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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/07/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 688/2025 R.G.V.G. avente per oggetto: Divorzio congiunto
-Scioglimento del matrimonio e promossa congiuntamente
DA
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...]del Golfo Parte_1
Di Spezia (SP)
c.f. Avv. BOSI FABIO C.F._1
E
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...]del Golfo (SP) CP_1
c.f. Avv. BOSI FABIO C.F._2
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
5.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 17.6.2025:
“dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, i quali Per_1
continueranno ad occuparsene collaborando al fine di garantirgli la prosecuzione del rapporto familiare, con collocamento prevalente presso la madre.
3) Entrambi i coniugi, entro il giorno 5 di ogni mese, verseranno, sul conto cointestato acceso presso Banca Intesa San Paolo, avente le seguenti coordinate bancarie
[...], l'importo di Euro 150,00=, per un totale di Euro
300,00=, da destinarsi quale concorso al mantenimento ordinario del figlio. Tale somma sarà rivalutata, automaticamente, ogni anno, a decorrere dalla data di separazione, con riferimento alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
4) il signor provvederà, altresì, a corrispondere, nella misura del 50%, le CP_1
spese straordinarie, da documentare in ogni caso, secondo le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli sottoscritte dal Tribunale della Spezia e dall'Ordine degli Avvocati della Spezia, qui trascritte (Doc. 2):
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche, trattamenti sanitari e terapie farmacologiche prescritti dal medico curante o specialisti richiesti dal medico curante, e prodotti medicinali da banco per
2 la quota mensile eccedente Euro 15,00=; b) cure dentistiche, oculistiche e visite mediche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti sanitari prescritti dal medico curante e non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale o erogabili dal SSN ma in tempi non compatibili con le esigenze di cura;
d) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche o private (nel caso di impossibilità ad effettuarli in strutture pubbliche in tempi compatibili con le esigenze di cura); e) tickets sanitari in genere e più in generale spese sanitarie urgenti ed indifferibili;
f) protesi, presidi ortopedici e ausili medicosanitari (es. occhiali, scarpe ortopediche, trattamenti ortodontici) prescritti da medico curante o specialista, purchè di media qualità e non necessitati da mere finalità estetiche;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche private;
b) protesi ed ausili medico-sanitari di significativo valore economico;
c) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante e non erogate da strutture pubbliche o convenzionate;
d) spese per interventi chirurgici, spese di degenza e trattamenti sanitari in genere presso strutture private che siano erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) farmaci omeopatici o farmaci particolari, non prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante, f) visite specialistiche in genere, cicli di psicoterapia e logopedia non erogati dal servizio pubblico;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, spese per iscrizione, per assicurazione scolastica e per eventuali rette richieste per la frequenza di asili nido, scuola dell'infanzia, scuole di primo e secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico, computer e tablet dotati di connessione ad internet, se richiesti dalla scuola anche nel corso dell'anno scolastico;
c) uscite didattiche e gite scolastiche senza il pernottamento, che comportino esborsi non superiori ad Euro 40,00=; d) spese per pre-scuola e dopo scuola (anche quando la necessità sorge a seguito della
3 cessazione della convivenza genitoriale ed a fronte dell'impossibilità/indisponibilità dell'altro genitore); e) abbonamenti a mezzi pubblici urbani o extraurbani per raggiungere gli istituti scolastici frequentati;
f) specifiche attrezzature richieste dalle scuole per lo svolgimento di attività didattiche ordinarie, nonché per abbigliamento sportivo;
g) tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici, fino all'ultimo anno della durata legale del corso ed a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e relative a spese per la frequenza di istituti scolastici privati ovvero di università private (tranne che la scelta dell'Istituto sia stata effettuata concordemente in costanza di convivenza e che l'esborso sia sostenibile alla luce della nuova situazione patrimoniale a seguito della cessazione della stessa); b) corsi di specializzazione;
c) spese per sistemazioni logistiche o abitative nella città sede della facoltà universitaria frequentata e relative utenze qualora trattasi di facoltà parimenti frequentabile in città diverse e che consentano la agevole frequentazione giornaliera dei corsi (tranne il caso in cui l'iscrizione presso la specifica sede universitaria sia concordata tra i genitori); d) spese per ripetizioni e/o lezioni private, corsi per l'apprendimento di lingue straniere e corsi di recupero;
e) gite scolastiche con pernottamento o viaggi di studio all'estero;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo;
a) spese per utilizzo, per carburante e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto acquistati previo preventivo accordo;
b) spese per attrezzature e materiali, ovvero spese di viaggio necessarie per la frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere che siano state previamente concordate, c) spese di baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, a condizione che si tratti di spesa ancora sostenibile;
d) campus estivi (se necessari per documentati motivi di
4 lavoro di entrambi i genitori e che comportino esborsi non superiori ad Euro 100,00=
a settimana); e) spese per conseguimento della patente di guida B;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (ivi compresi motocicli, minicar); b) spese di iscrizione e rette di frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche, e ricreative in genere, campus estivi (salvo l'ipotesi di cui al punto d) del paragrafo “spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo”), centri ricreativi;
c) spese per viaggi e vacanze, se non accompagnati dai genitori;
d) spese per acquisto computer, Ipad, con connessione internet, (salvo l'ipotesi di cui al punto b) del paragrafo “spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo”), telefonini, ecc….;
e) spese per eventi e festeggiamenti riguardanti i figli (battesimi, prime comunioni, compleanni, ecc…..), f) spese per attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività sportiva agonistica, non previamente concordata tra i genitori;
g) spese di baby sitter, salvo l'ipotesi di cui al punto c) del paragrafo
“spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo”.
