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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 23/10/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1882/2024 L.P. Il Giudice, Dott. IC MI Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. LOPOPOLO VINCENZO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 23/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa IC MI, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1882 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, 2, presso lo studio degli Avvocati Filippo Aiello e Vincenzo Lopopolo, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, via Cesare Beccaria, CP_1
29, rappresentato e difeso dell'Avv. Sebastiano Cubeddu, in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2024 per atto notaio di Fiumicino, Rep. n. 37875 e Racc. n. Persona_1
7313. RESISTENTE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.12.2024 ha adito questo Tribunale, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi evidenziati nei precedenti punti del ricorso ed in conformità alle previsioni legali di CP_ riferimento, il diritto della parte ricorrente ad avere liquidata dall' in qualità di gestore del congedo ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001, l'indennità per il periodo da dicembre 2015 a dicembre 2017; 2. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità della richiesta di rimborso delle somme corrisposte alla CP_ ricorrente a titolo di indennità ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 avanzata dall' nei confronti della ricorrente;
3. condannare, pertanto, l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente la somma pari ad € 30.858,56, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese forfetarie del 15%. Trattandosi, nella specie, di un contenzioso a controprova e sussistendo una situazione in ordine a questioni di fatto riconducibile a gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (C. Cost. 77/2018) si chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite.”. Si è costituito in giudizio l' dando atto di aver proceduto all'abbandono degli indebiti CP_1
RI 13698634 per accertati € 32.574,93 e RI 13698609 per accertati € 14.094,00 in quanto non dovuti, con conseguente pagamento in favore della ricorrente di quanto trattenuto, ovvero RI 13698634 € 23.365,03 e RI 13698609 € 8.630,00, per un totale di € 31.995,03, somma superiore a quanto richiesto in restituzione. Ha chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La parte ricorrente, in sede di note ex art. 127 ter c.p.c., ha rappresentato l'avvenuto pagamento da parte dell' di € 31.995,03 in data 13.3.3035, successivamente alla notifica CP_1 del ricorso introduttivo del giudizio, con richiesta di condanna dell' alle spese di lite. CP_1
Ha inoltre insistito nella condanna dell' al pagamento di interessi e rivalutazione CP_1 monetaria dall'1.12.2015, data di accogliento della domanda di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 all'11.9.2017, data di inizio del recupero del congedo da parte dell' CP_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di accertamento dell'illegittimità dell'indebito recuperato dall' e di condanna CP_1 dell'Istituto alla restituzione in favore della ricorrente di € 30.858,56, avendo l' CP_1 provveduto all'annullamento degli indebiti il 15.1.2025 e provveduto il 13.3.2025 (come rappresentato dalla stessa ricorrente) alla restituzione di € 31.995,03, somma superiore rispetto a quella oggetto della domanda di condanna. Quanto alla domanda di condanna dell' al pagamento degli interessi legali e della CP_1 rivalutazione monetaria dall'1.12.2015 all'11.9.2017, la stessa va respinta. Gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore. La stessa parte ricorrente ha rappresentato che l' ha tempestivamente provveduto alla CP_1 liquidazione dell'indennità in proprio favore, salvo poi chiedere ed ottenere la ripetizione delle somme corrisposte sulla base del presupposto (erroneo) della natura indebita del pagamento. Non si configura nella specie, pertanto, un inadempimento dell' ma una CP_1 illegittima ripetizione dell'indebito, sicché la domanda di pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di accoglimento della domanda a quella di ripetizione dell'indebito è infondata, avendo la ricorrente goduto della somma di denaro in detto lasso di tempo. Le spese di lite possono essere compensate per 1/3 e per la restante parte, liquidata in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., poste a carico dell' che ha provveduto in CP_1 autotutela all'annullamento dell'indebito e, successivamente, alla restituzione della somma, solo a seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande di accertamento dell'illegittimità dell'indebito e di condanna dell'Istituto alla restituzione in favore della ricorrente di € 30.858,56;
- respinge la domanda di condanna dell' al pagamento degli interessi legali e della CP_1 rivalutazione monetaria dall'1.12.2015 all'11.9.2017;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore del CP_1 procuratore antistatario della parte ricorrente della restante parte, che liquida in € 1.866,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Viterbo lì, 23 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
IC MI
Proc. R.G.L.P. n. 1882/2024 L.P. Il Giudice, Dott. IC MI Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. LOPOPOLO VINCENZO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 23/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa IC MI, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1882 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, 2, presso lo studio degli Avvocati Filippo Aiello e Vincenzo Lopopolo, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, via Cesare Beccaria, CP_1
29, rappresentato e difeso dell'Avv. Sebastiano Cubeddu, in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2024 per atto notaio di Fiumicino, Rep. n. 37875 e Racc. n. Persona_1
7313. RESISTENTE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.12.2024 ha adito questo Tribunale, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi evidenziati nei precedenti punti del ricorso ed in conformità alle previsioni legali di CP_ riferimento, il diritto della parte ricorrente ad avere liquidata dall' in qualità di gestore del congedo ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001, l'indennità per il periodo da dicembre 2015 a dicembre 2017; 2. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità della richiesta di rimborso delle somme corrisposte alla CP_ ricorrente a titolo di indennità ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 avanzata dall' nei confronti della ricorrente;
3. condannare, pertanto, l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente la somma pari ad € 30.858,56, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese forfetarie del 15%. Trattandosi, nella specie, di un contenzioso a controprova e sussistendo una situazione in ordine a questioni di fatto riconducibile a gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (C. Cost. 77/2018) si chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite.”. Si è costituito in giudizio l' dando atto di aver proceduto all'abbandono degli indebiti CP_1
RI 13698634 per accertati € 32.574,93 e RI 13698609 per accertati € 14.094,00 in quanto non dovuti, con conseguente pagamento in favore della ricorrente di quanto trattenuto, ovvero RI 13698634 € 23.365,03 e RI 13698609 € 8.630,00, per un totale di € 31.995,03, somma superiore a quanto richiesto in restituzione. Ha chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La parte ricorrente, in sede di note ex art. 127 ter c.p.c., ha rappresentato l'avvenuto pagamento da parte dell' di € 31.995,03 in data 13.3.3035, successivamente alla notifica CP_1 del ricorso introduttivo del giudizio, con richiesta di condanna dell' alle spese di lite. CP_1
Ha inoltre insistito nella condanna dell' al pagamento di interessi e rivalutazione CP_1 monetaria dall'1.12.2015, data di accogliento della domanda di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 all'11.9.2017, data di inizio del recupero del congedo da parte dell' CP_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di accertamento dell'illegittimità dell'indebito recuperato dall' e di condanna CP_1 dell'Istituto alla restituzione in favore della ricorrente di € 30.858,56, avendo l' CP_1 provveduto all'annullamento degli indebiti il 15.1.2025 e provveduto il 13.3.2025 (come rappresentato dalla stessa ricorrente) alla restituzione di € 31.995,03, somma superiore rispetto a quella oggetto della domanda di condanna. Quanto alla domanda di condanna dell' al pagamento degli interessi legali e della CP_1 rivalutazione monetaria dall'1.12.2015 all'11.9.2017, la stessa va respinta. Gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore. La stessa parte ricorrente ha rappresentato che l' ha tempestivamente provveduto alla CP_1 liquidazione dell'indennità in proprio favore, salvo poi chiedere ed ottenere la ripetizione delle somme corrisposte sulla base del presupposto (erroneo) della natura indebita del pagamento. Non si configura nella specie, pertanto, un inadempimento dell' ma una CP_1 illegittima ripetizione dell'indebito, sicché la domanda di pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di accoglimento della domanda a quella di ripetizione dell'indebito è infondata, avendo la ricorrente goduto della somma di denaro in detto lasso di tempo. Le spese di lite possono essere compensate per 1/3 e per la restante parte, liquidata in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., poste a carico dell' che ha provveduto in CP_1 autotutela all'annullamento dell'indebito e, successivamente, alla restituzione della somma, solo a seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande di accertamento dell'illegittimità dell'indebito e di condanna dell'Istituto alla restituzione in favore della ricorrente di € 30.858,56;
- respinge la domanda di condanna dell' al pagamento degli interessi legali e della CP_1 rivalutazione monetaria dall'1.12.2015 all'11.9.2017;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore del CP_1 procuratore antistatario della parte ricorrente della restante parte, che liquida in € 1.866,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Viterbo lì, 23 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
IC MI