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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/07/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza dell'8 luglio 2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3565/2020 vertente
TRA
, nato a San Felice a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Napoli alla Via Toledo n. 156, presso lo studio dell'Avv. Ugo Fiore e dell'Avv. Antonio
Felaco che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paolo Controparte_1
Parente ed Annamaria Parente e con questi elett.te dom.ta in Caserta (CE) alla Via F. Daniele
n. 47, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.6.2020 il ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver prestato attività lavorativa con vincolo di subordinazione e in esecuzione delle direttive impartitegli dal direttore editoriale dott. e dal caposervizio Per_1 [...]
, suoi superiori gerarchici, pur in assenza di regolare inquadramento, alle CP_2 dipendenze della convenuta , editrice dei quotidiani Controparte_3
“Cronache di Caserta” e “Cronache di Napoli”, dal 1 luglio 2010 fino al 31 dicembre
2015, presso la sede di Marcianise, svolgendo la mansione di redattore;
1 b) di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica, dalle ore
13.00 alle ore 21.30 e per circa quattro volte al mese sino alle 23.00/24.00;
c) che il rapporto cessava a seguito di licenziamento orale comminato in data
31.12.2015;
d) di aver percepito, inizialmente, la somma mensile di euro 400,00 e dal 2012 di €
700,00.
Tutto ciò premesso, chiedeva quindi di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal luglio 2010 sino al 31.12.2015 e di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per le mansioni svolte nel periodo suddetto, alla qualifica di redattore ordinario e, conseguentemente, a percepire le differenze retributive spettanti;
per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 163.639,94 di cui € 14.766,23 a titolo di TFR e € 2.800 per le retribuzione maturate da settembre 2015 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi legali. Spese vinte.
Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per non essere stati i conteggi notificati unitamente al ricorso e per l'omessa ed erronea indicazione del
CCNL. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle avverse pretese, rimarcando il carattere di collaborazione autonoma del rapporto intercorso con il ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata l'attività istruttoria, alla odierna udienza è pronunciata sentenza.
Deve, preliminarmente essere esaminata l'eccezione di nullità del ricorso.
In relazione alla mancata notificata dei conteggi è necessario riportare il costante e condiviso orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr. Cass. n.
3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003).
2 Ne consegue che la nullità deve essere esclusa nei casi come quello di specie in cui il ricorrente indichi il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro osservato, le mansioni in concreto svolte ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (cfr. Cass. n. 5351/2013) così come irrilevante è la non puntuale indicazione del
CCNL applicabile (cfr. Cass. ord. n. 3143 del 01.02.2019).
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente agisce nel presente giudizio chiedendo in via preliminare l'accertamento e la declaratoria della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la resistente.
A fronte di tale domanda parte resistente, pur in assenza di un contratto stipulato dalle parti nel quale formalmente viene attribuita la qualificazione al rapporto in termini di collaborazione autonoma, ha dedotto, costituendosi in giudizio, che il rapporto con il ricorrente era quello di collaborazione consistente nel reperimento di notizie e nel confezionamento di articoli, in regime di autonomia, in modo occasionale e senza alcun vincolo di subordinazione.
Va quindi accertata la natura del rapporto alla luce dell'effettivo atteggiarsi dello stesso.
A riguardo va osservato che, come più volte ricordato dalla Corte di cassazione,
l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro in materia di lavoro giornalistico deve tenere conto delle peculiarità di tale attività di natura intellettuale, sicché esso deve seguire criteri in parte differenti dai notori indici identificativi della subordinazione.
Difatti, nel lavoro giornalistico l'elemento della subordinazione, che è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è attenuato in ragione del carattere creativo della prestazione costituente l'oggetto del rapporto, che determina inevitabilmente una rilevante autonomia del prestatore nell'effettuazione della stessa. In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni
3 nell'organizzazione d'impresa (così Cass., sez. lav., 7 settembre 2021, n. 24078, richiamata da Cass. civ., sez. lav., 27 dicembre 2021 n.41578).
Più precisamente, i giudici di legittimità hanno affermato che “In ambito giornalistico, il vincolo di subordinazione risulta attenuato per la natura prettamente intellettuale della prestazione e per il margine di autonomia che caratterizza l'attività stessa, con la conseguenza che, per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di impiego ai sensi dell'art. 2094 c.c., assumono rilievo decisivo: la stabile inserzione del lavoratore nell'impresa determinata dall'ampiezza delle prestazioni e dall'intensità della collaborazione, “intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contattare volta per volta”; la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative tra una prestazione e l'altra “in funzione di richieste variabili”, diversamente da quanto accade nel lavoro autonomo in cui è configurabile “una fornitura scaglionata nel tempo”, pur se predeterminata, di più opere e servizi in base ad un unico contratto, “con l'avvertenza che può influire nella distinzione anche il dato quantitativo relativo all'entità degli interventi del committente in corso d'opera” (cfr., fra le tante, Cass.
n. 7044/2019; Cass. n. 22785/2013; Cass. n. 5079/2009). Da tanto consegue che “La subordinazione, pertanto, non è esclusa dalla circostanza che il giornalista goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato di lavoro o alla continua permanenza sul luogo di impiego, né dal fatto che la retribuzione sia commisurata in base alle singole prestazioni, in quanto ciò che rileva è che il prestatore sia sempre disponibile a soddisfare le esigenze aziendali, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, e ad eseguire le direttive impartite dal datore di lavoro” (cfr. Cass. n.
8068/2009; Cass. n. 5645/2009).