5) Tali spese straordinarie verranno corrisposte alla sig.ra entro il giorno 10 Pt_1 del mese successivo a quello dell'esborso, salvo per le spese superiori ad Euro
500,00=, da corrispondersi contestualmente.
6) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di avere già regolato ogni residua questione di carattere economico-patrimoniale, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altro, al di la di quanto concordato nel presente atto.
7) In ogni caso i coniugi si impegnano ad assumere concordemente le decisioni inerenti l'educazione, l'istruzione ed in generale la crescita del figlio.
8) L'appartamento coniugale, sito in Riccò del Golfo (SP), via Aurelia, n. 173, foglio
26, mappale 908, sub 3, di proprietà della sig.ra resta attribuito alla stessa, Pt_1
la quale vi abiterà con il figlio . Per_1
5 9) Il signor da atto di essere nella disponibilità di idonea soluzione abitativa CP_1
temporanea.
10) I coniugi si danno sin d'ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'inserimento del figlio nei rispettivi passaporti.
11) Il padre dovrà tenere con sé almeno due fine settimana al mese, dal Per_1
venerdì alle ore 20:00 sino al lunedì mattina quando accompagnerà il bambino presso la scuola.
12) Durante le vacanze estive, nel mese di agosto i genitori dovranno trascorrere, in compagnia del figlio, un periodo di quindici giorni consecutivi.
13) I genitori comunicheranno alternativamente, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo prescelto per trascorrere le vacanze estive in compagnia del figlio minore.
14) I genitori trascorreranno, alternativamente, il giorno 24 e 25 dicembre insieme al figlio minore.
15) I genitori trascorreranno, altresì, con il figlio minore, la metà del periodo delle vacanze natalizie, cioè dal giorno 26 dicembre al giorno 31 dicembre, e l'anno successivo dal giorno 31 dicembre al giorno 7 gennaio, e di quelle pasquali, alternativamente, con collocamento notturno presso di loro.
16) I genitori trascorreranno in compagnia del figlio minore, alternativamente, ogni anno, il periodo di vacanza, previsto dall'istituto scolastico, per la settimana di carnevale, nonché per i ponti festivi dei giorni 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 7-8 dicembre e per la Pasqua.
17) I genitori potranno, comunque, concordare diverse modalità di visita, nei confronti del figlio, in considerazione delle esigenze professionali degli stessi e delle preminenti esigenze, anche scolastiche e ludiche, di , previa comunicazione Per_1
tra di loro almeno un mese prima.
18) Resta salva, pertanto, la facoltà per i genitori, di concordare, in relazione alle trasferte lavorative del sig. , che lo stesso, al suo rientro, possa trascorrere CP_1
6 con il figlio un maggiore periodo di tempo, tenuto conto altresì delle esigenze di stabilità ambientale del figlio e della tutela dei preminenti interessi dello stesso.
19) In occasione dei periodi di vacanza, che il figlio trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con il minore.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 8.4.2025, premettendo di aver contratto in data 3.10.2015 in
Fosdinovo (MS) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 18 parte II serie C anno 2015), di aver avuto un figlio ( , nato il [...]), di essersi separati consensualmente alle Per_1
condizioni di cui al verbale di udienza del 13.9.2022 omologato dal Tribunale della
Spezia in data 11.10.2022 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha apposto il visto in data 5.5.2025
Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato sono state depositate apposite note sottoscritte e accompagnatorie di tutta la documentazione richiesta e la causa è stata messa in decisione.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune,
7 depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse del figlio minore d'età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale, ad esclusione della condizione n. 1 in quanto attinente alla già dichiarata separazione.
