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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4768/2021 R.G.,
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 [...]
, Parte_5
Rappresentati e difesi dall'avv. Italo Zanchi, procuratore domiciliatario;
- attori -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Longo, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano in giudizio il al fine di conseguire il rilascio di alcuni suoli Controparte_1
di loro proprietà destinati a pubbliche strade - ed in particolare la p.lla 39 del fgl. 17 appartenente a , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e le p.lle 1827 del fgl. 16 e 297 del fgl. 17 in proprietà Parte_4
di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] , -, oltre alla rimessione in pristino dei Parte_4 Parte_5
luoghi ed al risarcimento del danno conseguente al mancato utilizzo.
Con comparsa depositata in data 14.09.2021 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, nonché l'intervenuta usucapione degli immobili e la prescrizione del diritto al risarcimento invocato.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
23.07.2022 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'ing. , al quale all'udienza del 25.10.2022 ha conferito l'incarico. Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato, all'udienza del 14.05.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Affermata la giurisdizione del Tribunale ordinario adito, ritiene il decidente che la domanda non possa trovare accoglimento.
Sotto il primo profilo, pacifica essendo l'assenza di qualsivoglia atto amministrativo preliminare all'occupazione delle aree in questione, condivide il decidente il disposto di
Cassazione civile sez. un., 12/12/2023, n.34693 secondo cui: “Qualora un in CP_1
assenza di un legittimo procedimento espropriativo, abbia illecitamente occupato un'area del privato, trasformandola per il perseguimento di fini di pubblica utilità, la domanda diretta a sentir condannare il alla acquisizione coattiva dell'area stessa e, per l'effetto, al risarcimento di CP_1 tutti i danni subiti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché sia, nelle more, intervenuta deliberazione della giunta municipale avente valore di dichiarazione di pubblica utilità implicita, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) del Dpr n. 327 del 2001, non sussistendo una ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera g) decreto legislativo n.
104 del 2010”.
Venendo al merito che ci occupa, all'esito della consulenza espletata in corso di causa è stata accertata l'assenza di specifici atti di esproprio aventi ad oggetto le particelle in causa, le quali risultano contemplate nel Programma di Fabbricazione adottato dal Comune di nel 1979 ed ivi destinate ad asse viario, e le strade su di esse realizzate appaiono CP_1
denominate , Liguria, Archimede, e con Parte_6 Per_2 Persona_3
delibera della Giunta Municipale n. 177 del 17.11.1970, oltre che visibili tutte nelle foto aeree acquisite dall'ing. e risalenti al 1972: “l'epoca di realizzazione di via Pisanelli sia Per_1
da collocarsi almeno negli anni '50, mentre con riferimento alla via dei Martiri di Marcinelle, via
2 Liguria, via Archimede e via Indipendenza, l'epoca di realizzazione sia da individuarsi tra il 1955 e il 1970”.
Ne consegue che, essendo indiscussa la destinazione delle porzioni di suolo per cui è contesa al pubblico transito sin dal 1970, deve senza dubbio ritenersi maturata, pure anteriormente alla missiva degli attori protocollata il 01.6.2016, l'usucapione di detti suoli da parte dell'Ente locale, che non può dirsi impedita né dall'asserita presenza al di sotto di via Pisanelli di un pozzo - della cui presenza, caratteristiche ed efficienza non è stata fornita prova alcuna -, né dalla circostanza che ivi gli attori continuino a parcheggiare le loro auto
- facoltà concessa a tutti gli utenti, cittadini e non -.
In proposito, infatti, costituisce arresto delle Sezioni Unite della Cassazione civile
19/10/2011, n.21575, che “…non è vero che la realizzazione abusiva (e cioè al di fuori di una valida procedura ablativa o di imposizione coattiva di una servitù) di un'opera privata di pubblica utilità, quale è quella di cui è causa, privi il proprietario del fondo del diritto alla restituito in integrum, sia perchè, in generale, l'occupazione appropriativa è configurabile solo quando la radicale trasformazione del suolo ne mostri l'irreversibile destinazione alla realizzazione di un bene demaniale
o patrimoniale indisponibile, sia perchè, come è noto, la Corte EDU, nel considerare specificamente la disciplina dell'occupazione acquisitiva, ha ribadito che l'ingerenza dello Stato nel caso di espropriazione (e può aggiungersi anche di servitù coattiva), pena la violazione dell'art. 1 del protocollo
n. 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (rispetto dei beni), deve sempre avvenire rispettando il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, con la conseguenza che il privato ha diritto alla restituzione o alla reintegrazione nell'integrale possesso del bene”; con la conseguenza che “l'usucapione fa venir meno l'elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell'illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell'acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto (Cass. n. 19294/2006, 8792/2000, 3153/1998)”.
In tal senso anche Cassazione civile sez. II, 14/10/2024, n.26659 e Cassazione civile sez.
II, 28/06/2023, n.18445: “L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione;
non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001,
3 essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione.”.
In definitiva, dovendo la proprietà delle porzioni immobiliari in contesa intendersi acquisita per usucapione ventennale al patrimonio dell'ente comunale, che ha privato la condotta del medesimo del requisito dell'illiceità, conclude il Tribunale per il rigetto di tutte le domande, con condanna degli attori in solido in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite e di consulenza, le prime liquidate in dispositivo ex D.M.
55/2014 in base al valore di € 170.000 della domanda (Cassazione civile sez. II,
09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, : Parte_4 Parte_5
1) Rigetta ogni domanda;
2) Condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido al
[...] Parte_4 Parte_5
pagamento in favore del delle spese di lite, che liquida ex D.M. Controparte_1
55/2014 in € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente
[...]
liquidate.
Lecce, 24/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4768/2021 R.G.,
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 [...]
, Parte_5
Rappresentati e difesi dall'avv. Italo Zanchi, procuratore domiciliatario;
- attori -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Longo, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano in giudizio il al fine di conseguire il rilascio di alcuni suoli Controparte_1
di loro proprietà destinati a pubbliche strade - ed in particolare la p.lla 39 del fgl. 17 appartenente a , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e le p.lle 1827 del fgl. 16 e 297 del fgl. 17 in proprietà Parte_4
di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] , -, oltre alla rimessione in pristino dei Parte_4 Parte_5
luoghi ed al risarcimento del danno conseguente al mancato utilizzo.
Con comparsa depositata in data 14.09.2021 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, nonché l'intervenuta usucapione degli immobili e la prescrizione del diritto al risarcimento invocato.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
23.07.2022 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'ing. , al quale all'udienza del 25.10.2022 ha conferito l'incarico. Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato, all'udienza del 14.05.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Affermata la giurisdizione del Tribunale ordinario adito, ritiene il decidente che la domanda non possa trovare accoglimento.
Sotto il primo profilo, pacifica essendo l'assenza di qualsivoglia atto amministrativo preliminare all'occupazione delle aree in questione, condivide il decidente il disposto di
Cassazione civile sez. un., 12/12/2023, n.34693 secondo cui: “Qualora un in CP_1
assenza di un legittimo procedimento espropriativo, abbia illecitamente occupato un'area del privato, trasformandola per il perseguimento di fini di pubblica utilità, la domanda diretta a sentir condannare il alla acquisizione coattiva dell'area stessa e, per l'effetto, al risarcimento di CP_1 tutti i danni subiti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché sia, nelle more, intervenuta deliberazione della giunta municipale avente valore di dichiarazione di pubblica utilità implicita, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) del Dpr n. 327 del 2001, non sussistendo una ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera g) decreto legislativo n.
104 del 2010”.
Venendo al merito che ci occupa, all'esito della consulenza espletata in corso di causa è stata accertata l'assenza di specifici atti di esproprio aventi ad oggetto le particelle in causa, le quali risultano contemplate nel Programma di Fabbricazione adottato dal Comune di nel 1979 ed ivi destinate ad asse viario, e le strade su di esse realizzate appaiono CP_1
denominate , Liguria, Archimede, e con Parte_6 Per_2 Persona_3
delibera della Giunta Municipale n. 177 del 17.11.1970, oltre che visibili tutte nelle foto aeree acquisite dall'ing. e risalenti al 1972: “l'epoca di realizzazione di via Pisanelli sia Per_1
da collocarsi almeno negli anni '50, mentre con riferimento alla via dei Martiri di Marcinelle, via
2 Liguria, via Archimede e via Indipendenza, l'epoca di realizzazione sia da individuarsi tra il 1955 e il 1970”.
Ne consegue che, essendo indiscussa la destinazione delle porzioni di suolo per cui è contesa al pubblico transito sin dal 1970, deve senza dubbio ritenersi maturata, pure anteriormente alla missiva degli attori protocollata il 01.6.2016, l'usucapione di detti suoli da parte dell'Ente locale, che non può dirsi impedita né dall'asserita presenza al di sotto di via Pisanelli di un pozzo - della cui presenza, caratteristiche ed efficienza non è stata fornita prova alcuna -, né dalla circostanza che ivi gli attori continuino a parcheggiare le loro auto
- facoltà concessa a tutti gli utenti, cittadini e non -.
In proposito, infatti, costituisce arresto delle Sezioni Unite della Cassazione civile
19/10/2011, n.21575, che “…non è vero che la realizzazione abusiva (e cioè al di fuori di una valida procedura ablativa o di imposizione coattiva di una servitù) di un'opera privata di pubblica utilità, quale è quella di cui è causa, privi il proprietario del fondo del diritto alla restituito in integrum, sia perchè, in generale, l'occupazione appropriativa è configurabile solo quando la radicale trasformazione del suolo ne mostri l'irreversibile destinazione alla realizzazione di un bene demaniale
o patrimoniale indisponibile, sia perchè, come è noto, la Corte EDU, nel considerare specificamente la disciplina dell'occupazione acquisitiva, ha ribadito che l'ingerenza dello Stato nel caso di espropriazione (e può aggiungersi anche di servitù coattiva), pena la violazione dell'art. 1 del protocollo
n. 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (rispetto dei beni), deve sempre avvenire rispettando il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, con la conseguenza che il privato ha diritto alla restituzione o alla reintegrazione nell'integrale possesso del bene”; con la conseguenza che “l'usucapione fa venir meno l'elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell'illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell'acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto (Cass. n. 19294/2006, 8792/2000, 3153/1998)”.
In tal senso anche Cassazione civile sez. II, 14/10/2024, n.26659 e Cassazione civile sez.
II, 28/06/2023, n.18445: “L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione;
non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001,
3 essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione.”.
In definitiva, dovendo la proprietà delle porzioni immobiliari in contesa intendersi acquisita per usucapione ventennale al patrimonio dell'ente comunale, che ha privato la condotta del medesimo del requisito dell'illiceità, conclude il Tribunale per il rigetto di tutte le domande, con condanna degli attori in solido in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite e di consulenza, le prime liquidate in dispositivo ex D.M.
55/2014 in base al valore di € 170.000 della domanda (Cassazione civile sez. II,
09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, : Parte_4 Parte_5
1) Rigetta ogni domanda;
2) Condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido al
[...] Parte_4 Parte_5
pagamento in favore del delle spese di lite, che liquida ex D.M. Controparte_1
55/2014 in € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente
[...]
liquidate.
Lecce, 24/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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