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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1732/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11662/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026819479000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1678/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.071-20250026819479/000 notificata in data 25.03.2025, meglio indicata in epigrafe, relativa ad un presunto debito tributario attinente a tasse automobilistiche (anno di imposta 2019- veicoli tgtarghe plurime ), importo complessivo euro 1009,86.
Negli motivi di impugnazione ha eccepito la prescrizione del debito, contestando la validità di pregresse notifiche di atti interruttivi.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – RI - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento, cui ha fatto seguito successivo atto interruttivo della prescrizione.
Si è costituita anche la Regione Campania, deducendo di aver provveduto a notificare nei termini, per compiuta giacenza, gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnato avverso i quali la parte non ha proposto gravame. Si dà atto del deposito telematico, in data 22.01.2026, di memoria difensiva del ricorrente, in cui si contesta la procedura di notifica degli atti presupposti a quello impugnato.
Alla odierna udienza, il Giudice monocratico, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso, allo stato degli atti, appare fondato.
Sul punto, si osserva che la parte convenuta non ha fornito elementi controdeduttivi sui rilievi del contribuente di sicuro valore probatorio riguardo alla rituale notifica di qualsivoglia atto interruttivo della eccepita prescrizione dell'invocato, presunto, credito tributario.
Sul punto, si rileva che il termine di notifica triennale opera anche per la cartella di pagamento conseguente a notifica di avviso di accertamento ( cfr. Sent. Cass. Sez. Unite n.23397/2016) e la Regione
Campania non ha fornito prova della esistenza di validi atti interruttivi.
Ed, invero, dalla documentazione prodotta gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata risultano spediti a mezzo posta entro il termine triennale;
si rileva un timbro “ compiuta giacenza” senza ulteriori specificazioni e non si reperta la seconda raccomandata informativa, la c.d. CAD dal cui invio decorre il termine di dieci giorni necessari al perfezionamento della compiuta giacenza presso la casa comunale, ai sensi dell'art.8 comma 2 L.890/82; tale procedura è richiesta laddove la notifica degli avvisi di accertamento, come nel caso di interesse, non sia avvenuta a mani del destinatario ovvero di persona abilitata alla ricezione. L'omesso invio della comunicazione di avvenuto deposito ovvero la incertezza sulla data di invio della stessa determina nullità della notifica, ai sensi dell'art.160 c.p.c.
Conseguentemente, allo stato degli atti, la cartella impugnata deve annullarsi per intervenuta prescrizione del credito tributario in assenza di validi atti interruttivi nel termine triennale.
Ultronea appare la disamina degli altri motivi di gravame.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio della soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo a carico della Regione Campania. Spese compensate con l'altra parte convenuta
Agenzia delle entrate – RI.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte convenuta Regione
Campania all refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento ed oltre IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta. Compensa le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -
RI.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11662/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026819479000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1678/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.071-20250026819479/000 notificata in data 25.03.2025, meglio indicata in epigrafe, relativa ad un presunto debito tributario attinente a tasse automobilistiche (anno di imposta 2019- veicoli tgtarghe plurime ), importo complessivo euro 1009,86.
Negli motivi di impugnazione ha eccepito la prescrizione del debito, contestando la validità di pregresse notifiche di atti interruttivi.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – RI - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento, cui ha fatto seguito successivo atto interruttivo della prescrizione.
Si è costituita anche la Regione Campania, deducendo di aver provveduto a notificare nei termini, per compiuta giacenza, gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnato avverso i quali la parte non ha proposto gravame. Si dà atto del deposito telematico, in data 22.01.2026, di memoria difensiva del ricorrente, in cui si contesta la procedura di notifica degli atti presupposti a quello impugnato.
Alla odierna udienza, il Giudice monocratico, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso, allo stato degli atti, appare fondato.
Sul punto, si osserva che la parte convenuta non ha fornito elementi controdeduttivi sui rilievi del contribuente di sicuro valore probatorio riguardo alla rituale notifica di qualsivoglia atto interruttivo della eccepita prescrizione dell'invocato, presunto, credito tributario.
Sul punto, si rileva che il termine di notifica triennale opera anche per la cartella di pagamento conseguente a notifica di avviso di accertamento ( cfr. Sent. Cass. Sez. Unite n.23397/2016) e la Regione
Campania non ha fornito prova della esistenza di validi atti interruttivi.
Ed, invero, dalla documentazione prodotta gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata risultano spediti a mezzo posta entro il termine triennale;
si rileva un timbro “ compiuta giacenza” senza ulteriori specificazioni e non si reperta la seconda raccomandata informativa, la c.d. CAD dal cui invio decorre il termine di dieci giorni necessari al perfezionamento della compiuta giacenza presso la casa comunale, ai sensi dell'art.8 comma 2 L.890/82; tale procedura è richiesta laddove la notifica degli avvisi di accertamento, come nel caso di interesse, non sia avvenuta a mani del destinatario ovvero di persona abilitata alla ricezione. L'omesso invio della comunicazione di avvenuto deposito ovvero la incertezza sulla data di invio della stessa determina nullità della notifica, ai sensi dell'art.160 c.p.c.
Conseguentemente, allo stato degli atti, la cartella impugnata deve annullarsi per intervenuta prescrizione del credito tributario in assenza di validi atti interruttivi nel termine triennale.
Ultronea appare la disamina degli altri motivi di gravame.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio della soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo a carico della Regione Campania. Spese compensate con l'altra parte convenuta
Agenzia delle entrate – RI.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte convenuta Regione
Campania all refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento ed oltre IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta. Compensa le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -
RI.