Art. 16.
Il Mediocredito provvedera' ai finanziamenti previsti dagli articoli 13 e 21 della presente legge a valere sui mezzi finanziari a sua disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , all' articolo 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 54 , all' articolo 1 della legge 1 novembre 1957, n. 1987 e all' articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196 .
Il Mediocredito provvedera' ai finanziamenti previsti dagli articoli 13 e 21 della presente legge a valere sui mezzi finanziari a sua disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , all' articolo 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 54 , all' articolo 1 della legge 1 novembre 1957, n. 1987 e all' articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196 .