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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/03/2024, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione Famiglia, Persona e Minorenni, composta dai magistrati:
Dott.ssa Concetta Pappalardo Presidente
Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere relatore
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1471/2020 R.G. promossa
DA
nato a Jattu, in [...], il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Vecchiuzzo, 44 – C.F._1
Castell'Umberto (ME), presso lo studio dell'avv. Calogero Russo Facciazza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nei cui Uffici in Via Vecchia Ognina,
149 è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. depositata l'8 settembre 2020, il Tribunale di
Catania rigettava integralmente il ricorso proposto da avverso il Parte_1
diniego, da parte della , del riconoscimento del diritto Controparte_2
alla protezione internazionale, nelle sue diverse forme.
Con atto di appello tempestivamente depositato, il ricorrente censurava la sopracitata ordinanza, chiedendo che gli fosse riconosciuto, in via principale, il diritto alla protezione sussidiaria o, in subordine, a quella umanitaria.
Si costituiva il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Il Procuratore Generale emetteva parere, chiedendo la conferma del provvedimento di primo grado.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in virtù della sostituzione dell'udienza fissata in data 7
dicembre 2023 con il deposito telematico di note scritte, il difensore dell'appellante depositava note telematiche e la Corte poneva la causa in decisione, concedendo termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di venti giorni per le memorie di replica.
Il ricorrente, cittadino nigeriano, sentito dalla in data Controparte_2
3 agosto 2015, dichiarava di essere nato a [...] nello Stato di Edo e di aver lasciato la sua città poiché, alla morte del padre, era diventato cristiano e la sua comunità non aveva accettato la conversione. In particolare, riferiva di esser stato rinchiuso in una stanza della moschea, in attesa di essere ucciso, come dettogli dai carcerieri. Tuttavia, durante il quarto giorno di prigionia,
egli era riuscito a fuggire, uccidendo una guardia, nascondendosi dapprima in casa della sorella, poi dallo zio, nella città di Abuja. L'odierno appellante raccontava che lo zio si era recato nel villaggio per un chiarimento con la comunità, ma era stato ucciso. A quel punto,
il ricorrente, spaventato, era fuggito dalla Nigeria e, dopo un lungo viaggio, era arrivato in
Italia in data 1° luglio 2014.
Interrogato sui motivi della conversione e sul suo rapporto con la religione, il richiedente dichiarava di aver aderito al cristianesimo perché i musulmani erano troppo violenti;
che,
tuttavia, non si era mai battezzato, né aveva mai fatto la comunione, ma si era recato in
Chiesa solo due volte e la persecuzione nei suoi confronti era iniziata per il solo fatto di esser stato visto all'interno della Chiesa.
Concludeva affermando di temere il rientro in Nigeria in quanto tuttora ricercato per l'omicidio del suo carceriere;
circostanza che gli sarebbe stata riferita dalla sorella prima che lui lasciasse la Nigeria e poi, alla morte di quest'ultima, gli sarebbe stata confermata dal cognato, di cui però il ricorrente dichiarava di aver perso il contatto telefonico.
Tanto la quanto il Tribunale, ritenendo il racconto non Controparte_2
credibile, escludevano che i fatti, così come narrati, integrassero i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale cosiddetta maggiore e, pertanto,
rigettavano le relative richieste avanzate dal ricorrente. Altresì, non ritenevano sussistenti i presupposti normativi per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Preliminarmente, sul piano istruttorio, non merita accoglimento la richiesta dell'appellante di essere nuovamente sentito alla presenza di un interprete, posto che in fase amministrativa gli è già stata fornita tale assistenza e l'audizione si è svolta in una lingua da lui ben compresa, come risulta dal verbale di audizione.
Orbene, un ulteriore esame della parte risulta superfluo ai fini del decidere, tenuto conto delle risultanze già acquisite in ordine ai motivi che lo hanno indotto a fuggire dal Paese di origine e non essendo stati allegati, in sede di gravame, ulteriori fatti o circostanze in relazione ai quali si renda necessario procedere ad una nuova audizione.
Ciò posto, con il primo motivo di appello, la parte lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dall'art. 14 del D.lgs. 251/2007.
A tal proposito, secondo quanto disposto dall'art. 2 di suddetto decreto, la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è “il cittadino straniero che non possiede i requisiti
per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di
ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel
Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo
di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di
tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” e a tal fine, l'art. 14 del medesimo D. lgs. definisce danni gravi: “a) la condanna a morte o all'esecuzione della
pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai
danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o
alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
armato interno o internazionale”.
In ogni caso, l'art. 5 dello stesso D. lgs. specifica che, ai fini della valutazione positiva della domanda di protezione internazionale, è necessario che i responsabili del danno grave di cui sopra, siano: “a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle
lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono
fornire protezione, ai sensi dell'art.6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.
Il motivo è infondato.
A fronte della relativa censura spiegata dall'appellante in merito alla sua credibilità,
ancorché genericamente formulata, si condivide la ricostruzione operata tanto in sede amministrativa quanto nel primo grado di giudizio, poiché il racconto è indubbiamente confuso e contraddittorio nella parte in cui riferisce i motivi della fuga dalla Nigeria. Il
richiedente, infatti, non riesce a fornire informazioni dettagliate su una serie di accadimenti centrali del suo racconto, quali, ad esempio, le dinamiche del suo rapimento, della sua fuga e dell'omicidio dello zio. Né, tantomeno, è a conoscenza di aspetti fondamentali della religione cristiana, alla quale asserisce di aver aderito dopo la morte del padre.
Gli elementi descritti non consentono, pertanto, di ritenere credibile quanto narrato, in virtù anche dell'assenza di prove idonee a confermarne la veridicità.
A questo punto, la vicenda personale diventa irrilevante ai fini in oggetto perché mai potrebbe indirizzare (proprio perché non credibile) verso un approfondimento delle circostanze esposte ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dalle lett.
a) e b) dell'art 14 del D. Lgs. 251/2007, salvo quanto si dirà sulla specifica ipotesi prevista dalla lett. c).
In conseguenza della confermata non credibilità del racconto, non sussistono i presupposti normativi per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione internazionale cosiddetta maggiore, e quindi neppure della protezione sussidiaria di cui alle lett. a) b), dell'art. 14, D.
Lgs. 251/2007, salvo quanto si dirà in merito all'ipotesi espressamente prevista dalla lett. c)
della stessa norma. Con riferimento a tale specifica forma di protezione (lett. c), occorre dimostrare che nello
Stato di provenienza del richiedente vi sia una situazione di conflitto armato che lo esponga personalmente al rischio per la propria vita ed incolumità, in ragione della sua condizione individuale;
oppure che il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporre la persona a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, anche in assenza di un riscontro individualizzante.
