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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/12/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4420/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
LI NN - Presidente
Benedetta RA - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis 51 c.p.c.) iscritto al R.G. N. 4420/2025 V.G. da
, nata il [...] a [...] Parte_1
e
, nato il [...] a [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LEONI RUDI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 13 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 10/09/2015 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 151, Parte I, dell'anno 2015 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti, ove è previsto anche un trasferimento immobiliare:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori e collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre sita in Bolzano via
Rovereto n. 48, dove manterranno la residenza anagrafica.
pagina 2 di 13 3. Fermo l'affido condiviso il padre avrà diritto e dovere di tenere i figli minori presso la propria abitazione ed in particolare pernotteranno presso il padre un giorno durante la settimana, in particolare il martedì sera, quando la madre li porterà dal padre alle ore
19/19.15 per poi portarli il padre il mattino seguente direttamente a scuola ed a fine settimana alternati dal venerdì sera ad ore 19:30 al lunedì mattina quando li condurrà a scuola. La settimana in cui sarà previsto che i figli trascorrano il week end con la madre, il padre li terrà oltre al martedì anche il mercoledì, recuperandoli a scuola e provvedendo la madre a ritirarli dopo cena ad ore 20 circa.
4. Durante le vacanze scolastiche, nel periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre quindici giorni, anche con la possibilità di due periodi non consecutivi, da condurre entro il
15 marzo di ogni anno con le seguenti modalità: ad anni alterni, entro detto termine, il padre comunicherà alla madre il periodo prescelto e altrettanto farà la madre l'anno seguente, con la precisazione che la settimana in cui cade , sarà sempre di Per_3 competenza della IG.ra . Parte_1
5. Durante le vacanze natalizie i bambini trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore con cui rimarranno dal 25 sino al
1 gennaio pomeriggio, mentre dal pomeriggio del 1 gennaio e sino al termine delle vacanze scolastiche natalizie i figli lo trascorreranno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, i giorni dal termine della scuola/asilo e sino al giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta sino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
le vacanze di Carnevale ed la c.d. “settimana di
Ognissanti” saranno divise a metà. In ogni caso i periodi di vacanza infrascolastica saranno sempre divisi a metà tra i genitori.
Le parti faranno il possibile per festeggiare il compleanno dei figli insieme, a prescindere dalla regolamentazione sopra indicata.
6. Eventuali “ponti” scolastici a cavallo con il weekend saranno del genitore a cui spetta relativa settimana.
pagina 3 di 13 7. La madre ed il padre potranno avvalersi di persone di fiducia e/o di una babysitter scelta da ciascun genitore per la gestione dei figli nei periodi di competenza.
8. Quando i minori saranno presso un genitore l'altro potrà telefonargli una volta al giorno, possibilmente entro le 20:00, sul telefono dell'altro genitore, salvo diverse specifiche richieste da parte dei minori.
9. Il padre contribuirà al mantenimento in favore dei figli versando l'importo di Euro 300,00 - mensili per ciascun figlio (rivalutabile secondo gli indici ASTAT della provincia di Bolzano e da versarsi entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese) e quindi complessivamente Euro 600,00- prima rivalutazione settembre 2026 su base settembre 2025.
10. Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli, e quindi:
I) alle spese mediche, per visite mediche specialistiche, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, cure fisioterapiche, ticket per trattamenti sanitari erogato dal SSN e per medicinali;
II) alle spese scolastiche, quali retta dell'asilo nido e della scuola materna, compreso anticipo e posticipo, eventuali tasse/contributi scolastici sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, e/o per il tempo prolungato, acquisto di libri di testo, dizionari e materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche della durata superiore ad un giorno, acquisto di tablet – computer per la scuola, corsi di recupero consigliati dagli insegnanti, acquisto del cellulare, scuola guida per il conseguimento della patente automobilistica, iscrizione a centri ricreativi estivi.