In altri termini, deve distinguersi tra i casi riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili, e quelle riconducibili al lavoro autonomo, in cui invece è configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad un unico contratto, restando l'accertamento in fatto degli indici rivelatori dell'uno o dell'altro rapporto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto per vizi della motivazione (cfr. in tal senso, Cass., 12 marzo 2019, n. 7044; Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785;
Cass., 3 marzo 2009, n. 5079).
4 Tanto premesso, valutati gli esiti della espletata attività istruttoria, deve ritenersi che all'esito dell'istruttoria svolta non sia stata raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto oggetto dell'odierno accertamento sicché in applicazione del principio del riparto dell'onere della prova il ricorso non può che essere rigettato, non avendo parte ricorrente compiutamente assolto all'onere della prova sullo stesso gravante.
Si riportano di seguito le dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 23.5.2025.
Il primo teste escusso, ha dichiarato: “ADR Conosco il ricorrente in quanto Testimone_1 siamo amici dal liceo, quindi dal 1996.
ADR Sono avvocato.
ADR Attualmente il ricorrente è dipendente di e in passato ha lavorato per CP_4 diverse testate giornalistiche come le Cronache di Napoli e Internapoli;
ADR Conosco queste circostanze in quanto essendo amico del ricorrente parliamo frequentemente delle questioni lavorative e qualche volta ho accompagnato il ricorrente sul posto di lavoro a Marcianise presso la strada Sannitica presso la sede di Croniche di Napoli ove c'è anche l'insegna.
ADR Ricordo che ha iniziato nel 2010 e ha terminato nel 2015.
ADR Non so quantificare quante volte ho accompagnato il ricorrente presso la sede di lavoro.
ADR Ricordo anche che il ricorrente mi riferiva che si trovava in autostrada mentre si recava a lavoro.
ADR L'ho accompagnato verso ora di pranzo in quanto anche io avevo possibilità di liberarmi per quell'ora. Quando non aveva la macchina ed il papà lo accompagnava io andavo a prenderlo la sera. È capitato che finisse molto tardi verso le 23.00/24.00.
ADR che io sappia si occupava della redazione di articoli. Io ho letto dei suoi articoli sul quotidiano Cronache di Napoli. Lui mi specificava che si occupava di cronaca nera.
ADR Il ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica.
ADR Sono a conoscenza dell'orario di lavoro del ricorrente in quanto ci sentiamo quotidianamente.
ADR Ricordo di aver letto suoi articoli in materia di omicidi e criminalità organizzata o in materia politica.
ADR Posso riferire che lui andava lì tutti i giorni e si occupava della redazione di articoli.
So che aveva contatti di soggetti al fine di poter acquisire informazioni per la redazione dei
5 suoi articoli. Non so riferire se avesse un obbligo di redazione di articoli settimanale o mensile.
ADR Il ricorrente mi ha riferito di essersi occupato dell'impaginazione del giornale e della correzione dei suoi articoli. Ricordo di orari molto tardi perché bisognava attendere le correzioni dei suoi articoli. Per questo a volte l'ho atteso in macchina nel parcheggio antistante la sede.
ADR Non sono mai stato in redazione.
ADR ricordo che il ricorrente aveva una retribuzione pari a 400 euro nel primo periodo aumentata fino a circa 700 euro nel corso del rapporto. Ricordo che il rapporto è cessato a seguito di licenziamento e che non gli erano stati corrisposti gli ultimi stipendi. Il ricorrente mi riferiva che aveva chiesto la regolarizzazione della sua posizione senza esito.
ADR Non ho mai visto la lettera di licenziamento. Il ricorrente mi ha riferito che il licenziamento era stato orale.
ADR So che il licenziamento non è stato impugnato. So che il ricorrente aveva interesse solo a recuperare le ultime retribuzioni.”
Il teste di parte ricorrente, ha dichiarato quanto segue: “ADR Testimone_2
Conosco il ricorrente per motivi di lavoro. L'ho conosciuto a Cronache di Napoli.
ADR Ho lavorato per Cronache di Napoli dal 2007 al 2015. Attualmente lavoro per
Mediaset.
ADR Quando l'ho conosciuto lui inviava articoli che venivano valutati e pubblicati. Poi in seguito è venuto in redazione e si occupava del lavoro ordinario di redazione. In redazione
è venuto nel 2013 fino al 2015. Prima ha lavorato come collaboratore esterno.
ADR All'inizio si è occupato di cronaca nera. Poi gli venivano assegnati articoli o più precisamente la redazione di pagine senza una specifica specializzazione o in una specifica materia.
ADR Preciso che si è occupato di cronaca nera sia come collaborato esterno sia quando è venuto in redazione.
ADR L'assegnazione delle pagine veniva effettuata all'epoca da . CP_2
ADR Il ricorrente veniva tutti i giorni della settimana con un giorno di riposo. L'orario era dalle 13 fino alle 20/20.30 salvo casi eccezionali in cui l'orario di lavoro si poteva prolungare fino alla chiusura di giornale.
6 ADR Io nel periodo 2013 – 2015 ero redattore ordinario ed osservavo questo orario di lavoro. Io ero contrattualizzato e quindi restavo in redazione in assistenza dei capi servizio fino alla chiusura del giornale.
ADR L'assegnazione della pagina comportava anche la titolazione della pagina e anche i rapporti con i collaboratori esterni per la ricezione degli articoli e la correzione e la sottoposizione dell'articolo al direttore fino alla chiusura della pagina con la relativa impaginazione.
ADR Non so riferire quanto percepiva il ricorrente. Posso riferire che non percepiva una cifra commisurata al lavoro svolto in redazione anche perché non era contrattualizzato.
