Sentenza 1 aprile 2019
Massime • 1
Non dà luogo a nullità del giudizio l'allegazione al fascicolo del dibattimento dell'ordinanza relativa alla misura cautelare emessa a carico dell'imputato nel corso delle indagini preliminari, ma non più in esecuzione, in quanto tale ordinanza non può essere posta dal giudice a fondamento delle proprie determinazioni, nè la mera conoscenza della stessa ne inficia l'imparzialità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2019, n. 14128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14128 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2019 |
Testo completo
14128-19 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da - Presidente N. ord. sez. 279 Anna Petruzzellis Andrea Tronci UP 19/02/2019 Orlando Villoni -Relatore N. R.G. 27170/2018 Anna Emilia Giordano Ercole Aprile ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR FR, n. Palermo 22.12 1970 avverso la sentenza n. 5546/17 Corte d'Appello di Palermo del 21/12/2017 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. L. Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità; sentito il difensore della parte civile Riscossione Sicilia SP, avv. Salvatore Buggea, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, invocando la liqui- dazione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado come da separate note;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Carlo Catuogno, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha largamente confermato quella di primo grado, ribadendo la condanna di FR OR in ordine ai reati di peculato (art. 314 cod pen., capi A ed A proc. riun.) falsità in atto fidefaciente (art. 476, comma 2 cod. pen., capi B e B proc. riun.) e ricetta- zione (art. 648 cod. pen., capo D proc. n. 19804/10 RG NR e capo C proc. n. 5037/09 Rg NR) commessi singolarmente ed in concorso con TO RE, coimputato giudicato separatamente, riducendo la pena irrogatagli dal primo giu- dice alla misura finale di quattro anni e otto mesi di reclusione a motivo della di- chiarazione di estinzione per prescrizione del concorrente reato di induzione al falso (artt. 48, 476 cod. pen., capo C proc. n. 19804/10 RG NR). Le contestazioni per cui il ricorrente ha riportato condanna si riferiscono a due episodi in occasione dei quali, in cambio di denaro mai versato alle casse della IT LI SP (società partecipata concessionaria della riscossione dei tri- buti e delle altre entrate della Regione Sicilia), elaborando e strumentalizzando false quietanze di pagamento provenienti da un lotto di documenti precedente- mente sottratti, induceva in errore i colleghi addetti al servizio cancellazione ipo- teche che procedevano agli sgravi ed alle liberatorie di legge nonché le parti offese sul fatto che le somme da costoro versate a lui o a RE fossero, con- trariamente al vero, state effettivamente ed utilmente utilizzate per estinguere le rispettive posizioni debitorie.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che dedu- ce nove motivi di censura. Con un primo motivo, deduce la nullità della sentenza di primo grado e della ordinanza del Tribunale di Palermo emessa il 25/09/2013 nonché vizi cumulativi di legge e di motivazione della sentenza di appello, nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto insussistente la nullità determinata dall'avvenuta allegazione al fasci- colo del dibattimento di cui all'art. 431 cod. proc. pen. dell'ordinanza cautelare relativa alla misura emessa a proprio carico nel corso delle indagini preliminari ma non più in corso d'esecuzione (art. 432 cod. proc. pen.) all'atto del giudizio, in violazione dei principi di libero convincimento e di 'verginità conoscitiva' che debbono informare l'atteggiamento e l'operato del giudice del dibattimento. Con un secondo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto immuni da censure l'ordinanza del Tribunale del 20/02/2013 che ha revocato alcune prove testimoniali a disca- rico in precedenza ammesse e quella del 25/09/2013 con cui ancora il Tribunale 2 ha respinto ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. la richiesta difensiva di integrazione probatoria mediante citazione di testimoni già indicati e non ammessi, in violazione del cbn. disp. degli artt. 495, comma 2 cod. proc. pen., 6 par. 3 lett. d) Conv. EDU e 111, comma 2 Cost. Col terzo motivo, deduce violazioni plurime di legge e vizi di motivazione per non avere la Corte di merito, in riforma della sentenza del Tribunale, pronuncia- to assoluzione con formula piena dai reati ascrittigli nell'ambito dei due proce- dimenti riuniti a suo carico. Col quarto motivo, lamenta la mancata riqualificazione dei fatti e delle con- dotte in addebito ai sensi del diverso illecito di cui agli artt. 640 e 61 n. 9 cod. pen. in luogo del contestato art. 314 cod. pen. ed ai sensi degli artt. 477 e/o 478 cod. pen. invece del ritenuto reato di cui all'art. 476 cod. pen. Col quinto motivo, deduce mancanza assoluta di motivazione nonché travisa- mento dei fatti e delle emergenze probatorie riguardo nella parte in cui la sen- tenza gli ha negato la concessione delle attenuanti generiche. Col sesto motivo, deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. poiché il giudice di merito avrebbe dovuto irrogare una pena in continuazione inferiore a quella in concreto comminatagli, lamentandosi in ogni caso l'eccessività della pena com- plessiva irrogata. Con il settimo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in or- dine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. per avere cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di speciale tenui- tà. Con l'ottavo motivo, replicando sotto diversa forma la medesima doglianza di cui al secondo motivo, deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alle deposizioni testimoniali a discarico indicate e poi immotivatamente revocate dal Tribunale. Con il nono e ultimo motivo, lamenta, infine, vizi cumulativi di legge e di moti- vazione in ordine alla mancata rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimen- tale in grado d'appello mediante acquisizione di documentazione ed ammissione di testimonianza sulla possibilità per l'imputato di svolgere all'occorrenza anche attività esterna e fuori dagli uffici della IT. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissi- 3 ل bile.