11. Il padre parteciperà inoltre nella misura del 50% alle spese per attività sportive o ludico ricreative, con relativa attrezzatura, purché preventivamente concordate. Le parti stabiliscono fin d'ora che dovrà essere assicurato ai figli almeno un'attività sportiva nell'arco dell'intero anno solare, compatibilmente con il tenore di vita della famiglia e secondo quanto già in uso. Il tutto con trasferimento al protocollo d'intesa tra il Tribunale, Magistrati, Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bolzano sottoscritto in data 6.09.2018.
pagina 4 di 13 Il rimborso pro quota da parte del genitore all'altro che abbia anticipato le predette spese, esibendo e/o consegnando idonea documentazione, sarà dovuto a entro 2 settimane dalla richiesta. (doc. 9)
L'assegno unico universale ed ogni altro sussidio al nucleo familiare ed ogni altro contributo provinciale, regionale e/o statale destinato ai figli minori, spetteranno alla IG.ra . Parte_1
12. I ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, quindi, nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di concorso a rispettivo mantenimento, né di aver diritto a qualsivoglia contribuzione “ad personam”.
Gli stessi dichiarano, inoltre, di aver definito con integrale e puntuale adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso e dalla sentenza di separazione e con il trasferimento dell'intera proprietà della casa già coniugale in capo alla IG.ra ogni reciproco Parte_1 rapporto di ordine economico/patrimoniale.
13. I costi della presente procedura sono a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno.
14. Le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo documento valido per l'espatrio, ed al rilascio di quello intestato ai figli.
15. A definizione di tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, tenuto conto di quanto dagli stessi versato con denaro proprio per l'acquisto della casa familiare, nonché del contributo di ciascuno alla vita familiare, i signori e convengono altresì Parte_1 Parte_2 quanto segue:
a) Trasferimento immobiliare
Il signor , (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._1 il 04.01.1983, cittadino Italiano, residente a [...]cede e trasferisce alla signora
, (C.F. ), nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._2
a Bolzano che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la propria quota di proprietà (pari a
½ indiviso) della casa coniugale sita Bolzano (BZ), Via Rovereto n. 48, tavolarmente identificata con la p.m. 8 p.ed. 1417 in P.T. 4595/II C.C. Dodiciville con ogni parte in comune risultante dal pagina 5 di 13 competente Ufficio Tavolare, catastalmente identificata come p.m. 8: sub 17, piani: S1-1, categoria A/2, classe: 1, consistenza: 6 vani, superficie: 122 mq, rendita catastale Euro 619,75.
Per una migliore descrizione tavolare, rispettivamente catastale, di quanto oggi ceduto, le parti fanno riferimento alla descrizione esistente, alla data odierna, al Libro Fondiario ed al Catasto
Fabbricati di Bolzano.;
b) Consistenza
L'oggetto del presente trasferimento, come sopra indicato, viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto e di manutenzione in cui oggi si trova con ogni arredo e corredo, accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza, con le parti comuni, gli oneri reali, i diritti reali e quelli eventuali congiunti, così come risulta tavolarmente trascritto al Libro Fondiario, cui viene fatto ogni e più ampio riferimento.
c) Provenienza ed eventuali patti speciali
La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto in forza di contratto di compravendita dd. 04.06.2020 a rogito del
Notaio Dott. di Bolzano, intavolato (cfr. doc. 4) ad esso riportandosi per ogni eventuale Per_4 ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi richiamati, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare quale parte integrante delle condizioni del presente trasferimento immobiliare e che si obbliga ad osservare e far osservare ai propri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.
d) Garanzie
La parte alienante garantisce la piena proprietà e disponibilità dell'oggetto del presente atto e la libertà dello stesso, sino alla intavolazione del presente trasferimento, da vincoli di qualunque genere, pesi, oneri, limitazioni del diritto di proprietà derivanti da altri diritti reali a favore di terzi, ipoteche, privilegi anche di natura fiscale, o altre iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione:
pagina 6 di 13 1. del vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 62 della L.P. 17.12.1998 n. 13, annotato sub
G.N. 3836/3 dd. 04.06.2020 a carico della P.M. 8 p.ed. 1417, vincolo per il quale le parti si impegnano ed obbligano a depositare presso il competente Ufficio provinciale, entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la relativa richiesta di autorizzazione alla parziale voltura dell'agevolazione edilizia ed al trasferimento della metà della proprietà dell'abitazione in seguito alla separazione ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. (doc. 10)
2. dell'ipoteca iscritta sulla medesima P.M. 8 p.ed. 1417 sub G.N. 3836/4 dd.04.06.2020, a fronte della quale il relativo mutuo ipotecario cointestato ad entrambi i coniugi, Rep. n. 48.756 Racc.