ADR Non so riferire come è cessato il rapporto di lavoro del ricorrente in quanto io sono andato via ad agosto 2015 e mi pare che all'epoca il fosse ancora presente. Parte_1
ADR Il giorno di riposo era determinato da . CP_2
ADR Io partecipavo alle riunioni di redazioni con il vicecapo servizi e con il direttore responsabile. Il ricorrente a volte partecipava a volte no e gli veniva assegnata la pagina come disposto dal direttore responsabile.
ADR per chiusura di giornale si intende la redazione dell'ultima pagina e l'invio per la stampa. A volte è capitato che il ricorrente si intrattenesse fino alla chiusura del giornale che può avvenire verso mezzanotte/mezzanotte e trenta.”.
Il teste ha a sua volta dichiarato: “ADR Sono dipendente della convenuta. Tes_3
Attualmente sono vicecapo servizio e quindi coordino i lavori della redazione sotto la direzione del direttore responsabile e scrivo articoli in materia sportiva e di politica.
ADR Lavoro per Libra dal 2004 con vari ruoli. Ho cominciato come collaboratore esterno e poi nel corso del tempo sono diventato redattore;
vicecapo servizio e poi sono stato direttore editoriale per un periodo e poi sono tornato nel ruolo di vicecapo servizio.
ADR Conosco il ricorrente in quanto ha collaborato per un periodo per il nostro quotidiano.
Credo che il periodo fosse dal 2010 al 2015 cioè in tale periodo si è concentrata la sua collaborazione. Preciso che il ricorrente è diventato pubblicista nel 2013 quindi credo che dal 2013 si sia concentrata la sua collaborazione.
ADR il sig. scriveva articoli cd. di bianca che riguardavano i disagi dei cittadini Parte_1
e articoli di cronaca nera.
ADR Non osservava un orario di lavoro. Lui non veniva in redazione ma inviava gli articoli dall'esterno alla redazione.
7 ADR il numero di articoli e la frequenza dipende dal collaboratore esterno;
poi dipendente anche dalla rilevanza della notizia. Gli articoli redatti dai collaboratori esterni vengono sottoposti al direttore responsabile che poi decide. Il direttore se ritiene che la notizia sia particolarmente importante decide che l'articolo venga redatto dai giornalisti con più esperienza. Di solito i collaboratori esterni si coordinano con i redattori per l'individuazione delle notizie e per l'invio di eventuali articoli inerenti le stesse notizie.
IL TESTE DICHIARA: con specifico riferimento al ricorrente ricordo che lui divenne pubblicista. Preciso che di regola viene svolta una collaborazione di due anni. Per diventare pubblicista è necessario pubblicare un certo numero di articoli pari a 80 articoli che si consegnano insieme alla certificazione dei compensi all'ordine per avere il tesserino. Il compenso dovrebbe essere di 600 € e poi dal 2016 di 1000 euro. Con riferimento al ricorrente preciso che non ricordo se lui il periodo di collaborazione lo aveva svolto con il nostro giornale o con altro giornale. Io ricordo di averlo conosciuto come pubblicista.
ADR il collaboratore esterno manda gli articoli. Poi c'è il redattore che sta in redazione e che prende le direttive dal direttore responsabile che è il capo della redazione giornalistica.
Il vicecapo servizio è colui che si occupa dell'organizzazione della redazione sotto le direttive del direttore responsabile. Il direttore editoriale è colui che si occupa degli aspetti aziendali, della stampa del giornale e della sua distribuzione. Inoltre, prende le decisioni sulla linea editoriale.
ADR dal 2010 al 2015 il direttore responsabile è stato . Il vicecapo Parte_2 servizi era e che è l'attuale direttore responsabile e Persona_2 Testimone_4 [...]
. era direttore editoriale prima che io rivestissi questo CP_2 Controparte_5 ruolo. Io sono stato direttore editoriale dal 2013/2014 circa per tre/quattro anni.
ADR Sono sicuramente stati pubblicati articoli del ricorrente sul giornale.
ADR la correzione veniva effettuata da nel periodo in questione in Parte_2 quanto lui come direttore non delegava. L'impaginazione viene effettuata da grafici in modo che gli articoli siano inseriti nei relativi spazi. Infatti, vengono anche effettuate delle riunioni con i grafici per l'eventuale modifica dell'impaginazione ove occorra.
ADR Non ho conoscenza diretta ma credo che il collaboratore percepisca un compenso per la quantità e qualità degli articoli. Credo che anche al ricorrente venisse corrisposto un compenso anche perché quando è arrivato in redazione era già pubblicista.
8 ADR l'attività di collaborazione svolta dal era la stessa nonostante fosse Parte_1 pubblicista. L'unica differenza è che mentre chi non è pubblicista viene di regola aiutato nella stesura degli articoli. Mentre nel caso del pubblicista questi di regola invia i propri articoli sulle notizie della giornata acquisite. Il redattore che riceve l'articolo lo sottopone poi al direttore responsabile che decide. Nel caso in cui arrivino ulteriori articoli o notizie dopo la riunione di redazione il redattore lo sottopone al vicecapo servizio ed al direttore responsabile.
ADR Il ricorrente non ha mai partecipato alle riunioni di redazione. Il ricorrente non era presente in redazione.
ADR Il rapporto con il ricorrente è cessato perché non ha più inviato articoli. Non so riferire se il ricorrente vantasse crediti nei confronti del quotidiano.
ADR Conosco il ricorrente perché veniva in redazione per ritirare i compensi.
