Art. 1.
Il contributo annuo previsto all' articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441 , convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961 , e modificato dall' articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 845 , per l'adempimento degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924 istitutivo dell'ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, e' stabilito, a partire dal 1973, nel controvalore in lire di franchi francesi 79.159.
Il contributo annuo previsto all' articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441 , convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961 , e modificato dall' articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 845 , per l'adempimento degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924 istitutivo dell'ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, e' stabilito, a partire dal 1973, nel controvalore in lire di franchi francesi 79.159.