Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 8 aprile
2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 277/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1
legale in Misterbianco (CT), via C.E.E. n. 85, P. I.V.A. n. rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Marco Scilletta, giusta procura in atti;
-ricorrente-
(cod. fisc. – partita Controparte_1 P.IVA_2
iva ), con sede centrale in Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, che agisce anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della L. n. 448/98 nonché della procura a rogito Controparte_2
del notaio Dott. di Roma, n. 10804 del 24.07.2001 – elettivamente domiciliato agli Persona_1
effetti del presente giudizio in Catania Piazza della Repubblica, 26 sede provinciale presso CP_1
il procuratore avv. Maria Rosaria Battiato (c.f. che lo rappresenta per procura C.F._1
generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. N.37875/7313 del 22/03/24; Persona_2
-resistente-
Avente ad oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – note di rettifica – sgravi contributivi
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 8 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
1
1. Con ricorso depositato in data 09.01.2024, la società ricorrente in epigrafe indicata, ha adito il
Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- previo accertamento dell'illegittimità delle note di rettifica dichiarare estinta ogni posizione relativa all'invito a regolarizzare emesso dall' - dichiarare l'illegittimità delle revoche dei CP_1 benefici contributivi fruiti prima dell'accertamento dell'irregolarità, dovendo le stesse essere contenute esclusivamente per i periodi corrispondenti alla dimostrazione dell'Istituto della revoca del DURC.
Si chiede CTU contabile.
Con vittoria di spese e compensi”.
A sostegno della propria pretesa, dopo aver premesso che presso di essa si svolgeva un'attività commerciale volta alla vendita di piastrelle, sanitari ed arredo bagni, deduceva di aver proposto opposizione giudiziale avverso le note di rettifica - mediante le quali l' aveva proceduto al CP_1
recupero dei benefici contributivi precedentemente fruiti – che sembravano comportare un vero e proprio “effetto domino” dovuto all'inarrestabile produzione di nuovi crediti e, allo stesso tempo, di nuovi addebiti.
Si doleva invero del fatto che il c.d. “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (DURC) attestante la risultanza negativa della verifica, fosse stato emesso ben prima della notifica dell'invito a regolarizzare.
In primo luogo eccepiva la violazione, nonché l'errata applicazione dell'art. 1, comma 1175, L. n.
296/2006, il quale vietava il godimento di agevolazioni contributive alle aziende che, per determinate irregolarità, erano state oggetto di accertamento o non avevano ottenuto il c.d. precisando che CP_3
tuttavia tale norma non giustificava la revoca né il successivo recupero degli sgravi conseguiti dall'azienda precedentemente all'accertamento dell'irregolarità.
Per corroborare la propria tesi richiamava l'art. 4 D.M. del 30.01.2015, a mente del quale, nel caso di omessa sanatoria da parte del contribuente dell'irregolarità riscontrata, fosse prevista la sola comunicazione dell'anomalia contributiva.
Solo una volta conclusosi tale procedimento, l' avrebbe potuto procedere con la revoca delle CP_1
agevolazioni contributive a decorrere dal momento dell'accertamento delle suddette irregolarità, non potendo invece disconoscersi quelle precedentemente conseguite in presenza del “Documento Unico di Regolarità Contributiva” e comunque senza che fosse stato attivato l'iter di interrogazione amministrativa.
Lamentava, in proposito, il mancato avvio da parte dell'Istituto de quo di un iter avente esito di DURC negativo corrispondente al periodo oggetto di revoca degli sgravi contributivi.
2 Ed ancora, osservava come spettasse all' provare che al momento della concessione dei benefici CP_1
si erano verificate situazioni di irregolarità tali da ostacolare il rilascio del documento oggetto di causa o da comportare la procedura di interrogazione amministrativa ex art. 4 D.M. 30 gennaio 2015: onere probatorio mai adempiuto.
Infine, eccepiva non solo la violazione dell'appena citato art. 4 D.M. 30 gennaio 2015 ma anche quella per mancata o errata applicazione dell'art. 6, comma 10, D.L. n. 338/1989, norma di portata generale che poneva uno sbarramento al recupero dei benefici contributivi e che stabiliva: “Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50%. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e
c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.
1.2. Con memoria di costituzione depositata in data 24.05.2024, si è costituito in giudizio l'
[...]
, asserendo che le note di rettifica - riferite ai periodi dal 01/2020 al Controparte_1
03/2020, dal 05/2020 al 12/2020, dal 01/2020 al 04/2020 - derivavano da irregolare, validato CP_3
il 19.11.2021, dal quale era scaturito l'invito a regolarizzare del 15.10.2021; nonché che le note di rettifica - riferite ai periodi 03/2022, dal 05 al 08/2022, 02-03/2020, dal 05 al 12/2020, dal 01 al
04/2021, 01-02-04/2022, dal 09 al 11/2022 - discendevano da irregolare, validato il CP_3
29.12.2023, dal quale era derivato l'invito a regolarizzare del 01.12.2023.
Affermava che la disciplina inerente al DURC poneva l'esigenza di una normativa uniforme circa le modalità di rilascio ed i contenuti analitici, per i datori di lavoro che domandavano il DURC per agevolazioni normative e contributive, nonché per quelli che lo richiedevano per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche.
Deduceva che, a seguito della Circolare n. 51/2008, la situazione di irregolarità contributiva in cui versava il datore di lavoro comportava una rettifica, trasmessa a quest'ultimo mediante posta elettronica, da sanare entro quindici giorni dalla notifica della stessa;
decorso tale termine si procedeva all'addebito di quanto illecitamente sgravato sul DM/10.
Precisava, altresì, che gli sgravi contributivi (anche detti sgravi di oneri sociali), volti ad un aumento dell'occupazione, consistevano in sgravi prevalentemente della contribuzione dovuta a titolo di invalidità, vecchiaia e superstiti;
la fiscalizzazione degli oneri sociali, operante in virtù di un criterio di appartenenza a particolari settori di attività economica, era invece diretta a ridurre il costo del lavoro, realizzandosi tramite una riduzione dei contributi di malattia.
Richiamando la sentenza n. 227/2000 della Sezione Lavoro della Suprema Corte, nonché la disciplina normativa della materia, affermava il principio secondo cui si riconosceva il beneficio degli sgravi contributivi andava riconosciuto solo alle aziende che garantivano ai propri dipendenti, regolarmente
3 denunciati, trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;
pertanto, la denuncia dei lavoratori agli Enti di Previdenza ed il rispetto dei minimi collettivi erano condizione necessaria ai fini del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, oltreché della fruizione delle agevolazioni contributive.
Ed ancora, faceva riferimento alla Legge n. 30/2003, con la quale il Governo era stato delegato ad emanare norme in materia di occupazione e mercato del lavoro, il cui comma 10 disponeva: “Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi
e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Da ultimo dichiarava che, nel caso a mano, la società opponente non possedeva il requisito della regolarità contributiva a causa di sgravi indebiti non autorizzati, nonché per la mancanza del DURC interno, e che spettava pertanto ad essa provare il diritto a godere dei benefici contributivi de quibus.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “previo rigetto della domanda di sospensiva, rigettare integralmente il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto con la conferma degli atti opposti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 8 aprile 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dal procuratore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, merita di essere accolta nei termini che seguono per quanto di ragione.
Appare, in primo luogo, necessario ricostruire il contesto normativo di riferimento applicabile alla fattispecie in esame.
La Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), ai commi 1175 e 1176 dell'art. 1, ha previsto, a partire dal 1° luglio 2007, l'obbligo dell'attestazione della regolarità contributiva per il godimento dei benefici normativi e contributivi relativi al pagamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti.
4 Il comma 1175 stabilisce infatti che: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
L'art. 4 D.L. n. 34/2014 convertito in Legge n. 78/2014 (espressamente rubricato “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”), regolamenta poi le modalità̀ di verifica, rilascio e diniego in forma telematica del DURC, così statuendo al comma 1: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità̀ esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del CP_1
settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di
120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2”.
Appunto “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l' l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le CP_1
Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri: [...]
b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell' dell'INAIL e delle CP_1
Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Sul tema, l'art. 4 D.M. 30.01.2015 (“Assenza di regolarità”), attuativo a sua volta dell'art. 4 sopra citato, recita: “Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite CP_1
PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979,
5 n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art.
7.
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.
