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Accoglimento
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/08/2025, n. 6859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6859 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06859/2025REG.PROV.COLL.
N. 00539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2025, proposto dalla S.R.L. Eden, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Anelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Alessio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 20229/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato Lucio Anelli e l’avvocato Fabio Pisani, su delega dichiarata dell’avvocato Ciro Alessio Mauro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società appellante impugna la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR del Lazio ha respinto il ricorso dalla stessa proposto per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 55 del 19.1.2024, a firma del dirigente del Settore IV del Comune di Pomezia, avente a oggetto la decadenza dalla concessione demaniale marittima n. 1 del 2009, motivata con riferimento al mancato pagamento dei canoni previsti e alla mancata integrazione della cauzione.
2.- Il ricorso si fondava su unico, articolato motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 47, 1° comma, lett. d) e f) del codice della navigazione e dell’art. 49 della l.r. Lazio n. 13/2007; violazione della legge n. 241/1990 per insufficienza e perplessità della motivazione e violazione del contraddittorio procedimentale; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
In sintesi, secondo la società ricorrente, atteso che la concessione non contemplerebbe alcuna clausola ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera d), cod. nav., il Comune avrebbe omesso di motivare in ordine alla non scarsa importanza dell’inadempimento, che, comunque, riguarderebbe la sola annualità 2021, in quanto, alla data di adozione dell’atto gravato, il pagamento per l’annualità 2022 era stato effettuato. Inoltre, a suo dire, il provvedimento sarebbe altresì illegittimo nella parte in cui fonda la decadenza sull’omessa integrazione annuale della cauzione, stante l’assenza di atti di diffida e la mancanza di contestazioni al riguardo nella comunicazione di avvio del procedimento. Infine, non sarebbe stato acquisito il preventivo parere dell’Intendenza di Finanza (oggi, Agenzia del Demanio), ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di attuazione del codice della navigazione.
3.- Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso, tuttavia compensando le spese del giudizio.
4.- Ha resistito il Comune di Pomezia, insistendo sulla legittimità del proprio operato.
5.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
6.- Alla udienza pubblica del 17 giugno 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
7.- L’appello è fondato.
8.- In data 6.8.2013, con atto n. 37, prot. n. 66865, il Comune di Pomezia autorizzava, ai sensi dell’art. 46 cod. nav., il subentro della S.r.l. Eden nella titolarità della concessione demaniale n. 1/2009, sita in Torvajanica, all’altezza di Via Capri, e avente ad oggetto l’occupazione della superficie scoperta di arenile di mq 100,00 per il noleggio di pedalò e surf, imbarcazioni e natanti in genere e di attrezzature balneari.
La società provvedeva regolarmente al pagamento annuale del canone concessorio per il periodo 2013-2020.
Nel mese di giugno del 2021, veniva diagnosticata alla amministratrice della società appellante una grave malattia che la costringeva a delegare ad un commercialista il compimento di talune attività amministrative, tra cui quella del pagamento del canone concessorio.
Senonché, la stessa veniva poi a scoprire che il commercialista incaricato non aveva compiuto la prevista attività.
A quel punto, l’interessata provvedeva personalmente al pagamento di euro 2.715,90 in relazione al canone del 2022 e anticipava il pagamento di quello relativo all’anno 2023.
Recatasi, poi, presso il Comune di Pomezia per accertare la presenza di eventuali ulteriori pendenze, scopriva che era stato omesso il pagamento anche del canone per l’anno 2021.
Anche la suddetta morosità veniva saldata dalla deducente (precisamente, in data 6.3.2024), ma il Comune di Pomezia, con la determinazione dirigenziale n. 55/2024, a firma del Dirigente del Settore IV del Comune di Pomezia, pronunciava nondimeno la decadenza dal titolo motivata con riferimento agli artt. 47 del R.D. n. 327 del 30.3.1942 e 49 della L.R. Lazio n. 13 del 06.08.2007.
A quel punto, la S.r.l. Eden impugnava detto provvedimento, previa istanza cautelare di sospensione, dinanzi al TAR del Lazio (R.G. n. 2900/2024).