Peraltro, quanto alla nozione di “violenza indiscriminata”, essa viene intesa nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona della ricorrente.
Secondo questo indirizzo consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (ex multis, Cass. n. 13858/2018).
Nel caso di specie, la parte lamenta che il giudice di prime cure non ha adeguatamente considerato la situazione del suo Paese di origine.
Anche tale censura è infondata.
Stante il dovere imposto al decidente dall'art. 8 del D. Lgs. 25/2008 di esaminare ciascuna domanda “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti”, e in considerazione di quanto anche dedotto in atti dall'appellante, è opportuno procedere ad una analisi della situazione generale della Nigeria, operata sulla base di fonti attendibili di informazione, quali i rapporti di organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani. La Nigeria, Stato africano con la maggior densità demografica del continente con una delle più ampie estensioni territoriali, è una Repubblica federale suddivisa in 36 Stati.
L'attuale Presidente è , eletto il 25 febbraio e salito in Persona_1
carica il 29 maggio 2023. Le elezioni che hanno portato alla sua vittoria, svoltesi con una sana competizione politica, rappresentano l'inizio di un nuovo periodo per la democrazia nigeriana.
Vi è stata, infatti, una grande partecipazione attiva della società civile, soprattutto dei giovani, e dei media per promuovere le norme elettorali e il discorso politico su questioni di particolare rilevanza. A dimostrazione della diversità di opinioni che ha caratterizzato la campagna, ciascuno dei primi tre aspiranti presidenti ha ottenuto la maggioranza di voti in ben 12 Stati, un risultato straordinario nell'era politica moderna (2023 Organizzazione_1
– , https://www.state.gov/2023-
[...] Organizzazione_2
presidential-election-results-in-nigeria/).
La Nigeria è la nazione africana con la maggiore densità demografica del continente
(quasi 210 milioni di abitanti, secondo le stime del marzo 2021), con una delle più ampie estensioni territoriali e con forte diversificazione di gruppi etnici (più di 250) e lingue in uso.
Nel Nord, le principali etnie sono e nel Nord Est, quella dei La Per_2 Per_3 Per_4
“Middle Belt” ha molti gruppi diversi, ma correlati tra loro. Nel Delta del Niger, a Sud, il
Pt_ gruppo maggioritario è quello degli , sebbene ve ne siano anche altri, più piccoli.
Comunque, va rilevato che la multietnicità caratterizza anche l'interno delle singole aree urbane.
L'adesione religiosa della popolazione è quasi equamente divisa tra cristiani e musulmani
(prevalentemente sunniti), mentre una minoranza è composta da praticanti di religioni indigene o persone senza affiliazione religiosa. L'Islam è la religione dominante nel Nord,
mentre il cristianesimo è dominante nel Sud della Nigeria. Peraltro, il sincretismo religioso,
ossia il mix tra diverse pratiche religiose, è molto diffuso.
Non risulta, dall'analisi delle COI più aggiornate che il Paese sia esposto nella sua interezza a violenza indiscriminata di portata e gravità tale che la sola presenza nel territorio comporti un rischio per la vita della persona, sebbene siano diverse le regioni interessate da conflitti armati di vario genere.
Segnatamente, la situazione in Nigeria risulta essere la seguente:
in Nord-Est (nelle regioni di Bouchi, Borno, Yobe) è Per_5 Per_6 Per_7
proseguita l'insurrezione dei gruppi terroristi militanti di e dello CP_3 [...]
, i quali hanno condotto numerosi attacchi contro obiettivi governativi e civili, CP_4
provocando migliaia di morti e feriti, nonché numerose violazioni dei diritti umani
(Rapporto del Dipartimento di Stato americano, pubblicato il 12 aprile 2022,
https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/nigeria);
le aree del Centro Nord e del Nord-Ovest (Niger, , Per_8 Per_9 Per_10 Per_11
e FCT) sono particolarmente interessate dal conflitto tra pastori fulani musulmani e Per_12
contadini cristiani non fulani;
l'area del Nord-Ovest ( , Per_13 Per_14 Per_15 Per_16
Per_1
, and è interessata dal conflitto tra gang;
Per_17 Per_19
infine, il Sud Nigeria e la regione del Delta del Niger sono interessati dai conflitti tra cults ( Paesi Bassi Organizzazione_3
https://www.ecoi.net/en/file/local/2054389/03_2021_MinBZ_NL_COI_Nigeria.pdf,
pubblicato nel marzo 2021). In base, dunque, alle diverse condizioni di ogni area, secondo il rapporto sulla Org_4
Nigeria, pubblicato il 19 ottobre 2021, gli Stati nigeriani possono essere suddivisi in tre diverse categorie:
1. Stati in cui si registra un alto grado di violenza indiscriminata, per cui al fine dell'integrazione dei requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione sussidiaria è
richiesto un più basso livello di elementi caratterizzanti il caso di specie: l'unico Stato
all'interno di questa categoria è Borno;
2. Stati in cui si verificano degli episodi di violenza indiscriminata, che non raggiunge,
tuttavia, un livello elevato e, di conseguenza, per la positiva valutazione della richiesta di protezione, è necessario dimostrare la presenza di questioni individuali che comportino un reale rischio di subire un danno grave: questi Stati sono , Per_6 Per_9 Per_15 Per_17
Yobe e Per_13
3. Stati in cui, in generale, non vi è alcun rischio effettivo che un civile venga colpito
Pers personalmente dalla violenza indiscriminata, tra cui vi è l' Stato di provenienza dell'odierno richiedente.
Si evidenzia, infine, che per nessuno degli Stati nigeriani si ritiene che la mera presenza nell'area sia sufficiente a causare un rischio reale di danno grave ai sensi della lett. c)
dell'art 14 del D. Lgs. 251/2007
(https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf, pag. 31).
A conclusione di tale disamina, ben si comprende perché tra i fattori che influenzano l'accessibilità ai meccanismi di protezione internazionale per l'individuo vanno annoverati non soltanto età, sesso, status socioeconomico, ma soprattutto la specifica area di origine
del ricorrente. Infatti, come appena esposto, sebbene l'intera Nigeria continui a soffrire di insicurezza cronica, i maggiori contrasti tra singoli gruppi armati e le forze governative, così come gli attacchi terroristici, si registrano essenzialmente solo nelle zone Nord/Nord-Est del Paese.
Tanto premesso e considerata la vastità del Paese, questa Corte ritiene che sia opportuno analizzare di volta in volta l'area geografica di provenienza del richiedente. Non si condivide, invero, l'orientamento di certa parte della giurisprudenza di merito secondo cui la sussistenza di conflitti armati in alcune zone del Paese coinvolgerebbe l'intero territorio dello Stato nigeriano.
Consequenzialmente, si procede all'analisi della situazione della regione di provenienza dell'odierno appellante, l'Edo State, uno dei nove Stati che comprendono il Delta del Niger,
la cui capitale è Benin City.
La zona del Delta del Niger è caratterizzata da forti scontri, secondo quanto emerge dal
“Rapporto COI Nigeria del Sud” redatto dalla Organizzazione_5
aggiornato a novembre 2019, ove si legge che: “Le radici del conflitto nella regione
[...]
affondano soprattutto nelle dinamiche legato allo sfruttamento delle enormi risorse naturali del Delta del Niger (l'80% della produzione petrolifera proviene da questa zona). La
popolazione degli Stati di Sud e Sud-Est, infatti, non solo non beneficia dei proventi del petrolio, ma subisce anche i danni ambientali derivati dalla sua estrazione.
I primi gruppi armati sono emersi a partire dai primi anni 2000[…]. Il conflitto, iniziato con lo scopo di combattere per una redistribuzione più equa dei proventi petroliferi, ha finito per esacerbare i problemi socio-ambientali della regione e ben presto le milizie sono divenuti attori centrali nel contrabbando di petrolio.”
Dallo stesso rapporto, si evince che il governo ha risposto con azioni militari e attraverso la formazione di una Joint Task Force, operativa dal 2003 al 2009. Nel 2009, è stato lanciato il Programma Presidenziale di Amnistia per i miliziani che avessero consegnato le armi e,
tramite tale programma, molti ex guerriglieri sono stati assoldati come guardie nei servizi di sicurezza delle compagnie petrolifere private.
A partire dal 2016, dopo l'elezione di Presidente espressione del Persona_21
Nord musulmano, sono ripresi gli scontri armati, anche in seguito alla decisione del
Presidente di tagliare del 70% i fondi per il Programma Presidenziale di Amnistia e di premere per la rescissione dei già menzionati contratti di sicurezza, e sono emersi nuovi gruppi armati, fra cui spiccano i (NDA). Parte_3
Un cessate il fuoco è stato proclamato nell'agosto del 2016, non accettato, però, da tutte le forze miliziane;
molte, fra cui i NDA stessi, si sono scisse al loro interno fra coloro che hanno effettivamente deposto le armi e coloro che hanno scelto di continuare la lotta armata.
In ogni caso, i danni più gravi non arrivano dagli attacchi diretti o indiretti ai civili,
quanto piuttosto dalle conseguenze del sabotaggio di infrastrutture petrolifere, che ha esacerbato la già grave situazione ambientale della regione. Inoltre, le milizie impegnate nel contrabbando di petrolio hanno talvolta rapporti con i culti universitari e la criminalità
organizzata e partecipano alle azioni violente di questi gruppi. Questa interconnessione fra gruppi criminali e insurrezionali fa sì che spesso sia difficile individuare i veri responsabili di azioni violente difficile individuare i veri responsabili di azioni violente (Si veda https://www.santannapisa.it/sites/default/files/u24098/rapporto_coi_nigeria_del_sud.pdf).
Nonostante ciò, le fonti evidenziano che, per far fronte a tali eventi (in certi casi degenerati in vere e proprie guerriglie urbane), lo Stato nigeriano ha predisposto mezzi certamente adeguati a garantire la legge e l'ordine pubblico.
Infatti, secondo il rapporto pubblicato nel giugno 2021 Org_4
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2053722/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Securit y_situation.pdf), nel 2020, il governo ha implementato la presenza di forze armate per affrontare la crisi della sicurezza interna.
Nello specifico, nel corso degli anni le autorità hanno lanciato un'operazione congiunta di per mantenere la pace nel Paese. Si tratta di una organizzazione Org_6
paramilitare sponsorizzata dallo Stato e allineata allo stesso, che collabora con le forze di sicurezza nigeriane per proteggere le popolazioni locali. In particolare, le unità militari riunite nella nuova Joint Task Force hanno lanciato numerose offensive contro i gruppi di miliziani a partire dal 2016 (es. Operazione Crocodile Smile II, Operazione Python Dance e
Operazione Delta Safe). Ad ultimo, nel 2020 è stata avviata l'Operazione Parte_4
[.
. Il contributo di queste operazioni si è mostrato fondamentale per la lotta a tutte le forme di terrorismo.
Orbene, passando nello specifico ad analizzare la situazione dell'Edo State, dai dati forniti dai report suindicati, si ricava che, allo stato attuale, detta regione non è interessata dagli attacchi terroristici sopra indicati, né in generale da quel clima di violenza particolarmente grave che, come detto, caratterizza il Nord.
Invero, dalle notizie più aggiornate ricavabili dalle fonti emerge che lo nonostante lo
Pers Stato di nel 2020, sia stato qualificato come il terzo Stato più violento nel Delta del
Niger, dopo e Rivers State, la relativa responsabilità non è ascrivibile né allo Org_7
Stato, né a partiti o organizzazioni politiche, ma da imputare principalmente al fenomeno del cultismo (si cita, a tal proposito, il c.d. uno dei più efferati gruppi cultisti Per_22
operanti nel Delta del Niger, fondato negli anni Settanta nell'Università di Benin, proprio in
Edo State); in via secondaria anche ai conflitti tra agricoltori e pastori fulani, il primo dei quali segnalato nel 2015, nonché al banditismo armato. Queste circostanze hanno portato ad un incremento di rapimenti, linciaggi di folla, scontri tra criminali e agenti di sicurezza (Cfr. rapporto COI sulla sicurezza in Nigeria giugno '21,
pubblicato nel settembre '21,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2053722/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security
_situation.pdf).
Nel corso del 2020, ha segnalato un totale di 53 incidenti di sicurezza, che hanno Pt_5
causato un totale di 51 vittime;
rispetto alla stima demografica del Paese, si calcola che si verifica un decesso per cause violente ogni 100.000 abitanti.
Dunque, osservati gli indicatori e preso atto degli strumenti posti in essere dalle autorità
locali per proteggere la popolazione locale e rafforzare la sicurezza del Paese ampiamente illustrati sopra, si può concludere che nell'Edo State non vi è un rischio reale per un civile di subire un danno grave che integri quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007
(https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf, pag. 124).
Pers In definitiva, ad avviso della Corte, sebbene al momento attuale nello Stato di sussista un elevato livello di criminalità comune e vi siano stati numerosi incidenti e disordini interni, ciò tuttavia non integra una violenza generalizzata, tenuto conto del fatto che, in primo luogo, tali episodi sono da imputare a soggetti privati, non riconducibili alla definizione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 251/2007, lett. a) e b); in secondo luogo, della capacità di reazione dimostrata dalle forze governative e dall'esercito nigeriano, che parimenti esclude la configurazione dell'ipotesi prevista dalla lett. c) del sopracitato articolo.