Alla luce della suddetta disciplina normativa, si rileva che l' ha svolto attività di Controparte_4
recupero delle agevolazioni contributive precedentemente concesse ai datori di lavoro che, pur in assenza di un formale provvedimento di diniego di rilascio del DURC all'atto del godimento delle medesime, siano stati in seguito dichiarati dall' inadempienti a causa di irregolarità aventi CP_1
carattere formale.
Ciò posto, è determinante comprendere se l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 debba essere interpretato nel senso che una qualsivoglia irregolarità contributiva implicante il mancato riconoscimento del DURC (ove richiesto) legittimi il recupero di tutti i benefici goduti (anche se l'inadempienza venga contestata dall' solo dopo la fruizione delle agevolazioni stesse), ovvero CP_1
nel senso che l'irregolarità contributiva da cui discende il rilascio di DURC negativo abbia l'effetto esclusivo dell'impossibilità di continuare ad avvalersi dei benefici de quibus.
Invero, in virtù del principio esegetico di tutela dell'affidamento del contribuente, si predilige la seconda soluzione interpretativa, in forza della quale l'art. 1, comma 1175, della predetta legge impedisce per il futuro il godimento di sgravi contributivi alle imprese che – a causa di irregolarità contestate - non abbiano conseguito il DURC ovvero siano state oggetto di accertamento;
non giustificato piuttosto il recupero di benefici fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata.
“In questo senso, d'altronde, depone il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio. In tal senso, lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto
6 della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati.
In tale prospettiva, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l' potrà, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della l. n. 296 CP_1
del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del ovvero all'attivazione di un CP_3
procedimento come quello di cui all'art. 4 del DM citato” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza n. 3636/2021; Tribunale di Chieti, Sez. Lav. sentenza n. 276/2020).
In merito alla natura eccezionale della suindicata fattispecie sanante, attraverso cui le irregolarità perdono la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali, la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 27107 del 25.10.2018 – si è peraltro espressa nei seguenti termini:
“Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza di correntezza che
è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi”.
Inoltre, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 3 del 18.07.2017 (“Art. 1, comma 1175,
L. n. 296/2006 – attività di vigilanza – recupero benefici “normativi e contributivi”), ha affermato:
“L'assenza del DURC chiaramente determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l'intera compagine aziendale per il relativo periodo, così come del resto già chiarito dal Ministero del lavoro con risposta ad interpello n. 33/2013, secondo la quale “una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l'impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali”.
Pertanto, l'accertata mancanza del DURC – difettando una precipua normativa in senso contrario – comporta si la revoca dei benefici oggetto di causa ma limitatamente al corrispondente periodo di assenza dello stesso;
senza, di contro, determinare un'efficacia retroattiva per i periodi caratterizzati da regolarità contributiva.
Se così non fosse, le aziende finirebbero con il godere degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, vedendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui possano provare di avere continuato a mantenere la regolarità contributiva, e ciò determinando una situazione di continua incertezza.
Tale lettura interpretativa è finanche suffragata dal sistema introdotto con il precitato D.M.
30.01.2015 il quale – consentendo alle imprese di verificare online la propria regolarità contributiva
7 e percependo in tempo reale la possibilità o meno di godere di sgravi – dimostra, indipendentemente dalla occasionalità delle verifiche e delle richieste di rilascio del che ciò che rileva per la CP_3
fruizione dei benefici è la regolarità contributiva riferita al periodo di effettivo godimento da individuarsi in relazione alle denunce mensili e senza possibilità di decadenza ex post in relazione a future possibili inadempienze.
Il combinato disposto tra l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 e il D.M. 30.01.2015 permette di ritenere che il rilascio di un DURC negativo precluda in avvenire – e finché perduri la situazione di irregolarità certificata – il godimento in capo all'azienda inadempiente degli sgravi contributivi, senza tuttavia ammettere il recupero retroattivo dei benefici già goduti.