Alla stregua dell'art. 473 bis. 4 c.p.c., non si è proceduto all'ascolto del minore, peraltro infradodicenne.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 CP_1
, contratto il 3.10.2015 in Fosdinovo (MS) (atto trascritto nei registri degli atti
[...]
di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 18 parte II serie C anno
2015), omologando le seguenti condizioni:
1) omissis
2) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, i quali Per_1
continueranno ad occuparsene collaborando al fine di garantirgli la prosecuzione del rapporto familiare, con collocamento prevalente presso la madre.
8 3) Entrambi i coniugi, entro il giorno 5 di ogni mese, verseranno, sul conto cointestato acceso presso Banca Intesa San Paolo, avente le seguenti coordinate bancarie
[...], l'importo di Euro 150,00=, per un totale di Euro
300,00=, da destinarsi quale concorso al mantenimento ordinario del figlio. Tale somma sarà rivalutata, automaticamente, ogni anno, a decorrere dalla data di separazione, con riferimento alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
4) il signor provvederà, altresì, a corrispondere, nella misura del 50%, le CP_1
spese straordinarie, da documentare in ogni caso, secondo le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli sottoscritte dal Tribunale della Spezia e dall'Ordine degli Avvocati della Spezia, qui trascritte (Doc. 2):
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche, trattamenti sanitari e terapie farmacologiche prescritti dal medico curante o specialisti richiesti dal medico curante, e prodotti medicinali da banco per la quota mensile eccedente Euro 15,00=; b) cure dentistiche, oculistiche e visite mediche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti sanitari prescritti dal medico curante e non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale o erogabili dal SSN ma in tempi non compatibili con le esigenze di cura;
d) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche o private (nel caso di impossibilità ad effettuarli in strutture pubbliche in tempi compatibili con le esigenze di cura); e) tickets sanitari in genere e più in generale spese sanitarie urgenti ed indifferibili;
f) protesi, presidi ortopedici e ausili medicosanitari (es. occhiali, scarpe ortopediche, trattamenti ortodontici) prescritti da medico curante o specialista, purchè di media qualità e non necessitati da mere finalità estetiche;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche private;
b) protesi ed ausili medico-sanitari di significativo
9 valore economico;
c) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante e non erogate da strutture pubbliche o convenzionate;
d) spese per interventi chirurgici, spese di degenza e trattamenti sanitari in genere presso strutture private che siano erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) farmaci omeopatici o farmaci particolari, non prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante, f) visite specialistiche in genere, cicli di psicoterapia e logopedia non erogati dal servizio pubblico;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, spese per iscrizione, per assicurazione scolastica e per eventuali rette richieste per la frequenza di asili nido, scuola dell'infanzia, scuole di primo e secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico, computer e tablet dotati di connessione ad internet, se richiesti dalla scuola anche nel corso dell'anno scolastico;
c) uscite didattiche e gite scolastiche senza il pernottamento, che comportino esborsi non superiori ad Euro 40,00=; d) spese per pre-scuola e dopo scuola (anche quando la necessità sorge a seguito della cessazione della convivenza genitoriale ed a fronte dell'impossibilità/indisponibilità dell'altro genitore);
e) abbonamenti a mezzi pubblici urbani o extraurbani per raggiungere gli istituti scolastici frequentati;
f) specifiche attrezzature richieste dalle scuole per lo svolgimento di attività didattiche ordinarie, nonché per abbigliamento sportivo;
g) tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici, fino all'ultimo anno della durata legale del corso ed a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e relative a spese per la frequenza di istituti scolastici privati ovvero di università private (tranne che la scelta dell'Istituto sia stata effettuata concordemente in costanza di convivenza e che l'esborso sia sostenibile alla luce della nuova situazione patrimoniale a seguito della cessazione della stessa); b) corsi di specializzazione;
c) spese per sistemazioni logistiche o abitative nella città sede
10 della facoltà universitaria frequentata e relative utenze qualora trattasi di facoltà parimenti frequentabile in città diverse e che consentano la agevole frequentazione giornaliera dei corsi (tranne il caso in cui l'iscrizione presso la specifica sede universitaria sia concordata tra i genitori); d) spese per ripetizioni e/o lezioni private, corsi per l'apprendimento di lingue straniere e corsi di recupero;