In conseguenza, va confermata la statuizione della sentenza impugnata che ha denegato la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D. Lgs. 251/2007, dovendosi escludere che la sola presenza del richiedente sul territorio determini una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona dal momento che non è ancora dimostrabile che “un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili;
della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche;
della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento;
del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento”
(Cass. n. 5675/2021).
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'ordinanza di primo grado nella parte in cui non gli riconosce la protezione umanitaria.
Occorre preliminarmente osservare che, a seguito della novella introdotta dal D.L.
113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, la tutela umanitaria era stata circoscritta a casi speciali, a causa dell'eliminazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 5, co. 6,
D. lgs. 286/1998 relativa a “seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
La questione della retroattività del succitato D.L. 113/2018 è ormai superata dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29460/2019, che ha statuito che la nuova normativa non si applica alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della legge (5 ottobre 2018), come quella che qui si analizza;
dunque, si dovrà procedere al suo scrutinio sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione.
Ciò posto, si evidenzia che l'istituto della protezione umanitaria è di carattere atipico e residuale: rappresenta una sorta di “catalogo aperto” volto a tutelare svariate situazioni soggettive da individuarsi caso per caso in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non vi siano neanche quelli per l'espulsione del richiedente (Cass. 23604/2017).
Dunque, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dovranno ritenersi esistenti delle peculiari esigenze di tutela della persona, anche di carattere temporaneo, in considerazione della sua condizione di vulnerabilità, la cui sussistenza va valutata considerando particolari ragioni soggettive (es. motivi di salute o di età), oppure ragioni oggettive connesse alla particolare situazione sociale, economica, politica nel Paese di provenienza del migrante.
Tali principi sono stati sviluppati, ad ultimo, dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
29459/2021, nella quale si afferma che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non possa essere riconosciuto allo straniero “considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza”.
Si richiede, invero, un giudizio individuale e complessivo, che sfoci in una comparazione tra la condizione di vita nel Paese di provenienza e quella di integrazione raggiunta in Italia,
nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione.
Tale giudizio comparativo va condotto alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., nonché dell'art. 8
CEDU; previsioni che individuano l'obbligo in capo allo Stato di tutelare la dignità umana,
la vita privata e familiare, il diritto di estrinsecare la propria personalità nelle formazioni sociali.
Il giudice è, quindi, tenuto a considerare globalmente il grado di integrazione, avendo riguardo a molteplici aspetti (affettivi, sociali, lavorativi, latu sensu economici) che comportano un radicamento nel Paese ospitante. Pertanto, nella valutazione di vulnerabilità sarà da ricomprendere non solo “il rischio di danni futuri, legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel
Paese d'origine, ma anche il rischio di danno attuale da perdita di relazioni affettive,
professionalità maturate, osmosi culturale riuscita”
Tuttavia, i diversi aspetti dovranno essere ponderati, sicché “la valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel
Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che
il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia.” (Sezioni Unite, sent. sopracitata).
Tali condizioni di deprivazione, che permettono di considerare meno rilevante l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, devono essere di un'intensità tanto elevata da rappresentare una “mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa”.
In definitiva, una volta riscontrato un elevato livello di integrazione in Italia, nel giudizio di comparazione le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di provenienza saranno considerate in misura meno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria,
basterà la prova della probabilità di un “significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU”; al contrario, qualora sia processualmente dimostrato, anche tramite cooperazione istruttoria, che nel Paese d'origine, vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia a diventare recessivo.
Nel caso di specie, per quanto concerne la situazione attuale della Nigeria, si rimanda a quanto detto sopra: gli attuali report dimostrano come le attuali forze governative siano impegnate a garantire la sicurezza sul territorio nazionale e l'attuazione dei diritti fondamentali della persona umana;
non può dirsi, peraltro, sussistente uno stato di conflitto armato tale da sottoporre il richiedente, nel caso di rimpatrio, al rischio di subire un grave pregiudizio.
Invece, considerando la situazione soggettiva del ricorrente ed in base alla documentazione depositata, si prende atto che egli ha lavorato in qualità di magazziniere presso la società cooperativa , assunto dall'agenzia interinale Lavoro più con Org_8
contratto a tempo determinato dal 20 gennaio 2023 al 12 febbraio 2023, per un totale di 24
giornate lavorative;
Dagli atti, non risulta che egli abbia svolto ulteriore attività lavorativa dal 2014 (anno di ingresso in Italia) fino ad oggi, eccezion fatta, come detto, per il predetto breve periodo.
Pertanto, facendo ricorso al criterio del giudizio comparativo così come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, questa Corte non ritiene che l'unico periodo di lavoro svolto,
considerata anche l'assenza di ulteriori indici di inserimento sociale valutabili, integri i presupposti richiesti dalla normativa, poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver raggiunto un radicamento nel tessuto del Paese ospitante sufficiente al riconoscimento della protezione umanitaria.
Ai fini della protezione umanitaria non sono fondate neanche le doglianze espresse dall'appellante circa la sua permanenza in Libia. Sul punto, si evidenzia che da detto Paese vi è stato un eccezionale afflusso in Italia di profughi, per cui il governo italiano ha riconosciuto l'esistenza di un'emergenza umanitaria ed ha emanato il D.P.C.M. 5 aprile 2011, che ha definito le “misure umanitarie di protezione
temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai
Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del
5 aprile 2011”. Con successivo D.P.C.M. 6/10/2011, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori sei mesi.
Si osserva tuttavia che, al momento attuale, la suddetta situazione di emergenza è cessata,
infatti il D.P.C.M. 28/02/2013 ha disciplinato le modalità di cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini stranieri appartenenti ai Paesi del
Nord Africa giunti sul territorio nazionale nel periodo dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.
Nel caso in specie, l'appellante è partito dalla Libia nel giugno 2014, quando lo stato di emergenza era già cessato. Peraltro, si rileva che egli non ha dichiarato in sede di audizione di aver subito, nel breve periodo trascorso in territorio libico, alcun trattamento inumano o degradante, né di esser stato sottoposto a periodi di detenzione, ma che si era ivi recato per raggiungere un amico dello zio.
Deve quindi rigettarsi integralmente l'appello.
Nonostante l'infondatezza dell'impugnazione, in considerazione dell'oggetto della controversia, riguardante questioni in materia di status della persona, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
Al rigetto dell'impugnazione segue la declaratoria dei presupposti ex art. 13 co.
1-quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13 co.
1-bis, ove dovuto (Cass. S. U. 4315/2020).
P. Q. M
.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1471/2020 R.G., rigetta l'appello proposto da contro il , avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza resa ex art. 702 bis ter c.p.c. dal Tribunale di Catania e depositata l'8 settembre
2020.
Compensa le spese.
Dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio del contributo unificato.