L’adito Tribunale respingeva la domanda cautelare con l’ordinanza n. 1474/2024, che tuttavia veniva riformata dalla Sezione con ordinanza n. 1812 in data 15.5.2024.
Nondimeno, il TAR respingeva il ricorso.
9.- Tali essendo i fatti di causa, trova applicazione alla controversia in esame l’indirizzo esegetico elaborato dalla giurisprudenza amministrativa per i casi in cui l’inadempimento agli obblighi previsti dal titolo concessorio effettivamente sussista, ma tuttavia abbia natura episodica e sia di scarsa importanza per l’ente creditore rispetto al complesso delle obbligazioni nascenti dal titolo medesimo.
Rappresenta difatti principio acquisito nella giurisprudenza amministrativa quello secondo cui “ nell’ottica prospettica di una lettura costituzionalmente compatibile della norma recata dall’art. 47, cod. nav., non può farsi a meno di ragguagliare il caso concreto all’astratto parametro normativo, con la possibilità, dunque, per il giudice, di apprezzare taluni elementi e circostanze del fatto ai fini di valutare l’adeguatezza, necessità e proporzionalità del provvedimento applicato, rientrando un siffatto accertamento nei poteri impliciti al sindacato giurisdizionale sull'atto ” (Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 1196, del 12 febbraio 2025).
Ritiene, in particolare, il Collegio, che la sanzione applicata sia sproporzionata, non necessaria e comunque eccedente il mezzo rispetto al fine, considerato che: (i) il rapporto concessorio perdura da oltre dieci anni (precisamente, dal 2013, a seguito di subentro) e mai era accaduto che il concessionario avesse omesso o ritardato il pagamento del canone dovuto, o almeno nulla di ciò è emerso dagli atti di causa; (ii) per la prima volta, nel 2024, il concessionario ha pagato in ritardo il canone annuale dovuto per l’anno 2021, a cagione delle gravi condizioni di salute in cui versava la amministratrice della società dal 2021 e del mancato espletamento dell’attività delegata al commercialista della società medesima; (iii) il concessionario ha provveduto inoltre al pagamento delle annualità successive.
Tali circostanze denotano senz’altro la sussistenza di un comportamento colpevole imputabile al concessionario, meritevole di essere sanzionato dall’Ente concedente, ma, si ritiene, non oltre i limiti della proporzionalità, necessità e adeguatezza.
La decisione adottata dall’Amministrazione ha invece trasmodato i suddetti limiti, così meritando di venire annullata, non sussistendo le condizioni per ritenere che il rapporto di fiducia tra concedente e concessionario sia stato compromesso in modo definitivo o irreversibile.
L'art. 47 cod. nav. non impone infatti sic et simpliciter all’ente concedente di pronunciare la decadenza, ma attribuisce, mediante la espressione “può”, la potestà discrezionale di adottare un provvedimento di decadenza sanzionatoria, con la conseguenza che il comportamento tenuto dal Comune di Pomezia risulta sproporzionato rispetto al fine conseguito e in contraddizione sia con l’avvenuto pagamento del canone 2022 prima dell’adozione della decadenza, sia con la successiva totale regolarizzazione dei pagamenti.
In disparte la episodicità dell’accadimento, non può inoltre sottacersi che dagli atti di causa è emerso che il Comune non ha specificamente richiesto alla società di integrare la cauzione dovuta per il caso di inadempimento, come pure avrebbe dovuto fare in base alla concessione demaniale n. 1/2009.
Nemmeno convince, inoltre, l’eccezione del Comune secondo cui nel caso di specie si tratterebbe di una concessione scaduta il 31 dicembre 2007 e illegittimamente rinnovata, giacché tale eccezione tradisce una evidente integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, che non ha fatto mai riferimento a tale circostanza, e che dovrebbe essere autonomamente motivata.
10.- In definitiva, per le considerazioni illustrate, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e di conseguenza annullato l’atto impugnato.
11. Nondimeno, le spese del giudizio possono compensarsi, avuto riguardo alle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e di conseguenza annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO