minori.
Tuttavia, alla luce di quanto fin qui rilevato, una corretta applicazione del principio di proporzionalità porta a ritenere la necessità di una rivisitazione della quantificazione operata dal giudice di prime cure, anche se non negli esatti termini invocati dall'appellante (€. 400,00), ove si consideri che già in sede di separazione i coniugi si erano accordati per la somma di euro 300,00 ed è evidente che l'attuale età dei minori (13 e 8 anni) determina di certo delle esigenze maggiori
- rispetto a quelle valutate all'epoca della separazione - alle quali corrisponde la necessità di maggiori esborsi.
Pertanto, operando un giusto bilanciamento delle opposte capacità reddituali, tenendo conto, altresì, della preponderante permanenza dei minori presso la madre con conseguente maggiori oneri nei compiti di cura domestica quotidiana, considerato anche quanto si dirà a proposito dell'assegno unico universale (che rimarrà appannaggio per intero dell'appellata), appare equo - nel rispetto del principio di proporzionalità - rideterminare l'assegno a carico del genitore non collocatario nella misura complessiva di euro 450,00 (€. 225,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, fermo restando il 50% delle spese straordinarie.
§ 2. Con il terzo motivo di appello contesta “l'ingiusta attribuzione dell'assegno unico per Pt_1 intero alla madre”, rilevando che tale statuizione sarebbe basata sull'errata motivazione adottata dal primo decidente circa “l'assai preponderante presenza dei figli presso la madre”. Invero, secondo l'odierno ricorrente, essendo l'affido tra i genitori condiviso – al punto che i minori trascorrono presso il padre lo stesso tempo, se non addirittura maggiore di quello che trascorrono presso la madre, l'attribuzione per intero dell'assegno unico provocherebbe uno squilibrio economico ingiustificato tra i genitori.
Alla luce di quanto esposto, chiede, inoltre, la condanna di controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno unico a far data dal mese di giugno 2024.
§ 2.1. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Invero, dal punto di vista giuridico, occorre rilevare che la disciplina dell'assegno unico universale trova il suo fondamento nella legge delega 46/2021 che ha affidato al governo il compito di emanare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso “l'assegno unico e universale” inteso come beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili e fondato “sul principio universalistico” con lo scopo di “favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile”.
La delega è stata successivamente attuata con il d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, che, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, contemporaneamente abrogando tutte le altre misure previdenziali e assistenziali esistenti dirette al sostegno dei figli e della natalità. La normativa in questione prevede che l'assegno venga ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
6 La suddetta normativa, tuttavia, deve essere esaminata alla luce della circolare INPS n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità ritenendo che la suddetta interpretazione
- proveniente dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione – risulta conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
Invero, evidenzia la Suprema Corte, la norma in questione - nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, l'assegno vada attributo al genitore affidatario - è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps.
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso.
Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps. Quanto fin qui evidenziato è espressione del principio di diritto recentemente evidenziato dalla Suprema Corte, secondo la quale “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore” (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672).
Ne deriva che la decisione del giudice di prime cure risulta esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Pertanto, come anche più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672).
Nel caso di specie, si limita a richiedere la ripartizione dell'assegno unico Parte_1 universale, non fornendo di contro elementi idonei a dimostrare l'eventuale non corretta finalizzazione delle somme erogate in favore dei minori. Per cui, la doglianza prospettata risulta infondata così come la domanda di restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite.
§ 3. Regolamentazione delle spese processuali
7 Il parziale accoglimento del primo motivo di appello e la riforma della sentenza di prime cure, nei termini di cui in motivazione, non incide sul regime della compensazione delle spese adottata dal giudice di prime cure, da ritenersi rettamente disposta dal Tribunale anche in considerazione degli interessi dei minori coinvolti e considerato che in punto di spese di lite, la S.C. chiarisce che
“in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite” (Cass. n.5373/2003; Cass. n.18503/2014; in senso conforme “il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al fine della determinazione dell'onere delle spese processuali, non si frazione secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite” Cass. n.13356/2021); analogo criterio, per le esposte motivazioni, va applicato anche nel presente giudizio di appello, con conseguente integrale compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 468/2024, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 03.05.2024, nel giudizio portante il n. 216/2023 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello riforma il capo di sentenza che dispone l'obbligo del ricorrente a versare ogni cinque del mese la cifra di euro 300,00 per ciascun figlio disponendo la riduzione a complessivi euro 450,00 (€. 225,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svolta da remoto) del 26 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
8
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
1) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 579/2024 R. G., vertente tra:
nato a [...] P.G. (ME) il 18.02.1980 ed ivi residente in [...]