Catania, 25 gennaio 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione Famiglia, Persona e Minorenni, composta dai magistrati:
Dott.ssa Concetta Pappalardo Presidente
Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere relatore
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1471/2020 R.G. promossa
DA
nato a Jattu, in [...], il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Vecchiuzzo, 44 – C.F._1
Castell'Umberto (ME), presso lo studio dell'avv. Calogero Russo Facciazza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nei cui Uffici in Via Vecchia Ognina,
149 è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. depositata l'8 settembre 2020, il Tribunale di
Catania rigettava integralmente il ricorso proposto da avverso il Parte_1
diniego, da parte della , del riconoscimento del diritto Controparte_2
alla protezione internazionale, nelle sue diverse forme.
Con atto di appello tempestivamente depositato, il ricorrente censurava la sopracitata ordinanza, chiedendo che gli fosse riconosciuto, in via principale, il diritto alla protezione sussidiaria o, in subordine, a quella umanitaria.
Si costituiva il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Il Procuratore Generale emetteva parere, chiedendo la conferma del provvedimento di primo grado.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in virtù della sostituzione dell'udienza fissata in data 7
dicembre 2023 con il deposito telematico di note scritte, il difensore dell'appellante depositava note telematiche e la Corte poneva la causa in decisione, concedendo termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di venti giorni per le memorie di replica.
Il ricorrente, cittadino nigeriano, sentito dalla in data Controparte_2
3 agosto 2015, dichiarava di essere nato a [...] nello Stato di Edo e di aver lasciato la sua città poiché, alla morte del padre, era diventato cristiano e la sua comunità non aveva accettato la conversione. In particolare, riferiva di esser stato rinchiuso in una stanza della moschea, in attesa di essere ucciso, come dettogli dai carcerieri. Tuttavia, durante il quarto giorno di prigionia,
egli era riuscito a fuggire, uccidendo una guardia, nascondendosi dapprima in casa della sorella, poi dallo zio, nella città di Abuja. L'odierno appellante raccontava che lo zio si era recato nel villaggio per un chiarimento con la comunità, ma era stato ucciso. A quel punto,
il ricorrente, spaventato, era fuggito dalla Nigeria e, dopo un lungo viaggio, era arrivato in
Italia in data 1° luglio 2014.
Interrogato sui motivi della conversione e sul suo rapporto con la religione, il richiedente dichiarava di aver aderito al cristianesimo perché i musulmani erano troppo violenti;
che,
tuttavia, non si era mai battezzato, né aveva mai fatto la comunione, ma si era recato in
Chiesa solo due volte e la persecuzione nei suoi confronti era iniziata per il solo fatto di esser stato visto all'interno della Chiesa.
Concludeva affermando di temere il rientro in Nigeria in quanto tuttora ricercato per l'omicidio del suo carceriere;
circostanza che gli sarebbe stata riferita dalla sorella prima che lui lasciasse la Nigeria e poi, alla morte di quest'ultima, gli sarebbe stata confermata dal cognato, di cui però il ricorrente dichiarava di aver perso il contatto telefonico.
Tanto la quanto il Tribunale, ritenendo il racconto non Controparte_2
credibile, escludevano che i fatti, così come narrati, integrassero i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale cosiddetta maggiore e, pertanto,
rigettavano le relative richieste avanzate dal ricorrente. Altresì, non ritenevano sussistenti i presupposti normativi per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Preliminarmente, sul piano istruttorio, non merita accoglimento la richiesta dell'appellante di essere nuovamente sentito alla presenza di un interprete, posto che in fase amministrativa gli è già stata fornita tale assistenza e l'audizione si è svolta in una lingua da lui ben compresa, come risulta dal verbale di audizione.
Orbene, un ulteriore esame della parte risulta superfluo ai fini del decidere, tenuto conto delle risultanze già acquisite in ordine ai motivi che lo hanno indotto a fuggire dal Paese di origine e non essendo stati allegati, in sede di gravame, ulteriori fatti o circostanze in relazione ai quali si renda necessario procedere ad una nuova audizione.
Ciò posto, con il primo motivo di appello, la parte lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dall'art. 14 del D.lgs. 251/2007.
A tal proposito, secondo quanto disposto dall'art. 2 di suddetto decreto, la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è “il cittadino straniero che non possiede i requisiti
per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di
ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel
Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo
di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di
tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” e a tal fine, l'art. 14 del medesimo D. lgs. definisce danni gravi: “a) la condanna a morte o all'esecuzione della
pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai
danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o
alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
armato interno o internazionale”.
In ogni caso, l'art. 5 dello stesso D. lgs. specifica che, ai fini della valutazione positiva della domanda di protezione internazionale, è necessario che i responsabili del danno grave di cui sopra, siano: “a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle
lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono
fornire protezione, ai sensi dell'art.6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.
Il motivo è infondato.
A fronte della relativa censura spiegata dall'appellante in merito alla sua credibilità,
ancorché genericamente formulata, si condivide la ricostruzione operata tanto in sede amministrativa quanto nel primo grado di giudizio, poiché il racconto è indubbiamente confuso e contraddittorio nella parte in cui riferisce i motivi della fuga dalla Nigeria. Il
richiedente, infatti, non riesce a fornire informazioni dettagliate su una serie di accadimenti centrali del suo racconto, quali, ad esempio, le dinamiche del suo rapimento, della sua fuga e dell'omicidio dello zio. Né, tantomeno, è a conoscenza di aspetti fondamentali della religione cristiana, alla quale asserisce di aver aderito dopo la morte del padre.
Gli elementi descritti non consentono, pertanto, di ritenere credibile quanto narrato, in virtù anche dell'assenza di prove idonee a confermarne la veridicità.
A questo punto, la vicenda personale diventa irrilevante ai fini in oggetto perché mai potrebbe indirizzare (proprio perché non credibile) verso un approfondimento delle circostanze esposte ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dalle lett.
a) e b) dell'art 14 del D. Lgs. 251/2007, salvo quanto si dirà sulla specifica ipotesi prevista dalla lett. c).
In conseguenza della confermata non credibilità del racconto, non sussistono i presupposti normativi per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione internazionale cosiddetta maggiore, e quindi neppure della protezione sussidiaria di cui alle lett. a) b), dell'art. 14, D.
Lgs. 251/2007, salvo quanto si dirà in merito all'ipotesi espressamente prevista dalla lett. c)
della stessa norma. Con riferimento a tale specifica forma di protezione (lett. c), occorre dimostrare che nello
Stato di provenienza del richiedente vi sia una situazione di conflitto armato che lo esponga personalmente al rischio per la propria vita ed incolumità, in ragione della sua condizione individuale;
oppure che il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporre la persona a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, anche in assenza di un riscontro individualizzante.
Peraltro, quanto alla nozione di “violenza indiscriminata”, essa viene intesa nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona della ricorrente.
Secondo questo indirizzo consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (ex multis, Cass. n. 13858/2018).
Nel caso di specie, la parte lamenta che il giudice di prime cure non ha adeguatamente considerato la situazione del suo Paese di origine.
Anche tale censura è infondata.
Stante il dovere imposto al decidente dall'art. 8 del D. Lgs. 25/2008 di esaminare ciascuna domanda “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti”, e in considerazione di quanto anche dedotto in atti dall'appellante, è opportuno procedere ad una analisi della situazione generale della Nigeria, operata sulla base di fonti attendibili di informazione, quali i rapporti di organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani. La Nigeria, Stato africano con la maggior densità demografica del continente con una delle più ampie estensioni territoriali, è una Repubblica federale suddivisa in 36 Stati.
L'attuale Presidente è , eletto il 25 febbraio e salito in Persona_1
carica il 29 maggio 2023. Le elezioni che hanno portato alla sua vittoria, svoltesi con una sana competizione politica, rappresentano l'inizio di un nuovo periodo per la democrazia nigeriana.
Vi è stata, infatti, una grande partecipazione attiva della società civile, soprattutto dei giovani, e dei media per promuovere le norme elettorali e il discorso politico su questioni di particolare rilevanza. A dimostrazione della diversità di opinioni che ha caratterizzato la campagna, ciascuno dei primi tre aspiranti presidenti ha ottenuto la maggioranza di voti in ben 12 Stati, un risultato straordinario nell'era politica moderna (2023 Organizzazione_1
– , https://www.state.gov/2023-
[...] Organizzazione_2
presidential-election-results-in-nigeria/).
La Nigeria è la nazione africana con la maggiore densità demografica del continente
(quasi 210 milioni di abitanti, secondo le stime del marzo 2021), con una delle più ampie estensioni territoriali e con forte diversificazione di gruppi etnici (più di 250) e lingue in uso.
Nel Nord, le principali etnie sono e nel Nord Est, quella dei La Per_2 Per_3 Per_4
“Middle Belt” ha molti gruppi diversi, ma correlati tra loro. Nel Delta del Niger, a Sud, il
Pt_ gruppo maggioritario è quello degli , sebbene ve ne siano anche altri, più piccoli.
Comunque, va rilevato che la multietnicità caratterizza anche l'interno delle singole aree urbane.
L'adesione religiosa della popolazione è quasi equamente divisa tra cristiani e musulmani
(prevalentemente sunniti), mentre una minoranza è composta da praticanti di religioni indigene o persone senza affiliazione religiosa. L'Islam è la religione dominante nel Nord,
mentre il cristianesimo è dominante nel Sud della Nigeria. Peraltro, il sincretismo religioso,
ossia il mix tra diverse pratiche religiose, è molto diffuso.
Non risulta, dall'analisi delle COI più aggiornate che il Paese sia esposto nella sua interezza a violenza indiscriminata di portata e gravità tale che la sola presenza nel territorio comporti un rischio per la vita della persona, sebbene siano diverse le regioni interessate da conflitti armati di vario genere.
Segnatamente, la situazione in Nigeria risulta essere la seguente:
in Nord-Est (nelle regioni di Bouchi, Borno, Yobe) è Per_5 Per_6 Per_7
proseguita l'insurrezione dei gruppi terroristi militanti di e dello CP_3 [...]
, i quali hanno condotto numerosi attacchi contro obiettivi governativi e civili, CP_4
provocando migliaia di morti e feriti, nonché numerose violazioni dei diritti umani
(Rapporto del Dipartimento di Stato americano, pubblicato il 12 aprile 2022,
https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/nigeria);
le aree del Centro Nord e del Nord-Ovest (Niger, , Per_8 Per_9 Per_10 Per_11
e FCT) sono particolarmente interessate dal conflitto tra pastori fulani musulmani e Per_12
contadini cristiani non fulani;
l'area del Nord-Ovest ( , Per_13 Per_14 Per_15 Per_16
Per_1
, and è interessata dal conflitto tra gang;
Per_17 Per_19
infine, il Sud Nigeria e la regione del Delta del Niger sono interessati dai conflitti tra cults ( Paesi Bassi Organizzazione_3
https://www.ecoi.net/en/file/local/2054389/03_2021_MinBZ_NL_COI_Nigeria.pdf,
pubblicato nel marzo 2021). In base, dunque, alle diverse condizioni di ogni area, secondo il rapporto sulla Org_4
Nigeria, pubblicato il 19 ottobre 2021, gli Stati nigeriani possono essere suddivisi in tre diverse categorie:
1. Stati in cui si registra un alto grado di violenza indiscriminata, per cui al fine dell'integrazione dei requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione sussidiaria è
richiesto un più basso livello di elementi caratterizzanti il caso di specie: l'unico Stato
all'interno di questa categoria è Borno;
2. Stati in cui si verificano degli episodi di violenza indiscriminata, che non raggiunge,
tuttavia, un livello elevato e, di conseguenza, per la positiva valutazione della richiesta di protezione, è necessario dimostrare la presenza di questioni individuali che comportino un reale rischio di subire un danno grave: questi Stati sono , Per_6 Per_9 Per_15 Per_17
Yobe e Per_13
3. Stati in cui, in generale, non vi è alcun rischio effettivo che un civile venga colpito
Pers personalmente dalla violenza indiscriminata, tra cui vi è l' Stato di provenienza dell'odierno richiedente.
Si evidenzia, infine, che per nessuno degli Stati nigeriani si ritiene che la mera presenza nell'area sia sufficiente a causare un rischio reale di danno grave ai sensi della lett. c)
dell'art 14 del D. Lgs. 251/2007
(https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf, pag. 31).
A conclusione di tale disamina, ben si comprende perché tra i fattori che influenzano l'accessibilità ai meccanismi di protezione internazionale per l'individuo vanno annoverati non soltanto età, sesso, status socioeconomico, ma soprattutto la specifica area di origine
del ricorrente. Infatti, come appena esposto, sebbene l'intera Nigeria continui a soffrire di insicurezza cronica, i maggiori contrasti tra singoli gruppi armati e le forze governative, così come gli attacchi terroristici, si registrano essenzialmente solo nelle zone Nord/Nord-Est del Paese.
Tanto premesso e considerata la vastità del Paese, questa Corte ritiene che sia opportuno analizzare di volta in volta l'area geografica di provenienza del richiedente. Non si condivide, invero, l'orientamento di certa parte della giurisprudenza di merito secondo cui la sussistenza di conflitti armati in alcune zone del Paese coinvolgerebbe l'intero territorio dello Stato nigeriano.
Consequenzialmente, si procede all'analisi della situazione della regione di provenienza dell'odierno appellante, l'Edo State, uno dei nove Stati che comprendono il Delta del Niger,
la cui capitale è Benin City.
La zona del Delta del Niger è caratterizzata da forti scontri, secondo quanto emerge dal
“Rapporto COI Nigeria del Sud” redatto dalla Organizzazione_5
aggiornato a novembre 2019, ove si legge che: “Le radici del conflitto nella regione
[...]
affondano soprattutto nelle dinamiche legato allo sfruttamento delle enormi risorse naturali del Delta del Niger (l'80% della produzione petrolifera proviene da questa zona). La
popolazione degli Stati di Sud e Sud-Est, infatti, non solo non beneficia dei proventi del petrolio, ma subisce anche i danni ambientali derivati dalla sua estrazione.
I primi gruppi armati sono emersi a partire dai primi anni 2000[…]. Il conflitto, iniziato con lo scopo di combattere per una redistribuzione più equa dei proventi petroliferi, ha finito per esacerbare i problemi socio-ambientali della regione e ben presto le milizie sono divenuti attori centrali nel contrabbando di petrolio.”
Dallo stesso rapporto, si evince che il governo ha risposto con azioni militari e attraverso la formazione di una Joint Task Force, operativa dal 2003 al 2009. Nel 2009, è stato lanciato il Programma Presidenziale di Amnistia per i miliziani che avessero consegnato le armi e,
tramite tale programma, molti ex guerriglieri sono stati assoldati come guardie nei servizi di sicurezza delle compagnie petrolifere private.
A partire dal 2016, dopo l'elezione di Presidente espressione del Persona_21
Nord musulmano, sono ripresi gli scontri armati, anche in seguito alla decisione del
Presidente di tagliare del 70% i fondi per il Programma Presidenziale di Amnistia e di premere per la rescissione dei già menzionati contratti di sicurezza, e sono emersi nuovi gruppi armati, fra cui spiccano i (NDA). Parte_3
Un cessate il fuoco è stato proclamato nell'agosto del 2016, non accettato, però, da tutte le forze miliziane;
molte, fra cui i NDA stessi, si sono scisse al loro interno fra coloro che hanno effettivamente deposto le armi e coloro che hanno scelto di continuare la lotta armata.
In ogni caso, i danni più gravi non arrivano dagli attacchi diretti o indiretti ai civili,
quanto piuttosto dalle conseguenze del sabotaggio di infrastrutture petrolifere, che ha esacerbato la già grave situazione ambientale della regione. Inoltre, le milizie impegnate nel contrabbando di petrolio hanno talvolta rapporti con i culti universitari e la criminalità
organizzata e partecipano alle azioni violente di questi gruppi. Questa interconnessione fra gruppi criminali e insurrezionali fa sì che spesso sia difficile individuare i veri responsabili di azioni violente difficile individuare i veri responsabili di azioni violente (Si veda https://www.santannapisa.it/sites/default/files/u24098/rapporto_coi_nigeria_del_sud.pdf).
Nonostante ciò, le fonti evidenziano che, per far fronte a tali eventi (in certi casi degenerati in vere e proprie guerriglie urbane), lo Stato nigeriano ha predisposto mezzi certamente adeguati a garantire la legge e l'ordine pubblico.
Infatti, secondo il rapporto pubblicato nel giugno 2021 Org_4
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2053722/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Securit y_situation.pdf), nel 2020, il governo ha implementato la presenza di forze armate per affrontare la crisi della sicurezza interna.
Nello specifico, nel corso degli anni le autorità hanno lanciato un'operazione congiunta di per mantenere la pace nel Paese. Si tratta di una organizzazione Org_6
paramilitare sponsorizzata dallo Stato e allineata allo stesso, che collabora con le forze di sicurezza nigeriane per proteggere le popolazioni locali. In particolare, le unità militari riunite nella nuova Joint Task Force hanno lanciato numerose offensive contro i gruppi di miliziani a partire dal 2016 (es. Operazione Crocodile Smile II, Operazione Python Dance e
Operazione Delta Safe). Ad ultimo, nel 2020 è stata avviata l'Operazione Parte_4
[.
. Il contributo di queste operazioni si è mostrato fondamentale per la lotta a tutte le forme di terrorismo.
Orbene, passando nello specifico ad analizzare la situazione dell'Edo State, dai dati forniti dai report suindicati, si ricava che, allo stato attuale, detta regione non è interessata dagli attacchi terroristici sopra indicati, né in generale da quel clima di violenza particolarmente grave che, come detto, caratterizza il Nord.
Invero, dalle notizie più aggiornate ricavabili dalle fonti emerge che lo nonostante lo
Pers Stato di nel 2020, sia stato qualificato come il terzo Stato più violento nel Delta del
Niger, dopo e Rivers State, la relativa responsabilità non è ascrivibile né allo Org_7
Stato, né a partiti o organizzazioni politiche, ma da imputare principalmente al fenomeno del cultismo (si cita, a tal proposito, il c.d. uno dei più efferati gruppi cultisti Per_22
operanti nel Delta del Niger, fondato negli anni Settanta nell'Università di Benin, proprio in
Edo State); in via secondaria anche ai conflitti tra agricoltori e pastori fulani, il primo dei quali segnalato nel 2015, nonché al banditismo armato. Queste circostanze hanno portato ad un incremento di rapimenti, linciaggi di folla, scontri tra criminali e agenti di sicurezza (Cfr. rapporto COI sulla sicurezza in Nigeria giugno '21,
pubblicato nel settembre '21,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2053722/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security
_situation.pdf).
Nel corso del 2020, ha segnalato un totale di 53 incidenti di sicurezza, che hanno Pt_5
causato un totale di 51 vittime;
rispetto alla stima demografica del Paese, si calcola che si verifica un decesso per cause violente ogni 100.000 abitanti.
Dunque, osservati gli indicatori e preso atto degli strumenti posti in essere dalle autorità
locali per proteggere la popolazione locale e rafforzare la sicurezza del Paese ampiamente illustrati sopra, si può concludere che nell'Edo State non vi è un rischio reale per un civile di subire un danno grave che integri quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007
(https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf, pag. 124).
Pers In definitiva, ad avviso della Corte, sebbene al momento attuale nello Stato di sussista un elevato livello di criminalità comune e vi siano stati numerosi incidenti e disordini interni, ciò tuttavia non integra una violenza generalizzata, tenuto conto del fatto che, in primo luogo, tali episodi sono da imputare a soggetti privati, non riconducibili alla definizione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 251/2007, lett. a) e b); in secondo luogo, della capacità di reazione dimostrata dalle forze governative e dall'esercito nigeriano, che parimenti esclude la configurazione dell'ipotesi prevista dalla lett. c) del sopracitato articolo.
In conseguenza, va confermata la statuizione della sentenza impugnata che ha denegato la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D. Lgs. 251/2007, dovendosi escludere che la sola presenza del richiedente sul territorio determini una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona dal momento che non è ancora dimostrabile che “un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili;
della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche;
della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento;
del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento”
(Cass. n. 5675/2021).
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'ordinanza di primo grado nella parte in cui non gli riconosce la protezione umanitaria.
Occorre preliminarmente osservare che, a seguito della novella introdotta dal D.L.
113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, la tutela umanitaria era stata circoscritta a casi speciali, a causa dell'eliminazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 5, co. 6,
D. lgs. 286/1998 relativa a “seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
La questione della retroattività del succitato D.L. 113/2018 è ormai superata dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29460/2019, che ha statuito che la nuova normativa non si applica alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della legge (5 ottobre 2018), come quella che qui si analizza;
dunque, si dovrà procedere al suo scrutinio sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione.
Ciò posto, si evidenzia che l'istituto della protezione umanitaria è di carattere atipico e residuale: rappresenta una sorta di “catalogo aperto” volto a tutelare svariate situazioni soggettive da individuarsi caso per caso in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non vi siano neanche quelli per l'espulsione del richiedente (Cass. 23604/2017).
Dunque, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dovranno ritenersi esistenti delle peculiari esigenze di tutela della persona, anche di carattere temporaneo, in considerazione della sua condizione di vulnerabilità, la cui sussistenza va valutata considerando particolari ragioni soggettive (es. motivi di salute o di età), oppure ragioni oggettive connesse alla particolare situazione sociale, economica, politica nel Paese di provenienza del migrante.
Tali principi sono stati sviluppati, ad ultimo, dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
29459/2021, nella quale si afferma che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non possa essere riconosciuto allo straniero “considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza”.
Si richiede, invero, un giudizio individuale e complessivo, che sfoci in una comparazione tra la condizione di vita nel Paese di provenienza e quella di integrazione raggiunta in Italia,
nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione.
Tale giudizio comparativo va condotto alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., nonché dell'art. 8
CEDU; previsioni che individuano l'obbligo in capo allo Stato di tutelare la dignità umana,
la vita privata e familiare, il diritto di estrinsecare la propria personalità nelle formazioni sociali.
Il giudice è, quindi, tenuto a considerare globalmente il grado di integrazione, avendo riguardo a molteplici aspetti (affettivi, sociali, lavorativi, latu sensu economici) che comportano un radicamento nel Paese ospitante. Pertanto, nella valutazione di vulnerabilità sarà da ricomprendere non solo “il rischio di danni futuri, legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel
Paese d'origine, ma anche il rischio di danno attuale da perdita di relazioni affettive,
professionalità maturate, osmosi culturale riuscita”
Tuttavia, i diversi aspetti dovranno essere ponderati, sicché “la valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel
Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che
il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia.” (Sezioni Unite, sent. sopracitata).
Tali condizioni di deprivazione, che permettono di considerare meno rilevante l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, devono essere di un'intensità tanto elevata da rappresentare una “mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa”.
In definitiva, una volta riscontrato un elevato livello di integrazione in Italia, nel giudizio di comparazione le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di provenienza saranno considerate in misura meno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria,
basterà la prova della probabilità di un “significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU”; al contrario, qualora sia processualmente dimostrato, anche tramite cooperazione istruttoria, che nel Paese d'origine, vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia a diventare recessivo.
Nel caso di specie, per quanto concerne la situazione attuale della Nigeria, si rimanda a quanto detto sopra: gli attuali report dimostrano come le attuali forze governative siano impegnate a garantire la sicurezza sul territorio nazionale e l'attuazione dei diritti fondamentali della persona umana;
non può dirsi, peraltro, sussistente uno stato di conflitto armato tale da sottoporre il richiedente, nel caso di rimpatrio, al rischio di subire un grave pregiudizio.
Invece, considerando la situazione soggettiva del ricorrente ed in base alla documentazione depositata, si prende atto che egli ha lavorato in qualità di magazziniere presso la società cooperativa , assunto dall'agenzia interinale Lavoro più con Org_8
contratto a tempo determinato dal 20 gennaio 2023 al 12 febbraio 2023, per un totale di 24
giornate lavorative;
Dagli atti, non risulta che egli abbia svolto ulteriore attività lavorativa dal 2014 (anno di ingresso in Italia) fino ad oggi, eccezion fatta, come detto, per il predetto breve periodo.
Pertanto, facendo ricorso al criterio del giudizio comparativo così come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, questa Corte non ritiene che l'unico periodo di lavoro svolto,
considerata anche l'assenza di ulteriori indici di inserimento sociale valutabili, integri i presupposti richiesti dalla normativa, poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver raggiunto un radicamento nel tessuto del Paese ospitante sufficiente al riconoscimento della protezione umanitaria.
Ai fini della protezione umanitaria non sono fondate neanche le doglianze espresse dall'appellante circa la sua permanenza in Libia. Sul punto, si evidenzia che da detto Paese vi è stato un eccezionale afflusso in Italia di profughi, per cui il governo italiano ha riconosciuto l'esistenza di un'emergenza umanitaria ed ha emanato il D.P.C.M. 5 aprile 2011, che ha definito le “misure umanitarie di protezione
temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai
Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del
5 aprile 2011”. Con successivo D.P.C.M. 6/10/2011, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori sei mesi.
Si osserva tuttavia che, al momento attuale, la suddetta situazione di emergenza è cessata,
infatti il D.P.C.M. 28/02/2013 ha disciplinato le modalità di cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini stranieri appartenenti ai Paesi del
Nord Africa giunti sul territorio nazionale nel periodo dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.
Nel caso in specie, l'appellante è partito dalla Libia nel giugno 2014, quando lo stato di emergenza era già cessato. Peraltro, si rileva che egli non ha dichiarato in sede di audizione di aver subito, nel breve periodo trascorso in territorio libico, alcun trattamento inumano o degradante, né di esser stato sottoposto a periodi di detenzione, ma che si era ivi recato per raggiungere un amico dello zio.
Deve quindi rigettarsi integralmente l'appello.
Nonostante l'infondatezza dell'impugnazione, in considerazione dell'oggetto della controversia, riguardante questioni in materia di status della persona, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
Al rigetto dell'impugnazione segue la declaratoria dei presupposti ex art. 13 co.
1-quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13 co.
1-bis, ove dovuto (Cass. S. U. 4315/2020).
P. Q. M
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la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1471/2020 R.G., rigetta l'appello proposto da contro il , avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza resa ex art. 702 bis ter c.p.c. dal Tribunale di Catania e depositata l'8 settembre
2020.
Compensa le spese.
Dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio del contributo unificato.
Catania, 25 gennaio 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE