TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima sezione
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Liborio Fazzi Presidente dott.ssa Francesca Rosaria Plutino Giudice rel.
Dott.ssa Rosaria Leonello Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 658/2024 vertente tra:
nato in data [...], in [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a [...], località Croce Valanidi, CAP 89134 (RC), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato Pasquale Ribecco, del foro di Crotone elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato, sito in Isola Capo Rizzuto, al Viale
Europa, n.1. parte ricorrente
e
in persona del Ministro pro tempore con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria. parte resistente
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Avente ad oggetto: ricorso avverso diniego di rilascio della protezione speciale.
1. Premessa in fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024, cittadino senegalese, nato in Parte_1 data 04/12/1988, ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Calabria CAT. A12/2024
Imm/IV˚ Sez. (Nr. 08), emesso in data 22.01.2024 e notificatogli, brevi manu, in data 20.02.2024, con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo di:
pagina 1 di 5 “- In via principale, ravvisare i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del D.lgs. 25/2008 per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, del TUI (D.lgs. 1998/286).
In ogni caso condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
1.2. Il ricorrente ha, altresì, contestualmente presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, notificatogli in data 20.02.2024. Il Tribunale, con provvedimento del 20.03.2024, ha accolto l'istanza di sospensione così argomentando: “Considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere, accoglie l'istanza di sospensione e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”.
1.3. Il si è costituito in giudizio in data 12 settembre 2024, chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato nel merito. All'udienza del 27 gennaio 2025, tenuta in modalità cartolare, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
2. Sui motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente
2.1 Preliminarmente la difesa, appellandosi alla disciplina transitoria di cui all'art. 7 D.L. n. 20/2023, ha lamentato una violazione e una falsa applicazione dell'art. 19 del d. lgs 1998/286 e art. 32 comma 3
d.lgs. 25/08, in quanto la domanda era stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto Cutro, per tale assunto, diversamente dalle determinazioni di controparte, erano sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1. e 2 del d.lgs. 25 luglio 1998/286, quindi la valutazione doveva essere compiuta tenendo in debito conto i rischi di refoulement e di violazione dell'art. 8
CEDU.
Inoltre, parte ricorrente ha lamentato una violazione delle procedure amministrative in suo danno, sia sotto il profilo istruttorio che su quello motivazionale. In primis, è eccepita la violazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, per la omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Nel concreto, l'Amministrazione aveva ignorato alcune vicende relative al narrato del ricorrente, nonché le copiose produzioni documentali, che, diversamente valutate, avrebbero condotto ad un esito completamente diverso. Pertanto, i gravati provvedimenti si erano fondati su una falsa rappresentazione dei fatti. In secundis, è rappresentata, una violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, in quanto, la motivazione alla base del provvedimento opposto, per la sua genericità non aveva consentito di riscostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, ai fini della decisione. Ulteriormente, secondo la difesa, lo stesso era sprovvisto dei presupposti di fatto e di diritto e le motivazioni addotte non erano state puntualmente e logicamente precisate e collegate alla richiesta presentata dal ricorrente. Si era trattato di formule stereotipate e tautologiche, che, come tali, erano del tutto inidonee a rendere conto delle ragioni giustificative.
Un ulteriore profilo di illegittimità, dell'atto oggetto di impugnazione, è rappresentato dalla difesa, dalla mancata considerazione dei rischi cui il ricorrente, in caso di rimpatrio, sarebbe andato incontro, considerate le sfide di sicurezza che hanno caratterizzato tutta la regione di provenienza del ricorrente, ovvero la R_
Infine, è stata messa in rilevo la condizione attuale dell'istante, il suo percorso di inserimento socioeconomico, con particolare riguardo all'integrazione socio-lavorativa, dimostrata con documentazione e dalla buona conoscenza della lingua italiana.
