Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1102 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 71/23, pubblicata il 20 Gennaio
2023; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 28 Ottobre 2024, all'esito dell'udienza del 22 Ottobre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 16 Gennaio 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta E_ P.IVA_1
e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Francesco Panni ( ) e C.F._1
Christian Cecere ), con i quali è elettivamente dom.ta presso i C.F._2
seguenti indirizzi di PEC:
[...]
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Nicolino Iacovone
1
PEC:
Email_2
Appellata ed appellante incidentale
NONCHE'
( , rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. CP C.F._4
Ivan Scafuro ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il seguente C.F._5
indirizzo di PEC:
Email_3
Appellato ed appellante incidentale
NONCHE'
( , rapp.to e difeso (giusta procura in atti) Controparte_3 C.F._6
dall'avv. Odilia D'Amelio ( ), con la quale è elettivamente dom.to C.F._7
presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_4
Appellato
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 P.IVA_3
rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Ferdinando Frasca ( , C.F._8
con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
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Appellata
NONCHE'
( ed ( ), Controparte_5 C.F._9 CP_6 C.F._10
rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dagli avv.ti Pasquale Damiano
( ) e Vincenzo Pastena ( , con i quali sono C.F._11 C.F._8
elettivamente dom.ti presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_6
Email_7
Appellati ed appellanti incidentali
2 CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 22 Ottobre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 24 Marzo 2016 nei confronti della Controparte_1
nonché nei confronti dei dottori e , i coniugi Controparte_3 CP CP
ed esponevano che la RA , nutrendo un forte desiderio
[...] CP_6 CP
di maternità, si era rivolta alla struttura privata “ ”. Controparte_1
La paziente soffriva di endometriosi.
In data 30 Settembre 2010 si era ricoverata presso la clinica con diagnosi di CP
endometriosi del peritoneo pelvico. Quindi il successivo Primo Ottobre era stata sottoposta ad intervento di salpingectomia destra ed adesiolisi per via laparoscopica.
Dopo l'intervento la paziente era stata dimessa;
tuttavia il decorso post-operatorio era stato caratterizzato da febbre e dolori addominali, con episodi di fortissima diarrea, nonché perdite rettali.
Quindi l'11 Ottobre 2010 era stata ricoverata d'urgenza, sempre presso la clinica CP
Soltanto il 28 Ottobre era stato effettuato un intervento, di resezione dell'intestino retto per circa 10 centimetri.
Il successivo 29 Ottobre la paziente era stata nuovamente operata, questa volta dal dott.
CP
Così proseguivano gli attori nell'atto di citazione:….la RA , a causa del Controparte_5
perdurare delle problematiche successive all'intervento ed onde comprendere e verificare in pieno il danno subìto, si sottoponeva alla consulenza medico-legale dei dottori e Per_1
,…i quali…provvedevano a redigere e sottoscrivere la relativa relazione di Per_2
consulenza tecnica…nella quale veniva precisato che…è evidente da parte dei curanti un'assurda volontà di operare comunque, con un accanimento chirurgico ingiustificato e rischioso, prescindendo dal fine ultimo della salute della paziente….Come conseguenza di
3 queste manipolazioni indebite, su tessuti di per sé fragili ed inevitabilmente poco vascolarizzati, si è prodotta imprudentemente una prevedibile complicazione, costituita dalla formazione di una fistola retto-vaginale. Dalla rettoscopia risulterebbe quindi un'asportazione intestinale ben più ampia rispetto a quella descritta nella cartella clinica….la censurabile condotta professionale tenuta dai sanitari-medici della clinica Malzoni di
Avellino ha comportato alla RA , la quale è costretta a viaggi di breve Controparte_5
durata con medicinali a seguito e dieta rigorosa, un danno, i cui elementi costitutivi sono essenzialmente rappresentati…..da una invalidità parziale, a carattere permanente, quantificabile intorno al 38-40 %....
Sulla base di queste premesse ed chiedevano: Controparte_5 CP_6
Accertarsi la responsabilità risarcitoria dei medici e , quali Controparte_3 CP
medici operanti alle dipendenze e nell'interesse di in ordine alle Controparte_1
lamentate e descritte inadempienze ed irregolarità;
Accertarsi la responsabilità risarcitoria solidale della in ordine alle Controparte_1
lamentate e descritte inadempienze ed irregolarità;
Condannarsi in solido , e la al CP Controparte_3 Controparte_1
pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro
264.148,45, oppure della diversa somma ritenuta equa e congrua, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituivano i convenuti e , chiedendo di rigettarsi la CP Controparte_3
domanda attorea.
Altresì la Difesa dei due professionisti osservava come il dott. fosse Controparte_3
assicurato per la responsabilità professionale con;
dal canto suo P_ CP
era assicurato con .
[...] E_
4 Quindi essi chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in garanzia delle due succitate compagnie, affinchè – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea – fossero tenuti indenni e manlevati da ogni conseguenza negativa.
