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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/09/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 745/2022
Verbale di udienza del 19/09/2025
È comparso per la parte ricorrente, per delega dell'Avv Giovanni Faiella, l'Avv.Gaetano
Ferretti, il quale si riporta ai propri scritti, chiedendo l'accoglimento della domanda.
Impugna e contesta estensivamente quanto eccepito e dedotto dalla controparte.
Chiede che la causa venga decisa. Vittoria di spese e compensi con attribuzione.
È presente per l' , per delega dell'Avv. Fabio Panico, il Controparte_1
P.Avv. Antonio D'Agnese, il quale si riporta alla memoria difensiva ed alla documentazione depositata nonché ai verbali di causa e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Impugna e contesta l'avversa opposizione ed insiste per il suo rigetto in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto. Si evidenzia che la controparte non ha ottemperato alla notifica nei confronti dell' e, pertanto, si insiste per la CP_2 declaratoria di inammissibilità della opposizione. Ad ogni buon conto, si reitera l'irregolarità dell'iter notificatorio nonché si insiste sulla carenza di legittimazione passiva di per le causali già ampiamente dedotte nella propria memoria. Si CP_3 conclude come in atti depositati e si chiede trattenersi la causa in decisione.
Entrambi i procuratori chiedono di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura delle stessa.
Avellino, 19/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 19/9/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 745/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “altre ipotesi”;
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Faiella, con studio in Angri alla via Pozzillo n. 30 (pec indicata:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(p. iva ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
Panico presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via P. Baffi n. 2
(pec indicata: ; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositata in data 07/03/22 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220010050797679 000 notificata in data 26.01.2022 in relazione alla cartella n.
2 012200110050797679000 relativa al mancato pagamento rate del premio anno CP_2 di riferimento 2000 per un importo di € 18.456,00, per un totale di € 18.456,00 comprensivi di spese, interessi ed accessori.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva: 1) l'omessa notificazione dell'atto presupposto e la nullità dell'atto successivo;
2) la prescrizione estintiva quinquennale del credito;
3) la decadenza ex art 25 d. lgs 46/1999; 4) la mancanza di un previo avviso bonario;
5) la mancata indicazione del responsabile del procedimento e il difetto di motivazione;
6) la inesistenza del credito.
Rassegnava, sulla scorta di tali premesse, le seguenti conclusioni: “sospendere
l'efficacia esecutiva e delle conseguenti cartelle su indicate, essendo illegittimi/nulli o inefficaci per i motivi esposti in ricorso, sussistendo il fumus boni juris e il periculum in mora atteso anche il danno grave ed irreparabile che la esecuzione forzata gli arrecherebbe;
dichiarare estinto per prescrizione il diritto del creditore da parte dell' , e per esso dell'Agente della Riscossione, a procedere alla esecuzione nei CP_2 confronti della ricorrente, aventi ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 18.456,00 annullando e/o revocando, conseguentemente, le cartelle perché illegittimi/nulli, inefficaci, ed inoltre decadute e prescritte, ovvero infondati anche per inesistenza totale/parziale del credito tutelato.”
Con ordinanza del 29.04.2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione, stante l'omesso deposito di note di trattazione scritta.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12.09.2022, con ordinanza resa alla udienza del 25.11.2022, stante l'istanza di parte ricorrente di un termine per la
“rinotifica dell'atto introduttivo” (vedasi verbale di udienza del 25.11.2025), veniva assegnato termine perentorio a parte ricorrente per la notificazione del ricorso, del decreto di fissazione di udienza e della ordinanza sino al 30.12.2022.
Con memoria depositata in data 24.05.2023, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo preliminarmente la propria legittimazione a stare in Controparte_5 giudizio con avvocato del libero foro e precisando che dall'estratto di ruolo, che allegava, la partita di ruolo impugnata con la cartella in esame era la n. 03301
200019400000028500500000028716541, in quanto le altre partite contenute nella medesima cartella risultavano essere state già oggetto di sgravio.
Nel merito sosteneva la regolarità e tempestività delle notifiche sia della cartella n.
01220010050797679000 (notificata il 30.05.2001 a familiare convivente), sia dell'intimazione n. 01220159007101062000 (notificata il 23.10.2015 in mani proprie),
3 sia dell'intimazione impugnata (notificata il 26.01.2022 in mani proprie), con conseguente interruzione dei termini di prescrizione;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sostenendo l'applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c. e l'applicabilità della sospensione dei termini di riscossione dovuta all'emergenza
COVID-19 (D.L. n. 18/2020, art. 68).
Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, per le motivazioni di cui in premessa, dichiarare cessata la materia del contendere per le partite di credito oggetto del presente giudizio e già annullate, come da estratto depositato;
nel merito, rigettare la domanda proposta dall'odierno ricorrente perché infondato in fatto ed in diritto nonché inammissibile per le ragioni di cui al presente atto;
accertare che la domanda non attiene a motivi propri dell'intimazione opposta e/o riferiti all'attività di riscossione di ed in ogni caso dichiararli Controparte_6 infondati;
accertare la regolare notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamenti dopo, con conseguente interruzione della prescrizione per i motivi esposti.”
L' non si costituiva in giudizio. CP_2
Con ordinanza del 30.10.2024 veniva dichiarata la nullità della notificazione eseguita nei confronti dell' e disposta la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.. CP_2
All'odierna udienza, il ricorrente non ha prodotto atti relativi all'ordine di rinnovazione della notifica disposto dal Giudice del Lavoro.
Preso atto di ciò, all'esito dell'udienza di discussione, il Tribunale ha deciso la causa con sentenza.
3.Vale precisare che costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
In tema di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella
4 notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010.
2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo
(Cass. 24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs.
n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617
c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
5 In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata
“tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ex art. 24 D. lgs 46/199, sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c., sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c..
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità dell'intimazione per i motivi sopra sintetizzati ai n. 1, 3, 4 e 5 del punto 1 della presente motivazione), ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, involgendo le censure in discorso il quomodo exequendum.
Inoltre, l'istante, contestando l'avvenuta notificazione della cartella, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione dell'avviso fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato.
Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria. Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
4. Va premesso, inoltre, che, quanto alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi, "la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio" (Cass. civ. sez. un., 08/03/2022, n. 7514), per cui certamente sussiste la legittimazione esclusiva dell' quanto all'azione di accertamento negativo del credito, dovendosi affermare CP_2 la legittimazione passiva esclusiva dell' quanto ai Controparte_6 motivi di opposizione agli atti esecutivi, trattandosi del soggetto dal quale promana l'atto impugnato.
5. Ciò premesso, va rilevata la non tempestività dell'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali dell'intimazione di pagamento, integranti motivi di opposizione agli atti esecutivi e che avrebbero dovuto essere proposti nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (26.1.2022) ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
6 Il mancato rispetto di tale termine, essendo stato depositato il ricorso in data
07.03.2022 rende inammissibili tutti i motivi di opposizione agli atti esecutivi.
6. Quanto ai restanti motivi di opposizione, involgenti il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, dovendosi escludere la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. sez. SS. UU.
N. 7514/2022) va rilevato che parte attrice non ha provveduto alla rinnovazione della notifica del ricorso disposta alla scorsa udienza del 30.10.2024 ai sensi dell'art. 291
c.p.c. e la parte resistente non si è costituita in giudizio. CP_2
Ai sensi dell'art. 291 comma 1 c.p.c., il termine per la rinnovazione della notifica al convenuto è perentorio e il comma 3 dell'art. 291 c.p.c. stabilisce che, in caso di mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo, con la conseguente estinzione del processo ex art. 307 comma 3 c.p.c..
In argomento, la Cassazione ha chiarito che nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso (ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3497 del
10/04/1999; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14742 del 29/05/2019). L'inosservanza del termine per la rinnovazione della notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., comporta la cancellazione della causa dal ruolo con la conseguente estinzione del processo, senza necessità di una specifica eccezione della controparte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6346 del 05/05/2001).
7. in conclusione, non essendo stato eseguito l'ordine di rinnovazione della notifica ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del processo ed ordinata la cancellazione della causa dal ruolo nei confronti dell' . CP_2
Va altresì dichiarata la inammissibilità dell'azione di opposizione agli atti esecutivi.
8. Nulla per le spese nei confronti dell' . Nel rapporto processuale tra la parte CP_2 opponente e , la preliminare delibazione in rito della Controparte_4 controversia assorbe ogni altra valutazione attinente le questioni formali dedotte dalle parti e giustifica la deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo nei confronti dell' ; CP_2
7 2) Nulla per le spese nei confronti dell' CP_2
3) Dichiara inammissibile il ricorso in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi;
4) Compensa le spese tra parte opponente e . Controparte_4
Così deciso in Avellino, lì 19/9/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
Settore lavoro e previdenza
R.G. 745/2022
Verbale di udienza del 19/09/2025
È comparso per la parte ricorrente, per delega dell'Avv Giovanni Faiella, l'Avv.Gaetano
Ferretti, il quale si riporta ai propri scritti, chiedendo l'accoglimento della domanda.