3. Sulle questioni preliminari, giova ricordare che l'eventuale illegittimità rilevata per i motivi sopra esposti non costituisce oggetto di pronuncia del giudice della protezione internazionale che, come pagina 2 di 5 ampiamente ribadito dalla Suprema Corte1, è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, che, nel caso di specie, non appare essere stato compromesso nel caso in esame, tenuto conto che il ricorrente ha potuto correttamente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso, in quanto tale sede è demandata al solo accertamento del riconoscimento del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4. Sul punto, la materia è disciplinata dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione prevede al comma 1.1. «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la
Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Va evidenziato che con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti;
inoltre, la normativa citata - ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. 1 Tra tutte si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. IV, n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. pagina 3 di 5 Di fatto, nel merito, ben si evince dalla documentazione depositata in atti, che il ricorrente aveva avanzato domanda di protezione speciale in data 21/10/2022 (cfr. PEC di richiesta appuntamento). In data 18/11/2022, egli riceveva l'invito dalla Questura di Reggio Calabria a presentarsi in data
07.04.2024, per la formalizzazione della domanda (cfr. convocazione per fotosegnalamento per pse/permesso cartaceo del 18.11.22). L'invito della competente questura, dunque, è anteriore alla data di entrata in vigore del c.d. Decreto Cutro, ovverosia 11 marzo 2023. Ebbene, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 7 co. 2 del D.L. 25/23, il caso de quo deve essere trattato in base alla normativa di cui al D.L. n. 130/2020.
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
Se è certamente vero, per come argomentato anche dalla difesa, che in parte del Senegal, nella regione della si sono nel tempo registrati scontri tra forze di sicurezza e indipendentisti del R_
MF , provocando vittime civili e militari, deve ritenersi che attualmente l'area di provenienza del ricorrente, ovvero zona Sudorientale del Senegal, seppur non distante dal Persona_2 R_ non sia caratterizzata da violenza indiscriminata3 tale da far ragionevolmente ritenere che se rimpatriato il ricorrente correrebbe il rischio effettivo che la sua vita o la sua libertà siano minacciate “A motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale
o delle sue opinioni politiche” (art. 33 Convenzione di Ginevra).
Stabilito ciò, emergono nel caso di specie, due fondamentali e rilevanti aspetti. In primis, il ricorrente è arrivato in Italia verosimilmente tra il 2016 e il 2017, dunque, egli è del tutto sradicato dal suo Paese di origine, mancando dal Senegal da circa 8 anni.
In secondo luogo, egli ha fornito ampia prova documentale della sua integrazione sociale e lavorativa nel territorio nazionale (cfr. carta di identità, tessera sanitaria, certificato di residenza). Dalla documentazione depositata in atti si ricava, difatti, che lo stesso è titolare di un contratto di lavoro, debitamente sottoscritto, a tempo determinato, con decorrenza dal 02/01/2024 al 31/12/2024, con la qualifica di bracciante agricolo. A comprova del suddetto rapporto lavorativo sono state depositate: copia comunicazione Unilav e busta paga della mensilità di gennaio 2024.
Altresì è stata depositata documentazione attestante le esperienze acquisite nel settore agricolo, nel corso degli anni, dimostrando una concreta operosità nella ricerca di un'occupazione lavorativa;
ciò merita senza'altro di essere valorizzato. Segnatamente sono stati depositati: 1) copia del contratto di lavoro sottoscritto e UniLav, per un rapporto a termine dal 24.03.2018 al 31.12.2018; 2) copia contratto di lavoro sottoscritto e UniLav, per un'esperienza lavorativa dal 16.06.2021 al 31.12.2021, nonché coeve buste paga da giugno a dicembre 202; 3) copia contratto sottoscritto e UniLav, per un rapporto lavorativo dal 03.01.2022 al 31.12.2022 e connesse buste paga dell'anno solare 2022 (da gennaio a dicembre 2022); 4) copia contratto sottoscritto e UniLav, per un rapporto di lavoro a tempo determinato dall'11.01.2023 al 31.12.2023 e coeve buste paga dal mese di gennaio a quello di dicembre 2023. Sono state depositate, altresì, copie di messa a disposizione di bonifici a cura del datore di lavoro.