2. Passando alla trattazione dei relativi motivi, viene in rilievo il primo con cui il ricorrente si duole dell'indebita presenza nel fascicolo del dibattimento formato ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. dell'ordinanza cautelare a suo tempo emes- sa nei propri confronti, ma non più in vigore all'epoca del giudizio di primo grado, circostanza che avrebbe a suo dire influenzato negativamente l'atteggiamento del giudice del dibattimento. Come ha già correttamente rilevato la Corte territoriale, la doglianza è non solo infondata ma, vale aggiungere, quasi pretestuosa. La violazione meramente formale dell'art. 432 cod. pen. che è dato ravvisare quando l'ordinanza cautelare venga allegata al fascicolo per il dibattimento di cui all'art. 431 cod. proc. pen. sebbene la misura coercitiva non sia più in corso di esecuzione non è riconducibile, infatti, a nessuno dei casi di nullità assoluta di cui all'art. 178 lett. a), b), c) cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, inoltre, si è già pronunciata sull'argomento stabilendo che è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 432 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede l'allegazione al fascicolo del dibattimento del provvedimento che abbia disposto la misura cautelare in quanto, per quel che concerne la violazione dell'art. 76 Cost., è la stessa legge di delegazione per l'emanazione del codice di procedura penale a prevedere che sia il giudice del dibattimento a decidere sulla libertà, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, il che comporta necessariamente l'acquisizione a quel fascicolo del provvedimento impositivo, e, per quanto riguarda l'art. 3 Cost., il sistema in questione non costituisce una deroga a quello accusatorio che impone l'utilizza- zione, ai fini della decisione, della prova formatasi nel dibattimento, ma non esclude una totale 'verginità' conoscitiva del giudicante> (Sez. 6, sent. n. 29821 del 22/06/2001, P.G. in proc. Bonaffini e altri, Rv. 221207). Poco cambia evidentemente se l'ordinanza attiene a misura coercitiva in corso d'esecuzione o meno, dal momento che in ogni caso essa non può entrare a far parte del compendio probatorio (argomentasi anche a contrario ex art. 238 bis cod. proc. pen.) e quindi del patrimonio conoscitivo del giudice. Nel caso in esame, a sostegno della deduzione il ricorrente cita alcuni passi dell'esposizione dei termini di fatto della vicenda, tratti ora dall'ordinanza caute- lare ora dalla sentenza di primo grado, passi che a suo dire combacerebbero e dimostrerebbero l'influenza dell'ordinanza sul convincimento del giudice del dibattimento. Reputa il Collegio che le pretese coincidenze espositive risultano tanto inevi- tabili, attesa la peculiarità della vicenda processuale, quanto irrilevanti ed inin- 4 fluenti, dal momento che non mettono in discussione il fatto che il convinci- mento del giudice si è basato esclusivamente sulle risultanze probatorie del dibattimento, quali analiticamente indicate alle pagg.
1-3 della sentenza di primo grado. E' d'uopo ribadire, infatti, che la circostanza che il giudice del dibattimento possa avere materialmente visto o forse anche letto l'ordinanza in questione non comporta ipso facto che la stessa possa essere posta alla base del suo convinci- mento. Si consideri, del resto, che occupandosi di una situazione analoga, la Corte Costituzionale con ordinanza n. 433 del 12/12/1996 ebbe a dichiarare la mani- festa infondatezza di più questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. in relazione all'art. 449, commi 1 e 3 cod. proc. pen. (giudizio di diret- tissimo) e all'art. 566, comma 6, cod. proc. pen. (giudizio pretorile) sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., stabilendo che poiché nel giudizio direttissimo (...) è attribuita alla cognizione del giudice competente per il merito la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio, cui accede ogni altro prov- vedimento cautelare e che poiché il giudice del dibattimento, cui è presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente sull'esi- stenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giu- dizio ed è competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nel- la competenza per la cognizione del merito> non può, quindi essere confi- gurata una menomazione dell'imparzialità del giudice che adotta decisioni preor- dinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso, né una violazione del principio di eguaglianza, essendo la situazione considerata diversa da quella, esaminata con la sentenza di questa Corte n. 432 del 1995, del giudice del dibattimento che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, abbia adottato una misura restrittiva della libertà personale (ordinanze n. 267 e 316 del 1996)>. Sintetizzando, se nemmeno il giudice del dibattimento, cui sia stato presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, è menomato nella sua imparzialità pur quando abbia emesso una misura cautelare a carico del medesimo, non si vede perché debba risultare menomato quel giudice che abbia semplicemente visto o forse letto l'ordinanza redatta da altro giudice, ma che in ogni caso non può ascrivere quel provvedimento tra gli elementi fondanti le proprie determinazioni.
3. Manifestamente infondata è anche la seconda composita questione di carat- tere procedurale, relativa da un lato alla pretesa illegittimità dell'ordinanza (alle- gata al ricorso) con cui il Tribunale ha revocato l'ammissione dei testimoni a di- scarico per irrilevanza e comunque sovrabbondanza in relazione alle testimonian- 5 ze già ammesse e alla complessiva attività istruttoria svolta e dall'altro alla de- dotta illegittimità dell'altra ordinanza con cui ha respinto la richiesta di inte- grazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. Vale, infatti, preliminarmente notare come con la prima delle ordinanze im- pugnate, il difensore fosse stato autorizzato a citare complessivamente nove te- stimoni;
dalla sentenza di primo grado si ricava, inoltre, che sono stati escussi dieci testimoni, dirigenti e/o dipendenti a vario titolo della IT, l'imputato in procedimento connesso RE TO più un altro testimone dipendente IT indicato a discarico dalla difesa;
dal ricorso si evince, infine, che i testi revocati (in numero di nove) erano tutti colleghi dell'imputato o dipendenti della IT oltre al padre dell'imputato, OR UE, sicché la decisione di revoca per sovrabbondanza e/o irrilevanza (il padre del'imputato) degli ulteriori testimoni appariva più che giustificata;
così come, per le stesse ragioni, appariva giustificato il diniego opposto all'istanza di integrazione probatoria officiosa di cui all'art. 507 cod. proc. pen. riferita agli stessi testimoni.
4. Risultano poi inammissibili i residui motivi di ricorso perché manifestamente infondati o non consentiti.
4.1 Più che il merito, investe direttamente l'esito decisorio del giudizio la do- glianza articolata con il terzo motivo, con la quale il ricorrente lamenta espressa- mente di non essere stato mandato assolto con formula piena dai reati ascrittigli: si è in questo caso e con evidenza al di fuori dell'ambio tipico del sindacato di legittimità, ciò che impone di dichiarare la censura inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
4.2 E' invece manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica della condotta in termini di peculato anziché di truffa aggravata. Vale innanzitutto ricordare che sulla questione si è già pronunciata, ravvisan- do il delitto di peculato, questa Corte di Cassazione che con sentenza Sez. 6, n. 50195 del 05/10/2017, RE - riguardante il coimputato del OR sepa- ratamente giudicato e i reati contestati ai capi A, B, C del procedimento riunito n. 5037/09 RG NR nella vicenda riguardante le parti offese NC e OM - ha stabilito che secondo l'accertamento dei Giudici di merito, invero, il OR, in ragione della sua qualità di pubblico ufficiale, con il contributo del RE, ebbe a conseguire la disponibilità di fatto del denaro destinato al pagamento della cartella esattoriale emessa a carico della C.M.P. S.r.l. Tanto avvenne nello ambito di una accertata prassi secondo la quale un dipendente del IT, non 6 svolgente le funzioni di cassiere, riceveva personalmente dai contribuenti somme di denaro destinate al pagamento delle imposte, per poi consegnarle al cassiere legittimato a rilasciare regolare quietanza>. Ricostruite in questi termini le condotte contestate ai capi A dei procedimenti riuniti, il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalle determinazioni in iure di detta pronuncia: l'imputato è venuto in possesso del denaro in ragione delle sue mansioni e funzioni nell'ambito della IT SP, ciò costituendo il pre- supposto per la configurabilità del delitto peculato e non già di quello di truffa. Si rinvia, per il resto, alle considerazioni contenute dalla sentenza citata. Quanto alla invocata diversa qualificazione dei reati di falso, si osserva che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che "la quietanza di pagamento di un ente di rilevanza pubblicistica, come la concessionaria dei servizi di riscossione, sia un atto pubblico fide facente ex art. 476 cod. pen. senza margini di conte- stazioni alternative" trattandosi "di un documento attestante erga omnes il compimento di un'attività a rilievo pubblicistico dispositivo, ovvero che un debito è stato pagato nelle meni di un funzionario abilitato a riceverlo". La Corte d'appello di Palermo ha, quindi, citato a sostegno di tale statuizione la costante giurisprudenza di legittimità che, in effetti, da quel precedente indicato (Sez. 5, sent. n. 2992 del 02/02/1984, Gazzetti, Rv. 163444), a sua volta con- forme a numerose precedenti pronunce, non è a tutt'oggi mutata.
4.3 Manifestamente infondato si rivela il quinto motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate dalla Corte territo- riale sulla scorta di congrua motivazione, incentrata sull'apprezzamento del ca- rattere grave e reiterato delle condotte in addebito.
4.4 Improponibile è il sesto motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della eccessività della pena, finendo per contestare il potere-dovere del giudice di de- terminare il trattamento sanzionatorio;
doglianza oltre tutto palesemente infon- data, avendo la Corte territoriale proceduto al computo della pena a partire dal minimo edittale per uno dei reati di peculato (pag. 27 sent.) 4.5 Manifestamente infondato è anche il settimo motivo di ricorso, concer- nente la mancata applicazione dell'attenuante art. 62 n. 4 cod. pen., che la Corte di merito ha congruamente argomentato mediante riferimento al danno di imma- gine obiettivamente derivato all'ente di riscossione a causa del comportamento antigiuridico del suo dipendente. 7 с J.
4.6 Gli ultimi due motivi di censura (ottavo e nono motivo di ricorso) possono, infine, essere trattati congiuntamente in quanto si ricollegano alla questione procedurale sollevata con il secondo motivo ed alla collegata decisione del giudice di merito di non dar corso ad integrazione probatoria officiosa ex art. 507 cod. proc. pen. riguardo ai testimoni a discarico dichiarati sovrabbondanti o irrilevanti;
la rinnovazione istruttoria viene, inoltre, invocata anche con riferi- mento a documenti attestanti la possibilità per l'imputato di svolgere all'occo- rrenza anche attività esterna e fuori dagli uffici della IT. Con detti motivi, la questione originaria viene riproposta sia sotto diversa angolazione, deducendosi da un lato la sussistenza del vizio di mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 lett. d] cod. proc. pen.) e dall'altro la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. derivante dalla mancata rinnovazione parziale dell'istruzione probatoria dibattimentale in grado di appello. Il mutamento del nomen iuris o la prospettazione sotto diversa forma di una censura già dichiarata manifestamente infondata non può, tuttavia, indurre il Collegio ad assumere determinazioni di segno contrastante e che finirebbero per risultare contraddittorie rispetto alla predetta determinazione, per cui va dichia- rata la manifesta infondatezza di dette doglianze, rinviando per la questione di carattere sostanziale alle considerazioni espresse al precedente par. 3 di questa sezione della decisione. Quanto, infine, all'omessa acquisizione documentale, non è dato francamente comprendere il grado di incidenza o addirittura la decisività sulla pronuncia finale di documenti attestanti il possesso da parte del ricorrente di un badge, di un registro cronologico di riscossione, di modelli PERS su cui annotare orari, sposta- menti e kilometri effettuati (pag. 83 ricorso), il cui contenuto sarebbe in sé su- scettibile di sovvertire una valutazione della vicenda basata essenzialmente su prove di carattere testimoniale.
5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per leg- ge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versa- mento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 2.000,00 (duemila) oltre alla rifusione delle spese di rappresen- tanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile costituita Riscos- sione Sicilia SP (ente successore della IT LI SP) nella misura e nei termini indicati in dispositivo.
P. Q. M.
8 d. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle am- mende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Riscossione Sicilia SP, in questa fase, che si liquidano in Euro 3.500,00 complessivi, oltre spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa. Così deciso, 19/02/2019 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Orlando Cu artelмене DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 APR 2019 IL REMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piere Esposito E T R O C 9