25.224, contratto stipulato in data 04.06.2020, per l'importo di Euro 206.000,00 con “Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina Società Cooperativa” (credito fondiario ai sensi dell'art. 38 e seg. del
T.U.B. e credito immobiliare ai consumatori ai sensi dell'art. 120 quinquies e ss. del T.U.B.) viene assunto a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio esclusivamente dalla IG.ra che dichiara fin d'ora di liberare il IG. da qualsivoglia Parte_1 Parte_2 inerente e conseguente obbligazione dando atto di rimanere la sola obbligata all'estinzione del suddetto mutuo e alla conseguente cancellazione di ipoteca ed impegnandosi entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della Sentenza di divorzio, ai fini del relativo recepimento da parte della la quale ha già prestato il consenso come da e-mail di data 21.10.2025. (doc.11) CP_1
Al mese di agosto 2025 l'importo residuo del mutuo è pari ad Euro 174.188,18. (cfr.doc. 6)
La parte cedente dichiara, inoltre, che relativamente al suddetto immobile non esistono arretrati di imposte, tasse e contributi di alcun genere, né sono pendenti pignoramenti, sequestri o altre procedure di natura civile, penale o amministrativa.
e) Spese condominiali
Le parti convengono espressamente che le spese condominiali tanto ordinarie che straordinarie degli immobili oggetto del presente trasferimento, verranno ripartite come segue:
pagina 7 di 13 - le spese condominiali ordinarie della casa familiare saranno a carico esclusivo della cessionaria
IG.ra dalla sottoscrizione del ricorso per divorzio, salva ripetizione ove la stessa Parte_1 effettivamente divenga proprietaria esclusiva della casa familiare;
- le spese di straordinaria amministrazione della casa familiare rimarranno a carico di entrambe le parti se derivanti da deliberazioni già assunte dall'assemblea alla data di intavolazione della proprietà del 100% della casa familiare in capo alla IG.ra altrimenti saranno a Parte_1 carico integrale della IG.ra dalla data di intavolazione della proprietà esclusiva a Parte_1 favore di quest' ultima della casa familiare.
L' Imu o eventuali tasse relative all'immobile saranno corrisposti da ciascun coniuge in relazione alla propria quota di proprietà fino all'intavolazione della proprietà a favore della sola signora
. Parte_1
f) Dichiarazioni in tema di conformità catastale
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. 27/02/85, n. 52, inserito dall'art. 19 c. 14 del DL 78/10 convertito con L. 122/10, premesso che la conformità tra la parte intestataria catastale e le risultanze dei registri immobiliari (ufficio del Libro Fondiario) è stata verificata e che l'oggetto del trasferimento è identificato catastalmente come precedentemente indicato in atto, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare del predetto oggetto del trasferimento, dichiara che il relativo stato di fatto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente ufficio catastale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale che si allegano al presente atto in copia non autentica previa visione e sottoscrizione per approvazione. (doc. 12)
Le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
g) Dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/06
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 nel testo vigente, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
pagina 8 di 13 previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art.76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art.35 comma 22 del
D.L. 4/7/06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500 € a 10.000 € e che, ai fini dell'eventuale imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dichiarano:
- di non essersi avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare;
- che il trasferimento immobiliare è effettuato tenuto conto del reciproco apporto alla vita familiare a titolo di scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi senza dazione di corrispettivo anche a fronte dell'accollo residuo del mutuo da parte della IG.ra a Parte_1 far data dalla sottoscrizione del ricorso per separazione;
h) Ipoteca legale e domicilio tavolare
Le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emanando provvedimento, con esonero per il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe che l'emanando provvedimento costituisca titolo per l'intavolazione della proprietà dell'immobile di cui sopra alla sola IG.ra Parte_1 nonché per la previa autorizzazione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano alla voltura dell'agevolazione edilizia ed al trasferimento parziale della proprietà dell'immobile stesso in ordine al vincolo sopracitato.
i) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia,
l'alienante dichiara:
- che negli immobili oggetti del presente atto di trasferimento non sono state effettuate ad oggi opere che ne abbiano modificato la destinazione d'uso né varianti essenziali;
- che successivamente non sono state apportate a detti immobili ulteriori modifiche necessitanti di ulteriori licenze, concessioni, denunce di inizio attività, permessi di costruire o provvedimenti amministrativi;
pagina 9 di 13 - che, ai sensi dell'art. 30, 2 comma DPR 6 giungo 2001 n. 380 nel testo vigente, ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune, condominiale o congiunta pro quota, è pertinenza di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano e che la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima è inferiore a 5.000 metri quadrati l) Dichiarazioni in tema di impianti
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto, per quanto eventualmente necessario, la parte cedente garantisce la parte cessionaria circa la conformità di detti impianti e di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati e le parti convengono che sulla parte cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca di cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla parte cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa;
le parti dichiarano di essere consapevoli di quanto disposto dall'art. 1477, comma 3° C.C. e dichiarano reciprocamente di rinunciare ad allegare i relativi documenti.
m) Dichiarazioni in tema di prestazione energetica
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui alla normativa nazionale e provinciale in vigore ed all'uopo la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energetica degli edifici in oggetto e la relativa documentazione, in particolare l'attestato di prestazione energetica dd. 05.12.2014, registrato in pari data presso al n. GS-2014-03389, che si allega al presente atto in CP_2 originale, affinché faccia parte integrante e sostanziale dell'emanando provvedimento.
Le parti, in persona come sopra, prendono atto che la certificazione ha un'efficacia massima di 10
(dieci) anni a condizione:
a) che siano rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo ed efficacia energetica e pagina 10 di 13 b) che non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione, che abbiano modificato la prestazione energetica dell'edificio.
La parte cedente dichiara che non sussistono cause che comportino la necessità di un suo aggiornamento in quanto a far tempo dalla data del rilascio non sono stati effettuati interventi atti a modificare in modo sostanziale il rendimento energetico e che successivamente sono state rispettate tutte le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica eventualmente necessarie come previste per legge. (doc. 13)
n) Imposta sugli Immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), devono informarsi presso il Comune competente per gli adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
o) Cessione di fabbricato
La parte cedente dichiara di essere stata informata circa la normativa in tema di comunicazione di cessione di fabbricato e prende atto essere proprio onere verificare l'effettiva necessità di comunicare al Questore competente per territorio il presente trasferimento immobiliare, ai sensi dell'art. 12 D.L. 21.3.78 n. 59, richiamato dal comma 3 del DL 20/06/2012, n. 79 come modificato dal D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.
La parte cedente dichiara, inoltre, di essere informata dell'obbligo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, ultimo comma, disp. att. c.c., di comunicazione tempestiva del trasferimento immobiliare, a propria cura e spese, all'amministratore del condominio di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto e di essere consapevole delle responsabilità previste a suo carico per il caso di inadempimento a detto obbligo.
p) Possesso
La parte cessionaria, già nel possesso materiale dell'immobile, è immessa nel possesso legale di quanto cedutole dalla data odierna. La cessione, quindi, ha effetto con la data di sottoscrizione del pagina 11 di 13 presente atto per quanto concerne il trasferimento in capo alla cessionaria del rischio e del pericolo. La proprietà passerà alla cessionaria solo a seguito dell'intavolazione del presente atto.
Ogni eventuale spesa/costo/tassa inerente all'immobile sarà a carico delle parti nella misura del
50% ciascuno fino all'intavolazione del diritto di proprietà in favore della signora Parte_1
.
[...]
q) Trattamento fiscale in esenzione – agevolazioni/detrazioni fiscali
Ai fini fiscali, le parti si richiamano al disposto di cui all'art.19 della L.
6.3.87 n.74 e della sentenza n. 154 del 24.4-10.5.99 della Corte Costituzionale e dei principi di cui alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 16.3.00, n. 27/E del 21.6.12, n. 18/E del 29.5.13, n. 2/E del
21.2.14 ed alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80/E/2019 affinché ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc.
In via subordinata, la parte cessionaria, trattandosi di prima casa, chiede la riduzione dell'imposta di registro, e l'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale in misura fissa, a sensi della nota II-bis della tariffa parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986 n. 131, con riserva di rendere le relative dichiarazioni ove necessario, dichiarando altresì sin d'ora per tale evenienza le parti, consapevoli delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità relativamente al presente atto, di non agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ove quindi, poiché il presente atto ha per oggetto il trasferimento di porzioni immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile ai fini dell'eventuale imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del comma 497 dell'art. 1 della legge
23.12.2005, n. 266- dovrà ritenersi costituita dal valore delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del D.P.R. 131/1986.
pagina 12 di 13 Per quanto riguarda il diritto alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e risparmio energetico lo stesso rimarrà a beneficio esclusivo della signora . Parte_1
***
Gli allegati n. 12 (visura planimetrica) e 13 (certificato energetico costituiscono parte CP_2 integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 09/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta RA LI NN
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4420/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
LI NN - Presidente
Benedetta RA - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis 51 c.p.c.) iscritto al R.G. N. 4420/2025 V.G. da
, nata il [...] a [...] Parte_1
e
, nato il [...] a [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LEONI RUDI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 13 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 10/09/2015 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 151, Parte I, dell'anno 2015 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti, ove è previsto anche un trasferimento immobiliare:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori e collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre sita in Bolzano via
Rovereto n. 48, dove manterranno la residenza anagrafica.
pagina 2 di 13 3. Fermo l'affido condiviso il padre avrà diritto e dovere di tenere i figli minori presso la propria abitazione ed in particolare pernotteranno presso il padre un giorno durante la settimana, in particolare il martedì sera, quando la madre li porterà dal padre alle ore
19/19.15 per poi portarli il padre il mattino seguente direttamente a scuola ed a fine settimana alternati dal venerdì sera ad ore 19:30 al lunedì mattina quando li condurrà a scuola. La settimana in cui sarà previsto che i figli trascorrano il week end con la madre, il padre li terrà oltre al martedì anche il mercoledì, recuperandoli a scuola e provvedendo la madre a ritirarli dopo cena ad ore 20 circa.
4. Durante le vacanze scolastiche, nel periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre quindici giorni, anche con la possibilità di due periodi non consecutivi, da condurre entro il
15 marzo di ogni anno con le seguenti modalità: ad anni alterni, entro detto termine, il padre comunicherà alla madre il periodo prescelto e altrettanto farà la madre l'anno seguente, con la precisazione che la settimana in cui cade , sarà sempre di Per_3 competenza della IG.ra . Parte_1
5. Durante le vacanze natalizie i bambini trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore con cui rimarranno dal 25 sino al
1 gennaio pomeriggio, mentre dal pomeriggio del 1 gennaio e sino al termine delle vacanze scolastiche natalizie i figli lo trascorreranno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, i giorni dal termine della scuola/asilo e sino al giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta sino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
le vacanze di Carnevale ed la c.d. “settimana di
Ognissanti” saranno divise a metà. In ogni caso i periodi di vacanza infrascolastica saranno sempre divisi a metà tra i genitori.
Le parti faranno il possibile per festeggiare il compleanno dei figli insieme, a prescindere dalla regolamentazione sopra indicata.
6. Eventuali “ponti” scolastici a cavallo con il weekend saranno del genitore a cui spetta relativa settimana.
pagina 3 di 13 7. La madre ed il padre potranno avvalersi di persone di fiducia e/o di una babysitter scelta da ciascun genitore per la gestione dei figli nei periodi di competenza.
8. Quando i minori saranno presso un genitore l'altro potrà telefonargli una volta al giorno, possibilmente entro le 20:00, sul telefono dell'altro genitore, salvo diverse specifiche richieste da parte dei minori.
9. Il padre contribuirà al mantenimento in favore dei figli versando l'importo di Euro 300,00 - mensili per ciascun figlio (rivalutabile secondo gli indici ASTAT della provincia di Bolzano e da versarsi entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese) e quindi complessivamente Euro 600,00- prima rivalutazione settembre 2026 su base settembre 2025.
10. Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli, e quindi:
I) alle spese mediche, per visite mediche specialistiche, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, cure fisioterapiche, ticket per trattamenti sanitari erogato dal SSN e per medicinali;
II) alle spese scolastiche, quali retta dell'asilo nido e della scuola materna, compreso anticipo e posticipo, eventuali tasse/contributi scolastici sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, e/o per il tempo prolungato, acquisto di libri di testo, dizionari e materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche della durata superiore ad un giorno, acquisto di tablet – computer per la scuola, corsi di recupero consigliati dagli insegnanti, acquisto del cellulare, scuola guida per il conseguimento della patente automobilistica, iscrizione a centri ricreativi estivi.
11. Il padre parteciperà inoltre nella misura del 50% alle spese per attività sportive o ludico ricreative, con relativa attrezzatura, purché preventivamente concordate. Le parti stabiliscono fin d'ora che dovrà essere assicurato ai figli almeno un'attività sportiva nell'arco dell'intero anno solare, compatibilmente con il tenore di vita della famiglia e secondo quanto già in uso. Il tutto con trasferimento al protocollo d'intesa tra il Tribunale, Magistrati, Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bolzano sottoscritto in data 6.09.2018.
pagina 4 di 13 Il rimborso pro quota da parte del genitore all'altro che abbia anticipato le predette spese, esibendo e/o consegnando idonea documentazione, sarà dovuto a entro 2 settimane dalla richiesta. (doc. 9)
L'assegno unico universale ed ogni altro sussidio al nucleo familiare ed ogni altro contributo provinciale, regionale e/o statale destinato ai figli minori, spetteranno alla IG.ra . Parte_1
12. I ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, quindi, nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di concorso a rispettivo mantenimento, né di aver diritto a qualsivoglia contribuzione “ad personam”.
Gli stessi dichiarano, inoltre, di aver definito con integrale e puntuale adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso e dalla sentenza di separazione e con il trasferimento dell'intera proprietà della casa già coniugale in capo alla IG.ra ogni reciproco Parte_1 rapporto di ordine economico/patrimoniale.
13. I costi della presente procedura sono a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno.
14. Le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo documento valido per l'espatrio, ed al rilascio di quello intestato ai figli.
15. A definizione di tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, tenuto conto di quanto dagli stessi versato con denaro proprio per l'acquisto della casa familiare, nonché del contributo di ciascuno alla vita familiare, i signori e convengono altresì Parte_1 Parte_2 quanto segue:
a) Trasferimento immobiliare
Il signor , (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._1 il 04.01.1983, cittadino Italiano, residente a [...]cede e trasferisce alla signora
, (C.F. ), nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._2
a Bolzano che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la propria quota di proprietà (pari a
½ indiviso) della casa coniugale sita Bolzano (BZ), Via Rovereto n. 48, tavolarmente identificata con la p.m. 8 p.ed. 1417 in P.T. 4595/II C.C. Dodiciville con ogni parte in comune risultante dal pagina 5 di 13 competente Ufficio Tavolare, catastalmente identificata come p.m. 8: sub 17, piani: S1-1, categoria A/2, classe: 1, consistenza: 6 vani, superficie: 122 mq, rendita catastale Euro 619,75.
Per una migliore descrizione tavolare, rispettivamente catastale, di quanto oggi ceduto, le parti fanno riferimento alla descrizione esistente, alla data odierna, al Libro Fondiario ed al Catasto
Fabbricati di Bolzano.;
b) Consistenza
L'oggetto del presente trasferimento, come sopra indicato, viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto e di manutenzione in cui oggi si trova con ogni arredo e corredo, accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza, con le parti comuni, gli oneri reali, i diritti reali e quelli eventuali congiunti, così come risulta tavolarmente trascritto al Libro Fondiario, cui viene fatto ogni e più ampio riferimento.
c) Provenienza ed eventuali patti speciali
La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto in forza di contratto di compravendita dd. 04.06.2020 a rogito del
Notaio Dott. di Bolzano, intavolato (cfr. doc. 4) ad esso riportandosi per ogni eventuale Per_4 ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi richiamati, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare quale parte integrante delle condizioni del presente trasferimento immobiliare e che si obbliga ad osservare e far osservare ai propri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.
d) Garanzie
La parte alienante garantisce la piena proprietà e disponibilità dell'oggetto del presente atto e la libertà dello stesso, sino alla intavolazione del presente trasferimento, da vincoli di qualunque genere, pesi, oneri, limitazioni del diritto di proprietà derivanti da altri diritti reali a favore di terzi, ipoteche, privilegi anche di natura fiscale, o altre iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione:
pagina 6 di 13 1. del vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 62 della L.P. 17.12.1998 n. 13, annotato sub
G.N. 3836/3 dd. 04.06.2020 a carico della P.M. 8 p.ed. 1417, vincolo per il quale le parti si impegnano ed obbligano a depositare presso il competente Ufficio provinciale, entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la relativa richiesta di autorizzazione alla parziale voltura dell'agevolazione edilizia ed al trasferimento della metà della proprietà dell'abitazione in seguito alla separazione ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. (doc. 10)
2. dell'ipoteca iscritta sulla medesima P.M. 8 p.ed. 1417 sub G.N. 3836/4 dd.04.06.2020, a fronte della quale il relativo mutuo ipotecario cointestato ad entrambi i coniugi, Rep. n. 48.756 Racc.
25.224, contratto stipulato in data 04.06.2020, per l'importo di Euro 206.000,00 con “Cassa
Raiffeisen Bassa Atesina Società Cooperativa” (credito fondiario ai sensi dell'art. 38 e seg. del
T.U.B. e credito immobiliare ai consumatori ai sensi dell'art. 120 quinquies e ss. del T.U.B.) viene assunto a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio esclusivamente dalla IG.ra che dichiara fin d'ora di liberare il IG. da qualsivoglia Parte_1 Parte_2 inerente e conseguente obbligazione dando atto di rimanere la sola obbligata all'estinzione del suddetto mutuo e alla conseguente cancellazione di ipoteca ed impegnandosi entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della Sentenza di divorzio, ai fini del relativo recepimento da parte della la quale ha già prestato il consenso come da e-mail di data 21.10.2025. (doc.11) CP_1
Al mese di agosto 2025 l'importo residuo del mutuo è pari ad Euro 174.188,18. (cfr.doc. 6)
La parte cedente dichiara, inoltre, che relativamente al suddetto immobile non esistono arretrati di imposte, tasse e contributi di alcun genere, né sono pendenti pignoramenti, sequestri o altre procedure di natura civile, penale o amministrativa.
e) Spese condominiali
Le parti convengono espressamente che le spese condominiali tanto ordinarie che straordinarie degli immobili oggetto del presente trasferimento, verranno ripartite come segue:
pagina 7 di 13 - le spese condominiali ordinarie della casa familiare saranno a carico esclusivo della cessionaria
IG.ra dalla sottoscrizione del ricorso per divorzio, salva ripetizione ove la stessa Parte_1 effettivamente divenga proprietaria esclusiva della casa familiare;
- le spese di straordinaria amministrazione della casa familiare rimarranno a carico di entrambe le parti se derivanti da deliberazioni già assunte dall'assemblea alla data di intavolazione della proprietà del 100% della casa familiare in capo alla IG.ra altrimenti saranno a Parte_1 carico integrale della IG.ra dalla data di intavolazione della proprietà esclusiva a Parte_1 favore di quest' ultima della casa familiare.
L' Imu o eventuali tasse relative all'immobile saranno corrisposti da ciascun coniuge in relazione alla propria quota di proprietà fino all'intavolazione della proprietà a favore della sola signora
. Parte_1
f) Dichiarazioni in tema di conformità catastale
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. 27/02/85, n. 52, inserito dall'art. 19 c. 14 del DL 78/10 convertito con L. 122/10, premesso che la conformità tra la parte intestataria catastale e le risultanze dei registri immobiliari (ufficio del Libro Fondiario) è stata verificata e che l'oggetto del trasferimento è identificato catastalmente come precedentemente indicato in atto, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare del predetto oggetto del trasferimento, dichiara che il relativo stato di fatto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente ufficio catastale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale che si allegano al presente atto in copia non autentica previa visione e sottoscrizione per approvazione. (doc. 12)
Le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
g) Dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/06
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 nel testo vigente, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
pagina 8 di 13 previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art.76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art.35 comma 22 del
D.L. 4/7/06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500 € a 10.000 € e che, ai fini dell'eventuale imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dichiarano:
- di non essersi avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare;
- che il trasferimento immobiliare è effettuato tenuto conto del reciproco apporto alla vita familiare a titolo di scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi senza dazione di corrispettivo anche a fronte dell'accollo residuo del mutuo da parte della IG.ra a Parte_1 far data dalla sottoscrizione del ricorso per separazione;
h) Ipoteca legale e domicilio tavolare
Le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emanando provvedimento, con esonero per il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe che l'emanando provvedimento costituisca titolo per l'intavolazione della proprietà dell'immobile di cui sopra alla sola IG.ra Parte_1 nonché per la previa autorizzazione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano alla voltura dell'agevolazione edilizia ed al trasferimento parziale della proprietà dell'immobile stesso in ordine al vincolo sopracitato.
i) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia,
l'alienante dichiara:
- che negli immobili oggetti del presente atto di trasferimento non sono state effettuate ad oggi opere che ne abbiano modificato la destinazione d'uso né varianti essenziali;
- che successivamente non sono state apportate a detti immobili ulteriori modifiche necessitanti di ulteriori licenze, concessioni, denunce di inizio attività, permessi di costruire o provvedimenti amministrativi;
pagina 9 di 13 - che, ai sensi dell'art. 30, 2 comma DPR 6 giungo 2001 n. 380 nel testo vigente, ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune, condominiale o congiunta pro quota, è pertinenza di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano e che la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima è inferiore a 5.000 metri quadrati l) Dichiarazioni in tema di impianti
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto, per quanto eventualmente necessario, la parte cedente garantisce la parte cessionaria circa la conformità di detti impianti e di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati e le parti convengono che sulla parte cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca di cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla parte cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa;
le parti dichiarano di essere consapevoli di quanto disposto dall'art. 1477, comma 3° C.C. e dichiarano reciprocamente di rinunciare ad allegare i relativi documenti.
m) Dichiarazioni in tema di prestazione energetica
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui alla normativa nazionale e provinciale in vigore ed all'uopo la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energetica degli edifici in oggetto e la relativa documentazione, in particolare l'attestato di prestazione energetica dd. 05.12.2014, registrato in pari data presso al n. GS-2014-03389, che si allega al presente atto in CP_2 originale, affinché faccia parte integrante e sostanziale dell'emanando provvedimento.
Le parti, in persona come sopra, prendono atto che la certificazione ha un'efficacia massima di 10
(dieci) anni a condizione:
a) che siano rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo ed efficacia energetica e pagina 10 di 13 b) che non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione, che abbiano modificato la prestazione energetica dell'edificio.
La parte cedente dichiara che non sussistono cause che comportino la necessità di un suo aggiornamento in quanto a far tempo dalla data del rilascio non sono stati effettuati interventi atti a modificare in modo sostanziale il rendimento energetico e che successivamente sono state rispettate tutte le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica eventualmente necessarie come previste per legge. (doc. 13)
n) Imposta sugli Immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), devono informarsi presso il Comune competente per gli adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
o) Cessione di fabbricato
La parte cedente dichiara di essere stata informata circa la normativa in tema di comunicazione di cessione di fabbricato e prende atto essere proprio onere verificare l'effettiva necessità di comunicare al Questore competente per territorio il presente trasferimento immobiliare, ai sensi dell'art. 12 D.L. 21.3.78 n. 59, richiamato dal comma 3 del DL 20/06/2012, n. 79 come modificato dal D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.
La parte cedente dichiara, inoltre, di essere informata dell'obbligo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, ultimo comma, disp. att. c.c., di comunicazione tempestiva del trasferimento immobiliare, a propria cura e spese, all'amministratore del condominio di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto e di essere consapevole delle responsabilità previste a suo carico per il caso di inadempimento a detto obbligo.
p) Possesso
La parte cessionaria, già nel possesso materiale dell'immobile, è immessa nel possesso legale di quanto cedutole dalla data odierna. La cessione, quindi, ha effetto con la data di sottoscrizione del pagina 11 di 13 presente atto per quanto concerne il trasferimento in capo alla cessionaria del rischio e del pericolo. La proprietà passerà alla cessionaria solo a seguito dell'intavolazione del presente atto.
Ogni eventuale spesa/costo/tassa inerente all'immobile sarà a carico delle parti nella misura del
50% ciascuno fino all'intavolazione del diritto di proprietà in favore della signora Parte_1
.
[...]
q) Trattamento fiscale in esenzione – agevolazioni/detrazioni fiscali
Ai fini fiscali, le parti si richiamano al disposto di cui all'art.19 della L.
6.3.87 n.74 e della sentenza n. 154 del 24.4-10.5.99 della Corte Costituzionale e dei principi di cui alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 16.3.00, n. 27/E del 21.6.12, n. 18/E del 29.5.13, n. 2/E del
21.2.14 ed alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80/E/2019 affinché ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc.
In via subordinata, la parte cessionaria, trattandosi di prima casa, chiede la riduzione dell'imposta di registro, e l'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale in misura fissa, a sensi della nota II-bis della tariffa parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986 n. 131, con riserva di rendere le relative dichiarazioni ove necessario, dichiarando altresì sin d'ora per tale evenienza le parti, consapevoli delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità relativamente al presente atto, di non agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ove quindi, poiché il presente atto ha per oggetto il trasferimento di porzioni immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile ai fini dell'eventuale imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del comma 497 dell'art. 1 della legge
23.12.2005, n. 266- dovrà ritenersi costituita dal valore delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del D.P.R. 131/1986.
pagina 12 di 13 Per quanto riguarda il diritto alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e risparmio energetico lo stesso rimarrà a beneficio esclusivo della signora . Parte_1
***
Gli allegati n. 12 (visura planimetrica) e 13 (certificato energetico costituiscono parte CP_2 integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 09/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta RA LI NN
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