ADR Non so riferire quanto percepiva il ricorrente. Il direttore va dall'amministratore e si confronta con lui per la determinazione del compenso. Il compenso viene concordato dall'amministratore, allo stato il sig. , e dal direttore responsabile.”. Parte_3
Infine, l'ultimo teste escusso, di parte resistente, , ha riferito quanto Parte_2 segue: “ADR Conosco il ricorrente in quanto ha collaborato con il giornale Cronache di
Napoli. Non so riferire con precisione il periodo. Credo fosse il 2010- 2011-2012 e 2013.
ADR Io ero direttore responsabile. Ho lavorato per le Cronache di Napoli fino al 2018 quando sono stato licenziato.
ADR il Di mandava articoli in redazione. Pt_1
ADR Qualche volta è stato in redazione.
ADR Non osservava un orario di lavoro né giorni prestabiliti.
ADR Quando è stato in redazione credo che fosse venuto per consegnare articoli ma non so essere più preciso.
ADR Non aveva una mansione specifica né si occupava di specifici articoli.
ADR Io l'ho conosciuto in quanto collaboratore del giornale.
ADR Di soliti erano i capi servizio o i redattori che portavano gli articoli del ricorrente e valutavo se pubblicarli o meno.
ADR le riunioni venivano svolte con i vicecapi servizi e talvolta con i redattori. Quindi il ricorrente non partecipava agli incontri.
9 ADR Veniva corrisposto un compenso al collaboratore. Non so riferire la cifra percepita dal ricorrente per la sua collaborazione.
ADR Che io sappia non è mai stata assegnata al ricorrente un'intera pagina.
ADR il collaboratore esterno non ha alcun obbligo, quindi, non deve avvisare la redazione dell'eventuale mancanza di invio di articoli.
ADR I compensi venivano decisi da me.
ADR Io allo stato non lavoro più per il quotidiano.
ADR Non so riferire se il ricorrente vantasse qualche credito con il quotidiano.
ADR Io non avevo accesso alla pec dell'azienda che è gestita dall'amministrazione che è distinta dal ruolo che io svolgevo per il giornale.
Ebbene, alla luce di tali emergenze istruttorie deve ritenersi non raggiunta la prova della subordinazione in quanto non vi sono elementi univoci che consentano di ritenere provato lo stabile inserimento del nell'organizzazione aziendale. In particolare, non sono Parte_1 emerse circostanze di fatto da cui desumere tale elemento caratterizzante la cd. subordinazione attenuata, rilevante in ambito giornalistico, come l'impegno del ricorrente di redigere continuativamente e regolarmente articoli per il giornale e/o la responsabilità di uno specifico settore.
In tal senso deve rilevarsi come sia priva di alcuna utilità la deposizione resa dal teste non a diretta conoscenza dei fatti di causa. Questi ha poi riferito circostanze Testimone_1 generiche ed equivoche nonché circostanze apprese de relato actoris e quindi non rilevanti sul piano probatorio.
Quanto alla dichiarazione dell'ulteriore teste di parte ricorrente, anche tale Tes_2 dichiarazione non appare sufficiente. Pur non potendosi dubitare della sua attendibilità in quanto soggetto del tutto indifferente all'esito della lite poiché privo di legami con le parti in causa nonché a conoscenza diretta dei fatti affermati in quanto ha prestato attività lavorativa per il quotidiano Cronache di Napoli nel periodo per cui è causa (non rilevando in senso contrario la circostanza dedotta con note depositate il 17.11.2023 dalla parte resistente secondo la quale il teste avrebbe in realtà lavorato alle dipendenze di altra soc. coop. Milleventi news che secondo quanto ivi indicato dalla stessa parte resistente prestava in suo favore prestazioni di “service editoriale”), deve evidenziarsi che le circostanze riferite, pur complessivamente valutate, non sono univoche. In particolare, il teste ha fatto CP_ riferimento ad elementi come l'assegnazione di pagine da parte del caposervizio
10 in diverse materie e non solo in tema di cronaca nera e la non costante CP_2 partecipazione alle riunioni di redazione che non consentono, in assenza di ulteriori precisazioni in ordine al numero di articoli ed alla frequenza di tale assegnazione, di verificare lo stabile e continuativo inserimento del ricorrente nel giornale.
Non ha poi riferito di una messa a disposizione del in favore del datore di lavoro Parte_1 anche tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili del datore di lavoro.
Le circostanze riferite, inoltre, appaiono isolate e prive di idonei riscontri.
Peraltro, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati non dirimente è la circostanza, altrettanto non confermata, dell'osservanza di un preciso orario di lavoro.
Né elementi di riscontro possono individuarsi nelle comunicazioni mail allegate al ricorso dalle quali si evince esclusivamente l'invio di notizie al ricorrente ed in quanto tali esse si ritengono del tutto inidonee a suffragare la tesi attorea in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
A quanto esposto si aggiunga che le dichiarazioni dei testi di parte resistente hanno sostanzialmente confermato le allegazioni di cui alla memoria. In particolare, il teste
, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare non lavorando più Parte_2 alle dipendenze della convenuta ed a conoscenza dei fatti in quanto direttore responsabile nel periodo in contestazione, ha riferito esclusivamente di una collaborazione svolta dal
[...]
con il giornale per la redazione di articoli la cui pubblicazione era rimessa alle Pt_1 valutazioni dello stesso . Pt_2
Ed anche il teste anche in relazione al periodo successivo al 2013 e sino al Tes_3
2015, ha confermato la sussistenza di un rapporto di collaborazione occasionale, escludendo uno stabile inserimento del ricorrente nella redazione del giornale.
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, in presenza di tale lacunoso quadro probatorio, il ricorso va rigettato. In difetto di prova della subordinazione, consegue anche il rigetto della domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive e delle spettanze reclamate in ricorso.
La peculiarità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
11 a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 8.7.2025
12
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza dell'8 luglio 2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3565/2020 vertente
TRA
, nato a San Felice a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Napoli alla Via Toledo n. 156, presso lo studio dell'Avv. Ugo Fiore e dell'Avv. Antonio
Felaco che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paolo Controparte_1
Parente ed Annamaria Parente e con questi elett.te dom.ta in Caserta (CE) alla Via F. Daniele
n. 47, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.6.2020 il ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver prestato attività lavorativa con vincolo di subordinazione e in esecuzione delle direttive impartitegli dal direttore editoriale dott. e dal caposervizio Per_1 [...]
, suoi superiori gerarchici, pur in assenza di regolare inquadramento, alle CP_2 dipendenze della convenuta , editrice dei quotidiani Controparte_3
“Cronache di Caserta” e “Cronache di Napoli”, dal 1 luglio 2010 fino al 31 dicembre
2015, presso la sede di Marcianise, svolgendo la mansione di redattore;
1 b) di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica, dalle ore
13.00 alle ore 21.30 e per circa quattro volte al mese sino alle 23.00/24.00;
c) che il rapporto cessava a seguito di licenziamento orale comminato in data
31.12.2015;
d) di aver percepito, inizialmente, la somma mensile di euro 400,00 e dal 2012 di €
700,00.
Tutto ciò premesso, chiedeva quindi di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal luglio 2010 sino al 31.12.2015 e di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per le mansioni svolte nel periodo suddetto, alla qualifica di redattore ordinario e, conseguentemente, a percepire le differenze retributive spettanti;
per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 163.639,94 di cui € 14.766,23 a titolo di TFR e € 2.800 per le retribuzione maturate da settembre 2015 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi legali. Spese vinte.
Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per non essere stati i conteggi notificati unitamente al ricorso e per l'omessa ed erronea indicazione del
CCNL. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle avverse pretese, rimarcando il carattere di collaborazione autonoma del rapporto intercorso con il ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata l'attività istruttoria, alla odierna udienza è pronunciata sentenza.
Deve, preliminarmente essere esaminata l'eccezione di nullità del ricorso.
In relazione alla mancata notificata dei conteggi è necessario riportare il costante e condiviso orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr. Cass. n.
3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003).
2 Ne consegue che la nullità deve essere esclusa nei casi come quello di specie in cui il ricorrente indichi il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro osservato, le mansioni in concreto svolte ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (cfr. Cass. n. 5351/2013) così come irrilevante è la non puntuale indicazione del
CCNL applicabile (cfr. Cass. ord. n. 3143 del 01.02.2019).
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente agisce nel presente giudizio chiedendo in via preliminare l'accertamento e la declaratoria della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la resistente.
A fronte di tale domanda parte resistente, pur in assenza di un contratto stipulato dalle parti nel quale formalmente viene attribuita la qualificazione al rapporto in termini di collaborazione autonoma, ha dedotto, costituendosi in giudizio, che il rapporto con il ricorrente era quello di collaborazione consistente nel reperimento di notizie e nel confezionamento di articoli, in regime di autonomia, in modo occasionale e senza alcun vincolo di subordinazione.
Va quindi accertata la natura del rapporto alla luce dell'effettivo atteggiarsi dello stesso.
A riguardo va osservato che, come più volte ricordato dalla Corte di cassazione,
l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro in materia di lavoro giornalistico deve tenere conto delle peculiarità di tale attività di natura intellettuale, sicché esso deve seguire criteri in parte differenti dai notori indici identificativi della subordinazione.
Difatti, nel lavoro giornalistico l'elemento della subordinazione, che è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è attenuato in ragione del carattere creativo della prestazione costituente l'oggetto del rapporto, che determina inevitabilmente una rilevante autonomia del prestatore nell'effettuazione della stessa. In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni
3 nell'organizzazione d'impresa (così Cass., sez. lav., 7 settembre 2021, n. 24078, richiamata da Cass. civ., sez. lav., 27 dicembre 2021 n.41578).
Più precisamente, i giudici di legittimità hanno affermato che “In ambito giornalistico, il vincolo di subordinazione risulta attenuato per la natura prettamente intellettuale della prestazione e per il margine di autonomia che caratterizza l'attività stessa, con la conseguenza che, per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di impiego ai sensi dell'art. 2094 c.c., assumono rilievo decisivo: la stabile inserzione del lavoratore nell'impresa determinata dall'ampiezza delle prestazioni e dall'intensità della collaborazione, “intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contattare volta per volta”; la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative tra una prestazione e l'altra “in funzione di richieste variabili”, diversamente da quanto accade nel lavoro autonomo in cui è configurabile “una fornitura scaglionata nel tempo”, pur se predeterminata, di più opere e servizi in base ad un unico contratto, “con l'avvertenza che può influire nella distinzione anche il dato quantitativo relativo all'entità degli interventi del committente in corso d'opera” (cfr., fra le tante, Cass.
n. 7044/2019; Cass. n. 22785/2013; Cass. n. 5079/2009). Da tanto consegue che “La subordinazione, pertanto, non è esclusa dalla circostanza che il giornalista goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato di lavoro o alla continua permanenza sul luogo di impiego, né dal fatto che la retribuzione sia commisurata in base alle singole prestazioni, in quanto ciò che rileva è che il prestatore sia sempre disponibile a soddisfare le esigenze aziendali, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, e ad eseguire le direttive impartite dal datore di lavoro” (cfr. Cass. n.
8068/2009; Cass. n. 5645/2009).
In altri termini, deve distinguersi tra i casi riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili, e quelle riconducibili al lavoro autonomo, in cui invece è configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad un unico contratto, restando l'accertamento in fatto degli indici rivelatori dell'uno o dell'altro rapporto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto per vizi della motivazione (cfr. in tal senso, Cass., 12 marzo 2019, n. 7044; Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785;
Cass., 3 marzo 2009, n. 5079).
4 Tanto premesso, valutati gli esiti della espletata attività istruttoria, deve ritenersi che all'esito dell'istruttoria svolta non sia stata raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto oggetto dell'odierno accertamento sicché in applicazione del principio del riparto dell'onere della prova il ricorso non può che essere rigettato, non avendo parte ricorrente compiutamente assolto all'onere della prova sullo stesso gravante.
Si riportano di seguito le dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 23.5.2025.
Il primo teste escusso, ha dichiarato: “ADR Conosco il ricorrente in quanto Testimone_1 siamo amici dal liceo, quindi dal 1996.
ADR Sono avvocato.
ADR Attualmente il ricorrente è dipendente di e in passato ha lavorato per CP_4 diverse testate giornalistiche come le Cronache di Napoli e Internapoli;
ADR Conosco queste circostanze in quanto essendo amico del ricorrente parliamo frequentemente delle questioni lavorative e qualche volta ho accompagnato il ricorrente sul posto di lavoro a Marcianise presso la strada Sannitica presso la sede di Croniche di Napoli ove c'è anche l'insegna.
ADR Ricordo che ha iniziato nel 2010 e ha terminato nel 2015.
ADR Non so quantificare quante volte ho accompagnato il ricorrente presso la sede di lavoro.
ADR Ricordo anche che il ricorrente mi riferiva che si trovava in autostrada mentre si recava a lavoro.
ADR L'ho accompagnato verso ora di pranzo in quanto anche io avevo possibilità di liberarmi per quell'ora. Quando non aveva la macchina ed il papà lo accompagnava io andavo a prenderlo la sera. È capitato che finisse molto tardi verso le 23.00/24.00.
ADR che io sappia si occupava della redazione di articoli. Io ho letto dei suoi articoli sul quotidiano Cronache di Napoli. Lui mi specificava che si occupava di cronaca nera.
ADR Il ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica.
ADR Sono a conoscenza dell'orario di lavoro del ricorrente in quanto ci sentiamo quotidianamente.
ADR Ricordo di aver letto suoi articoli in materia di omicidi e criminalità organizzata o in materia politica.
ADR Posso riferire che lui andava lì tutti i giorni e si occupava della redazione di articoli.
So che aveva contatti di soggetti al fine di poter acquisire informazioni per la redazione dei
5 suoi articoli. Non so riferire se avesse un obbligo di redazione di articoli settimanale o mensile.
ADR Il ricorrente mi ha riferito di essersi occupato dell'impaginazione del giornale e della correzione dei suoi articoli. Ricordo di orari molto tardi perché bisognava attendere le correzioni dei suoi articoli. Per questo a volte l'ho atteso in macchina nel parcheggio antistante la sede.
ADR Non sono mai stato in redazione.
ADR ricordo che il ricorrente aveva una retribuzione pari a 400 euro nel primo periodo aumentata fino a circa 700 euro nel corso del rapporto. Ricordo che il rapporto è cessato a seguito di licenziamento e che non gli erano stati corrisposti gli ultimi stipendi. Il ricorrente mi riferiva che aveva chiesto la regolarizzazione della sua posizione senza esito.
ADR Non ho mai visto la lettera di licenziamento. Il ricorrente mi ha riferito che il licenziamento era stato orale.
ADR So che il licenziamento non è stato impugnato. So che il ricorrente aveva interesse solo a recuperare le ultime retribuzioni.”
Il teste di parte ricorrente, ha dichiarato quanto segue: “ADR Testimone_2
Conosco il ricorrente per motivi di lavoro. L'ho conosciuto a Cronache di Napoli.
ADR Ho lavorato per Cronache di Napoli dal 2007 al 2015. Attualmente lavoro per
Mediaset.
ADR Quando l'ho conosciuto lui inviava articoli che venivano valutati e pubblicati. Poi in seguito è venuto in redazione e si occupava del lavoro ordinario di redazione. In redazione
è venuto nel 2013 fino al 2015. Prima ha lavorato come collaboratore esterno.
ADR All'inizio si è occupato di cronaca nera. Poi gli venivano assegnati articoli o più precisamente la redazione di pagine senza una specifica specializzazione o in una specifica materia.
ADR Preciso che si è occupato di cronaca nera sia come collaborato esterno sia quando è venuto in redazione.
ADR L'assegnazione delle pagine veniva effettuata all'epoca da . CP_2
ADR Il ricorrente veniva tutti i giorni della settimana con un giorno di riposo. L'orario era dalle 13 fino alle 20/20.30 salvo casi eccezionali in cui l'orario di lavoro si poteva prolungare fino alla chiusura di giornale.
6 ADR Io nel periodo 2013 – 2015 ero redattore ordinario ed osservavo questo orario di lavoro. Io ero contrattualizzato e quindi restavo in redazione in assistenza dei capi servizio fino alla chiusura del giornale.
ADR L'assegnazione della pagina comportava anche la titolazione della pagina e anche i rapporti con i collaboratori esterni per la ricezione degli articoli e la correzione e la sottoposizione dell'articolo al direttore fino alla chiusura della pagina con la relativa impaginazione.
ADR Non so riferire quanto percepiva il ricorrente. Posso riferire che non percepiva una cifra commisurata al lavoro svolto in redazione anche perché non era contrattualizzato.