e) gite scolastiche con pernottamento o viaggi di studio all'estero;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo;
a) spese per utilizzo, per carburante e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto acquistati previo preventivo accordo;
b) spese per attrezzature e materiali, ovvero spese di viaggio necessarie per la frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere che siano state previamente concordate, c) spese di baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, a condizione che si tratti di spesa ancora sostenibile;
d) campus estivi (se necessari per documentati motivi di lavoro di entrambi i genitori e che comportino esborsi non superiori ad Euro 100,00= a settimana); e) spese per conseguimento della patente di guida B;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (ivi compresi motocicli, minicar);
b) spese di iscrizione e rette di frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche, e ricreative in genere, campus estivi (salvo l'ipotesi di cui al punto d) del paragrafo “spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo”), centri ricreativi;
c) spese per viaggi e vacanze, se non accompagnati dai genitori;
d) spese per acquisto computer, Ipad, con connessione internet, (salvo l'ipotesi di cui al punto b) del paragrafo “spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo”), telefonini, ecc….;
e) spese per eventi e festeggiamenti riguardanti i figli (battesimi, prime comunioni, compleanni, ecc…..), f) spese per attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività sportiva agonistica, non previamente concordata
11 tra i genitori;
g) spese di baby sitter, salvo l'ipotesi di cui al punto c) del paragrafo
“spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo”.
5) Tali spese straordinarie verranno corrisposte alla sig.ra entro il giorno 10 Pt_1 del mese successivo a quello dell'esborso, salvo per le spese superiori ad Euro
500,00=, da corrispondersi contestualmente.
6) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di avere già regolato ogni residua questione di carattere economico-patrimoniale, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altro, al di la di quanto concordato nel presente atto.
7) In ogni caso i coniugi si impegnano ad assumere concordemente le decisioni inerenti l'educazione, l'istruzione ed in generale la crescita del figlio.
8) L'appartamento coniugale, sito in Riccò del Golfo (SP), via Aurelia, n. 173, foglio
26, mappale 908, sub 3, di proprietà della sig.ra resta attribuito alla stessa, Pt_1
la quale vi abiterà con il figlio . Per_1
9) Il signor da atto di essere nella disponibilità di idonea soluzione abitativa CP_1
temporanea.
10) I coniugi si danno sin d'ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'inserimento del figlio nei rispettivi passaporti.
11) Il padre dovrà tenere con sé almeno due fine settimana al mese, dal Per_1
venerdì alle ore 20:00 sino al lunedì mattina quando accompagnerà il bambino presso la scuola.
12) Durante le vacanze estive, nel mese di agosto i genitori dovranno trascorrere, in compagnia del figlio, un periodo di quindici giorni consecutivi.
13) I genitori comunicheranno alternativamente, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo prescelto per trascorrere le vacanze estive in compagnia del figlio minore.
14) I genitori trascorreranno, alternativamente, il giorno 24 e 25 dicembre insieme al figlio minore.
12 15) I genitori trascorreranno, altresì, con il figlio minore, la metà del periodo delle vacanze natalizie, cioè dal giorno 26 dicembre al giorno 31 dicembre, e l'anno successivo dal giorno 31 dicembre al giorno 7 gennaio, e di quelle pasquali, alternativamente, con collocamento notturno presso di loro.
16) I genitori trascorreranno in compagnia del figlio minore, alternativamente, ogni anno, il periodo di vacanza, previsto dall'istituto scolastico, per la settimana di carnevale, nonché per i ponti festivi dei giorni 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 7-8 dicembre e per la Pasqua.
17) I genitori potranno, comunque, concordare diverse modalità di visita, nei confronti del figlio, in considerazione delle esigenze professionali degli stessi e delle preminenti esigenze, anche scolastiche e ludiche, di , previa comunicazione Per_1
tra di loro almeno un mese prima.
18) Resta salva, pertanto, la facoltà per i genitori, di concordare, in relazione alle trasferte lavorative del sig. , che lo stesso, al suo rientro, possa trascorrere CP_1
con il figlio un maggiore periodo di tempo, tenuto conto altresì delle esigenze di stabilità ambientale del figlio e della tutela dei preminenti interessi dello stesso.
19) In occasione dei periodi di vacanza, che il figlio trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con il minore.”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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