US comparsa depositata il 28 Giugno 2016, si costituiva la convenuta CP_1
chiedendo di rigettarsi la domanda attrice. Altresì, per la denegata ipotesi di
[...]
accoglimento della domanda attorea, la struttura privata chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in garanzia, nei confronti di . P_
Previa autorizzazione del G.I., si provvedeva alla notifica degli atti di chiamata in causa, nei confronti delle compagnie.
In data 26 Gennaio 2017 si costituiva la terza chiamata (chiamata E_
in causa da ), chiedendo di rigettarsi la domanda attrice. CP
Altresì, in via di ulteriore subordine, la compagnia formulava le seguenti richieste:
In via di primo subordine, rigettare le domande proposte nei confronti del dott. CP
, per la responsabilità esclusiva della;
[...] CP_1
In via di ulteriore subordine, rigettare la domanda di garanzia proposta da CP
per non operatività della garanzia, per avere l'assicurato, al momento della stipula, taciuto una circostanza di rischio rilevante ai fini della formazione del consenso della compagnia;
In via di ulteriore subordine, rigettarsi la domanda di garanzia per non operatività della polizza, per essere la responsabilità contestata dagli attori da riferire ad assenza di consenso informato;
In via di ulteriore subordine, rigettarsi la domanda di garanzia, perché la copertura operava in secondo rischio, oltre il massimale della garanzia per la responsabilità civile contratta dalla casa di cura, anche in favore dei propri medici dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi;
In via di estremo subordine, accertarsi che era tenuta ad indennizzare E_
il dott. per la sola quota di responsabilità diretta che competeva CP
all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità in via solidale.
5 In data 26 Gennaio 2017 si costituiva anche la compagnia assicuratrice sia della P_
che del dott. . CP_1 Controparte_3
chiedeva di rigettarsi le domande di garanzia proposte nei suoi confronti. P_
Nel corso del primo grado veniva espletata CTU medico-legale collegiale.
In particolare gli ausiliari dottori (medico legale) e (ginecologo) Per_3 Per_4
depositavano l'elaborato peritale in data 17 Marzo 2019.
Seguiva il deposito di note integrative in data 28 Marzo 2021.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 71/23, pubblicata il 20 Gennaio 2023.
Il primo Giudice:
A) In accoglimento della domanda attorea (come proposta nei confronti della CP_1
e del dott. , e come proposta da ), ha condannato in solido CP Controparte_5
la al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_7 Controparte_5
risarcimento danni, della somma di euro 117.782,89, oltre interessi decorrenti dalla sentenza;
B) Ha rigettato ogni domanda proposta da;
CP_6
C) Ha rigettato ogni domanda, come proposta nei confronti di;
Controparte_3
D) Ha rigettato la domanda di manleva, proposta dalla casa di cura nei confronti di P_
;
[...]
E) Ha accolto la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP
; per l'effetto, ha condannato a tenere E_ E_
indenne , di quanto costui sia tenuto a pagare a qualsiasi titolo in conseguenza CP
della domanda proposta da (ivi comprese le spese di lite), nei limiti Controparte_5
dell'eventuale franchigia contrattuale;
F) Ha condannato in solido la al pagamento della metà delle Controparte_7
spese del giudizio in favore di – metà liquidata in euro 400,00 per esborsi Controparte_5
6 ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione, ed oltre spese di CTP;
al contempo, ha compensato le spese tra le medesime parti, quanto alla residua metà;
G) Ha condannato la al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_1 P_
– spese liquidate in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come
[...]
per Legge;
H) Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore E_
di – spese liquidate in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre CP
accessori come per Legge;
I) Ha compensato le spese del giudizio, in ordine alle posizioni di ed Controparte_3
; CP_6
L) Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU a carico della , di e CP_1 CP
di , in quote eguali ed in solido. E_
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione E_
notificata in data 22 Febbraio 2023.
chiede, in riforma della pronuncia di prime cure, di rigettarsi la E_
domanda di garanzia proposta dal dott. nei suoi confronti, per la non CP
operatività della copertura assicurativa (perché la polizza opera in “secondo rischio”, oltre il massimale della garanzia assicurativa stipulata dalla casa di cura con a favore dei P_
propri medici dipendenti;
inoltre perché la polizza non opera “in primo rischio”, non essendo la casa di cura insolvente);
In ogni caso, l'appellante chiede accertarsi che la copertura E_
assicurativa opera per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivata in via solidale (in sostanza nella misura del 50 %);
di conseguenza, chiede che sia condannato al pagamento delle spese del CP
doppio grado, in favore di essa . E_
7 US comparsa depositata il 22 Maggio 2023, si è costituita l'appellata CP_1
spiegando appello incidentale.
[...]
La chiede riformarsi la sentenza di primo grado, nella parte in cui è stata accolta CP_1
la domanda risarcitoria di nei suoi confronti. Controparte_5
Altresì la struttura sanitaria – per la denegata ipotesi di definitivo accoglimento della domanda risarcitoria della – chiede accogliersi la domanda di manleva proposta CP
nei confronti di (domanda di garanzia al contrario rigettata dal primo Giudice). P_
US comparsa depositata il 25 Maggio 2023, si è costituito l'appellato , CP
chiedendo di rigettarsi l'appello principale di . Quindi, E_ CP
chiede la conferma della sentenza di primo grado, laddove è stata accolta la sua
[...]
domanda di manleva nei confronti di . E_
Altresì, spiega appello incidentale, con cui chiede – in riforma della sentenza CP
di prime cure – il rigetto della domanda risarcitoria proposta da nei suoi Controparte_5
confronti.
In data Primo Giugno 2023 si sono costituiti gli appellati ed . Controparte_5 CP_6
Costoro hanno spiegato un articolato appello incidentale, con cui si dolgono del rigetto della domanda risarcitoria, come proposta nei confronti di . Controparte_3
Altresì, sotto il profilo del quantum debeatur, gli appellati lamentano il Controparte_8
fatto che il Tribunale abbia aderito alla quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 18 %, laddove il collegio dei cc.tt.uu. aveva prospettato un range compreso tra il 18 ed il 20 %.
Ancora, gli appellati si lamentano anche del fatto che il primo Giudice Controparte_8
abbia condannato in solido la casa di cura e al pagamento (in loro favore) CP
della sola metà delle spese del giudizio, compensando le spese quanto alla residua metà (in luogo dell'invocata integrale soccombenza).
Si è costituito l'appellato , invocando il rigetto dell'appello incidentale dei Controparte_3
coniugi ; quindi, chiede la conferma della sentenza di Controparte_8 Controparte_3
8 prime cure, laddove è stata rigettata la domanda risarcitoria attorea, come proposta nei suoi confronti.
Altresì – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria Controparte_3
nei suoi confronti – ripropone la subordinata domanda di manleva nei confronti della compagnia (domanda di manleva implicitamente assorbita, stante il rigetto P_
della domanda principale risarcitoria).
Infine, si è costituita anche l'appellata . P_
In sostanza quest'ultima chiede la conferma della sentenza di primo grado, con riferimento alla posizione della medesima Infatti, il Tribunale ha rigettato la domanda di P_
garanzia proposta dall'assicurata ; altresì ha implicitamente dichiarato assorbita CP_1
la domanda di garanzia proposta dall'assicurato (stante il rigetto della Controparte_3
domanda principale risarcitoria, come proposta nei confronti di ). Controparte_3
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 4 Luglio 2023, ha accolto l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante principale , e questo limitatamente al 50 % E_
della somma, al cui pagamento è stato condannato , in favore dell'attrice CP
. Controparte_5
Altresì, il Collegio ha respinto le istanze istruttorie avanzate dalle parti.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 28 Ottobre 2024 – all'esito dell'udienza del 22 Ottobre
2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare appare opportuna – alla luce delle numerose parti processuali, e considerate le plurime statuizioni contenute nella sentenza di prime cure – una panoramica delle interposte impugnazioni.
9 Innanzi tutto viene in rilievo l'appello principale di . La compagnia E_
chiede rigettarsi la domanda di manleva, proposta in primo grado da nei suoi CP
confronti; o quanto meno, in subordine, chiede di accertarsi che la copertura assicurativa opera per la sola quota del 50 % di responsabilità diretta dell'assicurato CP
(considerato che per il restante 50 % risponde la corresponsabile a sua Controparte_1
volta assicurata con ). P_
Altresì ha proposto appello incidentale l'appellata Quest'ultima, Controparte_1
innanzi tutto, chiede rigettarsi la domanda risarcitoria, proposta in primo grado da CP
nei suoi confronti (domanda accolta dal primo Giudice). Inoltre – per la denegata
[...]
ipotesi di conferma della declaratoria di corresponsabilità – la chiede accogliersi CP_1
la sua domanda di garanzia nei confronti di (domanda di manleva invece P_
rigettata dal primo giudicante).
Ancora, è stato proposto appello incidentale da – gravame con il quale costui CP
chiede rigettarsi la domanda risarcitoria nei suoi confronti.
Infine, andrà esaminato l'articolato appello incidentale dei coniugi . Controparte_8
Costoro chiedono che – in solido con la Casa di Cura e con – anche il dott. CP
sia considerato corresponsabile per i danni patiti. Sempre sotto il profilo Controparte_3
dell'an debeatur, gli originari attori chiedono che sia accolta la domanda di primo grado non soltanto come proposta da , ma anche come proposta dal coniuge Controparte_5 CP_6
.
[...]
Peraltro l'appello incidentale dei signori consta anche di doglianze Controparte_8
inerenti al quantum debeatur. In tale contesto, essi si dolgono anche – con riferimento alle spese del primo grado – che sia stata affermata la soccombenza in solido della cura CP_1
e di , in misura della metà (con la compensazione delle spese quanto alla CP
residua metà), anziché l'auspicata soccombenza integrale.
A questo punto, osserva il Collegio come risulti prioritario l'esame delle impugnazioni incidentali, comunque inerenti al rapporto principale risarcitorio.
Vengono quindi in rilievo gli appelli incidentali rispettivamente della e di CP_1
10 , con i quali si dolgono della declaratoria di responsabilità a loro carico, CP
affermata dal G.M. di Avellino.
Sugli appelli incidentali della e di Controparte_1 CP
Nel merito, la sentenza di prime cure ha correttamente aderito alle conclusioni espresse dal collegio dei cc.tt.uu., dottori e . Per_3 Per_4
I consulenti d'ufficio hanno incentrato le loro indagini sull'intervento eseguito in data 4
Ottobre 2010 dal prof. , presso la clinica privata CP CP
Si è trattato di un intervento caratterizzato da marcate imprudenza e negligenza.
Prima di procedere all'intervento, è mancata un'oculata valutazione del rapporto tra rischi e benefìci.
Il dott. non considerò l'elevato rischio di complicanze entero-viscerali, cui CP
poteva andare incontro la paziente con elevata probabilità, e come Controparte_5
effettivamente si è verificato (alla luce della storia clinica della e degli interventi CP
precedenti).
Inoltre, l'intervento è stato eseguito in modo imperito, e cioè con modalità tali da determinare lo scollamento di tenaci aderenze tessutali nella sede retro-uterina e del setto retto-vaginale.
Sono state eseguite manovre imprudenti, foriere della lesione intestinale poi in concreto verificatasi.
Per il primo Giudice – sulla scorta delle inequivoche conclusioni dei cc.tt.uu. – nulla quaestio sulla condotta colposa dell'operatore . CP
Fu errata la scelta di intervenire chirurgicamente, in una situazione in cui era altamente prevedibile la presenza di aderenze, che avrebbero reso complesso e rischioso l'atto operatorio.
Senz'altro sussiste il nesso di causalità tra l'intervento dell'Ottobre 2010, eseguito dal dott.
11 , e le lesioni determinatesi (anche in applicazione del criterio ermeneutico del CP
più probabile che non).
L'intervento fu eseguito senza una corretta ponderazione dei rischi e dei benefìci, e non ricorrendo un'assoluta necessità.
Sulla base di tali elementi, il G.M. di Avellino ha correttamente ricostruito la fattispecie in punto di diritto: i fatti si sono verificati prima dell'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, ed anche il giudizio di primo grado è stato introdotto prima dell'entrata in vigore della riforma del 2017.
Pertanto la responsabilità del dott. e della va sussunta CP Controparte_1
nell'ambito della responsabilità contrattuale, secondo la nota teoria del cd. contatto sociale
(prescindendo anche dal fatto che il dott. fosse dipendente della struttura CP
sanitaria privata).
Gli impugnanti incidentali e non scalfiscono in alcun modo l'iter CP_1 CP
argomentativo, testè descritto, con riferimento all'an debeatur.
Pertanto, i gravami incidentali proposti dalla e da debbono CP_1 CP
essere rigettati.
A questo punto, è d'uopo passare all'esame dell'appello incidentale proposto dai coniugi
. Controparte_8
Sull'appello incidentale proposto dai coniugi ed Controparte_5 CP_6
E' d'uopo esaminare il gravame incidentale dei signori , innanzi tutto Controparte_8
laddove costoro chiedono che sia accolta la domanda attorea, non soltanto come proposta dalla vittima primaria , ma anche come proposta dal coniuge . Controparte_5 CP_6
Ebbene, risultano insuperabili le osservazioni svolte dal G.M. a foll. 22-23 della sentenza di primo grado.
In linea generale non vi è dubbio che il congiunto convivente del “macro-leso” riporti un
12 danno jure proprio a seguito dell'evento lesivo che abbia colpito la vittima primaria.
Astrattamente siamo certamente dinanzi ad un vulnus al rapporto parentale.
Ciò premesso, il G.M. ha correttamente osservato come – al di là della formulazione dell'istanza risarcitoria – parte attrice, in primo grado, non avesse allegato alcunchè, in ordine ai danni asseritamente patiti dal coniuge . CP_6
La medesima carenza di qualsivoglia allegazione si riscontra nell'appello incidentale, di cui alla comparsa di costituzione depositata il Primo Giugno 2023.
Soltanto nel petitum del gravame incidentale si chiede il riconoscimento anche dei danni che avrebbe patito . CP_6
In sede di appello incidentale i coniugi hanno anche chiesto che – in solido Controparte_8
con la e con sia riconosciuto quale CP_1 Parte_2
corresponsabile.
Orbene, ad avviso del Collegio anche su questo punto la sentenza di primo grado è immune da censure. Infatti sul punto il Giudice Monocratico, sulla scorta della CTU medico-legale collegiale, ha rigettato la domanda risarcitoria attorea, come proposta nei confronti di
. Controparte_3
Invero è risultata corretta ed adeguata la condotta del prof. (anch'egli Controparte_3
dipendente della casa di cura al pari di ). CP CP
ha eseguito gli interventi volti alla riparazione della lesione intestinale, Controparte_3
determinata dall'atto operatorio di . CP
In sostanza gli interventi del prof. sono stati risolutivi della complicanza Controparte_3
insorta.
In definitiva, deve essere rigettato l'appello incidentale dei coniugi , come Controparte_8
proposto nei confronti di . Controparte_3
A questo punto – sempre nell'ambito del gravame incidentale degli originari attori – è
d'uopo esaminare i motivi inerenti al quantum debeatur.
13 La paziente ha riportato i seguenti postumi permanenti: cicatrice Controparte_5
chirurgica xifo-pubica; doppia resezione di cm. 10 + 40 di retto-sigma; disturbi intestinali continui.
I cc.tt.uu. hanno indicato, per quel che concerne il danno biologico permanente, una percentuale collocata in un range compreso tra il 18 ed il 20 %.
Su tali basi, il G.M. ha correttamente applicato la percentuale del 18 %.
Sempre sulla scorta della CTU medico-legale, l'Inabilità Temporanea Totale è stata determinata in gg. 30.
Invece l'Inabilità Temporanea Parziale è stata quantificata in gg. 60, di cui i primi 30 giorni al
75 %, e gli ulteriori 30 giorni al 50 %.
Il G.M., nella sentenza di prime cure, ha applicato le tabelle milanesi del 2021, vale a dire le tabelle ratione temporis vigenti.
In base alle suddette tabelle, al 18 % di danno biologico permanente patito da persona avente 36 anni di età al momento del fatto, corrisponde l'importo di euro 61.126,00 – sommatoria della componente di euro 45.617,00, inerente al danno dinamico-relazionale, e della componente di euro 15.509,00, inerente al danno da sofferenza soggettiva interiore, vale a dire il danno morale.
Con riferimento all'Inabilità Temporanea è stata applicata (sempre in conformità alle tabelle del 2021) l'indennità giornaliera di euro 99,00 (sommatoria della componente di euro 72,00, inerente al danno dinamico-relazionale, e della componente di euro 27,00, inerente al danno morale).
Quindi il G.M. ha quantificato i seguenti importi:
ITT euro 2.970,00;
ITP al 75 % euro 2.227,50;
ITP al 50 % euro 1.485,00.
La sommatoria del danno biologico permanente e dell'Inabilità Temporanea è pari ad euro
14 67.808,50.
A questo punto il G.M. è addivenuto alla cifra di euro 70.000,00, avendo riconosciuto un aumento per la personalizzazione (da euro 67.808,50 ad euro 70.000,00).
Altresì, sono stati liquidati ulteriori euro 20.000,00 a titolo di danno morale (giungendosi in tal modo all'importo complessivo di euro 90.000,00).
Non vi è dubbio che tale ulteriore aumento sia stato particolarmente favorevole per la danneggiata, considerato che (come già osservato) il danno morale era già ricompreso nel succitato importo di euro 61.126,00.
Tuttavia, trattasi di statuizione che non è stata specificamente impugnata né da CP
né dalla .
[...] CP_1
Dopodichè, il G.M. ha anche riconosciuto le spese mediche documentate, nella misura di euro 7.705,67.
Gli attori avevano anche invocato l'importo di euro 94.500,00, a titolo di spese future per alimenti speciali (alimenti necessari per fronteggiare i continui disturbi intestinali).
Stante il carattere indimostrato dell'elevatissimo importo testè citato, il Tribunale, in via equitativa, per tale voce ha liquidato la somma di euro 10.000,00.
Si è addivenuti in tal modo alla cifra di euro 107.705,67; dopodichè, a mezzo della rivalutazione fino alla data di pubblicazione della sentenza, ecco che si è liquidato l'importo di euro 117.782,89, oltre interessi legali, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
Invece il G.M. non ha riconosciuto alcunchè (per mancanza di prova), in ordine al danno per violazione del diritto all'autodeterminazione.
Del resto, non vi è stata specifica impugnazione sul punto.
In definitiva, sotto il profilo del quantum debeatur, risulta equo e congruo l'importo di euro
117.782,19, liquidato dal primo Giudice.
L'appello incidentale dei coniugi consta anche della doglianza per la Controparte_8
parziale compensazione delle spese – quanto al rapporto processuale tra essi CP
15 da un lato e, dall'altro, i corresponsabili e . CP_6 CP CP_1
Il primo Giudice ha correttamente argomentato sulle ragioni che hanno indotto alla parziale compensazione in misura della metà. Invero nelle conclusioni finali i coniugi Pt_3
avevano chiesto, a titolo di risarcimento danni, un importo ben più elevato,
[...]
superiore agli euro 600.000,00.
Dunque, l'appello incidentale in oggetto non può trovare accoglimento neanche con riferimento al subordinato motivo, inerente al governo delle spese.
In definitiva si impone l'integrale rigetto dell'appello incidentale, proposto dai coniugi
. Controparte_8
Fin da ora, con tutta evidenza, si dispone la compensazione delle spese del presente grado
(per reciproca soccombenza) tra, da un lato, i coniugi e, dall'altro, Controparte_8 CP
e .
[...] CP_1
A questo punto, si impone l'esame dell'istanza subordinata, contenuta nell'appello incidentale della . CP_1
Appunto la struttura sanitaria privata – per la denegata ipotesi di conferma della sua responsabilità – chiede l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti di P_
(domanda di manleva invece rigettata dal G.M. di Avellino).
[...]
Sull'istanza subordinata, di cui all'appello incidentale della (inerente alla CP_1
domanda di manleva nei confronti di P_
Correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva, avanzata dalla CP_1
nei confronti di P_
Il sinistro è avvenuto in vigenza della polizza, ma è stato denunciato soltanto dopo la scadenza del contratto, vale a dire dopo che la compagnia aveva già esercitato il recesso.
Il sinistro è stato denunciato dopo che era cessata l'operatività della polizza, ma per un evento verificatosi prima.
16 Nel caso di specie l'assicurata non può invocare l'operatività della polizza, e CP_1
tanto considerato che il contratto è caratterizzato da una clausola claims made, pienamente valida ed efficace.
La struttura sanitaria privata nulla ha dedotto o specificato, per poter affermare l'invalidità della clausola claims made.
Correttamente la terza chiamata ha eccepito la non operatività della polizza, nella P_
comparsa di costituzione in primo grado depositata il 26 Gennaio 2017.
La compagnia ha operato il recesso l'11 Febbraio 2013, ed invece la ha CP_1
denunciato il sinistro soltanto in data successiva.
Nel suo gravame incidentale la adduce un unico fondamentale argomento: vale CP_1
a dire, il Tribunale avrebbe dovuto ex officio rilevare la nullità della clausola.
Invece, nel caso di specie la clausola in oggetto non presenta profili di invalidità.
La clausola claims made è contenuta nell'art. 23 allegato A delle condizioni generali di contratto:…l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato, e da questi denunciate all'assicuratore nel corso del periodo di assicurazione…
Si ribadisce come la clausola claims made ricorra quando la garanzia copre i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata del contratto.
Ormai (anche sulla scorta dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
9140/16) non può revocarsi in dubbio la validità di un contratto di assicurazione per responsabilità civile, che si caratterizza per il fatto che la copertura sia condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza.
Trattasi di un modello diverso da quello delineato dall'art. 1917 cc., nel quale la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, poste in essere nel periodo di durata del contratto.
Di conseguenza deve ormai ritenersi infondata la tesi, secondo la quale la clausola in oggetto sarebbe nulla, per un asserito contrasto con le regole di comportamento, da osservarsi nel
17 corso della formazione del contratto e nello svolgimento del rapporto obbligatorio.
Altresì si è ormai acquisita la conclusione, per cui la clausola claims made non ha natura vessatoria, in quanto delimita non già la responsabilità, bensì l'oggetto del contratto. Infatti, la suddetta clausola è da ritenersi limitativa dell'oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto ed i limiti stessi della garanzia assicurativa, atteso che la stessa specifica il rischio garantito, allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti.
La Suprema Corte ha proceduto ad una ricostruzione analitica della fattispecie, nella pronuncia n. 8117/20, pubblicata il 23 Aprile 2020.
Nel corpo del tipo assicurazione contro i danni, si inquadra il sottotipo assicurazione della responsabilità civile, caratterizzato dalla circostanza per cui il sinistro è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante, ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta.
In tale contesto, opera il modello codicistico del cosiddetto act committed (insorgenza del danno), sancito dall'art. 1917 co.1 cc., in base al quale la copertura opera per tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria.
Tuttavia, l'art. 1917 co.1 non è menzionato dall'art. 1932 cc. tra le disposizioni inderogabili;
di conseguenza, il modello codicistico ex art. 1917 non è intangibile.
Ecco che, in tal modo, si delinea il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made. Esso si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza.
La giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nell'escludere che la clausola possa qualificarsi come limitativa della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 cc., o come non meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 secondo comma cc. (Cass., Sez. Un., n. 22437/18).
Il modello di assicurazione con clausole “claims made” non incide sulla funzione assicurativa e, dunque, sulla causa astratta del contratto, che rimane volto ad indennizzare il rischio
18 dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato.
Del resto siffatto modello ha trovato espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento alla Legge n. 24 del 2017 ed al D.L. n. 138/11, come novellato nel 2017).
Il meccanismo è legato non già al tempo del verificarsi del fatto, bensì al tempo della denuncia del sinistro, estendendo l'operatività della garanzia anche ad eventi anteriori alla conclusione del contratto.
Il Giudice è chiamato a valutare l'idoneità del regolamento contrattuale a realizzare la funzione pratica di assicurazione adeguata allo scopo.
Nel caso di specie le condizioni contrattuali accettate dalla struttura sanitaria assicurata consentono di ritenere assolta la funzione pratica perseguita dalle parti.
Quindi, la clausola claims made inserita nella polizza Unipolsai va dichiarata valida ed efficace.
In definitiva, l'appello incidentale della va integralmente rigettato, anche con CP_1
riferimento all'istanza subordinata, con la quale si chiedeva l'accoglimento della domanda di manleva, nei confronti di . P_
Resta da esaminare l'appello principale di , nei confronti di E_
. CP
Sull'appello principale di E_
Il Tribunale ha accolto la domanda di manleva, e quindi ha condannato E_
a tenere indenne da ogni conseguenza negativa, derivante dalla
[...] CP
domanda risarcitoria di . Controparte_5
incentra la sua prospettazione sull'art. 16 delle condizioni generali di E_
assicurazione, riportate nella polizza tra essa ed il dott. E_ CP
.
[...]
A giudizio della compagnia, il G.M. ha trascurato le disposizioni di cui all'art. 16, laddove è
19 previsto che l'assicurazione valga per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità in via solidale.
Altresì, sempre ai sensi dell'art. 16, qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o “intra moenia allargata” all'interno di una struttura sanitaria tenuta egualmente in responsabilità, ecco che la garanzia di si E_
intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente, oppure, in mancanza di copertura della struttura sanitaria, per la sola ipotesi di sua insolvenza.
Dunque, per il a trascurato come la fosse E_ Pt_4 Controparte_1
assicurata con e come la polizza coprisse anche la responsabilità P_ P_
personale dei dipendenti della struttura privata (tra cui ). CP
Ed infatti , nel suo atto di impugnazione principale, censura la E_
sentenza di primo grado, laddove ha rigettato la domanda di manleva della nei CP_1
confronti di P_
Trattasi di considerazioni non condivisibili;
questo Collegio non può che ribadire le argomentazioni già svolte, laddove si è rigettato l'appello incidentale della , con CP_1
la conseguente conferma della statuizione di rigetto della domanda di manleva, proposta dalla nei confronti di per la non operatività della polizza el CP_1 P_ P_
caso di specie).
Tuttavia, alla luce dell'art. 16, ecco che si impone l'accoglimento dell'istanza subordinata avanzata con l'appello principale;
in altri termini, va dichiarato che la garanzia di
è valida ed efficace, per la sola quota di responsabilità diretta E_
dell'assicurato . CP
E' stata riconosciuta la corresponsabilità in solido della Casa di Cura e di;
nulla CP
quaestio sul fatto che risponda direttamente solo per il 50 % (e non per CP
l'intero come era stato deciso dal Tribunale).
Dunque si addiviene al parziale accoglimento dell'appello principale, ed all'accoglimento soltanto parziale della domanda di manleva, proposta da nei confronti di CP
20 . E_
Vale a dire, va dichiarato che è obbligata a manlevare E_ CP
– per ogni conseguenza negativa derivante dalla domanda risarcitoria di – Controparte_5
nella sola misura del 50 % (corrispondente alla quota di responsabilità diretta dell'assicurato).
Peraltro, già nell'ordinanza di questa Corte del 4 Luglio 2023 si era provveduto al parziale accoglimento dell'istanza di sospensiva di (nella specie, si era sospesa E_
l'efficacia esecutiva del capo 5 della sentenza di prime cure, limitatamente al 50 % delle somme, al cui pagamento è stato condannato ). CP
Osserva il Collegio come abbia allegato alla memoria di replica una sentenza CP
del Tribunale di Avellino del 2024, tra le medesime parti ( ed CP E_
), in cui si è affermata l'operatività della polizza assicurativa.
[...]
Tuttavia, è significativo come, nell'allegata pronuncia, non si sia esaminata la questione se la copertura debba essere integrale, o se invece debba riguardare la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato (questione che invece è centrale nel thema decidendum del presente processo).
Per il resto, come già sopra indicato, i tre appelli incidentali (rispettivamente proposti dalla da e dai coniugi ) debbono essere CP_1 CP Controparte_8
integralmente rigettati.
In definitiva, si assiste alla quasi integrale conferma della sentenza di prime cure, con l'unica parziale modifica, dovuta al parziale accoglimento dell'appello principale di E_
(per cui la manleva di quest'ultima in favore del dott. non risulta
[...] CP
più integrale, bensì limitata alla quota del 50 % di responsabilità diretta).
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese.
Sul regime delle spese
21 Come già accennato, con riferimento al rapporto processuale tra, da un lato, gli originari attori e, dall'altro, i condebitori e , si Controparte_8 Controparte_1 CP
impone l'integrale compensazione delle spese del presente grado, per reciproca soccombenza.
A questo punto, si deve statuire sulle spese del presente grado, tra gli originari attori e
(appunto, i coniugi avevano spiegato appello Controparte_3 Controparte_8
incidentale nei confronti di , con il quale si era chiesto che anche Controparte_3
quest'ultimo fosse ritenuto corresponsabile, in solido con la e con CP_1 CP_1 CP
).
[...]
Ebbene le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli appellanti incidentali, in solido tra di loro.
Debbono trovare applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per questo rapporto processuale, il valore della causa è pari ad euro 117.782,89 (trattasi del quantum risarcibile confermato nel presente grado, e definitivamente liquidato a carico dei corresponsabili ). Controparte_7
Quindi, si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00.
Il compenso professionale è pari alla sommatoria dei compensi per tutte le fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria). Dunque, si tiene conto anche della fase istruttoria, considerato che nel presente grado si è svolta anche attività istruttoria, come esemplificato dall'ordinanza della Corte del 4 Luglio 2023 (allorquando, tra le altre cose, si è delibata l'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante principale ). E_
Nell'ambito dello scaglione di riferimento, ci si attesta sui valori minimi, dato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Pertanto, in favore di , si liquida l'importo di euro 7.160,00. Controparte_3
22 Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Odilia D'Amelio,
Difensore di . Controparte_3
A questo punto, si deve statuire sulle spese del presente grado, tra la Controparte_1
ed (appunto la struttura sanitaria privata, a mezzo dello spiegato appello P_
incidentale, aveva chiesto, in riforma della sentenza di prime cure, che fosse accolta la sua domanda di manleva assicurativa nei confronti di . P_
Dunque le spese del grado seguono la soccombenza della Controparte_1
Anche in questo caso il valore della causa è pari ad euro 117.782,89. Appunto, trattasi dell'importo, al cui pagamento la struttura sanitaria assicurata e danneggiante è definitivamente tenuta, a titolo di risarcimento danni, in favore della danneggiata CP
, ed in solido con il condebitore .
[...] CP
E' d'uopo contenere i compensi nei valori minimi, nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, trattandosi di prestazione professionale di non particolare complessità.
Dunque, in favore di si liquida l'importo di euro 7.160,00. P_
A questo punto, resta da statuire sulle spese del doppio grado, tra e E_
. CP
Sulle spese del doppio grado, tra e E_ CP
Senza dubbio, tra queste due parti, è d'uopo provvedere sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado, in virtù del c.d. “effetto espansivo interno” (a seguito del parziale accoglimento dell'appello di ). E_
Ebbene, si assiste alla soccombenza di prevalente ma non integrale;
E_
infatti, in via definitiva la domanda di manleva di trova accoglimento soltanto CP
per la quota del 50 % (e non in via integrale, come era stato deciso dal Tribunale).
Dunque le spese del doppio grado vengono poste a carico di in misura E_
23 della metà; al contempo, quanto alla residua metà si provvede alla compensazione delle spese medesime.
Il valore della causa va parametrato sull'importo di euro 58.891,44; infatti, trattasi della metà del quantum risarcibile di euro 117.782,89 (appunto, si ribadisce come l'obbligo di manleva sia limitato alla quota del 50 %).
Pertanto, si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00.
Debbono trovare applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Con riferimento ai compensi professionali inerenti ad entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo (a monte della riduzione nella misura della metà, appunto dovuta alla compensazione per la metà) attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (anche considerato che il valore di euro 58.891,44 è orientato verso i minimi di scaglione).
Quindi, a titolo di compensi professionali, ed al netto della riduzione per la metà, si liquidano
(in favore di , ed a carico di ) i seguenti importi: CP E_
euro 3.526,00 per il primo grado;
euro 3.580,00 per il presente grado.
Anche in questo caso, per quel che concerne il presente grado, si è tenuto conto non soltanto dei compensi inerenti alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche del compenso inerente alla fase istruttoria.
Con riferimento agli esborsi per il presente grado, ad avviso del Collegio non si può liquidare a l'importo di cui al versato contributo unificato (neanche parzialmente). CP
Infatti, trattasi di contributo unificato pedissequo all'appello incidentale, spiegato da nei confronti dell'originaria attrice (e non già nei confronti CP Controparte_5
di ). E_
24 Deve essere concesso (per entrambi i gradi) il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Ivan Scafuro, Difensore di . CP
Con riferimento alle spese della CTU medico-legale di primo grado, è d'uopo che esse gravino in via definitiva su e sulla (nella misura del 50 % CP Controparte_1
per ciascuno).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte degli appellanti incidentali ( ; coniugi Controparte_1 CP [...]
), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Controparte_9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di (appello E_ CP
notificato anche a: ; ; Controparte_1 Controparte_3 P_ CP
ed ), nonché pronunciando sui tre gravami incidentali, rispettivamente
[...] CP_6
proposti da da e dai coniugi Controparte_1 CP Controparte_5
ed , tutti avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 71/23, pubblicata il 20 CP_6
Gennaio 2023, così provvede:
A) Accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da E_
; per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ed in parziale
[...]
accoglimento della domanda di manleva proposta da , dichiara che CP
è obbligata a manlevare – per ogni conseguenza E_ CP
negativa derivante dalla domanda risarcitoria di – nella sola misura del 50 Controparte_5
% (corrispondente alla quota di responsabilità diretta dell'assicurato ); CP
B) Rigetta gli appelli incidentali, rispettivamente proposti dalla Controparte_1
da ; dai coniugi ed;
CP Controparte_5 CP_6
C) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra, da un lato, i coniugi ed e, dall'altro, ; Controparte_5 CP_6 Controparte_10
D) Condanna in solido ed al pagamento delle spese del Controparte_5 CP_6
25 presente grado in favore di che liquida in euro 7.160,00 Controparte_3
(settemilacentosessanta/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Odilia D'Amelio;
E) Condanna la al pagamento delle spese del presente grado in Controparte_1
favore di , che liquida in euro 7.160,00 (settemilacentosessanta/00) per P_
compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
F) Condanna al pagamento della metà delle spese del doppio E_
grado di giudizio in favore di – metà che liquida, quanto al primo grado, in CP
euro 3.526,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 3.580,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione, per entrambi i gradi, in favore dell'avv. Ivan Scafuro;
dichiara compensate le spese del doppio grado tra le medesime parti, in ragione della residua metà;
G) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte degli appellanti incidentali:
[...]
; coniugi ed ), Controparte_1 CP Controparte_5 CP_6 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 Febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
26