In aggiunta, a dimostrazione dei redditi percepiti nel biennio 2021-2022, sono state depositate copia della Certificazione Unica del 2023 e del 2022. Infine sono state prodotte le buste paga del 2024 e la certificazione unica 2024.
pagina 4 di 5 Infine, risulta che il ricorrente sia conduttore di un immobile sito in Reggio Calabria, alla Via Trapezi
n. 183/B località Croce Valanidi della durata triennale, ossia dal 01.05.2022 sino al 30.04.2025. Lo stesso è stato regolarmente sottoscritto e registrato.
Inoltre, va precisato quanto segue: in data 03.05.2022 il Consolato Generale del Senegal in Milano, in base ai documenti esibiti, ha rilasciato un'attestazione d'identità per l'esatta generalità, attestando che nato a [...] in data [...] e nato a Binguel in [...] Parte_1 Parte_2
01.01.1991, sono la medesima persona e l'esatta identità corrisponde al primo nome (cfr. attestazione di individualità n. ). La siffatta precisazione si ritiene doverosa ai fini del NumeroDiC_1 riconoscimento del diritto invocato dall'odierno ricorrente, atteso che alcune delle esperienze professionali che si espliciteranno in appresso fanno capo al . Parte_2
Ebbene, è fuor di dubbio che il ricorrente ha nel tempo intrapreso un proficuo percorso di integrazione ed è riuscito, così, seppur con contratti a tempo, a migliorare sensibilmente le proprie condizioni di vita. Pertanto, è del tutto pacifico che questo presupposto d'integrazione ed attuale stabilità economica raggiunta dal gli offrono un sostentamento dignitoso che, in caso di rimpatrio, Parte_1 verrebbe vanificato, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che costui, cittadino del Senegal, si troverebbe a dover ripartire da zero per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa in un territorio non privo di problematicità.
In conclusione, il ricorso sul punto è fondato.
Quanto alle spese, alla luce dell'evoluzione normativa, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore della Provincia di Reggio Calabria per quanto di competenza.
2) compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del 27 marzo 2025
Il Presidente Dott.
Liborio Fazzi
Il Giudice est. rel.
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Mouvement Controparte_2 3 https://acleddata.com/conflict-index/#map
Prima sezione
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Liborio Fazzi Presidente dott.ssa Francesca Rosaria Plutino Giudice rel.
Dott.ssa Rosaria Leonello Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 658/2024 vertente tra:
nato in data [...], in [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a [...], località Croce Valanidi, CAP 89134 (RC), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato Pasquale Ribecco, del foro di Crotone elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato, sito in Isola Capo Rizzuto, al Viale
Europa, n.1. parte ricorrente
e
in persona del Ministro pro tempore con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria. parte resistente
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Avente ad oggetto: ricorso avverso diniego di rilascio della protezione speciale.
1. Premessa in fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024, cittadino senegalese, nato in Parte_1 data 04/12/1988, ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Calabria CAT. A12/2024
Imm/IV˚ Sez. (Nr. 08), emesso in data 22.01.2024 e notificatogli, brevi manu, in data 20.02.2024, con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo di:
pagina 1 di 5 “- In via principale, ravvisare i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del D.lgs. 25/2008 per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, del TUI (D.lgs. 1998/286).
In ogni caso condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
1.2. Il ricorrente ha, altresì, contestualmente presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, notificatogli in data 20.02.2024. Il Tribunale, con provvedimento del 20.03.2024, ha accolto l'istanza di sospensione così argomentando: “Considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere, accoglie l'istanza di sospensione e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”.
1.3. Il si è costituito in giudizio in data 12 settembre 2024, chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato nel merito. All'udienza del 27 gennaio 2025, tenuta in modalità cartolare, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
2. Sui motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente
2.1 Preliminarmente la difesa, appellandosi alla disciplina transitoria di cui all'art. 7 D.L. n. 20/2023, ha lamentato una violazione e una falsa applicazione dell'art. 19 del d. lgs 1998/286 e art. 32 comma 3
d.lgs. 25/08, in quanto la domanda era stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto Cutro, per tale assunto, diversamente dalle determinazioni di controparte, erano sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1. e 2 del d.lgs. 25 luglio 1998/286, quindi la valutazione doveva essere compiuta tenendo in debito conto i rischi di refoulement e di violazione dell'art. 8
CEDU.
Inoltre, parte ricorrente ha lamentato una violazione delle procedure amministrative in suo danno, sia sotto il profilo istruttorio che su quello motivazionale. In primis, è eccepita la violazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, per la omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Nel concreto, l'Amministrazione aveva ignorato alcune vicende relative al narrato del ricorrente, nonché le copiose produzioni documentali, che, diversamente valutate, avrebbero condotto ad un esito completamente diverso. Pertanto, i gravati provvedimenti si erano fondati su una falsa rappresentazione dei fatti. In secundis, è rappresentata, una violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, in quanto, la motivazione alla base del provvedimento opposto, per la sua genericità non aveva consentito di riscostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, ai fini della decisione. Ulteriormente, secondo la difesa, lo stesso era sprovvisto dei presupposti di fatto e di diritto e le motivazioni addotte non erano state puntualmente e logicamente precisate e collegate alla richiesta presentata dal ricorrente. Si era trattato di formule stereotipate e tautologiche, che, come tali, erano del tutto inidonee a rendere conto delle ragioni giustificative.
Un ulteriore profilo di illegittimità, dell'atto oggetto di impugnazione, è rappresentato dalla difesa, dalla mancata considerazione dei rischi cui il ricorrente, in caso di rimpatrio, sarebbe andato incontro, considerate le sfide di sicurezza che hanno caratterizzato tutta la regione di provenienza del ricorrente, ovvero la R_
Infine, è stata messa in rilevo la condizione attuale dell'istante, il suo percorso di inserimento socioeconomico, con particolare riguardo all'integrazione socio-lavorativa, dimostrata con documentazione e dalla buona conoscenza della lingua italiana.
3. Sulle questioni preliminari, giova ricordare che l'eventuale illegittimità rilevata per i motivi sopra esposti non costituisce oggetto di pronuncia del giudice della protezione internazionale che, come pagina 2 di 5 ampiamente ribadito dalla Suprema Corte1, è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, che, nel caso di specie, non appare essere stato compromesso nel caso in esame, tenuto conto che il ricorrente ha potuto correttamente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso, in quanto tale sede è demandata al solo accertamento del riconoscimento del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4. Sul punto, la materia è disciplinata dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione prevede al comma 1.1. «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la
Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Va evidenziato che con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti;
inoltre, la normativa citata - ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. 1 Tra tutte si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. IV, n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. pagina 3 di 5 Di fatto, nel merito, ben si evince dalla documentazione depositata in atti, che il ricorrente aveva avanzato domanda di protezione speciale in data 21/10/2022 (cfr. PEC di richiesta appuntamento). In data 18/11/2022, egli riceveva l'invito dalla Questura di Reggio Calabria a presentarsi in data
07.04.2024, per la formalizzazione della domanda (cfr. convocazione per fotosegnalamento per pse/permesso cartaceo del 18.11.22). L'invito della competente questura, dunque, è anteriore alla data di entrata in vigore del c.d. Decreto Cutro, ovverosia 11 marzo 2023. Ebbene, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 7 co. 2 del D.L. 25/23, il caso de quo deve essere trattato in base alla normativa di cui al D.L. n. 130/2020.
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
Se è certamente vero, per come argomentato anche dalla difesa, che in parte del Senegal, nella regione della si sono nel tempo registrati scontri tra forze di sicurezza e indipendentisti del R_
MF , provocando vittime civili e militari, deve ritenersi che attualmente l'area di provenienza del ricorrente, ovvero zona Sudorientale del Senegal, seppur non distante dal Persona_2 R_ non sia caratterizzata da violenza indiscriminata3 tale da far ragionevolmente ritenere che se rimpatriato il ricorrente correrebbe il rischio effettivo che la sua vita o la sua libertà siano minacciate “A motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale
o delle sue opinioni politiche” (art. 33 Convenzione di Ginevra).
Stabilito ciò, emergono nel caso di specie, due fondamentali e rilevanti aspetti. In primis, il ricorrente è arrivato in Italia verosimilmente tra il 2016 e il 2017, dunque, egli è del tutto sradicato dal suo Paese di origine, mancando dal Senegal da circa 8 anni.
In secondo luogo, egli ha fornito ampia prova documentale della sua integrazione sociale e lavorativa nel territorio nazionale (cfr. carta di identità, tessera sanitaria, certificato di residenza). Dalla documentazione depositata in atti si ricava, difatti, che lo stesso è titolare di un contratto di lavoro, debitamente sottoscritto, a tempo determinato, con decorrenza dal 02/01/2024 al 31/12/2024, con la qualifica di bracciante agricolo. A comprova del suddetto rapporto lavorativo sono state depositate: copia comunicazione Unilav e busta paga della mensilità di gennaio 2024.
Altresì è stata depositata documentazione attestante le esperienze acquisite nel settore agricolo, nel corso degli anni, dimostrando una concreta operosità nella ricerca di un'occupazione lavorativa;
ciò merita senza'altro di essere valorizzato. Segnatamente sono stati depositati: 1) copia del contratto di lavoro sottoscritto e UniLav, per un rapporto a termine dal 24.03.2018 al 31.12.2018; 2) copia contratto di lavoro sottoscritto e UniLav, per un'esperienza lavorativa dal 16.06.2021 al 31.12.2021, nonché coeve buste paga da giugno a dicembre 202; 3) copia contratto sottoscritto e UniLav, per un rapporto lavorativo dal 03.01.2022 al 31.12.2022 e connesse buste paga dell'anno solare 2022 (da gennaio a dicembre 2022); 4) copia contratto sottoscritto e UniLav, per un rapporto di lavoro a tempo determinato dall'11.01.2023 al 31.12.2023 e coeve buste paga dal mese di gennaio a quello di dicembre 2023. Sono state depositate, altresì, copie di messa a disposizione di bonifici a cura del datore di lavoro.
In aggiunta, a dimostrazione dei redditi percepiti nel biennio 2021-2022, sono state depositate copia della Certificazione Unica del 2023 e del 2022. Infine sono state prodotte le buste paga del 2024 e la certificazione unica 2024.
pagina 4 di 5 Infine, risulta che il ricorrente sia conduttore di un immobile sito in Reggio Calabria, alla Via Trapezi
n. 183/B località Croce Valanidi della durata triennale, ossia dal 01.05.2022 sino al 30.04.2025. Lo stesso è stato regolarmente sottoscritto e registrato.
Inoltre, va precisato quanto segue: in data 03.05.2022 il Consolato Generale del Senegal in Milano, in base ai documenti esibiti, ha rilasciato un'attestazione d'identità per l'esatta generalità, attestando che nato a [...] in data [...] e nato a Binguel in [...] Parte_1 Parte_2
01.01.1991, sono la medesima persona e l'esatta identità corrisponde al primo nome (cfr. attestazione di individualità n. ). La siffatta precisazione si ritiene doverosa ai fini del NumeroDiC_1 riconoscimento del diritto invocato dall'odierno ricorrente, atteso che alcune delle esperienze professionali che si espliciteranno in appresso fanno capo al . Parte_2
Ebbene, è fuor di dubbio che il ricorrente ha nel tempo intrapreso un proficuo percorso di integrazione ed è riuscito, così, seppur con contratti a tempo, a migliorare sensibilmente le proprie condizioni di vita. Pertanto, è del tutto pacifico che questo presupposto d'integrazione ed attuale stabilità economica raggiunta dal gli offrono un sostentamento dignitoso che, in caso di rimpatrio, Parte_1 verrebbe vanificato, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che costui, cittadino del Senegal, si troverebbe a dover ripartire da zero per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa in un territorio non privo di problematicità.
In conclusione, il ricorso sul punto è fondato.
Quanto alle spese, alla luce dell'evoluzione normativa, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore della Provincia di Reggio Calabria per quanto di competenza.
2) compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del 27 marzo 2025
Il Presidente Dott.
Liborio Fazzi
Il Giudice est. rel.
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Mouvement Controparte_2 3 https://acleddata.com/conflict-index/#map