ADR Non so riferire come è cessato il rapporto di lavoro del ricorrente in quanto io sono andato via ad agosto 2015 e mi pare che all'epoca il fosse ancora presente. Parte_1
ADR Il giorno di riposo era determinato da . CP_2
ADR Io partecipavo alle riunioni di redazioni con il vicecapo servizi e con il direttore responsabile. Il ricorrente a volte partecipava a volte no e gli veniva assegnata la pagina come disposto dal direttore responsabile.
ADR per chiusura di giornale si intende la redazione dell'ultima pagina e l'invio per la stampa. A volte è capitato che il ricorrente si intrattenesse fino alla chiusura del giornale che può avvenire verso mezzanotte/mezzanotte e trenta.”.
Il teste ha a sua volta dichiarato: “ADR Sono dipendente della convenuta. Tes_3
Attualmente sono vicecapo servizio e quindi coordino i lavori della redazione sotto la direzione del direttore responsabile e scrivo articoli in materia sportiva e di politica.
ADR Lavoro per Libra dal 2004 con vari ruoli. Ho cominciato come collaboratore esterno e poi nel corso del tempo sono diventato redattore;
vicecapo servizio e poi sono stato direttore editoriale per un periodo e poi sono tornato nel ruolo di vicecapo servizio.
ADR Conosco il ricorrente in quanto ha collaborato per un periodo per il nostro quotidiano.
Credo che il periodo fosse dal 2010 al 2015 cioè in tale periodo si è concentrata la sua collaborazione. Preciso che il ricorrente è diventato pubblicista nel 2013 quindi credo che dal 2013 si sia concentrata la sua collaborazione.
ADR il sig. scriveva articoli cd. di bianca che riguardavano i disagi dei cittadini Parte_1
e articoli di cronaca nera.
ADR Non osservava un orario di lavoro. Lui non veniva in redazione ma inviava gli articoli dall'esterno alla redazione.
7 ADR il numero di articoli e la frequenza dipende dal collaboratore esterno;
poi dipendente anche dalla rilevanza della notizia. Gli articoli redatti dai collaboratori esterni vengono sottoposti al direttore responsabile che poi decide. Il direttore se ritiene che la notizia sia particolarmente importante decide che l'articolo venga redatto dai giornalisti con più esperienza. Di solito i collaboratori esterni si coordinano con i redattori per l'individuazione delle notizie e per l'invio di eventuali articoli inerenti le stesse notizie.
IL TESTE DICHIARA: con specifico riferimento al ricorrente ricordo che lui divenne pubblicista. Preciso che di regola viene svolta una collaborazione di due anni. Per diventare pubblicista è necessario pubblicare un certo numero di articoli pari a 80 articoli che si consegnano insieme alla certificazione dei compensi all'ordine per avere il tesserino. Il compenso dovrebbe essere di 600 € e poi dal 2016 di 1000 euro. Con riferimento al ricorrente preciso che non ricordo se lui il periodo di collaborazione lo aveva svolto con il nostro giornale o con altro giornale. Io ricordo di averlo conosciuto come pubblicista.
ADR il collaboratore esterno manda gli articoli. Poi c'è il redattore che sta in redazione e che prende le direttive dal direttore responsabile che è il capo della redazione giornalistica.
Il vicecapo servizio è colui che si occupa dell'organizzazione della redazione sotto le direttive del direttore responsabile. Il direttore editoriale è colui che si occupa degli aspetti aziendali, della stampa del giornale e della sua distribuzione. Inoltre, prende le decisioni sulla linea editoriale.
ADR dal 2010 al 2015 il direttore responsabile è stato . Il vicecapo Parte_2 servizi era e che è l'attuale direttore responsabile e Persona_2 Testimone_4 [...]
. era direttore editoriale prima che io rivestissi questo CP_2 Controparte_5 ruolo. Io sono stato direttore editoriale dal 2013/2014 circa per tre/quattro anni.
ADR Sono sicuramente stati pubblicati articoli del ricorrente sul giornale.
ADR la correzione veniva effettuata da nel periodo in questione in Parte_2 quanto lui come direttore non delegava. L'impaginazione viene effettuata da grafici in modo che gli articoli siano inseriti nei relativi spazi. Infatti, vengono anche effettuate delle riunioni con i grafici per l'eventuale modifica dell'impaginazione ove occorra.
ADR Non ho conoscenza diretta ma credo che il collaboratore percepisca un compenso per la quantità e qualità degli articoli. Credo che anche al ricorrente venisse corrisposto un compenso anche perché quando è arrivato in redazione era già pubblicista.
8 ADR l'attività di collaborazione svolta dal era la stessa nonostante fosse Parte_1 pubblicista. L'unica differenza è che mentre chi non è pubblicista viene di regola aiutato nella stesura degli articoli. Mentre nel caso del pubblicista questi di regola invia i propri articoli sulle notizie della giornata acquisite. Il redattore che riceve l'articolo lo sottopone poi al direttore responsabile che decide. Nel caso in cui arrivino ulteriori articoli o notizie dopo la riunione di redazione il redattore lo sottopone al vicecapo servizio ed al direttore responsabile.
ADR Il ricorrente non ha mai partecipato alle riunioni di redazione. Il ricorrente non era presente in redazione.
ADR Il rapporto con il ricorrente è cessato perché non ha più inviato articoli. Non so riferire se il ricorrente vantasse crediti nei confronti del quotidiano.
ADR Conosco il ricorrente perché veniva in redazione per ritirare i compensi.
ADR Non so riferire quanto percepiva il ricorrente. Il direttore va dall'amministratore e si confronta con lui per la determinazione del compenso. Il compenso viene concordato dall'amministratore, allo stato il sig. , e dal direttore responsabile.”. Parte_3
Infine, l'ultimo teste escusso, di parte resistente, , ha riferito quanto Parte_2 segue: “ADR Conosco il ricorrente in quanto ha collaborato con il giornale Cronache di
Napoli. Non so riferire con precisione il periodo. Credo fosse il 2010- 2011-2012 e 2013.
ADR Io ero direttore responsabile. Ho lavorato per le Cronache di Napoli fino al 2018 quando sono stato licenziato.
ADR il Di mandava articoli in redazione. Pt_1
ADR Qualche volta è stato in redazione.
ADR Non osservava un orario di lavoro né giorni prestabiliti.
ADR Quando è stato in redazione credo che fosse venuto per consegnare articoli ma non so essere più preciso.
ADR Non aveva una mansione specifica né si occupava di specifici articoli.
ADR Io l'ho conosciuto in quanto collaboratore del giornale.
ADR Di soliti erano i capi servizio o i redattori che portavano gli articoli del ricorrente e valutavo se pubblicarli o meno.
ADR le riunioni venivano svolte con i vicecapi servizi e talvolta con i redattori. Quindi il ricorrente non partecipava agli incontri.
9 ADR Veniva corrisposto un compenso al collaboratore. Non so riferire la cifra percepita dal ricorrente per la sua collaborazione.
ADR Che io sappia non è mai stata assegnata al ricorrente un'intera pagina.
ADR il collaboratore esterno non ha alcun obbligo, quindi, non deve avvisare la redazione dell'eventuale mancanza di invio di articoli.
ADR I compensi venivano decisi da me.
ADR Io allo stato non lavoro più per il quotidiano.
ADR Non so riferire se il ricorrente vantasse qualche credito con il quotidiano.
ADR Io non avevo accesso alla pec dell'azienda che è gestita dall'amministrazione che è distinta dal ruolo che io svolgevo per il giornale.
Ebbene, alla luce di tali emergenze istruttorie deve ritenersi non raggiunta la prova della subordinazione in quanto non vi sono elementi univoci che consentano di ritenere provato lo stabile inserimento del nell'organizzazione aziendale. In particolare, non sono Parte_1 emerse circostanze di fatto da cui desumere tale elemento caratterizzante la cd. subordinazione attenuata, rilevante in ambito giornalistico, come l'impegno del ricorrente di redigere continuativamente e regolarmente articoli per il giornale e/o la responsabilità di uno specifico settore.
In tal senso deve rilevarsi come sia priva di alcuna utilità la deposizione resa dal teste non a diretta conoscenza dei fatti di causa. Questi ha poi riferito circostanze Testimone_1 generiche ed equivoche nonché circostanze apprese de relato actoris e quindi non rilevanti sul piano probatorio.
Quanto alla dichiarazione dell'ulteriore teste di parte ricorrente, anche tale Tes_2 dichiarazione non appare sufficiente. Pur non potendosi dubitare della sua attendibilità in quanto soggetto del tutto indifferente all'esito della lite poiché privo di legami con le parti in causa nonché a conoscenza diretta dei fatti affermati in quanto ha prestato attività lavorativa per il quotidiano Cronache di Napoli nel periodo per cui è causa (non rilevando in senso contrario la circostanza dedotta con note depositate il 17.11.2023 dalla parte resistente secondo la quale il teste avrebbe in realtà lavorato alle dipendenze di altra soc. coop. Milleventi news che secondo quanto ivi indicato dalla stessa parte resistente prestava in suo favore prestazioni di “service editoriale”), deve evidenziarsi che le circostanze riferite, pur complessivamente valutate, non sono univoche. In particolare, il teste ha fatto CP_ riferimento ad elementi come l'assegnazione di pagine da parte del caposervizio
10 in diverse materie e non solo in tema di cronaca nera e la non costante CP_2 partecipazione alle riunioni di redazione che non consentono, in assenza di ulteriori precisazioni in ordine al numero di articoli ed alla frequenza di tale assegnazione, di verificare lo stabile e continuativo inserimento del ricorrente nel giornale.
Non ha poi riferito di una messa a disposizione del in favore del datore di lavoro Parte_1 anche tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili del datore di lavoro.
Le circostanze riferite, inoltre, appaiono isolate e prive di idonei riscontri.
Peraltro, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati non dirimente è la circostanza, altrettanto non confermata, dell'osservanza di un preciso orario di lavoro.
Né elementi di riscontro possono individuarsi nelle comunicazioni mail allegate al ricorso dalle quali si evince esclusivamente l'invio di notizie al ricorrente ed in quanto tali esse si ritengono del tutto inidonee a suffragare la tesi attorea in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
A quanto esposto si aggiunga che le dichiarazioni dei testi di parte resistente hanno sostanzialmente confermato le allegazioni di cui alla memoria. In particolare, il teste
, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare non lavorando più Parte_2 alle dipendenze della convenuta ed a conoscenza dei fatti in quanto direttore responsabile nel periodo in contestazione, ha riferito esclusivamente di una collaborazione svolta dal
[...]
con il giornale per la redazione di articoli la cui pubblicazione era rimessa alle Pt_1 valutazioni dello stesso . Pt_2
Ed anche il teste anche in relazione al periodo successivo al 2013 e sino al Tes_3
2015, ha confermato la sussistenza di un rapporto di collaborazione occasionale, escludendo uno stabile inserimento del ricorrente nella redazione del giornale.
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, in presenza di tale lacunoso quadro probatorio, il ricorso va rigettato. In difetto di prova della subordinazione, consegue anche il rigetto della domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive e delle spettanze reclamate in ricorso.
La peculiarità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
11 a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 8.7.2025
12
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine