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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.DI DONATO GIACINTO, oggi sostituito dall'avv. GAETANO SCIACCA;
Per il convenuto\opposto l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. CARMELA BAVIERA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4532/2023 R.G. promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI DONATO Controparte_1 P.IVA_1
GIACINTO, AN MA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._1 con elezione di domicilio in presso l'avv. DI DONATO GIACINTO, giusta procura in atti;
pagina 1 di 6 ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
RUOCCO ANDREA e , con elezione di domicilio in VIA LUSTRO 29 FOGGIA, presso l'avv. RUOCCO ANDREA, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Catania con decreto n. 102/2023 R.G. - n. 1035/2023 D.I., notificato alla
, ha ingiunto alla stessa di consegnare in favore del Sig. Controparte_1 CP_2
copia del contratto revolving n. ****6812,, con il favore delle spese di
[...] procedura. Con atto di opposizione, la ha impugnato l'ingiunzione di Controparte_1 consegna, chiedendone la revoca, con il favore delle spese: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare: - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n. 1035/2023 (R.G. n. 102/2023) emesso il 13 febbraio 2023 dal Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Vera Merletta, notificato dal Sig. il 13 febbraio 2023, ovvero accertare e Controparte_2 dichiarare la cessazione della materia del contendere stante la produzione del Contratto che non era comunque tenuta a consegnare;
- IN OGNI CASO: Controparte_1 con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudizio. Esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
************* A fondamento della superiore richiesta di ingiunzione, il ricorrente ha addotto:
- di aver stipulato con il contratto di credito revolving n. ****6812 “rientrante nel CP_1 campo di applicazione del credito al consumo” (cfr. pag. 1 del ricorso);
- che, con pec del 14.16.2022, avrebbe invitato a trasmettergli copia del contratto e CP_1 dell'estratto conto storico;
pagina 2 di 6 - che avrebbe riscontrato detta istanza consegnando la sola copia dell'estratto CP_1 conto storico;
- che gli inviti ad una bonaria consegna di detta documentazione non avrebbero sortito effetti;
- che, di conseguenza, il diritto alla consegna dei documenti “è certo ed esigibile”.
Costituendosi in giudizio, l'opposta ha dedotto: Il 9 gennaio 2002 il Sig. CP_2 stipulava con il contratto n. 1701717 (doc. 2) (d'ora in avanti, il “Contratto”), da CP_1 cui originava la linea di credito revolving n. 634441681, utilizzabile con carte n. 5464910206097980 e 5464910244416812 (d'ora in avanti, la “Carta”), oggetto dell'istanza documentale avversaria. La Carta veniva attivata dall'opposto solo il 3 settembre 2003. Con pec del 28 marzo 2022 il Sig. , per mezzo dell'Associazione A.Difesa, CP_2 chiedeva ad di ricevere copia del Contratto e dell'estratto conto storico relativi CP_1 alla Carta (doc. 3).
con pec del 7 aprile 2022, riscontrava l'istanza ex art. 119 T.U.B., precisando al CP_1
Sig. che la carta di credito era stata attivata il 3 settembre 2003 e che, di CP_2 conseguenza, stante l'ampio decorso del termine decennale non era più possibile fornire la documentazione richiesta, nella specie, il Contratto sottoscritto, come detto, nel 2002 (doc. 4). Tra le parti proseguivano le interlocuzioni fino a che con successiva pec del 30 CP_1 agosto 2022, inviava all'opposto copia dell'estratto conto storico relativo a tutto il periodo di utilizzazione della Carta (2003 – 2014), nonostante a ciò non fosse tenuta, essendo decorso il termine ex art. 119 T.U.B.; quanto al Contratto, informava CP_1
l'opposto che erano “ancora in corso le verifiche interne volte alla ricerca di copia del contratto” e lo invitata “a rivolgersi anche al rivenditore presso il quale ha effettuato l'acquisto finanziato dalla nostra società, in considerazione del fatto che questi potrebbe conservare nei propri archivi la copia del predetto contratto di sua spettanza” (doc. 5). Il Sig. , con successiva pec del 2 novembre 2022, chiedeva di ricevere CP_2
“Contratto di stipula, eventualmente denuncia smarrimento contratto o prova di deposito di regolare denuncia” (doc. 6). riscontrava anche tale ulteriore richiesta, informando l'opposto che le ricerche del CP_1
Contratto erano ancora in corso e che “eventuali valutazioni circa la necessità di presentare denuncia di smarrimento rimangono prerogativa della scrivente società che procederà solo laddove ne ricorrano i presupposti” (doc. 7). Dalle superiori circostanze, provate per tabulas, emerge l'assoluta infondatezza della domanda d'ingiunzione proposta dal Sig. e la conseguente erroneità del CP_2
Decreto. pagina 3 di 6 Quanto al Contratto, infatti, il Sig. ha omesso di riferire nella richiesta CP_2 monitoria una circostanza fondamentale, ossia che il Contratto n. 31701717, da cui origina la Carta oggetto del procedimento monitorio, è stato sottoscritto il 9 gennaio 2002, dunque ben oltre il termine decennale ex art. 119, IV comma, TUB. Trattasi all'evidenza di un rapporto sorto oltre ventuno anni orsono (e in ogni caso ben vent'anni dall'istanza 119 TUB ex adverso allegata). L'opposto ha consapevolmente omesso ogni riferimento temporale atteso che, ove ne avesse dato atto, il Giudice del monitorio avrebbe certamente rigettato la sua richiesta stante l'ampio decorso del termine decennale ex art. 119, IV comma, TUB;
limite oltre il quale, per giurisprudenza e dottrina consolidate, non è configurabile in capo all'intermediario alcun inadempimento di mancata consegna. In ogni caso, si produce in questa sede copia del Contratto (già doc. 2), nelle more rinvenuto dalla Società. Orbene, l'art. 119, comma 4, TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, dispone che “…il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, … copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni…”. Nell'impianto codicistico il fondamento dell'obbligo gravante sulla banca di consegna di tutta la documentazione si rinviene nell' art. 1374 (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi) nell'art.1375 (Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede) nell'art.1175 c.c. secondo cui (Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza); altro pilastro normativo si rinviene nell'art. 1713 c.c. (il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato).
Ancora, l'art. 119 fa rinvio ad una delibera del CICR per l'individuazione del contenuto e delle modalità della comunicazione. La delibera è stata adottata dal CICR il 4 marzo 2003, che prevede all'art. 12 nei «contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore». Il secondo comma della norma bancaria prevede un'ulteriore delega, stavolta all'Istituto di Vigilanza, affinché emani disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.
La Banca d'Italia ha adottato delle Istruzioni il 25 luglio 2003 le quali prevedono testualmente: “Art.
3. Comunicazioni periodiche alla clientela. Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni pagina 4 di 6 applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali. Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il "documento di sintesi", datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sez. II, par. 8, del presente Capitolo) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto dell'apposita comunicazione di cui al precedente par.
2. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500. Art.
3.1. Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti. Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il "documento di sintesi" della presente sezione sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il "documento di sintesi" presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Per i contratti di credito fondiario le comunicazioni periodiche includono l'indicazione del compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata. Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 20.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi). Art.
4. Richiesta di documentazione su singole operazioni. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”.
Si vedano anche le Disposizioni della Banca d'Italia in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari, le quali prevedono che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla pagina 5 di 6 richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”.
Orbene, innanzitutto il limite decennale, di cui all'art. 119 TUB, non vale per i contratti, che andavano e vanno consegnati alla clientela, sempre e comunque.
Si ricorda che l'art. 119 TUB sancisce un vero e proprio diritto soggettivo del cliente a farsi consegnare la documentazione relativa al rapporto bancario e che tale norma impone che la consegna avvenga entro un termine congruo (90 giorni) rispetto alla richiesta. La limitazione ai dieci anni anteriori costituisce previsione specificamente dettata solo per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), limitazione che non deve essere estesa impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119 t.u.l.b., soprattutto in assenza di un'esplicita volontà legislativa in tal senso (v. in tal senso chiaramente Cassazione civile, sez sesta, Pres. Dogliotti - Rel. Genovese | 30.10.2015 | n.22183).
La disposizione relativa alle singole operazioni trova il suo fondamento nel fatto che, in ogni caso, del compimento di tali operazioni resta traccia nell'estratto conto;
motivo per il quale, trascorso il decennio, il legislatore ha ritenuto equo contemperare il diritto alla trasparenza con le esigenze della banca, consentendo a quest'ultima di liberarsi della documentazione ultradecennale. Si tratta, in definitiva, di due regole ben distinte: la prima attiene all'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto (che Banca d'Italia con le Istruzioni del 2003, in ogni casa definisce analitica) che rappresenti la situazione complessiva del rapporto contrattuale;
la seconda, invece, limita agli ultimi dieci anni il diritto ad ottenere la documentazione relativa a specifiche operazioni (Trib. Napoli, sent. 31 gennaio 2019). Le spese seguono la soccombenza virtuale, attesa la cessazione della materia del contendere, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 2300, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 31.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca pagina 6 di 6
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.DI DONATO GIACINTO, oggi sostituito dall'avv. GAETANO SCIACCA;
Per il convenuto\opposto l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. CARMELA BAVIERA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4532/2023 R.G. promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI DONATO Controparte_1 P.IVA_1
GIACINTO, AN MA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._1 con elezione di domicilio in presso l'avv. DI DONATO GIACINTO, giusta procura in atti;
pagina 1 di 6 ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
RUOCCO ANDREA e , con elezione di domicilio in VIA LUSTRO 29 FOGGIA, presso l'avv. RUOCCO ANDREA, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Catania con decreto n. 102/2023 R.G. - n. 1035/2023 D.I., notificato alla
, ha ingiunto alla stessa di consegnare in favore del Sig. Controparte_1 CP_2
copia del contratto revolving n. ****6812,, con il favore delle spese di
[...] procedura. Con atto di opposizione, la ha impugnato l'ingiunzione di Controparte_1 consegna, chiedendone la revoca, con il favore delle spese: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare: - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n. 1035/2023 (R.G. n. 102/2023) emesso il 13 febbraio 2023 dal Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Vera Merletta, notificato dal Sig. il 13 febbraio 2023, ovvero accertare e Controparte_2 dichiarare la cessazione della materia del contendere stante la produzione del Contratto che non era comunque tenuta a consegnare;
- IN OGNI CASO: Controparte_1 con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudizio. Esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
************* A fondamento della superiore richiesta di ingiunzione, il ricorrente ha addotto:
- di aver stipulato con il contratto di credito revolving n. ****6812 “rientrante nel CP_1 campo di applicazione del credito al consumo” (cfr. pag. 1 del ricorso);
- che, con pec del 14.16.2022, avrebbe invitato a trasmettergli copia del contratto e CP_1 dell'estratto conto storico;
pagina 2 di 6 - che avrebbe riscontrato detta istanza consegnando la sola copia dell'estratto CP_1 conto storico;
- che gli inviti ad una bonaria consegna di detta documentazione non avrebbero sortito effetti;
- che, di conseguenza, il diritto alla consegna dei documenti “è certo ed esigibile”.
Costituendosi in giudizio, l'opposta ha dedotto: Il 9 gennaio 2002 il Sig. CP_2 stipulava con il contratto n. 1701717 (doc. 2) (d'ora in avanti, il “Contratto”), da CP_1 cui originava la linea di credito revolving n. 634441681, utilizzabile con carte n. 5464910206097980 e 5464910244416812 (d'ora in avanti, la “Carta”), oggetto dell'istanza documentale avversaria. La Carta veniva attivata dall'opposto solo il 3 settembre 2003. Con pec del 28 marzo 2022 il Sig. , per mezzo dell'Associazione A.Difesa, CP_2 chiedeva ad di ricevere copia del Contratto e dell'estratto conto storico relativi CP_1 alla Carta (doc. 3).
con pec del 7 aprile 2022, riscontrava l'istanza ex art. 119 T.U.B., precisando al CP_1
Sig. che la carta di credito era stata attivata il 3 settembre 2003 e che, di CP_2 conseguenza, stante l'ampio decorso del termine decennale non era più possibile fornire la documentazione richiesta, nella specie, il Contratto sottoscritto, come detto, nel 2002 (doc. 4). Tra le parti proseguivano le interlocuzioni fino a che con successiva pec del 30 CP_1 agosto 2022, inviava all'opposto copia dell'estratto conto storico relativo a tutto il periodo di utilizzazione della Carta (2003 – 2014), nonostante a ciò non fosse tenuta, essendo decorso il termine ex art. 119 T.U.B.; quanto al Contratto, informava CP_1
l'opposto che erano “ancora in corso le verifiche interne volte alla ricerca di copia del contratto” e lo invitata “a rivolgersi anche al rivenditore presso il quale ha effettuato l'acquisto finanziato dalla nostra società, in considerazione del fatto che questi potrebbe conservare nei propri archivi la copia del predetto contratto di sua spettanza” (doc. 5). Il Sig. , con successiva pec del 2 novembre 2022, chiedeva di ricevere CP_2
“Contratto di stipula, eventualmente denuncia smarrimento contratto o prova di deposito di regolare denuncia” (doc. 6). riscontrava anche tale ulteriore richiesta, informando l'opposto che le ricerche del CP_1
Contratto erano ancora in corso e che “eventuali valutazioni circa la necessità di presentare denuncia di smarrimento rimangono prerogativa della scrivente società che procederà solo laddove ne ricorrano i presupposti” (doc. 7). Dalle superiori circostanze, provate per tabulas, emerge l'assoluta infondatezza della domanda d'ingiunzione proposta dal Sig. e la conseguente erroneità del CP_2
Decreto. pagina 3 di 6 Quanto al Contratto, infatti, il Sig. ha omesso di riferire nella richiesta CP_2 monitoria una circostanza fondamentale, ossia che il Contratto n. 31701717, da cui origina la Carta oggetto del procedimento monitorio, è stato sottoscritto il 9 gennaio 2002, dunque ben oltre il termine decennale ex art. 119, IV comma, TUB. Trattasi all'evidenza di un rapporto sorto oltre ventuno anni orsono (e in ogni caso ben vent'anni dall'istanza 119 TUB ex adverso allegata). L'opposto ha consapevolmente omesso ogni riferimento temporale atteso che, ove ne avesse dato atto, il Giudice del monitorio avrebbe certamente rigettato la sua richiesta stante l'ampio decorso del termine decennale ex art. 119, IV comma, TUB;
limite oltre il quale, per giurisprudenza e dottrina consolidate, non è configurabile in capo all'intermediario alcun inadempimento di mancata consegna. In ogni caso, si produce in questa sede copia del Contratto (già doc. 2), nelle more rinvenuto dalla Società. Orbene, l'art. 119, comma 4, TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, dispone che “…il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, … copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni…”. Nell'impianto codicistico il fondamento dell'obbligo gravante sulla banca di consegna di tutta la documentazione si rinviene nell' art. 1374 (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi) nell'art.1375 (Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede) nell'art.1175 c.c. secondo cui (Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza); altro pilastro normativo si rinviene nell'art. 1713 c.c. (il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato).
Ancora, l'art. 119 fa rinvio ad una delibera del CICR per l'individuazione del contenuto e delle modalità della comunicazione. La delibera è stata adottata dal CICR il 4 marzo 2003, che prevede all'art. 12 nei «contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore». Il secondo comma della norma bancaria prevede un'ulteriore delega, stavolta all'Istituto di Vigilanza, affinché emani disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.
La Banca d'Italia ha adottato delle Istruzioni il 25 luglio 2003 le quali prevedono testualmente: “Art.
3. Comunicazioni periodiche alla clientela. Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni pagina 4 di 6 applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali. Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il "documento di sintesi", datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sez. II, par. 8, del presente Capitolo) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto dell'apposita comunicazione di cui al precedente par.
2. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500. Art.
3.1. Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti. Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il "documento di sintesi" della presente sezione sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il "documento di sintesi" presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Per i contratti di credito fondiario le comunicazioni periodiche includono l'indicazione del compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata. Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 20.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi). Art.
4. Richiesta di documentazione su singole operazioni. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”.
Si vedano anche le Disposizioni della Banca d'Italia in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari, le quali prevedono che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla pagina 5 di 6 richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”.
Orbene, innanzitutto il limite decennale, di cui all'art. 119 TUB, non vale per i contratti, che andavano e vanno consegnati alla clientela, sempre e comunque.
Si ricorda che l'art. 119 TUB sancisce un vero e proprio diritto soggettivo del cliente a farsi consegnare la documentazione relativa al rapporto bancario e che tale norma impone che la consegna avvenga entro un termine congruo (90 giorni) rispetto alla richiesta. La limitazione ai dieci anni anteriori costituisce previsione specificamente dettata solo per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), limitazione che non deve essere estesa impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119 t.u.l.b., soprattutto in assenza di un'esplicita volontà legislativa in tal senso (v. in tal senso chiaramente Cassazione civile, sez sesta, Pres. Dogliotti - Rel. Genovese | 30.10.2015 | n.22183).
La disposizione relativa alle singole operazioni trova il suo fondamento nel fatto che, in ogni caso, del compimento di tali operazioni resta traccia nell'estratto conto;
motivo per il quale, trascorso il decennio, il legislatore ha ritenuto equo contemperare il diritto alla trasparenza con le esigenze della banca, consentendo a quest'ultima di liberarsi della documentazione ultradecennale. Si tratta, in definitiva, di due regole ben distinte: la prima attiene all'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto (che Banca d'Italia con le Istruzioni del 2003, in ogni casa definisce analitica) che rappresenti la situazione complessiva del rapporto contrattuale;
la seconda, invece, limita agli ultimi dieci anni il diritto ad ottenere la documentazione relativa a specifiche operazioni (Trib. Napoli, sent. 31 gennaio 2019). Le spese seguono la soccombenza virtuale, attesa la cessazione della materia del contendere, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 2300, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 31.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca pagina 6 di 6