Impugna e contesta estensivamente quanto eccepito e dedotto dalla controparte.
Chiede che la causa venga decisa. Vittoria di spese e compensi con attribuzione.
È presente per l' , per delega dell'Avv. Fabio Panico, il Controparte_1
P.Avv. Antonio D'Agnese, il quale si riporta alla memoria difensiva ed alla documentazione depositata nonché ai verbali di causa e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Impugna e contesta l'avversa opposizione ed insiste per il suo rigetto in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto. Si evidenzia che la controparte non ha ottemperato alla notifica nei confronti dell' e, pertanto, si insiste per la CP_2 declaratoria di inammissibilità della opposizione. Ad ogni buon conto, si reitera l'irregolarità dell'iter notificatorio nonché si insiste sulla carenza di legittimazione passiva di per le causali già ampiamente dedotte nella propria memoria. Si CP_3 conclude come in atti depositati e si chiede trattenersi la causa in decisione.
Entrambi i procuratori chiedono di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura delle stessa.
Avellino, 19/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 19/9/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 745/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “altre ipotesi”;
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Faiella, con studio in Angri alla via Pozzillo n. 30 (pec indicata:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(p. iva ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
Panico presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via P. Baffi n. 2
(pec indicata: ; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositata in data 07/03/22 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220010050797679 000 notificata in data 26.01.2022 in relazione alla cartella n.
2 012200110050797679000 relativa al mancato pagamento rate del premio anno CP_2 di riferimento 2000 per un importo di € 18.456,00, per un totale di € 18.456,00 comprensivi di spese, interessi ed accessori.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva: 1) l'omessa notificazione dell'atto presupposto e la nullità dell'atto successivo;
2) la prescrizione estintiva quinquennale del credito;
3) la decadenza ex art 25 d. lgs 46/1999; 4) la mancanza di un previo avviso bonario;
5) la mancata indicazione del responsabile del procedimento e il difetto di motivazione;
6) la inesistenza del credito.
Rassegnava, sulla scorta di tali premesse, le seguenti conclusioni: “sospendere
l'efficacia esecutiva e delle conseguenti cartelle su indicate, essendo illegittimi/nulli o inefficaci per i motivi esposti in ricorso, sussistendo il fumus boni juris e il periculum in mora atteso anche il danno grave ed irreparabile che la esecuzione forzata gli arrecherebbe;
dichiarare estinto per prescrizione il diritto del creditore da parte dell' , e per esso dell'Agente della Riscossione, a procedere alla esecuzione nei CP_2 confronti della ricorrente, aventi ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 18.456,00 annullando e/o revocando, conseguentemente, le cartelle perché illegittimi/nulli, inefficaci, ed inoltre decadute e prescritte, ovvero infondati anche per inesistenza totale/parziale del credito tutelato.”
Con ordinanza del 29.04.2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione, stante l'omesso deposito di note di trattazione scritta.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12.09.2022, con ordinanza resa alla udienza del 25.11.2022, stante l'istanza di parte ricorrente di un termine per la
“rinotifica dell'atto introduttivo” (vedasi verbale di udienza del 25.11.2025), veniva assegnato termine perentorio a parte ricorrente per la notificazione del ricorso, del decreto di fissazione di udienza e della ordinanza sino al 30.12.2022.
Con memoria depositata in data 24.05.2023, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo preliminarmente la propria legittimazione a stare in Controparte_5 giudizio con avvocato del libero foro e precisando che dall'estratto di ruolo, che allegava, la partita di ruolo impugnata con la cartella in esame era la n. 03301
200019400000028500500000028716541, in quanto le altre partite contenute nella medesima cartella risultavano essere state già oggetto di sgravio.
Nel merito sosteneva la regolarità e tempestività delle notifiche sia della cartella n.
01220010050797679000 (notificata il 30.05.2001 a familiare convivente), sia dell'intimazione n. 01220159007101062000 (notificata il 23.10.2015 in mani proprie),
3 sia dell'intimazione impugnata (notificata il 26.01.2022 in mani proprie), con conseguente interruzione dei termini di prescrizione;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sostenendo l'applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c. e l'applicabilità della sospensione dei termini di riscossione dovuta all'emergenza
COVID-19 (D.L. n. 18/2020, art. 68).
Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, per le motivazioni di cui in premessa, dichiarare cessata la materia del contendere per le partite di credito oggetto del presente giudizio e già annullate, come da estratto depositato;
nel merito, rigettare la domanda proposta dall'odierno ricorrente perché infondato in fatto ed in diritto nonché inammissibile per le ragioni di cui al presente atto;
accertare che la domanda non attiene a motivi propri dell'intimazione opposta e/o riferiti all'attività di riscossione di ed in ogni caso dichiararli Controparte_6 infondati;
accertare la regolare notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamenti dopo, con conseguente interruzione della prescrizione per i motivi esposti.”
L' non si costituiva in giudizio. CP_2
Con ordinanza del 30.10.2024 veniva dichiarata la nullità della notificazione eseguita nei confronti dell' e disposta la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.. CP_2
All'odierna udienza, il ricorrente non ha prodotto atti relativi all'ordine di rinnovazione della notifica disposto dal Giudice del Lavoro.
Preso atto di ciò, all'esito dell'udienza di discussione, il Tribunale ha deciso la causa con sentenza.
3.Vale precisare che costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
In tema di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella
4 notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010.
2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo
(Cass. 24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs.
n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617
c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
5 In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata
“tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ex art. 24 D. lgs 46/199, sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c., sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c..
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità dell'intimazione per i motivi sopra sintetizzati ai n. 1, 3, 4 e 5 del punto 1 della presente motivazione), ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, involgendo le censure in discorso il quomodo exequendum.
Inoltre, l'istante, contestando l'avvenuta notificazione della cartella, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione dell'avviso fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato.
Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria. Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
4. Va premesso, inoltre, che, quanto alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi, "la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio" (Cass. civ. sez. un., 08/03/2022, n. 7514), per cui certamente sussiste la legittimazione esclusiva dell' quanto all'azione di accertamento negativo del credito, dovendosi affermare CP_2 la legittimazione passiva esclusiva dell' quanto ai Controparte_6 motivi di opposizione agli atti esecutivi, trattandosi del soggetto dal quale promana l'atto impugnato.
5. Ciò premesso, va rilevata la non tempestività dell'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali dell'intimazione di pagamento, integranti motivi di opposizione agli atti esecutivi e che avrebbero dovuto essere proposti nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (26.1.2022) ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
6 Il mancato rispetto di tale termine, essendo stato depositato il ricorso in data
07.03.2022 rende inammissibili tutti i motivi di opposizione agli atti esecutivi.
6. Quanto ai restanti motivi di opposizione, involgenti il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, dovendosi escludere la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. sez. SS. UU.
N. 7514/2022) va rilevato che parte attrice non ha provveduto alla rinnovazione della notifica del ricorso disposta alla scorsa udienza del 30.10.2024 ai sensi dell'art. 291
c.p.c. e la parte resistente non si è costituita in giudizio. CP_2
Ai sensi dell'art. 291 comma 1 c.p.c., il termine per la rinnovazione della notifica al convenuto è perentorio e il comma 3 dell'art. 291 c.p.c. stabilisce che, in caso di mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo, con la conseguente estinzione del processo ex art. 307 comma 3 c.p.c..
In argomento, la Cassazione ha chiarito che nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso (ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3497 del
10/04/1999; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14742 del 29/05/2019). L'inosservanza del termine per la rinnovazione della notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., comporta la cancellazione della causa dal ruolo con la conseguente estinzione del processo, senza necessità di una specifica eccezione della controparte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6346 del 05/05/2001).
7. in conclusione, non essendo stato eseguito l'ordine di rinnovazione della notifica ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del processo ed ordinata la cancellazione della causa dal ruolo nei confronti dell' . CP_2
Va altresì dichiarata la inammissibilità dell'azione di opposizione agli atti esecutivi.
8. Nulla per le spese nei confronti dell' . Nel rapporto processuale tra la parte CP_2 opponente e , la preliminare delibazione in rito della Controparte_4 controversia assorbe ogni altra valutazione attinente le questioni formali dedotte dalle parti e giustifica la deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo nei confronti dell' ; CP_2
7 2) Nulla per le spese nei confronti dell' CP_2
3) Dichiara inammissibile il ricorso in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi;
4) Compensa le spese tra parte opponente e . Controparte_4
Così deciso in Avellino, lì 19/9/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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