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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/11/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5349/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5349/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5349/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BERARDIS Parte_1 P.IVA_1 TA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 33 64100 TERAMO presso il difensore avv. DE BERARDIS TA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASINELLI Controparte_1 P.IVA_2 OL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR, N. 17 00193 ROMApresso il difensore avv. CASINELLI OL
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il ha convenuto in giudizio Parte_2 [...] per sentire dichiarare risolto il contratto Controparte_2
pagina 2 di 4 d'appalto inter partes con condanna al versamento della penale contrattuale.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda.
II. In forza di contratto d'appalto concluso in data 23 agosto
2023, la convenuta si impegnava ad eseguire a favore del Parte_2 di Vignola lavori di efficientamento energetico qualificato
[...] per il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio mediante le agevolazioni denominate eco bonus 110%, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119 del Dl 19 maggio 2020, numero 34.
Il contratto prevedeva quale durata dei lavori a far data dal 15 settembre 2023 e con termine finale al 31 dicembre 2023.
All'art. 12 il contratto prevedeva una penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale pari ad euro 1000 al giorno sino ad un massimo del 10% del valore complessivo del contratto.
III. è la totale inadempienza della società CP_3 appaltatrice, posto che è incontestato che i lavori di efficientamento energetico neppure sono iniziati.
Consegue quindi l'applicazione della penale per ritardo, come richiesta, pari ad € 65.508,79, con declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta.
IV. Ad esimere il debitore neppure può trovare conforto l'applicazione degli artt. 11 e 13 del contratto di appalto.
La prima clausola permette al committente di usufruire del bonus nella misura del 70%, “per la parte di lavori ineseguiti alla data del 31.12.2023”.
Mentre la seconda riversa la penale a favore del general contractor-appaltatore.
Tuttavia, il presupposto comune di applicazione di entrambe queste pattuizioni contrattuali nella specie non è riscontrabile.
pagina 3 di 4 Ovvero, la circostanza che, come si legge: “l'appaltatore si impegni
a terminare in ogni caso le lavorazioni di cui al presente contratto ed alla documentazione tecnica richiamata ed allegata”.
Ebbene, a fronte di completa inadempienza della convenuta, non è riscontrabile alcun impegno in tal senso da parte della CP_2
. Con la conseguenza che le invocate previsioni pattuizioni sono
[...] inapplicabili.
V. Neppure ricorrono i presupposti per la declaratoria di risoluzione per impossibilità sopravvenuta ovvero per eccessiva onerosità.
In conclusione, va accolta, la domanda principale e le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in Parte_2 data 24 ottobre 2024,
1. dichiara risolto il contratto d'appalto inter partes per grave inadempimento del convenuto;
2. dichiara tenuta e condanna la convenuta a pagare la somma di € 65.508,79, con interessi al saggio legale decorrenti dal 14 marzo 2024 e fino al saldo;
3. dichiara tenuta e condanna la convenuta a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 13.000 (di cui € 750 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 13 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5349/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5349/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BERARDIS Parte_1 P.IVA_1 TA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 33 64100 TERAMO presso il difensore avv. DE BERARDIS TA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASINELLI Controparte_1 P.IVA_2 OL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR, N. 17 00193 ROMApresso il difensore avv. CASINELLI OL
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il ha convenuto in giudizio Parte_2 [...] per sentire dichiarare risolto il contratto Controparte_2
pagina 2 di 4 d'appalto inter partes con condanna al versamento della penale contrattuale.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda.
II. In forza di contratto d'appalto concluso in data 23 agosto
2023, la convenuta si impegnava ad eseguire a favore del Parte_2 di Vignola lavori di efficientamento energetico qualificato
[...] per il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio mediante le agevolazioni denominate eco bonus 110%, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119 del Dl 19 maggio 2020, numero 34.
Il contratto prevedeva quale durata dei lavori a far data dal 15 settembre 2023 e con termine finale al 31 dicembre 2023.
All'art. 12 il contratto prevedeva una penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale pari ad euro 1000 al giorno sino ad un massimo del 10% del valore complessivo del contratto.
III. è la totale inadempienza della società CP_3 appaltatrice, posto che è incontestato che i lavori di efficientamento energetico neppure sono iniziati.
Consegue quindi l'applicazione della penale per ritardo, come richiesta, pari ad € 65.508,79, con declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta.
IV. Ad esimere il debitore neppure può trovare conforto l'applicazione degli artt. 11 e 13 del contratto di appalto.
La prima clausola permette al committente di usufruire del bonus nella misura del 70%, “per la parte di lavori ineseguiti alla data del 31.12.2023”.
Mentre la seconda riversa la penale a favore del general contractor-appaltatore.
Tuttavia, il presupposto comune di applicazione di entrambe queste pattuizioni contrattuali nella specie non è riscontrabile.
pagina 3 di 4 Ovvero, la circostanza che, come si legge: “l'appaltatore si impegni
a terminare in ogni caso le lavorazioni di cui al presente contratto ed alla documentazione tecnica richiamata ed allegata”.
Ebbene, a fronte di completa inadempienza della convenuta, non è riscontrabile alcun impegno in tal senso da parte della CP_2
. Con la conseguenza che le invocate previsioni pattuizioni sono
[...] inapplicabili.
V. Neppure ricorrono i presupposti per la declaratoria di risoluzione per impossibilità sopravvenuta ovvero per eccessiva onerosità.
In conclusione, va accolta, la domanda principale e le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in Parte_2 data 24 ottobre 2024,
1. dichiara risolto il contratto d'appalto inter partes per grave inadempimento del convenuto;
2. dichiara tenuta e condanna la convenuta a pagare la somma di € 65.508,79, con interessi al saggio legale decorrenti dal 14 marzo 2024 e fino al saldo;
3. dichiara tenuta e condanna la convenuta a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 13.000 (di cui € 750 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 13 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4