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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/11/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 381/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 381/2025 R.G., promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA DI VILLA SACCHETTI, 9 - 00197 ROMA, presso lo studio degli avv.ti
RO IT e , che la rappresentano e Parte_2 difendono come da delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA FOPPA, 58 - 20144
MILANO, presso lo studio dell'avv. SOLDANO VERONICA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
pagina 1 di 21 “Voglia l'Ill.ma Corte adìta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata ordinanza del Tribunale Civile di
Varese n. 313/2025 R.G. n. 2385/2023, nei limiti di cui in motivazione:
I. Accertare e dichiarare:
(i) il diritto dell'Avv. agli interessi al tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 a Parte_1
decorrere dalla data della parcella (12.10.2015);
(ii) ovvero, in subordine, il diritto dell'appellante agli interessi al tasso di mora a decorrere dalla domanda (21.5.2021) e agli interessi al tasso legale per il periodo precedente dalla data della parcella (12.10.2015).
II. Accertare e dichiarare che il compenso spettante all'Avv. per le ciascuna delle Parte_1
attività di cui alle voci (13bis), (14) e (17) ammonta ad Euro 4.500,00, oltre IVA e CAP, al netto della ritenuta d'acconto;
III. Accertare e dichiarare che il valore di ciascuna delle operazioni sub voci da (8) a (13) e sub voce (18) è pari ad Euro 41.406,204 e per l'effetto accertare e dichiarare che il compenso spettante all'Avv. per le ciascuna delle attività di cui alle voci da (8) a (13) e di cui Parte_1
alla voce (18) ammonta ad Euro 8.100, oltre IVA e CAP, al netto della ritenuta d'acconto, ovvero alla maggior somma che dovesse risultare dall'applicazione dell'art. 11.9 del D.M. n.
140/2022 dedicato alle controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00;
IV. Condannare al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
di tutte le somme di cui ai precedenti punti I, II e III. Parte_1
V. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi e senza operare alcuna compensazione”.
Per Controparte_1
“Voglia codesta Corte d'appello, contrariis reiectis,
nel merito, rigettare le domande formulate dall'appellante e, per l'effetto, confermare
l'Ordinanza appellata per i motivi esposti in atti;
con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale, emessa dal Parte_1
Tribunale di Tivoli, riassumeva il giudizio, introdotto con ricorso ex art. 702bis cpc, avanti il pagina 2 di 21 Tribunale di Varese, chiedendo la condanna di al Controparte_1
pagamento del corrispettivo, per attività stragiudiziale asseritamente prestata in favore della stessa, quantificato in € 180.550,22, o nell'importo ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge e oltre interessi al tasso legale, dalla data del preavviso di parcella, ed al tasso di cui al D.L.
132/2014, dalla domanda al saldo.
A sostegno della domanda deduceva:
⎯ di aver ricevuto un incarico, per assistenza legale dalla società CTS Cobra Telematics S.A., ora (d'ora in avanti: “VAT”); Controparte_1
⎯ che l'attività effettuata riguardava la valutazione di complesse e delicate questioni societarie;
l'assistenza alle “due diligence”, relative alla acquisizione di VAT da parte di una società terza;
la redazione di contratti di rilevanza strategica per la società, anche in ordine al rafforzamento della relativa struttura patrimoniale e finanziario;
⎯ terminata l'attività, in data 12.10.2015, di avere inviato a VAT un preavviso di parcella (v. doc. 19 fasc. I grado , contenente la descrizione dettagliata delle varie attività, per la Parte_1 somma complessiva di € 221.918,47 (€ 180.550,20, oltre oneri e accessori di legge), al netto della ritenuta d'acconto; esso sarebbe un importo inferiore rispetto al compenso tabellare previsto per l'attività svolta;
⎯ che VAT rifiutava di pagare.
Costituitasi in giudizio, VAT ha chiesto il rigetto delle domande di contestando: Parte_1
l'inadempimento del medesimo, per non avere asseritamente assolto agli obblighi informativi, di cui all'art. 13, c. 5, l. 247/2012, anche con riguardo ai costi ed agli oneri che la società avrebbe dovuto sostenere per la sua attività; la pretesa applicazione dei parametri forensi, introdotti dal D.M. 55/2014, in luogo del previgente D.M. 140/2012; l'effettiva esistenza ed entità delle attività asseritamente svolte, nonché la relativa quantificazione, e la richiesta di interessi avanzata.
Il primo giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., a cui aderiva solo parte resistente;
pertanto, ritenuto di non disporre il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione, con ordinanza comunicata il 14.1.2025, condannava VAT al pagamento, in favore di dell'importo di “€ 75.208,35, oltre interessi al tasso Parte_1
pagina 3 di 21 legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo”, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00, per compensi, ed € 406,50 per spese vive, oltre oneri ed accessori di legge.
Il Tribunale accertava lo svolgimento, da parte di di gran parte delle attività elencate Parte_1 nel preavviso di parcella, liquidando il relativo compenso in euro 75.208,35, come segue:
⎯ € 45.273,04, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore affare documentato €
41.406.204,00), trattandosi di attività conclusa nel luglio 2014 (e cioè dopo l'entrata in vigore del D.M. 55/2014, in data 3.4.2014), per le voci n.
1-5 del preavviso (documenti contrattuali relativi all'operazione conclusa tra CTS, ora VAT, e il v. doc. 1 – 5 fasc. I Controparte_2 grado;
Parte_1
⎯ € 12.192,87, secondo i parametri del D.M. 55/2014 (valore affare documentato €
1.908.000,00), trattandosi di attività conclusa nel maggio 2014, per la voce n. 6 del preavviso
(Accordo CTS, ora VAT, – Quixa, v. doc. 6 – 6 quinquies fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 3.099,52, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore affare indicato da ricorrente tra € 52.001 ed € 260.000), trattandosi di attività conclusa nel 2013, per la voce n. 7 del preavviso (documenti contrattuali relativi all'operazione conclusa tra CTS, ora VAT, e , v. CP_3 doc. 7 – 7 quinquies fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore indeterminabile), trattandosi di attività conclusa nel 2013, per le voci nn. 8 - 13 del preavviso (v. doc. 8 – 13 fasc.
I grado . In ordine alle voci da 8 a 13, il Tribunale ha accertato lo svolgimento, in Parte_1
favore di VAT, soltanto delle seguenti attività: valutazione e revisione del regolamento del
CDA “board regulations”, predisposizione delle deleghe ai consiglieri e Persona_1
, valutazione e contributo nella predisposizione della “cover letter for merger Persona_2 consent” (doc. 8 e 8 bis, 9, 13 fasc. I grado . Il Tribunale riteneva le ulteriori Parte_1
prestazioni, indicate in tali voci (10, 11 e 12), non riferibili a VAT. Inoltre, il Tribunale considerava l'attività di valore indeterminabile, non condividendo la quantificazione del valore dell'affare, effettuata dal ricorrente, con riferimento al valore della società, in assenza delle relative prove documentali;
pagina 4 di 21 ⎯ € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore indeterminabile), trattandosi di attività conclusa nel marzo 2014, per la voce n. 13 bis del preavviso (Contratto
CTS – SE (in lingua spagnola), v. doc. 13 bis e ter fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore indeterminabile), trattandosi di attività conclusa nel marzo 2014, per la voce n. 14 del preavviso (contratto
LE TA S.p.a – CTS, v. doc. 14 e 14 bis fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 3.099,52, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore affare € 61.000), trattandosi di attività conclusa nel marzo 2014, per la voce n. 15 del preavviso (Contratto CTS
AppForGood del 12.3.2014, v. doc. 15-15 ter fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore affare indicato da ricorrente tra € 5.201 ed € 26.000), trattandosi di attività conclusa nel 2013, per la voce n. 16 del preavviso (Contratto CTS – XTO del 20.11.2013, v. doc. 16 fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore indeterminabile), trattandosi di attività conclusa nel 2013, per la voce n. 17 del preavviso (Contratto CTS –
CH, v. doc. 17 – 17 ter fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore indeterminabile), trattandosi di attività conclusa nel 2013, per la voce n. 18 del preavviso (Due diligence TT
Collin, v. doc. 18 – 18 ter fasc. I grado . Parte_1
Sull'importo liquidato per compensi, di € 75.208,35, riconosceva gli interessi “al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo” (v. pp. 10 e 11 ordinanza impugnata). Riteneva, invece, di non poter riconoscere la rivalutazione monetaria sul suddetto importo, trattandosi di debito di valuta e non di valore, né la spettanza degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del preavviso di parcella (12.10.2015), come richiesti dal ricorrente. Su quest'ultimo punto, evidenziava che “la liquidazione degli interessi di mora deve essere nel caso di specie disposta con decorrenza dalla sola domanda giudiziale trattandosi di un credito, quello azionato dal ricorrente, non solo illiquido nel suo originario ammontare in assenza di una specifica pattuizione contrattuale, ma altresì nella sostanza non arbitrariamente contestato nel quantum invero ab origine solo unilateralmente determinato nella citata nota proforma (doc. 19) in misura inferiore all'odierna liquidazione giudiziale” (v.
p. 11 ordinanza impugnata). pagina 5 di 21 Avverso la predetta ordinanza ha interposto appello l'avv. articolato in Parte_1
tre motivi, chiedendone la riforma. Si è costituita VAT, domandando il rigetto dell'appello, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Alla prima udienza del 20.5.2025, il Consigliere istruttore rinviava ex artt. 127 ter e 352 c.p.c. all'udienza dell'11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio. Le parti depositavano le note scritte;
la causa veniva decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento degli interessi, al tasso previsto dal D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, dalla data della proposizione della domanda giudiziale, limitandosi a riconoscere gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c., dalla domanda sino al saldo.
In particolare, parte appellante fa riferimento all'art. 17 del D.L. 132/2014, che ha aggiunto all'art. 1284 c.c. il quarto comma, ai sensi del quale: “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, ovverosia il d.lgs. 231/2002.
In secondo luogo, l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la spettanza degli interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, a decorrere dalla data dell'invio del preavviso di parcella (12.10.2015), anziché dalla successiva data della proposizione della domanda giudiziale (21.5.2021).
Pertanto, in riforma dell'ordinanza impugnata, chiede di accertare e dichiarare: “il diritto dell'Avv. agli interessi al tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 a decorrere dalla Parte_1
data della parcella (12.10.2015); (ii) ovvero, in subordine, il diritto dell'appellante agli interessi al tasso di mora a decorrere dalla domanda (21.5.2021) e agli interessi al tasso legale per il periodo precedente dalla data della parcella (12.10.2015)” (v. p. 1 note di precisazione delle conclusioni dell' appellante del 9.9.2025).
pagina 6 di 21 L' appellata allega, preliminarmente, che il richiesto riconoscimento degli interessi al tasso di mora di cui al d.lgs. 231/2002, dalla data del preavviso di parcella, sarebbe una domanda nuova e, come tale, inammissibile in appello. Nel merito, contesta le deduzioni avversarie, rilevando come il Tribunale abbia chiaramente preso posizione, in merito alle richieste di interessi avanzate da riconoscendo gli interessi di mora dalla domanda giudiziale e non dalla Parte_1
data del preavviso di parcella.
Si rileva come gli interessi richiesti da sono i c.d. interessi legali di mora ex art. 1224 Parte_1
c.c., ai sensi del quale: “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”.
Per essi, la normativa in vigore prevede due tassi ex lege, a seguito della modifica, introdotta dal D.L. 132/2014 all'art. 1284 c.c., rubricato “saggio degli interessi”:
• Comma 1: “il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo”;
• Comma 4 (introdotto dall'art. 17 del D.L. 132/2014) :“se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, ossia quello previsto dal D.lgs. n. 231/2002.
In sintesi, il tasso degli interessi legali di mora è, di regola, quello del comma 1, ma dalla domanda giudiziale, ed in assenza di pattuizioni delle parti sulla relativa misura, si applica il comma 4; il saggio è disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002 e viene stabilito dal M.E.F. semestralmente, con l'aggiunta al tasso di riferimento di otto punti percentuali, come previsto pagina 7 di 21 dall'art. 2, lett. e) del medesimo decreto. Allo stato, il primo saggio è pari al 2%, mentre il secondo al 10,15% (2,15% e 8%).
Ciò premesso, deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda principale, formulata dall'appellante, di riconoscimento degli interessi al “tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 a decorrere dalla data della parcella (12.10.2015)”.
Trattasi di una domanda nuova, e quindi inammissibile in appello ex art. 345 c.c., dato che in primo grado chiedeva, invece, il riconoscimento degli “interessi al tasso legale a Parte_1
decorrere dalla data del preavviso di parcella e al tasso previsto al D.L. m. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 a decorrere dalla domanda sino al soddisfo” (v. p. 26 ricorso in primo grado).
L'art. 345 co. 1 c.p.c. stabilisce che “nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa”. Come di recente precisato dalla
Suprema Corte, “costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell' articolo 345 del c.p.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi , fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine situazione questa che si verifica anche quando i fatti posti a fondamento del diritto originariamente azionato erano già stati esposti nell'atto di citazione, ma al mero scopo di descrivere e inquadrare altre circostanze, per poi riproporli in appello per la prima volta con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione”
(Cass. Civ., sez. II, n. 18827/2025).
È, dunque, evidente come la richiesta degli interessi al tasso di cui D.Lgs. 231/2002, molto più elevato (pari al 10,15%) di quello stabilito dall'art. 1284, co. 1, c.c. (pari al 2%), introduca un petitum diverso e più ampio rispetto alle domande formulate in primo grado dall'odierno appellante.
pagina 8 di 21 Pertanto, nel presente grado può essere esaminata unicamente la domanda subordinata di accertamento del diritto dell'appellante “agli interessi al tasso di mora a decorrere dalla domanda (21.5.2021) e agli interessi al tasso legale per il periodo precedente dalla data della parcella (12.10.2015)”, già proposta in primo grado.
Tale domanda deve essere esaminata partendo dall'accertamento della spettanza degli
“interessi al tasso legale” per il periodo “dalla data della parcella (12.10.2015) alla domanda giudiziale”: chiede che gli siano riconosciuti gli interessi di mora ex art. 1224, co.1, Parte_1
c.c. al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data dell'invio del preavviso di parcella
(12.10.2015) sino alla domanda giudiziale (21.5.2021).
Tale domanda veniva rigettata in primo grado, con la seguente motivazione:
“Neppure possono dirsi spettanti gli interessi al tasso legale come richiesti dal ricorrente con decorrenza dalla data del preavviso di parcella posto che, come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
34944 del 17/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21000 del 12/10/2011). Sebbene la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito - non essendo stato riprodotto, nella sua assolutezza, nel nostro ordinamento il principio, tipico del diritto romano, secondo il quale
"in illiquidis non fit mora" -, è pur sempre necessario, affinché sia configurarle colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza del suo ammontare: ne consegue che, quando la determinazione dell'esatto valore di un'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, in termini di controllo della quantificazione unilateralmente effettuata dal creditore, la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con
l'atto cioè che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice (cfr Cass.
4561/1993). 14/c - Posti tali principi generali, va allora affermato che nel caso di un giudizio avente ad oggetto la determinazione del credito per prestazioni professionali, nell'ambito del quale al giudice, in presenza di una contestazione non meramente pretestuosa del cliente, si chiede di determinare non solo se la pretesa del difensore si sia mantenuta entro i limiti della tariffa ma anche se la medesima sia "congrua", appare confermata l'essenzialità (in termini di delimitazione del quantum debeatur) di tale liquidazione giudiziale, essendo demandato al giudice di valutare la rilevanza della materia controversa al fine di determinare lo "scaglione" pagina 9 di 21 tariffario applicabile e, nell'ambito di un minimo ed un massimo, dare rilevanza - con provvedimento discrezionale (eppertanto insindacabile se sorretto da corretta e congrua motivazione) - ad elementi non obiettivamente ponderabili al momento della spedizione della parcella, quali l'importanza dei risultati conseguiti, il pregio dell'opera professionale e le difficoltà incontrate nell'espletamento dell'incarico (Cfr. Cass Sez. 2, Sentenza n. 20806 del
2011 in motivazione)” (v. p. 10 ordinanza impugnata).
Questa Corte osserva che, in relazione al diritto agli interessi legali di mora, per i crediti del professionista legale, negli anni si sono sviluppati diversi orientamenti:
I. secondo il primo, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione dei compensi operata con ordinanza dal giudice (nel procedimento speciale ex art. 14 d.lgs. n.
150/2011), con decorrenza degli interessi dall'emissione di quest'ultima;
II. successivamente, la Suprema Corte evidenziava che, sebbene non sia stato recepito nel nostro ordinamento il principio tipico del diritto romando “in illiquidis non fit mora”, è pur sempre necessario, affinché sia configurabile il colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza del suo ammontare;
di conseguenza, quando la determinazione dell'esatto valore di un'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, la costituzione in mora ha effetti, di regola, solo con la domanda giudiziale, ossia l'atto che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice. Pertanto, quando nel giudizio, avente ad oggetto la determinazione del credito per prestazioni professionali, al giudice, in presenza di una contestazione non meramente pretestuosa del cliente, si chiede di determinare non soltanto se la pretesa del difensore si sia mantenuta entro i limiti tariffari, ma anche se la medesima sia "congrua", la liquidazione giudiziale risulta essenziale;
ciò in quanto al giudice viene demandato di valutare la rilevanza della materia controversa al fine di determinare lo "scaglione" tariffario applicabile e, nell'ambito di un minimo ed un massimo, dare rilevanza, con provvedimento discrezionale, ad elementi non obiettivamente ponderabili al momento della spedizione della parcella, come l'importanza dei risultati conseguiti, il pregio dell'opera prestata e le difficoltà incontrate nell'espletamento dell'incarico (Cfr. Cass. Civ., n. 20806/2011). Questo è l'orientamento seguito dal Tribunale nel riconoscere a gli interessi legali di mora, con decorrenza dalla sola domanda Parte_1
giudiziale, e non anche dalla data del preavviso di parcella;
pagina 10 di 21 III. secondo ulteriore orientamento, l'invio della notula, contenente la richiesta di pagamento dei compensi, integra tutti gli estremi dell'atto di costituzione in mora, idoneo a dispiegare effetti ai fini della decorrenza degli interessi, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico "in illiquidis non fit mora", senza che assuma rilievo l'eventuale contestazione del credito da parte del cliente (Cass. Civ. n. 11736/1998);
IV. in una recente pronuncia (Cass. Civ., sez. II, n. 24973/2022), la Suprema Corte ha rilevato che, proprio in ragione della mancata riproposizione nel nostro ordinamento del principio “in illiquidis non fit mora”, il contrasto giurisprudenziale “debba essere risolto a favore della soluzione che ritiene che anche per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato gli interessi debbano essere fatti decorrere dalla messa in mora, e ciò anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui al
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14”. Ha poi precisato che la mora del debitore sussiste quando la mancata o ritardata liquidazione consegua alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore, come ad esempio nel caso in cui la contestazione giudiziale del credito sia radicale, ovvero riguardi elementi essenziali del rapporto, ancorché le prove confortino la loro sussistenza. Peraltro, la circostanza che, a seguito della valutazione del giudice, o in ragioni di difese ed eccezioni del debitore, il credito sia riconosciuto in misura inferiore, rispetto alla richiesta del creditore, non comporta l'esclusione della colpa, atteso che la riduzione del credito implica che gli interessi di mora andranno calcolati sull'importo inferiore liquidato.
La colpa può essere esclusa soltanto quando il debitore sia impossibilitato, in maniera assoluta, a quantificare, secondo l'ordinaria diligenza, la prestazione dovuta (anche in misura ridotta rispetto alla richiesta), ma non anche nel differente caso in cui, seppur a fronte di un credito ancora illiquido, sia data al debitore la possibilità di compierne una stima, anche sulla scorta, nel caso di crediti professionali, delle tariffe, ed in relazione ad attività certe nell'avvenuto espletamento e nella qualificazione. Ciò premesso, la Suprema Corte è giunta ad affermate il seguente principio di diritto, ripreso anche in pronunce ancor più recenti: “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all' art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche
pagina 11 di 21 dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all' art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 24973/2022;
Cass. Civ., sez. VI, n. 2337/2023; Cass. Civ., sez. II, n. 12905/2025).
La Corte, condividendo tale ultimo orientamento, ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore di degli interessi legali ex art. 1224 c.c., al Parte_1
tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. a far data dalla messa in mora, coincidente con l'invio del preavviso di parcella (doc. 19 fasc. I grado , ovverosia il 12.10.2015, come richiesto Parte_1 dall'appellante.
Risulta, infatti, incontestato che detto preavviso di parcella sia stato inviato a VAT in data
12.10.2015 (“la notula è stata inviata il 12.10.2015” - v. p. 8 Comparsa di costituzione in appello VAT.
Si osserva, inoltre, che non si può ritenere che il debitore VAT fosse nell'impossibilità assoluta di quantificare, secondo l'ordinaria diligenza, il compenso spettante all'odierno appellante per le prestazioni professionali rese. Dalla lettura della comparsa in primo grado, emerge che VAT contestava, per le singole voci di parcella, il contenuto delle prestazioni ivi indicate, il valore dell'affare utilizzato dal professionista, o l'applicazione dei parametri forensi di cui al D.M.
55/2014, in luogo di quelli ex D.M. 140/2012. È evidente, dunque, come il debitore avrebbe ben potuto compiere una stima delle attività che egli riteneva essere stata svolta, e dei relativi corrispettivi, secondo i parametri applicabili ratione temporis, anche in misura inferiore rispetto agli importi indicati nel preavviso di parcella.
La quantificazione dei compensi, operata dal Tribunale, in quantità minore, rispetto all'originaria richiesta del professionista, non determina l'inefficacia della messa in mora stragiudiziale, ai fini del decorrere degli interessi moratori. La determinazione giudiziale dei compensi professionali ha come unica conseguenza che gli interessi andranno calcolati soltanto sull'importo effettivamente liquidato dal giudice, e non sull'originaria pretesa del professionista.
pagina 12 di 21 Quanto alla domanda di riconoscimento degli interessi di mora al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda giudiziale (21.5.2021) sino al saldo (pag. 15 atto di appello), il
Tribunale si è limitato ad affermare il riconoscimento sull'importo liquidato degli interessi “al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo” (v. pp. 10 e 11 ordinanza impugnata), senza tuttavia specificare se il tasso di riferimento fosse quello del primo o del quarto comma dell'art. 1284 c.c..
La censura dell'appellante, relativamente a tale capo della sentenza, determina la necessità di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore dell'appellante, degli interessi legali di mora al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale.
Si osserva come la S.C. abbia affermato che “la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura,
e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere” (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 3499/2025). Il giudice della cognizione è, quindi, tenuto ad accertare la sussistenza dei relativi presupposti applicativi:
⎯ se l'obbligazione dedotta in giudizio sia suscettibile di produrre gli interessi ex art. 1284 co
4 cc;
⎯ che non vi sia stata una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4; l'esistenza di tale pattuizione impedisce, infatti, la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale ivi richiamata, ossia il d.lgs. n. 231/2002;
⎯ l'identificazione della domanda giudiziale, quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi in parola, qualora vi siano dubbi sul momento della proposizione.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'obbligazione dedotta in giudizio, cioè di pagamento dei compensi professionali, sia una obbligazione pecuniaria, e quindi suscettibile di produrre interessi in tale misura. Non risulta allegata né provata la determinazione contrattuale degli interessi. Infine, non vi è dubbio alcuno sull'identificazione della domanda giudiziale,
pagina 13 di 21 rappresentata dal deposito del ricorso introduttivo, in data 21.5.2021, presso il Tribunale di
Tivoli, poi dichiaratosi incompetente, con la conseguente riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Varese.
Pertanto, ritiene questa Corte che il primo motivo di appello è parzialmente fondato e che sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore dell'avv. in riforma Parte_1
dell'ordinanza impugnata, anche degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale (21.5.2021) sino al saldo effettivo.
Con il secondo motivo, l'avv. lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente Parte_1
liquidato il compenso per alcune attività (voce 13bis - contratto CTS-CASER (lingua spagnola); voce 14 - “contratto LE TA S.p.a.”; voce 17 “contratto CTS-CH”), omettendo di applicare, nonostante il particolare pregio delle stesse, l'aumento del 150% consentito dal D.M. 140/2012.
Sul punto, l'appellante evidenzia che, ai sensi dell'art. 3, co. 1 e 2, del D.M. 140/2012, “1.
L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse”. Il successivo art.5, co. 3, stabilisce che: “3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa”. Infine, la “Tabella A –
Avvocati”, allegata al decreto in parola, prevede per le controversie con “scaglione di valore indeterminato o indeterminabile” stabilisce che valore medio di liquidazione sia
“corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%”.
VAT afferma che la richiesta di aumento del compenso, nella misura consentita dal D.M. n.
140/2012, costituirebbe una domanda nuova, inammissibile in appello, atteso che Parte_1
chiedeva, in primo grado, la liquidazione dei compensi ex D.M. 55/2014. Rileva poi che, in ogni caso, non vi sarebbe prova del particolare pregio di tali attività, come correttamente osservato dal primo giudice.
pagina 14 di 21 Si rileva come ha chiesto in primo grado la liquidazione del compenso relativo alle Parte_1
voci 13bis, 14 e 17 del preavviso di parcella, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
(valore della prestazione indeterminabile), con una maggiorazione del 50%, in ragione dell'urgenza dell'attività (per la voce n. 14) e per contratti in lingua straniera (voci 13 bis e 17).
Nello specifico, ha chiesto un compenso di:
• € 8.805,00 (€ 5.807,00 + maggiorazione del 50%) per l'attività di cui alla voce 13 bis del preavviso di parcella;
• € 8.805,00 (€ 5.807,00 + maggiorazione del 50%) per l'attività di cui alla voce 14 del preavviso di parcella;
• € 6.457,00 (€ 4.304,00 + maggiorazione del 50%) per l'attività di cui alla voce 17 del preavviso di parcella.
Il Tribunale riteneva che, trattandosi di attività concluse prima dell'entrata in vigore del D.M.
55/2014, per le stesse fosse applicabile il D.M. 140/2012. Conseguentemente, tenuto conto del valore indeterminabile dell'affare, liquidava per ciascuna delle voci 13bis, 14 e 17, l'importo complessivo di € 1.923,84. Rilevava, altresì, che “non vi è prova che si trattasse di attività svolta in epoca successiva né che si trattasse di attività di particolare pregio e importanza avuto riguardo alla complessiva attività della società” (v. pp.
7-8 ordinanza impugnata).
In considerazione di tale determinazione del compenso, in questa sede l'appellante chiede che sia riconosciuta per le medesime la maggiorazione del 150% ivi consentita, liquidando per ciascuna di esse la somma di € 4.500,00, oltre IVA e CAP, al netto della ritenuta d'acconto.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall'appellata. Affinché una domanda possa considerarsi nuova, e, come tale, inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c., è necessario che la stessa modifichi anche uno solo dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum differente e più ampio, oppure una diversa causa petendi, basata su situazioni giuridiche non prospettate nel primo grado e, in particolare, su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente rivendicato, ma radicalmente differente, determinando l'inserimento nel processo di un nuovo tema d'indagine.
La richiesta della maggiorazione, prevista dal D.M. 140/2012, in luogo di quello di cui al D.M.
55/2012, non è idonea ad alterare il thema decidendum. Difatti, già in primo grado, Parte_1
pagina 15 di 21 chiedeva l'aumento dei compensi per le voci 13bis, 14 e 17 del preavviso di parcella, per l'asserito particolare pregio delle stesse, ritenuto insussistente dal primo giudice. Non è possibile ritenere che il petitum richiesto in appello sia diverso e, soprattutto, più ampio rispetto a quello del primo grado, considerato che le somme concretamente domandate (€ 4.500,00 per ciascuna attività) sono inferiori rispetto a quelle richieste in primo grado (€ 8.805,00 ciascuna per le voci 13 bis e 14; € 6.457,00 la voce 17).
Ciò premesso, la Corte osserva che, in materia di prestazione d'opera professionale, qualora tra le parti non vi sia stata una valida ed efficace determinazione convenzionale del compenso, e la determinazione dello stesso sia stata affidata al giudice, con rinvio alle tariffe applicabili ratione temporis, la determinazione del compenso maturato per attività stragiudiziale dev'essere operata in base all'attività effettivamente prestata (Cfr. Cass. Civ., sez. II, n.
36071/2022).
L'appellante, ai fini del riconoscimento dell'aumento del 150%, sul compenso relativo alle tre attività in discorso, si limita ad affermare che “i contratti con SE e CH sono in lingua straniera – rispettivamente spagnolo e inglese – mentre quello con LE TA era connotato da particolare urgenza, come emerge dalle email con il quale viene richiesta all'Avv. la “massima celerità” (cfr. doc. 14)” (v. pp. 23-24 atto di appello). Ciò Parte_1
costituisce la mera riproposizione di quanto già affermato in primo grado per giustificare, relativamente alle medesime attività (voci 13 bis, 14 e 17 del preavviso di parcella) il richiesto aumento del compenso del 50% di cui al D.M. 55/2014.
La Corte, in assenza di concreti elementi idonei a provare che le già menzionate attività rivestissero una particolare importanza o pregio, tale da legittimare l'aumento del relativo compenso, ritiene che debba essere confermata la valutazione del primo giudice e, pertanto, la liquidazione dell'importo di € 1.923,84 per ciascuna di esse.
Il secondo motivo di appello è, pertanto, infondato.
Con il terzo motivo, parte appellante deduce l'erroneità dell'ordinanza, nella parte in cui ha ritenuto indeterminabile il valore dell'affare, con riguardo alle attività di cui alle voci 8-13, considerate unitariamente, e 18 della parcella, ritenendo privo di riscontro probatorio il diverso pagina 16 di 21 valore indicato dal ricorrente, che sarebbe quello della stessa società per cui ha svolto tali operazioni, VAT.
afferma che il primo giudice avrebbe dovuto utilizzare, anche per tali attività, il valore Parte_1
dell'affare utilizzato per la liquidazione delle operazioni di cui alle voci 1-5 (“documenti contrattuali relativi all'operazione conclusa tra CTS e il ), € 41.406.204,00. Controparte_2
Tali operazioni, secondo l'appellante, rappresenterebbero un asset significativo per VAT, utile a stimare il valore della stessa. Quest'ultimo andrebbe poi impiegato come valore dell'affare per determinare lo scaglione di riferimento, di cui al D.M. 140/2012, nella determinazione dei compensi delle attività di cui alle voci 8-13 e 18 del preavviso di parcella.
L'appellante chiede, pertanto, di “Accertare e dichiarare che il valore di ciascuna delle operazioni sub voci da (8) a (13) e sub voce (18) è pari ad Euro 41.406,204 e per l'effetto accertare e dichiarare che il compenso spettante all'Avv. per le ciascuna delle Parte_1
attività di cui alle voci da (8) a (13) e di cui alla voce (18) ammonta ad Euro 8.100, oltre IVA e
CAP, al netto della ritenuta d'acconto, ovvero alla maggior somma che dovesse risultare dall'applicazione dell'art. 11.9 del D.M. n. 140/2022 dedicato alle controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00”
Parte appellata, in primo luogo, eccepisce che tale domanda, quanto alle voci 8-13 del preavviso di parcella, sarebbe nuova e, dunque, inammissibile ex art. 345 c.p.c. Nel preavviso di parcella e nel ricorso in primo grado, l'odierno appellante avrebbe considerato in maniera unitaria tali attività, chiedendo il compenso complessivo di € 21.250,00; in appello, invece, per ciascuna di esse chiede che sia liquidato un compenso di € 8.100,00 per un totale di €
48,600,00 (€ 8.100 x 6).
Nel merito, VAT sostiene la correttezza della liquidazione operata dal giudice per il compenso relativo alle attività di cui alle voci 8-13, unitariamente considerate, e 18 della parcella, con riferimento al valore indeterminabile.
L'eccezione di inammissibilità è fondata.
Infatti, l'appellante ha chiesto, sia nel preavviso di parcella (v. p. 3 doc. 19 fasc. I grado
, che nel ricorso in primo grado (v. pp. 20-21 dello stesso), un compenso unitario pari Parte_1 ad € 21.250,00 per le attività indicate nelle voci 8-13 del preavviso. In appello, chiede che per pagina 17 di 21 le medesime attività sia liquidato un compenso di € 8.100 ciascuna, per un totale di €
48,600,00, trattandosi di sei diverse attività.
Ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in secondo grado il petitum è, perciò, diverso e più ampio rispetto a quello del primo grado. Ne deriva che la domanda di parte appellante nel presente grado, relativamente alle voci 8-13 del preavviso di parcella, deve essere dichiarata inammissibile.
Quanto alle ulteriori censure di parte appellante alla ordinanza impugnata, afferenti al valore dell'affare nella liquidazione dei compensi sia per le voci 8-13 del preavviso di parcella (per le quali il Tribunale liquidava, in favore dell'avv. un compenso complessivo di € Parte_1
1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012, con valore indeterminabile, trattandosi di attività concluse prima dell'entrata in vigore del D.M. 55/2014), il Tribunale accertava lo svolgimento solamente delle seguenti attività:
• valutazione e revisione del regolamento del CDA “board regulations” (voce 8);
• predisposizione delle deleghe per Cobra Telematics S.A. ai consiglieri e Persona_1
(voce 9); Persona_2
• valutazione e contributo nella predisposizione della “cover letter for merger consent” (voce
13).
Riteneva, infatti, che le ulteriori prestazioni indicate nelle voci 10, 11 e 12 non fossero riferibili alla resistente. CP_4
Quanto al valore di riferimento, affermava che: “non può condividersi la quantificazione del valore dell'affare effettuata dall'odierno ricorrente con riferimento al valore della società, posto che, da un lato, come effettivamente rilevato dalla convenuta, risulta privo di approdi documentali concreti e efficaci, d'altro canto deve essere valutato in riferimento all'effettivo apporto del professionista come risultante dalla documentazione in atti e al rapporto tra tali atti e la complessiva attività societaria” (v. p. 7 ordinanza impugnata).
La medesima motivazione sorregge la liquidazione del compenso relativo all'attività nr 18 del preavviso di parcella, liquidato sempre in € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M.
140/2012, con valore indeterminabile (v. p. 9 ordinanza impugnata).
La Corte osserva che il capo della sentenza impugnato è corretto e deve essere confermato.
pagina 18 di 21 In primo luogo, l'appellante non ha censurato la decisione di primo grado, relativa al mancato riconoscimento di corrispettivi per le prestazioni indicate nelle voci 10, 11 e 12 del preavviso di parcella, con la conseguenza che tale statuizione è divenuta definitiva.
In secondo luogo, nel caso di prestazione d'opera professionale, qualora tra le parti non sia stato validamente ed efficacemente concordato il compenso, e la sua determinazione sia rimessa al giudice, con riferimento alle tariffe vigenti al momento della prestazione, il compenso, spettante all'avvocato per l'attività stragiudiziale, deve essere calcolato in base all'effettiva attività svolta.
Il valore dell'affare, per l'individuazione dello scaglione di riferimento di cui ai parametri tabellari, deve essere considerato indeterminabile, qualora non sia possibile una quantificazione economica precisa dell'attività professionale.
Parte appellante afferma genericamente che il valore dell'affare sia pari a quello della società, nei cui confronti ha prestato la propria opera professionale (VAT), ma non offre alcun elemento probatorio al riguardo. Il richiamo al valore dell'operazione di € 41.406.204,00, utilizzato dal primo giudice per liquidare il compenso relativo alle attività di cui alle voci 1-5 della parcella, è inconferente, perché le attività di cui alle voci 8-13 e 18 del preavviso di parcella hanno natura differente.
La stima del valore dell'affare delle attività, di cui alle voci 1-5, era ottenuta dal Tribunale sulla base delle allegazioni del ricorrente, le contestazioni della resistente e la documentazione in atti, peraltro, in leggero ribasso rispetto ad € 44.745.414,00 indicati da “con Parte_1 riferimento al valore dell'affare, tenuto conto della quantificazione operata da parte ricorrente
(Cfr. pag. 17 atto di riassunzione) e delle contestazioni della parte convenuta, operata una media dei corrispettivi per il fornitore in relazione alle quattro diverse soluzioni proposte ex contractu in relazione ai servizi offerti (circa 62,00 euro - doc.
1.4 e doc. 1 quater) e ritenuti congrui i volumi di attività stimati dalle parti nel corso del rapporto (doc. 1.1, 1 quater) in difetto di diversa documentazione proveniente da parte convenuta che attesti volumi differenti, si perviene ad un affare di circa 41.406.204 euro” (v. p. 4 ordinanza impugnata).
I concreti elementi, con cui individuare il valore dell'affare per le attività alle voci da 1 a 5 del preavviso di parcella, sono assenti invece per le attività di cui alle voci 8-13 e 18; pertanto, il pagina 19 di 21 valore dell'affare per le attività indicate alle voci 8-13 e 18 del preavviso di parcella non può che essere indeterminabile, come ritenuto dal primo giudice.
Il terzo motivo di appello, pertanto, è infondato.
Alla luce di tutte considerazioni che precedono, e del fatto che, mentre i motivi di appello 2 e 3 sono infondati, il primo è parzialmente fondato, l'appello deve essere parzialmente accolto. In parziale riforma dell'ordinanza impugnata, sulla somma di € 75.208,35 spettante a a Parte_1 titolo di compenso professionale, devono essere riconosciuti gli interessi legali di mora ex art. 1224 c.c., al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c., dal 12.10.2015 sino alla domanda giudiziale (21.5.2021) e, da tale data, al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
si ritiene che VAT sia soccombente nei confronti di nella misura del 70%, di talché risulta equo compensare, in ragione della Parte_1
soccombenza reciproca parziale, le spese di lite nella misura del 30%. Le spese, quanto al 70%, si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00) nei valori medi, in complessivi € 6993,7 senza riconoscimento di compensi per la fase istruttoria in appello (non svolta), oltre IVA, CPA al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, per il secondo grado;
in euro 9872,1, oltre IVA, CPA al rimborso forfettario del 15 % per spese generali per il primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza impugnata:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 75.208,35, oltre interessi di mora ex art. 1224 c.c., al tasso di
[...] cui all'art. 1284, primo comma, c.c., dal 12.10.2015 sino alla domanda giudiziale e, dalla data di proposizione della domanda giudiziale (21.5.2021), al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. fino al saldo effettivo.
pagina 20 di 21 2. condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite del primo grado del giudizio, che si liquidano in euro 9872,1, oltre IVA,
CPA e 15% spese generali;
e quelle del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 6993,7 oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
1) conferma nel resto l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19.11.2025.
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
Il Consigliere est.
Dott. Antonella Caterina Attardo
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 381/2025 R.G., promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA DI VILLA SACCHETTI, 9 - 00197 ROMA, presso lo studio degli avv.ti
RO IT e , che la rappresentano e Parte_2 difendono come da delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA FOPPA, 58 - 20144
MILANO, presso lo studio dell'avv. SOLDANO VERONICA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
pagina 1 di 21 “Voglia l'Ill.ma Corte adìta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata ordinanza del Tribunale Civile di
Varese n. 313/2025 R.G. n. 2385/2023, nei limiti di cui in motivazione:
I. Accertare e dichiarare:
(i) il diritto dell'Avv. agli interessi al tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 a Parte_1
decorrere dalla data della parcella (12.10.2015);
(ii) ovvero, in subordine, il diritto dell'appellante agli interessi al tasso di mora a decorrere dalla domanda (21.5.2021) e agli interessi al tasso legale per il periodo precedente dalla data della parcella (12.10.2015).
II. Accertare e dichiarare che il compenso spettante all'Avv. per le ciascuna delle Parte_1
attività di cui alle voci (13bis), (14) e (17) ammonta ad Euro 4.500,00, oltre IVA e CAP, al netto della ritenuta d'acconto;
III. Accertare e dichiarare che il valore di ciascuna delle operazioni sub voci da (8) a (13) e sub voce (18) è pari ad Euro 41.406,204 e per l'effetto accertare e dichiarare che il compenso spettante all'Avv. per le ciascuna delle attività di cui alle voci da (8) a (13) e di cui Parte_1
alla voce (18) ammonta ad Euro 8.100, oltre IVA e CAP, al netto della ritenuta d'acconto, ovvero alla maggior somma che dovesse risultare dall'applicazione dell'art. 11.9 del D.M. n.
140/2022 dedicato alle controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00;
IV. Condannare al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
di tutte le somme di cui ai precedenti punti I, II e III. Parte_1
V. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi e senza operare alcuna compensazione”.
Per Controparte_1
“Voglia codesta Corte d'appello, contrariis reiectis,
nel merito, rigettare le domande formulate dall'appellante e, per l'effetto, confermare
l'Ordinanza appellata per i motivi esposti in atti;
con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale, emessa dal Parte_1
Tribunale di Tivoli, riassumeva il giudizio, introdotto con ricorso ex art. 702bis cpc, avanti il pagina 2 di 21 Tribunale di Varese, chiedendo la condanna di al Controparte_1
pagamento del corrispettivo, per attività stragiudiziale asseritamente prestata in favore della stessa, quantificato in € 180.550,22, o nell'importo ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge e oltre interessi al tasso legale, dalla data del preavviso di parcella, ed al tasso di cui al D.L.
132/2014, dalla domanda al saldo.
A sostegno della domanda deduceva:
⎯ di aver ricevuto un incarico, per assistenza legale dalla società CTS Cobra Telematics S.A., ora (d'ora in avanti: “VAT”); Controparte_1
⎯ che l'attività effettuata riguardava la valutazione di complesse e delicate questioni societarie;
l'assistenza alle “due diligence”, relative alla acquisizione di VAT da parte di una società terza;
la redazione di contratti di rilevanza strategica per la società, anche in ordine al rafforzamento della relativa struttura patrimoniale e finanziario;
⎯ terminata l'attività, in data 12.10.2015, di avere inviato a VAT un preavviso di parcella (v. doc. 19 fasc. I grado , contenente la descrizione dettagliata delle varie attività, per la Parte_1 somma complessiva di € 221.918,47 (€ 180.550,20, oltre oneri e accessori di legge), al netto della ritenuta d'acconto; esso sarebbe un importo inferiore rispetto al compenso tabellare previsto per l'attività svolta;
⎯ che VAT rifiutava di pagare.
Costituitasi in giudizio, VAT ha chiesto il rigetto delle domande di contestando: Parte_1
l'inadempimento del medesimo, per non avere asseritamente assolto agli obblighi informativi, di cui all'art. 13, c. 5, l. 247/2012, anche con riguardo ai costi ed agli oneri che la società avrebbe dovuto sostenere per la sua attività; la pretesa applicazione dei parametri forensi, introdotti dal D.M. 55/2014, in luogo del previgente D.M. 140/2012; l'effettiva esistenza ed entità delle attività asseritamente svolte, nonché la relativa quantificazione, e la richiesta di interessi avanzata.
Il primo giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., a cui aderiva solo parte resistente;
pertanto, ritenuto di non disporre il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione, con ordinanza comunicata il 14.1.2025, condannava VAT al pagamento, in favore di dell'importo di “€ 75.208,35, oltre interessi al tasso Parte_1
pagina 3 di 21 legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo”, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00, per compensi, ed € 406,50 per spese vive, oltre oneri ed accessori di legge.
Il Tribunale accertava lo svolgimento, da parte di di gran parte delle attività elencate Parte_1 nel preavviso di parcella, liquidando il relativo compenso in euro 75.208,35, come segue:
⎯ € 45.273,04, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore affare documentato €
41.406.204,00), trattandosi di attività conclusa nel luglio 2014 (e cioè dopo l'entrata in vigore del D.M. 55/2014, in data 3.4.2014), per le voci n.
1-5 del preavviso (documenti contrattuali relativi all'operazione conclusa tra CTS, ora VAT, e il v. doc. 1 – 5 fasc. I Controparte_2 grado;
Parte_1
⎯ € 12.192,87, secondo i parametri del D.M. 55/2014 (valore affare documentato €
1.908.000,00), trattandosi di attività conclusa nel maggio 2014, per la voce n. 6 del preavviso
(Accordo CTS, ora VAT, – Quixa, v. doc. 6 – 6 quinquies fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 3.099,52, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore affare indicato da ricorrente tra € 52.001 ed € 260.000), trattandosi di attività conclusa nel 2013, per la voce n. 7 del preavviso (documenti contrattuali relativi all'operazione conclusa tra CTS, ora VAT, e , v. CP_3 doc. 7 – 7 quinquies fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore indeterminabile), trattandosi di attività conclusa nel 2013, per le voci nn. 8 - 13 del preavviso (v. doc. 8 – 13 fasc.
I grado . In ordine alle voci da 8 a 13, il Tribunale ha accertato lo svolgimento, in Parte_1
favore di VAT, soltanto delle seguenti attività: valutazione e revisione del regolamento del
CDA “board regulations”, predisposizione delle deleghe ai consiglieri e Persona_1
, valutazione e contributo nella predisposizione della “cover letter for merger Persona_2 consent” (doc. 8 e 8 bis, 9, 13 fasc. I grado . Il Tribunale riteneva le ulteriori Parte_1
prestazioni, indicate in tali voci (10, 11 e 12), non riferibili a VAT. Inoltre, il Tribunale considerava l'attività di valore indeterminabile, non condividendo la quantificazione del valore dell'affare, effettuata dal ricorrente, con riferimento al valore della società, in assenza delle relative prove documentali;
pagina 4 di 21 ⎯ € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore indeterminabile), trattandosi di attività conclusa nel marzo 2014, per la voce n. 13 bis del preavviso (Contratto
CTS – SE (in lingua spagnola), v. doc. 13 bis e ter fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore indeterminabile), trattandosi di attività conclusa nel marzo 2014, per la voce n. 14 del preavviso (contratto
LE TA S.p.a – CTS, v. doc. 14 e 14 bis fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 3.099,52, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore affare € 61.000), trattandosi di attività conclusa nel marzo 2014, per la voce n. 15 del preavviso (Contratto CTS
AppForGood del 12.3.2014, v. doc. 15-15 ter fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore affare indicato da ricorrente tra € 5.201 ed € 26.000), trattandosi di attività conclusa nel 2013, per la voce n. 16 del preavviso (Contratto CTS – XTO del 20.11.2013, v. doc. 16 fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore indeterminabile), trattandosi di attività conclusa nel 2013, per la voce n. 17 del preavviso (Contratto CTS –
CH, v. doc. 17 – 17 ter fasc. I grado;
Parte_1
⎯ € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 (valore indeterminabile), trattandosi di attività conclusa nel 2013, per la voce n. 18 del preavviso (Due diligence TT
Collin, v. doc. 18 – 18 ter fasc. I grado . Parte_1
Sull'importo liquidato per compensi, di € 75.208,35, riconosceva gli interessi “al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo” (v. pp. 10 e 11 ordinanza impugnata). Riteneva, invece, di non poter riconoscere la rivalutazione monetaria sul suddetto importo, trattandosi di debito di valuta e non di valore, né la spettanza degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del preavviso di parcella (12.10.2015), come richiesti dal ricorrente. Su quest'ultimo punto, evidenziava che “la liquidazione degli interessi di mora deve essere nel caso di specie disposta con decorrenza dalla sola domanda giudiziale trattandosi di un credito, quello azionato dal ricorrente, non solo illiquido nel suo originario ammontare in assenza di una specifica pattuizione contrattuale, ma altresì nella sostanza non arbitrariamente contestato nel quantum invero ab origine solo unilateralmente determinato nella citata nota proforma (doc. 19) in misura inferiore all'odierna liquidazione giudiziale” (v.
p. 11 ordinanza impugnata). pagina 5 di 21 Avverso la predetta ordinanza ha interposto appello l'avv. articolato in Parte_1
tre motivi, chiedendone la riforma. Si è costituita VAT, domandando il rigetto dell'appello, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Alla prima udienza del 20.5.2025, il Consigliere istruttore rinviava ex artt. 127 ter e 352 c.p.c. all'udienza dell'11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio. Le parti depositavano le note scritte;
la causa veniva decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento degli interessi, al tasso previsto dal D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, dalla data della proposizione della domanda giudiziale, limitandosi a riconoscere gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c., dalla domanda sino al saldo.
In particolare, parte appellante fa riferimento all'art. 17 del D.L. 132/2014, che ha aggiunto all'art. 1284 c.c. il quarto comma, ai sensi del quale: “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, ovverosia il d.lgs. 231/2002.
In secondo luogo, l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la spettanza degli interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, a decorrere dalla data dell'invio del preavviso di parcella (12.10.2015), anziché dalla successiva data della proposizione della domanda giudiziale (21.5.2021).
Pertanto, in riforma dell'ordinanza impugnata, chiede di accertare e dichiarare: “il diritto dell'Avv. agli interessi al tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 a decorrere dalla Parte_1
data della parcella (12.10.2015); (ii) ovvero, in subordine, il diritto dell'appellante agli interessi al tasso di mora a decorrere dalla domanda (21.5.2021) e agli interessi al tasso legale per il periodo precedente dalla data della parcella (12.10.2015)” (v. p. 1 note di precisazione delle conclusioni dell' appellante del 9.9.2025).
pagina 6 di 21 L' appellata allega, preliminarmente, che il richiesto riconoscimento degli interessi al tasso di mora di cui al d.lgs. 231/2002, dalla data del preavviso di parcella, sarebbe una domanda nuova e, come tale, inammissibile in appello. Nel merito, contesta le deduzioni avversarie, rilevando come il Tribunale abbia chiaramente preso posizione, in merito alle richieste di interessi avanzate da riconoscendo gli interessi di mora dalla domanda giudiziale e non dalla Parte_1
data del preavviso di parcella.
Si rileva come gli interessi richiesti da sono i c.d. interessi legali di mora ex art. 1224 Parte_1
c.c., ai sensi del quale: “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”.
Per essi, la normativa in vigore prevede due tassi ex lege, a seguito della modifica, introdotta dal D.L. 132/2014 all'art. 1284 c.c., rubricato “saggio degli interessi”:
• Comma 1: “il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo”;
• Comma 4 (introdotto dall'art. 17 del D.L. 132/2014) :“se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, ossia quello previsto dal D.lgs. n. 231/2002.
In sintesi, il tasso degli interessi legali di mora è, di regola, quello del comma 1, ma dalla domanda giudiziale, ed in assenza di pattuizioni delle parti sulla relativa misura, si applica il comma 4; il saggio è disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002 e viene stabilito dal M.E.F. semestralmente, con l'aggiunta al tasso di riferimento di otto punti percentuali, come previsto pagina 7 di 21 dall'art. 2, lett. e) del medesimo decreto. Allo stato, il primo saggio è pari al 2%, mentre il secondo al 10,15% (2,15% e 8%).
Ciò premesso, deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda principale, formulata dall'appellante, di riconoscimento degli interessi al “tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 a decorrere dalla data della parcella (12.10.2015)”.
Trattasi di una domanda nuova, e quindi inammissibile in appello ex art. 345 c.c., dato che in primo grado chiedeva, invece, il riconoscimento degli “interessi al tasso legale a Parte_1
decorrere dalla data del preavviso di parcella e al tasso previsto al D.L. m. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 a decorrere dalla domanda sino al soddisfo” (v. p. 26 ricorso in primo grado).
L'art. 345 co. 1 c.p.c. stabilisce che “nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa”. Come di recente precisato dalla
Suprema Corte, “costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell' articolo 345 del c.p.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi , fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine situazione questa che si verifica anche quando i fatti posti a fondamento del diritto originariamente azionato erano già stati esposti nell'atto di citazione, ma al mero scopo di descrivere e inquadrare altre circostanze, per poi riproporli in appello per la prima volta con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione”
(Cass. Civ., sez. II, n. 18827/2025).
È, dunque, evidente come la richiesta degli interessi al tasso di cui D.Lgs. 231/2002, molto più elevato (pari al 10,15%) di quello stabilito dall'art. 1284, co. 1, c.c. (pari al 2%), introduca un petitum diverso e più ampio rispetto alle domande formulate in primo grado dall'odierno appellante.
pagina 8 di 21 Pertanto, nel presente grado può essere esaminata unicamente la domanda subordinata di accertamento del diritto dell'appellante “agli interessi al tasso di mora a decorrere dalla domanda (21.5.2021) e agli interessi al tasso legale per il periodo precedente dalla data della parcella (12.10.2015)”, già proposta in primo grado.
Tale domanda deve essere esaminata partendo dall'accertamento della spettanza degli
“interessi al tasso legale” per il periodo “dalla data della parcella (12.10.2015) alla domanda giudiziale”: chiede che gli siano riconosciuti gli interessi di mora ex art. 1224, co.1, Parte_1
c.c. al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data dell'invio del preavviso di parcella
(12.10.2015) sino alla domanda giudiziale (21.5.2021).
Tale domanda veniva rigettata in primo grado, con la seguente motivazione:
“Neppure possono dirsi spettanti gli interessi al tasso legale come richiesti dal ricorrente con decorrenza dalla data del preavviso di parcella posto che, come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
34944 del 17/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21000 del 12/10/2011). Sebbene la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito - non essendo stato riprodotto, nella sua assolutezza, nel nostro ordinamento il principio, tipico del diritto romano, secondo il quale
"in illiquidis non fit mora" -, è pur sempre necessario, affinché sia configurarle colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza del suo ammontare: ne consegue che, quando la determinazione dell'esatto valore di un'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, in termini di controllo della quantificazione unilateralmente effettuata dal creditore, la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con
l'atto cioè che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice (cfr Cass.
4561/1993). 14/c - Posti tali principi generali, va allora affermato che nel caso di un giudizio avente ad oggetto la determinazione del credito per prestazioni professionali, nell'ambito del quale al giudice, in presenza di una contestazione non meramente pretestuosa del cliente, si chiede di determinare non solo se la pretesa del difensore si sia mantenuta entro i limiti della tariffa ma anche se la medesima sia "congrua", appare confermata l'essenzialità (in termini di delimitazione del quantum debeatur) di tale liquidazione giudiziale, essendo demandato al giudice di valutare la rilevanza della materia controversa al fine di determinare lo "scaglione" pagina 9 di 21 tariffario applicabile e, nell'ambito di un minimo ed un massimo, dare rilevanza - con provvedimento discrezionale (eppertanto insindacabile se sorretto da corretta e congrua motivazione) - ad elementi non obiettivamente ponderabili al momento della spedizione della parcella, quali l'importanza dei risultati conseguiti, il pregio dell'opera professionale e le difficoltà incontrate nell'espletamento dell'incarico (Cfr. Cass Sez. 2, Sentenza n. 20806 del
2011 in motivazione)” (v. p. 10 ordinanza impugnata).
Questa Corte osserva che, in relazione al diritto agli interessi legali di mora, per i crediti del professionista legale, negli anni si sono sviluppati diversi orientamenti:
I. secondo il primo, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione dei compensi operata con ordinanza dal giudice (nel procedimento speciale ex art. 14 d.lgs. n.
150/2011), con decorrenza degli interessi dall'emissione di quest'ultima;
II. successivamente, la Suprema Corte evidenziava che, sebbene non sia stato recepito nel nostro ordinamento il principio tipico del diritto romando “in illiquidis non fit mora”, è pur sempre necessario, affinché sia configurabile il colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza del suo ammontare;
di conseguenza, quando la determinazione dell'esatto valore di un'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, la costituzione in mora ha effetti, di regola, solo con la domanda giudiziale, ossia l'atto che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice. Pertanto, quando nel giudizio, avente ad oggetto la determinazione del credito per prestazioni professionali, al giudice, in presenza di una contestazione non meramente pretestuosa del cliente, si chiede di determinare non soltanto se la pretesa del difensore si sia mantenuta entro i limiti tariffari, ma anche se la medesima sia "congrua", la liquidazione giudiziale risulta essenziale;
ciò in quanto al giudice viene demandato di valutare la rilevanza della materia controversa al fine di determinare lo "scaglione" tariffario applicabile e, nell'ambito di un minimo ed un massimo, dare rilevanza, con provvedimento discrezionale, ad elementi non obiettivamente ponderabili al momento della spedizione della parcella, come l'importanza dei risultati conseguiti, il pregio dell'opera prestata e le difficoltà incontrate nell'espletamento dell'incarico (Cfr. Cass. Civ., n. 20806/2011). Questo è l'orientamento seguito dal Tribunale nel riconoscere a gli interessi legali di mora, con decorrenza dalla sola domanda Parte_1
giudiziale, e non anche dalla data del preavviso di parcella;
pagina 10 di 21 III. secondo ulteriore orientamento, l'invio della notula, contenente la richiesta di pagamento dei compensi, integra tutti gli estremi dell'atto di costituzione in mora, idoneo a dispiegare effetti ai fini della decorrenza degli interessi, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico "in illiquidis non fit mora", senza che assuma rilievo l'eventuale contestazione del credito da parte del cliente (Cass. Civ. n. 11736/1998);
IV. in una recente pronuncia (Cass. Civ., sez. II, n. 24973/2022), la Suprema Corte ha rilevato che, proprio in ragione della mancata riproposizione nel nostro ordinamento del principio “in illiquidis non fit mora”, il contrasto giurisprudenziale “debba essere risolto a favore della soluzione che ritiene che anche per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato gli interessi debbano essere fatti decorrere dalla messa in mora, e ciò anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui al
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14”. Ha poi precisato che la mora del debitore sussiste quando la mancata o ritardata liquidazione consegua alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore, come ad esempio nel caso in cui la contestazione giudiziale del credito sia radicale, ovvero riguardi elementi essenziali del rapporto, ancorché le prove confortino la loro sussistenza. Peraltro, la circostanza che, a seguito della valutazione del giudice, o in ragioni di difese ed eccezioni del debitore, il credito sia riconosciuto in misura inferiore, rispetto alla richiesta del creditore, non comporta l'esclusione della colpa, atteso che la riduzione del credito implica che gli interessi di mora andranno calcolati sull'importo inferiore liquidato.
La colpa può essere esclusa soltanto quando il debitore sia impossibilitato, in maniera assoluta, a quantificare, secondo l'ordinaria diligenza, la prestazione dovuta (anche in misura ridotta rispetto alla richiesta), ma non anche nel differente caso in cui, seppur a fronte di un credito ancora illiquido, sia data al debitore la possibilità di compierne una stima, anche sulla scorta, nel caso di crediti professionali, delle tariffe, ed in relazione ad attività certe nell'avvenuto espletamento e nella qualificazione. Ciò premesso, la Suprema Corte è giunta ad affermate il seguente principio di diritto, ripreso anche in pronunce ancor più recenti: “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all' art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche
pagina 11 di 21 dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all' art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 24973/2022;
Cass. Civ., sez. VI, n. 2337/2023; Cass. Civ., sez. II, n. 12905/2025).
La Corte, condividendo tale ultimo orientamento, ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore di degli interessi legali ex art. 1224 c.c., al Parte_1
tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. a far data dalla messa in mora, coincidente con l'invio del preavviso di parcella (doc. 19 fasc. I grado , ovverosia il 12.10.2015, come richiesto Parte_1 dall'appellante.
Risulta, infatti, incontestato che detto preavviso di parcella sia stato inviato a VAT in data
12.10.2015 (“la notula è stata inviata il 12.10.2015” - v. p. 8 Comparsa di costituzione in appello VAT.
Si osserva, inoltre, che non si può ritenere che il debitore VAT fosse nell'impossibilità assoluta di quantificare, secondo l'ordinaria diligenza, il compenso spettante all'odierno appellante per le prestazioni professionali rese. Dalla lettura della comparsa in primo grado, emerge che VAT contestava, per le singole voci di parcella, il contenuto delle prestazioni ivi indicate, il valore dell'affare utilizzato dal professionista, o l'applicazione dei parametri forensi di cui al D.M.
55/2014, in luogo di quelli ex D.M. 140/2012. È evidente, dunque, come il debitore avrebbe ben potuto compiere una stima delle attività che egli riteneva essere stata svolta, e dei relativi corrispettivi, secondo i parametri applicabili ratione temporis, anche in misura inferiore rispetto agli importi indicati nel preavviso di parcella.
La quantificazione dei compensi, operata dal Tribunale, in quantità minore, rispetto all'originaria richiesta del professionista, non determina l'inefficacia della messa in mora stragiudiziale, ai fini del decorrere degli interessi moratori. La determinazione giudiziale dei compensi professionali ha come unica conseguenza che gli interessi andranno calcolati soltanto sull'importo effettivamente liquidato dal giudice, e non sull'originaria pretesa del professionista.
pagina 12 di 21 Quanto alla domanda di riconoscimento degli interessi di mora al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda giudiziale (21.5.2021) sino al saldo (pag. 15 atto di appello), il
Tribunale si è limitato ad affermare il riconoscimento sull'importo liquidato degli interessi “al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo” (v. pp. 10 e 11 ordinanza impugnata), senza tuttavia specificare se il tasso di riferimento fosse quello del primo o del quarto comma dell'art. 1284 c.c..
La censura dell'appellante, relativamente a tale capo della sentenza, determina la necessità di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore dell'appellante, degli interessi legali di mora al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale.
Si osserva come la S.C. abbia affermato che “la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura,
e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere” (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 3499/2025). Il giudice della cognizione è, quindi, tenuto ad accertare la sussistenza dei relativi presupposti applicativi:
⎯ se l'obbligazione dedotta in giudizio sia suscettibile di produrre gli interessi ex art. 1284 co
4 cc;
⎯ che non vi sia stata una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4; l'esistenza di tale pattuizione impedisce, infatti, la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale ivi richiamata, ossia il d.lgs. n. 231/2002;
⎯ l'identificazione della domanda giudiziale, quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi in parola, qualora vi siano dubbi sul momento della proposizione.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'obbligazione dedotta in giudizio, cioè di pagamento dei compensi professionali, sia una obbligazione pecuniaria, e quindi suscettibile di produrre interessi in tale misura. Non risulta allegata né provata la determinazione contrattuale degli interessi. Infine, non vi è dubbio alcuno sull'identificazione della domanda giudiziale,
pagina 13 di 21 rappresentata dal deposito del ricorso introduttivo, in data 21.5.2021, presso il Tribunale di
Tivoli, poi dichiaratosi incompetente, con la conseguente riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Varese.
Pertanto, ritiene questa Corte che il primo motivo di appello è parzialmente fondato e che sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore dell'avv. in riforma Parte_1
dell'ordinanza impugnata, anche degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale (21.5.2021) sino al saldo effettivo.
Con il secondo motivo, l'avv. lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente Parte_1
liquidato il compenso per alcune attività (voce 13bis - contratto CTS-CASER (lingua spagnola); voce 14 - “contratto LE TA S.p.a.”; voce 17 “contratto CTS-CH”), omettendo di applicare, nonostante il particolare pregio delle stesse, l'aumento del 150% consentito dal D.M. 140/2012.
Sul punto, l'appellante evidenzia che, ai sensi dell'art. 3, co. 1 e 2, del D.M. 140/2012, “1.
L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse”. Il successivo art.5, co. 3, stabilisce che: “3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa”. Infine, la “Tabella A –
Avvocati”, allegata al decreto in parola, prevede per le controversie con “scaglione di valore indeterminato o indeterminabile” stabilisce che valore medio di liquidazione sia
“corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%”.
VAT afferma che la richiesta di aumento del compenso, nella misura consentita dal D.M. n.
140/2012, costituirebbe una domanda nuova, inammissibile in appello, atteso che Parte_1
chiedeva, in primo grado, la liquidazione dei compensi ex D.M. 55/2014. Rileva poi che, in ogni caso, non vi sarebbe prova del particolare pregio di tali attività, come correttamente osservato dal primo giudice.
pagina 14 di 21 Si rileva come ha chiesto in primo grado la liquidazione del compenso relativo alle Parte_1
voci 13bis, 14 e 17 del preavviso di parcella, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
(valore della prestazione indeterminabile), con una maggiorazione del 50%, in ragione dell'urgenza dell'attività (per la voce n. 14) e per contratti in lingua straniera (voci 13 bis e 17).
Nello specifico, ha chiesto un compenso di:
• € 8.805,00 (€ 5.807,00 + maggiorazione del 50%) per l'attività di cui alla voce 13 bis del preavviso di parcella;
• € 8.805,00 (€ 5.807,00 + maggiorazione del 50%) per l'attività di cui alla voce 14 del preavviso di parcella;
• € 6.457,00 (€ 4.304,00 + maggiorazione del 50%) per l'attività di cui alla voce 17 del preavviso di parcella.
Il Tribunale riteneva che, trattandosi di attività concluse prima dell'entrata in vigore del D.M.
55/2014, per le stesse fosse applicabile il D.M. 140/2012. Conseguentemente, tenuto conto del valore indeterminabile dell'affare, liquidava per ciascuna delle voci 13bis, 14 e 17, l'importo complessivo di € 1.923,84. Rilevava, altresì, che “non vi è prova che si trattasse di attività svolta in epoca successiva né che si trattasse di attività di particolare pregio e importanza avuto riguardo alla complessiva attività della società” (v. pp.
7-8 ordinanza impugnata).
In considerazione di tale determinazione del compenso, in questa sede l'appellante chiede che sia riconosciuta per le medesime la maggiorazione del 150% ivi consentita, liquidando per ciascuna di esse la somma di € 4.500,00, oltre IVA e CAP, al netto della ritenuta d'acconto.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall'appellata. Affinché una domanda possa considerarsi nuova, e, come tale, inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c., è necessario che la stessa modifichi anche uno solo dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum differente e più ampio, oppure una diversa causa petendi, basata su situazioni giuridiche non prospettate nel primo grado e, in particolare, su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente rivendicato, ma radicalmente differente, determinando l'inserimento nel processo di un nuovo tema d'indagine.
La richiesta della maggiorazione, prevista dal D.M. 140/2012, in luogo di quello di cui al D.M.
55/2012, non è idonea ad alterare il thema decidendum. Difatti, già in primo grado, Parte_1
pagina 15 di 21 chiedeva l'aumento dei compensi per le voci 13bis, 14 e 17 del preavviso di parcella, per l'asserito particolare pregio delle stesse, ritenuto insussistente dal primo giudice. Non è possibile ritenere che il petitum richiesto in appello sia diverso e, soprattutto, più ampio rispetto a quello del primo grado, considerato che le somme concretamente domandate (€ 4.500,00 per ciascuna attività) sono inferiori rispetto a quelle richieste in primo grado (€ 8.805,00 ciascuna per le voci 13 bis e 14; € 6.457,00 la voce 17).
Ciò premesso, la Corte osserva che, in materia di prestazione d'opera professionale, qualora tra le parti non vi sia stata una valida ed efficace determinazione convenzionale del compenso, e la determinazione dello stesso sia stata affidata al giudice, con rinvio alle tariffe applicabili ratione temporis, la determinazione del compenso maturato per attività stragiudiziale dev'essere operata in base all'attività effettivamente prestata (Cfr. Cass. Civ., sez. II, n.
36071/2022).
L'appellante, ai fini del riconoscimento dell'aumento del 150%, sul compenso relativo alle tre attività in discorso, si limita ad affermare che “i contratti con SE e CH sono in lingua straniera – rispettivamente spagnolo e inglese – mentre quello con LE TA era connotato da particolare urgenza, come emerge dalle email con il quale viene richiesta all'Avv. la “massima celerità” (cfr. doc. 14)” (v. pp. 23-24 atto di appello). Ciò Parte_1
costituisce la mera riproposizione di quanto già affermato in primo grado per giustificare, relativamente alle medesime attività (voci 13 bis, 14 e 17 del preavviso di parcella) il richiesto aumento del compenso del 50% di cui al D.M. 55/2014.
La Corte, in assenza di concreti elementi idonei a provare che le già menzionate attività rivestissero una particolare importanza o pregio, tale da legittimare l'aumento del relativo compenso, ritiene che debba essere confermata la valutazione del primo giudice e, pertanto, la liquidazione dell'importo di € 1.923,84 per ciascuna di esse.
Il secondo motivo di appello è, pertanto, infondato.
Con il terzo motivo, parte appellante deduce l'erroneità dell'ordinanza, nella parte in cui ha ritenuto indeterminabile il valore dell'affare, con riguardo alle attività di cui alle voci 8-13, considerate unitariamente, e 18 della parcella, ritenendo privo di riscontro probatorio il diverso pagina 16 di 21 valore indicato dal ricorrente, che sarebbe quello della stessa società per cui ha svolto tali operazioni, VAT.
afferma che il primo giudice avrebbe dovuto utilizzare, anche per tali attività, il valore Parte_1
dell'affare utilizzato per la liquidazione delle operazioni di cui alle voci 1-5 (“documenti contrattuali relativi all'operazione conclusa tra CTS e il ), € 41.406.204,00. Controparte_2
Tali operazioni, secondo l'appellante, rappresenterebbero un asset significativo per VAT, utile a stimare il valore della stessa. Quest'ultimo andrebbe poi impiegato come valore dell'affare per determinare lo scaglione di riferimento, di cui al D.M. 140/2012, nella determinazione dei compensi delle attività di cui alle voci 8-13 e 18 del preavviso di parcella.
L'appellante chiede, pertanto, di “Accertare e dichiarare che il valore di ciascuna delle operazioni sub voci da (8) a (13) e sub voce (18) è pari ad Euro 41.406,204 e per l'effetto accertare e dichiarare che il compenso spettante all'Avv. per le ciascuna delle Parte_1
attività di cui alle voci da (8) a (13) e di cui alla voce (18) ammonta ad Euro 8.100, oltre IVA e
CAP, al netto della ritenuta d'acconto, ovvero alla maggior somma che dovesse risultare dall'applicazione dell'art. 11.9 del D.M. n. 140/2022 dedicato alle controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00”
Parte appellata, in primo luogo, eccepisce che tale domanda, quanto alle voci 8-13 del preavviso di parcella, sarebbe nuova e, dunque, inammissibile ex art. 345 c.p.c. Nel preavviso di parcella e nel ricorso in primo grado, l'odierno appellante avrebbe considerato in maniera unitaria tali attività, chiedendo il compenso complessivo di € 21.250,00; in appello, invece, per ciascuna di esse chiede che sia liquidato un compenso di € 8.100,00 per un totale di €
48,600,00 (€ 8.100 x 6).
Nel merito, VAT sostiene la correttezza della liquidazione operata dal giudice per il compenso relativo alle attività di cui alle voci 8-13, unitariamente considerate, e 18 della parcella, con riferimento al valore indeterminabile.
L'eccezione di inammissibilità è fondata.
Infatti, l'appellante ha chiesto, sia nel preavviso di parcella (v. p. 3 doc. 19 fasc. I grado
, che nel ricorso in primo grado (v. pp. 20-21 dello stesso), un compenso unitario pari Parte_1 ad € 21.250,00 per le attività indicate nelle voci 8-13 del preavviso. In appello, chiede che per pagina 17 di 21 le medesime attività sia liquidato un compenso di € 8.100 ciascuna, per un totale di €
48,600,00, trattandosi di sei diverse attività.
Ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in secondo grado il petitum è, perciò, diverso e più ampio rispetto a quello del primo grado. Ne deriva che la domanda di parte appellante nel presente grado, relativamente alle voci 8-13 del preavviso di parcella, deve essere dichiarata inammissibile.
Quanto alle ulteriori censure di parte appellante alla ordinanza impugnata, afferenti al valore dell'affare nella liquidazione dei compensi sia per le voci 8-13 del preavviso di parcella (per le quali il Tribunale liquidava, in favore dell'avv. un compenso complessivo di € Parte_1
1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012, con valore indeterminabile, trattandosi di attività concluse prima dell'entrata in vigore del D.M. 55/2014), il Tribunale accertava lo svolgimento solamente delle seguenti attività:
• valutazione e revisione del regolamento del CDA “board regulations” (voce 8);
• predisposizione delle deleghe per Cobra Telematics S.A. ai consiglieri e Persona_1
(voce 9); Persona_2
• valutazione e contributo nella predisposizione della “cover letter for merger consent” (voce
13).
Riteneva, infatti, che le ulteriori prestazioni indicate nelle voci 10, 11 e 12 non fossero riferibili alla resistente. CP_4
Quanto al valore di riferimento, affermava che: “non può condividersi la quantificazione del valore dell'affare effettuata dall'odierno ricorrente con riferimento al valore della società, posto che, da un lato, come effettivamente rilevato dalla convenuta, risulta privo di approdi documentali concreti e efficaci, d'altro canto deve essere valutato in riferimento all'effettivo apporto del professionista come risultante dalla documentazione in atti e al rapporto tra tali atti e la complessiva attività societaria” (v. p. 7 ordinanza impugnata).
La medesima motivazione sorregge la liquidazione del compenso relativo all'attività nr 18 del preavviso di parcella, liquidato sempre in € 1.923,84, secondo i parametri di cui al D.M.
140/2012, con valore indeterminabile (v. p. 9 ordinanza impugnata).
La Corte osserva che il capo della sentenza impugnato è corretto e deve essere confermato.
pagina 18 di 21 In primo luogo, l'appellante non ha censurato la decisione di primo grado, relativa al mancato riconoscimento di corrispettivi per le prestazioni indicate nelle voci 10, 11 e 12 del preavviso di parcella, con la conseguenza che tale statuizione è divenuta definitiva.
In secondo luogo, nel caso di prestazione d'opera professionale, qualora tra le parti non sia stato validamente ed efficacemente concordato il compenso, e la sua determinazione sia rimessa al giudice, con riferimento alle tariffe vigenti al momento della prestazione, il compenso, spettante all'avvocato per l'attività stragiudiziale, deve essere calcolato in base all'effettiva attività svolta.
Il valore dell'affare, per l'individuazione dello scaglione di riferimento di cui ai parametri tabellari, deve essere considerato indeterminabile, qualora non sia possibile una quantificazione economica precisa dell'attività professionale.
Parte appellante afferma genericamente che il valore dell'affare sia pari a quello della società, nei cui confronti ha prestato la propria opera professionale (VAT), ma non offre alcun elemento probatorio al riguardo. Il richiamo al valore dell'operazione di € 41.406.204,00, utilizzato dal primo giudice per liquidare il compenso relativo alle attività di cui alle voci 1-5 della parcella, è inconferente, perché le attività di cui alle voci 8-13 e 18 del preavviso di parcella hanno natura differente.
La stima del valore dell'affare delle attività, di cui alle voci 1-5, era ottenuta dal Tribunale sulla base delle allegazioni del ricorrente, le contestazioni della resistente e la documentazione in atti, peraltro, in leggero ribasso rispetto ad € 44.745.414,00 indicati da “con Parte_1 riferimento al valore dell'affare, tenuto conto della quantificazione operata da parte ricorrente
(Cfr. pag. 17 atto di riassunzione) e delle contestazioni della parte convenuta, operata una media dei corrispettivi per il fornitore in relazione alle quattro diverse soluzioni proposte ex contractu in relazione ai servizi offerti (circa 62,00 euro - doc.
1.4 e doc. 1 quater) e ritenuti congrui i volumi di attività stimati dalle parti nel corso del rapporto (doc. 1.1, 1 quater) in difetto di diversa documentazione proveniente da parte convenuta che attesti volumi differenti, si perviene ad un affare di circa 41.406.204 euro” (v. p. 4 ordinanza impugnata).
I concreti elementi, con cui individuare il valore dell'affare per le attività alle voci da 1 a 5 del preavviso di parcella, sono assenti invece per le attività di cui alle voci 8-13 e 18; pertanto, il pagina 19 di 21 valore dell'affare per le attività indicate alle voci 8-13 e 18 del preavviso di parcella non può che essere indeterminabile, come ritenuto dal primo giudice.
Il terzo motivo di appello, pertanto, è infondato.
Alla luce di tutte considerazioni che precedono, e del fatto che, mentre i motivi di appello 2 e 3 sono infondati, il primo è parzialmente fondato, l'appello deve essere parzialmente accolto. In parziale riforma dell'ordinanza impugnata, sulla somma di € 75.208,35 spettante a a Parte_1 titolo di compenso professionale, devono essere riconosciuti gli interessi legali di mora ex art. 1224 c.c., al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c., dal 12.10.2015 sino alla domanda giudiziale (21.5.2021) e, da tale data, al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
si ritiene che VAT sia soccombente nei confronti di nella misura del 70%, di talché risulta equo compensare, in ragione della Parte_1
soccombenza reciproca parziale, le spese di lite nella misura del 30%. Le spese, quanto al 70%, si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00) nei valori medi, in complessivi € 6993,7 senza riconoscimento di compensi per la fase istruttoria in appello (non svolta), oltre IVA, CPA al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, per il secondo grado;
in euro 9872,1, oltre IVA, CPA al rimborso forfettario del 15 % per spese generali per il primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza impugnata:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 75.208,35, oltre interessi di mora ex art. 1224 c.c., al tasso di
[...] cui all'art. 1284, primo comma, c.c., dal 12.10.2015 sino alla domanda giudiziale e, dalla data di proposizione della domanda giudiziale (21.5.2021), al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. fino al saldo effettivo.
pagina 20 di 21 2. condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite del primo grado del giudizio, che si liquidano in euro 9872,1, oltre IVA,
CPA e 15% spese generali;
e quelle del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 6993,7 oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
1) conferma nel resto l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19.11.2025.
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
Il Consigliere est.
Dott. Antonella Caterina Attardo
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