Barcellona Castroreale n. 212/I, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Milazzo (ME) Via delle Gelsominaie n. 'Avv. Gabriella Trimboli (C.F.
– PEC: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE- contro nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], località Porto Salvo, C.F.
elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via John C.F._3
n. 352, presso lo studio dell'Avv. Pina Rita Bruno (C.F.
– PEC: , che la rappresenta e difende C.F._4 Email_2 giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore dr. F. Lima;
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 468/2024, resa dal Tribunale di Barcellona P.G., in persona del dott. Giovanni De Marco, nel procedimento n. 216/2023 R.G. il 02.05.2024, pubblicata in data
1 03.05.2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoposta a correzione
- su istanza di parte - con decreto n. cron. 474/2024, pubblicato il 17.07.2024 e comunicato nella medesima data tramite biglietto di cancelleria ai difensori delle parti -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: In via preliminare 1) disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 468/2024 del 02.05.2024 depositata in cancelleria il 03.05.2024 notificata a mezzo PEC ai sensi dell'art 53 Legge 1994. il 18.06.2024 Nel merito: In riforma dell'appellato provvedimento emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. nel procedimento iscritto al NRG 216/2023 2) Accertare e dichiarare la violazione del principio di proporzionalità fra i redditi delle parti;
3) Accertare e dichiarare Errata la valutazione del Giudice di primo grado circa il tempo di permanenza dei minori presso la madre;
4) Accertare e dichiarare errata l'attribuzione dell'assegno unico, nella misura del 100%, a favore della Conseguentemente in via principale - Ridurre CP_1
l'assegno a titolo di mantenimento per i minori a complessivi € 400,00 e disporre che l'assegno unico venga corrisposto, come per Legge ed in precedenza, in ragione del 50% tra i genitori;
- Condannare la alla CP_1 restituzione nei confronti dell'Ente erogatore (INPS) e/o del Sig. di tutte le somme indebitamente Pt_1 percepite a far data mese di giugno 2024 In via del tutto subordinata - ridurre l'assegno di mantenimento per i minori a complessivi € 300,00 ed attribuire l'assegno unico nella misura del 100% alla Sig.ra Con CP_1 vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: 1) Rigettare l'atto di appello proposto con le domande ivi avanzate poiché destituite di fondamento in fatto ed in diritto per tutti i motivi in premessa esposti;
2) Confermare, quindi, la sentenza n. 468/2024 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., Presidente, dott. Giovanni De Marco, resa nel procedimento n. 216/2023 R.G. e depositata il 03/05/2024; 3) Condannare parte appellante al pagamento di spese e compensi di questo secondo grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovute.
Il S. Procuratore Generale nulla ha rilevato.
SVOGLIMENTO del PROCESSO Con ricorso depositato in data 05.07.2024 e notificato in data 22.07.2024, Parte_1 proponeva appello per i motivi di cui infra si dirà - avverso la sentenza n.468 Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 03.05.2024, con la quale, previa istruzione della causa, veniva così statuito:
“conferma l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
dispone il diritto di visita del padre così come stabilito in parte motiva;
obbliga il ricorrente a versare ogni cinque del mese la cifra di € 300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie;
dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di accertamento di debito nei confronti di;
Parte_1
Dispone la trasmissione di copia degli atti ai Servizi Sociali del comune di Barcellona P.G. affinché venga fornito supporto ai genitori nel rapporto tra loro e con i figli, ed affinché si provveda: ad interventi mirati, sia allo scopo di agevolare e promuovere gli incontri tra i genitori e i figli ed i rapporti tra gli stessi, sia per agevolare e correttamente orientare l'esercizio della responsabilità genitoriale;
a specifici interventi di supporto a sostegno dei minori;
alla predisposizione di idonea relazione circa le condizioni ambientali e circa le soluzioni più opportune ai fini dell'affidamento dei minori;
autorizza, a tal fine, i Servizi Sociali a richiedere la collaborazione della U.O. di Neuropsichiatria infantile e del Consultorio Familiare dell'ASP per territorio. Dichiara interamente compensate le spese fra le parti.” Con decreto n. cron. 474/2024 del 17.07.2024, il Giudice di prime cure su istanza di
[...]
CP_1
2 “dispone la correzione della sentenza n. 468/2024 del 3/5/2024 nel senso che, cove detto «obbliga il ricorrente a versare ogni cinque del mese la cifra di € 300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie», deve intendersi «obbliga il ricorrente a versare ogni cinque del mese la cifra di € 300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie, e attribuzione alla resistente dell'intero assegno unico universale”.
*** Con decreto emesso dal Presidente della Sezione veniva fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 25.11.2024, disponendo lo svolgimento con modalità cartolari mediante scambio e deposito telematico di note scritte di trattazione.
Con comparsa depositata in data 19.11.2024, si costituiva l'appellata, Controparte_1
resistendo nel merito all'impugnazione e chiedendo l'integrale rigetto, con vittoria di
[...] spese e compensi.
All'udienza (virtuale) del 25.11.2025, la causa veniva rinviata per discussione - ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c. – dapprima al 19.05.2025 e successivamente alla data del 27.05.2025. La Corte, con ordinanza del 28.05.2025, disponeva l'assunzione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con il primo e il secondo motivo di appello censura la quantificazione Pt_1 dell'assegno di mantenimento per i figli minori, lamentando “la violazione del principio di proporzionalità tra i redditi” previo richiamo dei principi sanciti dalla Suprema Corte in tema di valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, nonché “l'errata valutazione circa i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore”.
In particolare, l'appellante critica la sentenza impugnata sotto un duplice profilo.
In prima battuta rileva che le indagini reddituali e patrimoniali svolte dalla GdF confermano la qualifica di operaio con retribuzione mensile pari ad € 900,00/1.000,00.
A fronte di quanto accertato, ritiene dunque, che la corresponsione di € 600,00 a titolo di mantenimento per i minori, così come stabilito dalla sentenza di primo grado, oltre al 50% delle spese straordinarie, determina un pregiudizio economico rispetto alla controparte che beneficia, di contro, di una somma pari ad euro 1600,00 – di cui euro 600,00 quale retribuzione mensile, euro 600,00 quale assegno di mantenimento ed euro 400,00 quale importo dell'assegno unico - tenuto conto della circostanza che, come emerso dalle indagini della GdF, la stessa non sostiene alcuna spesa di affitto e utenze. Conclude, pertanto, chiedendo la riduzione dell'assegno ad euro 400,00 totali.
Sotto altro profilo, lamenta, invece “l'errata valutazione circa i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore”, evidenziando che, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, il tempo di permanenza dei minori presso il padre deve essere considerato uguale se non maggiore rispetto a quello che gli stessi trascorrono con la madre e che pertanto l'integrazione di ulteriori euro 300,00 non è proporzionata ai reali tempi di permanenza dei minori presso il padre.
§ 1.1. La censura mossa avverso la quantificazione dell'assegno di mantenimento merita parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni di cui si dirà.
3 Preliminarmente, occorre rilevare che la disciplina giuridica in materia di assegno di mantenimento dei figli trova il suo fondamento nel disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 D.lgs. n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 L. n. 54 del 2006 (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).
La norma prevede che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
I suindicati elementi di giudizio costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, nel senso che le esigenze del figlio, il tenore di vita tenuto durante la convivenza con i genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura quotidiana indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi.
Ne deriva che la misura dell'obbligo di mantenimento dei figli deve essere determinata tenendo in considerazione due aspetti: da una parte il rapporto tra genitori e figli e da un'altra il rapporto tra genitori obbligati.
In tale quadro, si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni richiede una valutazione comparata della capacità economica di entrambi i genitori (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/02/2025, n.2941).
Pertanto, nella determinazione della somma dovuta occorre guardare non solo alla somma percepita a titolo di retribuzione del genitore obbligato ma anche ad una serie di ulteriori elementi volti a fondare il convincimento del giudice. In tale ottica, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di divorzio, l'assegno di mantenimento per i figli minori, a carico del genitore non collocatario, va determinato dal giudice, anche ricorrendo ai suoi poteri istruttori di ufficio, in modo da assicurare tutte le attuali necessità di assistenza morale e materiale, di cura e di educazione, dei figli medesimi, comprensive dell'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, da rapportarsi al tenore di vita loro concretamente assicurato nel corso della convivenza e da apprezzarsi, alla stregua del principio di proporzionalità, sia in relazione al livello economico- sociale del nucleo familiare, sia alle sostanze e ai redditi dei genitori, nonché alla loro capacità di lavoro, professionale e casalingo, anche in deroga ad eventuali accordi intervenuti tra i genitori stessi, che comunque non possono incidere sull'entità dell'apporto, ma solo sulle modalità della contribuzione (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di appello che aveva ridotto l'assegno mensile a carico del padre per i figli minori, ritenendolo eccessivo, alla stregua di astratte congetture attinenti all'esborso mensile teoricamente necessario per il mantenimento di una famiglia, posto a confronto con quello risultante dalla somma dell'assegno a carico del padre e dell'equivalente pecuniario corrispondente all'apporto personale fornito dalla madre)” (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/06/2015, n.11882) .
Al fine, dunque, di garantire l'esatta osservanza della partecipazione paritaria dei genitori, in rapporto ed in proporzione alle proprie capacità reddituali, appare necessario operare un raffronto tra le due opposte posizioni.
4 Orbene, nel caso di specie, nella determinazione della somma dovuta, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente non ci si può limitare alle sole indagini della Gdf ma occorre tenere conto anche di ulteriori fattori. Nello specifico, come detto, il principio di proporzionalità va declinato rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, rispetto al tenore di vita goduto dai minori durante la convivenza con entrambi i genitori, nonché rispetto alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Premesso quanto sopra, occorre rilevare che la situazione reddituale prospettata dal ricorrente non risulta pienamente attendibile rispetto agli estratti conto depositati e al tenore di vita emerso anche in termini di spese sostenute. A titolo esemplificativo, i redditi dichiarati dal ricorrente, e risultanti altresì dalle indagini delle GdF, non trovano pieno riscontro negli introiti mensili risultanti dagli estratti conto bancari acquisiti agli atti, ove sono presenti anche versamenti in contanti.
Per cui, non risultano pienamente convincenti - alla luce del tenore di vita emerso nel corso dell'istruttoria di primo grado - le argomentazioni poste a fondamento delle doglianze del ricorrente, secondo il quale il reddito mensile dallo stesso percepito – come risultante dalle indagini patrimoniali effettuate – decurtato della somma dovuta a titolo di assegno per i minori determinerebbe la disponibilità di una somma al di sotto della soglia minima prevista anche dall'assegno sociale.
Non condivisibili risultano, altresì, i calcoli effettuati dall'odierno appellante circa la situazione economica mensile della controparte, considerato che erroneamente il predetto inserisce tra i redditi complessivamente valutabili ai fini della comparazione anche l'ammontare dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore dei figli, che in quanto tale, al pari dell'assegno unico universale, va escluso dal calcolo, così svelandosi la netta divergenza tra i redditi percepiti dai due genitori a scapito della . CP_1
Inoltre, deve rilevarsi che pur se non risultano ufficialmente utenze domestiche intestate alla e non risulta altresì, l'intestazione di alcun contratto di locazione a carico della stessa, CP_1 questo non esclude che la resistente garantisca idonee condizioni abitative – come risultante anche dagli accessi effettuati dagli operatori del servizio sociale – presumibilmente contribuendo ai pagamenti dovuti alla famiglia di origine dalla quale risulta essere aiutata nella gestione economica dei minori, tenuto effettivamente conto dell'esiguità del reddito percepito.
Va, ancora osservato, in relazione alle ulteriori critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata che non appare conforme al vero l'affermazione circa il tempo paritario di permanenza dei minori presso i due genitori. Invero, il giudice di prime cure, rispettando la congiunta volontà manifestata dagli ex coniugi, ha ratificato gli accordi sul diritto di visita del padre previsti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, dunque, conformemente a quanto ivi stabilito si desume che i minori trascorrono con il padre il martedì e il giovedì dalle 15,00 alle 20,00 e due week-end al mese dalle 10,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
40 giorni anche non continuativi nel periodo estivo e, ad anni alterni passano le maggiori festività con ciascun genitore.
In tale ottica, non si ravvisa alcuna errata valutazione del giudice di prime cure circa il tempo di permanenza “preponderante” dei minori presso la madre. A ciò comunque si aggiunga che, quando si parla di tempo di permanenza, non si valuta solo l'aspetto meramente temporale ma occorre
5 anche considerare preponderante la permanenza nel luogo ove sono svolti tutti gli incombenti di cura domestica necessari all'accudimento dei due minori.
Tuttavia, alla luce di quanto fin qui rilevato, una corretta applicazione del principio di proporzionalità porta a ritenere la necessità di una rivisitazione della quantificazione operata dal giudice di prime cure, anche se non negli esatti termini invocati dall'appellante (€. 400,00), ove si consideri che già in sede di separazione i coniugi si erano accordati per la somma di euro 300,00 ed è evidente che l'attuale età dei minori (13 e 8 anni) determina di certo delle esigenze maggiori
- rispetto a quelle valutate all'epoca della separazione - alle quali corrisponde la necessità di maggiori esborsi.
Pertanto, operando un giusto bilanciamento delle opposte capacità reddituali, tenendo conto, altresì, della preponderante permanenza dei minori presso la madre con conseguente maggiori oneri nei compiti di cura domestica quotidiana, considerato anche quanto si dirà a proposito dell'assegno unico universale (che rimarrà appannaggio per intero dell'appellata), appare equo - nel rispetto del principio di proporzionalità - rideterminare l'assegno a carico del genitore non collocatario nella misura complessiva di euro 450,00 (€. 225,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, fermo restando il 50% delle spese straordinarie.
§ 2. Con il terzo motivo di appello contesta “l'ingiusta attribuzione dell'assegno unico per Pt_1 intero alla madre”, rilevando che tale statuizione sarebbe basata sull'errata motivazione adottata dal primo decidente circa “l'assai preponderante presenza dei figli presso la madre”. Invero, secondo l'odierno ricorrente, essendo l'affido tra i genitori condiviso – al punto che i minori trascorrono presso il padre lo stesso tempo, se non addirittura maggiore di quello che trascorrono presso la madre, l'attribuzione per intero dell'assegno unico provocherebbe uno squilibrio economico ingiustificato tra i genitori.
Alla luce di quanto esposto, chiede, inoltre, la condanna di controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno unico a far data dal mese di giugno 2024.
§ 2.1. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Invero, dal punto di vista giuridico, occorre rilevare che la disciplina dell'assegno unico universale trova il suo fondamento nella legge delega 46/2021 che ha affidato al governo il compito di emanare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso “l'assegno unico e universale” inteso come beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili e fondato “sul principio universalistico” con lo scopo di “favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile”.
La delega è stata successivamente attuata con il d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, che, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, contemporaneamente abrogando tutte le altre misure previdenziali e assistenziali esistenti dirette al sostegno dei figli e della natalità. La normativa in questione prevede che l'assegno venga ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
6 La suddetta normativa, tuttavia, deve essere esaminata alla luce della circolare INPS n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità ritenendo che la suddetta interpretazione
- proveniente dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione – risulta conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
Invero, evidenzia la Suprema Corte, la norma in questione - nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, l'assegno vada attributo al genitore affidatario - è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps.
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso.
Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps. Quanto fin qui evidenziato è espressione del principio di diritto recentemente evidenziato dalla Suprema Corte, secondo la quale “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore” (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672).
Ne deriva che la decisione del giudice di prime cure risulta esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Pertanto, come anche più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672).
Nel caso di specie, si limita a richiedere la ripartizione dell'assegno unico Parte_1 universale, non fornendo di contro elementi idonei a dimostrare l'eventuale non corretta finalizzazione delle somme erogate in favore dei minori. Per cui, la doglianza prospettata risulta infondata così come la domanda di restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite.
§ 3. Regolamentazione delle spese processuali
7 Il parziale accoglimento del primo motivo di appello e la riforma della sentenza di prime cure, nei termini di cui in motivazione, non incide sul regime della compensazione delle spese adottata dal giudice di prime cure, da ritenersi rettamente disposta dal Tribunale anche in considerazione degli interessi dei minori coinvolti e considerato che in punto di spese di lite, la S.C. chiarisce che
“in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite” (Cass. n.5373/2003; Cass. n.18503/2014; in senso conforme “il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al fine della determinazione dell'onere delle spese processuali, non si frazione secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite” Cass. n.13356/2021); analogo criterio, per le esposte motivazioni, va applicato anche nel presente giudizio di appello, con conseguente integrale compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 468/2024, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 03.05.2024, nel giudizio portante il n. 216/2023 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello riforma il capo di sentenza che dispone l'obbligo del ricorrente a versare ogni cinque del mese la cifra di euro 300,00 per ciascun figlio disponendo la riduzione a complessivi euro 450,00 (€. 225,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svolta da remoto) del 26 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
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