Articolo 2 della Legge 7 marzo 1985, n. 71
Articolo 1
Versione
28 marzo 1985
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in lire 2.430 miliardi, ivi comprese lire 165 miliardi per oneri di interessi e spese, ed in lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per i soli oneri di interessi e spese, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 marzo 1985