Da tanto consegue, sulla base del suddetto quadro normativo, nonché della documentazione prodotta in giudizio dall' , che nulla deve la società ricorrente Controparte_1
relativamente alle note di rettifica ivi di seguito elencate, in quanto afferenti periodi di riferimento antecedenti alla data di emissione del “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (cfr. doc. CP_
“Durc recante “Data di richiesta 31/05/2021” ed allegato alla memoria di costituzione depositata dall' in data 24.05.2024): CP_1
- nota di rettifica emessa in data 18.02.2021, concernente il periodo di riferimento 01/2020 per l'importo di € 97,14;
- nota di rettifica emessa il 18.02.2021, riguardante il periodo di riferimento 02/2020 per l'importo di
€ 96,14;
- nota di rettifica emessa il 18.02.2021, inerente al periodo di riferimento 03/2020 per l'importo di €
26,92;
- nota di rettifica emessa il 18.02.2021, vertente sul periodo di riferimento 05/2020 per l'importo di
€ 66,00;
- nota di rettifica emessa il 18.02.2021, relativa al periodo di riferimento 06/2020 per l'importo di €
193,55;
- nota di rettifica emessa il 18.02.2021, in merito al periodo di riferimento 07/2020 per l'importo di
€ 377,84;
- nota di rettifica emessa in data 24.02.2021, afferente il periodo di riferimento 08/2020 per l'importo di € 379,53;
- nota di rettifica emessa in data 30.08.2021, con periodo di riferimento 03/2021 per l'importo di €
1.551,63;
- nota di rettifica emessa in data 09.09.2021, relativa al periodo di riferimento 01/2021 per l'importo di € 181,64;
8 - nota di rettifica emessa in data 16.09.2021, circa il periodo di riferimento 02/2021 per l'importo di
€ 836,97;
- nota di rettifica emessa il 16.09.2021, concernente il periodo di riferimento 09/2020 per l'importo di € 383,26;
- nota di rettifica emessa il 16.09.2021, vertente sul periodo di riferimento 10/2020 per l'importo di
€ 995,18;
- nota di rettifica emessa il 16.09.2021, in merito al periodo di riferimento 11/2020 per l'importo di
€ 467,13;
- nota di rettifica emessa il 16.09.2021, pertinente al periodo di riferimento 12/2020 per l'importo di
€ 673,24;
- nota di rettifica emessa in data 27.09.2021, riguardante il periodo di riferimento 04/2021 per l'importo di € 971,27.
Di contro, la società de quo – dopo aver disatteso gli inviti emessi e notificati a mezzo PEC rispettivamente in data 01.06.2021, 15.01.2021 e 01.12.2023, volti a regolarizzare la posizione debitoria entro i quindici giorni successivi - è tenuta a corrispondere gli importi richiesti sul fondamento delle seguenti note di rettifica:
- nota di rettifica emessa in data 16.01.2023, afferente il periodo di riferimento 04/2022 per l'importo di € 1.199,31;
- nota di rettifica emessa il 20.01.2023, relativa al periodo di riferimento 01/2022 per l'importo di €
1.283,23;
- nota di rettifica emessa il 20.01.2023 concernente il periodo di riferimento 02/2022 per l'importo di
€ 1.275,95;
- nota di rettifica emessa il 06.07.2023, sul periodo di riferimento 09/2022 per l'importo di € 1.224,27;
- nota di rettifica emessa in data 17.07.2023, in merito al periodo di riferimento 10/2022 per l'importo di € 1.266,98;
- nota di rettifica emessa in data 17.07.2023, vertente sul periodo di riferimento 11/2022 per l'importo di € 1.126,17;
- nota di rettifica emessa in data 08.09.2023, relativa al periodo di riferimento 03/2022 per l'importo di € 1.675,64;
- nota di rettifica emessa in data 08.09.2023, attinente al periodo di riferimento 05/2022 per l'importo di € 1.584,33;
- nota di rettifica emessa in data 08.09.2023, inerente al periodo di riferimento 06/2022 per l'importo di € 1.548,44;
9 - nota di rettifica emessa in data 08.09.2023, pertinente al periodo di riferimento 07/2022 per l'importo di € 1.516,49;
- nota di rettifica emessa in data 08.09.2023, riguardante il periodo di riferimento 08/2022 per l'importo di € 1.492,64.
3. Le spese processuali, in ragione della peculiarità del caso e dell'esito della lite, vanno compensate tra le parti in ragione di 1/3, la restante parte, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., nella misura di cui al dispositivo a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento parziale del ricorso, dichiara legittime le note di rettifica nei termini di cui in motivazione e portanti il complessivo credito di € 15.193,45, per le causali sopra specificate;
compensa per un terzo le spese di lite, che per il residuo pone a carico della parte opponente, liquidandole in favore di parte opposta in € 1.242,33 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
CPA e IVA, come per legge.
Catania, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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